Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Riconoscimento della figura del Caregiver

Iter

Attuale
19 set 2023 Concluso

Storico
11 gen 2023 Assegnato per esame Commissione SESTA
19 set 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 36 0600 Commissione SESTA
19 set 2023 Abbinamento con ddl 301 ; ddl 370 ; - VEDI ddl 301 Seduta n. 36 0600 Commissione
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                      RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE


           Onorevoli colleghi,

           è sempre più frequente nel nostro  Paese  avere  vicino
     una persona cara colpita da malattia cronica in condizioni di
     disabilità, affetta da disturbi psichici  o  patologie  neuro
     degenerative, oppure avere accanto persone che hanno  bisogno
     di essere assistite per tutto il giorno.
           In Italia in media il 17,4%  della  popolazione  (oltre
     8,5 milioni di persone  è  caregiver.  Spesso  si  tratta  di
     persone a loro volta anziane, come i familiari che assistono,
     ma non sempre  è  cosi:  più  di  390  mila  sono  i  giovani
     caregiver, tra i 15 e i 24 anni. Ragazzi che si prendono cura
     di un familiare, sacrificando tempo,  energie,  equilibrio  e
     benessere alla famiglia, e rischiando  di  pagare  un  prezzo
     altissimo in termini di salute e realizzazione personale.
           Essere caregiver non è una scelta ma una necessità e lo
     si rimane per molti anni, spesso per tutta la vita.
           È proprio in risposta a questi  bisogni  che  nasce  il
     profilo  del  Caregiver   familiare,   ovvero   una   persona
     all'interno della famiglia stessa che si prende cura.
           Il Caregiver familiare o assistente familiare  è  colui
     che aiuta un proprio  congiunto  non  più  autosufficiente  a
     causa  dell'età  avanzata  oppure   di   patologie   croniche
     invalidanti. Si tratta  di  un'assistenza  a  tempo  pieno  o
     parziale, ma  che  tende  a  soddisfare  tutte  le  necessità
     attinenti alla cura della persona.
           Si va, quindi, da attività espletate per  sopperire  ai
     bisogni di tipo fisico, come per  esempio  la  pulizia  della
     casa, alla somministrazione dei pasti e di  farmaci  attività
     tipo amministrativo, come per esempio l'esercizio di  diritti
     connessi alla riscossione della  pensione  di  anzianità,  di
     eventuali  canoni  di  locazione,  od  altre   attività   che
     consistono  in  un  supporto  di  tipo  emotivo  al  fine  di
     stimolare l'assistito  a  rendersi  attivo  nel  corso  della
     giornata.
           È  chiaro  che  l'impegno  quotidiano   del   caregiver
     familiare varia a seconda dello stato di salute  del  proprio
     familiare, e questo può determinare anche un  carico  emotivo
     molto forte per il caregiver stesso e tale da andare incontro
     a disagi di  natura  psicologica,  tipo  ansia,  depressione,
     agitazione ed insonnia.

                                 ---O---

                 DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                 Art. 1.
                                Finalità

               1. La  Regione  riconosce  e  promuove  nell'ambito
         delle  politiche  sociali  la   cura   familiare   e   la
         solidarietà   come   bene   essenziale   in   ottica   di
         responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.

               2. La regione riconosce e valorizza la  figura  del
         Caregiver familiare in quanto componente di  fatto  della
         rete e assistenza alla  persona  e  risorsa  del  sistema
         integrato dei servizi sociali e sociosanitari.

               3. La regione riconosce  e  tutela  i  bisogni  del
         Caregiver  familiare   attraverso   la   definizione   di
         interventi  e  di  azioni  di  supporto  allo  stesso   e
         l'integrazione del caregiver familiare entro  il  sistema
         regionale  degli  interventi  sociali,  sociosanitari   e
         sanitari .

                                 Art. 2.
                           Caregiver familiare

               1. Per caregiver familiare si intende il familiare,
         il convivente, la persona amica che si prende cura di una
         persona cara non autosufficiente e/o bisognosa  di  aiuto
         perché non in grado di accudire a sè stessa.

               2. Il caregiver familiare assiste e cura la persona
         cara assistita secondo le sue condizioni di  bisogno,  si
         occupa  del  suo  ambiente  domestico,  concorre  al  suo
         benessere psico-fisico supportandola anche nella sua vita
         di relazione, la aiuta  nella  mobilità  e  nel  disbrigo
         delle pratiche amministrative, ma non  sostituisce  altre
         forme di assistenza sanitaria e di cura  necessarie,  per
         le quali invece può avvalersi dei servizi territoriali  e
         di lavoro privato di cura.

                                  Art. 3.
                           Compiti della Regione

               1. La  Regione,  nell'ambito  della  programmazione
         regionale socio-sanitaria  e  nei  limiti  delle  risorse
         disponibili:

               a)   promuove   iniziative   di   informazione   ed
         orientamento,  fra  cui   la   realizzazione   di   guide
         informative relative a servizi e iniziative  pubbliche  e
         private a sostegno del caregiver familiare;

               b)  prevede  azioni  a   supporto   del   Caregiver
         familiare anche attraverso il sostegno ai Comuni  le  Asp
         per la realizzazione delle iniziative  dedicate;  prevede
         attività di informazione e formazione i quali  aderiscono
         in modo libero  alle  iniziative  proposte,  che  possono
         portare al conseguimento di un titolo di riconoscimento;

               c)  prevede  forme  di   sostegno   economico   sia
         attraverso il Dpr 589  del  31/agosto  2018  per  la  non
         autosufficienza, che altre forme di sostegno regionale  e
         statali considerandolo comunque una forma di assistenza a
         domicilio in grado di sostituire il ricorso  al  ricovero
         in una struttura di  lungo  degenza.  Tale  sostegno  può
         anche  consistere  nella   fornitura   di   presidi   che
         utilizzino  le   nuove   tecnologie   per   l'adattamento
         domestico alle esigenze dell'assistito.

                                   Art. 4.
                              Compiti dei Comuni

               1. I comuni,  singoli  o  associati,  attraverso  i
         servizi sociali assicurano il sostegno  e  il  necessario
         affiancamento tecnico all'opera  di  assistenza  prestata
         dal caregiver.

               2. Nei limiti delle risorse  disponibili  i  comuni
         assicurano al caregiver:

               a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento
         nell'accesso ai servizi di cura necessari;

               b) la formazione e l'addestramento  finalizzati  al
         corretto svolgimento del lavoro di accudimento;

               c)  l'attivazione  di  reti  solidali  di  supporto
         psicologico e di gruppi di mutuo aiuto  per  i  caregiver
         familiari;

               d)  l'assistenza  immediata  nelle  situazioni   di
         emergenza personale o dell'assistito;

               e)    la    domiciliarizzazione    delle     visite
         specialistiche nei  casi  di  difficoltà  di  spostamento
         dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità  del
         personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

                                  Art. 5.
                 Il responsabile del caregiver familiare

               1. Presso le Asp di competenza viene istituita  una
         figura  specifica  del  responsabile  dell'istituto   del
         Caregiver familiare con  il  compito  di  coordinarne  le
         azioni di supporto nonché di censirne  e  monitorarne  le
         esperienze  presenti  sul  territorio  e  l'incidenza  in
         termini economici, per verificarne il  risparmio  per  il
         Sistema sanitario regionali rispetto al suo  ricovero  in
         strutture ospedaliere di lungo degenza o in strutture per
         anziani non autosufficienti.

                                   Art. 6.
                       Documenti di nomina Caregiver

               1. Il caregiver viene nominato dunque  direttamente
         dall'assistito,      personalmente      o      attraverso
         l'amministratore  di  sostegno,  ovvero,  nei   casi   di
         interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore  o
         il curatore .


                                  Art. 7.
              Riconoscimento della qualifica a un solo familiare

               1. La qualifica di Caregiver può essere assunta  da
         un solo familiare fino al secondo grado  di  parentela  o
         affinità ai sensi del titolo V del  libro  I  del  codice
         civile dell'assistito e  preclude  agli  altri  familiari
         lavoratori (ad eccezione  dei  genitori)  di  godere,  in
         relazione  al   medesimo   familiare   assistito,   delle
         agevolazioni previste dall'articolo 33  della  legge  104
         del 1992.

                                    Art. 8.
                         Riconoscimento contributi Inps

               1. Al Caregiver familiare vengano  riconosciuti,  i
         contributi figurativi  equiparati  a  quelli  del  lavoro
         domestico. Tali contributi possono aggiungersi  a  quelli
         eventualmente già versati precedentemente  dal  Caregiver
         per altre  attività  lavorative.  Il  riconoscimento  dei
         contributi   figurativi   a   carico   dell'Inps   previa
         dichiarazione delle ore di assistenza fatte.

                                   Art. 9.
                              Norma finanziaria

               1. L'attuazione delle disposizioni  della  presente
         legge avviene tramite le  risorse  umane,  strumentali  e
         finanziarie  reperibili  nell'ordinamento   regionale   e
         attraverso il Fondo per il sostegno del ruolo di  cura  e
         di assistenza del Caregiver familiare di cui al comma 255
         dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2017,  n.  205
         della legge di Bilancio 2021 destinate alle  Regioni  per
         interventi di sollievo e sostegno.

                                    Art. 10.
                                  Norma finale

               1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
         ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il
         giorno stesso della sua pubblicazione.

               2. È fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarla
         e di farla osservare come legge della Regione.




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