Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

                             (n. 587-5-147-162-174-187-190-229-356-472-536/A)


ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


DISEGNO DI LEGGE (n. 587)


presentato dal Presidente della Regione

(MUSUMECI)

su proposta dell'Assessore regionale Cordaro

il 5 luglio 2019

Norme per il governo del territorio

(OMISSIS)

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DISEGNO DI LEGGE (n. 5)

presentato dai deputati: Barbagallo, Arancio, Cafeo,
Catanzaro, Cracolici, De Domenico, Dipasquale, Gucciardi,
Lantieri, Lupo, Sammartino

il 27 dicembre 2017

Nuova legge urbanistica

(OMISSIS)

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DISEGNO DI LEGGE (n. 147)

presentato dal deputato: Pullara

il 31 gennaio 2018

Norme in materia di revisione dei Piani regolatori generali
nei comuni della Regione

(OMISSIS)

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DISEGNO DI LEGGE (n. 162)

presentato dai deputati: Zito, Ciancio, Campo, Cancelleri,
Cappello, Di Caro, Di Paola, Pasqua, De Luca, Schillaci,
Sunseri, Pagana, Marano, Palmeri, Foti, Trizzino,
Mangiacavallo, Siragusa, Zafarana, Tancredi

Il 14 febbraio 2018

Incentivi per il rinnovamento del patrimonio edilizio
senza consumo di suolo

(OMISSIS)

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DISEGNO DI LEGGE (n. 174)

presentato dai deputati: Trizzino, Campo, Palmeri, Di Paola,
Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua,
Zito, Ciancio, Siragusa, Tancredi, Schillaci, De Luca,
Pagana, Di Caro, Marano, Cancelleri

il 14 febbraio 2018

Disciplina della promozione della qualità nella progettazione
architettonica.

(OMISSIS)

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DISEGNO DI LEGGE (n. 187)

presentato dai deputati: Trizzino, Campo, Palmeri, Di Paola,
Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua,
Zito, Ciancio, Siragusa, Tancredi, Schillaci, De Luca,
Pagana, Di Caro, Marano, Cancelleri

il 22 febbraio 2018
Disposizioni normative sul Governo del territorio

(OMISSIS)

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DISEGNO DI LEGGE (n. 190)

presentato dai deputati: Ragusa, Milazzo, Bulla, Cafeo,
Cannata, Catanzaro, Foti, Gallo, Gennuso, Marano, Rizzotto,
Savarino, Zafarana, Zitelli.

il 22 febbraio 2018

Valorizzazione e tutela delle aree agricole e contenimento
del consumo del suolo

(OMISSIS)

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DISEGNO DI LEGGE (n. 229)

presentato dal deputato: Di Mauro, Pullara e Compagnone

il 23 marzo 2018

Norme per il governo del territorio

(OMISSIS)

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DISEGNO DI LEGGE (n. 356)

presentato dai deputati: Campo, Cancelleri, Cappello,
Ciancio, Sunseri, Foti, Di Caro, Mangiacavallo, Palmeri,
Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito, Pagana, A. De
Luca, Pasqua, Di Paola, Marano, Schillaci.

Il 18 settembre 2018

Norme per l'arresto del consumo di suolo e per il riuso dei
suoli urbanizzati

(OMISSIS)

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DISEGNO DI LEGGE (n. 472)

presentato dal deputato: ARICO'

Norme per il contenimento del consumo del suolo

(OMISSIS)

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DISEGNO DI LEGGE (n. 536)


presentato dai deputati: Savarino, Aricò, Assenza e Galluzzo

il 2 aprile 2019

Norme in materia di urbanistica, edilizia e qualità
architettonica

(OMISSIS)

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RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA
AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA': Lavori pubblici, assetto
del territorio, ambiente, beni ambientali, parchi e riserve
naturali, foreste, comunicazioni, mobilità, trasporti,
infrastrutture, porti ed aeroporti civili


Composta dai deputati:


Savarino Giuseppa presidente e relatore, Caronia Maria Anna
vicepresidente, Palmeri Valentina vicepresidente, Lo Curto
Eleonora segretario, Barbagallo Anthony Emanuele, Campo
Stefania, Compagnone Giuseppe, Di Paola Nunzio, Lantieri
Annunziata Luisa, Papale Alfio, Pellegrino Stefano, Tamajo
Edmondo, Trizzino Giampiero.

Presentata il 4 giugno 2020


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Onorevoli colleghi,

lo Statuto speciale della Regione Siciliana assegna alla
Regione diverse competenze in materia di governo del
territorio. L'articolo 14 attribuisce alla Regione competenza
legislativa esclusiva nella materia urbanistica , nonché in
altre materie legate alla stessa, quali l'edilizia
residenziale pubblica, la tutela del paesaggio,
l'agricoltura, le foreste e le acque pubbliche. Talune delle
suddette competenze devono oggi tuttavia essere coordinate
con la legislazione statale, stante l'approvazione della
legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha inserito la
materia governo del territorio all'interno delle materie di
legislazione concorrente, laddove il testo previgente
dell'articolo 117 della Costituzione collocava la materia
urbanistica tra quelle attribuite alle Regioni nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
Oggi la materia dell'urbanistica è disciplinata, nella
Regione, dalla legge regionale n. 71 del 1978 e da tutta una
serie di disposizioni legislative nazionale e regionali,
introdotte nel tempo in maniera frastagliata e non
coordinata, dettate da contingenze spesso estranee ad una
visione d'insieme. Tale confusione normativa ha prodotto
strumenti urbanistici obsoleti, tempi lunghi per
l'aggiornamento dei piani e per le approvazioni di varianti
urbanistiche e, più in generale, una sostanziale inefficacia
del sistema della pianificazione urbanistica, con ricadute
critiche sull'assetto delle città e del territorio e sullo
sviluppo economico e sociale della Regione.
Il presente disegno di legge che si propone per
l'approvazione intende modificare profondamente la disciplina
del governo del territorio nella Regione siciliana con
l'ambizione di governare la complessità contemporanea nel
settore. La IV Commissione ha abbinato 11 disegni di legge
che proponevano discipline della materia 'de qua' ed ha
scelto quale testo base quello presentato dal governo
regionale. Dopo un'intensa fase istruttoria che ha coinvolto
esperti, rappresentanti delle categorie produttive e degli
ordini professionali, la Commissione ha apportato talune
modifiche al testo originario ed ha trasmesso il testo
risultante alla Commissione Bilancio. La Commissione bilancio
ha riformulato il dispositivo di alcune norme finanziarie, ha
dato copertura su altre, e ha dato parere contrario su altre
ancora.
Nel Titolo I sono elencati oggetto (art. 1) e finalità (art.
2) del testo in esame.
Nel Titolo II, dall'articolo 3 all'articolo 9, sono elencati
ed approfonditi i principi ispiratori della presente proposta
legislativa che, è da evidenziare, non risultano fini a se
stessi, ma trovano una puntuale applicazione nei successivi
titoli ed articoli. La legge regionale n. 71 del 1978 era
stata pensata come disciplina dell'urbanistica caratterizzata
da comparti separati, sia nelle previsione di una moltitudine
di piani divisi per settori (piani regolatori, programmi di
fabbricazione, piani particolareggiati, piani di
lottizzazione...ecc), sia nel rapporto tra enti territoriali
che, nei fatti, si è sostanziato in una funzione regionale di
tipo meramente e sterilmente gerarchica, tendenzialmente
autoritativa ed estranea al contesto. Al contrario, il
presente disegno di legge, attraverso i principi di
sussidiarietà, partecipazione e concertazione, è finalizzato
a facilitare e coordinare il rapporto tra enti territoriali,
e tra enti territoriali, cittadinanza e portatori di
interessi, soprattutto con riferimento all'elaborazione ed
approvazione degli strumenti urbanistici. Altri principi,
quali semplificazione, flessibilità e perequazione, intendono
modificare i processi decisionali introducendo elementi che
caratterizzano una moderna pubblica amministrazione efficace,
efficiente e vicina al cittadino. Infine, i principi di
sostenibilità e 'consumo di suolo tendente a zero' sono volti
a promuovere una maggiore tutela dell'ambiente. In sintesi si
vuole proporre una nuova visione dell'urbanistica, attraverso
la sostituzione del principio della mera espansione urbana
(per esigenze residenziali e produttive) in favore di una
trasformazione delle città volta il riuso del costruito. Tale
nuovo paradigma costituisce oggi la risorsa principale per
uno sviluppo sostenibile, basato sul recupero del tessuto
insediativo esistente e sulla rigenerazione di ambiti urbani
degradati, nell'ottica di una politica di qualità del
paesaggio e di recupero dei valori storici e culturali delle
nostre città.
Il Titolo III, con l'obiettivo di creare una 'governance'
multilivello, disciplina gli strumenti e le procedure di
concertazione attraverso la Conferenza e gli Accordi di
pianificazione (artt. 10 e 11), e l'Accordo di programma
(art.12). Al fine di favorire le procedure di formazione
degli strumenti di pianificazione territoriale, la Regione e
gli Enti locali incentrano il loro rapporto sulle Conferenze
di pianificazione con la finalità di concertare un quadro
conoscitivo approfondito e completo del territorio e del suo
sviluppo urbanistico in termini di sostenibilità ambientale,
sociale ed economica, nonché dell'espressione di valutazioni
condivise sulle scelte, sugli obiettivi e sui contenuti della
pianificazione. A tali Conferenze, sono inoltre invitati a
partecipare, con funzioni meramente consultive, anche i
portatori di interessi generali e settoriali. L'Accordo di
pianificazione sintetizza i risultati della Conferenza di
pianificazione e sostituisce a tutti gli effetti, ogni
parere, concessione, autorizzazione, nulla osta o altro atto
di assenso comunque denominato, di competenza degli enti
partecipanti.
Il Titolo IV disciplina l'attività degli uffici preposti alle
attività di governo e monitoraggio del territorio (art. 13),
ed alla formazione degli atti di pianificazione territoriale
regionale (art. 15), delle città metropolitane, dei consorzi
dei comuni, e dei comuni singoli o associati (art. 17).
Strumenti informatici essenziali per una corretta ed
efficiente pianificazione territoriale, sono il Sistema
informativo territoriale regionale (SITR), disciplinato
dall'articolo 14, ed il Sistema informativo territoriale
(SIT), disciplinato dall'articolo 16. Tali strumenti, oggi
parzialmente operativi per le finalità della presente
proposta legislativa, risultano imprescindibili per una
corretta pianificazione territoriale poiché, oltre a dare
stabilità e precisione al sistema, rendendolo più efficiente
e meno permeabile ai condizionamenti della criminalità,
promuoveranno l'interscambio delle informazioni territoriali
tra i dipartimenti della Regione e degli enti locali e
l'aggiornamento continuo delle banche dati. Inoltre, sarà
reso più semplice e produttivo il lavoro dei professionisti
per i quali è garantito il libero accesso al sistema.
Il Titolo V (art.18) coordina la Valutazione ambientale
strategica (VAS) con gli atti di pianificazione previsti
dalla presente proposta legislativa.
Il Titolo VI disciplina la pianificazione regionale
incentrata nel Piano territoriale regionale (PTR), un
documento di carattere strategico che sintetizza e coordina
altri strumenti pianificatori (ad esempio il Piano regionale
dei rifiuti, i Piano paesaggistici, il Piano regionale
forestale, i Piani di assetto idrogeologico...ecc). Anche
attraverso il PTR, la Regione, da mero controllore finale
delle scelte di pianificazione dei comuni, diventa soggetto
attivo della pianificazione del territorio. Relativamente al
PTR, nello specifico: l'articolo 19 ne illustra i contenuti,
l'articolo 20 ne specifica gli effetti sugli altri atti di
pianificazione territoriale, con particolare riferimento agli
enti locali e l'articolo 21 ne disciplina il procedimento di
formazione.
Il Titolo VII disciplina gli atti della pianificazione
territoriale dei Consorzi dei comuni (PTC) e delle città
metropolitane (PCM): l'articolo 22 disciplina i contenuti dei
suddetti Piani, l'articolo 23 gli effetti sugli altri atti di
pianificazione territoriale e l'articolo 24 le relative
procedure di formazione.
Il Titolo VIII regolamenta la pianificazione urbanistica
comunale, il cui strumento 'principe' è il Piano urbanistico
generale comunale (PUG). Tramite il PUG è possibile
determinare la fisionomia reale delle città e del loro
sviluppo, è pertanto prevista la suddivisione del territorio
comunale in ambiti territoriali, la valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente, la definizione di fabbisogni
insediativi, la disciplina della mobilità di cose e persone e
la previsione della aree per fini pubblici. Ferma restando la
prerogativa della Regione in materia di vigilanza, gli Enti
locali devono essere messi nelle condizioni di pianificare ed
approvare in piena autonomia i propri atti di pianificazione,
siano essi generali che attuativi, riservando alla potestà
degli organi consiliari comunali ogni attività relativa
all'adozione degli atti d'indirizzo ed alla successiva
approvazione del proprio strumento urbanistico. La modalità
di approvazione del nuovo strumento urbanistico comunale,
seguendo il principio di sussidiarietà, semplifica la
procedura attraverso la Conferenza di pianificazione
direttamente convocata al livello locale: tale innovazione,
rispetto alla precedente normativa, risulta determinante per
accelerare i tempi di approvazione dei piani. Il livello
comunale della pianificazione territoriale è delineato
dall'articolo 25 relativo ai contenuti e dagli articoli 26 e
27 sulle procedure di formazione ed approvazione, e sulla
disciplina del patrimonio culturale dei beni isolati. I
contenuti ed il procedimento di definizione del 'Regolamento
edilizio comunale' (REC) sono invece stabiliti dall'articolo
28, mentre i Piani particolareggiati attuativi (PPA) dagli
articoli 29 e 30.
L'articolo 31 disciplina definizioni, finalità e contenuti
della rigenerazione urbana; è inoltre stabilito che sia
effettuato un censimento degli immobili con l'indicazione del
loro lo stato di conservazione ed, al fine dell'effettuazione
degli interventi di trasformazione, rigenerazione e
riqualificazione urbana, è ammessa la possibilità di
costituire società miste, anche con l'intervento dei privati.
L'articolo 32, definisce il consumo del suolo e introduce
nella legislazione regionale stringenti limiti per la
realizzazione di nuovi insediamenti in aree non urbanizzate o
che non siano strettamente legati ad opere di interesse
pubblico.
Gli articoli 33 e 34 disciplinano la perequazione
urbanistica, con una particolare attenzione alla tutela
dell'ambiente ed alla rigenerazione e riqualificazione
urbana.
L'articolo 35 regolamenta la definizione, la classificazione,
la tutela e la pianificazione del territorio rurale operata
dal PUG. Come per le altre tipologie di pianificazione, è
previsto un coordinamento con altri Piani di settore, nello
specifico con il Piano del verde e con il Piano
paesaggistico. E' incoraggiato il recupero dei manufatti
edili, è limitato il consumo di suolo soprattutto per
l'edilizia residenziale ed è attuata una sostanziale tutela
dell'ambiente, con particolare riferimento al rispetto dei
boschi e delle foreste.
Gli articoli 36 e 37 disciplinano i comparti edificatori
individuati dal PUG o dai PPA, l'attuazione degli stessi
comparti è realizzata dal Comune, tuttavia si prevede la
possibilità della realizzazione da parte dei proprietari
degli immobili previa sottoscrizione di apposita Convenzione
con il Comune.
Il Titolo IX, al fine di realizzare un'architettura di
qualità nella Regione, disciplina gli standard urbanistici
(art. 38), di qualità urbana, ambientale ed architettonica
(art. 39), L'articolo 40 prevede la possibilità di promuovere
concorsi di progettazione con particolare riferimento al
riuso ed alla riqualificazione urbana. Gli articoli 41, 42 e
43 definiscono e disciplinano i sistemi infrastrutturali
degli strumenti urbanistici comunali.
Il Titolo X disciplina i poteri sostitutivi della Regione nei
confronti degli enti locali inadempienti con riferimento alla
predisposizione degli atti di competenza in materia di
urbanistica (art. 45), è inoltre previsto un supporto
tecnico-formativo fornito dall'Assessorato del territorio e
ambiente agli enti locali (art. 46).
Il Titolo XI, negli articoli 47 e 48, interviene sulla
predisposizione dei regolamenti e decreti necessari per
l'attuazione della presente proposta legislativa.
Il Titolo XII (art. 49) regolamenta composizione e competenze
del Comitato tecnico scientifico.
Il Titolo XIII disciplina due importanti strumenti della
pianificazione del governo del territorio. L'articolo 50
istituisce la Carta dei vincoli, un documento che raccoglie
l'insieme delle prescrizioni vincolistiche che gravano su un
determinato territorio e che dovrà essere continuamente
aggiornato dagli enti competenti. L'articolo 51 disciplina il
Certificato verde, un processo perequativo che a fronte di
determinate attività edilizie prevede la realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria in aree degradate.
L'articolo 52 e l'articolo 53 istituiscono un regime
transitorio e talune misure di salvaguardia, prevedendo la
sospensione dei piani territoriali ed urbanistici, e di
alcuni provvedimenti autorizzatori, al fine della conformità
degli stessi alle prescrizioni della normativa in esame.
Infine, l'articolo 54 abroga, tra l'altro, l'intera legge
regionale n. 71 del 1978, sancendo il passaggio in una nuova
era della pianificazione territoriale.

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DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE (*)

TITOLO I
Oggetto e finalità

Art. 1.
Oggetto

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dello Statuto
siciliano, della normativa nazionale ed europea, le azioni
della Regione, delle Città metropolitane e dei Comuni singoli
o riuniti in consorzio, nel governo del territorio, e
contiene i principi e le norme generali sulla pianificazione
dei processi di trasformazione, recupero, tutela e
valorizzazione del territorio, del paesaggio e dell'ambiente
regionale.

Art. 2.
Finalità

1. Le azioni di governo del territorio, nel rispetto ed in
attuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e dei
relativi obblighi, si attuano mediante un efficiente sistema
di pianificazione territoriale ed urbanistica e si fondano su
una conoscenza sistematica e continua dei processi di
trasformazione urbana e territoriale, perseguendo i seguenti
obiettivi di rilevanza pubblica:

a) prevedere lo sviluppo delle città e del territorio
regionale, in modo armonico, sostenibile e durevole, con la
finalità di promuovere la bellezza delle città e dei
territori, la salubrità dell'ambiente ed il miglioramento
della qualità di vita;

b) assicurare che i processi di trasformazione urbana e
territoriale siano compatibili con la sicurezza e la
riduzione dei rischi territoriali, la salute e la qualità
della vita dei cittadini; preservino da alterazioni
irreversibili i connotati fisici del territorio e ne
mantengano l'identità storico-culturale con adeguate azioni
di recupero dei siti compromessi, nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e delle
altre normative di settore aventi incidenza sull'attività
urbanistico-edilizia;

c) promuovere la valorizzazione e il miglioramento delle
qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali
della città e del territorio, attraverso interventi di
riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche
alla eliminazione delle sperequazioni territoriali;

d) ridurre il consumo di suolo, limitandolo ai casi in cui
non sussistano valide alternative;

e) garantire un'urbanistica capace di conseguire un'equa
ripartizione dei vantaggi ed oneri connessi alla
trasformazione territoriale;

f) promuovere la conoscenza del territorio attraverso
strumenti condivisi tra Regione ed Enti locali;

g) promuovere e sviluppare interventi di rigenerazione urbana
sostenibile.

TITOLO II
Principi generali

Art. 3.
Principi generali

1. Le funzioni di governo del territorio sono svolte dalla
Regione e dagli Enti locali nel rispetto dei canoni di
efficienza, economicità ed imparzialità dell'azione
amministrativa, nonché nel rispetto dei principi di:

a) sussidiarietà;

b) sostenibilità e consumo di suolo tendente a zero;

c) partecipazione;

d) concertazione;

e) semplificazione e flessibilità;

f) perequazione.

2. Il governo del territorio si attua mediante una pluralità
di piani, tra loro coordinati e differenziati, i quali nel
loro insieme compongono lo scenario della pianificazione
dell'intero territorio e delle strategie e dinamiche dei
sistemi abitativi, produttivi, ambientali, paesaggistici e
culturali che lo compongono.

Art. 4.
Sussidiarietà

1. Le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica
sono attribuite alla Regione ed agli Enti locali.

2. Sono conferite ai Comuni tutte le funzioni di governo del
territorio non esplicitamente attribuite dalla presente legge
alla Regione, alle Città metropolitane e ai Consorzi di
Comuni.

3. I Comuni possono esercitare le funzioni di pianificazione
in forma associata.

4. Sono attribuite alla Regione oltre alle funzioni che
riguardano scelte di interesse sovra comunale, il potere di
indirizzo relativo alle strategie territoriali complessive e
le indicazioni cogenti relative al dimensionamento degli
strumenti di scala comunale.

5. Sono attribuite alle Città metropolitane ed ai Consorzi di
Comuni le funzioni che riguardano scelte di pianificazione
che non possono essere efficacemente svolte a livello
comunale secondo quanto disciplinato dagli articoli 27 e 28
della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive
modificazioni.

6. Compete ai Comuni, in riferimento agli ambiti e alle
situazioni locali, specificare, approfondire e dare
attuazione ai contenuti degli strumenti di pianificazione
urbanistico-territoriale sovraordinata.

Art. 5.
Sostenibilità e consumo di suolo tendente a zero

1. La Regione in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della
Costituzione e con i principi desumibili dagli articoli 11 e
191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da
raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la
limitazione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la
rigenerazione del territorio urbanizzato.

2. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e di
assicurare un elevato livello di protezione e di qualità
dell'ambiente, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito dei
rispettivi procedimenti di formazione dei piani territoriali
urbanistici, provvedono alla contestuale valutazione della
sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle proprie
scelte, nel rispetto della normativa nazionale ed europea e
dagli obblighi internazionali.

3. Le valutazioni ambientali sui piani si effettuano ai sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, nonché nel rispetto della politica comunitaria
in materia di conservazione della biodiversità di cui alla
direttiva europea 92/43/CE Habitat e del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e
successive modificazioni recepito come Regolamento attuazione
direttiva 92/43/CE.

4. Gli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo,
attraverso il riuso di edifici, aree e infrastrutture e la
rigenerazione del territorio urbanizzato.

Art. 6.
Partecipazione

1. Nell'ambito della formazione dei piani è garantita la
partecipazione a tutti i soggetti pubblici e privati, nonché
alle associazioni e organizzazioni, siano essi persone
fisiche o giuridiche, attraverso l'ascolto attivo delle
esigenze, il dibattito pubblico sugli obiettivi generali, la
più ampia pubblicità degli atti e documenti di
pianificazione, la possibilità di presentare osservazioni e
proposte di modifica, assicurando il tempestivo e adeguato
esame delle relative deduzioni tramite l'accoglimento
motivato o meno delle stesse.

2. La Regione e gli Enti locali garantiscono altresì la più
ampia e aggiornata informazione e diffusione dei dati sullo
stato della pianificazione relativa al proprio territorio.

3. Per le attività di pianificazione, l'Amministrazione
nomina un responsabile del procedimento ai sensi della
normativa vigente, che cura le attività relative alle forme
di pubblicità e di consultazione, all'accesso agli atti da
parte dei cittadini, anche in forma associata, in tutte le
fasi e i contenuti delle scelte di pianificazione, indice la
Conferenza di pianificazione di cui all'articolo 10.

Art. 7.
Concertazione

1. La Regione e gli Enti locali, al fine di garantire il
coordinamento delle rispettive azioni di governo del
territorio, conformano la propria attività al metodo della
concertazione istituzionale.

2. Sono strumenti della concertazione istituzionale:

a) la conferenza di pianificazione;

b) l'accordo di pianificazione;

c) l'accordo di programma.

Art. 8.
Semplificazione e flessibilità

1. La Regione e gli Enti locali predispongono gli strumenti
di pianificazione urbanistico-territoriale secondo principi
di semplificazione e flessibilità, nel rispetto delle
disposizioni della presente legge.

2. La Regione e gli Enti locali realizzano la pianificazione
territoriale ed urbanistica attraverso la predisposizione di
strumenti pianificatori coordinati.

3. Nella formazione di ciascuno strumento unitario di
pianificazione, il coordinamento è attuato dalla Conferenza
di pianificazione prevista dall'articolo 10.

4. L'approvazione delle modifiche del piano generale dello
stesso livello comporta, nei limiti della legislazione
vigente, la conseguente variazione degli altri livelli di
pianificazione sottordinati, qualora sulle suddette modifiche
sia acquisito l'accordo dell'ente titolare del relativo
strumento. L'accordo può essere raggiunto con le procedure di
concertazione previste dalla presente legge.

5. Per assicurare la flessibilità del sistema della
pianificazione, il piano di ampiezza territoriale minore può
contenere esplicite proposte di modifiche al piano di
ampiezza territoriale maggiore, qualora sia acquisito
l'accordo del relativo ente con le procedure di concertazione
previste dalla presente legge.

6. Le destinazioni d'uso previste nei piani possono essere
modificate senza che ciò costituisca variante urbanistica nei
casi che saranno previsti e classificati nelle norme di
attuazione ovvero nei regolamenti edilizi di ciascun piano,
nel rispetto comunque delle categorie funzionali previste
dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni,
come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16.

Art. 9.
Perequazione e compensazione

1. Le previsioni contenute nei piani degli Enti locali e
della Regione, sono attuate secondo criteri e strumenti
fondati sui principi di perequazione e compensazione, al fine
di assicurare maggior efficienza alla funzione pianificatoria
ed un'equa ed estesa ripartizione dei vantaggi e degli oneri
tra i proprietari delle aree interessate dalle trasformazioni
di piano e nell'interesse delle comunità insediate.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono: la perequazione
urbanistica, la compensazione perequativa e la compensazione
territoriale di cui al Titolo VIII.

TITOLO III
Strumenti e procedure di concertazione

Art. 10.
Conferenza di pianificazione

1. La Regione e gli Enti di cui all'articolo 1, nelle
procedure di formazione degli strumenti di pianificazione
territoriale, convocano, nella modalità definita
dall'articolo 19 della legge regionale 7/2019, apposite
Conferenze di pianificazione secondo i criteri e le modalità
previste nella presente legge.

2. La Conferenza di pianificazione ha la finalità di valutare
il quadro conoscitivo approfondito e completo del territorio
e del suo sviluppo urbanistico in termini di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica, nonché di esprimere
valutazioni condivise sulle scelte, sugli obiettivi e sui
contenuti della pianificazione.

3. Alla Conferenza di pianificazione sono convocati a
partecipare con funzione consultiva senza diritto di voto i
rappresentanti degli enti territoriali e di tutte le
amministrazioni pubbliche competenti al rilascio di pareri,
concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri atti di
assenso comunque denominati. Sono altresì essere invitati a
partecipare con funzione consultiva senza diritto di voto i
soggetti competenti in materia ambientale per le finalità
specificate negli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
L'Amministrazione procedente invita a partecipare alla
Conferenza di pianificazione, in funzione consultiva e senza
diritto di voto, i rappresentanti di altri enti pubblici o di
organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali,
sindacali ed ambientaliste, legalmente riconosciute, che, per
loro specifiche competenze e responsabilità, siano comunque
interessati alle scelte di pianificazione.

4. L'Amministrazione procedente nell'indire la Conferenza di
pianificazione, mette a disposizione dei soggetti
partecipanti almeno trenta giorni prima della data fissata il
progetto di piano corredato dagli elaborati per la
valutazione ambientale strategica (VAS).

5. Ogni ente ed organo convocato partecipa alla Conferenza di
pianificazione con un unico rappresentante legittimato,
dall'organo istituzionalmente competente, ad esprimere in
modo vincolante le valutazioni motivate e la volontà
dell'ente o dell'organo rappresentato anche con prescrizioni,
condizioni e modifiche.

6. La Conferenza di pianificazione si conclude entro un
termine prefissato, comunque non inferiore a novanta giorni,
con un apposito Accordo di pianificazione, sottoscritto in
conformità a quanto disposto all'articolo 11.

7. Nel caso di dissenso motivato espresso da parte di uno o
più soggetti aventi diritto al voto, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge
regionale 21 maggio 2019, n.7 e successive modificazioni.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla
Conferenza di servizi di cui alla legge regionale 21 maggio
2019, n. 7 e successive modificazioni.

Art. 11.
Accordo di pianificazione

1. L'Accordo di pianificazione consiste nel consenso espresso
dai rappresentanti delle amministrazioni partecipanti con
diritto di voto alla conferenza di pianificazione secondo i
criteri e le modalità del presente articolo.

2. L'Accordo di pianificazione sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni parere, concessione, autorizzazione, nulla osta
o altro atto di assenso comunque denominato, di competenza
degli enti ed organi partecipanti alla conferenza, o comunque
regolarmente invitati a partecipare ma risultati assenti; di
tale atto l'Amministrazione procedente assicura la massima
pubblicità e diffusione.

3. L'Accordo di cui al comma 1, oltre a costituire esplicita
dichiarazione di assenso dei soggetti a vario titolo
partecipanti, contiene:

a) il parere motivato espresso dalla autorità competente in
materia di VAS;

b) le valutazioni sulla coerenza e sulla compatibilità delle
previsioni dello strumento di pianificazione esaminato
rispetto alle previsioni dei piani sovraordinati,
eventualmente anche con prescrizioni, condizioni e modifiche;

c) i pareri e nulla osta, previsti da disposizioni
legislative vigenti, espressi dai soggetti pubblici
competenti, eventualmente con prescrizioni, condizioni e
modifiche, compatibili con quanto sottoposto alla valutazione
VAS;

d) la valutazione della dimensione economica prevista,
articolata per fasi di attuazione, nel rispetto del
prevalente interesse pubblico, considerando gli impatti
negativi sulle attività preesistenti;

e) le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo e le
sanzioni in caso di inadempienza;

f) la sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle
Amministrazioni partecipanti con diritto di voto.

Art. 12.
Accordo di programma

1. Le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
trovano applicazione per la definizione e l'esecuzione di
opere, di interventi o di programmi di intervento
particolarmente complessi, anche di iniziativa privata nel
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e
comunitaria in materia di opere e servizi di pubblica
utilità, che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione
integrata e coordinata degli Enti locali, della Regione e di
altri soggetti istituzionali pubblici, di società miste di
gestione di pubblici servizi o di trasformazione urbana, o
comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. L'approvazione dell'Accordo di cui al comma 1 equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
delle opere in esso previste e determina le conseguenti
eventuali variazioni degli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, anche sovracomunali attuate
mediante le procedure indicate dalla normativa di settore. La
dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se
le opere non hanno inizio entro tre anni dalla data di
approvazione dell'Accordo.

3. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore edilizio, il comune,
anche eventualmente riunito in consorzio qualora con
popolazione pari o inferiore a 15 mila abitanti, acquisisce
l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma e 3,
del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento ai
soggetti privati che intervengono nell'Accordo di programma.
Lo stesso Accordo di programma riporta una clausola
risolutiva secondo la quale, in caso di informazione
antimafia interdittiva, il comune procede alla risoluzione
dell'Accordo nei confronti dei destinatari del provvedimento
prefettizio, in alternativa, nei casi e con le modalità
previsti dalla legislazione vigente, il comune può porre in
essere interventi surrogatori e fa salvo quanto già
realizzato.

TITOLO IV
Uffici di governo e monitoraggio del territorio

CAPO I
Disposizione generale

Art. 13.
Uffici di governo e monitoraggio del territorio
presso la Regione e gli Enti locali

1. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle
rispettive funzioni di governo e controllo del territorio,
operano in rapporto di stretta collaborazione e definiscono,
anche mediante accordi istituzionali, criteri d'azione
omogenei atti a migliorare la qualità tecnica e l'efficienza
dell'azione di governo del territorio.

2. Per le finalità della presente legge, la Regione e gli
Enti locali collaborano alla formazione, alla gestione e
all'aggiornamento del sistema informativo territoriale
regionale (SITR), che costituisce lo strumento fondamentale
di conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni.

3. La Regione e gli Enti locali individuano all'interno dei
propri uffici le strutture tecniche che svolgono i compiti
relativi al sistema informativo territoriale regionale (SITR)
ed alla pianificazione territoriale.

CAPO II
Uffici della regione

Art. 14.
Sistema informativo territoriale regionale (SITR)

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
realizza e gestisce il sistema informativo territoriale
regionale (SITR) allo scopo di garantire agli Enti locali
siciliani e a tutti i dipartimenti regionali l'interscambio
di dati per la formazione dei rispettivi nodi locali del
sistema informativo territoriale regionale.

2. Il SITR organizza la conoscenza del territorio regionale
nelle fasi di individuazione, acquisizione,
georeferenziazione, certificazione, finalizzazione ed
aggiornamento delle informazioni, nonché nelle fasi della sua
rappresentazione; esso costituisce il supporto territoriale
georeferenziato per la redazione del rapporto annuale sullo
stato dell'ambiente e della pianificazione regionale.

3. Per la sua funzione di coordinamento di tutte le
informazioni territoriali inerenti alla pianificazione, il
regime vincolistico ed il controllo dello sviluppo
insediativo del territorio, è assegnato all'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente il ruolo centrale di
gestione delle attività di rilevazione e rappresentazione
cartografica da porre a base di ogni strumento di
pianificazione e programmazione sovraordinata in materia
ambientale, forestale, idrogeologica, dei parchi e delle
riserve naturali, delle infrastrutturale della viabilità e
portualità, nonché dei piani paesaggistici regionali e della
pianificazione commerciale e produttiva. A tal fine,
costituendo il SITR collettore unico per la Regione delle
informazioni territoriali, tutti gli Enti locali ed i
dipartimenti della Regione trasmettono allo stesso tutti i
dati rappresentabili geograficamente in forma vettoriale
georiferita e tutti i dati raster georiferiti relativi a
tutto il territorio regionale, afferenti i rispettivi compiti
istituzionali secondo i dettami emanati dal Dipartimento
regionale dell'urbanistica.

4. La gestione integrata del sistema informativo territoriale
coinvolge, attraverso appositi accordi di programma, le
amministrazioni regionali a vario titolo interessate ai
processi di pianificazione, nonché le amministrazioni delle
Città metropolitane e dei Consorzi di Comuni, che
costituiscono i nodi territoriali di riferimento per gli Enti
locali appartenetti ai rispettivi ambiti.

5. Ai fini del presente articolo, il SITR:

a) cura la realizzazione e l'aggiornamento periodico della
cartografia ufficiale a scala 1:10.000 e 1:2000
informatizzata della Regione, anche ai fini GIS e delinea
norme tecniche e criteri metodologici per la formazione,
integrazione e aggiornamento della cartografia, generale e
tematica, da parte di altri Enti territoriali operanti nella
Regione;

b) cura la formazione, la conservazione digitale e
l'aggiornamento periodico delle informazioni fotografiche di
base per la conoscenza del territorio quali voli
fotogrammetrici, immagini satellitari e relative
elaborazioni, le cartografie storiche, i dati informativi
geologici pedologici, di uso e copertura del suolo, nonché il
database delle informazioni topografiche di riferimento;

c) promuove la formazione e l'aggiornamento di banche dati
geografiche condivise anche a livello comunale, attraverso la
ricerca, lo sviluppo e la divulgazione di metodologie
unificate per garantire principi, concetti e linguaggi
comuni, favorendo in tal modo l'integrazione tra i diversi
sistemi di informazioni, sia allo stesso livello di
pianificazione che tra livelli diversi;

d) gestisce l'archivio cartografico e fotografico (numerico e
cartaceo) con controllo e movimentazione degli atti
cartografici e fotografici consentendo la consultazione e la
divulgazione a chiunque ne abbia interesse, secondo le
modalità previste dal regolamento vigente;

e) svolge attività di supporto alle Amministrazioni
regionali, per la realizzazione e la georeferenziazione di
dati cartografici tematici per il successivo inserimento nel
sistema;

f) si interfaccia con gli altri organi cartografici dello
Stato (IGM - IIM - Agenzia Territorio ecc.) e delle Regioni
al fine di perseguire unitarietà di azione e di metodologie a
livello nazionale e locale.

6. Il nodo regionale del SITR:

a) organizza ed aggiorna il SITR nodo regionale, facendovi
confluire, previa certificazione:

1) le informazioni di base derivate dalle cartografie
ufficiali, a tutte le scale, di propria competenza e degli
organi ufficiali dello Stato;

2) le informazioni provenienti dalle altre amministrazioni e
uffici regionali e statali, dagli Enti locali, dai nodi
locali del SITR e dalla comunità scientifica;

3) le informazioni contenute in altri sistemi informativi di
competenza di altre amministrazioni ed uffici regionali e
statali, in special modo in tema ambientale, forestale e
demaniale [Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA)
Sistema Informativo Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di incidenza
(SI-VVI), Sistema Informativo Forestale (SIF) e Sistema
Informativo Demanio Regione Sicilia - (SIDERSI)];

4) i dati statistici ufficiali rilevati dall'ISTAT, dai
Comuni e dagli altri Enti regionali; ogni altra banca dati
ritenuta necessaria per la conoscenza del territorio;

b) stipula protocolli d'intesa con enti al fine di
incrementare le informazioni geografiche;

c) si interfaccia con i nodi territoriali del SITR per lo
scambio e la condivisione delle informazioni, coordinandone
le modalità;

d) si interfaccia con altri sistemi di informazione
Territoriale (SIT-SIF-SIRA, ecc.) fornendo la condivisione
dei tematismi e delle cartografie di base, fungendo da nodo
cartografico di riferimento;

e) fornisce ai soggetti istituzionali competenti per la
pianificazione territoriale ed urbanistica e per la
programmazione economica le informazioni ed i supporti in
possesso in formato digitale, necessari per la redazione, la
verifica, e l'adeguamento dei rispettivi piani e programmi;

f) garantisce l'accesso, da parte di chiunque, ai dati
ufficiali del SITR e ne facilita la consultazione e la
divulgazione attraverso la pubblicazione sul sito
dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente;

g) si interfaccia, collabora e si avvale di altre strutture
della Regione appositamente create o preposte per la gestione
della parte informatica o per la esternalizzazione dei
servizi del sistema.

7. I dati del SITR sono accessibili in forma libera e senza
oneri per la pubblica amministrazione e per i professionisti
incaricati di redigere strumenti di pianificazione e progetti
di pubblico interesse. E' facilitata la consultazione e la
divulgazione per i professionisti ed i privati attraverso la
pubblicazione sul sito dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, per le
finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro, cui si provvede nell'ambito delle
disponibilità del programma Agenda Digitale. Il Governo della
Regione è autorizzato, nel rispetto delle vigenti procedure,
ad avviare la conseguente modifica dei programmi operativi di
attuazione della spesa dei fondi extraregionali.

Art. 15.
Elementi di pianificazione territoriale regionale

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in
relazione alle competenze istituzionali proprie, di concerto
con l'Assessorato regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana, anche avvalendosi dei dati del SITR
elabora ed aggiorna il piano territoriale regionale (PTR) di
cui al Titolo VI.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1,
l'Assessorato regionale del territorio e l'ambiente gestisce
il PTR. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
elabora annualmente un Rapporto sullo stato del territorio
regionale e delle sue criticità, con particolare riferimento
allo stato della pianificazione e allo stato dell'ambiente.

3. Per le funzioni di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento
regionale dell'urbanistica assicura i raccordi con gli altri
uffici della Regione, con gli Enti locali, con le
amministrazioni istituzionali dello Stato e con le altre
Regioni, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico
Scientifico (CTS) di cui all'articolo 48.

4. Al fine di assicurare le relative attività e dotare
l'Amministrazione regionale degli strumenti operativi
necessari alla formazione del PTR e per un aggiornamento
continuo nel quadro delle pertinenti iniziative di
programmazione, l'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni, è autorizzato a stipulare convenzioni con enti
di ricerca di importanza nazionale, con istituzioni
universitarie, società ed enti privati altamente
specializzati.

5. Le convenzioni di cui al comma 4, nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale in materia di
aggiudicazione di servizi, una volta perfezionate, sono
trasmesse alla competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana.

6. Le convenzioni di cui al comma 4 consentono altresì la
realizzazione del sistema informativo territoriale e
ambientale per il rilevamento, coordinamento e programmazione
della fotocartografia del territorio regionale di cui
all'articolo 14.

7. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO III
Uffici delle città metropolitane e dei
comuni singoli o riuniti in consorzio

Art. 16.
Sistema informativo territoriale (SIT) delle Città
metropolitane e dei Comuni singoli o riuniti in Consorzio

1. Le Città metropolitane, i Liberi Consorzi ed i Comuni,
singoli o associati, assicurano la realizzazione e il
funzionamento del sistema informativo territoriale (SIT)
preordinato:

a) alla conoscenza del territorio dei rispettivi ambiti
territoriali;

b) all' aggiornamento dei dati cartografici, nei quali
confluiscono:

1) i dati sull'attività edilizia e sull'attività di controllo
del territorio;

2) le informazioni demografiche e i dati provenienti da tutti
i settori dell'amministrazione metropolitana, consortile e
comunale.

c) in generale, ad alimentare i flussi informativi con il
SITR.

2. La Regione può consentire agli enti di cui al comma 1 che
ne facciamo richiesta di aderire alla convenzione di cui
all'articolo 15, comma 4.

Art. 17.
Pianificazione territoriale delle Città metropolitane e dei
Consorzi dei Comuni e della pianificazione urbanistica
comunale

1. Le Città metropolitane, i Consorzi dei Comuni e i Comuni,
singoli o associati, assicurano, tramite strutture tecniche
adeguate, la pianificazione territoriale e urbanistica dei
rispettivi ambiti amministrativi in coerenza con i contenuti
del Piano Territoriale Regionale (PTR).

2. In particolare, ciascuna Città metropolitana svolge i
seguenti compiti:

a) sovraintende alla redazione e gestione del piano
urbanistico e territoriale degli ambiti amministrativi di
propria spettanza, avvalendosi del SITR;

b) assicura i raccordi con il piano territoriale dei Consorzi
dei Comuni confinanti;

c) armonizza il Piano della città metropolitana con i piani
regolatori generali dei comuni, singoli o associati,
ricadenti nel proprio ambito territoriale.

3. Il Consorzio dei Comuni svolge i seguenti compiti:

a) sovraintende alla redazione e gestione del piano
territoriale degli ambiti amministrativi di sua spettanza,
avvalendosi del SITR;

b) assicura i raccordi con i piani delle Città Metropolitane
e i piani dei Consorzi confinanti;

c) armonizza il Piano del consorzio dei comuni con i piani
regolatori dei comuni, singoli o associati, ricadenti nel
proprio ambito territoriale o con esso confinanti.

4. I Comuni, singoli o associati, svolgono i seguenti
compiti:

a) elaborano, gestiscono ed aggiornano il Piano urbanistico
generale (PUG), i Piani particolareggiati attuativi (PPA) e
il Regolamento edilizio comunale (REC) di cui ai Titoli VII e
VIII, avvalendosi anche dei dati del SITR;

b) assicurano i raccordi con i piani regolatori dei territori
confinanti, nonché con il piano della Città metropolitana e
il piano dei Consorzi dei Comuni confinanti;

c) coordinano il sistema dei piani particolareggiati
attuativi con il piano regolatore generale.

5. I comuni di cui ai commi 3 e 4:

a) assicurano i raccordi con le previsioni del piano
territoriale regionale per gli aspetti urbanistici che
riguardano i loro ambiti comunali e sovracomunali, e per gli
aspetti strategici che riguardano obiettivi di sviluppo delle
risorse regionali ricadenti nei rispettivi ambiti
territoriali;

b) forniscono annualmente ai rispettivi organi consiliari un
Rapporto sullo stato del territorio comunale e delle sue
criticità con particolare riferimento allo stato della
pianificazione, anche ai fini della formazione del programma
triennale delle opere pubbliche, e allo stato dell'ambiente,
anche ai fini del monitoraggio dei detrattori ambientali e
delle opere di mitigazione degli impatti;

c) gestiscono i flussi informativi con il SITR.

6. Per le finalità del presente articolo, le Città
metropolitane, i Consorzi di Comuni e i Comuni, singoli o
associati, possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo
46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni.

TITOLO V
La valutazione ambientale strategica (VAS)

Art. 18.
La valutazione ambientale strategica (VAS)

1. Al fine di garantire un elevato livello di protezione
ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole,
nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di
pianificazione, la Regione, i Consorzi dei Comuni e i Comuni
provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli
effetti derivanti dall'attuazione degli stessi ai sensi del
decreto legislativo 152/2006.

2. Il procedimento di Valutazione ambientale strategica VAS
dei piani territoriali e urbanistici è disciplinato dalle
disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e
successive modificazioni.

3. La VAS di ciascun piano evidenzia la congruità delle
scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale,
le possibili sinergie con gli altri strumenti di
pianificazione e programmazione, le alternative valutate
nella fase di elaborazione, gli impatti potenziali e le
misure di mitigazione e compensazione eventualmente da
introdurre.

4. La valutazione delle principali scelte di piano prende in
considerazione, oltre alle varie componenti ambientali, anche
gli aspetti economici e sociali di compatibilità con le
risorse finanziarie e gli effetti indotti sulle strutture
economiche, produttive e gestionali e precisa gli indicatori
territoriali e ambientali prescelti.

5. Gli atti di pianificazione generale e attuativa o relative
varianti, comprendenti i rapporti ambientali di cui
all'articolo 12 ed all'articolo 13 del D.lgs. 152/2006 e
successive modificazioni sono sottoposti a contestuale
adozione e approvazione con la VAS ovvero con la Verifica di
assoggettabilità. Pertanto gli obblighi di pubblicazione
congiunta degli atti adottati sono estesi a tutti i piani di
governo del territorio di natura territoriale ed urbanistica
ovvero loro varianti.

6. Nel caso in cui il territorio oggetto di pianificazione
sia interessato dalla presenza di siti designati come zone di
protezione speciale per la conservazione degli uccelli
selvatici ovvero di quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, il rapporto
ambientale è integrato con lo studio di valutazione di
incidenza (VINCA) di cui all'articolo 5 del Decreto del
Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, n. 357 e
successive modificazioni, e contiene gli elementi di cui
all'allegato G dello stesso decreto.

7. Le modalità di redazione ed i contenuti metodologici del
rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
152/2006, nonché le modalità di svolgimento del monitoraggio
in coerenza con le disposizioni contenute negli articoli da
12 a 18 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modificazioni, sono disciplinate con apposito decreto
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Nello stesso decreto sono
individuati i soggetti competenti in materia ambientale da
consultare nelle procedure di VAS.

8. Al fine di evitare duplicazioni, la VAS recepisce gli
esiti della valutazione dei piani sovraordinati e, nel caso
di varianti, dei piani cui si apporta la variante per gli
aspetti già oggetto di precedente valutazione. Ai fini della
VAS sono utilizzati, per le parti pertinenti, gli
approfondimenti, le analisi e le informazioni già effettuati
e raccolti nell'ambito degli altri livelli di pianificazione
o di altri casi.

9. L'Autorità ambientale competente per l'applicazione delle
procedure di VAS e di Verifica di assoggettabilità è
individuata nell'Autorità procedente in conformità a quanto
specificato ai successivi commi e, per ciascun piano, nei
successivi articoli.

10. L'Autorità competente per la valutazione dei piani
territoriali e dei piani urbanistici che riguardano la
pianificazione dell'intero territorio comunale è l'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente.

11. L'Autorità competente per la valutazione dei piani
attuativi e delle varianti parziali agli strumenti
urbanistici comunali è individuata da ciascun Comune
all'interno dell'ente, nell'ambito della propria autonomia,
nel rispetto dei principi generali di separazione, autonomia
e competenza, stabiliti dalla normativa vigente. I Comuni
possono esercitare le funzioni di Autorità competente per la
VAS anche in forma associata, ovvero tramite convenzione con
le Città metropolitane ed i Consorzi dei Comuni.

TITOLO VI
Pianificazione territoriale regionale

Art. 19.
Contenuti del piano territoriale regionale con valenza
paesaggistica (PTR)

1. Il Piano territoriale regionale con valenza paesaggistica,
di seguito denominato PTR, costituisce lo strumento di
proiezione territoriale delle strategie di sviluppo
economico, sociale e culturale di medio-lungo termine con le
quali la Regione orienta, indirizza e coordina la
programmazione delle risorse e la pianificazione territoriale
e urbanistica delle Città metropolitane, dei Consorzi dei
Comuni e dei Comuni, singoli o associati, nonché la
conservazione e valorizzazione del paesaggio.

2. Il PTR è composto da una parte strutturale-strategica e da
una parte operativa i cui contenuti e procedure sono definiti
da apposite Linee Guida emanate dall'Assessorato regionale
del territorio e dell'ambiente di concerto con l'Assessorato
regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. La parte strutturale-strategica, per la sua
valenza economico, sociale, culturale, ambientale e
paesaggistica, assume il ruolo di Quadro di coerenza
territoriale finalizzato a definire le invarianti e le
condizionanti del territorio regionale che assicurino la
piena coerenza con i valori ambientali, paesaggistici e
territoriali di tutte le pianificazioni di settore di eguale
livello o di livello inferiore. In particolare, il PTR agisce
in stretta sinergia con la pianificazione strategica di
sviluppo socio-economico della Regione, con il documento di
programmazione economico-finanziaria regionale (DEF), con la
previgente pianificazione paesaggistica regionale e con la
disciplina della tutela dei beni culturali, ambientali e
paesaggistici.

3. La parte operativa del PTR, composta dalle linee guida di
cui al comma 2, è aggiornata periodicamente, con particolare
riferimento all'introduzione ai sensi della normativa vigente
di norme nazionali o regionali insistenti nelle materie di
pertinenza del Piano.

4. Il PTR attraverso la parte strutturale-strategica assicura
in via preliminare e concertata le prescrizioni di tutela,
conservazione e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente,
coordinando i piani paesaggistici, di assetto idrogeologico e
dei trasporti anche attraverso appositi decreti
interdipartimentali.

5. Il PTR, in relazione alle prescrizioni di tutela,
conservazione e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente,
contiene il quadro generale degli obiettivi di qualità
paesaggistica e le misure generali di tutela da perseguire
nelle diverse parti del territorio regionale, costituendo
elementi invarianti o complementari alle scelte di sviluppo
territoriale e socio-economico. Il PTR è elaborato su una
base informativa prodotta dal SITR che ne costituisce parte
integrante in maniera dinamica; il PTR, pertanto, rappresenta
il quadro conoscitivo unificato regionale di tutti i processi
di pianificazione e governo del territorio.

6. Il PTR nella parte strutturale-strategica e nella parte
operativa contiene:

a) gli elementi costitutivi del territorio regionale, con
particolare riferimento alle caratteristiche naturali,
culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali,
antropiche e storico-archeologiche dello stesso, nonché alle
specializzazioni, funzioni e ruoli delle Città Metropolitane,
dei Consorzi dei Comuni e dei Comuni, singoli o associati, al
fine di assicurarne la migliore sinergia ed efficacia della
loro azione;

b) il quadro conoscitivo, a scala adeguata, del proprio
territorio come risultante delle trasformazioni avvenute e
dei programmi in atto;

c) i criteri generali e gli indirizzi per la programmazione e
la pianificazione territoriale degli Enti locali, al fine di
garantirne la complessiva coerenza; a tal fine, definisce gli
elementi costituenti limiti essenziali di salvaguardia della
sostenibilità ambientale dello sviluppo socio-economico del
territorio regionale;

d) la definizione dei carichi insediativi ammissibili nel
territorio delle Città metropolitane, dei Consorzi dei Comuni
e dei Comuni, singoli o associati, al fine di assicurarne lo
sviluppo sostenibile;

e) il quadro delle iniziative inerenti alla realizzazione sul
territorio regionale delle infrastrutture e delle opere
pubbliche di interesse regionale, nazionale e sovranazionale;

f) l'individuazione dei principali poli di sviluppo
turistico, industriale e commerciale;

g) l'individuazione delle zone di preservazione e
salvaguardia ambientale; i criteri operativi generali per la
tutela e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali,
paesaggistiche e ambientali, in conformità con le previsioni
del piano regionale delle aree protette, dei piani di bacino,
e degli altri atti di programmazione e regolamentazione
regionale e nazionale in materia di salvaguardia delle
risorse idriche, geologiche, idrogeologiche, agricole,
forestali, di riduzione dell'inquinamento acustico,
elettromagnetico ed atmosferico, di smaltimento dei rifiuti;

h) gli indirizzi generali per il riassetto del territorio ai
fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e
sismici, ed ai fini della riduzione degli inquinamenti nei
centri abitati e nelle zone industriali;

i) le azioni di conservazione, recupero e riqualificazione
degli insediamenti esistenti con particolare riferimento ai
centri storici;

1) l'individuazione e regolamentazione degli ambiti che hanno
vocazioni specifiche o siano localizzazioni di impianti ad
alta tecnologia o che devono essere riqualificate per gravi
carenze di urbanizzazioni primarie e secondarie, di
significativa ampiezza e consistenza territoriale;

m) i criteri e modalità per favorire il coordinamento tra le
pianificazioni degli Enti locali e per incentivare
l'associazionismo tra essi;

n) i criteri di definizione della rete infrastrutturale e
delle altre opere di interesse regionale nonché i criteri per
la localizzazione e il dimensionamento delle stesse;

o) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità
territoriale degli insediamenti industriali esistenti e il
recupero delle aree industriali dismesse;

p) l'individuazione di aree agricole strategiche.

7. Il PTR può altresì prevedere forme di compensazione
territoriale intercomunale, come definite dal Capo III del
Titolo VIII, a favore degli enti locali ricadenti in ambiti
di limitate possibilità di sviluppo o forme di compensazione
ambientale ed energetica per interventi che determinano
impatti rilevanti sul territorio anche in comuni non
direttamente interessati dagli interventi stessi; a tal fine,
il PTR indica le modalità per suddividere solidalmente tra
gli Enti locali, in rapporto alle differenti potenzialità di
sviluppo e ai vincoli di sostenibilità derivanti a ciascuno
dai contenuti della programmazione regionale, i vantaggi e
gli oneri conseguenti.

Art. 20.
Effetti del Piano territoriale regionale

1. Il PTR costituisce quadro di coerenza generale e di
riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di
governo del territorio degli Enti locali, enti gestori di
aree naturali protette, nonché di ogni altro ente dotato di
competenze che abbiano incidenza sul territorio.

2. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTR, sia per
gli atti della stessa Regione che per quelli degli Enti
locali o di altri enti, concernono l'accertamento
dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione o
verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi
fissati nel PTR, salvaguardandone i limiti di sostenibilità
previsti.

3. Le previsioni del PTR prevalgono sulle disposizioni
eventualmente difformi contenute nei piani territoriali degli
Enti locali. In tal caso, questi ultimi, entro novanta giorni
dalla data di approvazione del PTR, conformano i propri
strumenti pianificatori al PTR mediante atto deliberativo
consiliare.

Art. 21.
Procedimento di formazione del Piano territoriale regionale

1. Il Piano territoriale regionale (PTR) è redatto
dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di
concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana, ai sensi dell'articolo 15 della
presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Assessorato regionale del territorio
e dell'ambiente di concerto con l'Assessorato regionale dei
beni culturali e dell'identità siciliana, predispone gli atti
propedeutici previsti dall'articolo 15, nonché quelli
necessari per l'attivazione della procedura di VAS in
applicazione della normativa vigente; nei successivi
centottanta giorni elabora il progetto del PTR e lo propone
alla Giunta regionale per l'adozione. La Giunta, nei trenta
giorni successivi, adotta il PTR. Dell'avvenuta adozione è
data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e su almeno un quotidiano a
diffusione regionale. Contestualmente il progetto del PTR
adottato è pubblicato sul sito ufficiale della Regione e
depositato presso il Dipartimento regionale dell'urbanistica
per sessanta giorni. Entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione, tutti i soggetti interessati possono prendere
visione del progetto del PTR depositato e presentare
osservazioni e proposte di modifica.

3. Il Dipartimento regionale dell'urbanistica non prima di
centoventi e non oltre centoottanta giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione di osservazioni e proposte di
modifica di cui al comma 2, indice una o più conferenze di
pianificazione alla quale sono invitati a partecipare i
rappresentanti dei consorzi dei Comuni o delle Città
metropolitane, della sezione regionale dell'ANCI, delle
soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti
della Regione, dell'Autorità regionale competente in materia
di VAS, delle amministrazioni pubbliche e delle
organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali,
sindacali ed ambientaliste aventi diritto, che abbiano
presentato osservazioni e proposte di modifica, nonché' di
tutte le amministrazioni pubbliche preposte alla tutela degli
altri interessi coinvolti ai sensi della normativa vigente,
secondo quanto disposto dall'articolo 10. Alla conferenza il
Dipartimento regionale dell'urbanistica può invitare a
partecipare altri soggetti pubblici e privati che per loro
specifiche competenze e responsabilità risultino interessati
al Piano. Contestualmente alla nota di convocazione, il
Dipartimento regionale dell'urbanistica trasmette ai soggetti
invitati, in forma telematica, almeno quindici giorni prima
della data fissata per la conferenza, il progetto di PTR.

4. Se la Conferenza di cui al comma 3 approva il progetto del
PTR, con decreto dell'Assessore per il territorio e ambiente,
sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea
regionale siciliana (ARS), è approvato il PTR.

5. Se la Conferenza di cui al comma 3 non approva il progetto
del PTR, lo stesso è trasmesso dall'Assessorato del
territorio e ambiente al Presidente della Regione che decide
sulle osservazioni e proposte di modifica della Conferenza di
cui al comma 3. Il Presidente della Regione, sentita la
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana (ARS) e previa deliberazione della Giunta
regionale, approva con decreto il PTR.

6. Dell'avvenuta approvazione del PTR è data notizia sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sul sito
ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a
diffusione regionale.

7. Il PTR ha validità decennale ed è di norma aggiornato ogni
cinque anni ovvero quando ne facciano specifica istanza i
Comuni singoli o associati, altri enti pubblici interessati o
soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi o
diffusi, anche ai sensi delle risultanze del documento di
programmazione economico-finanziaria regionale (DEF). Le
varianti, le integrazioni e gli aggiornamenti del PTR sono
sottoposti alla stessa procedura di formazione di cui al
presente articolo con i termini ridotti della metà.

8. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

TITOLO VII
Pianificazione territoriale consortile
e delle città metropolitane

Art. 22.
Contenuti del piano territoriale consortile (PTC)
e del piano della città metropolitana (PCM)

1. Il Piano territoriale consortile (PTC), ed il piano della
città metropolitana (PCM) sono piani con valenza strategica,
strutturale e di coordinamento composti prevalentemente da
direttive, da indirizzi e dal coordinamento della
pianificazione dei Comuni. Ai sensi dei predetti Piani, i
consorzi dei comuni e le città metropolitane definiscono gli
obiettivi strategici relativi all'assetto e alla tutela del
proprio territorio, connessi ad interessi di rango
sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione
regionale come definita dal PTR e di cui costituiscono un
approfondimento strutturale; sono interessi di rango
sovracomunale quelli riguardanti l'intero territorio dei
comuni facenti parte del consorzio, o comunque quello di più
comuni, e dei territori delle Città metropolitane.

2. Il PTC ed il PCM:

a) individuano gli elementi costitutivi del territorio delle
Città metropolitane o dei consorzi dei comuni, con
particolare riferimento alle caratteristiche naturali,
culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali,
agro-silvo-pastorali antropiche e storiche-archeologiche
dello stesso; definiscono il quadro conoscitivo del proprio
territorio come risultante dalle trasformazioni avvenute,
tenendo conto dei rischi naturali presenti sul territorio
(sismico, idrogeologico, vulcanico, di erosione delle coste,
ecc.);

b) definiscono le misure da adottare per la prevenzione dei
rischi derivanti da calamità naturali sulla base degli studi
di cui al comma 6;

c) dettano disposizioni volte ad assicurare la tutela e la
valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul
territorio;

d) indicano le caratteristiche generali delle infrastrutture
e delle attrezzature di interesse intercomunale e
sovracomunale;

e) incentivano la conservazione, il recupero e la
riqualificazione degli insediamenti esistenti;

f) individuano le strategie della pianificazione urbanistica
fornendo indicazioni di dettaglio per ciascuno dei Comuni e
delle Città metropolitane, al fine del dimensionamento dei
piani urbanistici comunali indicando i criteri e gli ambiti
per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente al fine di ottimizzarne l'utilizzazione e
migliorarne la qualità complessiva nella prospettiva del
raggiungimento del consumo di suolo zero di cui all'articolo
32, nonché l'indicazione dei limiti di sostenibilità delle
relative previsioni; indicano criteri e modalità per favorire
il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni e per
incentivare l'associazionismo tra i comuni;

g) individuano le zone nelle quali è opportuno proporre
l'istituzione di aree naturali protette;

h) indicano, anche in attuazione degli obiettivi della
pianificazione regionale, le prospettive di sviluppo del
territorio;

i) definiscono, in coerenza con la programmazione regionale,
la rete infrastrutturale e le altre opere di interesse
sovracomunale nonché i criteri per la localizzazione e il
dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe
previsioni di carattere statale e regionale;

1) indicano i principi per la realizzazione di un sistema di
mobilità sostenibile, adottando soluzioni multimodali, di
mobilità individuale, condivisa e pubblica, favorendo la
realizzazione di reti per la mobilità dolce anche
extraurbana;

m) contengono gli indirizzi finalizzati ad assicurare la
compatibilità territoriale degli insediamenti industriali e
commerciali, con particolare riferimento alle grandi
strutture di vendita, verificando l'offerta sul territorio e
programmandone la razionalizzazione ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre
1999, n. 28 e successive modificazioni;

n) indicano, in coerenza con le prescrizioni del PTR,
l'assetto idrogeologico del territorio; in particolare:
concorrono alla maggiore definizione del quadro conoscitivo
del territorio regionale, con riguardo ai fenomeni di
dissesto idrogeologico, mediante l'aggiornamento
dell'inventario regionale dei fenomeni franosi, secondo i
criteri e le modalità definiti dalla Regione; definiscono
l'assetto idrogeologico del territorio, anche attraverso la
realizzazione di opportuni studi e monitoraggi, sviluppando
ed approfondendo i contenuti del PTR e del piano di bacino e
degli ulteriori piani di settore, in coerenza con le
direttive regionali e dell'Autorità di bacino; censiscono ed
identificano cartograficamente, anche a scala di maggior
dettaglio, le aree soggette a tutela o classificate a rischio
idrogeologico e sismico in coerenza con la normativa vigente,
nonché quelle interessata da colture specializzate, per
effetto di atti adottati dalle autorità competenti in
materia; indicano, per tali aree, le linee di intervento,
nonché le opere prioritarie di consolidamento e sistemazione
e quelle di coltura specializzate.

3. Il PTC ed il PCM definiscono, in conformità ai criteri
deliberati dalla Regione, gli ambiti destinati all'attività
agricola di interesse strategico, analizzando le
caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando
i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le
aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di
uso e di tutela, in coerenza con gli strumenti di
pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti.

4. Il PTC ed il PCM possono individuare ambiti territoriali
per i quali si rende necessaria la definizione di azioni di
coordinamento per l'attuazione del Piano. Le azioni di
coordinamento sono definite dal comune capofila del consorzio
o dal capoluogo dell'area metropolitana, d'intesa con i
comuni interessati, ed approvate secondo le procedure
stabilite dallo stesso PTC o PCM.

5. Il PTC ed il PCM, in conformità con le disposizioni
vigenti di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale ed in
coerenza con le attività di programmazione e pianificazione
dello sviluppo rurale regionale, coordinano le trasformazioni
del territorio non urbano e favoriscono la definizione di
sistemi territoriali rur-urbani per il rafforzamento dei
territori interni e dei sistemi non metropolitani,
eventualmente dettagliando e specificando le disposizioni
contenute nelle linee guida di cui all'articolo 35, comma 3.

6. I piani di cui al presente articolo prevedono in fase
preliminare e per i livelli di pianificazione consortile e
comunale, la redazione dei seguenti studi da elaborare su
apposita cartografia aggiornata, i cui contenuti sono
disciplinati con successivi decreti assessoriali:

a) rapporto ambientale di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,
come previsto dall'articolo 18;

b) relazione geologica di cui all'articolo 26, comma 1, lett.
a) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 e successive modificazioni;

c) studio agricolo forestale di cui all'articolo 3, comma 11,
legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e successive
modificazioni;

d) studio di compatibilità idraulica (invarianza idraulica e
idrogeologica) come previsto dal vigente Piano di Gestione
del Rischio Alluvioni.

Art. 23.
Effetti del piano territoriale consortile e della città
metropolitana

1. Il PTC ed il PCM, in quanto piani strategici, strutturali
e di coordinamento, costituiscono quadro di riferimento per
la valutazione di compatibilità degli atti pianificatori dei
Comuni e di ogni altro ente dotato di competenze che abbiano
incidenza sul suo territorio. Le valutazioni di compatibilità
rispetto al piano, sia per gli atti della città metropolitana
o del consorzio dei comuni sia per quelli dei singoli enti
locali o di altri enti, concernono l'accertamento
dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione, ad
assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel
piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

2. Il PTC ed il PCM producono effetti conformativi sulla
pianificazione dei Comuni. I Comuni, entro centoottanta
giorni dalla data di approvazione del Piano, si adeguano ai
contenuti del PTC o del PCM le previsioni eventualmente
difformi contenute nei rispettivi strumenti pianificatori.

Art. 24.
Procedure di formazione del PTC e del PCM

1. Il PTC ed il PCM sono predisposti dal Comune capofila del
consorzio e presso il capoluogo della Città metropolitana,
adottati ed approvati secondo le modalità prescritte nel
presente articolo.

2. Ciascun Comune pubblica l'avviso di avvio del procedimento
di formazione del PTC o del PCM sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, sul sito ufficiale dei comuni
consorziati o appartenenti all'area metropolitana e su almeno
un quotidiano a diffusione regionale. Nell'avviso sono
indicate le linee guida di intervento della pianificazione
dei rispettivi ambiti territoriali ed è allegato il Rapporto
preliminare della VAS ai fini dell'attivazione delle
procedure stabilite nel decreto legislativo n. 152/2004 e
successive modificazioni. E' altresì indicato il responsabile
del procedimento, che cura tutte le attività previste
nell'articolo 6, comma 3.

3. Gli enti di cui al comma 1 predispongono il progetto
definitivo del PTC o del PCM nei centoottanta giorni
successivi e il responsabile del procedimento predispone la
proposta di approvazione e indice la Conferenza di
pianificazione entro trenta giorni.

4. Alla Conferenza di pianificazione sono invitati a
partecipare i rappresentanti di cui all'articolo 10.
Contestualmente alla nota di convocazione è trasmesso ai
soggetti invitati, per via telematica, almeno trenta giorni
prima della data fissata per la conferenza, il progetto
definitivo di PTC o del PCM. Se i soggetti partecipanti alla
conferenza non raggiungono l'accordo sul progetto di piano,
lo stesso è restituito per la sua rielaborazione da
formalizzare entro sessanta giorni.

5. Il responsabile unico del procedimento, nei dieci giorni
successivi alla conclusione dei lavori della conferenza di
cui al comma 4, trasmette al Consiglio dell'ente il progetto
definitivo del piano con le eventuali modifiche apportate in
conferenza rispetto al progetto preliminare, e ne propone
l'adozione nei trenta giorni successivi per sessanta giorni
consecutivi al fine di raccogliere eventuali osservazioni.
Trascorso il periodo di pubblicazione, le eventuali
osservazioni e le relative controdeduzioni sono trasmesse
nuovamente al Consiglio dell'ente che si determina su di
esse, contestualmente approvando il progetto definitivo del
PTC o del PCM. Il PTC o il PTM acquistano efficacia il giorno
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana dell'avvenuta approvazione e successivamente
trasmessi all'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente per esservi depositati.

6. Il PTC ed il PCM sono aggiornati ogni cinque anni. Possono
essere modificati, integrati ed aggiornati anche prima, in
seguito ad osservazioni, proposte ed istanze provenienti dai
Comuni dell'area metropolitana o del consorzio o da altri
enti pubblici interessati o da soggetti privati
rappresentativi di interessi collettivi o diffusi, oppure se
il DEF prevede una modifica degli obiettivi e delle strategie
di sviluppo del territorio. Le varianti, le integrazioni e
gli aggiornamenti del PTC e del PCM sono sottoposte alla
stessa procedura di formazione descritta in questo articolo
con i termini ridotti della metà.

7. Se le Città metropolitane o i Consorzi di Comuni omettono
di avviare il procedimento di formazione del piano entro
novanta giorni dall'approvazione del PTR, oppure se lo
avviano e non adottano o non approvano il piano stesso nei
termini prescritti in questo articolo, l'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente, previa diffida a
provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, può
attuare l'intervento sostitutivo tramite la nomina di uno o
più commissari ad acta.

TITOLO VIII
Pianificazione urbanistica comunale

CAPO I
Piano urbanistico generale comunale (PUG)

Art. 25.
Contenuti del Piano urbanistico generale comunale (PUG)

1. Il Piano urbanistico generale comunale (PUG) è lo
strumento generale di governo del territorio comunale con il
quale i Comuni programmano e disciplinano, conformemente alle
disposizioni del PTR e del PTC o del PCM nonché dei vigenti
piani di settore con finalità di tutela dell'ambiente, del
paesaggio e delle risorse naturali, le attività di tutela,
valorizzazione e trasformazione urbanistico-edilizia
dell'intero territorio comunale, mediante disposizioni che
incidono direttamente sul regime giuridico dei suoli.

2. L'adozione del PUG è obbligatoria per tutti i Comuni della
Regione. Le sue previsioni hanno efficacia a tempo
indeterminato, fatta eccezione per i vincoli preordinati
all'espropriazione, la cui efficacia è di cinque anni.

3. Il PUG, in particolare:

a) specifica gli obiettivi da perseguire nel governo del
territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli
stessi, in coerenza con quelli individuati nella
pianificazione sovraordinata;

b) definisce gli elementi del territorio urbano ed
extraurbano raccordando la previsione di interventi di
trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse
naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e
storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la
valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;

c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative
alle opere di urbanizzazione in coerenza con quanto previsto
nella pianificazione sovracomunale;

d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in
ambiti, individuando le aree non suscettibili di
trasformazione;

e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili
nei singoli ambiti, garantendo la tutela e la valorizzazione
dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del
territorio comunale;

f) promuove l'architettura contemporanea e la qualità
dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso
la previsione del ricorso a concorsi di progettazione per
particolari interventi di opera pubblica;

g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone, dando
priorità ai sistemi del trasporto pubblico e alla mobilità
dolce (pedonale e ciclabile);

h) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso
contenute rispetto all'assetto idrogeologico e geomorfologico
del territorio comunale, così come risultanti da apposite
indagini di settore preliminari alla redazione del Piano di
cui al comma 1 dell'articolo 26, introducendo nelle norme di
attuazione le misure individuate nello studio di
compatibilità idraulica;

i) precisa il perimetro, le destinazioni d'uso e le regole
per la trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate
e da urbanizzare;

l) annovera i beni paesaggistici, ambientali, culturali e
storico-architettonici da sottoporre a tutela e ne specifica
il relativo regime normativo compatibile con la tutela di cui
al D.lgs. 42/2004, anche nelle aree sottoposte a vincolo
paesaggistico e nei manufatti sottoposti a vincolo
storico-artistico;

m) precisa le modalità di intervento sui tessuti urbani
storici, sulla base di specifiche elaborazioni riferite alla
conservazione del contesto fisico-spaziale e socio-economico
che consentano interventi edilizi diretti senza che queste
prefigurino vincoli di natura paesaggistica o monumentale di
cui al Codice dei beni culturali;

n) stabilisce i parametri quantitativi, qualitativi e
funzionali da rispettare negli interventi edilizi in
relazione ai diversi ambiti insediativi, nel rispetto delle
caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, sismiche e
paesaggistiche dei luoghi, valorizzandone il rapporto con gli
ambienti urbani preesistenti, e fissando standard di qualità
ecologica, ambientale e architettonica;

o) identifica le aree che per particolare complessità,
consistenza e rilevanza devono essere disciplinate da piani
urbanistici attuativi;

p) alla luce dei principi di contenimento del consumo di
suolo, in conformità con la programmazione dello sviluppo
rurale e delle indicazioni di livello intermedio e con le
disposizioni di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale,
disciplina le trasformazioni del territorio rurale, nel
rispetto di quanto prescritto all'articolo 35;

q) individua le aree e gli edifici a rischio, precisando le
diverse modalità di prevenzione e protezione;

r) stabilisce le modalità di localizzazione nel territorio
comunale delle attività produttive con particolare riguardo a
quelle di tipo commerciale in coerenza con le previsioni dei
piani sovracomunali;

s) localizza le attrezzature ed i servizi relativi ai diversi
ambiti di intervento e specifica le reti delle infrastrutture
riferite anche alla pianificazione sovraordinata.

4. Il PUG inoltre:

a) tiene conto delle risorse e potenzialità economiche
dirette ed indirette e definisce un quadro di coerenza e
priorità per la redazione del programma pluriennale delle
opere pubbliche di cui costituisce premessa giuridica
obbligatoria;

b) recepisce e coordina a livello comunale le disposizioni
derivanti da piani di settore di qualsiasi livello aventi
rilevanza territoriale;

c) prevede meccanismi di perequazione e compensazione
urbanistica, con il duplice obiettivo di assicurare una
maggiore equità e agevolare la realizzazione dei servizi e
delle infrastrutture;

d) prevede, a fronte di benefici pubblici aggiuntivi, una
disciplina di incentivazione per interventi finalizzati alla
riqualificazione urbanistico-ambientale ed alla rigenerazione
urbana e territoriale, anche ai fini della promozione del
risparmio energetico e della sicurezza sismica.

5. Il PUG, all'interno degli ambiti territoriali individuati
nel PTR, definisce il perimetro degli insediamenti esistenti
in condizione di degrado o in assenza di qualità, al fine di:

a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e
secondaria;

b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico,
archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;

c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano
degli insediamenti.

6. Il PUG può subordinare l'attuazione degli interventi di
recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti,
perimetrati ai sensi del comma 5, alla redazione di appositi
Piani di recupero (PRU), il cui procedimento di formazione
segue la disciplina prevista per i Piani particolareggiati
attuativi (PPA) di cui al Capo III del Titolo VIII.

7. Il PUG si articola in una parte strutturale strategica ed
una parte operativa cui si applicano le disposizioni di cui
al comma 3 dell'articolo 19. L'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente emana entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge le linee guida
per la redazione del PUG, con particolare riferimento ai
seguenti punti:

a) relazione su criteri, finalità e contenuti;

b) norme tecniche di attuazione (NTA) riguardanti interventi
edilizi di nuova costruzione, manutenzione, recupero,
trasformazione e sostituzione edilizia, le attività
produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell'attività
agricola;

c) rappresentazioni cartografiche dello stato di fatto e di
progetto, di scala adeguata, in conformità alle basi
cartografiche del SITR, a scala 1:2000 o a denominatore
inferiore per il centro urbano e le frazioni abitate.

8. La definizione degli interventi e procedure relative ai
titoli abilitativi edilizi è riprodotta nel regolamento
edilizio comunale (REC) di cui all'articolo 28.

Art. 26.
Procedimento di formazione ed approvazione
del PUG e delle relative varianti

1. Il PUG è redatto dal Comune ed è adottato ed approvato dal
Consiglio comunale secondo la procedura di seguito
specificata, sulla base delle direttive impartite dalla
Giunta comunale attraverso apposito atto di indirizzo. La
progettazione del PUG può essere affidata, ove necessario, a
professionisti all'uopo incaricati e consulenti, che siano
qualificati in materia di pianificazione
urbanistico-territoriale, anche mediante il ricorso a
concorsi di progettazione. Sono obbligatori e propedeutici al
PUG gli studi agricolo-forestale (SAF) e geologico con
particolare riferimento agli aspetti idrogeologici e dello
studio di compatibilità idraulica di cui al Piano di Gestione
del rischio alluvioni e per come previsto dal Piano stralcio
di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione siciliana
(P.A.I.), redatti da professionisti incaricati nell'ambito
delle rispettive competenze.

2. I Comuni possono tra loro associarsi o concludere
convenzioni aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e
coordinata dei rispettivi territori e possono provvedere alla
formazione del piano in forma associata. A tal fine designano
un comune capofila al quale compete l'applicazione delle
procedure descritte nella presente legge e formulano l'atto
di indirizzo da porre a base della pianificazione.

3. Il responsabile del procedimento, all'uopo nominato,
pubblica nell'albo pretorio e sul sito web del Comune un
avviso di avvio del procedimento di formazione del PUG. Nei
successivi trenta giorni chiunque può avanzare proposte e
formulare suggerimenti secondo i criteri e le modalità
fissate nell'avviso; a tal fine, il responsabile del
procedimento, nello stesso periodo di trenta giorni,
individua le modalità con le quali consultare e coinvolgere
soggetti pubblici e privati ed i rappresentanti degli ordini
e collegi dei professionisti che per loro specifiche
competenze e responsabilità sono interessati al piano,
eventualmente anche attraverso la costituzione di un forum
per le consultazioni.

4. Entro il termine di sessanta giorni dall'avvio del
procedimento, il Comune, tenendo conto dell'atto di indirizzo
dell'amministrazione e dei contributi eventualmente
pervenuti, elabora un documento preliminare del PUG che:

a) esplicita le modalità da seguire per l'elaborazione di
disposizioni sull'uso del suolo tenuto conto delle
indicazioni contenute nei piani e programmi sovraordinati;

b) definisce un quadro generale delle criticità territoriali
connesse alle caratteristiche geologiche e sismiche ed
all'uso agricolo del suolo;

c) descrive le principali problematiche urbanistiche ed
insediative da risolvere nel breve e nel medio periodo,
tenendo conto delle criticità territoriali, e stabilisce il
quadro delle priorità;

d) individua, in linea generale, limiti e condizioni per lo
sviluppo sostenibile del territorio comunale;

e) individua gli obiettivi da raggiungere nel medio e nel
lungo periodo ed identifica le risorse economiche e
finanziarie disponibili o attivabili;

f) descrive le risorse territoriali e naturali e identifica i
beni culturali e paesaggistici da considerare quali
invarianti e determinanti le scelte di sviluppo;

g) descrive nelle linee generali gli interventi da prevedere
nel PUG e individua le aree oggetto di Piano
particolareggiato attuativo (PPA);

h) contiene il rapporto preliminare della VAS sui possibili
effetti ambientali del PUG;

i) perimetra le aree nelle quali possono essere rilasciati
singoli titoli abilitativi, ovvero alla approvazione di piani
attuativi prima della definitiva approvazione del PUG, ed in
questo caso specifica gli indici ed i parametri da applicare;

l) definisce la valutazione economica di massima per la
realizzazione delle infrastrutture principali, nonché delle
principali opere pubbliche previste nel PUG;

m) indica le aree ed i progetti urbani dove promuovere il
concorso di progettazione o il concorso di idee, nonché le
trasformazioni urbane che devono essere sottoposte a processi
di progettazione partecipata con particolare riferimento agli
interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

5. Nel documento preliminare sono altresì perimetrate le
parti del territorio comunale nelle quali, per garantire il
raggiungimento degli obiettivi del Piano che potrebbero
essere compromessi dall'applicazione delle pregresse
previsioni urbanistiche, è sospeso il rilascio di singoli
titoli abilitativi a far data dalla delibera di adozione del
progetto preliminare e sino all'approvazione del PUG.

6. Entro i dieci giorni successivi alla definizione del
documento preliminare, il responsabile del procedimento
trasmette al Consiglio comunale, o ai Consigli comunali nel
caso di Piano in forma associata, il documento preliminare
del PUG e la relativa proposta di deliberazione, unitamente
al rapporto preliminare della VAS ed agli eventuali
contributi pervenuti, che il comune è tenuto a valutare. Le
determinazioni del Consiglio comunale sono deliberate entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della
proposta di delibera.

7. Il documento preliminare adottato dal Consiglio comunale,
compresi gli elaborati tecnici valutati ed il rapporto
preliminare della VAS, nonché le motivazioni delle decisioni
assunte, entro dieci giorni dalla sua adozione è reso
pubblico attraverso il sito web del comune e dell'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

8. L'adozione del documento preliminare di PUG da parte del
Consiglio comunale comporta l'applicazione delle misure di
salvaguardia sulle aree specificate nel comma 5, che operano
per un periodo non superiore a tre anni non prorogabili a
partire dal momento dell'assunzione dell'atto deliberativo di
adozione.

9. Sulla base del documento preliminare adottato dal
Consiglio comunale è redatto nel termine di novanta giorni il
progetto definitivo del PUG. Al fine di garantire la
partecipazione al processo decisionale ed avviare le
procedure di consultazione e di acquisizione dei necessari
pareri sul progetto definitivo del PUG, il responsabile del
procedimento, entro dieci giorni dalla data di consegna degli
elaborati, indice la Conferenza di pianificazione prevista
dall'articolo 10, fissandone la prima seduta non oltre il
trentesimo giorno a partire dalla data di convocazione. Alla
Conferenza di pianificazione sono invitati tutti i soggetti
pubblici che per legge sono chiamati a rilasciare pareri,
nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque
denominati, tra cui i rappresentanti dell'Ufficio del Genio
Civile e della Soprintendenza per i BB.CC.AA. competenti per
territorio, del Dipartimento dell'urbanistica, dell'ARTA,
dell'autorità competente in materia di VAS, l'Autorità di
bacino, nonché gli altri soggetti pubblici competenti in
materia ambientale.

10. Il progetto di PUG, con i relativi elaborati ed allegati,
compreso il rapporto ambientale e la relativa sintesi non
tecnica, è messo a disposizione degli enti e soggetti
convocati mediante pubblicazione nel sito web del Comune e
dell'ARTA almeno trenta giorni prima della data fissata per
la conferenza.

11. Nel caso di pianificazione in forma associata, alla
Conferenza di pianificazione oltre al rappresentate nominato
dal Comune capofila, partecipano anche i rappresentanti di
tutti i Comuni associati. I soggetti competenti in materia
ambientale invitati alla Conferenza sono individuati dai
Comuni sulla base dei criteri specificati nel documento
metodologico.

12. La Conferenza di pianificazione si conclude entro
sessanta giorni dall'insediamento con la sottoscrizione di un
Accordo di pianificazione, che costituisce anche
certificazione di qualità progettuale e ambientale del piano
e sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o
parere preventivo di enti, amministrazioni o di organi
consultivi monocratici o collegiali in materia urbanistica,
territoriale, paesaggistica, ambientale e di sicurezza
sismica. Nel caso in cui la Conferenza si pronunci per la
rielaborazione del PUG, il piano è restituito al Comune che
provvede a rielaborarlo entro il termine di sessanta giorni;
qualora siano richieste modifiche alle previsioni del Piano,
queste sono introdotte entro il termine di trenta giorni. Il
PUG rielaborato o modificato è sottoposto alla stessa
Conferenza di pianificazione che si pronuncia definitivamente
entro trenta giorni dalla consegna delle modifiche.

13. Entro il termine di dieci giorni dalla chiusura della
Conferenza di pianificazione, il responsabile del
procedimento provvede alla pubblicazione di un avviso
nell'Albo pretorio, nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e nel sito web del Comune e dell'ARTA. Provvede
altresì a mettere a disposizione del pubblico il documento di
sintesi della Conferenza di pianificazione, il progetto del
PUG ed il relativo rapporto ambientale con la Sintesi non
tecnica mediante il deposito presso i propri uffici di copia
cartacea e la pubblicazione della versione digitale sul sito
web del comune e dell'ARTA.

14. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 13, chiunque può prendere visione
del progetto del PUG e dei relativi allegati, del rapporto
ambientale e della relativa sintesi non tecnica e presentare
proprie osservazioni, che il comune è tenuto a valutare.

15. Il responsabile del procedimento, dopo aver acquisito,
entro il termine di trenta giorni il parere del Comune sulle
osservazioni pervenute, convoca nei successivi dieci giorni
una nuova seduta della Conferenza di pianificazione, che si
pronuncia sulla loro accoglibilità.

16. Entro trenta giorni dalla chiusura della seduta prevista
al comma 15, il responsabile del procedimento trasmette al
Consiglio comunale, ovvero ai Consigli comunali nel caso di
Piano in forma associata, la proposta di deliberazione per la
approvazione del PUG, da effettuarsi entro trenta giorni
dalla ricezione. Nel caso in cui il Consiglio comunale
richieda l'introduzione di modifiche al progetto di PUG, il
piano è rinviato al Responsabile del procedimento che
acquisisce, entro trenta giorni, il parere della Conferenza
sulle modifiche introdotte. Nei successivi dieci giorni il
piano è inviato al Consiglio comunale per la definitiva
approvazione che è deliberata entro i successivi trenta
giorni.

17. Il Piano urbanistico comunale, definitivamente approvato,
acquista efficacia con la pubblicazione dell'avviso della
relativa approvazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, effettuata a cura del responsabile del
procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla
conclusione del procedimento di approvazione. Nell'avviso è
specificata la sede ove si possa prendere visione del Piano e
di tutta la documentazione prodotta nella Conferenza di
pianificazione, compresa la documentazione prescritta per la
Valutazione ambientale. Il PUG e la relativa documentazione
tecnica ed amministrativa sono pubblicati in forma integrale
anche sul sito web del Comune interessato e trasmesso
all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per
essere inserito nella banca dati del Sistema Informativo
Territoriale Regionale (SITR).

18. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PUG e
delle sue revisioni generali e delle varianti generali e
parziali. Per l'approvazione delle varianti parziali non è
richiesta l'approvazione del documento preliminare di cui al
comma 4. I termini temporali assegnati ai diversi soggetti
per le determinazioni di propria competenza, di cui ai
precedenti commi, nel caso di varianti parziali, sono ridotti
della metà.

19. Il PUG è aggiornato ogni cinque anni ovvero quando ne
facciano motivata istanza al Comune, enti pubblici
interessati o soggetti privati rappresentativi di interessi
collettivi o diffusi. Le varianti, le integrazioni e gli
aggiornamenti del piano sono sottoposte alla stessa procedura
di formazione descritta in questo articolo con i termini
ridotti della metà.

20. Gli obblighi di tutela e salvaguardia discendenti dal PUG
sono esercitati direttamente dal Comune, con esclusione degli
immobili sottoposti a vincolo storico-artistico per i quali
permane la disciplina del Titolo I, Capo I, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni.

21. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 78, comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora
gli organi dell'amministrazione del Comune, sebbene
previamente diffidati, omettano o non siano in grado di
compiere gli atti obbligatori previsti dal presente articolo
nei termini dallo stesso stabiliti, l'Assessore regionale per
il territorio e l'ambiente nomina, ai sensi dell'articolo
21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n.380 e successive modificazioni, come introdotto
dall'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16,
un commissario provveditore la cui durata in carica copre
l'intero iter procedurale che ha determinato l'intervento
sostituivo.

22. Non si fa luogo alla diffida di cui al comma 21 qualora
si tratti di scadenza di termini previsti espressamente dalla
presente legge o da altre leggi attinenti alla materia
urbanistica. Alle spese per il commissario provvede il comune
per il quale è stato nominato, salvo rivalsa a carico degli
amministratori eventualmente responsabili.

23. I commissari nominati ai sensi del comma 22 decadono
dall'incarico nel caso di rinnovazione del consiglio comunale
e comunque possono essere sempre revocati, con provvedimento
motivato, dall'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente.

Art. 27.
Disciplina del patrimonio culturale dei beni isolati

1. Il PUG individua i nuclei sparsi, gli agglomerati rurali,
bagli, casali, masserie, fattorie, case rurali, mulini e
manufatti rurali specialisti e produttivi di particolare
valenza ed interesse storico-architettonico, tipologico ed
etno-antropologico, nonché elementi architettonici isolati
diffusi su tutto il territorio comunale.

2. Per le aree e gli immobili non assoggettati agli eventuali
piani particolareggiati attuativi e per quelli assoggettati
sino all'approvazione degli stessi, si attuano, con
intervento edilizio diretto, le attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e consolidamento.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono
consentiti, previa accertata documentazione tecnica laddove
non è possibile limitare gli interventi sopra prescritti, con
esclusione di demolizione totale e relativa sostituzione
edilizia delle strutture murarie principali.

4. Al fine di favorire la utilizzazione del patrimonio
edilizio esistente sono consentite destinazioni d'uso
abitative stagionali e attrezzature volte a potenziare la
cultura dell'accoglienza. Sono altresì ammesse destinazioni
d'uso degli immobili esistenti ad albergo o ad analoga
tipologia di destinazione d'uso, paese-albergo, ristoranti,
trattorie, bar, luoghi di svago e di riunione, purché gli
interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche e morfologiche e senza alterazione dei volumi. Il
rilascio del titolo abilitativo o autorizzativo è subordinato
alla verifica di compatibilità delle specifiche destinazioni
alla accessibilità dei siti, nonché al rispetto delle vigenti
norme di scurezza e di superamento delle barriere
architettoniche.

Art. 28.
Il Regolamento Edilizio Comunale (REC)

1. Il regolamento edilizio comunale (REC) è uno strumento
normativo obbligatorio di carattere tecnico operativo che,
sulla base delle indicazioni contenute nel PUG o nei Piani
particolareggiati attuativi di cui all'articolo 29,
disciplina le normative per la realizzazione degli interventi
edilizi ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive
modificazioni, come recepito con modifiche dall'articolo 2
della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive
modificazioni.

2. Il REC in particolare contiene le norme relative alle
modalità di costruzione e modificazione dei manufatti edilizi
e al recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché le
norme, generali e specifiche, di carattere tecnico-estetico,
igienico-sanitario, sulla sicurezza e vivibilità degli
immobili e delle loro pertinenze, sulla sicurezza degli
impianti, sul risparmio energetico, sulla eliminazione delle
barriere architettoniche, sulla prevenzione dei rischi.
Contiene inoltre le norme che regolamentano le destinazioni
d'uso generali e particolari relative alle singole
destinazioni urbanistiche del PUG, nonché la disciplina della
presentazione dei titoli abilitativi edilizi da parte dei
soggetti interessati, siano essi comunicazioni o segnalazioni
di parte o richieste del permesso di costruire, in relazione
alla tipologia degli interventi edilizi previsti
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, recepito
dinamicamente dall'articolo I della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16 e successive modificazioni.

3. Al REC possono essere allegati elaborati specifici a
carattere tecnico-scientifico, quali sussidi e manuali
operativi, schede tecniche di qualità dei materiali e delle
tecnologie costruttive, prontuari edilizi, idonei ad
assicurare un corretto inserimento degli interventi, nuovi e
di recupero, nel contesto urbanistico ed ambientale
interessato, ed a garantire inoltre uno standard
realizzativo, prestazionale, funzionale e manutentivo
adeguato, nell'ottica del contenimento dei consumi
energetici.

4. Al fine di garantire uniformità nelle modalità di
realizzazione degli interventi edilizi, in attuazione di
quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, il Presidente
della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente emana un decreto avente ad oggetto il
regolamento tipo edilizio unico, che i comuni sono tenuti ad
adottare nei termini previsti dal comma 2 dello stesso
articolo 2.

5. Il REC è approvato separatamente dal piano urbanistico
comunale del quale costituisce comunque parte integrante e
sostanziale. L'aggiornamento del regolamento edilizio e la
sua revisione finalizzata ad adeguarne i contenuti a nuove
disposizioni di legge intervenute, le quali prevalgono sulle
norme regolamentari di rango inferiore, è atto dovuto.
Eventuali disposizioni più restrittive sono espressamente
disciplinate mediante adozione di apposita variante
costitutiva adottata da parte del Consiglio comunale secondo
la procedura prevista nel presente articolo.

CAPO II
Piani particolareggiati attuativi (PPA)

Art. 29.
Contenuti del piano particolareggiato attuativo (PPA)

1. I Piani particolareggiati attuativi, di seguito PPA, sono
strumenti pianificatori che disciplinano le parti del
territorio comunale sulle quali il PUG richiede, per la sua
attuazione, un ulteriore intervento pianificatorio di maggior
dettaglio, previa perimetrazione da approvarsi da parte del
Consiglio comunale se non prevista dal PUG. I PPA possono
essere redatti anche in assenza della loro previsione nel PUG
in quanto strumenti attuativi di atti di pianificazione
sovraordinata in variante alle previsioni di piano, in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 30.

2. I PPA possono essere sia d'iniziativa pubblica che
d'iniziativa privata. In particolare, possono essere
promossi, redatti e attuati, oltre che dal Comune e dai
proprietari delle aree interessate, anche da società miste,
costituite dai proprietari degli immobili interessati o da
altri soggetti privati con il Comune. Se sono d'iniziativa
dei proprietari interessati o di società mista, i soggetti
promotori devono fornire le necessarie garanzie finanziarie
per la loro attuazione.

3. I PPA di iniziativa privata prevedono la stipula di una
convenzione con il Comune, soggetta a trascrizione entro il
termine di mesi sei dalla data di approvazione del Piano a
pena di decadenza. Nella Convenzione sono specificate:

a) le prestazioni;

b) la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di
ultimazione degli interventi;

c) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi e
le sanzioni per l'inosservanza degli stessi, ivi compresa la
possibilità della risoluzione contrattuale;

d) gli elementi progettuali e le modalità di controllo
sull'esecuzione delle opere, con particolare riferimento a
quelle di urbanizzazione.

4. Ove il PUG preveda in sede propria l'ubicazione delle aree
relative alle opere di urbanizzazione secondaria, l'aliquota
delle aree da cedere nell'ambito del PPA di iniziativa
privata può essere monetizzata sulla base dei valori di
mercato, sempre che le aree previste dal PUG siano ubicate ad
una ragionevole distanza all'area oggetto del PPA. Nei PPA di
iniziativa privata i titoli edilizi abitativi nell'ambito dei
singoli lotti sono subordinati all'esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

5. Le previsioni delle urbanizzazioni dei PPA hanno validità
di cinque anni dalla data di approvazione. Possono essere
prorogati di ulteriori cinque anni, qualora i relativi
progetti siano stati approvati e i lavori abbiano avuto
inizio. Se le opere di urbanizzazione non sono integralmente
realizzate entro i termini di validità del piano, è richiesta
l'approvazione di un nuovo piano attuativo, fatta salva
l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge
regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni
nelle aree a vincolo scaduto e dall'articolo 20 della
medesima legge per quanto attiene a lotti residuali o
interclusi.

6. Il PPA di iniziativa pubblica contiene un piano
finanziario nel quale è indicato il costo delle opere di
urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché i
programmi e le fasi di attuazione e gli eventuali piani
particellari d'esproprio.

7. Il permesso di costruire per il manufatto da realizzare
nell'ambito delle aree oggetto del PPA, o il titolo
abilitativo alternativo, comporta la corresponsione di un
contributo pari al costo indicato con il predetto piano in
proporzione al lotto interessato, aumentato della quota di
contributo riguardante le opere di urbanizzazione secondaria,
stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche
definite dalla Regione per la determinazione degli oneri di
urbanizzazione. A scomputo totale o parziale di quanto
dovuto, il titolare del titolo abilitativo può obbligarsi a
realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le
modalità e le garanzie stabilite dal comune e a cedere le
aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria. Le aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria comprese nelle zone disciplinate dal
PPA sono soggette per il periodo di efficacia dei vincoli
urbanistici ad espropriazione e diventano parte del
patrimonio indisponibile del comune. Alla loro acquisizione
sono destinate le somme a tal fine corrisposte dai soggetti
privati.

8. Il comune è responsabile della verifica
tecnico-amministrativa delle opere di urbanizzazione.

9. Ai PPA possono anche essere allegati i progetti definitivi
delle opere in essi previste; in questo caso, l'approvazione
dei PPA consente l'attuazione diretta dei progetti edilizi
che siano stati eventualmente allegati mediante singoli
titoli abilitativi, salve le verifiche di conformità al
regolamento edilizio comunale ed i pareri, le autorizzazioni,
i nulla osta e gli altri atti di assenso altrimenti
denominati richiesti dalle norme vigenti in materia. Le opere
pubbliche o di interesse pubblico previste all'interno dei
PPA sono inserite e hanno priorità nel programma triennale
delle opere pubbliche comunali, salva la loro esecuzione a
carico del privato, se prevista, e la conseguente cessione al
patrimonio comunale.

10. I Piani attuativi di iniziativa privata per complessi
insediativi in ambito chiuso, possono essere previsti per
complessi residenziali, turistico-ricettivi, produttivi di
tipo artigianale, industriale e commerciale; per tali piani
attuativi resta escluso l'obbligo della cessione delle aree e
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ricadenti
all'interno del complesso, ferma restando la necessità di
formalizzare apposita convenzione per la quale è esclusa
l'approvazione in Consiglio comunale. Rimane a carico del
richiedente privato la realizzazione delle aree, dei servizi
e degli impianti necessari all'insediamento, nonché il
pagamento dei contributi soltanto sul costo di costruzione di
cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni,
come recepito dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16.

11. L'estensione minima dei PPA non può essere inferiore a 10
mila metri quadrati per consentire il raggiungimento
dell'unità minima funzionale delle opere di urbanizzazione
secondarie da cedere previa stipula di convenzione. Tuttavia,
se per documentati motivi, l'estensione è compresa tra 10
mila e 5 mila metri quadrati, a titolo di flessibilità
compensativa, le aree da cedere sono ragguagliate a 10 mila
metri quadrati. Per estensioni inferiori a 5 mila metri
quadrati, e fino alla soglia minima di mille metri quadrati,
si applica il permesso di costruire convenzionato di cui
all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16 ove ne ricorrano le condizioni. Nel caso di
estensioni inferiori a mille metri quadrati si applicano le
disposizioni relative al rilascio dei titoli abilitativi e
autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni,
come recepito dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.

12. I PPA contengono:

a) la relazione su contenuti, criteri e finalità del Piano
attuativo, nonché sui progetti edilizi immediatamente
attuabili;

b) le norme tecniche di attuazione (NTA) di dettaglio;

c) le rappresentazioni cartografiche dello stato di fatto e
di progetto della porzione di città e del territorio
interessato, di norma a scala 1:2000 o inferiore.

13. I PPA, in relazione al contenuto, hanno valore ed
efficacia e sostituiscono i seguenti strumenti:

a) i piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni;

b) i piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27
della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

c) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di
cui agli articoli 9 e segg. della legge regionale 27 dicembre
1978, n. 71 successive modificazioni;

d) i programmi costruttivi di cui all'articolo 16 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni;

e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16
della legge 17 febbraio 1992, n.179;

f) i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di
cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

g) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con
modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

h) I piani particolareggiati di recupero dei centri storici
di cui all'articolo 55 della legge regionale 27 dicembre
1978, n. 71 e della legge regionale 10 luglio 2015, n. 13 e
successive modificazioni.

Art. 30.
Procedimento di formazione del PPA

1. I PPA, d'iniziativa sia pubblica, sia privata, sia mista,
se conformi al PUG, sono adottati ed approvati dalla Giunta
comunale secondo il procedimento disciplinato dal presente
articolo. Se introducono varianti al PUG, oppure se sono
predisposti in assenza di questo, sono adottati ed approvati
dal Consiglio comunale secondo la procedura prevista per la
formazione delle varianti del PUG.

2. I PPA non comportano variante al PUG nei seguenti casi:

a) la modifica di perimetrazioni discendente dalla diversa
scala di rappresentazione grafica del piano;

b) la precisazione dei tracciati viari; se fuori
dall'abitato, la precisazione dei tracciati viari deve essere
compresa all'interno delle fasce di rispetto;

c) le modifiche rese necessarie da esigenze sopravvenute
quali: ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse
all'imposizione di nuovi vincoli, nuove condizioni
idrogeologiche o di rischio;

d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio
edilizio esistente, che siano comprese tra quelle elencate
all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e
successive modificazioni, recepito dinamicamente
dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e
successive modificazioni;

e) la diversa localizzazione, all'interno del perimetro del
PPA, delle attrezzature, dei servizi e degli spazi
collettivi, del verde pubblico, nonché delle infrastrutture
per le opere di urbanizzazione, a condizione che questi
interventi non comportino modifiche in diminuzione delle
quantità degli spazi riservati agli standard e non comportino
modifiche in aumento dei pesi insediativi rispetto a quelli
previsti nel PUG.

3. L'introduzione delle modifiche di cui al comma 2 è
motivata dal soggetto proponente per dimostrare il migliore
uso del suolo conseguibile.

4. I PPA che costituiscono attuazione, senza varianti, di PUG
già sottoposti a VAS non sono assoggettati alle procedure di
VAS.

5. L'avvio del procedimento di formazione dei PPA, di
iniziativa sia pubblica, sia privata, sia mista, è pubblicato
mediante avviso sul sito ufficiale del Comune e su almeno un
quotidiano a diffusione regionale. Nell'avviso è indicato il
nome del responsabile unico del procedimento.

6. Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni
dalla consegna del progetto definitivo del PPA, ai fini
dell'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o
atti di assenso altrimenti denominati previsti dalla legge,
propone l'indizione, o avendone la competenza, indice la
Conferenza di pianificazione, alla quale sono invitati a
partecipare i rappresentanti delle amministrazioni e degli
organi tenuti per legge a rilasciare i predetti pareri o
provvedimenti autorizzatori. Alla conferenza, nel caso di PPA
di iniziativa privata o mista, sono invitati a partecipare,
senza diritto di voto, i soggetti proponenti il piano. Alla
Conferenza possono altresì essere invitati a partecipare, in
funzione consultiva e senza diritto di voto, altri soggetti
pubblici o soggetti privati rappresentativi di interessi
collettivi o diffusi, che per le loro specifiche competenze e
responsabilità, sono interessati al PPA. Il progetto del PPA
con tutta la documentazione allegata necessaria deve essere
trasmesso ai soggetti convocati alla Conferenza almeno venti
giorni prima della data fissata per la conferenza. La
Conferenza di pianificazione può essere riconvocata una volta
soltanto entro i successivi venti giorni, soltanto se nel
corso della Conferenza, ai fini della determinazione, emerge
la necessità di ulteriori approfondimenti o adempimenti
istruttori.

7. Entro dieci giorni dalla chiusura dei lavori della
Conferenza, il responsabile unico del procedimento trasmette
il progetto del PPA su cui è stato raggiunto o meno l'accordo
da parte dei soggetti pubblici partecipanti alla conferenza
con diritto di voto, con le eventuali osservazioni anche da
parte dei soggetti partecipanti senza diritto di voto,
all'Organo deliberante di cui al comma 1 per l'adozione. Lo
stesso organo deliberante entro il termine di trenta giorni
adotta il progetto del PPA, decidendo anche in merito alle
eventuali osservazioni formulate dai soggetti partecipanti
alla conferenza. Se l'Organo deliberante si limita ad
adottare il PPA su cui è stato raggiunto l'accordo ad opera
dei rappresentanti delle amministrazioni partecipanti con
diritto di voto, non si applica l'obbligo della verifica di
compatibilità nei confronti dei membri che partecipano alla
seduta. In caso contrario, mancando il numero legale, si
chiede la nomina del Commissario ad acta al Dipartimento
dell'urbanistica presso l'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente.

8. Entro sette giorni dall'adozione da parte del Consiglio
comunale, il responsabile unico del procedimento provvede:
alla pubblicazione dell'avviso di adozione del PPA nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e su almeno un
quotidiano a diffusione regionale, nell'albo pretorio e nel
sito web del Comune e al deposito presso il competente
ufficio comunale per sessanta giorni. Entro sessanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana chiunque può presentare osservazioni e opposizioni.

9. L'Organo deliberante di cui al comma 1, esaminate le
controdeduzioni del progettista nei successivi 30 giorni in
merito alle osservazioni e opposizioni eventualmente
presentate, si determina in merito ad esse e approva
definitivamente il PPA. Il Responsabile unico del
procedimento provvede entro i successivi sette giorni alla
pubblicazione dell'avviso di approvazione del PPA nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e nel sito web
del Comune. Il PPA acquista efficacia il giorno della
pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana. 11 PPA e tutta la documentazione
prodotta nelle diverse fasi della sua formazione è depositato
presso il Comune e chiunque ne sia interessato può prenderne
visione anche tramite estrazione di copia. Copia di esso
dovrà essere depositato all'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente.

10. La delibera di approvazione del PPA comporta la
dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche e di
interesse pubblico in esso previste.

11. La delibera di approvazione del PPA da parte della Giunta
o del Consiglio comunale ha anche efficacia e valore di
permesso di costruire per gli interventi edilizi previsti da
progetti definitivi eventualmente allegati al PPA, sempre che
in sede di Conferenza di pianificazione sia stato acquisito
l'assenso dei rappresentanti delle amministrazioni competenti
al rilascio dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta
e degli altri atti di assenso altrimenti denominati,
richiesti dalla normativa vigente, e formalizzata la
prescritta convenzione da sottoporre a trascrizione. In tal
caso le eventuali varianti al permesso di costruire seguono
il procedimento ordinario, senza necessità di adozione di
atti deliberativi da parte della Giunta o del Consiglio.

12. Per le varianti al PPA, che non comportino varianti al
PUG, si applica il procedimento del presente articolo.

CAPO III
Strumenti di attuazione della pianificazione urbanistica
comunale

Art. 31.
Rigenerazione urbana e riqualificazione

1. La Regione promuove iniziative finalizzate al consumo di
suolo tendente a zero anche attraverso la rigenerazione di
aree edificate se esse hanno perduto la loro originaria
utilizzazione, mediante la riqualificazione dell'ambiente
degradato, secondo i criteri di sostenibilità richiamati
dall'articolo 5 e mediante la individuazione di nuove
funzioni aventi rilevanza strategica, anche in un'ottica di
area vasta.

2. Gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla
presente legge consentono di indirizzare le scelte di piano e
le esigenze di recupero, privilegiando la rigenerazione
urbana di spazi, infrastrutture ed edifici, siano essi
pubblici che privati, da qualificare attraverso il loro
riciclo o, ove necessario, attraverso interventi di
demolizione e ricostruzione o di nuove costruzioni per
l'inserimento di nuove funzioni diversificate, tra cui quella
di edilizia sociale e di spazi e strutture di servizio
pubblico o di uso pubblico, nonché quelle delle attività
produttive, anche attraverso processi perequativi.

3. Gli interventi di rigenerazione urbana perseguono
prioritariamente i seguenti obiettivi:

a) potenziare e qualificare la presenza delle aree a verde
all'interno dei tessuti urbani;

b) sviluppare una mobilità sostenibile, incentrata su un
sistema integrato di spostamenti pedonali, ciclabili e
sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico e della
mobilità condivisa;

c) conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici
ed energetici tradizionali, favorendo l'uso di energie
rinnovabili e l'autoconsumo;

d) realizzare bonifiche di suoli inquinati e la riduzione
delle aree impermeabili;

e) promuovere un efficiente sistema di raccolta differenziata
e smaltimento dei rifiuti, prevedendo appositi spazi da
destinare a isole ecologiche o, ove possibile, favorendo
l'autogestione del riciclo dei rifiuti;

f) dotare le aree di strumenti e modalità per gestire il
deflusso delle acque meteoriche, nel rispetto del principio
di invarianza idraulica.

4. Ai fini della presente legge, costituiscono interventi di
rigenerazione urbana le seguenti tipologie di trasformazioni
edilizie e urbanistiche dei tessuti urbani esistenti:

a) gli interventi di qualificazione edilizia , per i quali è
prevista la demolizione e ricostruzione di uno o più
fabbricati che presentino scarsa qualità edilizia in quanto
non soddisfano i requisiti minimi igienico-sanitari e di
sicurezza sismica, di efficienza energetica e di sicurezza
degli impianti, di abbattimento delle barriere
architettoniche. Costituiscono interventi di qualificazione
edilizia anche gli interventi conservativi che, pur
mantenendo l'edificio originario, almeno nelle strutture
principali e nella configurazione volumetrica, consentono
comunque di realizzare i miglioramenti sopra elencati e la
rispondenza dei requisiti tecnici ai fini dell'agibilità. La
qualificazione edilizia si attua con intervento diretto se
riferita a singoli manufatti o a blocchi di edifici che
impegnano un'area di estensione non superiore a 5 mila mq.,
ovvero mediante la predisposizione di un piano attuativo, da
approvarsi in variante, qualora l'intervento interessi ambiti
urbani estesi oltre i 5 mila mq., fermo restando
l'adeguamento delle dotazioni di infrastrutture e servizi
pubblici, qualora l'intervento comporti variazioni
sostanziali e funzionali delle destinazioni d'uso non
compatibili con le previsioni urbanistiche del PUG tali
interventi rientrano tra gli interventi di ristrutturazione
edilizia previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
e successive modificazioni, come recepito dall'articolo 1
della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica , come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e
successive modificazioni, come recepito dall'articolo l della
legge regionale n. 16/2016; tali interventi sono consentiti
previa predisposizione di apposito piano attuativo in
variante alle previsioni dello strumento urbanistico
ricorrendo l'ipotesi di cui all'ultimo periodo della
precedente lettera a);

c) tra gli interventi previsti dalla lettera b) possono
annoverarsi anche gli interventi di addensamento o
sostituzione urbana consistenti nella riqualificazione,
anche con possibili incrementi volumetrici, di aree
degradate, marginali, dismesse o di scarsa utilizzazione
edificatoria per le quali è necessario operare una
significativa trasformazione mediante la modifica del disegno
dei lotti o degli isolati, delle aree libere da destinare
alla pubblica fruizione e della viabilità.

5. Su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente, con Decreto del Presidente della Regione, sono
disciplinati gli interventi e le modalità di realizzazione
dell'autorecupero nonché le forme di incentivazione previste
dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 agosto 2016, n.
16, relative alla riduzione o esonero dal contributo di
costruzione. Al fine di garantire piena attuazione delle
finalità indicate dal presente articolo e favorire la
riqualificazione degli insediamenti anche nel quadro dei
progetti di rigenerazione urbana, la Regione promuove:

a) l'adozione di protocolli energetico-ambientali di
ispirazione nazionale e comunitaria (rating system) sia a
livello locale che in ambito regionale, prevedendo la
possibilità di norme premiali ai progetti che siano in grado
di dimostrare il rispetto di elevati e certificati standard
di performance energetico-ambientali;

b) di concerto con le amministrazioni degli Enti locali, per
le rispettive competenze, promuove un'adeguata fiscalità
urbanistica attraverso provvedimenti di riduzione del costo
degli oneri di costruzione e dei costi connessi agli
interventi di rigenerazione urbana, nonché attraverso un
adeguato sistema di premialità che agevoli e faciliti gli
interventi di rigenerazione, di contenimento del consumo di
suolo, del riuso rispetto alla espansione urbana;

c) l'ideazione, l'attuazione e la gestione dei processi di
rigenerazione urbana, avvalendosi delle procedure previste
dall'articolo 12, agevolando la costituzione e l'attività di
società miste pubblico-privato a cui demandare l'attuazione
degli interventi di rigenerazione urbana nel contemporaneo
rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti e della efficacia
e tempestività degli interventi.

6. Allo scopo di sviluppare le politiche pubbliche per la
casa e di promozione sociale, nell'ambito della strategia per
la qualità urbana sostenibile di cui all'articolo 40, i piani
attuativi (PPA) di iniziativa pubblica possono riconoscere
ulteriori quote edificatorie, a compensazione dell'impegno
assunto dal privato di realizzare, nell'ambito
dell'intervento di riuso e di rigenerazione urbana, una quota
di alloggi di edilizia residenziale sociale ovvero opere
pubbliche aventi finalità sociale.

7. Al fine, altresì, di fare fronte al disagio abitativo, di
promuovere un consumo del suolo tendente a zero e di
migliorare il rendimento energetico degli edifici possono
essere ammessi interventi di recupero e riqualificazione di
aree e di immobili inutilizzati attraverso la costituzione di
gruppi di autorecupero.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i Comuni provvedono al censimento degli
immobili di proprietà pubblica o privata presenti nei
rispettivi territori e alla loro catalogazione con la
indicazione dello stato di conservazione. Nel censimento, che
è soggetto ad aggiornamento annuale, sono ricompresi anche
gli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica e
sociale di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per
le case popolari e gli immobili di proprietà della Regione,
delle Città Metropolitane, dei Consorzi dei Comuni, degli
istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), anche
disciolti, nonché di proprietà statale o di enti pubblici.

9. I Comuni, sulla base del censimento di cui al comma 8,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, potranno definire i piani di auto recupero del
patrimonio edilizio pubblico e privato abbandonato, che
vengono approvati con le stesse modalità dei PPA.

10. Il Comune, anche con la partecipazione degli altri enti
concorrenti del consorzio o dell'area metropolitana e della
Regione, può costituire società miste per interventi di
trasformazione, rigenerazione e riqualificazione urbana, in
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine la
parte privata delle società miste è scelta tramite procedura
di evidenza pubblica.

11. Le società miste pubblico-privato di cui al comma 10
provvedono alla preventiva acquisizione delle aree e degli
immobili interessati dall'intervento. Le acquisizioni possono
avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di
esproprio da parte del Comune.

12. Le aree interessate dall'intervento societario misto sono
individuate con delibera del Consiglio comunale.
L'individuazione delle aree equivale a dichiarazione di
pubblica utilità e urgenza, anche per le aree non interessate
da opere pubbliche. Le aree già di proprietà pubblica
interessate dall'intervento possono essere conferite alla
società anche a titolo di concessione.

13. I rapporti tra gli enti locali e i soggetti privati
costituiti in società mista sono disciplinati da una
Convenzione urbanistica contenente, a pena di nullità, gli
obblighi e i diritti delle parti ai fini della realizzazione
degli interventi.

14. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune
acquisisce l'informazione antimafia di cui all'articolo 84,
comma e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 con
riferimento ai soggetti privati che intervengono nella
Convenzione di cui al comma 13. La Convenzione urbanistica di
cui al comma 13, riporta la clausola risolutiva secondo la
quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il
Comune procede alla risoluzione della Convenzione nei
confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.

Art. 32.
Contenimento del consumo di suolo

1. In coerenza con i principi e gli indirizzi dell'Unione
europea, gli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo,
attraverso il riuso e la rigenerazione del territorio
urbanizzato.

2. Nel rispetto dei limiti quantitativi fissati dallo
strumento urbanistico comunale, il consumo di suolo è
consentito esclusivamente per opere pubbliche o di interesse
pubblico, nonché per insediamenti volti ad aumentare
l'attrattività e la competitività del territorio, anche per
il soddisfacimento di fabbisogni pregressi di dotazione di
aree, di standard e di dotazioni territoriali, e comunque nei
soli casi in cui non esistano alternative di riuso e
rigenerazione delle stesse. A tale scopo nella pianificazione
sono esclusivamente considerate le alternative localizzative
che non comportino consumo del suolo.

3. I Piani che prevedono nuovi insediamenti al di fuori del
territorio urbanizzato individuano soluzioni localizzative
contigue a insediamenti esistenti e funzionali alla
riqualificazione del disegno dei margini urbani contrastando
la dispersione insediativa e rafforzando l'armatura
territoriale esistente.

4. Il consumo di suolo è dato dal saldo tra le aree per le
quali la pianificazione urbanistica attuativa prevede la
trasformazione insediativa al di fuori del perimetro del
territorio urbanizzato, di cui all'articolo 25, comma 3, e
quelle per le quali la medesima pianificazione preveda
interventi di rimozione della impermeabilizzazione del suolo.

Art. 33.
Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica si realizza attraverso l'equa
distribuzione di diritti edificatori e di oneri tra i
proprietari di aree ricomprese in ambiti, anche discontinui,
così come individuati e perimetrati dai Piani.

2. Il PUG può prevedere forme di perequazione urbanistica
consistenti nella attribuzione di quote di edificabilità
differenziate in relazione alle caratteristiche
fisico-morfologico-ubicazionali dei suoli, nonché ai vincoli
e ai limiti alla edificabilità derivanti dai piani
sovraordinati e dalla normativa in vigore. Tali quote saranno
attribuite in sede di formazione del PUG, senza alcun
riferimento alla distinzione tra i suoli destinati a
interventi privati e quelli destinati a infrastrutture e
attrezzature pubbliche.

3. Ai fini della attuazione della perequazione urbanistica,
il PUG può individuare dei comparti di trasformazione o
completamento, da attuare attraverso un PPA di iniziativa
pubblica o privata come disciplinato dalla presente legge,
con il quale sono anche stabiliti parametri edilizi ed
eventuali limitazioni. All'interno di tali comparti avviene
il trasferimento dei diritti edificatori per l'attuazione
delle previsioni urbanistiche. Il PUG definisce le modalità
di attuazione dei comparti, indicando i criteri progettuali
che comprendono, almeno, le quote di cessione dei suoli da
destinare a infrastrutture e attrezzature pubbliche.

4. Oltre alla modalità di cui al comma 3, il PUG ai fini
della realizzazione di infrastrutture e attrezzature
pubbliche può prevedere forme di cessione di diritti
edificatori tra ambiti non contigui da attuare in forma
diretta. In tal caso, i suoli che il PUG individua come
destinati alla realizzazione di infrastrutture e attrezzature
pubbliche sono denominati aree cedenti . Al fine della
acquisizione di tali aree, i diritti edificatori ad esse
attribuiti sono trasferibili e utilizzabili anche su aree non
contigue alle aree cedenti , secondo le prescrizioni e i
limiti definiti dal PUG a questo scopo. Le aree che
accoglieranno tali diritti ricadenti esclusivamente nel
territorio urbanizzato come definito dal PUG sono denominate
aree riceventi . In alternativa alla cessione al Comune
delle aree cedenti, è possibile monetizzare i diritti
edificatori che comunque sono vincolati all'acquisizione di
tali aree.

5. Il diritto edificatorio è trasferibile ed è utilizzabile,
entro i limiti definiti dal piano urbanistico, anche su aree
diverse, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22
della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive
modificazioni.

6. La perequazione urbanistica si realizza con l'attribuzione
da parte del Piano di una determinata potenzialità
edificatoria a tutti i suoli e agli edifici compresi in
specifici ambiti oggetto di trasformazione predeterminati e
perimetrati dallo stesso Piano.

7. La potenzialità edificatoria di cui al comma 2 si
distribuisce tra i proprietari delle aree in proporzione alla
superficie posseduta da ciascuno di essi.

8. Il Comune, nel PUG, può riservare a sé una quota di
eccedenza della potenzialità edificatoria complessiva a fini
di acquisizioni compensative di aree, di attuazione di
finalità premiali e di calmieramento del mercato.

9. Tutte le varianti al piano che incidano sull'edificabilità
effettiva di un'area prevedono una corrispondente variazione
dell'ammontare della edificabilità potenziale in eccedenza
riservata al Comune.

10. In alternativa all'acquisto da altri proprietari della
potenzialità edificatoria occorrente per realizzare tutta la
edificabilità effettiva attribuita dal piano alla propria
area, il proprietario può ottenere la potenzialità mancante
dal Comune mediante acquisto a titolo oneroso. I criteri di
determinazione del prezzo di acquisto sono stabiliti dai
singoli Comuni in relazione alle caratteristiche del mercato
locale, in sede di approvazione dello strumento urbanistico e
restano validi per un biennio.

Art. 34.
Interventi di perequazione urbanistica di tutela
dell'ambiente

1. La compensazione urbanistica si applica all'acquisizione
di aree soggette a previsioni di nuovi servizi ed
attrezzature pubbliche volte ad attuare gli interventi di
tutela dell'ambiente e del paesaggio.

2. Nel caso di aree soggette a previsioni di nuovi servizi ed
attrezzature pubbliche o soggette a meccanismi di esproprio,
la compensazione, in alternativa alla corresponsione
dell'indennità pecuniaria pari al valore venale del bene
espropriato secondo le norme vigenti, consiste nella cessione
al proprietario delle aree sottoposte ad espropriazione, con
il suo consenso, di altre aree di valore uguale a quello del
fondo destinato a usi pubblici o espropriato.

3. Nell'ipotesi di delocalizzazione o riqualificazione di
siti produttivi dismessi o di manufatti in degrado o
incongrui, in quanto suscettibili, per impatto visivo, per
dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche
tipologiche e funzionali, di snaturare o di alterare in modo
permanente la caratteristica di un luogo, della sua identità
storica, culturale o paesaggistica, la compensazione si
connota come paesaggistico-ambientale e consiste
nell'attribuzione premiale di diritti edificatori ai
proprietari interessati. L'attribuzione di tali diritti
edificatori può essere finalizzata al recupero dei costi di
bonifica dei siti industriali dismessi per la fornitura di
servizi eco sistemici nelle zone rurali del territorio
comunale.

4. I diritti edificatori maturati nei casi previsti dal comma
3 sono esercitabili, con le modalità previste dal PUG,
esclusivamente nelle aree soggette a interventi di
rigenerazione urbana e riqualificazione di cui all'articolo
31, nelle aree ricadenti nel territorio urbanizzato.

5. Oltre ai casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il PUG può
prevedere forme di premialità consistenti nell'attribuzione
di ulteriori quote di diritti edificatori al fine
dell'effettuazione di interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana e che prevedano impegni aggiuntivi
rispetto a quanto imposto dalle normative statali e regionali
vigenti, finalizzati alla riduzione di rischi urbani e
territoriali, al miglioramento delle prestazioni energetiche
e della qualità paesaggistica e ambientale o alla
realizzazione di interventi di edilizia sociale.

Art. 35.
Tutela e pianificazione del territorio rurale, e tutela dei
boschi e delle foreste

1. La Regione e gli enti locali, nei processi di governo del
territorio, perseguono la tutela e la valorizzazione della
ruralità, dei territori agricoli e delle relative capacità
produttive agroalimentari e non agroalimentari,
salvaguardando le diverse vocazioni tipiche che lo connotano,
valorizzando altresì l'agricoltura periurbana, l'agricoltura
sociale e i parchi agricoli.

2. Il territorio rurale è definito e perimetrato dai PUG in
accordo sia con il Piano del verde che con il Piano
paesaggistico. In tali zone sono consentiti, oltre al
recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente, esclusivamente le attività edificatorie inerenti
all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice
civile, con particolare riguardo alla lavorazione e
trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici o forestali
del fondo o, comunque, del territorio locale regionale. I
nuovi fabbricati non residenziali, qualora consentiti in
quanto non in contrasto con vincoli sovraordinati, potranno
essere realizzati esclusivamente nel caso in cui un
dettagliato programma di sviluppo aziendale, redatto da
professionisti competenti in materia, ne dimostri la
necessità. Tale programma giustifica altresì la necessità di
utilizzare la possibilità edificatoria a fini residenziali
del fondo, oltre le necessità di residenza del
proprietario/conduttore, indicando gli ulteriori fabbisogni
residenziali connessi alla produzione agricola. In ogni caso,
i nuovi interventi edilizi a fini produttivi, compresi quelli
a fini residenziali, costituiscono dei complessi unitari,
evitando la dispersione nel paesaggio rurale. Gli immobili
non residenziali non possono mai superare una superficie
coperta pari al due per cento dell'area complessiva del fondo
agricolo, per essi non è mai consentito il cambio di
destinazione d'uso per attività diverse, quali la residenza o
il commercio di prodotti non legati all'attività aziendale,
rispetto a quelle legate alla produzione agricola.

3. Tutti gli interventi edilizi nel territorio rurale sono
realizzati nel pieno rispetto delle specifiche norme di
tutela del paesaggio rurale indicate da apposite linee guida
approvate con decreto dell'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale
per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Non è consentita la
realizzazione di insediamenti residenziali con
caratteristiche tipologiche difformi rispetto alle tipologie
dei fabbricati rurali, come definiti nel succitato decreto.

4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma
3, sono consentiti esclusivamente gli interventi di recupero
e riqualificazione delle volumetrie esistenti, che risultino
catastate alla data di approvazione della presente legge, e
gli ampliamenti per l'insediamento di attività agrituristiche
di cui al comma 5.

5. Le attività agrituristiche sono prevalentemente svolte nei
fabbricati esistenti o in quelli da recuperare e risanare nel
rispetto di quanto indicato nel decreto di cui al comma 3.
Sono consentiti ampliamenti non superiori al dieci per cento
del volume esistente, salvo quanto previsto al successivo
comma 9 per le parti da destinare a residenza stagionale.

6. Il PUG individua e classifica con adeguate perimetrazioni
il territorio rurale, articolandolo nelle seguenti zone, per
ognuna delle quali sono stabiliti parametri limitativi in
funzione delle finalità di cui ai commi 1 e 2:

a) zone di coltura tradizionale e di mantenimento del
paesaggio agrario di rispetto e pausa dei margini urbani:

1) indice di fabbricabilità per i manufatti abitativi: 0,03
mc./mq.;

2) distacchi tra fabbricati: non inferiori a 10 metri;

b) zone di colture specializzate, di sperimentazione
biologica, di conservazione delle biodiversità, bioparchi,
parchi agrari, di protezione del genoma:

1) indice di fabbricabilità per i manufatti abitativi: 0,03
mc./mq.;

2) distacchi tra fabbricati: non inferiori a 10 metri;

c) zone di produzione intensiva con l'uso di serre e
tecnologie meccaniche avanzate, anche sedi di impianti di
energia alternativa, con obbligo di smaltimento alla fine del
ciclo produttivo:

1) rapporto di copertura degli impianti non superiore al 60
per cento e, comunque, nel rispetto delle specifiche norme di
settore;

2) distacchi dai confini: non inferiori a 10 metri;

d) zone per aziende artigianali/industriali di trasformazione
dei prodotti agricoli:

1) rapporto di copertura non superiore a 1/10;

2) distacchi tra fabbricati: non inferiori a 20 metri;

e) zone di boschi, sottoboschi, rimboschimenti e forestazione
e relative fasce di rispetto con divieto di costruzione di
nuovi edifici e di ampliamento di quelli esistenti, nonché il
divieto di operare tagli sul terreno naturale, scavi o
sbancamenti di qualsiasi tipo tranne quelli relativi al
rimboschimento e alla forestazione o alla regimentazione
idrica;

f) zone di mantenimento del paesaggio agrario in aree
vincolate (SIC, ZPS, di tutela paesaggistica o di rischio
archeologico, di rischio e pericolosità idrogeologica) e in
ambiti naturalistici fluviali, con divieto di costruzione di
nuovi edifici e di ampliamento di quelli esistenti, nonché
con divieto di operare tagli sul terreno superiori a 1,50
metri, scavi o sbancamenti di qualsiasi tipo tranne quelli
relativi al mantenimento o alla regimentazione idrica;

g) zone di rispetto o mascheramento degli impianti
tecnologici e delle fasce stradali:

1) fasce di distacco minimo dall'impianto: non inferiori a 20
metri;

2) fasce di rispetto delle sedi stradali: non inferiori a 20
metri e comunque non inferiori a quelle previste dal Codice
della strada;

h) zone di rispetto e tutela delle architetture rurali di
interesse storico-architettonico o etno-antropologico, nonché
di giardini storici e di spazi di pertinenza di beni
culturali individuati dal PUG con divieto di costruzione di
nuovi edifici e di ampliamento di quelli esistenti, per una
distanza minima di 100 metri.

7. L'attuazione degli interventi di recupero di edifici
esistenti comporta, per i fondi agricoli cui essi sono
asserviti, i seguenti limiti:

a) nel caso di frazionamento ereditario o per compravendita
va considerata l'aliquota volumetrica di asservimento
relativo;

b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione
abitativa, è esclusa la possibilità di ampliamento
volumetrico se la cubatura esistente già supera quella
consentita dal PUG; la clausola può tener conto di un
incremento volumetrico del trenta per cento in caso di
utilizzazione agrituristica con obbligo di trascrizione
decennale nella Conservatoria dei Registri immobiliari
(RR.II.);

c) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione
diversa da quella abitativa, è consentito l'uso abitativo,
oltre l'eventuale incremento per utilizzazione agrituristica,
in tal caso con obbligo di trascrizione della nuova funzione
per almeno dieci anni, fermo restando il mantenimento
dell'indice volumetrico per finalità abitative di 0,03 mc/mq.

8. Sono consentiti interventi di ripristino o di creazione di
sentieristica di servizio con metodi di ingegneria
naturalistica in tutte le zone di cui al comma 7. Sono
consentite attività di ristorazione e intrattenimento in
tutti gli edifici esistenti, previo intervento di restauro,
rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia. La funzione
agricola non è riservata in esclusiva agli imprenditori
agricoli, per cui è consentito l'uso stagionale o periodico
dei manufatti abitativi, anche per attività di ristorazione e
intrattenimento.

9. Nel rispetto delle disposizioni relative al settore
agrituristico, nell'ambito delle aziende agricole parte dei
fabbricati adibiti a residenza possono essere adibiti ad uso
turistico stagionale. Per le finalità previste dal comma 8, i
fabbricati esistenti possono essere ampliati fino ad un
massimo del trenta per cento della cubatura esistente; è
altresì consentito l'impianto di modeste attività sportive
non agonistiche all'aperto, comprensive di locali accessori e
di servizio a una sola elevazione se strettamente connesse
con l'attività agrituristica. Le attività di agricampeggio
possono essere realizzate, nel rispetto delle specifiche
disposizioni di settore, all'interno delle zone del
territorio rurale contrassegnate dalle lettere a), b) e c)
del comma 3.

10. I boschi e foreste, così come definiti dal decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e dalla legge regionale 06
aprile 1996 n. 16, sono considerati risorsa strategica
regionale, ai fini della salvaguardia naturalistica e
paesaggistica, della difesa dei suoli e della tutela
idrogeologica.

11. I terreni coperti da boschi e foreste non possono esser
oggetto di mutamento di destinazione d'uso e in sede di
pianificazione paesaggistica e urbanistica sono tutelati con
specifiche disposizioni di salvaguardia e di conservazione,
con previsioni di interventi di rinaturalizzazione in caso di
degrado.

12. In materia di fasce di rispetto, si applica il decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Art. 36.
Comparto edificatorio

1. La perequazione urbanistica può essere realizzata
attraverso i comparti edificatori, così come individuati dal
PUG o dai PPA.

2. Il comparto è costituito da uno o più ambiti territoriali,
edificati o non, sui quali il piano indica le trasformazioni
urbanistiche ed edilizie, i tipi di intervento, le funzioni
urbane ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile e
le quote di capacità edificatoria attribuite ai proprietari
degli immobili inclusi nel comparto, la quantità e la
localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al
Comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione di
infrastrutture, attrezzature e aree verdi.

3. I diritti edificatori attribuiti ai proprietari sono
liberamente commerciabili e possono essere trasferiti in
altri comparti se consentito dal Piano.

4. Fermi restando i diritti edificatori attribuiti ai
proprietari di immobili, il PUG ed i PPA definiscono le
caratteristiche e il dimensionamento degli interventi edilizi
funzionali alla realizzazione, nei comparti edificatori, di
attrezzature e di altre opere di urbanizzazione primaria e
secondaria.

Art. 37.
Attuazione del comparto edificatorio

1. Il comparto edificatorio, oltre ad essere attuato dal
Comune, può essere attuato dai proprietari degli immobili
inclusi nel comparto stesso, anche riuniti in consorzio, o da
società miste, anche di trasformazione urbana tramite
apposita convenzione con il Comune, che è approvata dal
Consiglio comunale.

2. Nel caso di attuazione di un comparto da parte di soggetti
privati sono ceduti a titolo gratuito al Comune, o ad altri
soggetti pubblici, le aree e gli immobili necessari per la
realizzazione nel comparto di infrastrutture, attrezzature,
aree verdi, edilizia residenziale pubblica e altre opere
pubbliche o di interesse pubblico, così come localizzate dal
Comune attraverso il PUG o i PPA.

3. I proprietari riuniti in consorzio che rappresentano una
maggioranza pari almeno al cinquantuno per cento dell'area
complessiva attribuita ad un comparto possono procedere
all'attuazione del comparto nel caso di rifiuto o inerzia dei
rimanenti proprietari. Accertato il rifiuto, previa notifica
di atto di costituzione in mora, con assegnazione di un
termine non superiore a trenta giorni, i soggetti che
rappresentano la maggioranza proprietaria procedono
all'attuazione del comparto, con l'acquisizione anche
mediante procedura di esproprio delle aree, dei diritti
edificatori attribuiti ai proprietari che hanno deciso di non
partecipare all'iniziativa, nonché dei relativi immobili,
mediante corresponsione di una somma pari al valore venale
dei beni acquisiti, e, nel caso di rifiuto di tale somma,
mediante deposito della stessa presso la tesoreria comunale.

4. Nel caso di inerzia o di rifiuto all'attuazione di un
comparto edificatorio da parte dei proprietari delle relative
aree, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un termine
non superiore a trenta giorni, procede ad attuare
direttamente, o a mezzo di una società mista, il comparto
edificatorio, acquisendo i diritti edificatori ed i relativi
immobili attraverso procedura di esproprio nei termini di
legge.

TITOLO IX
Standard urbanistici, standard di qualità urbana e
ambientale e dotazioni territoriali

Art. 38.
Standard urbanistici

1. La formazione dei Piani urbanistici comunali avviene nel
rispetto degli standard minimi inderogabili fissati dalla
normativa statale vigente.

2. I Comuni in sede di formazione dei Piani possono anche
elevare gli standard urbanistici minimi inderogabili in
funzione di una migliore qualità della vita, a condizione che
ricorrano esigenze di interesse pubblico documentate e
corrispondenti a dati reali di fatto che giustifichino un
maggior sacrificio delle posizioni proprietarie private.

Art. 39.
Standard di qualità urbana, ambientale e architettonica

1. In attuazione dell'articolo 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive
modificazioni, recepito dall'articolo 1 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16, gli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica definiscono il sistema delle
dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi
pubblici che concorrono a realizzare lo standard minimo di
qualità urbana, ecologico-ambientale ed architettonica, che
intendono perseguire, nel rispetto delle indicazioni
contenute nei regolamenti emanati dalla Regione.

2. Lo standard di qualità urbana attiene:

a) alla tipologia e alla quantità delle aree per le
infrastrutture, le attrezzature, i servizi e gli impianti
pubblici e di interesse pubblico;

b) alle loro caratteristiche prestazionali, in termini di
accessibilità, di piena fruibilità c sicurezza per tutti i
cittadini di ogni età e condizione.

3. Lo standard di qualità ambientale attiene:

a) alla limitazione del consumo delle risorse non rinnovabili
e alla prevenzione dagli inquinamenti;

b) alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di
mitigazione degli impatti negativi determinati eventualmente
determinati dalle azioni di piano;

c) al potenziamento delle dotazioni ecologiche e ambientali.

4. Lo standard di qualità architettonica attiene:

a) alla valorizzazione del patrimonio culturale e sociale
delle città e del territorio, anche attraverso interventi di
riqualificazione o innovazione;

b) alla riqualificazione, recupero e piena utilizzazione del
patrimonio edilizio storico, urbano ed archeologico;

c) al recupero dei centri storici ed alla incentivazione e
gestione sostenibile delle aree verdi urbane.

5. Nell'ambito dello strumento urbanistico comunale gli
standard di qualità sono altresì assicurati con la previsione
di trasformazioni del patrimonio edilizio esistente e
mutamento delle destinazioni d'uso, senza alterazione dei
volumi realizzati, che consentano destinazioni funzionali
alternative compatibili con le varie parti del tessuto
urbano, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 e successive modificazioni.

6. Nell'ambito dello strumento urbanistico comunale gli
standard di qualità sono altresì assicurati con la previsione
di trasformazioni del patrimonio edilizio esistente e
mutamento delle destinazioni d'uso, senza alterazione dei
volumi realizzati, che consentano destinazioni funzionali
alternative compatibili con le varie parti del tessuto
urbano, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 e successive modificazioni.

Art. 40.
Concorsi di architettura e progettazione partecipata

1. La Regione promuove la qualità dei progetti urbani al fine
di migliorare le condizioni di vita nelle città e migliorare
lo spazio pubblico quale premessa indispensabile per uno
sviluppo economico corretto e sostenibile.

2. Al fine di attuare i contenuti indicati al comma 1, i
comuni promuovono il ricorso al concorso di progettazione e
di idee, individuando, altresì, le modalità attuative della
progettazione partecipata attraverso il coinvolgimento degli
enti pubblici e dei privati portatori di interessi diffusi,
dando vita a laboratori di progettazione ed istituendo gli
'urban center' quale luogo di diffusione, ricerca e proposta
in tema di progettazione urbana con riferimento alle attività
di recupero, riuso e rigenerazione urbana.

3. I concorsi di progettazione possono prevedersi per la
definizione degli indirizzi strategici, per le specifiche
prescrizioni del PUG, relative agli interventi di riuso e
rigenerazione urbana, ed in modo prioritario per gli ambiti
che presentano un particolare valore paesaggistico,
ambientale, storico - architettonico, inclusi gli ambiti
caratterizzati da carenza di valori identitari, dotazioni
territoriali, servizi pubblici e presenza di significative
criticità sociali ed ambientali.

4. I comuni possono promuovere la partecipazione dei
cittadini nella definizione degli obiettivi della
rigenerazione urbana, nonché per le attività indicate ai
commi 2 e 3.

Art. 41.
Sistema delle dotazioni territoriali

1. Al fine di garantire gli standard di qualità urbana e
ambientale, gli strumenti urbanistici prevedono un sistema di
dotazioni territoriali costituito da:

a) infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;

b) attrezzature, servizi e spazi collettivi;

c) dotazioni ecologiche e ambientali.

2. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono per
ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di tali
dotazioni, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse,
presenti nel medesimo ambito o nelle parti del territorio
comunale ad esso adiacenti, nel rispetto degli standard di
qualità urbana e ambientale definiti negli atti di indirizzo
e coordinamento e negli strumenti urbanistici e territoriali
sovracomunali nonché nel PTR.

Art. 42.
Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. La pianificazione urbanistica comunale assicura
un'adeguata dotazione delle infrastrutture per tutti gli
insediamenti esistenti e per quelli da realizzare, anche con
riguardo al loro collegamento con la rete generale,
extraurbana e regionale.

2. L'adeguatezza delle reti di trasporto e tecnologiche va
riferita alla loro capacità di far fronte al fabbisogno in
termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale.

3. Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti
sono costituite dalle reti di trasporto collettivo, dagli
impianti e dalle reti tecnologiche che assicurano la
funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli
insediamenti.

4. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione
degli insediamenti:

a) le reti stradali e ferroviarie e in generale le reti di
trasporto collettivo in sede propria con relativi punti di
sosta e di interscambio, gli spazi e i percorsi pedonali, le
piste ciclabili, le idrovie, le funivie, ecc.;

b) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e
distribuzione dell'acqua di uso potabile e di irrigazione;

c) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di
canalizzazione delle acque meteoriche;

d) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e sfabbricidi nonché le isole
ecologiche e gli impianti relativi al riciclo;

e) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di
distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme
di energia;

f) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e
telecomunicazioni;

g) la rete pianificata di corridoi ecologici ed
infrastrutture verdi.

5. La previsione da parte del PUG di nuovi insediamenti e di
interventi negli ambiti da riqualificare è contestuale alla
previsione e alla esistenza delle infrastrutture per
l'urbanizzazione ovvero alla loro programmazione per fasi
predeterminate.

Art. 43.
Attrezzature, servizi e spazi collettivi

1. Costituiscono attrezzature, servizi e spazi collettivi, il
complesso delle infrastrutture necessarie per favorire il
migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità
della vita individuale e collettiva.

2. Le attrezzature, i servizi e gli spazi collettivi di
carattere comunale sono costituiti in particolare da:

a) attrezzature per l'istruzione dell'obbligo (asili nido,
scuole materne, elementari, medie e superiori del triennio)
dimensionate sulla popolazione scolastica esistente e
prevista;

b) attrezzature di interesse collettivo riguardanti:

1) l'assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari;

2) i servizi per la sicurezza e socio-sanitari;

3) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la
protezione civile;

4) le attività culturali, associative e politiche;

5) le attività di culto;

6) le attività di pubblico commercio;

7) le attività sportive e ricreative;

c) spazi attrezzati a parco o giardino, per il gioco, il
tempo libero e lo sport;

d) parcheggi pubblici o di uso pubblico o pertinenziali
diversi da quelli asserviti alle volumetrie.

3. La dotazione di attrezzature, servizi e spazi collettivi
previsti negli strumenti urbanistici comunali va riferita
alla popolazione legale, distinguendo:

a) popolazione residente, costituita dai cittadini che hanno
residenza stabile nel Comune oppure nella parte di territorio
interessato, alla data di formazione del Piano;

b) popolazione fluttuante, costituita dalla popolazione che
gravita sul Comune oppure nella parte di territorio
interessato, per motivi di studio, lavoro, turismo ovvero per
fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi disponibili;

c) popolazione potenziale, costituita dall'incremento della
popolazione residente e gravitante che è prevedibile si
realizzi a seguito dell'attuazione delle previsioni del
Piano.

4. Negli insediamenti ricreativi, culturali, ricettivi,
direzionali e commerciali sono previste attrezzature, servizi
e spazi aperti di pertinenza dimensionati in relazione
all'utenza senza obbligo di cessione e differenziati da
quelli relativi agli abitanti di cui al comma 3.

5. Negli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e
per il commercio all'ingrosso, è riservata per attrezzature,
servizi e spazi aperti di pertinenza una quota proporzionale
della superficie territoriale destinata a tali insediamenti,
non inferiore al dieci per cento della suddetta senza obbligo
di cessione.

6. Negli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e
per il commercio all'ingrosso, è riservata per attrezzature,
servizi e spazi collettivi una quota proporzionale della
superficie territoriale destinata a tali insediamenti, da
stabilirsi nell'ambito delle previsioni del PUG.

Art. 44.
Componenti e dotazioni ecologiche e ambientali

1. Le componenti ecologiche e ambientali del territorio sono
costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli
interventi che concorrono a migliorare la qualità
dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.

2. Le dotazioni ecologiche sono finalizzate in particolare:

a) alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e alla
prevenzione dall'inquinamento;

b) alla tutela e valorizzazione del verde urbano e
sub-urbano;

c) alla riduzione dell'inquinamento acustico ed
elettromagnetico;

d) al mantenimento della permeabilità dei suoli, al
riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano e alla
costituzione di reti ecologiche di connessione;

e) alla raccolta differenziata dei rifiuti.

3. La pianificazione territoriale e urbanistica concorre alla
determinazione del fabbisogno di dotazioni ecologiche e
ambientali e dei requisiti prestazionali che le stesse devono
soddisfare, nonché alla individuazione delle aree più idonee
per la localizzazione dei relativi impianti.

TITOLO X
Poteri sostitutivi della regione e supporto
tecnico alla pianificazione

Art. 45.
Poteri sostitutivi della Regione ed esecuzione del giudicato

1. Se le Città Metropolitane, i Consorzi dei Comuni e i
Comuni, singoli o associati, omettono o non siano in grado di
compiere gli atti di propria competenza ai sensi delle
disposizioni della presente legge o di altre leggi attinenti
la materia urbanistica, vi provvede l'Assessore regionale per
il territorio e l'ambiente, e per esso il Dirigente generale
del Dipartimento dell'urbanistica, previa diffida a
provvedere entro il termine perentorio di quarantacinque
giorni, tramite la nomina di un commissario ad acta la cui
durata in carica non può eccedere il termine di sei mesi,
salvo proroga fino a dodici mesi, il quale interviene con i
poteri degli organi istituzionali di Governo dell'ente locale
inadempiente (sindaco, giunta o consiglio comunale), in
conformità a quanto previsto dall'articolo 21 bis, della
legge regionale n. 16 del 2016.

2. Gli oneri e le spese derivanti dall'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al comma 1 gravano sugli enti
inadempienti.

3. Ai fini della esecuzione del giudicato, le varianti agli
strumenti urbanistici generali ed ogni attività inerente la
materia urbanistica ed edilizia delegata dal giudice del TAR
o del CGA, sono approvate con decreto del Dirigente generale
del Dipartimento regionale dell'urbanistica dell'Assessorato
del territorio e dell'ambiente, sentito il Comitato Tecnico
Scientifico (CTS) di cui all'articolo 49.

Art. 46.
Supporto tecnico formativo della Regione

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
assicura adeguato supporto tecnico-formativo agli Enti locali
per l'esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale
e urbanistica.


TITOLO XI
Regolamenti della Regione

Art. 47.
Regolamento della Regione per il coordinamento territoriale
(RCT)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio
e l'ambiente predispone il regolamento per il coordinamento
territoriale (RCT) da sottoporre all'approvazione della
Giunta di Governo ed al successivo decreto del Presidente
della Regione. Tale regolamento contiene:

a) la cartografia ufficiale della Regione a varie scale;

b) le specifiche tecniche del SITR;

c) i criteri e le modalità di gestione e di aggiornamento dei
flussi informativi;

d) i criteri e le modalità di monitoraggio dei processi di
formazione ed attuazione dei piani urbanistico-territoriali
della Regione, dei consorzi, delle Città metropolitane e dei
singoli Comuni;

e) modalità e termini di individuazione dei Comuni che
possono dotarsi del PUG in forma associata.

2. Dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1 è data
adeguata pubblicità nei termini di legge.

Art. 48.
Linee guida per gli standard di qualità urbana ed ambientale
e per il sistema delle dotazioni territoriali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente predispone le linee guida per i procedimenti di
valutazione ambientale, per gli standard di qualità urbana ed
ambientale e per il sistema delle dotazioni territoriali,
nonché quelle relative agli studi specialistici geologico ed
agricolo-forestale prodromici alla redazione dei piani e
delle relative varianti. Un apposito decreto stabilisce i
criteri e metodi per il rispetto del principio
dell'invarianza idraulica e idrologica delle acque
meteoriche, al fine di mitigare e razionalizzare il deflusso
verso le reti di drenaggio urbano.

2. Le linee guida di cui al comma 1, sono approvate con
decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore per il territorio e ambiente, sentita la
Giunta regionale. Del contenuto dei decreti del presente
articolo è data idonea pubblicità.

TITOLO XII
Comitato tecnico scientifico dell'urbanistica

Art. 49.
Del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) svolge i compiti
istituzionali assegnati all'Assessorato regionale, e per esso
il Dipartimento dell'urbanistica, anche relativamente alle
attività discendenti dall'applicazione della presente legge.
In particolare al Comitato sono demandati i seguenti compiti:

a) esprimere parere sul piano territoriale regionale, sui
piani comprensoriali e delle Città metropolitane, sui piani
sovraordinati e di vasta area, sui piani di sviluppo
economico ed urbanistico delle comunità montane, nonché sui
piani settoriali, comunque denominati, che concernono la
materia urbanistica;

b) esprimere parere su ogni attività inerente alla materia
urbanistica ed edilizia delegata dal giudice del TAR o del
CGA, al Dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente, nonché sulle procedure di annullamento di atti
comunali illegittimi in materia urbanistica;

c) esprimere parere su tutte le questioni di interesse
urbanistico che l'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente intenda sottoporre al Comitato stesso.

2. Il CTS dell'urbanistica esprime altresì il parere sulle
varianti ai Piani di cui alla lettera a) del primo comma.
Qualora le varianti interessino aree o immobili sottoposti ai
vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
e successive modificazioni, la competente Sovrintendenza, ai
fini dell'approvazione esprime il relativo parere che, se non
reso in seno al Comitato, è emesso entro sessanta giorni
dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine il
parere si intende reso favorevolmente in conformità a quanto
previsto dall'articolo 9 della legge regionale 21 aprile
1995, n. 40 ed all'articolo 68, comma 9, della legge
regionale 27 aprile 1999, n.10.

3. Entro novanta giorni dalla data approvazione della
presente legge, l'Assessore regionale del territorio e
dell'ambiente adotta il regolamento interno del CTS
dell'urbanistica avente la finalità di disciplinare durata,
termini e modalità di designazione dei componenti,
l'organizzazione delle attività e le procedure relative
all'istruttoria propedeutica degli atti di pianificazione,
all'esame ed alla espressione del voto di competenza.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico dell'urbanistica è
composto:

a) dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,
che lo presiede, o da un suo delegato;

b) dal Dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'urbanistica;

c) dal Dirigente generale del Dipartimento regionale del
territorio e dell'ambiente;

d) da tre dirigenti in servizio presso il Dipartimento
dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente con almeno dieci anni di anzianità;

e) dall'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;

f) dal Soprintendente per i beni culturali e ambientali
competente per territorio;

g) dall'Ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile
competente per territorio;

h) da tre docenti universitari, di cui uno di materie
urbanistiche, uno di materie geologiche, uno di materie
agronomico-forestali scelti dall'Assessore regionale del
territorio e dell'ambiente su terne proposte dalle Università
dell'Isola;

i) da un ingegnere, da un architetto, da un geologo e da un
dottore agronomo forestale, liberi professionisti, iscritti
ai relativi albi professionali, scelti dall'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte
dalle consulte regionali dei rispettivi ordini e federazioni
professionali.

5. Possono essere sentiti, di volta in volta, dal Consiglio,
per la trattazione di problemi particolari, i dirigenti
generali degli Assessorati regionali interessati, esperti di
chiara fama, rappresentanti di pubbliche amministrazioni.

6. I componenti di cui alle lettere g), h) e i) del comma 4,
sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente, durano in carica quattro anni e non
possono essere riconfermati.

7. Ai componenti esterni del Comitato, compatibilmente con la
normativa vigente, spetta, in quanto dovuto, il trattamento
di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonché
gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione,
sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente.

8. In materia di urbanistica, il parere del CTS espresso con
voto favorevole della maggioranza dei presenti ha valore
consultivo e sostituisce ogni altro parere di amministrazione
attiva o di organi consultivi se previsto dalle disposizioni
di legge vigenti.

9. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

TITOLO XIII
Carta dei vincoli e certificato verde

Art. 50.
Carta dei vincoli

1. Allo scopo di favorire la conoscibilità e il coordinamento
delle prescrizioni conformative del territorio e dei vincoli
morfologici, paesaggistici, ambientali, storico-culturali e
infrastrutturali che gravano sul territorio e di semplificare
la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni
altra attività di verifica di conformità degli interventi di
trasformazione, i Comuni, in sede di formazione del PUG, si
dotano di un apposito strumento conoscitivo, denominato
carta dei vincoli . In esso sono rappresentati tutti i
vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o
condizionano l'uso o la trasformazione delle città e del
territorio, derivanti, oltre che dagli strumenti di
pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani
generali e loro varianti, dai piani particolareggiati e
settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione
di vincoli di tutela. La Carta dei vincoli è corredata da
un elaborato, denominato scheda dei vincoli , che riporta
per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica
del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.

2. La Regione, in collaborazione con le amministrazioni e gli
enti competenti, provvede con appositi atti ricognitivi ad
individuare, aggiornare periodicamente e mettere a
disposizione dei Comuni in formato digitale la raccolta dei
vincoli di natura ambientale, paesaggistica e
storicoartistici che gravano o sopravvengono sul territorio
regionale.

3. La carta dei vincoli rappresenta, a pena di
illegittimità, elaborato costitutivo degli strumenti di
pianificazione urbanistica e delle relative varianti. A tale
scopo il parere di legittimità e regolarità amministrativa
dell'atto di approvazione dello strumento urbanistico
attesta, tra l'altro, che il piano contiene la carta dei
vincoli di cui al presente articolo.

4. Nella VAS di ciascun strumento urbanistico o atto
negoziale che stabilisca la localizzazione di opere o
interventi in variante alla pianificazione è contenuto un
apposito capitolo, denominato verifica di conformità ai
vincoli e prescrizioni , nel quale si dà atto analiticamente
che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e
prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale
interessato.

5. I Comuni aggiornano la Carta dei vincoli anche a seguito
dell'approvazione di leggi, di piani o atti di altre
amministrazioni preposte alla cura del tettorio, che
comportano la modifica delle prescrizioni o dei vincoli che
gravano sul territorio comunale. I Comuni vi provvedono
attraverso una deliberazione di presa d'atto meramente
ricognitiva del consiglio comunale, che non costituisce
variante al piano vigente. Tale deliberazione individua
altresì le previsioni del PUG, degli accordi di programma e
dei piani attuativi che hanno cessato di avere efficacia, in
quanto incompatibili con le leggi, i piani e gli atti
sopravvenuti che hanno disposto vincoli e prescrizioni
immediatamente operanti nel territorio comunale.

Art. 51.
Il Certificato verde

1. Ogni attività di nuova costruzione, ampliamento o
trasformazione urbana ed edilizia del territorio, subordinata
al rilascio del permesso di costruire e ad ogni altro titolo
abilitativo edilizio in conformità alla disciplina di cui al
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come recepito dalla legge
regionale n. 16/2016, che comporti un aumento del carico
urbanistico, sia di iniziativa pubblica che privata, è
orientata alla rigenerazione del patrimonio insediativo
esistente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono disciplinati
all'interno di un procedimento permanente di rigenerazione
urbana equo e sostenibile che costituisce, a tutti gli
effetti, processo perequativo denominato Certificato verde .

3. Gli strumenti urbanistici generali, gli strumenti
attuativi, i regolamenti edilizi e le norme tecniche di
attuazione di nuova formazione si adeguano alle disposizioni
di cui al presente articolo.

4. Costituisce principale obiettivo il contenimento delle
aree da urbanizzare ex novo fino a quando non siano state
pienamente utilizzate le potenzialità insediative delle aree
già parzialmente o totalmente edificate comprese entro i
confini dei centri urbani.

5. Tutti i comuni, in sede di redazione del PUG, avviano
l'istruttoria relativa al procedimento finalizzato alla
rigenerazione. Sulla scorta dell'istruttoria, il comune avvia
le consultazioni preliminari in sede di Conferenza di
pianificazione di cui all'articolo 26 della presente legge.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, sono indicate
le Aree di Rigenerazione, le Aree Risorsa e le Aree Risorse
Speciali. Si intendono per Aree di Rigenerazione i tessuti
urbani afflitti dal maggior degrado o con la maggior
esposizione al rischio sismico di scadente qualità
costruttiva. L'area di rigenerazione, salvo specifiche e
motivate esigenze, è estesa ad un intero isolato, inteso come
porzione del territorio circondata da spazi pubblici.
Costituiscono, invece, Aree di Risorsa gli spazi urbani
vuoti, o prevalentemente vuoti, compresi all'interno del
perimetro del centro urbano. Qualora i suddetti spazi vuoti
posseggano rilevanti caratteristiche panoramiche o di
particolare visibilità urbana o con posizione strategica o di
particolare interesse urbanistico, gli stessi sono indicati
come Aree Risorse Speciali, destinate alla realizzazione di
spazi pubblici o di uso pubblico, per accogliere attrezzature
pubbliche o di interesse collettivo. Nelle Aree Risorse
Speciali è esclusa la residenza permanente e qualsiasi
intervento di trasformazione edilizia o di riqualificazione
urbana è selezionato con la procedura del concorso di
progettazione, o del concorso di idee o del concorso in due
gradi, di cui al decreto legislativo 18 aprile del 2016 n. 50
e successive modificazioni. Nei casi in cui all'interno del
perimetro urbano non siano più reperibili vuoti urbani da
impiegare come Aree Risorsa e Aree Risorse Speciali, gli
stessi possono essere reperiti al di fuori del centro urbano,
ma esclusivamente in aree già urbanizzate e limitrofe.

7. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, che intende
realizzare un intervento edile come definito dal comma 1,
all'interno di un'Area Risorsa, un'Area Risorsa Speciale o in
qualsiasi altra parte all'interno del centro urbano che
comporti incremento del patrimonio edilizio e nuova
occupazione di suolo, preventivamente, acquisisce
un'equivalente volumetria e un'equivalente porzione di
territorio in Area di Rigenerazione, ovunque localizzata nel
territorio comunale, anche avvalendosi dello strumento del
comparto. Una volta acquisita la volumetria e la superficie
in Area Rigenerazione, il soggetto attuatore procede, a
proprie spese, alla demolizione del volume esistente e alla
realizzazione, nell'area resa così disponibile, di opere di
urbanizzazione primaria nelle quantità prescritte dal D.M. n.
1444 del 1968 e successive modificazioni, corrispondente
almeno al numero di abitanti che si desidera insediare nella
nuova costruzione. Tutta la superficie del lotto compresa in
area rigenerazione, è ceduta all'Amministrazione comunale che
provvede al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria
eseguite al suo interno. A seguito delle operazioni di
collaudo, l'Amministrazione rilascia il Certificato verde per
la nuove costruzioni intestato al soggetto attuatore. Il
suddetto certificato è obbligatorio per il rilascio del
titolo abilitativo ottenuto con le ordinarie procedure
previste dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come recepito dalla
legge regionale n. 16/2016.

8. Ai fini della tutela e della promozione dell'ideazione
nonché della qualità e della realizzazione architettonica
intesa come bene di interesse pubblico primario per la
salvaguardia e la trasformazione del paesaggio e per lo
sviluppo economico, la Regione prevede misure incentivanti
qualora i soggetti attuatori, pubblici o privati, ricorrano
alla procedura di affidamento dell'incarico mediante il
concorso di progettazione, il concorso di idee o il concorso
in due gradi, di cui al d.lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni.

9. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente redige le linee guida disciplinanti i termini e
le modalità di applicazione del presente articolo.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, sono
riconosciute le agevolazioni previste dagli articoli 8 e 9
della legge regionale 16/2016 relative agli oneri di
costruzione.

TITOLO XIV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 52.
Regime transitorio della pianificazione urbanistica

1. I piani territoriali ed urbanistici, o loro varianti, ove
depositati e non ancora adottati e approvati alla data di
entrata in vigore della presente legge, concludono il
procedimento di formazione secondo la disciplina normativa
previgente.

2. Le Città Metropolitane, i Consorzi dei Comuni e i Comuni,
singoli o associati entro un anno dalla adozione del PTR di
cui al comma 2 dell'articolo 21, approvano i rispettivi piani
urbanistico-territoriali. Decorso infruttuosamente tale
termine, l'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente, previa diffida a provvedere entro il termine
perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo
tramite la nomina di un commissario ad acta.

Art. 53.
Misure di salvaguardia

1. Le Città Metropolitane, i Consorzi dei Comuni e i Comuni,
singoli o associati sospendono ogni determinazione sulle
iniziative edilizie e urbanistiche quando siano in contrasto
con i rispettivi strumenti di pianificazione adottati.

2. Nei casi di cui al comma 1 è sospesa anche l'efficacia
delle comunicazioni e delle segnalazioni di inizio di
attività i cui lavori non abbiano avuto concreto avvio o per
i permessi di costruire per i quali sia già decorso il
termine di un anno dal rilascio degli stessi.

3. Le Città Metropolitane, i Consorzi dei Comuni e i Comuni,
singoli o associati che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano già adottato ma non ancora approvato i
rispettivi strumenti urbanistici, la misura di salvaguardia
della sospensione perde efficacia se gli strumenti
urbanistici non sono approvati entro tre anni dall'adozione.
In tal caso diviene efficace ed esecutivo il piano adottato
insieme con le controdeduzioni alle osservazioni
eventualmente adottate dai rispettivi Organi consiliari.

4. Per le Città Metropolitane, i Consorzi dei Comuni e i
Comuni, singoli o associati sottoposti a provvedimento di
scioglimento dei rispettivi organi di governo, l'attività di
pianificazione generale e attuativa è dai commissari
straordinari o prefettizi per il periodo di durata dello
scioglimento sino alla ripresa delle funzioni di governo
elettive.

5. I Comuni dotati di strumenti urbanistici generali i cui
vincoli preordinati alla espropriazione sono decaduti per il
trascorso periodo di efficacia, non possono procedere alla
approvazione di varianti parziali riguardanti il verde
agricolo (classificato come zona E dello strumento
comunale), ad eccezione di quelle finalizzate alla
realizzazione di opere pubbliche inserite nei Programmi
comunali.

Art. 54.
Abrogazione di norme

1. Alla data di in vigore della presente legge, è abrogata la
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e la lettera b) del
comma 2, dell'articolo 27, della legge regionale 4 agosto
2015, n. 15.

Art. 55.
Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione siciliana.


(*) Esitato il 4 giugno 2020











LAVORI PREPARATORI


Disegno di legge n. 587 - Norme per il governo del
territorio . Iniziativa governativa: presentato dal
Presidente della Regione (Musumeci) su proposta
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
(Cordaro) il 5 luglio 2019. Trasmesso alla Commissione
'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 10 luglio 2019.
(adottato quale testo base nella seduta n. 123 del 24 luglio
2019).

Disegno di legge n. 5 - Nuova legge urbanistica . Iniziativa
parlamentare: presentato dai deputati Barbagallo, Arancio,
Cafeo, Catanzaro, Cracolici, De Domenico, Dipasquale,
Gucciardi, Lantieri, Lupo e Sammartino il 27 dicembre 2017.
Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità'
(IV) il 5 gennaio 2018.

Disegno di legge n. 147 - Norme in materia di revisione dei
Piani regolatori generali nei comuni della Regione .
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Pullara il
31 gennaio 2018. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente,
territorio e mobilità' (IV) il 20 febbraio 2018.

Disegno di legge n. 162 - Incentivi per il rinnovamento del
patrimonio edilizio senza consumo di suolo . Iniziativa
parlamentare: presentato dai deputati Zito, Ciancio, Campo,
Cancelleri, Cappello, Di Caro, Di Paola, Pasqua, De Luca,
Schillaci, Sunseri, Pagana, Marano, Palmeri, Foti, Trizzino,
Mangiacavallo, Siragusa, Zafarana, Tancredi il 14 febbraio
2018. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e
mobilità' (IV) il 22 febbraio 2018.

Disegno di legge n. 174 - Disciplina della promozione della
qualità nella progettazione architettonica. . Iniziativa
parlamentare: presentato dai deputati Trizzino, Campo,
Palmeri, Di Paola, Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana,
Cappello, Foti, Pasqua, Zito, Ciancio, Siragusa, Tancredi,
Schillaci, De Luca, Pagana, Di Caro, Marano e Cancelleri il
14 febbraio 2018[MP1]. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente,
territorio e mobilità' (IV) il 22 febbraio 2018.

Disegno di legge n. 187 - Disposizioni normative sul Governo
del territorio . Iniziativa parlamentare: presentato dai
deputati Trizzino, Campo, Palmeri, Di Paola, Sunseri,
Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua, Zito,
Ciancio, Siragusa, Tancredi, Schillaci, De Luca, Pagana, Di
Caro, Marano e Cancelleri il 22 febbraio 2018[MP2]. Trasmesso
alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 15
marzo 2018.

Disegno di legge n. 190 - Valorizzazione e tutela delle aree
agricole e contenimento del consumo del suolo . Iniziativa
parlamentare: presentato dai deputati Ragusa, Milazzo, Bulla,
Cafeo, Cannata, Catanzaro, Foti, Gallo, Gennuso, Marano,
Rizzotto, Savarino, Zafarana e Zitelli il 22 febbraio
2018[MP3]. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e
mobilità' (IV) il 14 marzo 2018.

Disegno di legge n. 229 - Norme per il governo del
territorio . Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati
Di Mauro, Pullara e Compagnone il 23 marzo 2018. Trasmesso
alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 6
aprile 2018.

Disegno di legge n. 356 - Norme per l'arresto del consumo di
suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati . Iniziativa
parlamentare: presentato dai deputati Campo, Cancelleri,
Cappello, Ciancio, Sunseri, Foti, Di Caro, Mangiacavallo,
Palmeri, Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito,
Pagana, A. De Luca, Pasqua, Di Paola, Marano e Schillaci il
18 settembre 2018. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente,
territorio e mobilità' (IV) l'8 ottobre 2018.

Disegno di legge n. 472 - Norme per il contenimento del
consumo del suolo . Iniziativa parlamentare: presentato dal
deputato Aricò il 27 dicembre 2018. Trasmesso alla
Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 24
gennaio 2019.

Disegno di legge n. 536 - Norme in materia di urbanistica,
edilizia e qualità architettonica . Iniziativa parlamentare:
presentato dai deputati Savarino, Aricò, Assenza e Galluzzo
il 2 aprile 2019. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente,
territorio e mobilità' (IV) il 10 aprile 2019.

Disegni di legge nn. 587, 5, 147, 162, 174, 187, 190, 229,
356, 472 e 536 abbinati dalla IV Commissione nella seduta n.
123 del 24 luglio 2019.

Disegno di legge n. 587-5-147-162-174-187-190-229-356-472-536
Norme per il governo del territorio esaminato dalla IV
Commissione nelle sedute n. 120 del 16 luglio 2019, n. 122
del 23 luglio 2019, n. 123 del 24 luglio 2019, n. 128 del 18
settembre 2019, n. 131 del 25 settembre 2019, n. 138 del 16
ottobre 2019, n. 140 del 23 ottobre 2019, n. 141 del 29
ottobre 2019, n. 145 del 6 novembre 2019, n. 147 del 13
novembre 2019, n. 150 del 20 novembre 2019, n. 152 del 26
novembre 2019 e n. 186 del 4 giugno 2020.

Deliberato l'invio in Commissione Bilancio nella seduta n.
152 del 26 novembre 2019.

Parere reso dalla Commissione Bilancio nella seduta n. 202
del 27 maggio 2020.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 186 del 4 giugno 2020.

Relatore: on. Giuseppa Savarino.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.