Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

                   RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

col presente disegno di legge si propone una
modifica all'ordinamento dell'amministrazione regionale
con l'accorpamento di due Assessorati e l'istituzione di
uno nuovo. In particolare, si prevede l'attribuzione
delle materie turismo e beni culturali alla competenza
di un unico ramo dell'amministrazione, con la fusione
degli attuali distinti assessorati ai Beni culturali e
identità siciliana e al Turismo, sport e spettacolo .

Il predetto accorpamento si rende necessario, in
primo luogo, al fine di rendere omogeneo il governo di
tali importanti materie con quanto avviene a livello
statale laddove, con l'articolo 1, commi 2 e 3 della
legge 24 giugno 2013, n. 71, le politiche del Turismo,
cui precedentemente era preposto un Ufficio presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state
affidate al Ministero dei beni e delle attività
culturali.

Riteniamo di fondamentale importanza, inoltre,
l'adozione di modelli di gestione unitaria ed integrata
del patrimonio culturale, turistico e ambientale del
territorio, al fine di conseguire obiettivi non solo
connessi alla tutela ma anche alla sua valorizzazione e
promozione, puntando su interventi in grado di
coinvolgere e mettere a sistema tutte le risorse
disponibili con positive ricadute economiche conseguenti
ai potenziali flussi turistici alimentati
dall'attrattività del territorio.

Un modello di gestione, quindi, che costituisca un
valido supporto anche per la riqualificazione
ambientale, in grado di stimolare operazioni di recupero
e salvaguardia del patrimonio ed esercitare azioni di
richiamo su numerose attività economiche. Si prevede,
infine, di elevare al rango di Assessorato il
Dipartimento regionale della Programmazione, attualmente
incardinato presso la Presidenza della Regione quale
Autorità di coordinamento delle Autorità di gestione del
P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020, al fine di potenziare
la capacità di programmazione delle risorse finanziarie
extraregionali.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre
1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è
sostituito dal seguente: Art. 6. Amministrazione
centrale - 1. L'Amministrazione della Regione è ordinata
nella Presidenza della Regione e nei seguenti
assessorati regionali:

a) Assessorato regionale delle attività produttive;
b) Assessorato regionale dei beni culturali e del
turismo;
c) Assessorato regionale dell'economia;
d) Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di
pubblica utilità;
e) Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica;
f) Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità;
g) Assessorato regionale dell'istruzione e della
formazione;
h) Assessorato regionale del lavoro;
i) Assessorato regionale dell'agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca;
l) Assessorato regionale della salute, della famiglia e
delle politiche sociali;
m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
n) Assessorato regionale del Programmazione.'.

Art. 2.

1. Entro 60 giorni dall'emanazione della presente
legge, con decreto del Presidente della Regione,
adottato previa delibera della Giunta regionale, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, sono dettate le norme di attuazione della
presente legge.

Art. 3.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.