Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Legge regionale sull'accoglienza e l'inclusione

Iter

Attuale
06 ago 2021 Concluso

Storico
07 lug 2020 Assegnato per esame Commissione PRIMA
07 lug 2020 Assegnato per parere Commissione QUINTA
07 lug 2020 Assegnato per parere Commissione SESTA
04 mag 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 204 0100 Commissione PRIMA
11 mag 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 206 0100 Commissione PRIMA
25 mag 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 208 0100 Commissione PRIMA
25 mag 2021 Abbinamento con ddl 951; - VEDI ddl 773 Seduta n. 208 0100 Commissione PRIMA
08 giu 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 211 0100 Commissione PRIMA
15 giu 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 212 0100 Commissione PRIMA
16 giu 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 213 0100 Commissione PRIMA
23 giu 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 216 0100 Commissione PRIMA
23 giu 2021 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 216 0100 Commissione PRIMA
29 giu 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 275 AULA
13 lug 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 278 AULA
20 lug 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 279 AULA
20 lug 2021 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 279 AULA
28 lug 2021 Inviato Presidenza della Regione
29 lug 2021 Lr 29 luglio alr 2021 nlr 20 Titolo : Legge
regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme.
06 ago 2021 Pubblicazione Gurs n. 34o del 6 agosto 2021

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                      ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                                           DISEGNO DI LEGGE NN. 773-951


                    LEGGE APPROVATA IL 20 LUGLIO 2021


       Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche
                                di norme


                                 CAPO I

                    Principi, finalità e destinatari

                                 Art. 1.
                           Principi e finalità

         1.  La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze,
     concorre,   anche   attraverso  un  sistema   integrato   di
     interventi,   alla  tutela  dei  cittadini  di   Stati   non
     appartenenti  all'Unione europea e  degli  apolidi  presenti
     sul  proprio  territorio, assicurando l'effettivo  godimento
     dei  diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
     norme   di   diritto   interno   e   sovranazionale,   dalle
     convenzioni  internazionali  e  dai  principi   di   diritto
     internazionale generalmente riconosciuti.

         2.  La  legislazione regionale si ispira a  principi  di
     uguaglianza,  alla costruzione di una società multiculturale
     ed  inclusiva,  alla  garanzia  della  pari  opportunità  di
     accesso    ai   servizi,   al   riconoscimento    ed    alla
     valorizzazione  delle differenti culture e al  contrasto  di
     ogni forma di discriminazione.

         3.  La  Regione  e  gli enti locali,  nell'ambito  delle
     rispettive  competenze, definiscono politiche di  intervento
     finalizzate:

         a)   alla   realizzazione  del  primato  della   persona
     indipendentemente     dalla     cittadinanza,     attraverso
     l'effettivo riconoscimento dei diritti inviolabili;

         b)   alla  realizzazione  di  una  società  plurale   ed
     inclusiva  volta a favorire la valorizzazione delle  culture
     e  delle  tradizioni  di  origine  delle  persone  straniere
     dimoranti  in  Sicilia e, contestualmente, il  rafforzamento
     della  coesione sociale intorno ai principi  e  alle  regole
     costituzionali,  al  fine  di  garantire  il  rispetto   dei
     diritti  di  ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali
     e collettivi;

         c)   all'istituzione   di  un   sistema   regionale   di
     monitoraggio  volto  ad  acquisire  elementi  di  conoscenza
     utili  a  orientare  le  politiche pubbliche  sulle  materie
     oggetto della presente legge;

         d)  alla partecipazione alla vita pubblica delle persone
     straniere  dimoranti in Sicilia ed alla  valorizzazione  dei
     rapporti  interculturali come elementi fondamentali  per  la
     crescita  della  società e delle comunità,  anche  favorendo
     l'associazionismo tra le comunità di migranti;

         e)  al  contrasto  dei fenomeni di razzismo,  xenofobia,
     discriminazione  e  allo sviluppo di azioni  positive  volte
     all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni  di
     marginalità,  di  sfruttamento e  di  violenza  relative  ai
     soggetti  vulnerabili quali, in particolare, le  donne  e  i
     minori;

         f)  alla corretta informazione sui diritti e sui  doveri
     previsti  dalla legislazione italiana e sugli  strumenti  di
     tutela previsti dall'ordinamento italiano ed europeo;

         g)  alla  promozione  di azioni  e  iniziative  atte  al
     mantenimento  del legame con il Paese di origine  e  con  le
     famiglie,  favorendo  il  rientro  assistito  nei  Paesi  di
     origine.

                                 Art. 2.
                               Destinatari

         1.  Destinatari degli interventi previsti dalla presente
     legge  sono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
     europea  e  gli  apolidi  dimoranti  sul  territorio   della
     Regione.

         2.  La presente legge si applica anche ai richiedenti ed
     ai  titolari  di protezione internazionale ed ai beneficiari
     di   protezione   complementare  presenti   nel   territorio
     regionale, fatte salve le competenze dello Stato.

         3.  Gli  interventi previsti dalla presente  legge  sono
     estesi  ai cittadini dell'Unione europea, laddove non  siano
     già   destinatari   di  norme  statali   e   regionali   più
     favorevoli.

                                 CAPO II
                 Assetto istituzionale e programmazione

                                 Art. 3.
                         Funzioni della Regione

         1.  La  Regione,  nell'ambito delle proprie  competenze,
     contribuisce  alla  programmazione  e  alla  gestione  delle
     politiche  di  accoglienza, al fine di favorire l'inclusione
     sociale,  culturale e civile dei destinatari della  presente
     legge.

         2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

         a)  promuove,  in  raccordo con  lo  Stato  e  gli  enti
     locali,  progetti  a  supporto  degli  interventi  di  prima
     accoglienza;

         b)  adotta  il  Piano  triennale degli  interventi  e  i
     relativi programmi annuali;

         c)  valuta  l'efficacia e l'efficienza degli  interventi
     attuati  sul  territorio regionale, garantendo sul  medesimo
     territorio  regionale  omogeneità  e  pari  opportunità   di
     accesso  alle  diverse prestazioni ed effettuando  l'analisi
     ed  il  monitoraggio  del fenomeno migratorio,  al  fine  di
     evitare  episodi  e  situazioni  di  discriminazione,  anche
     avvalendosi  del  Centro regionale di coordinamento  per  la
     prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni;

         d)   promuove  la  formazione  e  l'aggiornamento  degli
     operatori   della   pubblica   amministrazione    e    delle
     associazioni  ed  enti  che svolgono  servizi  specifici  in
     materia di accoglienza ed inclusione;

         e)  promuove ed attua progetti e politiche attive mirati
     alla  diffusione fra i destinatari della presente legge  dei
     doveri   di   cittadinanza,  del  rispetto  del   pluralismo
     culturale  e  religioso, della difesa  e  della  tutela  dei
     diritti dell'infanzia e delle donne;

         f) attua gli interventi di settore di cui al Capo III.

                                 Art. 4.
                       Funzioni degli enti locali

         1.  Gli  enti  locali promuovono e attuano,  nell'ambito
     delle proprie competenze, anche avvalendosi dei soggetti  di
     cui  all'articolo  5,  interventi diretti  a  rimuovere  gli
     ostacoli   che  impediscono  il  pieno  riconoscimento   dei
     diritti  sociali  e  civili dei destinatari  della  presente
     legge,  con particolare riguardo alle politiche abitative  e
     del  lavoro, alla valorizzazione e alla tutela dell'identità
     culturale,  all'integrazione sociale, alle pari  opportunità
     di genere ed alla partecipazione alla vita pubblica locale.

                                 Art. 5.
                  Funzione degli enti del Terzo settore

         1.  La  Regione  riconosce  la funzione  sociale  svolta
     dagli  enti del Terzo settore, favorendo i progetti promossi
     per    la    realizzazione    di   iniziative    finalizzate
     all'accoglienza,      all'integrazione      culturale      e
     all'inclusione   sociale  dei  destinatari  della   presente
     legge.

                                 Art. 6.
            Piano triennale per l'accoglienza e l'inclusione

         1.  La  Regione si dota di un Piano per l'accoglienza  e
     l'inclusione,  con  validità triennale, con  il  quale  sono
     definiti gli indirizzi e le linee strategiche relativi  agli
     interventi  idonei a favorire l'accoglienza  e  l'inclusione
     dei destinatari della presente legge.

         2.  Il  Piano  triennale individua altresì le  eventuali
     risorse  regionali  ed  extraregionali  che  possono  essere
     destinate al finanziamento degli interventi.

         3.   Per  l'elaborazione  del  Piano  triennale  e   del
     programma  annuale  di  cui  all'articolo  7,  al  fine   di
     favorire  la  partecipazione al processo  di  programmazione
     degli  interventi previsti dalla presente legge, l'Assessore
     regionale per la famiglia, le politiche sociali e il  lavoro
     promuove  e  coordina apposite conferenze regionali  con  la
     collaborazione   e   la  partecipazione   dei   dipartimenti
     regionali  interessati, dell'Anci, degli enti  istituzionali
     e   del   Terzo   settore  coinvolti  nelle   politiche   di
     accoglienza  e inclusione e di quelli iscritti  al  registro
     di  cui  all'articolo  52 del decreto del  Presidente  della
     Repubblica   31   agosto   1999,   n.   394   e   successive
     modificazioni  nonché  delle comunità e  delle  associazioni
     rappresentative   dei  destinatari  della  presente   legge.
     Possono   essere   convocate  periodicamente   anche   delle
     sessioni  tecniche  su  diverse aree tematiche  che  possono
     sostituire una o più conferenze di programmazione.

         4.   Su   proposta  dell'Assessore  regionale   per   la
     famiglia,  le  politiche  sociali e  il  lavoro,  la  Giunta
     regionale  approva il piano triennale, previo  parere  delle
     commissioni  dell'Assemblea regionale  siciliana  competenti
     per materia e per gli aspetti finanziari.

         5.  In  sede di prima applicazione il Piano triennale  è
     approvato  entro  sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
     della presente legge.

                                 Art. 7.
                            Programma annuale

         1.  Sulla  base  degli  indirizzi  contenuti  nel  Piano
     triennale,  su  proposta  dell'Assessore  regionale  per  la
     famiglia,  le politiche sociali ed il lavoro, elaborata  con
     le  procedure di cui al comma 3 dell'articolo 6,  la  Giunta
     regionale  approva il programma annuale, il quale  definisce
     le  azioni  di settore, stabilisce le modalità di attuazione
     delle   stesse  ed  individua  le  priorità  e  le   risorse
     finanziarie disponibili.

         2.   La   Regione,  attraverso  il  programma   annuale,
     promuove  l'azione dei comuni che, anche in forma associata,
     favoriscono  l'esercizio dei diritti dei  destinatari  della
     presente  legge, la loro partecipazione alla  vita  pubblica
     e,  in  particolare, attivano i seguenti servizi al fine  di
     garantire  certezza e uniformità degli interventi  su  tutto
     il territorio regionale:

         a)  attività  di  informazione  su  diritti,  doveri   e
     opportunità dei destinatari della presente legge;

         b)   iniziative   di  informazione  sui  temi   connessi
     all'immigrazione,   dirette   a   favorire   una    corretta
     conoscenza delle cause del fenomeno migratorio;

         c)  realizzazione di centri interculturali, intesi  come
     luoghi  di mediazione e di confronto tra culture finalizzati
     a  favorire lo sviluppo delle relazioni interculturali e del
     dialogo   interreligioso,  nonché  di  iniziative  di   tipo
     culturale,  artistico,  sportivo  finalizzate  a  promuovere
     l'inclusione sociale;

         d)  interventi di assistenza e di prima accoglienza  per
     coloro che versano in condizioni di vulnerabilità;

         e)  interventi  di  promozione della cittadinanza  e  di
     inclusione  sociale, con particolare attenzione ai  processi
     di  inserimento sociale, scolastico e lavorativo  rivolti  a
     donne e minori;

         f)  orientamento e supporto nei rapporti con la pubblica
     amministrazione,  in  particolare  nelle  procedure  per  il
     rilascio,  il  rinnovo  o  la  conversione  dei  titoli   di
     soggiorno o la richiesta di cittadinanza;

         g) servizi di mediazione linguistico-culturale;

         h)  servizi integrati per la protezione, l'assistenza  e
     l'integrazione per le vittime di violenza, di  tratta  o  di
     grave sfruttamento o in condizione di vulnerabilità.

         3.   Nell'ambito  del  programma  annuale,  la   Regione
     promuove  percorsi di formazione e aggiornamento rivolti  ai
     dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni  locali  nonché
     agli  operatori dei servizi pubblici e privati  operanti  in
     materia di accoglienza ed inclusione.

                                 Art. 8.
               Monitoraggio delle politiche di accoglienza

         1.  Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle
     politiche  sociali  e del lavoro è istituito  l'Osservatorio
     regionale  sul fenomeno migratorio, incaricato di effettuare
     il  monitoraggio  e di sviluppare analisi del  fenomeno  sul
     territorio regionale.

         2.  L'Osservatorio è composto dai dirigenti generali dei
     dipartimenti  regionali competenti o loro  delegati,  da  un
     rappresentante  dell'Anci Sicilia nonché  da  rappresentanti
     delle  istituzioni locali, degli enti del  Terzo  settore  e
     delle   comunità   e   associazioni   rappresentative    dei
     destinatari  della presente legge, individuati  con  decreto
     dell'Assessore  regionale  per  la  famiglia,  le  politiche
     sociali   e   il  lavoro.  Alle  riunioni  dell'Osservatorio
     possono   essere  invitati  rappresentanti  di   istituzioni
     nazionali     ed     internazionali.    La    partecipazione
     all'Osservatorio  è a titolo gratuito e  non  dà  diritto  a
     compensi o rimborsi.

         3.  L'Osservatorio  svolge in  particolare  le  seguenti
     funzioni:

         a)  predispone un rapporto annuale sulla presenza  delle
     persone   straniere  dimoranti  sul  territorio   regionale,
     contenente  anche  l'analisi  dell'evoluzione  del  fenomeno
     migratorio;

         b)  raccoglie ed elabora, anche in raccordo con analoghi
     osservatori  presenti sul territorio, dati  ed  informazioni
     utili  all'attività di monitoraggio dei flussi  migratori  e
     della  condizione  delle  persone  straniere  dimoranti  sul
     territorio   regionale,   con  particolare   riguardo   alla
     valutazione   delle  politiche  regionali   e   locali   per
     l'inclusione sociale dei destinatari della presente legge.

         4.  L'Osservatorio  provvede a  rendere  disponibili  ed
     accessibili  i  dati  raccolti  ed  elaborati  mediante   la
     pubblicazione   sul  sito  istituzionale  del   dipartimento
     regionale della famiglia e delle politiche sociali.

         5.     Alla     istituzione    ed    al    funzionamento
     dell'Osservatorio   si  provvede  con  le   risorse   umane,
     strumentali   e   finanziarie  disponibili  a   legislazione
     vigente.

                                 Art. 9.
               Conferenza annuale sul fenomeno migratorio

         1.  Il Presidente della Regione convoca annualmente  una
     Conferenza  sul  fenomeno migratorio quale luogo  aperto  di
     confronto  e scambio fra i cittadini e le persone  straniere
     dimoranti in Sicilia sui temi legati alle migrazioni e  alle
     politiche di accoglienza e inclusione.

         2.  La  Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale
     per  la famiglia, le politiche sociali e il lavoro o  da  un
     suo    delegato.   Alla   Conferenza   sono    invitati    i
     rappresentanti  delle  istituzioni locali,  degli  enti  del
     Terzo     settore,    delle    comunità    e    associazioni
     rappresentative  dei  destinatari  della  presente  legge  e
     delle   organizzazioni  sindacali  nonché  esponenti   delle
     Università e degli Istituti di ricerca.

                                CAPO III
                          Interventi di settore

                                Art. 10.
          Interventi a sostegno dei richiedenti e dei titolari
            di protezione internazionale e dei beneficiari di
                        protezione complementare

         1.  La  Regione, nell'ambito delle proprie competenze  e
     con  particolare riguardo alle situazioni di  vulnerabilità,
     favorisce  l'accoglienza e l'inclusione  dei  richiedenti  e
     dei  titolari di protezione internazionale e dei beneficiari
     di   protezione   complementare  presenti   sul   territorio
     regionale.

         2.  Ai  fini  di  cui  al comma 1 la  Regione  partecipa
     all'attuazione  delle  strategie  operative  definite  dallo
     Stato  e all'elaborazione di strategie regionali, garantendo
     il  costante  coinvolgimento degli enti locali,  degli  enti
     del  servizio  sanitario regionale e degli  enti  del  Terzo
     settore.

         3.  La  Regione, nell'ambito delle azioni  previste  dal
     programma  annuale di cui all'articolo 7, promuove  progetti
     rivolti   ai   soggetti  di  cui  al  comma  1   finalizzati
     all'inserimento  nelle  comunità  locali,  anche  attraverso
     programmi  di  orientamento per l'accesso al  lavoro  ed  ai
     servizi territoriali.

                                Art. 11.
       Iniziative per il rientro ed il reinserimento nei Paesi di
                                 origine

         1.  La  Regione,  nell'ambito  di  programmi  nazionali,
     comunitari   e   internazionali,   favorisce,    anche    in
     collaborazione   con   le   comunità   e   le   associazioni
     rappresentative   dei  destinatari  della  presente   legge,
     interventi   a  sostegno  del  rientro  volontario   e   del
     reinserimento  nei Paesi di origine delle persone  straniere
     presenti sul territorio regionale.

                                Art. 12.
           Interventi per i minori stranieri non accompagnati

         1.  Al  fine di assicurare forme efficaci di tutela  dei
     minori stranieri non accompagnati, il Piano triennale ed  il
     programma  annuale  prevedono  modalità  di  sostegno  degli
     interventi  realizzati  dagli enti locali,  anche  in  forma
     associata,  per  l'accoglienza, la  tutela  e  l'inserimento
     sociale dei minori presenti sul territorio regionale,  anche
     con il coinvolgimento del garante regionale dell'infanzia  e
     dell'adolescenza.

         2.  Al  fine  di sostenere la conclusione  dei  percorsi
     scolastici  e  formativi  e  di  integrazione  sociale,  gli
     interventi indicati nel comma 1, avviati durante  la  minore
     età, proseguono fino al completamento del percorso.

                                Art. 13.
                Elenco regionale dei mediatori culturali

         1.  È  istituito  presso l'Assessorato  regionale  della
     famiglia,  delle  politiche sociali e  del  lavoro  l'elenco
     regionale dei mediatori culturali.

         2.  L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso di
     adeguata  professionalità in materia di mediazione culturale
     attestata  a  seguito del conseguimento  di  una  formazione
     specifica o di comprovate esperienze lavorative.

         3.  L'Assessore regionale per la famiglia, le  politiche
     sociali  e il lavoro e disciplina con decreto i requisiti  e
     le modalità per l'inserimento nell'elenco.

                                Art. 14.
                       Assistenza socio-sanitaria

         1.  La  Regione garantisce ai destinatari della presente
     legge  l'accesso  ai  servizi sanitari e socio-assistenziali
     in  condizioni  di  parità  e  di  uguaglianza  rispetto  ai
     cittadini italiani.

         2.  Alle  persone  di cui al comma 1  in  condizione  di
     grave  marginalità  o a rischio di vulnerabilità  sociale  è
     comunque garantito l'accesso:

         a)  alle  cure  ambulatoriali e  ospedaliere  urgenti  o
     comunque  essenziali, anche di carattere  continuativo,  per
     malattia  e  infortunio  nonché  ai  programmi  di  medicina
     preventiva   a  salvaguardia  della  salute  individuale   e
     collettiva;

         b)  agli  interventi  di natura sociale  e  a  carattere
     emergenziale  per  il  soddisfacimento dei  bisogni  primari
     anche attraverso soluzioni temporanee di accoglienza.

         3. L'Assessore regionale per la salute promuove:

         a)  l'adozione di strumenti per il riconoscimento  e  la
     valutazione  dei bisogni di salute specifici  delle  persone
     di  cui  al  comma  1, per il monitoraggio della  situazione
     sanitaria  e degli interventi attuati dagli enti competenti,
     anche  al  fine  di promuovere la diffusione delle  migliori
     pratiche;

         b)    attività    di   informazione,    formazione    ed
     aggiornamento   degli  operatori  del   servizio   sanitario
     regionale finalizzata al miglioramento dell'assistenza;

         c)   l'organizzazione,  presso  gli  enti  del  servizio
     sanitario regionale e in particolare presso le strutture  di
     pronto  soccorso,  di  servizi di mediazione  linguistica  e
     culturale, anche in via sperimentale;

         d)  iniziative  per  la prevenzione  delle  pratiche  di
     mutilazione  genitale femminile e delle pratiche clandestine
     di   circoncisione,   anche  con  il  coinvolgimento   delle
     comunità di appartenenza;

         e)  iniziative finalizzate all'assistenza delle donne in
     stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;

         f)  l'adozione di piani mirati alla prevenzione ed  alla
     sicurezza nei luoghi di lavoro.

                                Art. 15.
                           Politiche abitative

         1.  La  Regione  promuove l'edilizia  abitativa  sociale
     come strumento per la salvaguardia della coesione sociale  e
     la  rimozione  degli  ostacoli  all'accesso  ad  un  abitare
     adeguato   e   promuove  azioni  specifiche  finalizzate   a
     garantire  parità di condizioni nella ricerca  di  soluzioni
     abitative   per   i   destinatari  della   presente   legge,
     favorendone  l'integrazione  e  tenendo  conto  anche  delle
     esigenze di ricongiungimento familiare.

         2.  La  Regione, in collaborazione con gli enti  locali,
     promuove  la messa in rete delle associazioni e  degli  enti
     che  si  occupano di mediazione nella ricerca  di  soluzioni
     abitative,  favorendo l'inclusione delle  persone  straniere
     in condizioni di marginalità.

         3.  La  Regione  e  gli  enti locali,  per  favorire  la
     ricerca   di   una  soluzione  abitativa  a  beneficio   dei
     destinatari  della presente legge, promuovono l'utilizzo  ed
     il recupero del patrimonio edilizio disponibile.

                                Art. 16.
       Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo
                                 studio

         1.  Ai  minori  dimoranti sul territorio regionale  sono
     garantite   pari  condizioni  di  accesso  ai  servizi   per
     l'infanzia,   ai  servizi  scolastici  ed  agli   interventi
     previsti dalla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10.

         2.  La  Regione  e  gli  enti locali  promuovono  azioni
     finalizzate  al superamento delle difficoltà linguistiche  e
     formative   degli  alunni  stranieri  e  al   contrasto   di
     qualsiasi  forma di discriminazione nonché dell'abbandono  e
     della dispersione scolastica.

         3.   L'Assessore   regionale  per  l'istruzione   e   la
     formazione  professionale promuove ed attua  iniziative  che
     favoriscano:

         a)   l'alfabetizzazione  ed  il  perfezionamento   della
     lingua italiana per minori ed adulti;

         b) l'educazione interculturale;

         c)  la  piena  integrazione dei  bambini  e  delle  loro
     famiglie,  anche attraverso la valorizzazione delle  culture
     di origine;

         d)  l'elaborazione di modelli regionali  di  accoglienza
     plurilingue per le scuole.

         4.   La   Regione  favorisce  la  mobilità   studentesca
     internazionale  come fattore di sviluppo e  di  innovazione,
     promuovendo la messa in rete di attività di orientamento  ed
     accoglienza   per   studenti,   dottorandi   e   ricercatori
     stranieri  nonché  l'attrazione di  studenti  stranieri  sul
     territorio  regionale mediante il raccordo con gli  istituti
     culturali all'estero e con le Università.

                                Art. 17.
                 Orientamento e formazione professionale

         1.  La  Regione promuove l'accesso dei destinatari della
     presente  legge,  che abbiano conseguito il  titolo  di  cui
     all'articolo  4,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del
     Presidente  della  Repubblica 29 ottobre 2012,  n.  263,  ad
     interventi    di   tirocinio   e   formazione    finalizzati
     all'acquisizione  di nuove competenze professionali  o  alla
     valorizzazione di quelle acquisite nel Paese di origine,  ai
     fini  dell'inserimento lavorativo, anche  in  collaborazione
     con  gli  enti locali e sentite le organizzazioni  sindacali
     dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro.

         2.   La   Regione  promuove  la  stipula  di  protocolli
     d'intesa  con  le  Università  e  con  l'Ufficio  scolastico
     regionale   per   favorire   iniziative   di   informazione,
     orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua  a
     favore  dei  destinatari  della  presente  legge,  volte   a
     consentire  l'acquisizione di competenze  e  professionalità
     congruenti alla domanda del mercato del lavoro.

         3.   La  Regione  promuove  altresì  la  formazione  dei
     destinatari  della  presente legge in materia  di  sicurezza
     nei  luoghi  di  lavoro,  anche  in  collaborazione  con  le
     organizzazioni  sindacali dei lavoratori e  le  associazioni
     dei datori di lavoro.

                                Art. 18.
                  Misure per l'inserimento lavorativo e
                         l'autoimprenditorialità

         1.  La  Regione  favorisce  l'inserimento  lavorativo  e
     l'avvio   di   attività  autonome  ed  imprenditoriali   dei
     destinatari della presente legge.

         2.  La  Regione,  nell'ambito delle competenze  e  degli
     interventi   di  politica  del  lavoro  disciplinati   dalla
     normativa   regionale,  favorisce  l'inserimento  lavorativo
     stabile delle persone straniere dimoranti in Sicilia,  anche
     mediante  la  qualificazione della rete dei servizi  per  il
     lavoro e la formazione degli operatori.

         3.   La   Regione  e  gli  enti  locali  promuovono   lo
     svolgimento di attività promozionali e informative volte  ad
     agevolare, anche attraverso la promozione di accordi con  le
     associazioni  di  categoria delle imprese  e  le  camere  di
     commercio,  lo  sviluppo di attività di tipo autonomo  anche
     imprenditoriale o in forma cooperativa.

         4.  La  Regione promuove interventi volti ad  assicurare
     idonee  condizioni di lavoro ai destinatari  della  presente
     legge  con  particolare riferimento alla  prevenzione  degli
     infortuni  sul  lavoro  e iniziative volte  all'informazione
     sui diritti dei lavoratori.

                                Art. 19.
                   Misure a tutela del lavoro regolare

         1.  La  Regione,  nell'ambito delle proprie  competenze,
     favorisce  l'emersione  del lavoro  irregolare  e  di  forme
     illecite  di  intermediazione di manodopera e svolge  azioni
     di  monitoraggio sull'attuazione della normativa vigente  in
     materia di sicurezza e regolarità del lavoro.

         2.   La  Giunta  regionale,  sentite  le  organizzazioni
     sindacali  maggiormente  rappresentative,  sulla   base   di
     quanto  previsto dal Piano triennale di cui all'articolo  6,
     definisce  annualmente  gli  interventi  prioritari   e   le
     risorse  per  sostenere i processi di emersione  del  lavoro
     non  regolare  e di intermediazione illecita  di  manodopera
     soprattutto  nel settore agricolo nonché gli standard  delle
     prestazioni  in materia di tutela, sicurezza e  qualità  del
     lavoro da raggiungere sul territorio regionale.

         3.  Al  fine  di  rafforzare  l'attività  ispettiva  sul
     territorio  regionale, la Regione favorisce il coordinamento
     e  l'integrazione  tra  le funzioni ispettive  svolte  dagli
     organismi  istituzionali statali e comunali  e  promuove  lo
     scambio  di  informazioni  e  forme  di  sperimentazione  di
     modelli  integrati  di ispezioni tra i diversi  enti  a  ciò
     preposti.

         4.  Al  fine  di  favorire le attività di  contrasto  al
     caporalato  e  allo sfruttamento lavorativo in  agricoltura,
     la Regione promuove:

         a)  la  stipula  di  convenzioni per l'introduzione  del
     servizio  di  trasporto  gratuito per  le  lavoratrici  e  i
     lavoratori  agricoli  che copra l'itinerario  casa-lavoro  e
     viceversa;

         b)  l'istituzione, anche su iniziativa dei  soggetti  di
     cui  all'articolo 5, di presidi medico-sanitari  mobili  per
     assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;

         c)  l'utilizzo di beni immobili disponibili a centri  di
     servizio  e di assistenza socio-sanitaria organizzati  dalle
     competenti  istituzioni,  anche in  collaborazione  con  gli
     enti del Terzo settore e con le parti sociali;

         d)  l'adozione di misure per assicurare l'ospitalità dei
     lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri;

         e)  l'attivazione di servizi di orientamento  al  lavoro
     mediante i centri per l'impiego;

         f)   la   stipula  di  intese  o  protocolli   volti   a
     sensibilizzare  e  incentivare  le  aziende  agricole   alla
     creazione  di  una  filiera produttiva eticamente  orientata
     nonché  alla promozione, alla tutela e al riconoscimento  di
     prodotti   agricoli   etici   per  i  quali  sia   possibile
     escludere  qualsiasi forma di sfruttamento lavorativo  o  di
     intermediazione illecita di manodopera.

                                Art. 20.
                    Misure contro la discriminazione

         1.  La  Regione  e gli enti locali, nell'erogazione  dei
     servizi  ai  destinatari della presente legge, informano  la
     propria    attività   ai   principi   di    adeguatezza    e
     personalizzazione delle prestazioni.

         2.  La  Regione e gli enti locali promuovono azioni  per
     favorire  il  corretto  svolgimento  dei  rapporti  tra   le
     pubbliche  amministrazioni  e i destinatari  della  presente
     legge,   con   particolare  riguardo  alla   trasparenza   e
     all'uniformità delle procedure.

         3.  La Regione e gli enti locali favoriscono il recupero
     ed  il  reinserimento sociale delle persone  assoggettate  a
     forme  di schiavitù o vittime di violenza, anche promuovendo
     l'azione  degli enti del Terzo settore e delle  associazioni
     e comunità di migranti.

                                Art. 21.
                           Clausola valutativa

         1.  Con cadenza triennale, prima della presentazione del
     Piano  di  cui all'articolo 6, la Giunta regionale  presenta
     all'Assemblea    regionale    siciliana    una     relazione
     sull'attuazione della presente legge.

                                 CAPO IV
                 Modifiche di norme ed entrata in vigore

                                Art. 22.
        Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 15 aprile
                               2021, n. 9

         1.  L'articolo 41 della legge regionale 15 aprile  2021,
     n. 9 è sostituito dal seguente:

                                 Art. 41.
            Progetti in favore degli studenti con disabilità

         1.  L'Assessore regionale per la famiglia, le  politiche
     sociali  e il lavoro, per le finalità di cui all'articolo  6
     della  legge  regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e  successive
     modificazioni,  è  autorizzato,  a  seguito  di   preventiva
     ricognizione  delle  necessità  sul  fabbisogno  e  relativa
     ripartizione  proporzionale alle Città metropolitane  ed  ai
     liberi  Consorzi  comunali, ad avviare  progetti  e  servizi
     integrativi,  migliorativi  ed aggiuntivi  in  favore  degli
     studenti con disabilità.

         2.  Per assicurare lo svolgimento delle attività di  cui
     al   presente   articolo,  è  autorizzata,  per  l'esercizio
     finanziario  2021,  la spesa di 4.000 migliaia  di  euro  da
     iscrivere   in   apposito   capitolo   di   spesa    Servizi
     integrativi  migliorativi  ed  aggiuntivi  a  favore   degli
     studenti   disabili  delle  scuole  secondarie  di   secondo
     grado ,  nella  rubrica  del  dipartimento  regionale  della
     famiglia  e delle politiche sociali (Missione 12,  Programma
     2). .

                                Art. 23.
         Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio
                               2017, n. 8

         1.  Dopo  il  comma 5 bis dell'articolo  9  della  legge
     regionale  9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni  è
     aggiunto il seguente:

          5   ter.   In   sede   di   prima  applicazione   delle
     disposizioni  di cui al comma 5 bis, per i soggetti  affetti
     da  disabilità  gravissima il termine per  la  presentazione
     delle   domande,   relativamente  al  solo  primo   semestre
     dell'anno 2021, è fissato al 30 settembre 2021. .

                                Art. 24.
                            Entrata in vigore

         1.  La  presente  legge sarà pubblicata  nella  Gazzetta
     Ufficiale  della Regione siciliana ed entrerà in  vigore  il
     giorno stesso della sua pubblicazione.

         2.  È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
     farla osservare come legge della Regione.


                                                    IL PRESIDENTE


                           LAVORI PREPARATORI

     Disegno  di  legge n. 773:  Legge regionale sull'accoglienza
     e  l'inclusione'.  Iniziativa parlamentare:  presentato  dai
     deputati:  Di Paola, Damante, Campo, Cappello,  Ciancio,  Di
     Caro,   De   Luca,   Marano,  Pasqua,   Siragusa,   Sunseri,
     Schillaci,   Trizzino,  Zafarana,  Zito,  Lupo,  D'Agostino,
     Fava,   Dipasquale,  il  15  giugno  2020.  Trasmesso   alla
     Commissione   Affari istituzionali' (I)  il  7  luglio  2020
     (adottato quale testo base ed abbinato nella seduta  n.  208
     del 25 maggio 2021).

     Disegno  di  legge  n.  951:  Legge  quadro  in  materia  di
     assistenza    e   gestione   del   fenomeno   immigratorio'.
     Iniziativa    parlamentare:   presentato    dai    deputati:
     presentato dai deputati: Lentini, Di Mauro e Compagnone,  il
     29   gennaio   2021.  Trasmesso  alla  Commissione    Affari
     istituzionali' (I) il 13 maggio 2021 (abbinato nella  seduta
     n. 208 del 25 maggio 2021).

     Esaminato  dalla  Commissione nelle  sedute  n.  204  del  4
     maggio  2021,  n. 206 dell'11 maggio 2021,  n.  208  del  25
     maggio  2021,  n.  211 dell'8 giugno 2021,  n.  212  del  15
     giugno  2021,  n. 213 del 16 giugno 2021 e  n.  216  del  23
     giugno 2021.

      Esitato per l'Aula nella seduta n. 216 del 23 giugno 2021.

      Relatore: on. Salvatore Siragusa.

       Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 275 del 29  giugno
     2021  e  n.  278  del 13 luglio 2021, n. 279 del  20  luglio
     2021.

       Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 279 del 20 luglio
     2021.