Attuale
17 dic 2019 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 162 AULA
Storico
11 nov 2019 Assegnato per esame Commissione TERZA
11 nov 2019 Assegnato per parere Commissione SECONDA
19 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 109 0300 Commissione TERZA
26 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 111 0300 Commissione TERZA
26 nov 2019 Inviato Commissione Bilancio
03 dic 2019 Parere espresso Commissione * Seduta n. 164 0200 Commissione SECONDA
04 dic 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 113 0300 Commissione TERZA
04 dic 2019 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 113 0300 Commissione TERZA
10 dic 2019 Esaminato in Aula Seduta n. 159 AULA
17 dic 2019 Esaminato in Aula Seduta n. 162 AULA
* ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE N. 641 APPROVATO IL 17 DICEMBRE 2019 Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia' Art. 1. Ambito di applicazione 1. Ai fini dell'individuazione delle zone franche montane si considerano le aree particolarmente svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti, o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente sempre inferiore a 15 mila abitanti, e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni. Art. 2. Territori montani 1. L'individuazione dei territori di cui all'articolo 1 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3. Caratteristiche dei benefici 1. Caratteristiche dei benefici: a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi di imposta per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2025 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche; d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana. Art. 4. Aliquote IVA 1. Alle attività produttive che hanno la sede operativa ed il domicilio fiscale nelle aree disciplinate dalla presente legge si applicano aliquote IVA agevolate e diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese. Alle restanti attività produttive si applica l'aliquota IVA del 22 per cento. Art. 5. Beneficiari 1. Le agevolazioni della presente legge possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana antecedentemente all'1 gennaio 2020. 2. Possono accedere alle agevolazioni coloro che intendono trasferire in Sicilia nelle zone montane la sede legale e operativa della loro attività. 3. Le attività devono essere ubicate oltre i 500 metri sul livello del mare. Art. 6. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. IL PRESIDENTE LAVORI PREPARATORI Disegno di legge n. 641 - Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ragusa, Catanzaro, Foti, Cafeo, Bulla, Cannata, Gallo, Gennuso, Marano, Rizzotto, Savarino, Zafarana, Zitelli, Calderone, Catalfamo, Aricò, Lo Curto, Genovese, Pullara e Cappello l'11 novembre 2019. Trasmesso alla Commissione Attività produttive' (III) l'11 novembre 2019. Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 109 del 19 novembre 2019, n. 111 del 26 novembre 2019, n. 113 del 4 dicembre 2019. Inviato in Commissione Bilancio' il 26 novembre 2019. Parere reso dalla Commissione Bilancio' nella seduta n. 164 del 3 dicembre 2019. Esitato per l'Aula nella seduta n. 113 del 4 dicembre 2019. Relatore: onorevole Cannata Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 159 del 10 dicembre 2019 e n. 162 del 17 dicembre 2019. Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 162 del 17 dicembre 2019.
(11.11.2019) Testo presentato (26.11.2019 seduta 0111) 3. Terza Commissione - Attività produttive - TESTO INVIATO IN COMMISSIONE BILANCIO (04.12.2019 seduta 0113) 3. Terza Commissione - Attività produttive - TESTO ESITATO PER L'AULA (17.12.2019 seduta 0162) 3. Terza Commissione - Attività produttive - Testo approvato dall'Aula