Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380

Iter

Attuale
13 ago 2021 Concluso

Storico
08 gen 2020 Assegnato per esame Commissione QUARTA
03 mar 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 176 0400 Commissione QUARTA
03 mar 2020 Abbinamento con ddl 140; ddl 453; - VEDI ddl 669 Seduta n.
176 0400 Commissione QUARTA
13 mag 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 184 0400 Commissione QUARTA
20 mag 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 185 0400 Commissione QUARTA
04 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 186 0400 Commissione QUARTA
10 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 187 0400 Commissione QUARTA
17 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 189 0400 Commissione QUARTA
23 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 190 0400 Commissione QUARTA
24 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 192 0400 Commissione QUARTA
01 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 194 0400 Commissione QUARTA
07 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 196 0400 Commissione QUARTA
14 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 198 0400 Commissione QUARTA
21 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 199 0400 Commissione QUARTA
21 lug 2020 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 199 0400 Commissione QUARTA
07 ott 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 220 AULA
28 ott 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 225 AULA
16 dic 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 235 AULA
11 mag 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 264 AULA
26 mag 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 267 AULA
09 giu 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 270 AULA
15 giu 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 271 AULA
23 giu 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 274 AULA
29 giu 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 275 AULA
13 lug 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 278 AULA
20 lug 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 279 AULA
20 lug 2021 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 279 AULA
05 ago 2021 Inviato Presidenza della Regione
06 ago 2021 Lr 6 agosto alr 2021 nlr 23 Titolo : Modifiche ed integrazioni alla legge
"""""""""""""" regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica.
13 ago 2021 Pubblicazione Gurs n. 35o1 del 13 agosto 2021

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                          DDL NN. 669-140-453

                   LEGGE APPROVATA IL 20 LUGLIO 2021


       Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto
                             2016, n. 16.
        Diposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica

                                Capo I
         Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

                                Art. 1.
       Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto
                              2016, n. 16

       1.  Il comma l dell'articolo l della legge regionale 10
     agosto 2016, n. 16 è sostituito dal seguente:

        1.  Dalla  data  di entrata in vigore  della  presente
     legge,  fatto  salvo quanto previsto  al  Titolo  II,  si
     applica  nella  Regione il decreto del  Presidente  della
     Repubblica   6   giugno  2001,  n.   380   e   successive
     modificazioni. .

                                Art. 2.
        Modifica alla rubrica del Titolo II legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16

       1.  La  rubrica del Titolo II della legge regionale  10
     agosto 2016, n. 16 è sostituita dalla seguente:

                               TITOLO II
       Recepimento con modifiche degli articoli 4, 6,  6  bis,
     9,  10,  15, 16, 17, 19, 22, 23, 23 bis, 32, 34, 36,  63,
     85,  86,  89  e  100  del  decreto del  Presidente  della
     Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. .

                                Art. 3.
         Modifiche agli articoli 2 e 17 della legge regionale
                         10 agosto 2016, n. 16

       l.  I  termini di cui al comma 2 dell'articolo 2 ed  al
     comma  3 dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale
     10  agosto 2016, n. 16 decorrono dalla data di entrata in
     vigore della presente legge.

       2.  Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n.
     16/2016  dopo  le  parole   dei  tecnici  abilitati  alla
     progettazione   sono  aggiunte le  parole   degli  ordini
     professionali    e    dei    collegi    istituzionalmente
     riconosciuti .

                                Art. 4.
           Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16

       1.  L'articolo 3 della legge regionale 10 agosto  2016,
     n. 16 è sostituito dal seguente:

                                Art. 3.
          Recepimento con modifiche dell'articolo 6  Attività
                           edilizia libera
            e dell'articolo 6 bis  Interventi subordinati a
        comunicazione di inizio lavori asseverata  del decreto
         del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

       l.   Fatte   salve  le  prescrizioni  degli   strumenti
     urbanistici  comunali,  e  comunque  nel  rispetto  delle
     altre   normative  di  settore  aventi  incidenza   sulla
     disciplina  dell'attività  edilizia  e,  in  particolare,
     delle  norme  antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,
     igienico-sanitarie,  di  quelle  relative  all'efficienza
     energetica,  di  tutela dal rischio idrogeologico  nonché
     delle   disposizioni  contenute  nel  codice   dei   beni
     culturali  e  del paesaggio di cui al decreto legislativo
     22  gennaio  2004,  n. 42 e successive  modificazioni,  i
     seguenti  interventi  sono eseguiti  senza  alcun  titolo
     abilitativo:

       a)  gli  interventi di manutenzione  ordinaria  di  cui
     all'articolo  3,  comma 1, lettera a),  del  decreto  del
     Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  come
     recepito dall'articolo 1;

       b)  gli  interventi volti all'eliminazione di  barriere
     architettoniche, compresa la realizzazione  di  ascensori
     esterni  se  realizzati su aree private non  prospicienti
     vie e piazze pubbliche;

       c)  le  opere  temporanee per attività di  ricerca  nel
     sottosuolo   che   abbiano  carattere  geognostico,   ivi
     comprese  quelle necessarie per l'attività di ricerca  di
     acqua  nel  sottosuolo,  ad  esclusione  di  attività  di
     ricerca  di  idrocarburi, e che siano  eseguite  in  aree
     esterne al centro edificato;

       d)   i   movimenti  di  terra  strettamente  pertinenti
     all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche  agro-
     silvo-pastorali,  compresi  gli  interventi  su  impianti
     idraulici agrari;

       e)   le  serre  mobili  stagionali  da  realizzare  con
     struttura  precaria  suscettibili  di  facile  rimozione,
     sprovviste    di    opere   in   muratura,    strumentali
     all'attività agricola;

       f)  l'installazione, la riparazione,  la  sostituzione,
     il  rinnovamento ovvero la messa a norma dei depositi  di
     gas  di  petrolio liquefatti di capacità complessiva  non
     superiore a 13 metri cubi;

       g) le recinzioni di fondi rustici;

       h) le strade poderali;

       i) le opere di giardinaggio;

       l)  il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli
     anche se occorrono strutture murarie;

       m)  le  cisterne  e  le opere connesse  interrate,  ivi
     compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui;

       n) le opere di smaltimento delle acque piovane;

       o)  le  opere  di  presa e distribuzione  di  acque  di
     irrigazione da effettuarsi in zone agricole;

       p)  le  opere di ricostruzione e ripristino di  muri  a
     secco e di nuova costruzione con altezza massima di  1,50
     metri;

       q)  le  opere di manutenzione ordinaria degli  impianti
     industriali  di  cui  alla circolare  del  Ministero  dei
     lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918;

       r)  l'installazione  di  pergolati,  pergotende  ovvero
     gazebi  costituiti  da elementi assemblati  tra  loro  di
     facile  rimozione  a  servizio di  immobili  regolarmente
     assentiti   o   regolarizzati  sulla   base   di   titolo
     abilitativo in sanatoria;

       s)   la   realizzazione  di  opere  interrate  per   lo
     smaltimento  reflui provenienti da immobili  destinati  a
     civile abitazione compresa l'installazione di fosse  tipo
     Imhoff  o  a  tenuta,  sistemi  di  fitodepurazione,  per
     immobili privi di fognatura dinamica comunale;

       t)  gli  interventi  di installazione  delle  pompe  di
     calore di potenza termica utile nominale inferiore  a  12
     kW  anche  sui  prospetti di immobili,  anche  in  ZTO  A
     prospicienti  su  strada o piazza pubblica  a  condizione
     che   le  installazioni  non  risultino  visibili  e  non
     compromettano il decoro dei prospetti;

       u)  le  opere stagionali e quelle dirette a  soddisfare
     obiettive  esigenze,  contingenti  e  temporanee,  purché
     destinate  ad  essere immediatamente rimosse  al  cessare
     della  temporanea necessità e, comunque, entro un termine
     non  superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi
     di   allestimento  e  smontaggio  del  manufatto,  previa
     comunicazione  di  avvio  dei lavori  all'amministrazione
     comunale;

       v)  le  opere di pavimentazione e di finitura di  spazi
     esterni,  incluso  opere correlate,  anche  per  aree  di
     sosta,   che   siano   contenute   entro   l'indice    di
     permeabilità  ove  stabilito dallo strumento  urbanistico
     comunale,  ivi compresa la realizzazione di intercapedini
     interamente  interrate  e  non  accessibili,  vasche   di
     raccolta  delle  acque,  bacini,  pozzi  di  luce  nonché
     locali   tombati.  Nei  comuni  in  cui   gli   strumenti
     urbanistici  non  stabiliscono indici di permeabilità  si
     applica l'indice di permeabilità minimo del 40 per  cento
     della  superficie  del lotto di terreno  al  netto  della
     sagoma dell'immobile;

       z)  le  aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi
     di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

       aa)  l'installazione di impianti per la  produzione  di
     energia  da  fonti rinnovabili ad esclusione  della  zona
     ZTO  A, sia per i casi contemplati dall'articolo 1122 del
     codice civile, sia quando gli stessi contribuiscono  alla
     formazione   delle   comunità   energetiche   ai    sensi
     dell'articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre  2019,
     n.  62,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  28
     febbraio 2020, n. 8;

       ab)  la modifica del sistema di adduzione esistente  di
     acqua,  sia in ambito condominiale che per singole  unità
     abitative   con   reti  duali  di   adduzione   al   fine
     dell'utilizzo   di   acque   meno   pregiate   per    usi
     compatibili;

       ac)   la   modifica,  il  miglioramento  di   superfici
     impermeabili,  da  intendersi quale spazio  di  qualsiasi
     natura,   che   impedisce   il   drenaggio   planimetrico
     orizzontale del deflusso delle acque meteoriche  ai  fini
     del  raggiungimento dell'invarianza idraulica complessiva
     dell'edificio,  purché  il  miglioramento  dei   drenaggi
     esterni  e  delle  pertinenze esterne,  quali  parcheggi,
     strade  di  accesso, giardini, coperture, sia almeno  del
     40 per cento rispetto al preesistente;

       ad)  l'esecuzione  delle opere necessarie  al  recupero
     dell'immobile  mediante  la realizzazione  di  intervento
     edilizio   finalizzato  al  ripristino  della  conformità
     edilizia  ed alla eliminazione delle opere realizzate  in
     assenza di titolo abilitativo;

       ae)  la collocazione a piano terra di modeste strutture
     precarie  costituite da elementi assemblati tra  loro  di
     facile  rimozione, di superficie massima pari a mq.  9.00
     ed  altezza  massima  di m. 2.00  non  destinate  ad  uso
     residenziale, commerciale ed artigianale;

       af)  le piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra
     di  dimensioni non superiori al 20 per cento  del  volume
     dell'edificio  e  appoggiate  su  battuti  cementizi  non
     strutturali.

       2.  Nel  rispetto dei medesimi presupposti  di  cui  al
     comma  1, previa comunicazione asseverata anche  per  via
     telematica  di  cui  al  comma 4, i  seguenti  interventi
     possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

       a)  gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
     all'articolo  3,  comma 1, lettera b),  del  decreto  del
     Presidente  della  Repubblica n. 380/2001  come  recepito
     dall'articolo  1,  ivi  compresa  l'apertura   di   porte
     interne  o  lo spostamento di pareti interne, sempre  che
     non   riguardino   le  parti  strutturali   dell'edificio
     compreso  il  frazionamento o  accorpamento  delle  unità
     immobiliari  urbane purché aventi la stessa  destinazione
     d'uso;

       b)   le   opere  interne  alle  costruzioni   che   non
     comportino modifiche della sagoma della costruzione,  dei
     fronti   prospicienti  pubbliche  strade  o  piazze,   né
     aumento  delle superfici utili e del numero  delle  unità
     immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso  delle
     costruzioni  e  delle  singole  unità  immobiliari,   non
     rechino  pregiudizio  alla  statica  dell'immobile.   Per
     quanto   riguarda  gli  immobili  compresi   nelle   zone
     indicate  alla  lettera a) dell'articolo  2  del  decreto
     ministeriale  2  aprile  1968, n.  1444,  è  fatto  salvo
     l'obbligo  delle  autorizzazioni  previste  dal   decreto
     legislativo  n.  42/2004 e successive  modificazioni.  Ai
     fini  dell'applicazione  della  presente  lettera  non  è
     considerato  aumento delle superfici utili l'eliminazione
     o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse;

       c)  le  modifiche  interne di  carattere  edilizio  dei
     fabbricati  adibiti  ad  esercizio  d'impresa,   comprese
     quelle  sulla  superficie coperta, che non comportino  un
     cambio  di  destinazione d'uso rilevante e non riguardino
     parti strutturali;

       d)   gli   impianti  di  energia  rinnovabile  di   cui
     all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.
     28,  come  specificati  al  punto  12  dell'allegato   al
     decreto   interministeriale  10  settembre  2010  recante
      Linee   guida   per  l'autorizzazione   degli   impianti
     alimentati  da  fonti rinnovabili', da realizzare  al  di
     fuori  della  zona  territoriale omogenea  A  di  cui  al
     decreto  ministeriale n. 1444/1968, con esclusione  degli
     immobili sottoposti a tutela in applicazione del  decreto
     legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni.  Negli
     immobili  e nelle aree ricadenti all'interno di parchi  e
     riserve  naturali  o  in  aree protette  ai  sensi  della
     normativa  relativa alle zone pSIC, SIC,  ZSC  e  ZPS,  e
     comunque  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
     decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  settembre
     1997,  n.  357  e  successive modificazioni,  i  suddetti
     impianti possono essere realizzati previa valutazione  di
     incidenza ed espletamento delle procedure di verifica  di
     assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale  sul
     progetto  preliminare,  qualora  prevista,  di   cui   al
     decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  successive
     modificazioni;

       e)  la  realizzazione di nuovi impianti tecnologici  al
     servizio di immobili esistenti e relativi locali  tecnici
     di  dimensione  almeno  pari al 5 per  cento  del  volume
     dell'immobile e comunque non superiore a mc.  30,00,  con
     altezza  massima  interna  m.  2,40,  a  servizio   della
     singola  unità o dell'edificio residenziale, nel rispetto
     di  distacchi e altezze delle zone territoriali  omogenee
     di appartenenza;

       f)  la  costruzione  di recinzioni, con  esclusione  di
     quelle  dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera  g),
     e di quelle di cui alla lettera i) del medesimo comma;

       g) la realizzazione di strade interpoderali;

       h)   la   nuova  realizzazione  di  opere  murarie   di
     recinzione  con altezza massima di m. 2,00;  per  altezza
     superiori  trovano  applicazione le disposizioni  di  cui
     all'articolo 10;

       i)  le  opere di ricostruzione e ripristino di  muri  a
     secco e di nuova costruzione con altezza compresa tra  m.
     1,50 e m. 1,70;

       l)  la  realizzazione di opere interrate di smaltimento
     reflui  provenienti  da  singoli  immobili  destinati   a
     strutture    ed   attività   diverse   dalla    residenza
     appartenenti  alle  categorie  funzionali  previste  alle
     lettere a bis), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo  23
     ter  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
     380/2001 come recepito dall'articolo 1;

       m)   installazione   di  linee   vita   negli   edifici
     esistenti,  ricadenti anche in aree  vincolate  ai  sensi
     del   decreto   legislativo  n.  42/2004   e   successive
     modificazioni;

       n)  la chiusura con pannelli scorrevoli trasparenti  su
     binari   di  balconi,  porticati  e  verande  di  edifici
     esistenti su prospetti non prospicienti strade  e  piazze
     pubbliche,  per  una superficie massima di  chiusura  non
     superiore   al  20  per  cento  della  superficie   utile
     dell'unità  immobiliare e comunque non  superiore  a  mq.
     50,  ad  eccezione  delle opere di  cui  all'articolo  20
     della  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e  successive
     modificazioni;

       o)  le  opere di efficientamento degli involucri  degli
     edifici esistenti consistenti nella mera applicazione  di
     coibenti termici;

       p)  i  sistemi  per  la produzione e  l'autoconsumo  di
     energia  da  fonti rinnovabili a servizio degli  edifici,
     da  realizzare all'interno della zona A di cui al decreto
     ministeriale  n.  1444/1968, e nelle  zone  sottoposte  a
     vincolo  paesaggistico,  che non  comportino  pregiudizio
     alla  tutela del contesto storico, ambientale e naturale,
     in  relazione  alle linee guida impartite  dall'Assessore
     regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

       3.  Sugli  edifici esistenti nelle zone  agricole  sono
     realizzabili,   previa   comunicazione   inizio    lavori
     asseverata   e   comunicazione   di   fine   lavori   con
     attestazione   del  professionista,  gli  interventi   di
     manutenzione straordinaria di cui all'articolo  3,  comma
     1,   lettera   b),  del  decreto  del  Presidente   della
     Repubblica  n.  380/2001, necessari  al  frazionamento  o
     accorpamento  delle  unità immobiliari,  purché  non  sia
     modificata la volumetria complessiva degli edifici e  sia
     rispettata  la destinazione d'uso originaria  e  comunque
     consentita nella zona agricola.

       4.  Per gli interventi di cui al comma 2, l'interessato
     trasmette  all'amministrazione  comunale,  a  mezzo   pec
     ovvero   anche   in   forma   telematica,   nelle    more
     dell'attivazione  delle previsioni  di  cui  all'articolo
     17,  l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio
     dei  lavori asseverata da un tecnico abilitato, il  quale
     attesta,  sotto la propria responsabilità, che  i  lavori
     sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed  ai
     regolamenti  edilizi vigenti nonché che sono  compatibili
     con  la  normativa in materia sismica e  con  quella  sul
     rendimento  energetico  nell'edilizia  e  che  non  vi  è
     interessamento delle parti strutturali dell'edificio.  La
     comunicazione  contiene, altresì, i  dati  identificativi
     dell'impresa   alla   quale  si   intende   affidare   la
     realizzazione dei lavori.

       5.  Per  gli  interventi soggetti  a  comunicazione  di
     inizio lavori asseverata (CILA), ove la comunicazione  di
     fine    lavori   sia   accompagnata   dalla    prescritta
     documentazione per la variazione catastale,  quest'ultima
     è      inoltrata      tempestivamente,      da      parte
     dell'amministrazione  comunale,  ai   competenti   uffici
     dell'Agenzia delle entrate.

       6.  La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei
     lavori  di cui al comma 2 comporta la sanzione pecuniaria
     pari  a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due  terzi
     se  la  comunicazione è effettuata spontaneamente  quando
     l'intervento è in corso di esecuzione.

       7.   Le   disposizioni  di  cui  al  presente  articolo
     prevalgono   su   quelle   contenute   negli    strumenti
     urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti,  i  quali,
     ove  in  contrasto,  si  conformano  al  contenuto  delle
     disposizioni del presente articolo. .

                                Art. 5.
       Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto
                              2016, n. 16

       1.  Al  primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 della
     legge   regionale  10  agosto  2016,  n.  16,  le  parole
      lettera  f)   sono  sostituite dalle  seguenti   lettera
     d) .

       2.  Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n.
     16/2016  prima  delle  parole   alla  lettera  f)    sono
     aggiunte  le parole  alla lettera d) e  e alla  fine  del
     periodo  sono  inserite  le parole   La  ristrutturazione
     edilizia    avviene   nel   rispetto   della   precedente
     destinazione d'uso. .

       3.  All'articolo  4 della legge regionale  n.  16/2016,
     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        4  bis.  Nelle  aree di cui al comma  4  sono  altresì
     ammessi  gli interventi di iniziativa privata volti  alla
     pubblica  fruizione  secondo le  funzioni  specificamente
     individuate negli strumenti urbanistici comunali  per  la
     realizzazione      delle     urbanizzazioni      previste
     dall'articolo 3 e dall'articolo 4, comma 5,  del  decreto
     ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, secondo i  parametri
     tecnici   delle   norme  tecniche  di  attuazione   dello
     strumento  urbanistico, attraverso permesso di  costruire
     convenzionato,  con il procedimento di  cui  all'articolo
     20.

       4  ter.  Sono altresì ammesse le destinazioni  a  verde
     pubblico,   anche   attrezzato  e  sportivo,   i   parchi
     urbani. .

                                Art. 6.
       Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto
                              2016, n. 16

       1.  L'articolo 5 della legge regionale 10 agosto  2016,
     n. 16 è sostituito dal seguente:

                                Art. 5.
        Recepimento con modifiche dell'articolo 10  Interventi
         subordinati a permesso di costruire' del decreto del
           Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

       1.     Costituiscono   interventi   di   trasformazione
     urbanistica   ed   edilizia   del   territorio   e   sono
     subordinati a permesso di costruire:

       a)  gli interventi di nuova costruzione;

       b)  gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

       c)   gli  interventi di ristrutturazione  edilizia  che
     portino  ad  un organismo edilizio in tutto  o  in  parte
     diverso dal precedente, nei casi in cui comportino  anche
     modifiche  della  volumetria  complessiva  degli  edifici
     ovvero  che,  limitatamente agli immobili compresi  nelle
     zone  omogenee A, comportino mutamenti della destinazione
     d'uso  nonché gli interventi che comportino modificazioni
     della   sagoma  o  della  volumetria  complessiva   degli
     edifici  o  dei  prospetti degli  immobili  sottoporti  a
     tutela  ai  sensi  del codice dei beni  culturali  e  del
     paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,
     n. 42 e successive modificazioni;

       d)   le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi
     e  per  il  contenimento del consumo di nuovo territorio,
     come di seguito definite:

       1)   le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi
     dei  sottotetti, delle pertinenze, dei locali  accessori,
     degli  interrati  e  dei seminterrati e  degli  ammezzati
     aventi   altezza   minima  di   m.   2,20   esistenti   e
     regolarmente   realizzati   comprendendo   tra   immobili
     regolarmente  realizzati  e  legittimi  tutti  quelli  in
     possesso  di  regolare titolo edilizio abilitativo  e  di
     certificazione     di    agibilità,    inclusi     quelli
     regolarizzati     attraverso     sanatorie      edilizie,
     segnalazioni   certificate   di   inizio   attività    in
     sanatoria, fatta eccezione per le pertinenze relative  ai
     parcheggi  di  cui all'articolo 18 della legge  6  agosto
     1967,  n. 765 e all'articolo 31 della legge regionale  26
     maggio    1973,   n.   21,   costituiscono    opere    di
     ristrutturazione edilizia;

       2)  il  recupero  volumetrico di  verande  regolarmente
     realizzate   ai  sensi  dell'articolo  20   della   legge
     regionale   16   aprile   2003,   n.   4   e   successive
     modificazioni  fino ad un massimo del  2  per  cento  del
     volume dell'unità immobiliare residenziale afferente,  ad
     esclusione   delle   verande   realizzate   nei    fronti
     prospicenti  pubbliche  strade  o  piazze.  È  dovuto  il
     pagamento degli oneri concessori;

       3)   il  recupero abitativo dei sottotetti è consentito
     purché  sia assicurata per ogni singola unità immobiliare
     l'altezza  media  ponderale di m. 2, calcolata  dividendo
     il  volume  della  parte  di sottotetto  la  cui  altezza
     superi  m.  1,50 per la superficie relativa. Il  recupero
     volumetrico  è  consentito anche con la realizzazione  di
     nuovi  solai o la sostituzione dei solai esistenti  senza
     alterazione  del  volume  complessivo  preesistente.   Si
     definiscono   come   sottotetti  i   volumi   sovrastanti
     l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra  il
     tetto  esistente  ed  il soffitto dell'ultimo  piano  dei
     medesimi edifici;

       4)   il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali
     accessori,  degli  interrati e dei seminterrati  e  degli
     ammezzati  aventi altezza minima di m. 2,20 è  consentito
     in  deroga alle norme vigenti e comunque per una  altezza
     minima   non   inferiore  a  m.  2,20.   Si   definiscono
     pertinenze, locali accessori, interrati e seminterrati  i
     volumi  realizzati  al servizio degli edifici,  anche  se
     non computabili nella volumetria assentita agli stessi;

       5)   gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei
     sottotetti,  delle  pertinenze  e  dei  locali  accessori
     avvengono  senza  alcuna modificazione delle  altezze  di
     colmo  e di gronda e delle linee di pendenza delle falde.
     Tale  recupero può avvenire anche mediante la  previsione
     di   apertura   di   finestre,   lucernari   e   terrazzi
     esclusivamente per assicurare l'osservanza dei  requisiti
     di  aero-illuminazione. Per gli interventi da  effettuare
     nelle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo  2
     del  decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,  ovvero
     negli   immobili  sottoposti  ai  vincoli   del   decreto
     legislativo   22  gennaio  2004,  n.  42   e   successive
     modificazioni  anche nei centri storici  se  disciplinati
     dai   piani  regolatori  comunali,  ovvero  su   immobili
     ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o  in
     aree  protette  da  norme nazionali  o  regionali,  e  in
     assenza  di piani attuativi, i comuni adottano, acquisito
     il  parere  della Soprintendenza per i beni  culturali  e
     ambientali,  ovvero di concerto con gli enti territoriali
     competenti  alla  gestione di suddetti parchi  e  riserve
     naturali  o  aree  protette,  una  variante  al   vigente
     regolamento  edilizio  comunale,  entro  il  termine   di
     centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
     presente  legge.  Detta  variante  individua  anche   gli
     ambiti  nei  quali,  per  gli  interventi  ammessi  dalla
     presente   legge,  non  è  applicabile  la   segnalazione
     certificata  di inizio attività. È fatto salvo  l'obbligo
     delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo  n.
     42/2004 e successive modificazioni;

       6)   il progetto di recupero ai fini abitativi segue le
     prescrizioni tecniche in materia edilizia, contenute  nei
     regolamenti   vigenti,  nonché  le  norme   nazionali   e
     regionali  in  materia  di  impianti  tecnologici  e   di
     contenimento  dei  consumi  energetici,  fatte  salve  le
     deroghe di cui ai punti precedenti;

       7)   le opere realizzate ai sensi del presente articolo
     comportano  il  pagamento degli oneri  di  urbanizzazione
     primaria  e  secondaria nonché del contributo commisurato
     al  costo  di  costruzione,  ai  sensi  dell'articolo  7,
     calcolati  secondo  le  tariffe approvate  e  vigenti  in
     ciascun  comune  per  le opere di nuova  costruzione.  La
     realizzazione  delle  opere  è  altresì  subordinata   al
     versamento  al comune di una somma pari al 10  per  cento
     del  valore  dei  locali oggetto di recupero,  desumibile
     dal   conseguente   incremento  della  relativa   rendita
     catastale  che risulta dalla perizia giurata allegata  al
     permesso  di costruire o alla denuncia di inizio attività
     nei casi previsti dall'articolo 10;

       e)    gli   interventi   di   riqualificazione   urbana
     attraverso  l'insediamento  di  attività  commerciali   o
     artigianali. .

                                Art. 7.
           Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16

       1.  All'articolo  6  della legge  regionale  10  agosto
     2016, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

       a)  al  secondo  periodo del comma  2  dopo  le  parole
      inizio   e   ultimazione   sono   aggiunte   le   parole
      utilizzabili  entrambi, anche nell'ambito  dello  stesso
     procedimento, ;

       b)  al  comma  6  le  parole  alle  denunce  di  inizio
     attività  e  sono soppresse e le parole  Ricorrendone  le
     condizioni,   sono  sostituite  dalle  parole    Con   le
     medesime limitazioni ivi previste, .

                                Art. 8.
       Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto
                              2016, n. 16

       1.  All'articolo  7  della legge  regionale  10  agosto
     2016, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

       a)  al comma 3 le parole  all'articolo 1, comma 3  sono
     sostituite dalle parole  all'articolo 35, comma 1 ;

       b)  alla lettera f) del comma 5 le parole  in deroga  o
     con  cambio di destinazione d'uso  sono sostituite  dalle
     parole  o in deroga ;

       c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

        13.  Nel  caso di interventi su edifici esistenti,  il
     contributo  di  costruzione, se dovuto, è determinato  in
     relazione  al costo degli interventi stessi,  individuato
     dal   comune   in  base  al  computo  metrico  estimativo
     allegato  ai progetti presentati per ottenere il permesso
     di  costruire.  Al fine di incentivare  il  recupero  del
     patrimonio  edilizio  esistente, per  gli  interventi  di
     ristrutturazione  edilizia, i comuni  hanno  comunque  la
     facoltà  di  deliberare che i costi ad essi relativi  non
     superino  il 50 per cento dei valori determinati  per  le
     nuove  costruzioni  ai  sensi  del  comma  12  e  che  il
     contributo  afferente al permesso di costruire  comprenda
     una  quota del costo di costruzione non superiore  al  10
     per cento. ;

       d) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

        13   bis.  Gli  impianti  di  smaltimento  dei  reflui
     provenienti  da  complessi  edilizi  destinati  a  civile
     abitazione,  comprese le fosse Imhoff, in aree  prive  di
     fognatura  dinamica  comunale  o  in  aree  in  cui  tale
     fognatura  non  può essere utilizzata, costituendo  opere
     di  urbanizzazione primaria, sono realizzati dai titolari
     del  titolo  edilizio abilitativo a scomputo degli  oneri
     concessori per l'urbanizzazione e sono ceduti  al  comune
     territorialmente competente. .

                                Art. 9.
           Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16

       1.  All'articolo  8  della legge  regionale  10  agosto
     2016,  n. 16 i commi 5, 6, 7, 9 e 10 sono sostituiti  dai
     seguenti:

        5.   Al   fine   di   agevolare  gli   interventi   di
     rigenerazione      urbana,     di      decarbonizzazione,
     efficientamento  energetico, messa in sicurezza,  sismica
     e  contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione
     nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi  o  in
     via  di  dismissione,  il  contributo  di  costruzione  è
     ridotto  in  misura  non  inferiore  del  20  per   cento
     rispetto  a  quello  previsto dalle tabelle  parametriche
     regionali.  I  comuni  hanno  la  facoltà  di  deliberare
     ulteriori  riduzioni del contributo di costruzione,  fino
     alla completa esenzione dallo stesso.

       6.  Gli insediamenti artigianali all'interno dei  piani
     di    insediamento   produttivo   e   gli    insediamenti
     industriali   all'interno  delle  aree   o   dei   nuclei
     industriali sono esonerati dal pagamento degli  oneri  di
     urbanizzazione.  Le tabelle parametriche  sono  applicate
     integralmente   per   gli  insediamenti   commerciali   e
     direzionali.   Nessun  contributo  è   dovuto   per   gli
     interventi di restauro, di risanamento conservativo e  di
     ristrutturazione   che  non  comportino   aumento   delle
     superfici  utili  di  calpestio. Per il  mutamento  della
     destinazione    d'uso,   quando   non    urbanisticamente
     rilevante,  non  è  dovuto nessun  contributo;  i  comuni
     possono  deliberare  l'applicazione di  un  tributo.  Nei
     casi  di cambio della destinazione d'uso urbanisticamente
     rilevante  sono dovuti gli oneri concessori per  legge  e
     con  le  aliquote ed importi unitari come deliberato  dai
     singoli  comuni,  quando il richiedente  il  permesso  di
     costruire  si  impegni,  mediante  convenzione   o   atto
     d'obbligo  unilaterale, a praticare prezzi di  vendita  e
     canoni  di  locazione  degli alloggi  concordati  con  il
     comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

       7.  Il  contributo  per il costo di costruzione  non  è
     dovuto  da coloro che richiedono il permesso di costruire
     per  fabbricati  destinati a residenza  stabile  per  uso
     proprio,     quando    questi    hanno    caratteristiche
     dell'edilizia   economica   e   popolare    o    edilizia
     residenziale  sociale  ed  i  richiedenti  non  risultino
     proprietari  di  altri immobili destinati  ad  abitazione
     nonché  dalle cooperative edilizie a proprietà  divisa  o
     indivisa   che  abbiano  i  requisiti  per   accedere   a
     finanziamenti  previsti  dalla legislazione  nazionale  e
     regionale   in   materia   di   edilizia   agevolata    o
     convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già  firmato
     le  convenzioni con i comuni, e da coloro che  richiedono
     la  concessione per alloggi aventi le caratteristiche  di
     superficie  di  cui  al  comma 3 dell'articolo  16  della
     legge  5 agosto 1978, n. 457. Il contributo non è  dovuto
     altresì per le eventuali unità immobiliari, inserite  nei
     piani  di  utilizzo PEEP, aventi destinazione diversa  da
     quella  residenziale ma incluse nel piano  stesso  purché
     con obblighi di convenzione ancora in corso.

       9.  Per  l'aggiornamento e l'adeguamento dei contributi
     di  costruzione resta fermo quanto previsto dall'articolo
     7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

       10.  Resta  salva  la  facoltà dei  singoli  comuni  di
     introdurre   premialità  prevedendo  la  possibilità   di
     ridurre   i   contributi  di  costruzione  al   fine   di
     promuovere:  risparmio energetico, ecologia, bioedilizia,
     riduzione  del rischio sismico, riciclaggio dei  rifiuti,
     rigenerazione       urbana,      recupero       edilizio,
     ristrutturazione  urbana ed edilizia ovvero  altre  forme
     ritenute  innovative  per  la qualità  architettonica.  I
     comuni   possono   altresì  ridurre  il   contributo   di
     costruzione   se   nella  realizzazione   dell'opera   si
     utilizzano   materiali  certificati  e   rispondenti   ai
     criteri ambientali minimi (CAM). .

                               Art. 10.
          Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16

       1.  L'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016,
     n. 16 è sostituito dal seguente:

                                Art. 10.
       Recepimento    con    modifiche    dell'articolo     22
      Segnalazione certificata di inizio attività  e  denuncia
     di   inizio  attività   e  dell'articolo  23   Interventi
     subordinati  a  segnalazione  certificata  di  inizio  di
     attività  in  alternativa al permesso di  costruire   del
     decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
     n. 380

       l.  Sono realizzabili mediante segnalazione certificata
     di  inizio  attività  gli  interventi  non  riconducibili
     all'elenco di cui agli articoli 3 e 5 che siano  conformi
     alle   previsioni   degli  strumenti   urbanistici,   dei
     regolamenti   edilizi  e  della  disciplina  urbanistico-
     edilizia  vigente, ivi incluse le modifiche ai  prospetti
     prospicienti pubbliche strade o piazze, nei casi  in  cui
     dette  modifiche  non rientrino già negli  interventi  di
     ristrutturazione  edilizia di cui all'articolo  5,  comma
     1, lettera c).

       2.  Sono,  altresì, realizzabili mediante  segnalazione
     certificata di inizio attività le varianti a permessi  di
     costruire  che  non incidono sui parametri urbanistici  e
     sulle  volumetrie,  che modificano la destinazione  d'uso
     quando  risultano  urbanisticamente non rilevanti  nonché
     gli  interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera
     a),  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e
     successive     modificazioni    sull'edificio     qualora
     sottoposto  a  vincolo  ai  sensi  del  medesimo  decreto
     legislativo  n.  42/2004 e successive  modificazioni  che
     non  alterino  la sagoma dell'edificio e non  violino  le
     eventuali   prescrizioni  contenute   nel   permesso   di
     costruire.    Ai   fini   dell'attività   di    vigilanza
     urbanistica   ed   edilizia   nonché   ai   fini    della
     segnalazione  certificata di agibilità, tali segnalazioni
     certificate   di  inizio  attività  costituiscono   parte
     integrante  del  procedimento  relativo  al  permesso  di
     costruzione  dell'intervento principale e possono  essere
     presentate  prima della dichiarazione di ultimazione  dei
     lavori.

       3.  Sono realizzabili mediante segnalazione certificata
     d'inizio   attività  e  comunicate  a  fine  lavori   con
     attestazione  del professionista le varianti  a  permessi
     di   costruire   che  non  configurino   una   variazione
     essenziale,   a   condizione  che  siano  conformi   alle
     prescrizioni  urbanistico-edilizie e siano  attuate  dopo
     l'acquisizione   degli   eventuali   atti   di    assenso
     prescritti  dalla  normativa sui  vincoli  paesaggistici,
     idrogeologici,  ambientali,  di  tutela  del   patrimonio
     storico,   artistico  e  archeologico   e   dalle   altre
     normative di settore.

       4.  La presentazione della segnalazione certificata  di
     inizio  attività è prevista anche per gli  interventi  di
     manutenzione  straordinaria e per quelli  di  restauro  e
     risanamento  conservativo  di  cui  rispettivamente  alle
     lettere  b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del  decreto
     del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,
     come  recepito  dall'articolo 1,  qualora  riguardino  le
     parti strutturali o i prospetti dell'edificio.

       5.   Fatte   salve  le  prescrizioni  degli   strumenti
     urbanistici  comunali,  e  comunque  nel  rispetto  delle
     altre   normative  di  settore  aventi  incidenza   sulla
     disciplina  dell'attività  edilizia  e,  in  particolare,
     delle  norme  antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,
     igienico-sanitarie,  di  quelle  relative  all'efficienza
     energetica,  di tutela dal rischio idrogeologico,  nonché
     delle   disposizioni  contenute  nel  codice   dei   beni
     culturali  e  del paesaggio di cui al decreto legislativo
     n.  42/2004 e successive modificazioni, sono realizzabili
     mediante  segnalazione certificata  d'inizio  attività  e
     comunicate   a   fine   lavori   con   attestazione   del
     professionista  le  piscine  pertinenziali  prefabbricate
     interrate  di  dimensioni non superiori al 20  per  cento
     del  volume dell'edificio appoggiate su battuti cementizi
     non strutturali.

       6.  In  alternativa  al permesso di costruire,  possono
     essere  realizzati mediante segnalazione  certificata  di
     inizio attività:

       a)  gli interventi di ristrutturazione edilizia di  cui
     all'articolo  5,  comma  1,  lettera  c),  in  zone   non
     comprese  all'interno delle zone omogenee  A  di  cui  al
     decreto  ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero  non
     relativi  ad  immobili sottoposti ai vincoli del  decreto
     legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni  ovvero
     non ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali  o
     in  aree protette ai sensi della normativa relativa  alle
     zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS;

       b)  gli interventi di ristrutturazione edilizia di  cui
     all'articolo 5, comma 1, lettera c), anche nelle  zone  e
     negli  immobili di cui alla lettera a), e nei  soli  casi
     in cui siano verificate le seguenti tre condizioni:

       1) il solaio sia preesistente;

       2)  il committente provveda alla denuncia dei lavori ai
     sensi  dell'articolo 93 del decreto del Presidente  della
     Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo  1,
     ed  all'eventuale  conseguente  autorizzazione  ai  sensi
     dell'articolo 16;

       3)  la  classificazione  energetica  dell'immobile  sia
     conforme   alle   prescrizioni   di   cui   al    decreto
     interministeriale 26 giugno 2015;

       c)   gli   interventi  di  nuova   costruzione   o   di
     ristrutturazione  urbanistica qualora siano  disciplinati
     da  piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
     accordi  negoziali aventi valore di piano attuativo,  che
     contengano    precise   disposizioni   planivolumetriche,
     tipologiche,  formali e costruttive, la  cui  sussistenza
     sia   stata   esplicitamente  dichiarata  dal  competente
     organo  comunale  in  sede di approvazione  degli  stessi
     piani o di ricognizione di quelli vigenti;

       d)  le  opere di recupero volumetrico ai fini abitativi
     di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);

       e)   le   opere   per  la  realizzazione  della   parte
     dell'intervento  non ultimato nel termine  stabilito  nel
     permesso  di costruire, ove i lavori eseguiti  consentano
     la definizione planivolumetrica del manufatto edilizio  e
     le  opere  di  completamento siano conformi  al  progetto
     attuato.

       7.  Gli interventi di cui al comma 6, lettere a), b)  e
     c),  sono soggetti al contributo di costruzione ai  sensi
     dell'articolo  7.  Gli interventi  di  cui  al  comma  6,
     lettera  d),  sono soggetti ai contributi di  costruzione
     come  determinati al punto 6) della lettera d) del  comma
     l dell'articolo 5.

       8.  La  realizzazione degli interventi di cui ai  commi
     1,  2  e  3,  che  riguardino immobili compresi  in  zone
     omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile  1968,
     n.  1444, o sottoposti ai vincoli del decreto legislativo
     n.  42/2004 e successive modificazioni, ovvero  ricadenti
     all'interno  di  parchi  e riserve  naturali  o  in  aree
     protette  ai  sensi  della normativa relativa  alle  zone
     pSIC,  SIC, ZSC e ZPS, o sottoposti a vincolo di  assetto
     idrogeologico, è subordinata al preventivo  rilascio  del
     parere  o  dell'autorizzazione richiesti  dalle  relative
     previsioni normative.

       9.  È  comunque  salva  la facoltà dell'interessato  di
     chiedere  il  rilascio di permesso di  costruire  per  la
     realizzazione degli interventi di cui ai commi l, 2 e  3,
     senza   obbligo   del   pagamento   del   contributo   di
     costruzione  di  cui all'articolo 7. In  questo  caso  la
     violazione  della  disciplina  urbanistico-edilizia   non
     comporta   l'applicazione   delle   sanzioni    di    cui
     all'articolo   44   del  decreto  del  Presidente   della
     Repubblica  n.  380/2001, come recepito dall'articolo  1,
     ed  è  soggetta  all'applicazione delle sanzioni  di  cui
     all'articolo   37   del  decreto  del  Presidente   della
     Repubblica n. 380/2001, come recepito dall'articolo 1.

       10.   Previa   segnalazione   certificata   di   inizio
     attività,  con  riferimento agli  immobili  sottoposti  a
     vincoli  ai  sensi del decreto legislativo n.  42/2004  e
     successive  modificazioni sono  consentiti  nel  medesimo
     lotto  gli  interventi di demolizione e  ricostruzione  e
     gli  interventi  di ripristino di edifici  crollati,  nel
     rispetto  della  volumetria  esistente,  per  motivi   di
     sicurezza  o  di  rispetto  di  distanze  previste  negli
     strumenti  urbanistici vigenti alla data  dell'intervento
     previo   parere  e  autorizzazione  paesaggistica   della
     Soprintendenza competente per territorio. .

                               Art. 11.
          Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16

       1.  All'articolo  11  della legge regionale  10  agosto
     2016, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

       a)  al  comma 1 le parole  all'articolo 22 della  legge
     regionale  30  aprile 1991, n. 10  sono sostituite  dalle
     parole   agli  articoli 26 e 27 della legge regionale  21
     maggio 2019, n. 7  e l'ultimo periodo è soppresso;

       b) il comma 4 è abrogato.

                               Art. 12.
          Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16

       1.  All'articolo  12  della legge regionale  10  agosto
     2016, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

       a)  alla lettera d) del comma 1 alla fine sono aggiunte
     le  parole  . Rientrano in questa fattispecie una diversa
     ubicazione  o  un  diverso  orientamento  del  fabbricato
     all'interno  del  lotto  rispetto al  progetto  assentito
     alla fine ;

       b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

        6   bis.   Non   concorrono  alla  valutazione   delle
     variazioni   essenziali   quelle   che   riguardano    la
     dimensione delle scale degli androni e dei corpi  tecnici
     necessari  per allocare impianti tecnologici e  tutte  le
     altre  destinazioni previste dal decreto ministeriale  10
     maggio  1977,  n. 801 e quelle relative agli  spessori  e
     alle  grandezze definiti dalla legge regionale 22  aprile
     2005, n. 4.

       6   ter.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
     applicano  anche agli edifici esistenti  o  in  corso  di
     costruzione. .

                               Art. 13.
          Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16

       1.  Il  comma 5 dell'articolo 13 della legge  regionale
     10 agosto 2016, n. 16 è abrogato.

                               Art. 14.
          Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16


       1.  L'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016,
     n. 16 è sostituito dal seguente:

                                Art. 16.
              Recepimento con modifiche dell'articolo 100
          Competenza della Regione' del decreto del Presidente
                della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

       1.  Qualora  il reato sia estinto per qualsiasi  causa,
     il   dirigente   generale   del  Dipartimento   regionale
     dell'urbanistica  ordina,  con provvedimento  definitivo,
     visto  il parere dell'ufficio del genio civile e  sentito
     il  competente  ufficio del Dipartimento, la  demolizione
     delle  opere o delle parti di esse eseguite in violazione
     delle  norme del Capo IV del decreto del Presidente della
     Repubblica   6   giugno  2001,  n.   380   e   successive
     modificazioni  e  delle  norme  tecniche  di   cui   agli
     articoli  52  e  83 del medesimo decreto  del  Presidente
     della  Repubblica n. 380/2001 e successive  modificazioni
     ovvero   l'esecuzione  di  modifiche  idonee  a  renderle
     conformi alle norme stesse.

       2.  Qualora  per l'accertato reato di violazione  delle
     norme  del  Capo  IV  del decreto  del  Presidente  della
     Repubblica   n.   380/2001  e  successive  modificazioni,
     individuato e dichiarato estinto per qualsiasi causa  dal
     dispositivo  del giudice penale, sia stata  verificata  e
     dichiarata  la  conformità delle opere o delle  parti  di
     esse  alle norme tecniche di cui agli articoli  52  e  83
     del  decreto del Presidente della Repubblica n.  380/2001
     e  successive  modificazioni,  il  relativo  procedimento
     amministrativo di competenza è definito dal  parere  reso
     in  seno  al  processo verbale compilato e trasmesso,  ai
     sensi   dell'articolo  96,  comma  2,  del  decreto   del
     Presidente  della  Repubblica n.  380/2001  e  successive
     modificazioni,  dal  dirigente  dell'ufficio  del   genio
     civile alla competente autorità giudiziaria.

       3.  Qualora  in  seno alla sentenza di  estinzione  del
     reato non sia rubricata la violazione delle norme di  cui
     al  Capo  IV  del decreto del Presidente della Repubblica
     n.  380/2001  e successive modificazioni, il procedimento
     amministrativo   di   competenza  è   definito   a   cura
     dell'ufficio del genio civile.

       4.  In  caso  di  inadempienza di cui  al  comma  1  si
     applica  l'articolo 99 del decreto del  Presidente  della
     Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni. .

                               Art. 15.
          Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16


       1.  Il  comma 1 dell'articolo 20 della legge  regionale
     10 agosto 2016, n. 16 è sostituito dal seguente:

        1.  È  ammesso il rilascio del permesso  di  costruire
     convenzionato,  escludendo  l'approvazione  in  consiglio
     comunale  della  convenzione di cui all'articolo  28  bis
     del  decreto  del  Presidente della Repubblica  6  giugno
     2001,  n.  380, come recepito dall'articolo 1, nei  lotti
     interclusi  e  nelle  aree residue sottoposte  dai  piani
     urbanistici  a  pianificazione  attuativa,  fuori   dagli
     ambiti di formazione dei comparti di cui all'articolo  11
     della  legge  regionale  27  dicembre  1978,  n.  71,  in
     presenza  delle opere di urbanizzazione primaria  (almeno
     rete  idrica,  viaria e fognante) ed  il  richiedente  si
     impegni  a  realizzare  a proprie  spese  le  altre  reti
     mancanti,  quali  elettrica,  del  gas,  della   pubblica
     illuminazione  e  telefonica nonché  i  parcheggi  ed  il
     verde   primario  nella  misura  stabilita  dal   decreto
     ministeriale  2  aprile  1968,  n.  1444  e  qualora   la
     redazione di un piano di lottizzazione non risulti  utile
     per  le  ridotte dimensioni delle aree per urbanizzazione
     secondaria  ovvero delle superfici da cedere in  caso  di
     lottizzazione. .

                               Art. 16.
          Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16

       1.  Al  comma 1 dell'articolo 21 della legge  regionale
     10  agosto 2016, n. 16, alla fine sono aggiunte le parole
      e  deve rispettare le prescrizioni contenute nel decreto
     del Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio  e
     del  mare 17 ottobre 2007 sui criteri minimi per le  aree
     designate come zone di protezione speciale (ZPS) .

                               Art. 17.
          Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16

       1.  All'articolo  22  della legge regionale  10  agosto
     2016, n. 16 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        1  bis.  Nel rispetto delle destinazioni di zona  come
     individuate  dagli  strumenti  urbanistici  generali   ed
     attuativi   e   delle   categorie   funzionali   di   cui
     all'articolo 23 ter, comma l, del decreto del  Presidente
     della  Repubblica  6  giugno 2001, n.  380  e  successive
     modificazioni,  i  comuni, nelle  more  dell'approvazione
     del  PUG, possono disciplinare gli ambiti di applicazione
     ed  eventuali  limitazioni alle disposizioni  di  cui  al
     comma   l,   mediante  l'approvazione  con  delibera   di
     consiglio  comunale  di  specifico  regolamento  per   il
     trasferimento di diritti edificatori.

       1  ter. Nelle more o in assenza delle specifiche  norme
     regolamentari  previste dal comma 1 bis, il trasferimento
     di  diritti  edificatori di cui al presente articolo  può
     avvenire  soltanto  all'interno dello stesso  comune  tra
     lotti  contigui ricadenti nella stessa zona  territoriale
     omogenea (ZTO) e di uguale densità edilizia.

       1   quater.  Ai  fini  del  trasferimento  di   diritti
     edificatori  previsto  dal presente  articolo,  i  comuni
     nell'ambito  del  proprio territorio possono  autorizzare
     la  delocalizzazione di volumetrie sino al 100 per  cento
     del   volume   ammissibile   nella   zona   omogenea   di
     destinazione finale.

       1  quinquies. I comuni già dotati di regolamento per il
     trasferimento  di diritti edificatori, entro  il  termine
     di  60  giorni  dalla  data di entrata  in  vigore  della
     presente  legge, adeguano lo stesso alle disposizioni  di
     cui al presente articolo.

       1.   sexies.  Non  è  consentito  il  trasferimento  di
     diritti  edificatori  tra comuni diversi,  cui  territori
     ricadono all'interno dello stesso piano ASI. .

                               Art. 18.
          Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16

       1.  L'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2016,
     n. 16 è sostituito dal seguente:

                                Art. 23.
          Proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie

         1.  I  proventi  dei  contribuiti  e  delle  sanzioni
     pecuniarie  di  competenza  dei  comuni  previsti   dalla
     presente  legge,  fatta eccezione per quelle  di  cui  al
     comma  4  bis dell'articolo 31 del decreto del Presidente
     della  Repubblica  6  giugno 2001, n.  380  e  successive
     modificazioni,   sono   vincolati,   nella   misura   non
     inferiore  al 50 per cento, in uno specifico capitolo  di
     bilancio del comune e sono destinati esclusivamente  alla
     realizzazione  delle opere di urbanizzazione  primaria  e
     secondaria, di riqualificazione, arredo e decoro  urbano,
     al  risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri
     storici,  all'acquisizione delle aree da espropriare  per
     la  realizzazione dei programmi pluriennali, dei piani di
     zona. .

                               Art. 19.
          Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16

       1.  L'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2016,
     n. 16 è sostituito dal seguente:
                                Art. 24.
                  Definizione del carico urbanistico

       1.  Il carico urbanistico è costituito dall'effetto sul
     territorio  degli  interventi edilizi che  comportano  un
     aumento  degli  standard definiti nelle  quantità  minime
     dal  decreto  ministeriale 2 aprile 1968,  n.  1444,  con
     riferimento alle zone territoriali omogenee.

       2.  L'aumento del carico urbanistico si verifica  tutte
     le  volte  in  cui  la  previsione  di  nuovi  interventi
     edilizi  o  del mutamento di destinazione  di  uso  degli
     interventi edilizi esistenti rende necessario un  aumento
     degli standard di cui al comma 1. .

                               Art. 20.
          Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16

       1.  All'articolo  25  della legge regionale  10  agosto
     2016, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

       a)  al  comma 2 le parole  dell'articolo 8 della  legge
     regionale  30  aprile 1991, n. 10  sono sostituite  dalle
     parole   del Titolo III della legge regionale  21  maggio
     2019, n. 7 ;

       b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        3.  La  procedura di cui ai commi 1  e  2  si  applica
     anche  per  la  regolarizzazione di concessioni  edilizie
     rilasciate  in  assenza  di autorizzazione  paesaggistica
     per i beni individuati dalle lettere a) e b) del comma  1
     dell'articolo  134  del  decreto legislativo  22  gennaio
     2004,  n.  42 e successive modificazioni, sempre  che  le
     relative  istanze  di concessione siano state  presentate
     al   comune  di  competenza  prima  dell'apposizione  del
     vincolo. .

                               Art. 21.
          Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16

       1.  All'articolo  26  della legge regionale  10  agosto
     2016, n. 16, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        1  bis.  Le  disposizioni di cui al  comma  1  trovano
     applicazione, limitatamente al recupero, anche  parziale,
     del  volume  edilizio esistente e all'area di  pertinenza
     strettamente   funzionale  così   come   prevista   dalle
     normative  di  settore  per la nuova  destinazione  d'uso
     dell'immobile.

       1  ter. Le disposizioni di cui al comma 1 aventi natura
     derogatoria  sugli strumenti urbanistici, nei  limiti  di
     quanto  previsto  dal predetto comma  1,  rendono  sempre
     possibile il cambio di destinazione d'uso senza  variante
     urbanistica  salvo  il ricorso alla variante  urbanistica
     nel  caso di interventi che richiedono l'impegno di  aree
     di  pertinenza, maggiori rispetto alla prevista  quantità
     degli  standard  urbanistici, per la  nuova  destinazione
     d'uso dell'immobile.

       1  quater. Fatti salvi i requisiti per la classifica in
     stelle   delle   aziende  turistico-ricettive,   elencate
     nell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile  1996,  n.
     27,  lo  svolgimento delle attività ivi individuate  come
      affittacamere'  e   case  ed appartamenti  per  vacanza'
     sono  svolte  senza  alcun cambio di  destinazione  d'uso
     delle unità immobiliari e appartamenti che possiedono  le
     caratteristiche    strutturali   ed    igienico-sanitarie
     previste  dalla  normativa nazionale e  regionale  per  i
     locali  di  civile abitazione mantenendo  il  vincolo  di
     destinazione d'uso per un periodo di almeno 5 anni. .

                               Art. 22.
          Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16

       1.  Al  comma 3 dell'articolo 28 della legge  regionale
     10   agosto   2016,  n.  16,  la  parola   abitativo    è
     sostituita  dalla parola  abilitativo  e alla  fine  sono
     aggiunte  le  parole  Le perizie giurate  possono  essere
     precedute  da comunicazioni asseverate (CILA  tardive)  e
     segnalazioni  certificate  di inizio  attività  (SCIA  in
     sanatoria)  per  la  regolarizzazione  di  opere   minori
     realizzate all'interno degli immobili oggetto di  condono
     edilizio  non  definiti,  utili per  la  definizione  del
     condono. .

                               Art. 23.
          Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 10
                          agosto 2016, n. 16

       1.  Al  comma 1 dell'articolo 30 della legge  regionale
     10   agosto  2016,  n.16,  sono  apportate  le   seguenti
     modifiche:

       a)  alla lettera b), le parole  articoli 4, 5, 6,  7  e
     9   sono sostituite dalle parole  articoli 2, 4, 5, 6, 7,
     9 e 10, ultimo periodo, ;

       b) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

        b  bis) l'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre
     1980, n. 127;

         b  ter) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 18
     aprile 1981, n. 70;

         b quater) l'articolo 2 della legge regionale 26 marzo
     1982, n. 22;

         b  quinquies) l'articolo 5 della legge  regionale  15
     maggio 1986, n. 26;

         b sexies) l'articolo 2, ad eccezione dei commi 1 e 3,
     della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17;

         b  septies)  l'articolo 18 della legge  regionale  16
     aprile 2003, n. 4;

          b  octies)  l'articolo  19,  comma  2,  della  legge
     regionale 5 aprile 2011, n. 5;

        b nonies) la legge regionale 23 giugno 2014, n. 14;

         b  decies)  l'articolo 36 della  legge  regionale  22
     febbraio 2019, n. 1. .

                               Art. 24.
        Recepimento con modifiche dell'articolo 63 del decreto
                            del Presidente
                della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

       1.  Dopo l'articolo 14 della legge regionale 10  agosto
     2016, n. 16 è aggiunto il seguente:

                              Art. 14 bis.
        Recepimento con modifiche dell'articolo 63 del decreto
                            del Presidente
             della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  Opere
                              pubbliche'

       1.  Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti  di
     cui  all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011,
     n.  12  e successive modificazioni, le norme della  parte
     II  del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
     2001,  n. 380 si applicano solo nel caso in cui  non  sia
     diversamente  disposto dalla citata  legge  regionale  n.
     12/2011 e successive modificazioni. .

                               Art. 25.
              Recepimento con modifiche dell'articolo 85
         del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
                             2001, n. 380

       1.  Dopo  l'articolo  14 bis della legge  regionale  10
     agosto 2016, n. 16, come introdotto dall'articolo  24,  è
     aggiunto il seguente:

                              Art. 14 ter.
        Recepimento con modifiche dell'articolo 85 del decreto
         del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
                            Azioni sismiche'

       1.  L'edificio è progettato e costruito in modo che sia
     in  grado di resistere alle azioni, così come previste  e
     definite  dalle  norme tecniche dei decreti  ministeriali
     di  cui all'articolo 83 del decreto del Presidente  della
     Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. .

                               Art. 26.
              Recepimento con modifiche dell'articolo 86
         del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
                             2001, n. 380

       1.  Dopo  l'articolo  14 ter della legge  regionale  10
     agosto 2016, n. 16, come introdotto dall'articolo  25,  è
     aggiunto il seguente:

                            Art. 14 quater.
        Recepimento con modifiche dell'articolo 86 del decreto
                            del Presidente
        della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  Verifica delle
                              strutture'

       1.  L'analisi delle sollecitazioni dovute  alle  azioni
     sismiche   di   cui  all'articolo  85  del  decreto   del
     Presidente  della  Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  è
     effettuata  tenendo  conto della ripartizione  di  queste
     fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

       2.  Gli  elementi  resistenti di cui al  comma  1  sono
     verificati   per  le  possibili  combinazioni  prescritte
     dalle  norme  tecniche dei decreti  ministeriali  di  cui
     all'articolo   83   del  decreto  del  Presidente   della
     Repubblica n. 380/2001. .

                                Capo II
           Ulteriori disposizioni in materia di edilizia ed
                              urbanistica

                               Art. 27.
          Proroga istituzione sportello unico per l'edilizia

       1.   Il   termine  per  l'istituzione  da  parte  delle
     amministrazioni  comunali  dello  sportello   unico   per
     l'edilizia   di  cui  all'articolo  5  del  decreto   del
     Presidente  della  Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  e
     successive  modificazioni, che alla data  di  entrata  in
     vigore   della   presente  legge   non   risulta   ancora
     istituito,  è  stabilito  in  60  giorni  dalla  data  di
     pubblicazione   della  presente  legge   nella   Gazzetta
     ufficiale  della Regione siciliana. Nelle more della  sua
     istituzione  continuano ad applicarsi le disposizioni  di
     legge e le procedure amministrative previgenti.

                               Art. 28.
                    Presentazione di documentazione
        e termini per l'istituzione di piattaforme telematiche

       1.  Nei  procedimenti riguardanti la SCIA  e  la  CILA,
     l'inizio    dei   lavori   è   subordinato   alla    sola
     presentazione  da  parte  del tecnico  incaricato  o  del
     titolare   della  pratica  delle  comunicazioni   con   i
     necessari  allegati,  trasmessi in forma  telematica.  Ai
     fini    del    rispetto   del   presente   articolo    le
     amministrazioni,  se  non  ancora  munite,  si  dotano  o
     attivano  la  piattaforma relativa allo  sportello  unico
     per  le  attività  produttive (SUAP),  entro  il  termine
     perentorio di 15 giorni dalla data di entrata  in  vigore
     della presente legge.
                               Art. 29.
           Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 29
                         dicembre 2014, n. 29

       1.  All'articolo  7 della legge regionale  29  dicembre
     2014, n. 29 e successive modificazioni dopo il comma 2  è
     aggiunto il seguente:

        2  bis. Previo il rilascio delle autorizzazioni ovvero
     dei   pareri   previsti   dalla  normativa   vigente,   è
     consentito  il  mutamento  di  destinazione   d'uso   dei
     fabbricati  realizzati con regolare titolo abilitativo  a
     esercizio di impianti sportivi e palestre. .

                               Art. 30.
          Agibilità degli immobili realizzati dalla pubblica
                            amministrazione

       1.  Le  disposizioni di cui al titolo III  del  decreto
     del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  e
     successive modificazioni non trovano applicazione per  le
     opere  concernenti  l'attività edilizia  delle  pubbliche
     amministrazioni  di  cui  all'articolo  7  del   medesimo
     decreto.

       2.  Il  certificato di collaudo tecnico  amministrativo
     costituisce   titolo  che  legittima  l'agibilità   degli
     immobili  di  cui  al comma 1 anche per gli  immobili  di
     proprietà  della pubblica amministrazione, anche  se  non
     realizzati direttamente.

       3.  Per  gli  immobili  di proprietà  pubblica  la  cui
     costruzione  è  stata realizzata prima  del  31  dicembre
     1967,  il  provvedimento di agibilità  è  autocertificato
     dall'ente proprietario.

                               Art. 31.
             Documentazione relativa alle spettanze dovute
          ai professionisti per le procedure di rilascio dei
                          titoli abilitativi

       1.  Il  rilascio dei titoli abilitativi, siano essi  di
     parte  (CILA, SCIA) che di ufficio (PDC), e di ogni altro
     provvedimento relativo ad atti di assenso, è  subordinato
     al   pagamento   delle  spettanze  per   le   prestazioni
     professionali svolte in favore dei richiedenti  i  titoli
     abilitativi  di cui alla legge regionale 10 agosto  2016,
     n.  16  e  successive  modificazioni,  e  concordate  nel
     contratto,   o   atto  equipollente,   sottoscritto   tra
     professionista  e  committente ai sensi dell'articolo  9,
     comma  4  del  decreto  legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
     convertito  con modificazioni dalla legge 24 marzo  2012,
     n. 27, e successive modificazioni.

       2.   Le   dichiarazioni  sull'avvenuto  pagamento   dei
     compensi  pattuiti  per contratto  o  atto  equipollente,
     rese   ai   sensi  dell'articolo  47  del   decreto   del
     Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,
     come  da  modulo  allegato alla presente legge  (Allegato
     A),   sottoscritte  dai  professionisti  a  vario  titolo
     incaricati  per  la  progettazione o per  altre  attività
     svolte,    costituiscono    parte    integrante     della
     comunicazione,   segnalazione  o  richiesta   di   titolo
     abilitativo   da   trasmettere  unitamente   al   modello
     unificato di presentazione della documentazione  relativa
     ai  titoli  edilizi e alla modulistica  di  presentazione
     per  il rilascio di ogni altro provvedimento relativo  ad
     atti  di  assenso,  ivi compresi quelli rilasciati  dagli
     uffici del genio civile, dalle Soprintendenze per i  beni
     culturali ed ambientali dal comando Corpo forestale.

       3. Alla comunicazione di fine lavori, alla relazione  a
     strutture  ultimate, alla relazione di  collaudo  e  alla
     segnalazione certificata di agibilità (SCA)  relativa  ai
     titoli  abilitativi  di  cui al  comma  1  devono  essere
     allegate   analoghe   dichiarazioni,   rese   ai    sensi
     dell'articolo   47  del  decreto  del  Presidente   della
     Repubblica  n.  445/2000, sottoscritte dai professionisti
     a  vario  titolo  incaricati per le  attività  svolte  in
     corso  di  esecuzione dei lavori e  per  tutte  le  altre
     attività    successive   e   necessarie   ad   asseverare
     l'agibilità.    La   dichiarazione   del   professionista
     contiene il riferimento all'avvenuto pagamento con  mezzi
     tracciabili.

       4.  Le  dichiarazioni di cui al presente articolo  rese
     dai  professionisti a vario titolo incaricati, sostituiti
     dal  committente  per  qualunque ragione,  sono  allegate
     contestualmente  alla  comunicazione  dei  professionisti
     subentrati  a  vario titolo incaricati,  fatta  salva  la
     produzione   di   atti  giudiziari  che   dimostrino   un
     contenzioso   in   essere  fra  il   committente   e   il
     professionista.

       5.   Limitatamente   ai  procedimenti   inerenti   agli
     interventi  di  cui agli articoli 119 e 121  del  decreto
     legge   19   maggio   2020,   n.   34,   convertito   con
     modificazioni  dalla  legge 17 luglio  2020,  n.  77,  in
     deroga  a  quanto  previsto dai  commi  1  e  2,  ove  il
     committente  non  abbia già corrisposto integralmente  il
     compenso  dovuto, l'amministrazione, ai fini del rilascio
     dei  titoli  abilitativi o autorizzativi, acquisisce  una
     dichiarazione scritta del committente, controfirmata  per
     ricevuta  dal  professionista,  con  la  quale  il  primo
     riconosce  di essere debitore nei confronti  del  secondo
     delle   spettanze   pattuite   per   contratto   o   atto
     equipollente.  Con  tale  dichiarazione  il   committente
     assume  l'impegno  a  corrispondere le  spettanze  dovute
     anche   nel   caso  in  cui  la  procedura   si   dovesse
     interrompere   per  sua  iniziativa  o  per  sopravvenuti
     impedimenti  non  imputabili al  professionista.  Laddove
     siano   stati   corrisposti  acconti,   l'Amministrazione
     acquisisce,  altresì,  una dichiarazione  sostitutiva  di
     atto  di  notorietà  del  professionista  attestante   il
     pagamento degli stessi.

                               Art. 32.
                       Fascicolo del fabbricato

       1.  La  Regione  promuove l'istituzione del   fascicolo
     del   fabbricato   attraverso  il  regolamento   di   cui
     all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto  2016,  n.
     16.

       2.  Il   fascicolo del fabbricato  di cui  al  comma  1
     disciplina anche gli edifici pubblici.

                               Art. 33.
        Applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 25
                         novembre 2016, n. 222

       1.  Ai  fini  della presente legge trovano applicazione
     nella  Regione  l'articolo 2 e la tabella A  del  decreto
     legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

                               Art. 34.
                  Semplificazione rilascio di pareri

       1.  Per  l'applicazione delle norme previste dal  Regio
     decreto   11   dicembre  1933,  n.  1775   e   successive
     modificazioni,   il   parere   contenuto    nei    titoli
     abilitativi,   rilasciati   a   seguito   di    procedura
     abilitativa   semplificata   (PAS),   è   reso,    previa
     istruttoria,  dall'ufficio del  genio  civile  competente
     per territorio.

                               Art. 35.
         Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 13

       1.  Alla  legge regionale 10 luglio 2015,  n.  13  sono
     apportate le seguenti modifiche:

       a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

                                Art. 3.
                          Studio di dettaglio

       1.  L'appartenenza  delle singole unità  edilizie  alle
     tipologie  di cui all'articolo 2 è individuata entro  240
     giorni  dalla  data di entrata in vigore  della  presente
     legge,   su   proposta  dell'ufficio   tecnico   comunale
     competente  o, in mancanza di quest'ultima,  su  proposta
     del    soggetto   che   intenda   effettuare   interventi
     nell'ambito  di  un comparto territoriale  costituito  da
     più  unità  edilizie in conformità alle  disposizioni  di
     cui  alla  presente  legge, con uno  studio  con  effetti
     costitutivi, composto da una relazione esplicativa  delle
     scelte  e  da  una planimetria in scala non  superiore  a
     1:500,   approvato   con  deliberazione   del   consiglio
     comunale,  previo parere vincolante della  conferenza  di
     servizi,  indetta dall'ufficio tecnico  comunale,  a  cui
     partecipano  eventuali consulenti, la soprintendenza  per
     i   beni   culturali   ed   ambientali   competente   per
     territorio,  l'ufficio del genio civile nonché  eventuali
     enti  competenti  in materia. La delibera  del  consiglio
     comunale  è  approvata entro e non oltre 180  giorni  dal
     deposito   del   sopra   citato   studio   con    effetti
     costitutivi.   In   mancanza   dell'approvazione    della
     suddetta    delibera,   l'Assessorato    regionale    del
     territorio   e   dell'ambiente,   previa   diffida    con
     assegnazione  di  un  termine  non  superiore  a   trenta
     giorni, dispone l'intervento sostitutivo. ;

       b)  al  comma  1  dell'articolo  4  sono  apportate  le
     seguenti modifiche:

       1)  alle  lettere  d), f) e g) dopo le parole   lettere
     a), b),  è aggiunta la lettera  g), ;

       2)  alla  lettera  e)  dopo  le  parole   di  cui  alle
     lettere  è aggiunta la lettera  g), .

                               Art. 36.
          Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2003, n. 4

       1.  Al  comma 5 dell'articolo 19 della legge  regionale
     16  aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni, dopo le
     parole    sovvenzionata  ovvero  convenzionata-agevolata
     sono  aggiunte  le  parole  o comunque realizzati   e  le
     parole   degli alloggi realizzati alla data del 30 giugno
     2002   sono sostituite dalle parole  e depositi o  volumi
     tecnici   nei  fabbricati  realizzati  o  in   corso   di
     costruzione alla data della presente legge .

                               Art. 37.
          Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6

       1.  Alla  legge  regionale 23 marzo  2010,  n.  6  sono
     apportate le seguenti modifiche:

       a)   il  comma  4  dell'articolo  2  è  sostituito  dal
     seguente:

        4.  Gli  interventi riguardano edifici realizzati  con
     titoli  abilitativi che ne hanno previsto la  costruzione
     o che ne hanno legittimati la stessa. ;

       b)   il  comma  2  dell'articolo  3  è  sostituito  dal
     seguente:

        2.   Al  fine  di  favorire  la  realizzazione   degli
     interventi,  sono  consentiti  interventi  di   integrale
     demolizione  e  ricostruzione, anche su  area  di  sedime
     diversa,  ricadente  all'interno  della  stessa  area  di
     proprietà,    intesa   come   insieme    di    particelle
     pertinenziali catastalmente contigue senza  soluzione  di
     continuità   e  appartenenti  allo  stesso  proprietario,
     purché  non interessino aree per attrezzature discendenti
     dallo  strumento  urbanistico vigente o adottato  o  aree
     gravate  da  vincoli  di inedificabilità  previsti  dalla
     vigente normativa statale e regionale. ;

       c)   all'articolo   6   sono  apportate   le   seguenti
     modifiche:

       1)   al  comma  2  le  parole   sono  presentate  entro
     quarantotto mesi dal termine fissato al comma 4  e   sono
     soppresse;

       2) il comma 4 è abrogato;

       d)  alla  lettera  f) del comma 2 dell'articolo  11  le
     parole  di condono edilizio nonché  sono soppresse.


                               Art. 38.
           Disposizioni transitorie finalizzate al contrasto
                        dell'emergenza Covid 19

       1.  Al fine di contrastare l'emergenza Covid-19 per  un
     periodo  di  due  anni dalla data di  entrata  in  vigore
     della  presente  legge,  il  limite  di  mq.  50  di  cui
     all'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003,  n.
     4  e  successive  modificazioni non  si  applica  per  la
     chiusura   di  spazi  interni  ove  questi  costituiscano
     pertinenze   di   unità   immobiliari   in    cui    sono
     legittimamente insediate attività di ristorazione.

                               Art. 39.
          Disposizioni di semplificazione in materia edilizia

       1.   Nella  Regione  si  applicano  i  commi  2   e   5
     dell'articolo  10 del decreto legge 16  luglio  2020,  n.
     76,   convertito   con  modificazioni  dalla   legge   11
     settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni.

                               Art. 40.
         Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2017, n. 16

       1.  All'articolo  57  della legge regionale  11  agosto
     2017, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

       a)  nella rubrica, dopo le parole  linee elettriche  in
     bassa   tensione   sono  aggiunte  le  parole   e   media
     tensione in area privata ;

       b)  al  comma  1,  dopo le parole  la realizzazione  di
     linee  elettriche in bassa  sono aggiunte  le  parole   e
     media .

                               Art. 41.
                 Pianificazione territoriale regionale

       1.  Il  comma 7 dell'articolo 15 della legge  regionale
     13 agosto 2020, n. 19 è sostituito dal seguente:

        7.  Per  le  finalità  di cui al presente  articolo  è
     autorizzata,  per  ciascuno  degli  esercizi  finanziaria
     2021,  2022  e  2023, la spesa annua di 500  migliaia  di
     euro  (Missione 8, Programma 1). Ai relativi oneri si  fa
     fronte  con parte delle disponibilità della Missione  20,
     Programma 3, capitolo 215704 (acc. 1001). .

                               Art. 42.
             Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica

       1.  Al  comma 4 dell'articolo 52 della legge  regionale
     13   agosto  2020,  n.  19  sono  apportate  le  seguenti
     modifiche:

       a)  alla  lettera  d)  le parole  tre  dirigenti   sono
     sostituite dalle parole  quattro dirigenti ;

       b)  alla  lettera  i)  le parole  da  un  pianificatore
     territoriale   sono  sostituite  dalle  parole   da   due
     pianificatori territoriali .

                               Art. 43.
          Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 12
                          gennaio 2012, n. 8

       1.  All'articolo  23 della legge regionale  12  gennaio
     2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

       a)  al  comma 1 le parole da  su fabbricati  ed  opere
     fino  a   titolo  abilitativo ricevuto   sono  sostituite
     dalle   parole   ,  restauro,  risanamento  conservativo,
     ristrutturazione edilizia ;

       b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        1   bis.  previa  autorizzazione  dell'amministrazione
     sono  ammessi  cambi di destinazione d'uso per  tutte  le
     costruzioni   già  destinate  a  civile  abitazione,   ad
     attività  turistico-ricettiva  ovvero  commerciale  e  di
     servizi,  a  condizione che ciò non determini alterazioni
     ai  volumi  già  realizzati  con  titolo  abilitativo  ed
     assentiti. .

                               Art. 44.
        Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127

       1.  Alla  legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127  sono
     apportate le seguenti modifiche:

       a)  al  comma  6  bis dell'articolo 12 dopo  le  parole
      recupero  ambientale   sono aggiunte  le  parole   ,  da
     sottoporre  all'approvazione  dell'Assessorato  regionale
     del territorio e dell'ambiente. ;

       b) il comma 7 dell'articolo 19 è abrogato.

                               Art. 45.
              Agevolazioni oneri urbanistici spazi verdi

       1.  Fatti  salvi i requisiti previsti dal  decreto  del
     Presidente  della  Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  e
     successive   modificazioni   per   gli   interventi   sul
     patrimonio   edilizio  esistente   che   comportino   una
     riduzione  della superficie volumetrica, in  misura  pari
     almeno  al  5  per  cento a favore  di  spazi  verdi,  il
     consiglio   comunale   con  propria   deliberazione   può
     prevedere agevolazioni sugli oneri urbanistici in  misura
     proporzionale alla riduzione.

                               Art. 46.
                           Entrata in vigore

       1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta
     ufficiale  della Regione siciliana ed entrerà  in  vigore
     il giorno stesso della sua pubblicazione.

       2.  È  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.



                             IL PRESIDENTE


                          LAVORI PREPARATORI

     Disegno  di  legge n. 669 -  Modifiche ed integrazioni  alla
     legge  regionale  10 agosto 2016, n. 16 recante  Recepimento
     del   testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
     regolamentari in materia di edilizia approvato  con  decreto
     del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 .
     Iniziativa  governativa:  presentato  dal  Presidente  della
     Regione (Musumeci) su proposta dell'Assessore regionale  per
     il  territorio  e l'ambiente (Cordaro) il 18 dicembre  2019.
     Trasmesso alla Commissione  Ambiente, territorio e mobilità'
     (IV) l'8 gennaio 2020. (adottato quale testo base e abbinato
     nella seduta n. 176 del 3 marzo 2020).

     Disegno  di  legge n. 140 -  Modifiche ed integrazioni  agli
     artt.  5  e  8 della legge regionale 10 agosto 2016,  n.  16
     recante  Recepimento del T.U. delle disposizioni legislative
     e  regolamenti in materia edilizia approvato con decreto del
     Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380' .
     Iniziativa  parlamentare: presentato dal deputato Barbagallo
     il 25 gennaio 2018.
     Trasmesso alla Commissione  Ambiente, territorio e mobilità'
     (IV) il 7 febbraio 2018. (abbinato nella seduta n. 176 del 3
     marzo 2020).

     Disegno  di  legge  n. 453 -  Norme per la  limitazione  del
     diritto   di  cessione  e  trasferimento  di  volumetrie   -
     Modifiche  all'articolo 22 della legge regionale n.  16  del
     10/08/2016 - Testo unico per l'edilizia .
     Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Aricò il 29
     novembre   2018.   Trasmesso  alla  Commissione    Ambiente,
     territorio e mobilità' (IV) il 9 gennaio 2019.
     (abbinato nella seduta n. 176 del 3 marzo 2020).

     Disegno   di  legge  nn.  669-140-453  abbinato   dalla   IV
     Commissione nella seduta n. 176 del
     3 marzo 2020.

     Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 176 del 3  marzo
     2020,  n. 184 del 13 maggio 2020, n. 185 del 20 maggio 2020,
     n.  186 del 4 giugno 2020, n. 187 del 10 giugno 2020, n. 189
     del 17 giugno 2020, n. 190 del 23 giugno 2020, n. 192 del 24
     giugno  2020, n. 194 dell'1 luglio 2020, n. 196 del 7 luglio
     2020, n. 198 del 14 luglio 2020 e n. 199 del 21 luglio 2020.

     Esitato per l'Aula nella seduta n. 199 del 21 luglio 2020.

     Relatore: on. Eleonora Lo Curto.

     Discusso  dall'Assemblea nelle sedute n. 220 del  7  ottobre
     2020, n. 225 del 28 ottobre, n. 235 del 16 dicembre 2020, n.
     267 del 26 maggio 2021, n. 270 del 9 giugno 2021, n. 271 del
     15  giugno  2021, n. 274 del 23 giugno 2021, n. 275  del  29
     giugno 2021, n. 278 del 13 luglio 2021, n. 279 del 20 luglio
     2021.

     Approvato  dall'Assemblea nella seduta n. 279 del 20  luglio
     2021.