Attuale
20 giu 2023 Concluso
Storico
31 gen 2023 Assegnato per esame Commissione QUINTA
03 mag 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 24 0500 Commissione
QUINTA
09 mag 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 25 0500 Commissione
QUINTA
20 giu 2023 Abbinamento con ddl 236 ; ddl 262 ; - VEDI ddl 229 Sedu-
ta n. 32 0500 Commissione QUINTA
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, tutti sappiamo che lo sport fa bene alla salute di tutti noi ed in particolare rappresenta un'importante strumento di integrazione ed inclusione di tutte le persone a rischio di emarginazione, tra cui le persone con disabilità. Lo sport assegna a ciascuno un ruolo, un compito preciso in un contesto collettivo, riuscendo cosi ad abbattere i muri che si creano all'esterno, perché nello sport si è tutti uguali. Che lo sport abbia un innegabile valore nel complessivo benessere di una persona è un assioma sanitario, riconosciuto da una pluralità di trattati internazionali. E che, in particolare, abbia ricadute positive nelle possibilità di riabilitazione e abilitazione delle persone con disabilità è un'altrettanta verità, tanto che, a livello internazionale, viene riconosciuto un speciale status alle 'attività fisiche adattate', ossia attività fisiche e sport mirati ad interessi e capacità di persone che hanno specifiche caratteristiche di salute. Obbiettivo del presente disegno di legge, vuole essere quello di riconoscere un contributo alle Istituzioni Scolastiche primarie e secondarie di primo grado, società, associazioni o federazioni riconosciute dal CONI e dalla FISDIR, la federazione sportiva a cui il Cip a demandato le attività per i diversamente abili per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, sportive dei disabili, attraverso dei progetti di Ability Sport. Con i progetti di sporty abilty si intende lo sport Sdi tutte le abilità ed è importante far comprendere alle famiglie dei disabili quanto sia necessario avvicinare i figli allo sport, per diffondere la cultura della pratica sportiva quale strumento di benessere della persona, per la socializzazione e aggregazione. Ciò che noi consideriamo limite (carrozzina, arto artificiale) per i ragazzi è una opportunità per costruire una nuova strada verso nuovi obiettivi. Uno sport per tutti e di tutti. All'insegna dell'inclusione e della integrazione. Uno sport di tutte le abilità . Lo sport è fonte e motore di inclusione sociale e rispetto dell'altro ed è riconosciuto come strumento eccellente per l'integrazione delle minoranze e dei gruppi a rischio di emarginazione sociale, fa bene alla salute di tutti noi ed in particolare rappresenta un'importante strumento di integrazione ed inclusione di tutte le persone a rischio di emarginazione tra cui le persone con disabilità. Lo sport assegna a ciascuno un ruolo, un compito preciso in un contesto collettivo riuscendo cosi ad abbattere i muri che si creano all'esterno, perché nello sport si è tutti uguali. Ed è per questo motivo che occorre continuare sensibilizzare e sostenere progetti volti a rendere lo sport accessibile alle persone con disabilità. Diventa onere della Regione assicurare che la pratica dello sport per i diversamente abili sia realmente universale, accessibile a tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali e congiuntamente diventa opportuno porre in essere tutte quelle iniziative che ne assicurino la tutela e la sicurezza. La pratica dello sport è un diritto fondamentali per tutti, come stabilito dall'art 1 della Carta Internazionale per l'educazione e lo sport, Unesco 22/11/1979, e dalla convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, stabilita dalla legge nazionale del 3 marzo 2009 n 18. Quando si affronta il tema della disabilità ci si imbatte subito nel campo dei diritti negati troppo spesso, infatti le persone con disabilità si ritrovane escluse da spazi di attività, esperienze. Per il raggiungimento degli obbiettivi di cui alla presente legge è riconosciuta primaria importanza alle Istituzione Scolastiche primarie e secondarie di primo grado, alle Federazioni Sportive riconosciute che operano nelle varie attività del Coni, e della Fisdir, la Fig, Lnd ed Enti di Promozione Sportive che intendono organizzare attività per i diversamente abili chiamate 'Sport Ability'. L'attività dei progetti di Sporty ability favoriscono il desiderio di mettersi in gioco e di competere che è spesso utile, a volte indispensabile, per le persone che si trovano a dover imparare a convivere con una situazione nuova e non desiderata. Tutto ciò facilita il raggiungimento dell'indipendenza nelle attività della vita quotidiana e stimola il miglioramento dell'animo e dell'umore, aspetti che spesso incidono positivamente sul decorso della malattia. Con l'intervento finanziario previsto si permette una maggiore inclusione sociale e si contribuisce al miglioramento dell'autostima della persona diversamente abile. La Sicilia è rimasta nettamente indietro rispetto al resto dell'Italia per quanto riguarda la diffusione dello sport nel mondo dei disabili e questi ritardi sono direttamente legati alla lentezza del processo di crescita culturale della nostra società. Il motivo di una così drammatica carenza deve essere purtroppo essenzialmente ricercato nella mancanza di una adeguata politica di tutela, di sostegno e di promozione della pratica delle attività sportive da parte delle persone con disabilità fisiche e mentali. È necessario rappresentare che l'integrazione delle persone con disabilità non transita esclusivamente attraverso i servizi alla persona, ma investe anche la partecipazione alla vita più ampia della collettività. Ci piace concludere con l'affermazione di Gutmann: lo sport deve diventare una forza importante che consente ai disabili di cercare di ripristinare il loro contatto con il mondo che li circonda e quindi il loro riconoscimento come cittadini rispettati. In considerazione di quanto premesso, dunque, nella convinzione che lo sport svolga una funzione di integrazione sociale essenziale per i gruppi più svantaggiati, si auspica la rapida approvazione del disegno di legge. La pratica delle attività fisiche e sportive, rappresenta per i disabili, fisici o mentali, un mezzo privilegiato di sviluppo individuale, di rieducazione e di solidarietà e a tale titolo deve essere incoraggiata. ---O--- DISEGNO DI' LEGGE DI' INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Finalità 1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive delle persone disabili, considerando la pratica delle stesse un momento di integrazione sociale. 2. Per il raggiungimento degli obbiettivi di cui alla presente legge, è riconosciuta primaria importanza alle Istituzioni Scolastiche Primarie e Secondarie, di primo grado, alle Associazioni o Federazioni che operano nelle varie attività riconosciute dal CONI e dalla FISDIR (Federazione italiana sport disabili) e che promuovono la partecipazione delle persone disabili alla pratica sportiva con progetti di 'Ability Sport'. 3. La Regione, nel riconoscere l'importanza del ruolo sociale di ogni attività sportiva, in particolare, tutela, sostiene e favorisce l'accesso e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità, valorizzando tale strumento di promozione del cittadino diversamente abile, che appare fondamentale per il miglioramento della sua condizione di benessere psicofisico e di piena integrazione sociale con la promozione di attività sportive di 'Sport Ability'. Art 2. Obiettivi 1) Sono quelli di indirizzare la persona verso un'attività consona alle proprie possibilità e che ne rispetti i limiti fisici/psichici oltre a divertirla, fornisca un valido aiuto in relazione alle patologie per: migliorare le capacità motorie funzionali e coordinative. 2) favorire sia il controllo di sé stessi che la fiducia nelle proprie abilità. Art. 3. Soggetti beneficiari 1.Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1: a) le Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado, Coni, , Fisdir, Lnd,- Figc, le Associazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, che pratichino, senza finalità di lucro, attività sportiva finalizzata ai soggetti con disabilità iscritte all'albo regionale delle società sportive. Art. 4. Interventi in materia di pratica sportiva 1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'articolo 1 per la promozione della partecipazione degli stessi alla pratica di attività sportive, con riguardo ai seguenti ambiti di intervento di Sport Ability per: a) organizzazione di manifestazioni sportive aperte ad atleti con disabilità negli istituti Primarie e Secondarie dio primo grado; b) partecipazione di atleti e studenti con disabilità a campionati, tornei e manifestazioni sportivo-agonistiche; c) organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento per istruttori e tecnici dedicati agli atleti con disabilità; d) realizzazione di attività sportive e motorie- ricreative per persone con disabilità negli istituti scolastici Primarie e Secondarie di primo grado; e) acquisto di attrezzature sportive specificamente necessarie alla pratica sportiva degli atleti con disabilità negli istituti scolastici di primo e secondo grado .2. Sono esclusi dai contributi gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa, salvo che per le spese di partecipazione degli atleti disabili alle manifestazioni sportive quando le strutture sanitarie non si facciano carico dei relativi costi. Art. 5. Domande e criteri di concessione contributo 1. Le domande per la concessione dei contributi per i progetti di Sport Ability di cui alla presente legge sono inoltrate all'Assessore Regionale al Turismo Sport e Spettacolo entro l'ultimo giorno del mese di marzo di ogni anno. 2. Al fine della concessione dei contributi le domande devono essere corredate dei seguenti documenti: a) atto costitutivo della società, associazione, ente di promozione sportiva, federazione sportiva, ente morale, dal quale si evince l'assenza dei fini di lucro b) elenco nominativo dei soggetti con disabilità; c) descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo d) progetto in partnership delle istituzioni scolastiche di prima e secondo grado per gli alunni disabili con una delle federazioni sportive; e) preventivo delle spese da sostenere. Art. 6. Disposizione finanziaria . 2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse finanziarie individuate negli appositi capitoli del Bilancio Regionale. Art. 7. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.