Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Istituzione della figura dello Psicologo di Base

Iter

Attuale
17 dic 2019 Annunziato Seduta n. 162 AULA
08 gen 2020 Assegnato per esame Commissione SESTA

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         Onorevoli colleghi,

         con   l'espressione   salute  mentale ,  secondo   la
     definizione   data  dall'Organizzazione  Mondiale   della
     Sanità  (OMS),  si  fa  riferimento  ad  uno   stato   di
     benessere  emotivo e psicologico nel quale l'individuo  è
     in  grado  di  sfruttare  le  sue  capacità  cognitive  o
     emozionali,  esercitare la propria  funzione  all'interno
     della  società, rispondere alle esigenze quotidiane della
     vita di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti  e
     mature con gli altri .

         In  linea con la predetta definizione, diversi  studi
     hanno  dimostrato che, accanto ai bisogni  di  salute  di
     carattere  fisico,  la  soddisfazione  della  domanda  di
     salute  che  pone al centro bisogni psicologici,  risulta
     strategicamente   importante  e   fondamentale   per   il
     mantenimento dell'ottimale livello di qualità della  vita
     e  della  salute  psicofisica  degli  individui  e  delle
     Comunità.

         L'attuale   contesto   economico-sociale    in    cui
     persistono  elevati  livelli di  stress   correlati  alle
     mutate   condizioni  di  vita  e  di  lavoro   e/o   alla
     diffusione  di patologie cronico degenerative di  matrice
     ambientale,  rappresenta,  un detonatore  dell'incremento
     di  fenomeni di disagio psicologico individuale e sociale
     (depressione,  moltiplicazione  emergente  dei  casi   di
     suicidio, incremento della violenza domestica e dei  casi
     di   femminicidio/omicidio/suicidio,  devianze  giovanili
     con    particolare   riferimento   al   gioco   d'azzardo
     patologico, al bullismo, all'abuso di alcool  e  sostanze
     stupefacenti). La domanda di salute mentale  si  presenta
     precoce,  sfaccettata  e multidimensionale  e  necessita,
     sempre    più    chiaramente,   il   coinvolgimento    di
     professionisti  afferenti  alle  Scienze  Psicologiche  -
     psicologi   e   psicoterapeuti   -   che   lavorino   sul
     territorio, in collaborazione con la rete dei  Medici  di
     Medicina  Generale  e  i Pediatri di  Libera  Scelta.  In
     base,  infatti,  alle più recenti stime  riconosciute  in
     campo  scientifico, infatti, i problemi di natura  psico-
     sociale    rappresentano   circa    il    40-60%    delle
     consultazioni mediche a livello di cure primarie  (visite
     dal  medico  di famiglia) e i medici di famiglia  vengono
     consultati  molto più frequentemente degli psicologi  per
     problemi  di  natura  mentale e  comportamentale .  (rif.
     Cattelan, 2011).

         È  nella  prospettiva  di  un  approccio   bio-psico-
     sociale   (Engel, 1977) alla persona del  paziente,  così
     come  raccomandato dall'OMS, che si innesta  la  presente
     proposta  di  legge, finalizzata ad istituire  la  figura
     professionale  dello  Psicologo  di  base,   in   ausilio
     all'attività svolta dai medici di base e dai pediatri  di
     libera  scelta  nella  cura primaria  dei  cittadini.  La
     diagnosi  e  presa in carico tempestiva e  precoce  della
     domanda  di  salute  psicologica è in grado  di  incidere
     positivamente   sulla   spesa   sanitaria   relativamente
     all'acquisto  e somministrazione di farmaci che  agiscano
     sul   sistema  nervoso  centrale,  tipicamente  impiegati
     nella   cura   psichiatrica  dei   disturbi   mentali   o
     psicopatologici e  limitando l'accesso  e  la  spesa  per
     analisi  cliniche e visite specialistiche,  nella  misura
     in  cui  queste  derivino da un tentativo di  lettura  di
     ogni   tipo   di  disagio  all'interno  di   un   modello
     esclusivamente  biologico . (L.Solano) - come  dimostrano
     le  numerose  recenti sperimentazioni  fin  qui  condotte
     nella  Regione Lazio, Toscana, Lombardia -  ed  orientato
     al  recupero della salute psichica ed all'autonomia della
     persona.

         La  presenza dello Psicologo di base, come ampiamente
     dimostrato,    inoltre,   dalle    esperienze    europee,
     contribuisce,   infatti,  a  produrre   benessere   nella
     cittadinanza  oltre che a ridurre la spesa  farmacologica
     e  per  accertamenti  diagnostici, indotta  da  richieste
     mediche  improprie ed incoerenti, in caso di sintomi   da
     conversione   o  psicosomatici e psicologici  manifestati
     dal  paziente.  Pertanto, sul piano regionale,  garantire
     la  salute  psicologica  ed  istituire  la  figura  dello
     psicologo di base, vorrebbe dire migliorare lo  stato  di
     salute  della cittadinanza e contenere la spesa pubblica.
     Ed  invero,  va precisato che, sebbene il servizio  venga
     erogato  attraverso il Servizio Sanitario Regionale,  con
     il  pagamento  del  ticket, la spesa  per  i  trattamenti
     psicologici   sarebbe  ampiamente   compensata   da   una
     riduzione della spesa sanitaria nel termine suindicato.

                               ----O----

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                               Finalità

     1.    La    Regione    Siciliana,   nell'esercizio    della
     propria  competenza in materia di tutela  della  salute  ai
     sensi  dell'articolo 117, comma terzo,  della  Costituzione
     ed  in  attuazione  dell'articolo  32  della  Costituzione,
     riconosce    e   garantisce   il   diritto   all'assistenza
     psicologica   in  quanto  necessaria  per  la  salvaguardia
     della salute psico-fisica.

                                Art. 2.
        Istituzione e compiti della figura professionale dello
                           psicologo di base

         1.  Per  garantire  l'assistenza psicologica  di  cui
     all'articolo  1 è istituita la figura dello Psicologo  di
     base del ruolo sanitario a rapporto convenzionale con  il
     Servizio Sanitario Regionale.

         2.  E' prevista la presenza di uno Psicologo di  base
     ogni cinquemila abitanti.

         3.  Lo Psicologo di base opera in collaborazione  con
     la  medicina  convenzionata attraverso  compiti  di  cura
     primaria.
         4.  In  caso  di richiesta di assistenza  psicologica
     avanzata  al  medico di base o al medico di  fiducia  del
     paziente o al pediatra di libera scelta, questi è  tenuto
     a   indirizzare  il  paziente  allo  Psicologo  di   base
     territorialmente  competente sulla base  di  un  rapporto
     convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale.

         5.  Allo  Psicologo di base, oltre alle  funzioni  di
     cui  alla  L. 18 febbraio 1989, n. 56  Ordinamento  della
     professione  di psicologo , competono, in accordo  con  i
     servizi  distrettuali competenti, funzioni  di  riduzione
     del  rischio di disagio psichico, prevenzione, promozione
     della salute nonché attivazione della rete sociale.

         3.  Lo  Psicologo  di base che assume  in  carico  la
     richiesta  di  assistenza provvede alla  formulazione  di
     una   diagnosi  e  sviluppa  un  programma  di   sostegno
     psicologico, avvalendosi anche di strutture  pubbliche  e
     private   di  secondo  livello  competenti  sul  problema
     individuato.

         7.  Qualora  lo Psicologo di base ritenga  necessaria
     anche   la  somministrazione  di  farmaci,  è  tenuto   a
     rivolgersi  al medico di base o al medico di fiducia  del
     paziente,    unico    deputato   e   responsabile    alla
     prescrizione di farmaci.

         8.   I  costi  dell'assistenza  psicologica  prestata
     dallo  Psicologo  di  base  in  attuazione  del  presente
     articolo  sono  posti  a  carico del  Servizio  Sanitario
     della  Regione  Sicilia, fatto salvo il pagamento  di  un
     ticket  da parte del paziente, il cui importo è stabilito
     secondo normativa vigente.

                                Art. 3.
                    Elenco degli Psicologi di base

         1.  La  Regione Sicilia, per le finalità  di  cui  al
     comma   1  dell'articolo  1,  istituisce  l'elenco  degli
     Psicologi  di base su base territoriale così da agevolare
     il rapporto con il contesto di riferimento.

         2.  Possono  essere iscritti nell'elenco  di  cui  al
     comma   1  i  professionisti  in  possesso  dei  seguenti
     requisiti:

         a)  iscrizione  all'ordine degli Psicologi  ai  sensi
     dell'art.  2 della L. 18 febbraio 1989, n. 56  da  almeno
     cinque anni;

         b)    comprovata    esperienza   professionale    con
     certificazione dei titoli post-lauream posseduti;

         c)  assenza di rapporti di lavoro dipendente  con  le
     strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;

         d)  specifiche  competenze e  titoli  definiti  dalla
     Giunta   regionale   con  proprio   provvedimento   entro
     centottanta   giorni  dall'approvazione  della   presente
     legge.

                                Art. 4.
                    Educazione continua in medicina

         1.   L'attività   di   diagnosi   e   di   assistenza
     psicologica  prestate in attuazione dell'articolo  1  dai
     soggetti  iscritti  negli elenchi di cui  all'articolo  3
     sono   valutate  ai  fini  dell'attribuzione  di  crediti
     professionali  o del punteggio per l'educazione  continua
     in  medicina  secondo  modalità  stabilite  dal  Ministro
     della salute con proprio decreto.

                                Art. 5.
            Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo
                      dell'assistenza psicologica

         1.  La  verifica,  il monitoraggio  ed  il  controllo
     della  qualità  dell'assistenza psicologica  prestata  in
     attuazione   dell'articolo   1   sono   effettuati    dai
     competenti organi del Servizio Sanitario Regionale.

         2.  Ai  fini del comma 1, gli psicologi di base  sono
     tenuti  a  trasmettere ai competenti servizi del Servizio
     Sanitario  Regionale, una relazione annuale sull'attività
     di assistenza psicologica prestata.

         3.   I  servizi  competenti  del  Servizio  Sanitario
     Regionale  esamina le relazioni presentare ai  sensi  del
     comma  2  al  fine di verificare, controllare e  valutare
     l'attività di assistenza psicologica.

         4.  La  Regione  Sicilia,  d'intesa  con  le  aziende
     sanitarie   locali,  con  i  comuni,   con   gli   ordini
     professionali   degli  psicologi,  con  le   associazioni
     scientifiche,    unitamente    ai    soggetti    iscritti
     nell'elenco  di  cui  all'articolo  3,  sono   tenuti   a
     collaborare   allo   svolgimento   delle   attività    di
     documentazione  nel rispetto delle norme a  tutela  della
     riservatezza dei dati personali dei pazienti.

                                Art. 6.
                 Clausola di salvaguardia finanziaria

         1.   Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  della
     presente  legge,  si  provvede con  le  risorse  allocate
     nell'aggregato  economico 5 -  oneri  comuni  relativi  a
     spese di parte corrente, U.P.B. 2, Capitolo 215704.

         2.    Alla    copertura   degli    oneri    derivanti
     dall'applicazione della presente legge per  le  annualità
     successive  si  provvede con apposito  capitolo  dedicato
     nella legge di bilancio.

                                Art. 7.
                             Norma finale

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
     e di farla osservare come legge della Regione.