Attuale
17 dic 2019 Annunziato Seduta n. 162 AULA
08 gen 2020 Assegnato per esame Commissione SESTA
Storico
Onorevoli colleghi, con l'espressione salute mentale , secondo la definizione data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si fa riferimento ad uno stato di benessere emotivo e psicologico nel quale l'individuo è in grado di sfruttare le sue capacità cognitive o emozionali, esercitare la propria funzione all'interno della società, rispondere alle esigenze quotidiane della vita di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri . In linea con la predetta definizione, diversi studi hanno dimostrato che, accanto ai bisogni di salute di carattere fisico, la soddisfazione della domanda di salute che pone al centro bisogni psicologici, risulta strategicamente importante e fondamentale per il mantenimento dell'ottimale livello di qualità della vita e della salute psicofisica degli individui e delle Comunità. L'attuale contesto economico-sociale in cui persistono elevati livelli di stress correlati alle mutate condizioni di vita e di lavoro e/o alla diffusione di patologie cronico degenerative di matrice ambientale, rappresenta, un detonatore dell'incremento di fenomeni di disagio psicologico individuale e sociale (depressione, moltiplicazione emergente dei casi di suicidio, incremento della violenza domestica e dei casi di femminicidio/omicidio/suicidio, devianze giovanili con particolare riferimento al gioco d'azzardo patologico, al bullismo, all'abuso di alcool e sostanze stupefacenti). La domanda di salute mentale si presenta precoce, sfaccettata e multidimensionale e necessita, sempre più chiaramente, il coinvolgimento di professionisti afferenti alle Scienze Psicologiche - psicologi e psicoterapeuti - che lavorino sul territorio, in collaborazione con la rete dei Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta. In base, infatti, alle più recenti stime riconosciute in campo scientifico, infatti, i problemi di natura psico- sociale rappresentano circa il 40-60% delle consultazioni mediche a livello di cure primarie (visite dal medico di famiglia) e i medici di famiglia vengono consultati molto più frequentemente degli psicologi per problemi di natura mentale e comportamentale . (rif. Cattelan, 2011). È nella prospettiva di un approccio bio-psico- sociale (Engel, 1977) alla persona del paziente, così come raccomandato dall'OMS, che si innesta la presente proposta di legge, finalizzata ad istituire la figura professionale dello Psicologo di base, in ausilio all'attività svolta dai medici di base e dai pediatri di libera scelta nella cura primaria dei cittadini. La diagnosi e presa in carico tempestiva e precoce della domanda di salute psicologica è in grado di incidere positivamente sulla spesa sanitaria relativamente all'acquisto e somministrazione di farmaci che agiscano sul sistema nervoso centrale, tipicamente impiegati nella cura psichiatrica dei disturbi mentali o psicopatologici e limitando l'accesso e la spesa per analisi cliniche e visite specialistiche, nella misura in cui queste derivino da un tentativo di lettura di ogni tipo di disagio all'interno di un modello esclusivamente biologico . (L.Solano) - come dimostrano le numerose recenti sperimentazioni fin qui condotte nella Regione Lazio, Toscana, Lombardia - ed orientato al recupero della salute psichica ed all'autonomia della persona. La presenza dello Psicologo di base, come ampiamente dimostrato, inoltre, dalle esperienze europee, contribuisce, infatti, a produrre benessere nella cittadinanza oltre che a ridurre la spesa farmacologica e per accertamenti diagnostici, indotta da richieste mediche improprie ed incoerenti, in caso di sintomi da conversione o psicosomatici e psicologici manifestati dal paziente. Pertanto, sul piano regionale, garantire la salute psicologica ed istituire la figura dello psicologo di base, vorrebbe dire migliorare lo stato di salute della cittadinanza e contenere la spesa pubblica. Ed invero, va precisato che, sebbene il servizio venga erogato attraverso il Servizio Sanitario Regionale, con il pagamento del ticket, la spesa per i trattamenti psicologici sarebbe ampiamente compensata da una riduzione della spesa sanitaria nel termine suindicato. ----O---- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Finalità 1. La Regione Siciliana, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione ed in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, riconosce e garantisce il diritto all'assistenza psicologica in quanto necessaria per la salvaguardia della salute psico-fisica. Art. 2. Istituzione e compiti della figura professionale dello psicologo di base 1. Per garantire l'assistenza psicologica di cui all'articolo 1 è istituita la figura dello Psicologo di base del ruolo sanitario a rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale. 2. E' prevista la presenza di uno Psicologo di base ogni cinquemila abitanti. 3. Lo Psicologo di base opera in collaborazione con la medicina convenzionata attraverso compiti di cura primaria. 4. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata al medico di base o al medico di fiducia del paziente o al pediatra di libera scelta, questi è tenuto a indirizzare il paziente allo Psicologo di base territorialmente competente sulla base di un rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale. 5. Allo Psicologo di base, oltre alle funzioni di cui alla L. 18 febbraio 1989, n. 56 Ordinamento della professione di psicologo , competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione, promozione della salute nonché attivazione della rete sociale. 3. Lo Psicologo di base che assume in carico la richiesta di assistenza provvede alla formulazione di una diagnosi e sviluppa un programma di sostegno psicologico, avvalendosi anche di strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato. 7. Qualora lo Psicologo di base ritenga necessaria anche la somministrazione di farmaci, è tenuto a rivolgersi al medico di base o al medico di fiducia del paziente, unico deputato e responsabile alla prescrizione di farmaci. 8. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo Psicologo di base in attuazione del presente articolo sono posti a carico del Servizio Sanitario della Regione Sicilia, fatto salvo il pagamento di un ticket da parte del paziente, il cui importo è stabilito secondo normativa vigente. Art. 3. Elenco degli Psicologi di base 1. La Regione Sicilia, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, istituisce l'elenco degli Psicologi di base su base territoriale così da agevolare il rapporto con il contesto di riferimento. 2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione all'ordine degli Psicologi ai sensi dell'art. 2 della L. 18 febbraio 1989, n. 56 da almeno cinque anni; b) comprovata esperienza professionale con certificazione dei titoli post-lauream posseduti; c) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale; d) specifiche competenze e titoli definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge. Art. 4. Educazione continua in medicina 1. L'attività di diagnosi e di assistenza psicologica prestate in attuazione dell'articolo 1 dai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 sono valutate ai fini dell'attribuzione di crediti professionali o del punteggio per l'educazione continua in medicina secondo modalità stabilite dal Ministro della salute con proprio decreto. Art. 5. Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica 1. La verifica, il monitoraggio ed il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti organi del Servizio Sanitario Regionale. 2. Ai fini del comma 1, gli psicologi di base sono tenuti a trasmettere ai competenti servizi del Servizio Sanitario Regionale, una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata. 3. I servizi competenti del Servizio Sanitario Regionale esamina le relazioni presentare ai sensi del comma 2 al fine di verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica. 4. La Regione Sicilia, d'intesa con le aziende sanitarie locali, con i comuni, con gli ordini professionali degli psicologi, con le associazioni scientifiche, unitamente ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3, sono tenuti a collaborare allo svolgimento delle attività di documentazione nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali dei pazienti. Art. 6. Clausola di salvaguardia finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con le risorse allocate nell'aggregato economico 5 - oneri comuni relativi a spese di parte corrente, U.P.B. 2, Capitolo 215704. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con apposito capitolo dedicato nella legge di bilancio. Art. 7. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.