Attuale
06 giu 2023 Abbinamento con ddl 215 ; ddl 348 ;
- VEDI ddl 316 Seduta n. 30 0500 Commissione QUINTA
Storico
10 mar 2023 Assegnato per esame Commissione QUINTA
29 mar 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 19 0500 Commissione
QUINTA
13 apr 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 20 0500 Commissione
QUINTA
26 apr 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 22 0500 Commissione
QUINTA
(nn. 316-215-348) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE (n. 316) presentato dai deputati: Marchetta, Pace l'8 marzo 2023 Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all'educazione e all'istruzione nel Regione Sicilia (OMISSIS) DISEGNO DI LEGGE (n. 215) presentato dai deputati: Giambona, Safina, Dipasquale, Leanza, Catanzaro, Burtone, Chinnici, Venezia il 15 dicembre 2022 Adeguamento della normativa regionale per recepire le professioni di educatore professionale sociopedagogico e di educatore all'infanzia e aggiornamento atlante qualifiche professionali (OMISSIS) DISEGNO DI LEGGE (n. 348) presentato dai deputati: Schillaci, Ardizzone, Cambiano, Campo, Ciminnisi, A. De Luca, Di Paola, Gilistro, Marano, Sunseri, Varrica il 29 marzo 2023 Istituzione dell'Unità Regionale di Pedagogia Scolastica per la promozione del diritto all'educazione e allo studio ----O---- RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA CULTURA FORMAZIONE E LAVORO: pubblica istruzione, beni ed attività culturali, lavoro, formazione professionale ed emigrazione Composta dai deputati: Ferrara Fabrizio, presidente e relatore; Caronia Maria Anna, vicepresidente, Chinnici Valentina, vicepresidente, Marchetta Serafina, segretario, Auteri Carlo, Gennuso Riccardo, Geraci Salvatore, La Vardera Ismaele, Lantieri Luisa, Savarino Giuseppa, Saverino Ersilia, Schillaci Roberta; (OMISSIS) ----O---- DISEGNO DI LEGGE DELLA V COMMISSIONE Art. 1. Principi 1. La Regione Sicilia riconosce il ruolo fondamentale della scuola per lo sviluppo e la formazione globale della persona e del cittadino e che si rendono necessari interventi atti a garantire la piena attuazione del diritto all'educazione e allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale. 2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Sicilia promuove azioni di tutela e promozione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'apprendimento per tutto l'arco della vita, attraverso l'inserimento nelle istituzioni scolastiche delle figure del pedagogista e dell'educatore professionale socio-pedagogico per lo sviluppo della comunità educante. Art. 2. Finalità 1. La Regione Sicilia istituisce nelle scuole di ogni ordine e grado l'Unità di Pedagogia Scolastica, come risorsa per gli alunni e le alunne di tutte le età e delle loro famiglie ed a supporto dei Dirigenti Scolastici, del personale docente ed ATA. 2. L'Unità di pedagogia scolastica è costituita da Pedagogisti ed Educatori Professionali Socio-pedagogici, i quali operano, ai sensi dell'Art. 1, commi 594-601, della Legge 205/2017, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita . 3. Il Pedagogista e l'Educatore Professionale socio- pedagogico che compongono l'Unità di pedagogia scolastica operano, ciascuno per le proprie competenze, per lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne e per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, contribuendo al miglioramento della qualità dell'educazione e dell'istruzione e alla promozione dello star bene a scuola . 4. L'Unità di pedagogia scolastica ha il compito di analizzare i contesti educativi, leggere i bisogni educativi dei singoli e della comunità scolastica, promuovere la raccolta e l'analisi dei dati per l'elaborazione di strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico, educativo e formativo, al fine di prevenire le condizioni di povertà educativa e favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti in ottica inclusiva, mediante il sostegno e la valorizzazione delle competenze educative dei genitori, degli insegnanti e di tutta la comunità scolastica. 5. L'Unità di pedagogia scolastica realizza azioni di prevenzione educativa primaria e secondaria nei confronti delle forme di difficoltà scolastiche, di disagio, di abbandono e dispersione scolastica, contrastando i fenomeni della violenza, del bullismo e del cyberbullismo. Art. 3. Obiettivi 1. L'Unità di pedagogia scolastica valorizza il percorso scolastico degli alunni e delle alunne nel rispetto dei bisogni educativi individuali, dell'identità personale, sociale e culturale e in particolare: a) contribuisce all'attuazione del patto di corresponsabilità educativa favorendo un ambiente educativo positivo e la piena collaborazione ed interazione tra le diverse figure che operano all'interno della scuola, tra questa e la famiglia e i servizi e le istituzioni del territorio; b) favorisce la consapevolezza da parte degli studenti dei loro processi di apprendimento e, nei docenti, la comprensione dei diversi profili pedagogici e di apprendimento degli alunni, così da sviluppare la motivazione allo studio e favorire il successo formativo; c) previene e contrasta il disagio, la povertà educativa, l'insuccesso formativo, la dispersione e l'abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo, nel rispetto e in raccordo con le previsioni delle leggi nazionali in materia; d) promuove l'integrazione attraverso l'educazione al rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose; e) sostiene la genitorialità e valorizza le competenze delle famiglie anche attraverso azioni di sensibilizzazione nelle comunità locali, con particolare riferimento alle aree maggiormente interessate da fenomeni di povertà educativa; f) favorisce l'attivazione di progetti e percorsi laboratoriali finalizzati all'educazione alla cittadinanza attiva e alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell'offerta formativa; g) promuove azioni di supporto e consulenza operativa ai docenti per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative, di gestione relazionale della classe e dell'ambiente, di attività educative inclusive, con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali; h) sostiene l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti che forniscono efficaci risposte alle problematiche del territorio, con particolare attenzione alla aree geograficamente più svantaggiate, soprattutto attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli e strategie didattiche innovative. Art. 4. Destinatari, funzioni e attività previste 1. I destinatari delle attività dell'Unità di pedagogia scolastica sono: a) docenti o gruppi di docenti, alunni o gruppi di alunni, genitori e personale ATA; b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole; c) agenzie e strutture del sistema dell'istruzione, attive presso gli enti locali, operanti nel sistema scolastico regionale o comunque attive nel campo della progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative educative rivolte all'infanzia e all'adolescenza. 2. L'Unità di pedagogia scolastica opera in sinergia con l'intera comunità scolastica e le famiglie ed esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti attività: a) rilevazione della domanda formativa e dei bisogni pedagogico-educativi emergenti; b) cooperazione con gli organi collegiali all'analisi dei bisogni, alla definizione delle politiche formative e delle buone pratiche intraprese nell'ambito dell'inclusione degli interventi di contrasto alla povertà educativa; c) elaborazione di modelli, strategie, metodologie e strumenti di intervento (anche attraverso specifiche forme di sperimentazione) nei diversi ambiti di interesse (didattica, organizzazione scolastica, relazioni intra e interistituzionali); d) progettazione e realizzazione di iniziative formative rivolte al personale scolastico, ai genitori e agli studenti con informatizzazione dei fenomeni di emergenza educativa nelle scuole e di dispersione scolastica; e) realizzazione di attività e interventi di carattere educativo, formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche, in particolare: - consulenza e sostegno educativo e pedagogico - individuale e/o di gruppo, attività di supporto all'orientamento scolastico, attraverso momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori che coinvolgano docenti, genitori e alunni. - formazione pedagogico-didattica ai docenti per la realizzazione di un clima relazionale e di apprendimento positivi nel contesto classe e promozione dell'autoformazione e condivisione delle buone prassi; - consulenza e sostegno pedagogico alle famiglie per la valorizzazione delle competenze genitoriali e l'attuazione del patto di corresponsabilità educativa; - progettazione, formazione e monitoraggio per lo sviluppo di ambienti di apprendimento efficaci tramite l'utilizzo di nuove metodologie didattiche, neuro- pedagogiche ed inclusive. Art. 5. Titoli di accesso 1. I titoli richiesti per le figure di pedagogista e di educatore professionale socio-pedagogico sono quelli previsti dall'articolo 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, 205, in particolare: a) per gli educatori professionali socio-pedagogici, il possesso del titolo di studio di classe L-19 in Scienze dell'educazione e della formazione; b) per i pedagogisti, il possesso di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrali LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze Pedagogiche, LM - 93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education o della laurea quadriennale in pedagogia o scienze dell'educazione o le lauree specialistiche equiparate del vecchio ordinamento. Art. 6. Organizzazione 1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Unità insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti da attuarsi con avviso pubblico, sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 7. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.