Attuale
19 set 2023 Concluso
Storico
11 gen 2023 Assegnato per esame Commissione SESTA
19 set 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 36 0600 Commissione SESTA
19 set 2023 Abbinamento con ddl 301 ; ddl 370 ; - VEDI ddl 301 Seduta n. 36 0600 Commissione
"""""""""""""" SESTA
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, è sempre più frequente nel nostro Paese avere vicino una persona cara colpita da malattia cronica in condizioni di disabilità, affetta da disturbi psichici o patologie neuro degenerative, oppure avere accanto persone che hanno bisogno di essere assistite per tutto il giorno. In Italia in media il 17,4% della popolazione (oltre 8,5 milioni di persone è caregiver. Spesso si tratta di persone a loro volta anziane, come i familiari che assistono, ma non sempre è cosi: più di 390 mila sono i giovani caregiver, tra i 15 e i 24 anni. Ragazzi che si prendono cura di un familiare, sacrificando tempo, energie, equilibrio e benessere alla famiglia, e rischiando di pagare un prezzo altissimo in termini di salute e realizzazione personale. Essere caregiver non è una scelta ma una necessità e lo si rimane per molti anni, spesso per tutta la vita. È proprio in risposta a questi bisogni che nasce il profilo del Caregiver familiare, ovvero una persona all'interno della famiglia stessa che si prende cura. Il Caregiver familiare o assistente familiare è colui che aiuta un proprio congiunto non più autosufficiente a causa dell'età avanzata oppure di patologie croniche invalidanti. Si tratta di un'assistenza a tempo pieno o parziale, ma che tende a soddisfare tutte le necessità attinenti alla cura della persona. Si va, quindi, da attività espletate per sopperire ai bisogni di tipo fisico, come per esempio la pulizia della casa, alla somministrazione dei pasti e di farmaci attività tipo amministrativo, come per esempio l'esercizio di diritti connessi alla riscossione della pensione di anzianità, di eventuali canoni di locazione, od altre attività che consistono in un supporto di tipo emotivo al fine di stimolare l'assistito a rendersi attivo nel corso della giornata. È chiaro che l'impegno quotidiano del caregiver familiare varia a seconda dello stato di salute del proprio familiare, e questo può determinare anche un carico emotivo molto forte per il caregiver stesso e tale da andare incontro a disagi di natura psicologica, tipo ansia, depressione, agitazione ed insonnia. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Finalità 1. La Regione riconosce e promuove nell'ambito delle politiche sociali la cura familiare e la solidarietà come bene essenziale in ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità. 2. La regione riconosce e valorizza la figura del Caregiver familiare in quanto componente di fatto della rete e assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari. 3. La regione riconosce e tutela i bisogni del Caregiver familiare attraverso la definizione di interventi e di azioni di supporto allo stesso e l'integrazione del caregiver familiare entro il sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari . Art. 2. Caregiver familiare 1. Per caregiver familiare si intende il familiare, il convivente, la persona amica che si prende cura di una persona cara non autosufficiente e/o bisognosa di aiuto perché non in grado di accudire a sè stessa. 2. Il caregiver familiare assiste e cura la persona cara assistita secondo le sue condizioni di bisogno, si occupa del suo ambiente domestico, concorre al suo benessere psico-fisico supportandola anche nella sua vita di relazione, la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, ma non sostituisce altre forme di assistenza sanitaria e di cura necessarie, per le quali invece può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura. Art. 3. Compiti della Regione 1. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale socio-sanitaria e nei limiti delle risorse disponibili: a) promuove iniziative di informazione ed orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative a servizi e iniziative pubbliche e private a sostegno del caregiver familiare; b) prevede azioni a supporto del Caregiver familiare anche attraverso il sostegno ai Comuni le Asp per la realizzazione delle iniziative dedicate; prevede attività di informazione e formazione i quali aderiscono in modo libero alle iniziative proposte, che possono portare al conseguimento di un titolo di riconoscimento; c) prevede forme di sostegno economico sia attraverso il Dpr 589 del 31/agosto 2018 per la non autosufficienza, che altre forme di sostegno regionale e statali considerandolo comunque una forma di assistenza a domicilio in grado di sostituire il ricorso al ricovero in una struttura di lungo degenza. Tale sostegno può anche consistere nella fornitura di presidi che utilizzino le nuove tecnologie per l'adattamento domestico alle esigenze dell'assistito. Art. 4. Compiti dei Comuni 1. I comuni, singoli o associati, attraverso i servizi sociali assicurano il sostegno e il necessario affiancamento tecnico all'opera di assistenza prestata dal caregiver. 2. Nei limiti delle risorse disponibili i comuni assicurano al caregiver: a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi di cura necessari; b) la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di accudimento; c) l'attivazione di reti solidali di supporto psicologico e di gruppi di mutuo aiuto per i caregiver familiari; d) l'assistenza immediata nelle situazioni di emergenza personale o dell'assistito; e) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari. Art. 5. Il responsabile del caregiver familiare 1. Presso le Asp di competenza viene istituita una figura specifica del responsabile dell'istituto del Caregiver familiare con il compito di coordinarne le azioni di supporto nonché di censirne e monitorarne le esperienze presenti sul territorio e l'incidenza in termini economici, per verificarne il risparmio per il Sistema sanitario regionali rispetto al suo ricovero in strutture ospedaliere di lungo degenza o in strutture per anziani non autosufficienti. Art. 6. Documenti di nomina Caregiver 1. Il caregiver viene nominato dunque direttamente dall'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore . Art. 7. Riconoscimento della qualifica a un solo familiare 1. La qualifica di Caregiver può essere assunta da un solo familiare fino al secondo grado di parentela o affinità ai sensi del titolo V del libro I del codice civile dell'assistito e preclude agli altri familiari lavoratori (ad eccezione dei genitori) di godere, in relazione al medesimo familiare assistito, delle agevolazioni previste dall'articolo 33 della legge 104 del 1992. Art. 8. Riconoscimento contributi Inps 1. Al Caregiver familiare vengano riconosciuti, i contributi figurativi equiparati a quelli del lavoro domestico. Tali contributi possono aggiungersi a quelli eventualmente già versati precedentemente dal Caregiver per altre attività lavorative. Il riconoscimento dei contributi figurativi a carico dell'Inps previa dichiarazione delle ore di assistenza fatte. Art. 9. Norma finanziaria 1. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale e attraverso il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del Caregiver familiare di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 della legge di Bilancio 2021 destinate alle Regioni per interventi di sollievo e sostegno. Art. 10. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 2