Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

                   RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge si propone di istituire, a
decorrere dall'anno 2018, dei premi ciascuno di 3,000
euro, da assegnare a studenti e studiosi dei Paesi
dell'Unione europea, per la realizzazione di tesi ed
elaborati progettuali presso i rispettivi atenei
riguardanti elementi strutturali di armonizzazione
legislativa comunitaria, con particolare riferimento
alla giurisdizione della magistratura onoraria.

Il bando di concorso per l'assegnazione dei premi, è
emanato con decreto del Presidente della Regione.

Si prevede che all'attuazione della normativa si
provveda con apposito regolamento.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Finalità

1. Al fine di concorrere e di pervenire
all'armonizzazione processuale e sostanziale della
giustizia nell'Europa unita, la Regione patrocina studi
di diritto comparato finalizzati alla realizzazione di
un progetto di unificazione delle normative dei singoli
Stati dell'Unione europea in materia di giustizia

Art. 2.
Premi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione
istituisce premi, ciascuno di 3,000 euro, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2018, da assegnare a studenti
e 2 studiosi residenti in Sicilia per la realizzazione
di tesi ed elaborati progettuali presso i rispettivi
atenei riguardanti elementi strutturali di
armonizzazione legislativa comunitaria, con particolare
riferimento alla giurisdizione della magistratura
onoraria.

2. Il bando di concorso per l'assegnazione dei premi,
emanato con decreto del Presidente della Regione, è
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana

Art. 3.
Regolamento

1. All'assegnazione dei premi di cui all'articolo 2 in
forma di borse di studio, nonché per ogni iniziativa
complementare di cui alla presente legge, provvede la
Presidenza della Regione con regolamento da emanarsi
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.

Art. 4.
Pubblicazione

1. Gli studi ed i progetti, per le cui finalità sono
istituite e concesse le borse di studio, ove
riconosciuti atti a concorrere alla formazione del
progetto finale di armonizzazione normativa, sono
pubblicati a cura e per conto della Regione ed
appositamente divulgati attraverso un piano di
distribuzione a livello universitario e scientifico-
giurisprudenziale tra i Paesi dell'Unione europea.

2. Le spese relative sono a carico della Presidenza
della Regione

Art. 5.
Commissione

1. Per la predisposizione del bando di assegnazione
dei premi, per l'enunciazione dei criteri di
assegnazione, per l'esame degli elaborati di
partecipazione ai premi e per la determinazione delle
attività collaterali connesse agli studi, alla
pubblicazione degli elaborati scelti ed alla loro
diffusione, è istituita, con decreto del Presidente
della Regione, un'apposita commissione
tecnicoscientifica, composta da nove membri, giuristi di
chiara fama a livello nazionale ed internazionale, di
cui tre designati dall'Associazione nazionale
conciliatori europei giudici di pace (AN.CO.E.GP) -
delegazione regionale, tre designati dal Presidente
della Regione, tre designati d'intesa dagli stessi enti.

2. La commissione nomina nel suo seno un presidente
ed un vicepresidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
semplice con la presenza, per la validità della seduta,
di almeno la metà dei componenti, compreso il presidente
o il vicepresidente.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un
funzionario regionale di qualifica non inferiore a
dirigente superiore.

5. A ciascun membro è attribuito un gettone di
presenza che è definito con regolamento di cui
all'articolo 3.

Art. 6.
Destinatari

1. All'assegnazione dei premi sono ammessi
esclusivamente studenti e studiosi residenti in Sicilia.

2. Le somme residue risultanti da premi annui
conferiti sono destinate alle spese per tavole rotonde e
seminari di carattere complementare di cui all'articolo
4, nell'ambito dei programmi di pubblicazione e
divulgazione da effettuarsi a norma del relativo
regolamento di attuazione, e per le spese di convegni
che possono essere organizzati sui temi di cui
all'articolo 1.

Art. 7.
Pareri

1. La gestione dei premi e le spese da effettuarsi per
l'attuazione della presente legge sono attribuite alla
Presidenza della Regione sulla base dei pareri espressi
dalla commissione tecnico-scientifica di cui
all'articolo 5.

2. I pareri relativi alla determinazione degli
elementi ed alla formulazione dei giudizi per
l'assegnazione delle borse di studio sono vincolanti;
quelli relativi alla pubblicazione e distribuzione degli
elaborati e degli studi sono obbligatori e resi
operativi in relazione alle disponibilità di bilancio in
base a graduatoria di merito.

Art. 8.
Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, la spesa
complessiva di 180 migliaia di euro.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità di cui all'accantonamento
disposto dalla Tabella A della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4.

Art. 9.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.