Disegno di Legge n. 348 del 29-03-2023 Istituzione dell'Unità regionale di Pedagogia scolastica per la promozione del diritto all'educazione ed allo studio.

Titolo

Istituzione dell'Unità regionale di Pedagogia scolastica per la promozione del diritto all'educazione ed allo studio.

Iter

Attuale
03 apr 2023 Assegnato per esame Commissione QUINTA

Storico

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                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                          DISEGNO DI LEGGE



                presentato dal deputato: Schillaci, Ardizzone,
                     Cambiano, Campo, Ciminnisi,
      A. De Luca, Di Paola, Gilistro, Marano, Sunseri, Varrica


                            il 29 marzo 2023


      Istituzione dell'Unità Regionale di Pedagogia Scolastica
                          per la promozione
              del diritto all'educazione e allo studio


                              ----O----

                  RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE


  Onorevoli colleghi,
  la  legge  205/2017, all'articolo 1, c. 594  -  601  e  il  DLgs
  65/2017 introducono nella
  normativa   nazionale  la  professione  normata   di   educatore
  professionale socio-pedagogico,
  quella   di  pedagogista  e  quella  di  educatore  del  servizi
  educativi per 1'infanzia.
  1.  Titolo  di accesso alla qualifica di Educatore professionale
  socio-pedagogico e la
  laurea in Scienze dell'Educazione L19;
  2. Titolo di accesso alla qualifica professionale di Pedagogista
  sono le lauree
  magistrali    nelle   classi   di   laurea   magistrale    LM-50
  (Programmazione e gestione dei servizi

  educativi) LM-57 (Scienze dell'educazione degli adulti  e  della
  formazione continua, LM-
  85  (Scienze pedagogiche) e LM-93 (Teorie e metodologie  dell'e-
  learning e della media
  education ed equipollenti. La normativa citata, nel delineare  i
  requisiti di accesso alle
  professioni   di  educatore  professionale  socio-pedagogico   e
  pedagogista,. afferma che
  questi operano in  ambito educativo, formativo e pedagogico,  in
  rapporto a qualsiasi
  attività svolta in modo formale, non formale e informale .
  Tale  norma,  inoltre,  specifica,  in  relazione  all'educatore
  professionale socio-pedagogico:

  -  contesto  in  cui  opera: servizi e presidi  socio-educativi,
  socio assistenziali e
  sociosanitari  limitatamente agli aspetti educativi ;
  - l'utenza: persone di ogni eta;

  -   gli   ambiti:  educativo  e  formative,  scolastico,   socio
  assistenziale,  limitatamente agli aspetti
  socio educativi , culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e
  motorio, dell'integrazione e della
  cooperazione   internazionale,  net  servizi   e   nei   presidi
  sociosanitari e della salute,  limitatamente
  agli  aspetti  educativi .3. Titoli di  accesso  al  profilo  di
  educatore per i servizi educativi per
  1'infanzia sono (D.Lgs 65/2018, art. 4, c.1, lett e)  la  laurea
  in Scienze dell'Educazione L19 a
  indirizzo  specifico o la laurea quinquennale a ciclo  unico  in
  Scienze della formazione primaria,
  integrata  da  un corso di specializzazione per  complessivi  60
  crediti formativi universitari. La

  medesima  norma  precisa che  continuano ad avere  validità  per
  1'accesso ai posti di educatore
  dei servizi per 1'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle
  specifiche normative regionali ove
  non  corrispondenti  a  quelli di  cui  al  periodo  precedente,
  conseguiti entro la data di entrata in
  vigore del presente decreto .

  La  qualifica professionale di educatore per i servizi educativi
  all'infanzia e
  introdotta dal D.Lgs 65/2017 (Istituzione del sistema  integrato
  di educazione e di
  istruzione  dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo
  1, commi 180 e 181, lettera
  e),  della  legge  13  luglio 2015, n. 107) che  all'articolo  2
  definisce  i servizi educativi per
  1'infanzia , articolati in: nidi e micronidi, sezioni primavera,
  spazi gioco, centri per
  bambini  e  famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare,
  comunque denominati e
  gestiti,  non  e  prevista nessun'altra figura e/o  funzione  di
  natura educativa in supporto alle
  figure degli educatori.
  L'approvazione della Legge 205/2017 art. 1 c. 594-601 e il D.Lgs
  65/2017 normano
  l'identità  delle  Professioni  Educative  ed  attribuiscono  le
  funzioni educative
  esclusivamente ai professionisti con titolo di Laurea in Scienze
  dell'Educazione come di
  seguito specificato:
  -  la  qualifica  di educatore professionale socio-pedagogico  e
  attribuita con laurea
  L19  e  ai  sensi delle disposizioni del decreto legislativo  13
  aprile 2017, n. 65;
  -  la  qualifica  di  pedagogista e  attribuita  a  seguito  del
  rilascio di un diploma di laurea
  abilitante    nelle   classi   di   laurea   magistrale    LM-50
  Programmazione e gestione dei servizi

  educativi,  LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti  e  della
  formazione continua, LM-
  85  Scienze  pedagogiche o LM-93 Teorie  e  metodologie  dell'e-
  learning e della media education.
  Considerato che:
  Per  operare  come  operatori nei servizi di nido,  micronido  e
  sezione primavera e
  necessaria la qualifica di educatore per i servizi educativi per
  1'infanzia, che si ottiene ad
  esito  della  laurea  in Scienze dell'Educazione  con  indirizzo
  infanzia;
  Per operare come educatore in tutti gli altri settori (residenze
  per anziani, servizi per
  disabili,  case  famiglia  per  minori,  servizi  educativi  per
  persone in condizione di
  dipendenza,  eec)  e  necessaria la qualifica  professionale  di
  educatore professionale socio-
  pedagogico,  che  si ottiene ad esito della  laurea  in  Scienze
  dell'Educazione.

  Ritenuto che:
  l'introduzione  di tali qualifiche determina un riassetto  delle
  professioni educative
  nei  servizi  socioeducativi, sociosanitari  e  sanitari  che  -
  trattandosi la materia professioni
  di  tipo  concorrente - devono essere recepite  nella  normativa
  regionale.
  Ad oggi, nel repertorio regionale delle qualificazioni regionali
  sono ancora, a
  distanza  di  tre  anni dall'approvazione della legge  205/2017,
  presenti un gran numero di
  qualifiche    che    appaiono    illegittimamente    in    piena
  sovrapposizione con Ie professioni
  normate   di   educatore   professionale   sociopedagogico,   di
  pedagogista e di educatore per i
  servizi  educativi dell'infanzia. Allo stesso modo, il  Catalogo
  dei servizi residenziali,
  semiresidenziali,   territoriali  e  domiciliari   di   cui   al
  Regolamento di attuazione della L.R.
  11/2007  prevede  al  suo interno figure  professionali  con  Ie
  attività tipiche di educatore
  professionale  sociopedagogico sia tra  le  figure  definite  di
  primo che di secondo livello
  laddove  la  norma  nazionale prevede  Ie  sole  qualifiche  con
  laurea.
  Accade  pertanto  che  la  presenza nell'atlante  di  qualifiche
  professionali di ambito
  educativo  che  si  sovrappongono alia  qualifica  di  educatore
  professionale sociopedagogico
  diventi  un  freno  al  naturale  processo  di  transizione  dei
  professionisti di area educativa
  verso la sanatoria prevista nella legge 205/2017, al comma 597.
  E  ancora peggiore 1'effetto sui servizi educativi per la  prima
  infanzia, per i quali
  tutte  le  qualifiche regionali di operatore  (come  ad  esempio
  1'Opi) emesse dopo il
  31.05.2017 non rispondono ai requisiti per essere sanati.
  Occorre  dunque,  con il presente disegno di legge,  avviare  un
  percorso di
  adeguamento  della  normativa regionale  tale  da:  recepire  le
  professioni di educatore
  professionale  sociopedagogico e di educatore  per  il  servizio
  all'infanzia; modificare i
  requisiti  professionali  dei  servizi  presenti  nel   catalogo
  regionale dei servizi sociali
  prevedendo nell'ambito dei requisiti professionali la  qualifica
  professionale di educatore
  professionale sociopedagogico come riferimento delle attività  e
  del profili a carattere
  eminentemente educative.

                               ---O---

             DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                               Art. 1
                              Principi

  1.  La  Regione Siciliana riconosce che il sistema scolastico  e
  formativo è strumento
  fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio  territorio
  e che si rendono
  necessari    interventi   per   incentivarne    e    migliorarne
  l'organizzazione e l'efficienza, per
  ottimizzare  l'utilizzazione delle risorse e  per  renderne  più
  agevole l'accesso a coloro che
  ne  sono  impediti  da ostacoli di ordine economico,  sociale  e
  culturale.
  2.  Per  realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la  Regione
  promuove e sostiene
  azioni volte a rendere effettivo il diritto all'educazione, allo
  studio e all'apprendimento
  per  tutta  la vita, sancito dalla Costituzione, definito  dalle
  leggi dello Stato e nel rispetto
  delle   competenze  degli  enti  locali  e  del   principio   di
  sussidiarietà.

                                Art.2
                              Finalità

  1.  La  Regione  istituisce l'Unità di Pedagogia Scolastica,  di
  seguito denominata
  UPS.
  2. L'UPS è una struttura di supporto che opera al servizio della
  scuola, del
  personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario  (ATA),
  degli alunni e delle
  alunne  di  tutte  le età e delle loro famiglie,  costituita  da
  pedagogisti ed educatori
  professionali socio-pedagogici ai sensi dell'Art. 1, commi  594-
  601 della Legge 205/2017,
  i quali operano  in ambito educativo, formativo e pedagogico, in
  rapporto a qualsiasi
  attività svolta in modo formale, non formale e informale,  nelle
  varie fasi della vita .
  3.  L'UPS  attua analisi del contesto educativo, raccolta  dati,
  strategie, metodologie e
  strumenti  di  intervento pedagogico, educativo e formativo,  al
  fine di affrontare la
  crescente  complessità delle relazioni educative,  prevenire  ed
  intervenire in situazioni di
  povertà educativa, prevenire le forme di difficoltà scolastiche,
  di disagio e di abbandono,
  con  particolare  riferimento a fenomeni quali la  violenza,  il
  bullismo, il cyberbullismo,
  nonché  di  favorire il pieno sviluppo delle potenzialità  degli
  studenti attraverso il sostegno
  e la valorizzazione delle capacità educative dei genitori, degli
  insegnanti e di tutta la
  comunità scolastica.
  4.  Le  figure  del  pedagogista e dell'educatore  professionale
  socio-pedagogico che
  compongono l'UPS operano per lo sviluppo armonico degli alunni e
  delle alunne e per la
  valorizzazione  della  professionalità  di  quanti  operano  nel
  sistema scolastico, in un
  contesto  di  promozione del benessere educativo  delle  persone
  coinvolte contribuendo alla
  crescita    complessiva   della   qualità   dell'educazione    e
  dell'istruzione, degli apprendimenti e
  della formazione in ambito regionale.

                               Art. 3
                              Obiettivi

  1.  L'UPS  tutela  i  diritti dell'infanzia  e  dell'adolescenza
  valorizzando la naturale
  esperienza scolasti nel pieno rispetto dei bisogni educativi  di
  ognuno, dell'identità
  personale, culturale e sociale, in particolare:

  a)  interviene  nelle  situazioni di difficoltà  e  facilita  la
  relazione creando un clima
  relazionale positivo tra scuola, famiglia e servizi territoriali
  (ASL, servizi sociali, terzo
  settore)   attuando  processi  di  collaborazione  sinergica   e
  favorendo il consolidamento del
  patto di corresponsabilità educativa;
  b)  promuove  negli  alunni e nelle alunne la  motivazione  allo
  studio e la fiducia in se
  stessi  accrescendo  la consapevolezza dei  propri  processi  di
  apprendimento;
  c)  favorisce  i  processi di apprendimento e  la  creazione  di
  contesti inclusivi,
  facilitando  i docenti nel percorso di inclusione e di  supporto
  didattico, fornendo strategie
  educative  e  pedagogiche  funzionali  all'apprendimento  e   al
  successo formativo degli
  alunni nel rispetto dei bisogni educativi personali e speciali;
  d)  previene  e  contrasta  il disagio,  la  povertà  educativa,
  l'insuccesso formativo, la
  dispersione   e  l'abbandono  scolastico,  il  bullismo   e   il
  cyberbullismo, nel rispetto e in
  raccordo con le previsioni delle leggi nazionali in materia;
  e)  promuove  l'inclusione attraverso l'educazione  al  rispetto
  delle differenze di
  genere, culturali, politiche e religiose;
  f)  promuove  l'attivazione di progetti e percorsi laboratoriali
  finalizzati
  all'educazione  alla  cittadinanza  attiva  e  alla   convivenza
  civile, sociale e solidale, quale
  parte integrante dell'offerta formativa;
  g)  sostiene  la  genitorialità e valorizza le competenze  delle
  famiglie anche attraverso
  azioni   di   sensibilizzazione  nelle  comunità   locali,   con
  particolare riferimento alle aree
  colpite da fenomeni di povertà educativa;
  h) promuove azioni di supporto e consulenza operativa ai docenti
  per la
  sperimentazione   di  metodologie  didattiche   innovative,   di
  gestione relazionale della classe
  e   dell'ambiente,   di   attività  educative   inclusive,   con
  particolare riferimento agli alunni con
  bisogni educativi speciali;
  i) sostiene l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti
  che forniscano
  efficaci   risposte  alle  problematiche  del  territorio,   con
  particolare attenzione alla aree
  geograficamente   più   svantaggiate,   soprattutto   attraverso
  l'estensione e la qualificazione
  dei  tempi scuola e l'adozione di modelli e strategie didattiche
  innovative.

                               Art. 4
              Destinatari, funzioni e attività previste

  1. L'UPS assume come destinatari delle proprie attività:
  a)  docenti o gruppi di docenti, discenti, genitori e  personale
  ATA;
  b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;
  c)  agenzie e strutture gestionali e amministrative, periferiche
  e/o centrali, del
  sistema dell'istruzione, attive presso gli enti locali, operanti
  nel sistema scolastico
  regionale  o  comunque  attive nel  campo  della  progettazione,
  realizzazione e valutazione
  delle iniziative educative rivolte all'infanzia e ai giovani.
  L'UPS  esercita  le  proprie  funzioni  attraverso  le  seguenti
  tipologie di attività,
  realizzate anche in collegamento e collaborazione - fatte  salve
  le rispettive competenze e
  autonomie - con altri servizi territoriali, con le università  e
  le strutture e gli uffici del
  sistema scolastico regionale:

  a) rilevazione della domanda formativa e dei bisogni pedagogico-
  educativi
  emergenti;
  b)  elaborazione di modelli, strategie, metodologie e  strumenti
  di intervento (anche
  attraverso  specifiche  forme  di sperimentazione)  nei  diversi
  ambiti di interesse (didattica,
  organizzazione      scolastica,      relazioni      intra      e
  interistituzionali);
  c) progettazione e realizzazione di iniziative formative rivolte
  al personale
  scolastico,  ai  genitori e agli studenti con  informatizzazione
  dei fenomeni di emergenza
  educativa nelle scuole;
  d)   realizzazione  di  attività  e  interventi   di   carattere
  educativo, formativo e
  pedagogico nelle istituzioni scolastiche, in particolare:
  - consulenza e sostegno educativo e pedagogico - individuale e/o
  di gruppo,
  attraverso  momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori
  che coinvolgano docenti,
  genitori e alunni.
  -    formazione   pedagogico-didattica   ai   docenti   per   la
  realizzazione di un clima
  relazionale  e  d'apprendimento positivo nel contesto  classe  e
  promozione
  dell'autoformazione e condivisione delle buone prassi;
  -  progettazione, formazione e monitoraggio per lo  sviluppo  di
  ambienti di
  apprendimento  efficaci tramite l'utilizzo di nuove  metodologie
  didattiche,
  neuropedagogiche ed inclusive.

                                Art.5
                           Organizzazione

  1.  L'organizzazione  e  le modalità di  funzionamento  dell'UPS
  insieme ai criteri e
  modalità di concessione dei finanziamenti da attuarsi con avviso
  pubblico, sono definite
  dalla   Giunta  regionale  con  regolamento  da  emanarsi  entro
  sessanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.

                                Art.6
                       Clausola di invarianza

  1.  La  presente legge non comporta variazioni in aumento  o  in
  diminuzione a carico
  del bilancio regionale.

                               Art. 7
                            Norma finale

  1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
  della Regione siciliana.
  2.  È  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
  osservare come legge
  della Regione.