Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia.

Iter

Attuale
17 dic 2019 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 162 AULA

Storico
11 nov 2019 Assegnato per esame Commissione TERZA
11 nov 2019 Assegnato per parere Commissione SECONDA
19 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 109 0300 Commissione TERZA
26 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 111 0300 Commissione TERZA
26 nov 2019 Inviato Commissione Bilancio
03 dic 2019 Parere espresso Commissione * Seduta n. 164 0200 Commissione SECONDA
04 dic 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 113 0300 Commissione TERZA
04 dic 2019 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 113 0300 Commissione TERZA
10 dic 2019 Esaminato in Aula Seduta n. 159 AULA
17 dic 2019 Esaminato in Aula Seduta n. 162 AULA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
     Inviato in Commissione  Bilancio' il 26 novembre 2019.

     Parere reso dalla Commissione  Bilancio' nella seduta  n.
     164 del 3 dicembre 2019.

     Esitato  per  l'Aula nella seduta n. 113 del  4  dicembre
     2019.

     Relatore: onorevole Cannata

     Discusso  dall'Assemblea  nelle  sedute  n.  159  del  10
     dicembre 2019 e n. 162 del 17 dicembre 2019.

     Approvato  dall'Assemblea nella  seduta  n.  162  del  17
     dicembre 2019.
*


                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                                       DISEGNO DI LEGGE N. 641


                     APPROVATO IL 17 DICEMBRE 2019


        Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della
         Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto,
         recante  Disposizioni concernenti l'istituzione delle
                   zone franche montane in Sicilia'

                                Art. 1.
                        Ambito di applicazione

       1.  Ai  fini  dell'individuazione  delle  zone  franche
     montane    si   considerano   le   aree   particolarmente
     svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei  quali
     oltre il 50 per cento della superficie totale è posto  ad
     altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare,  con
     una  popolazione residente inferiore a 15 mila  abitanti,
     o  porzioni di aree comunali densamente edificate,  poste
     sempre  al  di sopra di 500 metri sul livello  del  mare,
     con  popolazione  residente sempre inferiore  a  15  mila
     abitanti,  e  costituenti nuclei storicizzati  dove  sono
     presenti  fenomeni di spopolamento calcolati in  funzione
     dell'andamento demografico di tali aree con dati  storici
     certi negli ultimi 50 anni.

                                Art. 2.
                           Territori montani

         1. L'individuazione dei territori di cui all'articolo
     1  è effettuata con decreto del Presidente della Regione,
     previa  deliberazione della Giunta regionale, su proposta
     dell'assessore  regionale  per  le  attività  produttive,
     entro  sei  mesi  dalla data di entrata in  vigore  della
     presente legge.

                                Art. 3.
                     Caratteristiche dei benefici

       1. Caratteristiche dei benefici:

       a)  esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre
     periodi  di  imposta. Per i periodi di imposta successivi
     l'esenzione  è  limitata, per i primi cinque  al  60  per
     cento,  per  il  sesto e settimo al 40 per  cento  e  per
     l'ottavo,  nono e decimo al 20 per cento. L'esenzione  di
     cui  alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo
     di  imposta  in  corso all'1 gennaio 2020 e  per  ciascun
     periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad  euro
     5.000,  ragguagliato ad anno, per ogni  nuovo  assunto  a
     tempo  indeterminato  residente all'interno  del  sistema
     locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

       b)  esenzione  dall'imposta  regionale  sulle  attività
     produttive  per  i  primi  tre  periodi  di  imposta  per
     ciascun  periodo di imposta, del valore della  produzione
     netta;

       c)   esenzione  dalle  imposte  municipali  proprie   a
     decorrere  dall'anno 2020 e fino all'anno  2025  per  gli
     immobili  siti  nelle zone franche montane,  posseduti  o
     utilizzati  dai soggetti di cui al presente articolo  per
     l'esercizio delle nuove attività economiche;

       d)   esonero   dal  versamento  dei  contributi   sulle
     retribuzioni  da  lavoro dipendente per  i  primi  cinque
     anni   di  attività,  nei  limiti  di  un  massimale   di
     retribuzione  definito  con  decreto  del  Ministro   del
     lavoro  e  della  previdenza sociale,  solo  in  caso  di
     contratti  a  tempo indeterminato, o a tempo  determinato
     di  durata non inferiore a dodici mesi e a condizione che
     almeno  il  30  per  cento  degli  occupati  risieda  nel
     sistema  locale  di lavoro in cui ricade la  zona  franca
     montana.  Per  gli anni successivi l'esonero  è  limitato
     per  i  primi  cinque al 60 per cento,  per  il  sesto  e
     settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo  al
     20  per  cento.  L'esonero di cui alla  presente  lettera
     spetta,  alle medesime condizioni, anche ai  titolari  di
     reddito   da  lavoro  autonomo  che  svolgono  l'attività
     all'interno della zona franca montana.

                                Art. 4.
                             Aliquote IVA

       1.   Alle   attività  produttive  che  hanno  la   sede
     operativa   ed   il   domicilio   fiscale   nelle    aree
     disciplinate  dalla presente legge si applicano  aliquote
     IVA  agevolate  e  diversificate in relazione  alla  loro
     classificazione  in  micro,  piccole,  medie   e   grandi
     imprese.  Alle  restanti attività produttive  si  applica
     l'aliquota IVA del 22 per cento.

                                Art. 5.
                              Beneficiari

       1.  Le agevolazioni della presente legge possono essere
     fruite  anche  dalle  piccole e  microimprese  che  hanno
     avviato  la  propria attività in una zona franca  montana
     antecedentemente all'1 gennaio 2020.

       2.   Possono  accedere  alle  agevolazioni  coloro  che
     intendono  trasferire in Sicilia nelle  zone  montane  la
     sede legale e operativa della loro attività.

       3.  Le attività devono essere ubicate oltre i 500 metri
     sul livello del mare.

                                Art. 6.
                           Norma finanziaria

       1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
     legge,  pari  a  300 milioni di euro annui,  si  provvede
     mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  gli
     interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
     all'articolo  10, comma 5 del decreto legge  29  novembre
     2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge  27
     dicembre 2004, n. 307.


                                                 IL PRESIDENTE

                          LAVORI PREPARATORI

     Disegno di legge n. 641 - Schema di progetto di legge  da
     proporre   al  Parlamento  della  Repubblica   ai   sensi
     dell'articolo  18  dello Statuto  della  Regione  recante
     disposizioni   concernenti   l'istituzione   delle   zone
     franche montane in Sicilia.

     Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati  Ragusa,
     Catanzaro,  Foti, Cafeo, Bulla, Cannata, Gallo,  Gennuso,
     Marano,    Rizzotto,    Savarino,   Zafarana,    Zitelli,
     Calderone, Catalfamo, Aricò, Lo Curto, Genovese,  Pullara
     e Cappello l'11 novembre 2019.

     Trasmesso  alla  Commissione  Attività produttive'  (III)
     l'11 novembre 2019.

     Esaminato  dalla Commissione nelle sedute n. 109  del  19
     novembre 2019, n. 111 del 26 novembre 2019, n. 113 del  4
     dicembre 2019.