Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Incentivi a sostegno della pratica delle attività sportive per i diversamente abili nello sport e nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado con i progetti di Sport Ability

Iter

Attuale
20 giu 2023 Concluso

Storico
31 gen 2023 Assegnato per esame Commissione QUINTA
03 mag 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 24 0500 Commissione
QUINTA
09 mag 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 25 0500 Commissione
QUINTA
20 giu 2023 Abbinamento con ddl 236 ; ddl 262 ; - VEDI ddl 229 Sedu-
ta n. 32 0500 Commissione QUINTA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                   RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

         Onorevoli colleghi,

         tutti  sappiamo che lo sport fa bene alla  salute  di
     tutti  noi  ed  in particolare rappresenta  un'importante
     strumento  di  integrazione ed  inclusione  di  tutte  le
     persone  a  rischio di emarginazione, tra cui le  persone
     con disabilità. Lo sport assegna a ciascuno un ruolo,  un
     compito  preciso  in  un  contesto collettivo,  riuscendo
     cosi  ad  abbattere  i  muri che si  creano  all'esterno,
     perché nello sport si è tutti uguali.
         Che   lo   sport  abbia  un  innegabile  valore   nel
     complessivo  benessere  di  una  persona  è  un   assioma
     sanitario,  riconosciuto  da una  pluralità  di  trattati
     internazionali.  E  che, in particolare,  abbia  ricadute
     positive   nelle   possibilità   di   riabilitazione    e
     abilitazione    delle   persone    con    disabilità    è
     un'altrettanta    verità,   tanto    che,    a    livello
     internazionale,  viene riconosciuto  un  speciale  status
     alle  'attività fisiche adattate', ossia attività fisiche
     e  sport  mirati ad interessi e capacità di  persone  che
     hanno specifiche caratteristiche di salute.
         Obbiettivo  del  presente  disegno  di  legge,  vuole
     essere   quello   di  riconoscere  un   contributo   alle
     Istituzioni  Scolastiche primarie e secondarie  di  primo
     grado,  società, associazioni o federazioni  riconosciute
     dal  CONI e dalla FISDIR, la federazione sportiva  a  cui
     il  Cip a demandato le attività per i diversamente  abili
     per    l'organizzazione    e    la    partecipazione    a
     manifestazioni,  sportive  dei disabili,  attraverso  dei
     progetti di Ability Sport.
         Con  i  progetti di sporty abilty si intende lo sport
     Sdi  tutte  le  abilità  ed è importante far  comprendere
     alle   famiglie   dei  disabili  quanto  sia   necessario
     avvicinare i figli allo sport, per diffondere la  cultura
     della  pratica  sportiva  quale  strumento  di  benessere
     della  persona,  per la socializzazione  e  aggregazione.
     Ciò   che  noi  consideriamo  limite  (carrozzina,   arto
     artificiale)   per  i  ragazzi  è  una  opportunità   per
     costruire  una  nuova strada verso nuovi  obiettivi.  Uno
     sport  per  tutti e di tutti. All'insegna dell'inclusione
     e della integrazione. Uno sport di tutte le abilità .
         Lo  sport  è fonte e motore di inclusione  sociale  e
     rispetto  dell'altro  ed  è riconosciuto  come  strumento
     eccellente  per  l'integrazione  delle  minoranze  e  dei
     gruppi  a rischio di emarginazione sociale, fa bene  alla
     salute   di  tutti  noi  ed  in  particolare  rappresenta
     un'importante strumento di integrazione ed inclusione  di
     tutte  le persone a rischio di emarginazione tra  cui  le
     persone  con  disabilità. Lo sport assegna a ciascuno  un
     ruolo,  un  compito  preciso in  un  contesto  collettivo
     riuscendo  cosi  ad  abbattere  i  muri  che  si   creano
     all'esterno, perché nello sport si è tutti  uguali.
         Ed   è  per  questo  motivo  che  occorre  continuare
     sensibilizzare e sostenere progetti volti  a  rendere  lo
     sport accessibile alle persone con disabilità.
         Diventa  onere  della  Regione  assicurare   che   la
     pratica   dello  sport  per  i  diversamente  abili   sia
     realmente   universale,  accessibile   a   tutti,   senza
     distinzione di sesso, di razza, di lingua, di  religione,
     di  opinione politiche, di condizioni personali e sociali
     e  congiuntamente diventa opportuno porre in essere tutte
     quelle  iniziative  che  ne assicurino  la  tutela  e  la
     sicurezza.
         La  pratica dello sport è un diritto fondamentali per
     tutti,   come   stabilito   dall'art   1   della    Carta
     Internazionale  per  l'educazione  e  lo  sport,   Unesco
     22/11/1979,  e  dalla convenzione Onu sui  diritti  delle
     persone  con disabilità, stabilita dalla legge  nazionale
     del  3  marzo 2009 n 18. Quando si affronta il tema della
     disabilità  ci  si imbatte subito nel campo  dei  diritti
     negati  troppo spesso, infatti le persone con  disabilità
     si ritrovane escluse da spazi di attività, esperienze.
         Per  il  raggiungimento degli obbiettivi di cui  alla
     presente  legge  è riconosciuta primaria importanza  alle
     Istituzione  Scolastiche primarie e secondarie  di  primo
     grado,   alle   Federazioni  Sportive  riconosciute   che
     operano  nelle  varie attività del Coni, e della  Fisdir,
     la  Fig, Lnd ed Enti di Promozione Sportive che intendono
     organizzare  attività per i diversamente  abili  chiamate
     'Sport Ability'.
         L'attività    dei   progetti   di   Sporty    ability
     favoriscono  il  desiderio di  mettersi  in  gioco  e  di
     competere  che  è  spesso utile, a volte  indispensabile,
     per  le  persone  che  si  trovano  a  dover  imparare  a
     convivere  con  una  situazione nuova e  non  desiderata.
     Tutto  ciò  facilita il raggiungimento  dell'indipendenza
     nelle  attività  della  vita  quotidiana  e  stimola   il
     miglioramento  dell'animo  e  dell'umore,   aspetti   che
     spesso   incidono   positivamente   sul   decorso   della
     malattia.   Con  l'intervento  finanziario  previsto   si
     permette   una   maggiore   inclusione   sociale   e   si
     contribuisce   al   miglioramento  dell'autostima   della
     persona   diversamente  abile.  La  Sicilia   è   rimasta
     nettamente  indietro  rispetto al resto  dell'Italia  per
     quanto  riguarda la diffusione dello sport nel mondo  dei
     disabili  e questi ritardi sono direttamente legati  alla
     lentezza del processo di crescita culturale della  nostra
     società.  Il  motivo di una così drammatica carenza  deve
     essere  purtroppo essenzialmente ricercato nella mancanza
     di  una  adeguata politica di tutela, di  sostegno  e  di
     promozione  della  pratica  delle  attività  sportive  da
     parte  delle persone con disabilità fisiche e mentali.  È
     necessario   rappresentare   che   l'integrazione   delle
     persone   con   disabilità  non  transita  esclusivamente
     attraverso  i servizi alla persona, ma investe  anche  la
     partecipazione  alla  vita più ampia della  collettività.
     Ci  piace  concludere con l'affermazione di Gutmann:   lo
     sport  deve  diventare una forza importante che  consente
     ai  disabili di cercare di ripristinare il loro  contatto
     con   il   mondo  che  li  circonda  e  quindi  il   loro
     riconoscimento    come    cittadini    rispettati.     In
     considerazione   di   quanto  premesso,   dunque,   nella
     convinzione   che  lo  sport  svolga  una   funzione   di
     integrazione   sociale  essenziale  per  i   gruppi   più
     svantaggiati,  si  auspica  la  rapida  approvazione  del
     disegno  di  legge. La pratica delle attività  fisiche  e
     sportive,  rappresenta per i disabili, fisici o  mentali,
     un   mezzo  privilegiato  di  sviluppo  individuale,   di
     rieducazione  e  di  solidarietà e  a  tale  titolo  deve
     essere incoraggiata.

                               ---O---

             DISEGNO DI' LEGGE DI' INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                               Finalità

         1.  La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle
     attività  sportive  delle persone disabili,  considerando
     la  pratica  delle  stesse  un  momento  di  integrazione
     sociale.
         2.  Per  il  raggiungimento degli obbiettivi  di  cui
     alla  presente legge, è riconosciuta primaria  importanza
     alle  Istituzioni Scolastiche Primarie e  Secondarie,  di
     primo  grado, alle Associazioni o Federazioni che operano
     nelle  varie  attività  riconosciute  dal  CONI  e  dalla
     FISDIR  (Federazione  italiana  sport  disabili)  e   che
     promuovono la partecipazione delle persone disabili  alla
     pratica sportiva con progetti di 'Ability Sport'.
         3.  La  Regione,  nel  riconoscere  l'importanza  del
     ruolo  sociale di ogni attività sportiva, in particolare,
     tutela,  sostiene  e favorisce l'accesso  e  lo  sviluppo
     della  pratica  sportiva  delle persone  con  disabilità,
     valorizzando  tale strumento di promozione del  cittadino
     diversamente  abile,  che  appare  fondamentale  per   il
     miglioramento   della   sua   condizione   di   benessere
     psicofisico  e  di  piena  integrazione  sociale  con  la
     promozione di attività sportive di 'Sport Ability'.

                                Art 2.
                              Obiettivi

         1)  Sono  quelli  di  indirizzare  la  persona  verso
     un'attività  consona alle proprie possibilità  e  che  ne
     rispetti  i  limiti fisici/psichici oltre  a  divertirla,
     fornisca  un  valido  aiuto in relazione  alle  patologie
     per:   migliorare  le  capacità  motorie   funzionali   e
     coordinative.
         2)  favorire  sia il controllo di sé  stessi  che  la
     fiducia nelle proprie abilità.

                                Art. 3.
                         Soggetti beneficiari

         1.Possono   beneficiare   dei   contributi   di   cui
     all'articolo 1:
         a)  le  Istituzioni scolastiche primarie e secondarie
     di   primo   grado,  Coni,  ,  Fisdir,  Lnd,-  Figc,   le
     Associazioni  Sportive, gli Enti di Promozione  Sportiva,
     che   pratichino,  senza  finalità  di  lucro,   attività
     sportiva   finalizzata   ai   soggetti   con   disabilità
     iscritte all'albo regionale delle società sportive.

                                Art. 4.
               Interventi in materia di pratica sportiva

         1.  La Regione concede contributi ai soggetti di  cui
     all'articolo  1  per  la promozione della  partecipazione
     degli  stessi  alla  pratica di  attività  sportive,  con
     riguardo  ai  seguenti  ambiti di  intervento  di   Sport
     Ability  per:
         a)  organizzazione di manifestazioni sportive  aperte
     ad  atleti  con  disabilità  negli  istituti  Primarie  e
     Secondarie dio primo grado;
         b)   partecipazione   di  atleti   e   studenti   con
     disabilità   a   campionati,  tornei   e   manifestazioni
     sportivo-agonistiche;
         c)  organizzazione  di  corsi  di  qualificazione   e
     aggiornamento  per  istruttori e  tecnici  dedicati  agli
     atleti con disabilità;
         d)  realizzazione  di  attività sportive  e  motorie-
     ricreative  per  persone  con disabilità  negli  istituti
     scolastici Primarie e Secondarie di primo grado;
         e)  acquisto  di attrezzature sportive specificamente
     necessarie   alla  pratica  sportiva  degli  atleti   con
     disabilità negli istituti scolastici di primo  e  secondo
     grado
         .2.   Sono  esclusi  dai  contributi  gli  interventi
     realizzati   nell'ambito   di   programmi   di   medicina
     riabilitativa,  salvo che per le spese di  partecipazione
     degli   atleti  disabili  alle  manifestazioni   sportive
     quando le strutture sanitarie non si facciano carico  dei
     relativi costi.

                                Art. 5.
              Domande e criteri di concessione contributo

         1.  Le domande per la concessione dei contributi  per
     i  progetti di  Sport Ability  di cui alla presente legge
     sono  inoltrate all'Assessore Regionale al Turismo  Sport
     e  Spettacolo entro l'ultimo giorno del mese di marzo  di
     ogni anno.
         2.  Al  fine  della  concessione  dei  contributi  le
     domande devono essere corredate dei seguenti documenti:
         a)  atto  costitutivo  della  società,  associazione,
     ente  di promozione sportiva, federazione sportiva,  ente
     morale, dal quale si evince l'assenza dei fini di lucro
         b) elenco nominativo dei soggetti con disabilità;
         c)   descrizione  dell'iniziativa  per  la  quale  si
     richiede il contributo
         d)   progetto   in   partnership  delle   istituzioni
     scolastiche  di  prima  e secondo grado  per  gli  alunni
     disabili con una delle federazioni sportive;
         e) preventivo delle spese da sostenere.

                                Art. 6.
                       Disposizione finanziaria
  .
         2.  Agli  oneri  finanziari derivanti dall'attuazione
     della   presente  legge  si  fa  fronte  con  le  risorse
     finanziarie  individuate  negli  appositi  capitoli   del
     Bilancio Regionale.

                                Art. 7.
                             Norma finale

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
     e di farla osservare come legge della Regione.