Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

      Onorevoli colleghi,

Il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo
di migliorare e potenziare l'assistenza domiciliare a
livello territoriale attraverso l'istituzione di una
figura a tal fine preposta, che coopera con il medico di
famiglia e i servizi territoriali già esistenti
nell'interesse della salvaguardia del diritto alla
salute costituzionalmente garantito all'individuo e nel
contempo supportare tutti colori i quali versano in
condizioni di non autosufficienza ed indigenza economica
nel rispetto del contenimento della spesa pubblica.
Tale figura è stata individuata nell'infermiere di
famiglia per la prima volta dall'OMS, il quale lo
individuò come colui che agisce per il benessere della
comunità, quindi indirizzando la sua azione alle scuole,
alle comunità per psichiatrici e comunque in un ambito
prettamente extra-ospedaliero, aiutando gli individui e
le famiglie a fare i conti con la malattia e le
disabilità croniche, nei periodi di maggior stress,
spendendo una gran parte del proprio tempo lavorativo
nelle case dei pazienti e con le loro famiglie.
Da quando l'OMS ha elaborato questa figura ci sono
voluti sei anni per ottenere per prima cosa
l'istituzione dell'ordine professionale degli
infermieri. Solo nel 2012, con il decreto Balduzzi si è
assistito a una riorganizzazione, a livello nazionale,
nell'ambito delle cure primarie, ambito domiciliare e
territoriale proponendo poliambulatori distrettuali che,
con adeguata turnazione del personale, forniscono un
servizio 24 ore su 24.

Nel dicembre 2014 è stata creata una proposta di legge
atta a modificare il decreto Balduzzi, che introduce di
fatto la figura dell'infermiere di famiglia. Si tratta
di una norma che propone il pieno riconoscimento della
professione infermieristica come figura di riferimento
per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi
territoriali di assistenza domiciliare, al fine di
salvaguardare lo stato di salute dei cittadini.
Tale figura nel mondo è già stata recepita da diverso
tempo, ad esempio negli Stati Uniti e in Regno Unito le
figure di specializzazione infermieristica si sono già
ben delineate e sono state largamente introdotte nel
modello sanitario, tra cui chiaramente l'infermiere di
famiglia.
In Gran Bretagna l'infermiere di famiglia viene
associato ad un'unica specializzazione, ovvero il public
health nurse, un tipo di infermiere che lavora in grandi
gruppi e comunità ed effettua tutti quegli interventi
educativi, relazionali e pratici che riguardano il
mantenimento e il supporto della salute. Esiste poi
un'altra figura sovrapponibile, che è quella del
generalist nurse: esegue gli stessi compiti, ma svolti
in una comunità più ristretta e sempre uguale di persone
(come appunto il medico di famiglia), ed è perciò molto
più vicina alla definizione dell'OMS di infermiere di
famiglia. Negli USA, la definizione è più specifica:
dopo aver acquisito quella che è l'equivalente della
nostra laurea triennale, è necessario conseguire il
master in nursing della durata di due anni, dopodiché si
affronta l'esame abilitante e si diventa family nurse
practitioner. Si tratta di una figura professionale che
solitamente agisce sotto la supervisione di un medico
(in alcuni Stati americani agisce senza medico, data la
loro penuria negli Stati Uniti) ed è deputata al care e
al cure dello stato di salute della famiglia, fornendo
interventi educativi e di supporto nell'assistenza
sanitaria in tutte le sue fasi.
Il nurse practitioner può inoltre effettuare diagnosi
sulle malattie, prescrivere alcuni tipi di farmaci ed
eseguire la terapia, nonché prescrivere esami di
routine, test di laboratorio ed esami diagnostici in
autonomia.
Sulla scia del successo di tale figura e delle
prescrizioni dell'OMS anche in Italia è iniziata la
sperimentazione di tale figura. La prima (e finora
unica) regione a introdurre sul territorio l'infermiere
di famiglia è stata la Lombardia, a Varese, dove nel
2014 è nato il primo ambulatorio di infermieri di
famiglia. Nei due anni successivi sono stati
implementati altri tre distretti (Luino, Busto Arsizio,
Desio e Biandronno, insieme per il progetto
Globalcareitalia) che agiscono in un raggio di dieci
chilometri ciascuno, offrendo una rete territoriale in
grado di raggiungere tutta l'utenza.
Il ruolo dell'infermiere di famiglia è fondamentale
per ridurre l'utilizzo improprio dell'ospedale e
sviluppare l'assistenza alternativa, purtroppo ancora
con carenze macroscopiche per poter diventare la valida
V e unica - alternativa al pronto soccorso e al
ricovero. Tra gli obiettivi c'è la riduzione delle
ospedalizzazioni evitabili e il ricorso improprio al
pronto soccorso a favore dei pazienti.
Come accennavo, l'infermiere del territorio è una
figura già attiva in molte Regioni e già oggi nove
Atenei organizzano master per conferire il relativo
titolo con circa 5.400 infermieri che l'hanno già
conseguito.
In tale prospettiva si vuole pertanto inserire questo
disegno di legge, composto da sette articoli, che
definisce finalità ed obiettivi della creazione di tale
figura. Presso i singoli dipartimenti di cure primarie
di ogni ASP verranno creati i servizi infermieristici
territoriali, all'interno dei quali verrà organizzata
l'attività dei singoli ambulatori in relazione alle
diversità del territorio di azione ed alle peculiarità
di ogni popolazione. L'azione di tali ambulatori verrà
espletata in sinergia con l'attività dei medici di
famiglia e dei medici di continuità assistenziale,
nell'ottica di ampliare le possibilità di assistenza
domiciliare al malato ottenendo come primo obiettivo una
riduzione dei ricoveri con conseguente risparmio di
spesa, ed in secondo luogo ad un miglioramento della
qualità delle cure per quei pazienti fragili che se
spostati dal loro contesto familiare andrebbero incontro
sia al rischio di infezioni ospedaliere sia ad un
peggioramento delle loro condizioni psichiche.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Finalità

1. La finalità della presente legge è il potenziamento
e il miglioramento della continuità assistenziale
domiciliare a livello territoriale, al fine di
salvaguardare lo stato di salute dei cittadini,
attraverso l'istituzione dell'infermiere di famiglia.

2. L'infermiere di famiglia è un infermiere che si
occupa di assistenza in collaborazione con il medico di
famiglia, operando con lui in sinergia in una zona
delimitata;

Art. 2.
Obiettivi

1. Il modello organizzativo dell'assistenza
infermieristica territoriale, si prefigge il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) informare e prevenire riducendo l'incidenza delle
malattie e degli incidenti più comuni;
b) pianificare e realizzare interventi informativi ed
educativi rivolti ai singoli, alle famiglie e alle
comunità, atti a promuovere modifiche degli stili di
vita e una migliore aderenza ai piani terapeutici e
riabilitativi, utilizzando e valutando diversi metodi di
comunicazione;
c) educare ed istruire le famiglie in tutte quelle
manovre potenzialmente gestibili in ambito familiare, al
fine di poter essere parte attiva nell'assistenza
all'ammalato;
d) potenziare l'assistenza territoriale e domiciliare,
nel riconoscimento del principio di sussidiarietà, nei
confronti di coloro i quali versano in condizioni di
fragilità, cronicità, non autosufficienza e indigenza
economica;
e) rivedere il modello organizzativo distrettuale
valorizzando e responsabilizzando le funzioni e il ruolo
dei professionisti sanitari per una maggior
appropriatezza delle prestazioni in relazione alle
necessità clinico-assistenziali, alla tempestività, alla
continuità della cura e della comunicazione con gli
utenti;
f) diminuire gli accessi al Pronto Soccorso, le
degenze ospedaliere, nonché le riammissioni, garantendo
assistenza ai malati cronici o in fase acuta per i quali
sono possibili cure praticabili presso il proprio
domicilio.

Art. 3
Infermieri di famiglia e cure domiciliari

1. L'infermiere di famiglia è responsabile delle cure
domiciliari del paziente nei casi in cui le sue
specifiche competenze professionali sono sufficienti a
garantire l'erogazione delle cure necessarie.

2. Per cura domiciliare si intende la modalità di
assistenza sanitaria erogata al domicilio del paziente
dall'infermiere in collaborazione con il medico di
famiglia, alternativa al ricovero ospedaliero, destinata
a persone con patologie trattabili a domicilio volta a
favorire la permanenza del paziente nel proprio
ambiente.

3. Le cure domiciliari, in quanto sostitutive del
ricovero ospedaliero, sono gratuite e non soggette a
ticket, indipendentemente dal reddito.

4. L'attivazione delle cure domiciliari è subordinata
alla compatibilità delle condizioni cliniche indicata
sul certificato di dimissione ospedaliera o su
certificato rilasciato dal medico di famiglia e degli
interventi sanitari necessari con la permanenza a
domicilio, al consenso informato dell'interessato e
della sua famiglia, alla verifica da parte
dell'infermiere di famiglia dell'idoneità del luogo di
cura e del supporto familiare.

5. Il medico di famiglia ha l'obbligo di valutare
periodicamente la sussistenza della necessità di cure
domiciliari mediante certificazione specifica, da
esperirsi a cadenza bisettimanale, mensile o sine die in
base alle patologie del paziente.

Art. 4
Ambulatori h12 e h24

1. Ogni distretto delle Asp Siciliane istituisce il
servizio infermieristico territoriale. Tale servizio si
occupa di istituire e coordinare i singoli ambulatori
infermieristici territoriali strutturati in tale modo:

a) ambulatori H12, cinque giorni su sette associati ad
uno o più medici di famiglia in base agli assistiti;
b) ambulatori H24, istituiti presso le sedi di
continuità assistenziale sette giorni su sette.

2. Gli ambulatori infermieristici territoriali
svolgono le seguenti attività:

a) identificare e valutare lo stato di salute ed i
bisogni degli individui e delle famiglie nel loro
contesto culturale e di comunità;
b) erogano prestazioni infermieristiche;
c) pianificare ed erogare assistenza alle famiglie che
necessitano di interventi specifici;
d) fornire informazioni e consulenze, avvalendosi,
quando è necessario, di altri operatori sanitari, in
collaborazione con i medici di famiglia;
e) gestire, per quanto di competenza, le dimissioni
protette;
f) gestire il sistema informativo condiviso
ospedale/territorio;
g) favorire, attraverso la formazione e
l'addestramento, l'autonomia dei pazienti e dei loro
familiari durante il percorso della malattia, riducendo
la richiesta di prestazioni sanitarie per manovre auto
gestibili e l'incidenza di complicanze legate a manovre
non corrette.

3. L'accesso alle prestazioni degli ambulatori
infermieristici è subordinato alla apposita prescrizione
del medico di medicina generale o del medico
specialista, il quale è obbligato ad avvalersi
dell'infermiere di famiglia in tutti quei casi in cui
quest'ultimo ne abbia competenza.

4. L'integrazione delle prestazioni tra medico di
famiglia ed infermiere di famiglia è favorito mediante
programmi intensivi di integrazione che favoriscano
l'accesso dell'utenza alle figure infermieristiche, in
modo da creare il rapporto di fiducia necessario a
garantire l'accesso in equipe alle prestazioni.


Art.5
Servizio infermieristico territoriale regionale

1. Gli ambulatori infermieristici regionali e gli
infermieri di famiglia costituiscono, nel loro insieme,
il servizio infermieristico territoriale regionale , le
cui modalità organizzative verranno definite con decreto
dell'Assessore alla Famiglia da emanare entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge previo
parere della Commissione sesta dell'Assemblea Regionale
Siciliana.
2. al fine di migliorare l'assistenza e la
distribuzione delle risorse, in ogni ASP, all'interno
del Dipartimento delle cure primarie è istituito il
servizio dell'assistenza infermieristica territoriale .
L'Assessore alla Salute, su proposta del Direttore
Generale dell'Asp, previo parere vincolante della
Commissione sesta, nomina un Dirigente infermieristico
che gestisce e sovraintende al buon funzionamento degli
ambulatori infermieristici territoriali.
3. Le ASP, mediante i Dipartimenti di cure primarie,
effettuano il monitoraggio attivo dell'accesso alle
prestazioni infermieristiche e la vigilanza sull'obbligo
dei medici di famiglia e dei medici di continuità
assistenziale di avvalersi del servizio infermieristico.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Le attività relative all'istituzione
dell'infermiere di famiglia e del direttore
infermieristico verranno finanziate dalle ASP in un
apposito capitolo del fondo in dotazione.

Art. 7
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.