Attuale
21 ago 2020 Concluso
Storico
10 lug 2019 Assegnato per esame Commissione QUARTA
16 lug 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 129 AULA
16 lug 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 120 0400 Commissione QUARTA
23 lug 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 122 0400 Commissione QUARTA
24 lug 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 123 0400 Commissione QUARTA
24 lug 2019 Abbinamento con ddl 5; ddl 147; ddl 162; ddl 174; ddl 187; ddl 190; ddl
"""""""""""""" 229; ddl 356; ddl 472; ddl 536; - VEDI ddl 587 Seduta n. 123 0400 Commissione QUARTA
18 set 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 128 0400 Commissione QUARTA
25 set 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 131 0400 Commissione QUARTA
16 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 138 0400 Commissione QUARTA
23 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 140 0400 Commissione QUARTA
29 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 141 0400 Commissione QUARTA
06 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 145 0400 Commissione QUARTA
13 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 147 0400 Commissione QUARTA
20 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 150 0400 Commissione QUARTA
26 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 152 0400 Commissione QUARTA
26 nov 2019 Inviato Commissione Bilancio
27 mag 2020 Parere Commissione Bilancio Seduta n. 202 0200 Commissione SECONDA
04 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 186 0400 Commissione QUARTA
04 giu 2020 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 186 0400 Commissione QUARTA
16 giu 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 197 AULA
23 lug 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 208 AULA
28 lug 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 209 AULA
29 lug 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 210 AULA
04 ago 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 211 AULA
05 ago 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 212 AULA
06 ago 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 213 AULA
06 ago 2020 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 213 AULA
12 ago 2020 Inviato Presidenza della Regione
13 ago 2020 Lr 13 agosto alr 2020 nlr 19 Titolo : Norme per il governo del territorio.
21 ago 2020 Pubblicazione Gurs n. 44o1 del 21 agosto 2020
l'aggiornamento dei piani e per le approvazioni di varianti urbanistiche e, più in generale, una sostanziale inefficacia del sistema della pianificazione urbanistica, con ricadute critiche sull'assetto delle città e del territorio e sullo sviluppo economico e sociale della Regione. Il presente disegno di legge che si propone per l'approvazione intende modificare profondamente la disciplina del governo del territorio nella Regione siciliana con l'ambizione di governare la complessità contemporanea nel settore. La IV Commissione ha abbinato 11 disegni di legge che proponevano discipline della materia 'de qua' ed ha scelto quale testo base quello presentato dal governo regionale. Dopo un'intensa fase istruttoria che ha coinvolto esperti, rappresentanti delle categorie produttive e degli ordini professionali, la Commissione ha apportato talune modifiche al testo originario ed ha trasmesso il testo risultante alla Commissione Bilancio. La Commissione bilancio ha riformulato il dispositivo di alcune norme finanziarie, ha dato copertura su altre, e ha dato parere contrario su altre ancora. Nel Titolo I sono elencati oggetto (art. 1) e finalità (art. 2) del testo in esame. Nel Titolo II, dall'articolo 3 all'articolo 9, sono elencati ed approfonditi i principi ispiratori della presente proposta legislativa che, è da evidenziare, non risultano fini a se stessi, ma trovano una puntuale applicazione nei successivi titoli ed articoli. La legge regionale n. 71 del 1978 era stata pensata come disciplina dell'urbanistica caratterizzata da comparti separati, sia nelle previsione di una moltitudine di piani divisi per settori (piani regolatori, programmi di fabbricazione, piani particolareggiati, piani di lottizzazione...ecc), sia nel rapporto tra enti territoriali che, nei fatti, si è sostanziato in una funzione regionale di tipo meramente e sterilmente gerarchica, tendenzialmente autoritativa ed estranea al contesto. Al contrario, il presente disegno di legge, attraverso i principi di sussidiarietà, partecipazione e concertazione, è finalizzato a facilitare e coordinare il rapporto tra enti territoriali, e tra enti territoriali, cittadinanza e portatori di interessi, soprattutto con riferimento all'elaborazione ed approvazione degli strumenti urbanistici. Altri principi, quali semplificazione, flessibilità e perequazione, intendono modificare i processi decisionali introducendo elementi che caratterizzano una moderna pubblica amministrazione efficace, efficiente e vicina al cittadino. Infine, i principi di sostenibilità e 'consumo di suolo tendente a zero' sono volti a promuovere una maggiore tutela dell'ambiente. In sintesi si vuole proporre una nuova visione dell'urbanistica, attraverso la sostituzione del principio della mera espansione urbana (per esigenze residenziali e produttive) in favore di una trasformazione delle città volta il riuso del costruito. Tale nuovo paradigma costituisce oggi la risorsa principale per uno sviluppo sostenibile, basato sul recupero del tessuto insediativo esistente e sulla rigenerazione di ambiti urbani degradati, nell'ottica di una politica di qualità del paesaggio e di recupero dei valori storici e culturali delle nostre città. Il Titolo III, con l'obiettivo di creare una 'governance' multilivello, disciplina gli strumenti e le procedure di concertazione attraverso la Conferenza e gli Accordi di pianificazione (artt. 10 e 11), e l'Accordo di programma (art.12). Al fine di favorire le procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, la Regione e gli Enti locali incentrano il loro rapporto sulle Conferenze di pianificazione con la finalità di concertare un quadro conoscitivo approfondito e completo del territorio e del suo sviluppo urbanistico in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, nonché dell'espressione di valutazioni condivise sulle scelte, sugli obiettivi e sui contenuti della pianificazione. A tali Conferenze, sono inoltre invitati a partecipare, con funzioni meramente consultive, anche i portatori di interessi generali e settoriali. L'Accordo di pianificazione sintetizza i risultati della Conferenza di pianificazione e sostituisce a tutti gli effetti, ogni parere, concessione, autorizzazione, nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato, di competenza degli enti partecipanti. Il Titolo IV disciplina l'attività degli uffici preposti alle attività di governo e monitoraggio del territorio (art. 13), ed alla formazione degli atti di pianificazione territoriale regionale (art. 15), delle città metropolitane, dei consorzi dei comuni, e dei comuni singoli o associati (art. 17). Strumenti informatici essenziali per una corretta ed efficiente pianificazione territoriale, sono il Sistema informativo territoriale regionale (SITR), disciplinato dall'articolo 14, ed il Sistema informativo territoriale (SIT), disciplinato dall'articolo 16. Tali strumenti, oggi parzialmente operativi per le finalità della presente proposta legislativa, risultano imprescindibili per una corretta pianificazione territoriale poiché, oltre a dare stabilità e precisione al sistema, rendendolo più efficiente e meno permeabile ai condizionamenti della criminalità, promuoveranno l'interscambio delle informazioni territoriali tra i dipartimenti della Regione e degli enti locali e l'aggiornamento continuo delle banche dati. Inoltre, sarà reso più semplice e produttivo il lavoro dei professionisti per i quali è garantito il libero accesso al sistema. Il Titolo V (art.18) coordina la Valutazione ambientale strategica (VAS) con gli atti di pianificazione previsti dalla presente proposta legislativa. Il Titolo VI disciplina la pianificazione regionale incentrata nel Piano territoriale regionale (PTR), un documento di carattere strategico che sintetizza e coordina altri strumenti pianificatori (ad esempio il Piano regionale dei rifiuti, i Piano paesaggistici, il Piano regionale forestale, i Piani di assetto idrogeologico...ecc). Anche attraverso il PTR, la Regione, da mero controllore finale delle scelte di pianificazione dei comuni, diventa soggetto attivo della pianificazione del territorio. Relativamente al PTR, nello specifico: l'articolo 19 ne illustra i contenuti, l'articolo 20 ne specifica gli effetti sugli altri atti di pianificazione territoriale, con particolare riferimento agli enti locali e l'articolo 21 ne disciplina il procedimento di formazione. Il Titolo VII disciplina gli atti della pianificazione territoriale dei Consorzi dei comuni (PTC) e delle città metropolitane (PCM): l'articolo 22 disciplina i contenuti dei suddetti Piani, l'articolo 23 gli effetti sugli altri atti di pianificazione territoriale e l'articolo 24 le relative procedure di formazione. Il Titolo VIII regolamenta la pianificazione urbanistica comunale, il cui strumento 'principe' è il Piano urbanistico generale comunale (PUG). Tramite il PUG è possibile determinare la fisionomia reale delle città e del loro sviluppo, è pertanto prevista la suddivisione del territorio comunale in ambiti territoriali, la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, la definizione di fabbisogni insediativi, la disciplina della mobilità di cose e persone e la previsione della aree per fini pubblici. Ferma restando la prerogativa della Regione in materia di vigilanza, gli Enti locali devono essere messi nelle condizioni di pianificare ed approvare in piena autonomia i propri atti di pianificazione, siano essi generali che attuativi, riservando alla potestà degli organi consiliari comunali ogni attività relativa all'adozione degli atti d'indirizzo ed alla successiva approvazione del proprio strumento urbanistico. La modalità di approvazione del nuovo strumento urbanistico comunale, seguendo il principio di sussidiarietà, semplifica la procedura attraverso la Conferenza di pianificazione direttamente convocata al livello locale: tale innovazione, rispetto alla precedente normativa, risulta determinante per accelerare i tempi di approvazione dei piani. Il livello comunale della pianificazione territoriale è delineato dall'articolo 25 relativo ai contenuti e dagli articoli 26 e 27 sulle procedure di formazione ed approvazione, e sulla disciplina del patrimonio culturale dei beni isolati. I contenuti ed il procedimento di definizione del 'Regolamento edilizio comunale' (REC) sono invece stabiliti dall'articolo 28, mentre i Piani particolareggiati attuativi (PPA) dagli articoli 29 e 30. L'articolo 31 disciplina definizioni, finalità e contenuti della rigenerazione urbana; è inoltre stabilito che sia effettuato un censimento degli immobili con l'indicazione del loro lo stato di conservazione ed, al fine dell'effettuazione degli interventi di trasformazione, rigenerazione e riqualificazione urbana, è ammessa la possibilità di costituire società miste, anche con l'intervento dei privati. L'articolo 32, definisce il consumo del suolo e introduce nella legislazione regionale stringenti limiti per la realizzazione di nuovi insediamenti in aree non urbanizzate o che non siano strettamente legati ad opere di interesse pubblico. Gli articoli 33 e 34 disciplinano la perequazione urbanistica, con una particolare attenzione alla tutela dell'ambiente ed alla rigenerazione e riqualificazione urbana. L'articolo 35 regolamenta la definizione, la classificazione, la tutela e la pianificazione del territorio rurale operata dal PUG. Come per le altre tipologie di pianificazione, è previsto un coordinamento con altri Piani di settore, nello specifico con il Piano del verde e con il Piano paesaggistico. E' incoraggiato il recupero dei manufatti edili, è limitato il consumo di suolo soprattutto per l'edilizia residenziale ed è attuata una sostanziale tutela dell'ambiente, con particolare riferimento al rispetto dei boschi e delle foreste. Gli articoli 36 e 37 disciplinano i comparti edificatori individuati dal PUG o dai PPA, l'attuazione degli stessi comparti è realizzata dal Comune, tuttavia si prevede la possibilità della realizzazione da parte dei proprietari degli immobili previa sottoscrizione di apposita Convenzione con il Comune. Il Titolo IX, al fine di realizzare un'architettura di qualità nella Regione, disciplina gli standard urbanistici (art. 38), di qualità urbana, ambientale ed architettonica (art. 39), L'articolo 40 prevede la possibilità di promuovere concorsi di progettazione con particolare riferimento al riuso ed alla riqualificazione urbana. Gli articoli 41, 42 e 43 definiscono e disciplinano i sistemi infrastrutturali degli strumenti urbanistici comunali. Il Titolo X disciplina i poteri sostitutivi della Regione nei confronti degli enti locali inadempienti con riferimento alla predisposizione degli atti di competenza in materia di urbanistica (art. 45), è inoltre previsto un supporto tecnico-formativo fornito dall'Assessorato del territorio e ambiente agli enti locali (art. 46). Il Titolo XI, negli articoli 47 e 48, interviene sulla predisposizione dei regolamenti e decreti necessari per l'attuazione della presente proposta legislativa. Il Titolo XII (art. 49) regolamenta composizione e competenze del Comitato tecnico scientifico. Il Titolo XIII disciplina due importanti strumenti della pianificazione del governo del territorio. L'articolo 50 istituisce la Carta dei vincoli, un documento che raccoglie l'insieme delle prescrizioni vincolistiche che gravano su un determinato territorio e che dovrà essere continuamente aggiornato dagli enti competenti. L'articolo 51 disciplina il Certificato verde, un processo perequativo che a fronte di determinate attività edilizie prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in aree degradate. L'articolo 52 e l'articolo 53 istituiscono un regime transitorio e talune misure di salvaguardia, prevedendo la sospensione dei piani territoriali ed urbanistici, e di alcuni provvedimenti autorizzatori, al fine della conformità degli stessi alle prescrizioni della normativa in esame. Infine, l'articolo 54 abroga, tra l'altro, l'intera legge regionale n. 71 del 1978, sancendo il passaggio in una nuova era della pianificazione territoriale. ----O---- DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE (*) TITOLO I Oggetto e finalità Art. 1. Oggetto 1. La presente legge disciplina, nel rispetto dello Statuto siciliano, della normativa nazionale ed europea, le azioni della Regione, delle Città metropolitane e dei Comuni singoli o riuniti in consorzio, nel governo del territorio, e contiene i principi e le norme generali sulla pianificazione dei processi di trasformazione, recupero, tutela e valorizzazione del territorio, del paesaggio e dell'ambiente regionale. Art. 2. Finalità 1. Le azioni di governo del territorio, nel rispetto ed in attuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e dei relativi obblighi, si attuano mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica e si fondano su una conoscenza sistematica e continua dei processi di trasformazione urbana e territoriale, perseguendo i seguenti obiettivi di rilevanza pubblica: a) prevedere lo sviluppo delle città e del territorio regionale, in modo armonico, sostenibile e durevole, con la finalità di promuovere la bellezza delle città e dei territori, la salubrità dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di vita; b) assicurare che i processi di trasformazione urbana e territoriale siano compatibili con la sicurezza e la riduzione dei rischi territoriali, la salute e la qualità della vita dei cittadini; preservino da alterazioni irreversibili i connotati fisici del territorio e ne mantengano l'identità storico-culturale con adeguate azioni di recupero dei siti compromessi, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e delle altre normative di settore aventi incidenza sull'attività urbanistico-edilizia; c) promuovere la valorizzazione e il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali della città e del territorio, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche alla eliminazione delle sperequazioni territoriali; d) ridurre il consumo di suolo, limitandolo ai casi in cui non sussistano valide alternative; e) garantire un'urbanistica capace di conseguire un'equa ripartizione dei vantaggi ed oneri connessi alla trasformazione territoriale; f) promuovere la conoscenza del territorio attraverso strumenti condivisi tra Regione ed Enti locali; g) promuovere e sviluppare interventi di rigenerazione urbana sostenibile. TITOLO II Principi generali Art. 3. Principi generali 1. Le funzioni di governo del territorio sono svolte dalla Regione e dagli Enti locali nel rispetto dei canoni di efficienza, economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto dei principi di: a) sussidiarietà; b) sostenibilità e consumo di suolo tendente a zero; c) partecipazione; d) concertazione; e) semplificazione e flessibilità; f) perequazione. 2. Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, tra loro coordinati e differenziati, i quali nel loro insieme compongono lo scenario della pianificazione dell'intero territorio e delle strategie e dinamiche dei sistemi abitativi, produttivi, ambientali, paesaggistici e culturali che lo compongono. Art. 4. Sussidiarietà 1. Le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono attribuite alla Regione ed agli Enti locali. 2. Sono conferite ai Comuni tutte le funzioni di governo del territorio non esplicitamente attribuite dalla presente legge alla Regione, alle Città metropolitane e ai Consorzi di Comuni. 3. I Comuni possono esercitare le funzioni di pianificazione in forma associata. 4. Sono attribuite alla Regione oltre alle funzioni che riguardano scelte di interesse sovra comunale, il potere di indirizzo relativo alle strategie territoriali complessive e le indicazioni cogenti relative al dimensionamento degli strumenti di scala comunale. 5. Sono attribuite alle Città metropolitane ed ai Consorzi di Comuni le funzioni che riguardano scelte di pianificazione che non possono essere efficacemente svolte a livello comunale secondo quanto disciplinato dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni. 6. Compete ai Comuni, in riferimento agli ambiti e alle situazioni locali, specificare, approfondire e dare attuazione ai contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale sovraordinata. Art. 5. Sostenibilità e consumo di suolo tendente a zero 1. La Regione in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con i principi desumibili dagli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato. 2. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e di assicurare un elevato livello di protezione e di qualità dell'ambiente, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito dei rispettivi procedimenti di formazione dei piani territoriali urbanistici, provvedono alla contestuale valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle proprie scelte, nel rispetto della normativa nazionale ed europea e dagli obblighi internazionali. 3. Le valutazioni ambientali sui piani si effettuano ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché nel rispetto della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità di cui alla direttiva europea 92/43/CE Habitat e del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni recepito come Regolamento attuazione direttiva 92/43/CE. 4. Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo, attraverso il riuso di edifici, aree e infrastrutture e la rigenerazione del territorio urbanizzato. Art. 6. Partecipazione 1. Nell'ambito della formazione dei piani è garantita la partecipazione a tutti i soggetti pubblici e privati, nonché alle associazioni e organizzazioni, siano essi persone fisiche o giuridiche, attraverso l'ascolto attivo delle esigenze, il dibattito pubblico sugli obiettivi generali, la più ampia pubblicità degli atti e documenti di pianificazione, la possibilità di presentare osservazioni e proposte di modifica, assicurando il tempestivo e adeguato esame delle relative deduzioni tramite l'accoglimento motivato o meno delle stesse. 2. La Regione e gli Enti locali garantiscono altresì la più ampia e aggiornata informazione e diffusione dei dati sullo stato della pianificazione relativa al proprio territorio. 3. Per le attività di pianificazione, l'Amministrazione nomina un responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente, che cura le attività relative alle forme di pubblicità e di consultazione, all'accesso agli atti da parte dei cittadini, anche in forma associata, in tutte le fasi e i contenuti delle scelte di pianificazione, indice la Conferenza di pianificazione di cui all'articolo 10. Art. 7. Concertazione 1. La Regione e gli Enti locali, al fine di garantire il coordinamento delle rispettive azioni di governo del territorio, conformano la propria attività al metodo della concertazione istituzionale. 2. Sono strumenti della concertazione istituzionale: a) la conferenza di pianificazione; b) l'accordo di pianificazione; c) l'accordo di programma. Art. 8. Semplificazione e flessibilità 1. La Regione e gli Enti locali predispongono gli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale secondo principi di semplificazione e flessibilità, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. 2. La Regione e gli Enti locali realizzano la pianificazione territoriale ed urbanistica attraverso la predisposizione di strumenti pianificatori coordinati. 3. Nella formazione di ciascuno strumento unitario di pianificazione, il coordinamento è attuato dalla Conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 10. 4. L'approvazione delle modifiche del piano generale dello stesso livello comporta, nei limiti della legislazione vigente, la conseguente variazione degli altri livelli di pianificazione sottordinati, qualora sulle suddette modifiche sia acquisito l'accordo dell'ente titolare del relativo strumento. L'accordo può essere raggiunto con le procedure di concertazione previste dalla presente legge. 5. Per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione, il piano di ampiezza territoriale minore può contenere esplicite proposte di modifiche al piano di ampiezza territoriale maggiore, qualora sia acquisito l'accordo del relativo ente con le procedure di concertazione previste dalla presente legge. 6. Le destinazioni d'uso previste nei piani possono essere modificate senza che ciò costituisca variante urbanistica nei casi che saranno previsti e classificati nelle norme di attuazione ovvero nei regolamenti edilizi di ciascun piano, nel rispetto comunque delle categorie funzionali previste dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Art. 9. Perequazione e compensazione 1. Le previsioni contenute nei piani degli Enti locali e della Regione, sono attuate secondo criteri e strumenti fondati sui principi di perequazione e compensazione, al fine di assicurare maggior efficienza alla funzione pianificatoria ed un'equa ed estesa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i proprietari delle aree interessate dalle trasformazioni di piano e nell'interesse delle comunità insediate. 2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono: la perequazione urbanistica, la compensazione perequativa e la compensazione territoriale di cui al Titolo VIII. TITOLO III Strumenti e procedure di concertazione Art. 10. Conferenza di pianificazione 1. La Regione e gli Enti di cui all'articolo 1, nelle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, convocano, nella modalità definita dall'articolo 19 della legge regionale 7/2019, apposite Conferenze di pianificazione secondo i criteri e le modalità previste nella presente legge. 2. La Conferenza di pianificazione ha la finalità di valutare il quadro conoscitivo approfondito e completo del territorio e del suo sviluppo urbanistico in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, nonché di esprimere valutazioni condivise sulle scelte, sugli obiettivi e sui contenuti della pianificazione. 3. Alla Conferenza di pianificazione sono convocati a partecipare con funzione consultiva senza diritto di voto i rappresentanti degli enti territoriali e di tutte le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio di pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati. Sono altresì essere invitati a partecipare con funzione consultiva senza diritto di voto i soggetti competenti in materia ambientale per le finalità specificate negli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. L'Amministrazione procedente invita a partecipare alla Conferenza di pianificazione, in funzione consultiva e senza diritto di voto, i rappresentanti di altri enti pubblici o di organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste, legalmente riconosciute, che, per loro specifiche competenze e responsabilità, siano comunque interessati alle scelte di pianificazione. 4. L'Amministrazione procedente nell'indire la Conferenza di pianificazione, mette a disposizione dei soggetti partecipanti almeno trenta giorni prima della data fissata il progetto di piano corredato dagli elaborati per la valutazione ambientale strategica (VAS). 5. Ogni ente ed organo convocato partecipa alla Conferenza di pianificazione con un unico rappresentante legittimato, dall'organo istituzionalmente competente, ad esprimere in modo vincolante le valutazioni motivate e la volontà dell'ente o dell'organo rappresentato anche con prescrizioni, condizioni e modifiche. 6. La Conferenza di pianificazione si conclude entro un termine prefissato, comunque non inferiore a novanta giorni, con un apposito Accordo di pianificazione, sottoscritto in conformità a quanto disposto all'articolo 11. 7. Nel caso di dissenso motivato espresso da parte di uno o più soggetti aventi diritto al voto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 21 maggio 2019, n.7 e successive modificazioni. 8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Conferenza di servizi di cui alla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni. Art. 11. Accordo di pianificazione 1. L'Accordo di pianificazione consiste nel consenso espresso dai rappresentanti delle amministrazioni partecipanti con diritto di voto alla conferenza di pianificazione secondo i criteri e le modalità del presente articolo. 2. L'Accordo di pianificazione sostituisce, a tutti gli effetti, ogni parere, concessione, autorizzazione, nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato, di competenza degli enti ed organi partecipanti alla conferenza, o comunque regolarmente invitati a partecipare ma risultati assenti; di tale atto l'Amministrazione procedente assicura la massima pubblicità e diffusione. 3. L'Accordo di cui al comma 1, oltre a costituire esplicita dichiarazione di assenso dei soggetti a vario titolo partecipanti, contiene: a) il parere motivato espresso dalla autorità competente in materia di VAS; b) le valutazioni sulla coerenza e sulla compatibilità delle previsioni dello strumento di pianificazione esaminato rispetto alle previsioni dei piani sovraordinati, eventualmente anche con prescrizioni, condizioni e modifiche; c) i pareri e nulla osta, previsti da disposizioni legislative vigenti, espressi dai soggetti pubblici competenti, eventualmente con prescrizioni, condizioni e modifiche, compatibili con quanto sottoposto alla valutazione VAS; d) la valutazione della dimensione economica prevista, articolata per fasi di attuazione, nel rispetto del prevalente interesse pubblico, considerando gli impatti negativi sulle attività preesistenti; e) le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo e le sanzioni in caso di inadempienza; f) la sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle Amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Art. 12. Accordo di programma 1. Le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni trovano applicazione per la definizione e l'esecuzione di opere, di interventi o di programmi di intervento particolarmente complessi, anche di iniziativa privata nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di opere e servizi di pubblica utilità, che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata degli Enti locali, della Regione e di altri soggetti istituzionali pubblici, di società miste di gestione di pubblici servizi o di trasformazione urbana, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. 2. L'approvazione dell'Accordo di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste e determina le conseguenti eventuali variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, anche sovracomunali attuate mediante le procedure indicate dalla normativa di settore. La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se le opere non hanno inizio entro tre anni dalla data di approvazione dell'Accordo. 3. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il comune, anche eventualmente riunito in consorzio qualora con popolazione pari o inferiore a 15 mila abitanti, acquisisce l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento ai soggetti privati che intervengono nell'Accordo di programma. Lo stesso Accordo di programma riporta una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il comune procede alla risoluzione dell'Accordo nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio, in alternativa, nei casi e con le modalità previsti dalla legislazione vigente, il comune può porre in essere interventi surrogatori e fa salvo quanto già realizzato. TITOLO IV Uffici di governo e monitoraggio del territorio CAPO I Disposizione generale Art. 13. Uffici di governo e monitoraggio del territorio presso la Regione e gli Enti locali 1. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle rispettive funzioni di governo e controllo del territorio, operano in rapporto di stretta collaborazione e definiscono, anche mediante accordi istituzionali, criteri d'azione omogenei atti a migliorare la qualità tecnica e l'efficienza dell'azione di governo del territorio. 2. Per le finalità della presente legge, la Regione e gli Enti locali collaborano alla formazione, alla gestione e all'aggiornamento del sistema informativo territoriale regionale (SITR), che costituisce lo strumento fondamentale di conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni. 3. La Regione e gli Enti locali individuano all'interno dei propri uffici le strutture tecniche che svolgono i compiti relativi al sistema informativo territoriale regionale (SITR) ed alla pianificazione territoriale. CAPO II Uffici della regione Art. 14. Sistema informativo territoriale regionale (SITR) 1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente realizza e gestisce il sistema informativo territoriale regionale (SITR) allo scopo di garantire agli Enti locali siciliani e a tutti i dipartimenti regionali l'interscambio di dati per la formazione dei rispettivi nodi locali del sistema informativo territoriale regionale. 2. Il SITR organizza la conoscenza del territorio regionale nelle fasi di individuazione, acquisizione, georeferenziazione, certificazione, finalizzazione ed aggiornamento delle informazioni, nonché nelle fasi della sua rappresentazione; esso costituisce il supporto territoriale georeferenziato per la redazione del rapporto annuale sullo stato dell'ambiente e della pianificazione regionale. 3. Per la sua funzione di coordinamento di tutte le informazioni territoriali inerenti alla pianificazione, il regime vincolistico ed il controllo dello sviluppo insediativo del territorio, è assegnato all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il ruolo centrale di gestione delle attività di rilevazione e rappresentazione cartografica da porre a base di ogni strumento di pianificazione e programmazione sovraordinata in materia ambientale, forestale, idrogeologica, dei parchi e delle riserve naturali, delle infrastrutturale della viabilità e portualità, nonché dei piani paesaggistici regionali e della pianificazione commerciale e produttiva. A tal fine, costituendo il SITR collettore unico per la Regione delle informazioni territoriali, tutti gli Enti locali ed i dipartimenti della Regione trasmettono allo stesso tutti i dati rappresentabili geograficamente in forma vettoriale georiferita e tutti i dati raster georiferiti relativi a tutto il territorio regionale, afferenti i rispettivi compiti istituzionali secondo i dettami emanati dal Dipartimento regionale dell'urbanistica. 4. La gestione integrata del sistema informativo territoriale coinvolge, attraverso appositi accordi di programma, le amministrazioni regionali a vario titolo interessate ai processi di pianificazione, nonché le amministrazioni delle Città metropolitane e dei Consorzi di Comuni, che costituiscono i nodi territoriali di riferimento per gli Enti locali appartenetti ai rispettivi ambiti. 5. Ai fini del presente articolo, il SITR: a) cura la realizzazione e l'aggiornamento periodico della cartografia ufficiale a scala 1:10.000 e 1:2000 informatizzata della Regione, anche ai fini GIS e delinea norme tecniche e criteri metodologici per la formazione, integrazione e aggiornamento della cartografia, generale e tematica, da parte di altri Enti territoriali operanti nella Regione; b) cura la formazione, la conservazione digitale e l'aggiornamento periodico delle informazioni fotografiche di base per la conoscenza del territorio quali voli fotogrammetrici, immagini satellitari e relative elaborazioni, le cartografie storiche, i dati informativi geologici pedologici, di uso e copertura del suolo, nonché il database delle informazioni topografiche di riferimento; c) promuove la formazione e l'aggiornamento di banche dati geografiche condivise anche a livello comunale, attraverso la ricerca, lo sviluppo e la divulgazione di metodologie unificate per garantire principi, concetti e linguaggi comuni, favorendo in tal modo l'integrazione tra i diversi sistemi di informazioni, sia allo stesso livello di pianificazione che tra livelli diversi; d) gestisce l'archivio cartografico e fotografico (numerico e cartaceo) con controllo e movimentazione degli atti cartografici e fotografici consentendo la consultazione e la divulgazione a chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità previste dal regolamento vigente; e) svolge attività di supporto alle Amministrazioni regionali, per la realizzazione e la georeferenziazione di dati cartografici tematici per il successivo inserimento nel sistema; f) si interfaccia con gli altri organi cartografici dello Stato (IGM - IIM - Agenzia Territorio ecc.) e delle Regioni al fine di perseguire unitarietà di azione e di metodologie a livello nazionale e locale. 6. Il nodo regionale del SITR: a) organizza ed aggiorna il SITR nodo regionale, facendovi confluire, previa certificazione: 1) le informazioni di base derivate dalle cartografie ufficiali, a tutte le scale, di propria competenza e degli organi ufficiali dello Stato; 2) le informazioni provenienti dalle altre amministrazioni e uffici regionali e statali, dagli Enti locali, dai nodi locali del SITR e dalla comunità scientifica; 3) le informazioni contenute in altri sistemi informativi di competenza di altre amministrazioni ed uffici regionali e statali, in special modo in tema ambientale, forestale e demaniale [Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) Sistema Informativo Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di incidenza (SI-VVI), Sistema Informativo Forestale (SIF) e Sistema Informativo Demanio Regione Sicilia - (SIDERSI)]; 4) i dati statistici ufficiali rilevati dall'ISTAT, dai Comuni e dagli altri Enti regionali; ogni altra banca dati ritenuta necessaria per la conoscenza del territorio; b) stipula protocolli d'intesa con enti al fine di incrementare le informazioni geografiche; c) si interfaccia con i nodi territoriali del SITR per lo scambio e la condivisione delle informazioni, coordinandone le modalità; d) si interfaccia con altri sistemi di informazione Territoriale (SIT-SIF-SIRA, ecc.) fornendo la condivisione dei tematismi e delle cartografie di base, fungendo da nodo cartografico di riferimento; e) fornisce ai soggetti istituzionali competenti per la pianificazione territoriale ed urbanistica e per la programmazione economica le informazioni ed i supporti in possesso in formato digitale, necessari per la redazione, la verifica, e l'adeguamento dei rispettivi piani e programmi; f) garantisce l'accesso, da parte di chiunque, ai dati ufficiali del SITR e ne facilita la consultazione e la divulgazione attraverso la pubblicazione sul sito dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente; g) si interfaccia, collabora e si avvale di altre strutture della Regione appositamente create o preposte per la gestione della parte informatica o per la esternalizzazione dei servizi del sistema. 7. I dati del SITR sono accessibili in forma libera e senza oneri per la pubblica amministrazione e per i professionisti incaricati di redigere strumenti di pianificazione e progetti di pubblico interesse. E' facilitata la consultazione e la divulgazione per i professionisti ed i privati attraverso la pubblicazione sul sito dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. 8. In sede di prima applicazione della presente legge, per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, cui si provvede nell'ambito delle disponibilità del programma Agenda Digitale. Il Governo della Regione è autorizzato, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare la conseguente modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi extraregionali. Art. 15. Elementi di pianificazione territoriale regionale 1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in relazione alle competenze istituzionali proprie, di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, anche avvalendosi dei dati del SITR elabora ed aggiorna il piano territoriale regionale (PTR) di cui al Titolo VI. 2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, l'Assessorato regionale del territorio e l'ambiente gestisce il PTR. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente elabora annualmente un Rapporto sullo stato del territorio regionale e delle sue criticità, con particolare riferimento allo stato della pianificazione e allo stato dell'ambiente. 3. Per le funzioni di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento regionale dell'urbanistica assicura i raccordi con gli altri uffici della Regione, con gli Enti locali, con le amministrazioni istituzionali dello Stato e con le altre Regioni, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di cui all'articolo 48. 4. Al fine di assicurare le relative attività e dotare l'Amministrazione regionale degli strumenti operativi necessari alla formazione del PTR e per un aggiornamento continuo nel quadro delle pertinenti iniziative di programmazione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, è autorizzato a stipulare convenzioni con enti di ricerca di importanza nazionale, con istituzioni universitarie, società ed enti privati altamente specializzati. 5. Le convenzioni di cui al comma 4, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di aggiudicazione di servizi, una volta perfezionate, sono trasmesse alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. 6. Le convenzioni di cui al comma 4 consentono altresì la realizzazione del sistema informativo territoriale e ambientale per il rilevamento, coordinamento e programmazione della fotocartografia del territorio regionale di cui all'articolo 14. 7. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. CAPO III Uffici delle città metropolitane e dei comuni singoli o riuniti in consorzio Art. 16. Sistema informativo territoriale (SIT) delle Città metropolitane e dei Comuni singoli o riuniti in Consorzio 1. Le Città metropolitane, i Liberi Consorzi ed i Comuni, singoli o associati, assicurano la realizzazione e il funzionamento del sistema informativo territoriale (SIT) preordinato: a) alla conoscenza del territorio dei rispettivi ambiti territoriali; b) all' aggiornamento dei dati cartografici, nei quali confluiscono: 1) i dati sull'attività edilizia e sull'attività di controllo del territorio; 2) le informazioni demografiche e i dati provenienti da tutti i settori dell'amministrazione metropolitana, consortile e comunale. c) in generale, ad alimentare i flussi informativi con il SITR. 2. La Regione può consentire agli enti di cui al comma 1 che ne facciamo richiesta di aderire alla convenzione di cui all'articolo 15, comma 4. Art. 17. Pianificazione territoriale delle Città metropolitane e dei Consorzi dei Comuni e della pianificazione urbanistica comunale 1. Le Città metropolitane, i Consorzi dei Comuni e i Comuni, singoli o associati, assicurano, tramite strutture tecniche adeguate, la pianificazione territoriale e urbanistica dei rispettivi ambiti amministrativi in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale Regionale (PTR). 2. In particolare, ciascuna Città metropolitana svolge i seguenti compiti: a) sovraintende alla redazione e gestione del piano urbanistico e territoriale degli ambiti amministrativi di propria spettanza, avvalendosi del SITR; b) assicura i raccordi con il piano territoriale dei Consorzi dei Comuni confinanti; c) armonizza il Piano della città metropolitana con i piani regolatori generali dei comuni, singoli o associati, ricadenti nel proprio ambito territoriale. 3. Il Consorzio dei Comuni svolge i seguenti compiti: a) sovraintende alla redazione e gestione del piano territoriale degli ambiti amministrativi di sua spettanza, avvalendosi del SITR; b) assicura i raccordi con i piani delle Città Metropolitane e i piani dei Consorzi confinanti; c) armonizza il Piano del consorzio dei comuni con i piani regolatori dei comuni, singoli o associati, ricadenti nel proprio ambito territoriale o con esso confinanti. 4. I Comuni, singoli o associati, svolgono i seguenti compiti: a) elaborano, gestiscono ed aggiornano il Piano urbanistico generale (PUG), i Piani particolareggiati attuativi (PPA) e il Regolamento edilizio comunale (REC) di cui ai Titoli VII e VIII, avvalendosi anche dei dati del SITR; b) assicurano i raccordi con i piani regolatori dei territori confinanti, nonché con il piano della Città metropolitana e il piano dei Consorzi dei Comuni confinanti; c) coordinano il sistema dei piani particolareggiati attuativi con il piano regolatore generale. 5. I comuni di cui ai commi 3 e 4: a) assicurano i raccordi con le previsioni del piano territoriale regionale per gli aspetti urbanistici che riguardano i loro ambiti comunali e sovracomunali, e per gli aspetti strategici che riguardano obiettivi di sviluppo delle risorse regionali ricadenti nei rispettivi ambiti territoriali; b) forniscono annualmente ai rispettivi organi consiliari un Rapporto sullo stato del territorio comunale e delle sue criticità con particolare riferimento allo stato della pianificazione, anche ai fini della formazione del programma triennale delle opere pubbliche, e allo stato dell'ambiente, anche ai fini del monitoraggio dei detrattori ambientali e delle opere di mitigazione degli impatti; c) gestiscono i flussi informativi con il SITR. 6. Per le finalità del presente articolo, le Città metropolitane, i Consorzi di Comuni e i Comuni, singoli o associati, possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. TITOLO V La valutazione ambientale strategica (VAS) Art. 18. La valutazione ambientale strategica (VAS) 1. Al fine di garantire un elevato livello di protezione ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione, la Regione, i Consorzi dei Comuni e i Comuni provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dall'attuazione degli stessi ai sensi del decreto legislativo 152/2006. 2. Il procedimento di Valutazione ambientale strategica VAS dei piani territoriali e urbanistici è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni. 3. La VAS di ciascun piano evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione, le alternative valutate nella fase di elaborazione, gli impatti potenziali e le misure di mitigazione e compensazione eventualmente da introdurre. 4. La valutazione delle principali scelte di piano prende in considerazione, oltre alle varie componenti ambientali, anche gli aspetti economici e sociali di compatibilità con le risorse finanziarie e gli effetti indotti sulle strutture economiche, produttive e gestionali e precisa gli indicatori territoriali e ambientali prescelti. 5. Gli atti di pianificazione generale e attuativa o relative varianti, comprendenti i rapporti ambientali di cui all'articolo 12 ed all'articolo 13 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni sono sottoposti a contestuale adozione e approvazione con la VAS ovvero con la Verifica di assoggettabilità. Pertanto gli obblighi di pubblicazione congiunta degli atti adottati sono estesi a tutti i piani di governo del territorio di natura territoriale ed urbanistica ovvero loro varianti. 6. Nel caso in cui il territorio oggetto di pianificazione sia interessato dalla presenza di siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici ovvero di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, il rapporto ambientale è integrato con lo studio di valutazione di incidenza (VINCA) di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, e contiene gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto. 7. Le modalità di redazione ed i contenuti metodologici del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 152/2006, nonché le modalità di svolgimento del monitoraggio in coerenza con le disposizioni contenute negli articoli da 12 a 18 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, sono disciplinate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stesso decreto sono individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nelle procedure di VAS. 8. Al fine di evitare duplicazioni, la VAS recepisce gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e, nel caso di varianti, dei piani cui si apporta la variante per gli aspetti già oggetto di precedente valutazione. Ai fini della VAS sono utilizzati, per le parti pertinenti, gli approfondimenti, le analisi e le informazioni già effettuati e raccolti nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o di altri casi. 9. L'Autorità ambientale competente per l'applicazione delle procedure di VAS e di Verifica di assoggettabilità è individuata nell'Autorità procedente in conformità a quanto specificato ai successivi commi e, per ciascun piano, nei successivi articoli. 10. L'Autorità competente per la valutazione dei piani territoriali e dei piani urbanistici che riguardano la pianificazione dell'intero territorio comunale è l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. 11. L'Autorità competente per la valutazione dei piani attuativi e delle varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali è individuata da ciascun Comune all'interno dell'ente, nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei principi generali di separazione, autonomia e competenza, stabiliti dalla normativa vigente. I Comuni possono esercitare le funzioni di Autorità competente per la VAS anche in forma associata, ovvero tramite convenzione con le Città metropolitane ed i Consorzi dei Comuni. TITOLO VI Pianificazione territoriale regionale Art. 19. Contenuti del piano territoriale regionale con valenza paesaggistica (PTR) 1. Il Piano territoriale regionale con valenza paesaggistica, di seguito denominato PTR, costituisce lo strumento di proiezione territoriale delle strategie di sviluppo economico, sociale e culturale di medio-lungo termine con le quali la Regione orienta, indirizza e coordina la programmazione delle risorse e la pianificazione territoriale e urbanistica delle Città metropolitane, dei Consorzi dei Comuni e dei Comuni, singoli o associati, nonché la conservazione e valorizzazione del paesaggio. 2. Il PTR è composto da una parte strutturale-strategica e da una parte operativa i cui contenuti e procedure sono definiti da apposite Linee Guida emanate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La parte strutturale-strategica, per la sua valenza economico, sociale, culturale, ambientale e paesaggistica, assume il ruolo di Quadro di coerenza territoriale finalizzato a definire le invarianti e le condizionanti del territorio regionale che assicurino la piena coerenza con i valori ambientali, paesaggistici e territoriali di tutte le pianificazioni di settore di eguale livello o di livello inferiore. In particolare, il PTR agisce in stretta sinergia con la pianificazione strategica di sviluppo socio-economico della Regione, con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DEF), con la previgente pianificazione paesaggistica regionale e con la disciplina della tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici. 3. La parte operativa del PTR, composta dalle linee guida di cui al comma 2, è aggiornata periodicamente, con particolare riferimento all'introduzione ai sensi della normativa vigente di norme nazionali o regionali insistenti nelle materie di pertinenza del Piano. 4. Il PTR attraverso la parte strutturale-strategica assicura in via preliminare e concertata le prescrizioni di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente, coordinando i piani paesaggistici, di assetto idrogeologico e dei trasporti anche attraverso appositi decreti interdipartimentali. 5. Il PTR, in relazione alle prescrizioni di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente, contiene il quadro generale degli obiettivi di qualità paesaggistica e le misure generali di tutela da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, costituendo elementi invarianti o complementari alle scelte di sviluppo territoriale e socio-economico. Il PTR è elaborato su una base informativa prodotta dal SITR che ne costituisce parte integrante in maniera dinamica; il PTR, pertanto, rappresenta il quadro conoscitivo unificato regionale di tutti i processi di pianificazione e governo del territorio. 6. Il PTR nella parte strutturale-strategica e nella parte operativa contiene: a) gli elementi costitutivi del territorio regionale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storico-archeologiche dello stesso, nonché alle specializzazioni, funzioni e ruoli delle Città Metropolitane, dei Consorzi dei Comuni e dei Comuni, singoli o associati, al fine di assicurarne la migliore sinergia ed efficacia della loro azione; b) il quadro conoscitivo, a scala adeguata, del proprio territorio come risultante delle trasformazioni avvenute e dei programmi in atto; c) i criteri generali e gli indirizzi per la programmazione e la pianificazione territoriale degli Enti locali, al fine di garantirne la complessiva coerenza; a tal fine, definisce gli elementi costituenti limiti essenziali di salvaguardia della sostenibilità ambientale dello sviluppo socio-economico del territorio regionale; d) la definizione dei carichi insediativi ammissibili nel territorio delle Città metropolitane, dei Consorzi dei Comuni e dei Comuni, singoli o associati, al fine di assicurarne lo sviluppo sostenibile; e) il quadro delle iniziative inerenti alla realizzazione sul territorio regionale delle infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse regionale, nazionale e sovranazionale; f) l'individuazione dei principali poli di sviluppo turistico, industriale e commerciale; g) l'individuazione delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale; i criteri operativi generali per la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali, paesaggistiche e ambientali, in conformità con le previsioni del piano regionale delle aree protette, dei piani di bacino, e degli altri atti di programmazione e regolamentazione regionale e nazionale in materia di salvaguardia delle risorse idriche, geologiche, idrogeologiche, agricole, forestali, di riduzione dell'inquinamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico, di smaltimento dei rifiuti; h) gli indirizzi generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, ed ai fini della riduzione degli inquinamenti nei centri abitati e nelle zone industriali; i) le azioni di conservazione, recupero e riqualificazione degli insediamenti esistenti con particolare riferimento ai centri storici; 1) l'individuazione e regolamentazione degli ambiti che hanno vocazioni specifiche o siano localizzazioni di impianti ad alta tecnologia o che devono essere riqualificate per gravi carenze di urbanizzazioni primarie e secondarie, di significativa ampiezza e consistenza territoriale; m) i criteri e modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni degli Enti locali e per incentivare l'associazionismo tra essi; n) i criteri di definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse regionale nonché i criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse; o) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali esistenti e il recupero delle aree industriali dismesse; p) l'individuazione di aree agricole strategiche. 7. Il PTR può altresì prevedere forme di compensazione territoriale intercomunale, come definite dal Capo III del Titolo VIII, a favore degli enti locali ricadenti in ambiti di limitate possibilità di sviluppo o forme di compensazione ambientale ed energetica per interventi che determinano impatti rilevanti sul territorio anche in comuni non direttamente interessati dagli interventi stessi; a tal fine, il PTR indica le modalità per suddividere solidalmente tra gli Enti locali, in rapporto alle differenti potenzialità di sviluppo e ai vincoli di sostenibilità derivanti a ciascuno dai contenuti della programmazione regionale, i vantaggi e gli oneri conseguenti. Art. 20. Effetti del Piano territoriale regionale 1. Il PTR costituisce quadro di coerenza generale e di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio degli Enti locali, enti gestori di aree naturali protette, nonché di ogni altro ente dotato di competenze che abbiano incidenza sul territorio. 2. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTR, sia per gli atti della stessa Regione che per quelli degli Enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel PTR, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti. 3. Le previsioni del PTR prevalgono sulle disposizioni eventualmente difformi contenute nei piani territoriali degli Enti locali. In tal caso, questi ultimi, entro novanta giorni dalla data di approvazione del PTR, conformano i propri strumenti pianificatori al PTR mediante atto deliberativo consiliare. Art. 21. Procedimento di formazione del Piano territoriale regionale 1. Il Piano territoriale regionale (PTR) è redatto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, ai sensi dell'articolo 15 della presente legge. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, predispone gli atti propedeutici previsti dall'articolo 15, nonché quelli necessari per l'attivazione della procedura di VAS in applicazione della normativa vigente; nei successivi centottanta giorni elabora il progetto del PTR e lo propone alla Giunta regionale per l'adozione. La Giunta, nei trenta giorni successivi, adotta il PTR. Dell'avvenuta adozione è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Contestualmente il progetto del PTR adottato è pubblicato sul sito ufficiale della Regione e depositato presso il Dipartimento regionale dell'urbanistica per sessanta giorni. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, tutti i soggetti interessati possono prendere visione del progetto del PTR depositato e presentare osservazioni e proposte di modifica. 3. Il Dipartimento regionale dell'urbanistica non prima di centoventi e non oltre centoottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica di cui al comma 2, indice una o più conferenze di pianificazione alla quale sono invitati a partecipare i rappresentanti dei consorzi dei Comuni o delle Città metropolitane, della sezione regionale dell'ANCI, delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti della Regione, dell'Autorità regionale competente in materia di VAS, delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste aventi diritto, che abbiano presentato osservazioni e proposte di modifica, nonché' di tutte le amministrazioni pubbliche preposte alla tutela degli altri interessi coinvolti ai sensi della normativa vigente, secondo quanto disposto dall'articolo 10. Alla conferenza il Dipartimento regionale dell'urbanistica può invitare a partecipare altri soggetti pubblici e privati che per loro specifiche competenze e responsabilità risultino interessati al Piano. Contestualmente alla nota di convocazione, il Dipartimento regionale dell'urbanistica trasmette ai soggetti invitati, in forma telematica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la conferenza, il progetto di PTR. 4. Se la Conferenza di cui al comma 3 approva il progetto del PTR, con decreto dell'Assessore per il territorio e ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana (ARS), è approvato il PTR. 5. Se la Conferenza di cui al comma 3 non approva il progetto del PTR, lo stesso è trasmesso dall'Assessorato del territorio e ambiente al Presidente della Regione che decide sulle osservazioni e proposte di modifica della Conferenza di cui al comma 3. Il Presidente della Regione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana (ARS) e previa deliberazione della Giunta regionale, approva con decreto il PTR. 6. Dell'avvenuta approvazione del PTR è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sul sito ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. 7. Il PTR ha validità decennale ed è di norma aggiornato ogni cinque anni ovvero quando ne facciano specifica istanza i Comuni singoli o associati, altri enti pubblici interessati o soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi o diffusi, anche ai sensi delle risultanze del documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DEF). Le varianti, le integrazioni e gli aggiornamenti del PTR sono sottoposti alla stessa procedura di formazione di cui al presente articolo con i termini ridotti della metà. 8. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. TITOLO VII Pianificazione territoriale consortile e delle città metropolitane Art. 22. Contenuti del piano territoriale consortile (PTC) e del piano della città metropolitana (PCM) 1. Il Piano territoriale consortile (PTC), ed il piano della città metropolitana (PCM) sono piani con valenza strategica, strutturale e di coordinamento composti prevalentemente da direttive, da indirizzi e dal coordinamento della pianificazione dei Comuni. Ai sensi dei predetti Piani, i consorzi dei comuni e le città metropolitane definiscono gli obiettivi strategici relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio, connessi ad interessi di rango sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale come definita dal PTR e di cui costituiscono un approfondimento strutturale; sono interessi di rango sovracomunale quelli riguardanti l'intero territorio dei comuni facenti parte del consorzio, o comunque quello di più comuni, e dei territori delle Città metropolitane. 2. Il PTC ed il PCM: a) individuano gli elementi costitutivi del territorio delle Città metropolitane o dei consorzi dei comuni, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, agro-silvo-pastorali antropiche e storiche-archeologiche dello stesso; definiscono il quadro conoscitivo del proprio territorio come risultante dalle trasformazioni avvenute, tenendo conto dei rischi naturali presenti sul territorio (sismico, idrogeologico, vulcanico, di erosione delle coste, ecc.); b) definiscono le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali sulla base degli studi di cui al comma 6; c) dettano disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio; d) indicano le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale; e) incentivano la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti; f) individuano le strategie della pianificazione urbanistica fornendo indicazioni di dettaglio per ciascuno dei Comuni e delle Città metropolitane, al fine del dimensionamento dei piani urbanistici comunali indicando i criteri e gli ambiti per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente al fine di ottimizzarne l'utilizzazione e migliorarne la qualità complessiva nella prospettiva del raggiungimento del consumo di suolo zero di cui all'articolo 32, nonché l'indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni; indicano criteri e modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni e per incentivare l'associazionismo tra i comuni; g) individuano le zone nelle quali è opportuno proporre l'istituzione di aree naturali protette; h) indicano, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, le prospettive di sviluppo del territorio; i) definiscono, in coerenza con la programmazione regionale, la rete infrastrutturale e le altre opere di interesse sovracomunale nonché i criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere statale e regionale; 1) indicano i principi per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile, adottando soluzioni multimodali, di mobilità individuale, condivisa e pubblica, favorendo la realizzazione di reti per la mobilità dolce anche extraurbana; m) contengono gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali e commerciali, con particolare riferimento alle grandi strutture di vendita, verificando l'offerta sul territorio e programmandone la razionalizzazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modificazioni; n) indicano, in coerenza con le prescrizioni del PTR, l'assetto idrogeologico del territorio; in particolare: concorrono alla maggiore definizione del quadro conoscitivo del territorio regionale, con riguardo ai fenomeni di dissesto idrogeologico, mediante l'aggiornamento dell'inventario regionale dei fenomeni franosi, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Regione; definiscono l'assetto idrogeologico del territorio, anche attraverso la realizzazione di opportuni studi e monitoraggi, sviluppando ed approfondendo i contenuti del PTR e del piano di bacino e degli ulteriori piani di settore, in coerenza con le direttive regionali e dell'Autorità di bacino; censiscono ed identificano cartograficamente, anche a scala di maggior dettaglio, le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico in coerenza con la normativa vigente, nonché quelle interessata da colture specializzate, per effetto di atti adottati dalle autorità competenti in materia; indicano, per tali aree, le linee di intervento, nonché le opere prioritarie di consolidamento e sistemazione e quelle di coltura specializzate. 3. Il PTC ed il PCM definiscono, in conformità ai criteri deliberati dalla Regione, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti. 4. Il PTC ed il PCM possono individuare ambiti territoriali per i quali si rende necessaria la definizione di azioni di coordinamento per l'attuazione del Piano. Le azioni di coordinamento sono definite dal comune capofila del consorzio o dal capoluogo dell'area metropolitana, d'intesa con i comuni interessati, ed approvate secondo le procedure stabilite dallo stesso PTC o PCM. 5. Il PTC ed il PCM, in conformità con le disposizioni vigenti di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale ed in coerenza con le attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo rurale regionale, coordinano le trasformazioni del territorio non urbano e favoriscono la definizione di sistemi territoriali rur-urbani per il rafforzamento dei territori interni e dei sistemi non metropolitani, eventualmente dettagliando e specificando le disposizioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 35, comma 3. 6. I piani di cui al presente articolo prevedono in fase preliminare e per i livelli di pianificazione consortile e comunale, la redazione dei seguenti studi da elaborare su apposita cartografia aggiornata, i cui contenuti sono disciplinati con successivi decreti assessoriali: a) rapporto ambientale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 18; b) relazione geologica di cui all'articolo 26, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni; c) studio agricolo forestale di cui all'articolo 3, comma 11, legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e successive modificazioni; d) studio di compatibilità idraulica (invarianza idraulica e idrogeologica) come previsto dal vigente Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. Art. 23. Effetti del piano territoriale consortile e della città metropolitana 1. Il PTC ed il PCM, in quanto piani strategici, strutturali e di coordinamento, costituiscono quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti pianificatori dei Comuni e di ogni altro ente dotato di competenze che abbiano incidenza sul suo territorio. Le valutazioni di compatibilità rispetto al piano, sia per gli atti della città metropolitana o del consorzio dei comuni sia per quelli dei singoli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti. 2. Il PTC ed il PCM producono effetti conformativi sulla pianificazione dei Comuni. I Comuni, entro centoottanta giorni dalla data di approvazione del Piano, si adeguano ai contenuti del PTC o del PCM le previsioni eventualmente difformi contenute nei rispettivi strumenti pianificatori. Art. 24. Procedure di formazione del PTC e del PCM 1. Il PTC ed il PCM sono predisposti dal Comune capofila del consorzio e presso il capoluogo della Città metropolitana, adottati ed approvati secondo le modalità prescritte nel presente articolo. 2. Ciascun Comune pubblica l'avviso di avvio del procedimento di formazione del PTC o del PCM sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sul sito ufficiale dei comuni consorziati o appartenenti all'area metropolitana e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nell'avviso sono indicate le linee guida di intervento della pianificazione dei rispettivi ambiti territoriali ed è allegato il Rapporto preliminare della VAS ai fini dell'attivazione delle procedure stabilite nel decreto legislativo n. 152/2004 e successive modificazioni. E' altresì indicato il responsabile del procedimento, che cura tutte le attività previste nell'articolo 6, comma 3. 3. Gli enti di cui al comma 1 predispongono il progetto definitivo del PTC o del PCM nei centoottanta giorni successivi e il responsabile del procedimento predispone la proposta di approvazione e indice la Conferenza di pianificazione entro trenta giorni. 4. Alla Conferenza di pianificazione sono invitati a partecipare i rappresentanti di cui all'articolo 10. Contestualmente alla nota di convocazione è trasmesso ai soggetti invitati, per via telematica, almeno trenta giorni prima della data fissata per la conferenza, il progetto definitivo di PTC o del PCM. Se i soggetti partecipanti alla conferenza non raggiungono l'accordo sul progetto di piano, lo stesso è restituito per la sua rielaborazione da formalizzare entro sessanta giorni. 5. Il responsabile unico del procedimento, nei dieci giorni successivi alla conclusione dei lavori della conferenza di cui al comma 4, trasmette al Consiglio dell'ente il progetto definitivo del piano con le eventuali modifiche apportate in conferenza rispetto al progetto preliminare, e ne propone l'adozione nei trenta giorni successivi per sessanta giorni consecutivi al fine di raccogliere eventuali osservazioni. Trascorso il periodo di pubblicazione, le eventuali osservazioni e le relative controdeduzioni sono trasmesse nuovamente al Consiglio dell'ente che si determina su di esse, contestualmente approvando il progetto definitivo del PTC o del PCM. Il PTC o il PTM acquistano efficacia il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'avvenuta approvazione e successivamente trasmessi all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per esservi depositati. 6. Il PTC ed il PCM sono aggiornati ogni cinque anni. Possono essere modificati, integrati ed aggiornati anche prima, in seguito ad osservazioni, proposte ed istanze provenienti dai Comuni dell'area metropolitana o del consorzio o da altri enti pubblici interessati o da soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi o diffusi, oppure se il DEF prevede una modifica degli obiettivi e delle strategie di sviluppo del territorio. Le varianti, le integrazioni e gli aggiornamenti del PTC e del PCM sono sottoposte alla stessa procedura di formazione descritta in questo articolo con i termini ridotti della metà. 7. Se le Città metropolitane o i Consorzi di Comuni omettono di avviare il procedimento di formazione del piano entro novanta giorni dall'approvazione del PTR, oppure se lo avviano e non adottano o non approvano il piano stesso nei termini prescritti in questo articolo, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, può attuare l'intervento sostitutivo tramite la nomina di uno o più commissari ad acta. TITOLO VIII Pianificazione urbanistica comunale CAPO I Piano urbanistico generale comunale (PUG) Art. 25. Contenuti del Piano urbanistico generale comunale (PUG) 1. Il Piano urbanistico generale comunale (PUG) è lo strumento generale di governo del territorio comunale con il quale i Comuni programmano e disciplinano, conformemente alle disposizioni del PTR e del PTC o del PCM nonché dei vigenti piani di settore con finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali, le attività di tutela, valorizzazione e trasformazione urbanistico-edilizia dell'intero territorio comunale, mediante disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei suoli. 2. L'adozione del PUG è obbligatoria per tutti i Comuni della Regione. Le sue previsioni hanno efficacia a tempo indeterminato, fatta eccezione per i vincoli preordinati all'espropriazione, la cui efficacia è di cinque anni. 3. Il PUG, in particolare: a) specifica gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi, in coerenza con quelli individuati nella pianificazione sovraordinata; b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi; c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in coerenza con quanto previsto nella pianificazione sovracomunale; d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in ambiti, individuando le aree non suscettibili di trasformazione; e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nei singoli ambiti, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale; f) promuove l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso la previsione del ricorso a concorsi di progettazione per particolari interventi di opera pubblica; g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone, dando priorità ai sistemi del trasporto pubblico e alla mobilità dolce (pedonale e ciclabile); h) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto idrogeologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultanti da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del Piano di cui al comma 1 dell'articolo 26, introducendo nelle norme di attuazione le misure individuate nello studio di compatibilità idraulica; i) precisa il perimetro, le destinazioni d'uso e le regole per la trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate e da urbanizzare; l) annovera i beni paesaggistici, ambientali, culturali e storico-architettonici da sottoporre a tutela e ne specifica il relativo regime normativo compatibile con la tutela di cui al D.lgs. 42/2004, anche nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e nei manufatti sottoposti a vincolo storico-artistico; m) precisa le modalità di intervento sui tessuti urbani storici, sulla base di specifiche elaborazioni riferite alla conservazione del contesto fisico-spaziale e socio-economico che consentano interventi edilizi diretti senza che queste prefigurino vincoli di natura paesaggistica o monumentale di cui al Codice dei beni culturali; n) stabilisce i parametri quantitativi, qualitativi e funzionali da rispettare negli interventi edilizi in relazione ai diversi ambiti insediativi, nel rispetto delle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, sismiche e paesaggistiche dei luoghi, valorizzandone il rapporto con gli ambienti urbani preesistenti, e fissando standard di qualità ecologica, ambientale e architettonica; o) identifica le aree che per particolare complessità, consistenza e rilevanza devono essere disciplinate da piani urbanistici attuativi; p) alla luce dei principi di contenimento del consumo di suolo, in conformità con la programmazione dello sviluppo rurale e delle indicazioni di livello intermedio e con le disposizioni di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale, disciplina le trasformazioni del territorio rurale, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 35; q) individua le aree e gli edifici a rischio, precisando le diverse modalità di prevenzione e protezione; r) stabilisce le modalità di localizzazione nel territorio comunale delle attività produttive con particolare riguardo a quelle di tipo commerciale in coerenza con le previsioni dei piani sovracomunali; s) localizza le attrezzature ed i servizi relativi ai diversi ambiti di intervento e specifica le reti delle infrastrutture riferite anche alla pianificazione sovraordinata. 4. Il PUG inoltre: a) tiene conto delle risorse e potenzialità economiche dirette ed indirette e definisce un quadro di coerenza e priorità per la redazione del programma pluriennale delle opere pubbliche di cui costituisce premessa giuridica obbligatoria; b) recepisce e coordina a livello comunale le disposizioni derivanti da piani di settore di qualsiasi livello aventi rilevanza territoriale; c) prevede meccanismi di perequazione e compensazione urbanistica, con il duplice obiettivo di assicurare una maggiore equità e agevolare la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture; d) prevede, a fronte di benefici pubblici aggiuntivi, una disciplina di incentivazione per interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistico-ambientale ed alla rigenerazione urbana e territoriale, anche ai fini della promozione del risparmio energetico e della sicurezza sismica. 5. Il PUG, all'interno degli ambiti territoriali individuati nel PTR, definisce il perimetro degli insediamenti esistenti in condizione di degrado o in assenza di qualità, al fine di: a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria; b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico; c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti. 6. Il PUG può subordinare l'attuazione degli interventi di recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti, perimetrati ai sensi del comma 5, alla redazione di appositi Piani di recupero (PRU), il cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista per i Piani particolareggiati attuativi (PPA) di cui al Capo III del Titolo VIII. 7. Il PUG si articola in una parte strutturale strategica ed una parte operativa cui si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 19. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le linee guida per la redazione del PUG, con particolare riferimento ai seguenti punti: a) relazione su criteri, finalità e contenuti; b) norme tecniche di attuazione (NTA) riguardanti interventi edilizi di nuova costruzione, manutenzione, recupero, trasformazione e sostituzione edilizia, le attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola; c) rappresentazioni cartografiche dello stato di fatto e di progetto, di scala adeguata, in conformità alle basi cartografiche del SITR, a scala 1:2000 o a denominatore inferiore per il centro urbano e le frazioni abitate. 8. La definizione degli interventi e procedure relative ai titoli abilitativi edilizi è riprodotta nel regolamento edilizio comunale (REC) di cui all'articolo 28. Art. 26. Procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti 1. Il PUG è redatto dal Comune ed è adottato ed approvato dal Consiglio comunale secondo la procedura di seguito specificata, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale attraverso apposito atto di indirizzo. La progettazione del PUG può essere affidata, ove necessario, a professionisti all'uopo incaricati e consulenti, che siano qualificati in materia di pianificazione urbanistico-territoriale, anche mediante il ricorso a concorsi di progettazione. Sono obbligatori e propedeutici al PUG gli studi agricolo-forestale (SAF) e geologico con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici e dello studio di compatibilità idraulica di cui al Piano di Gestione del rischio alluvioni e per come previsto dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione siciliana (P.A.I.), redatti da professionisti incaricati nell'ambito delle rispettive competenze. 2. I Comuni possono tra loro associarsi o concludere convenzioni aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori e possono provvedere alla formazione del piano in forma associata. A tal fine designano un comune capofila al quale compete l'applicazione delle procedure descritte nella presente legge e formulano l'atto di indirizzo da porre a base della pianificazione. 3. Il responsabile del procedimento, all'uopo nominato, pubblica nell'albo pretorio e sul sito web del Comune un avviso di avvio del procedimento di formazione del PUG. Nei successivi trenta giorni chiunque può avanzare proposte e formulare suggerimenti secondo i criteri e le modalità fissate nell'avviso; a tal fine, il responsabile del procedimento, nello stesso periodo di trenta giorni, individua le modalità con le quali consultare e coinvolgere soggetti pubblici e privati ed i rappresentanti degli ordini e collegi dei professionisti che per loro specifiche competenze e responsabilità sono interessati al piano, eventualmente anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni. 4. Entro il termine di sessanta giorni dall'avvio del procedimento, il Comune, tenendo conto dell'atto di indirizzo dell'amministrazione e dei contributi eventualmente pervenuti, elabora un documento preliminare del PUG che: a) esplicita le modalità da seguire per l'elaborazione di disposizioni sull'uso del suolo tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani e programmi sovraordinati; b) definisce un quadro generale delle criticità territoriali connesse alle caratteristiche geologiche e sismiche ed all'uso agricolo del suolo; c) descrive le principali problematiche urbanistiche ed insediative da risolvere nel breve e nel medio periodo, tenendo conto delle criticità territoriali, e stabilisce il quadro delle priorità; d) individua, in linea generale, limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale; e) individua gli obiettivi da raggiungere nel medio e nel lungo periodo ed identifica le risorse economiche e finanziarie disponibili o attivabili; f) descrive le risorse territoriali e naturali e identifica i beni culturali e paesaggistici da considerare quali invarianti e determinanti le scelte di sviluppo; g) descrive nelle linee generali gli interventi da prevedere nel PUG e individua le aree oggetto di Piano particolareggiato attuativo (PPA); h) contiene il rapporto preliminare della VAS sui possibili effetti ambientali del PUG; i) perimetra le aree nelle quali possono essere rilasciati singoli titoli abilitativi, ovvero alla approvazione di piani attuativi prima della definitiva approvazione del PUG, ed in questo caso specifica gli indici ed i parametri da applicare; l) definisce la valutazione economica di massima per la realizzazione delle infrastrutture principali, nonché delle principali opere pubbliche previste nel PUG; m) indica le aree ed i progetti urbani dove promuovere il concorso di progettazione o il concorso di idee, nonché le trasformazioni urbane che devono essere sottoposte a processi di progettazione partecipata con particolare riferimento agli interventi di riuso e di rigenerazione urbana. 5. Nel documento preliminare sono altresì perimetrate le parti del territorio comunale nelle quali, per garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano che potrebbero essere compromessi dall'applicazione delle pregresse previsioni urbanistiche, è sospeso il rilascio di singoli titoli abilitativi a far data dalla delibera di adozione del progetto preliminare e sino all'approvazione del PUG. 6. Entro i dieci giorni successivi alla definizione del documento preliminare, il responsabile del procedimento trasmette al Consiglio comunale, o ai Consigli comunali nel caso di Piano in forma associata, il documento preliminare del PUG e la relativa proposta di deliberazione, unitamente al rapporto preliminare della VAS ed agli eventuali contributi pervenuti, che il comune è tenuto a valutare. Le determinazioni del Consiglio comunale sono deliberate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della proposta di delibera. 7. Il documento preliminare adottato dal Consiglio comunale, compresi gli elaborati tecnici valutati ed il rapporto preliminare della VAS, nonché le motivazioni delle decisioni assunte, entro dieci giorni dalla sua adozione è reso pubblico attraverso il sito web del comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 8. L'adozione del documento preliminare di PUG da parte del Consiglio comunale comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia sulle aree specificate nel comma 5, che operano per un periodo non superiore a tre anni non prorogabili a partire dal momento dell'assunzione dell'atto deliberativo di adozione. 9. Sulla base del documento preliminare adottato dal Consiglio comunale è redatto nel termine di novanta giorni il progetto definitivo del PUG. Al fine di garantire la partecipazione al processo decisionale ed avviare le procedure di consultazione e di acquisizione dei necessari pareri sul progetto definitivo del PUG, il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla data di consegna degli elaborati, indice la Conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 10, fissandone la prima seduta non oltre il trentesimo giorno a partire dalla data di convocazione. Alla Conferenza di pianificazione sono invitati tutti i soggetti pubblici che per legge sono chiamati a rilasciare pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, tra cui i rappresentanti dell'Ufficio del Genio Civile e della Soprintendenza per i BB.CC.AA. competenti per territorio, del Dipartimento dell'urbanistica, dell'ARTA, dell'autorità competente in materia di VAS, l'Autorità di bacino, nonché gli altri soggetti pubblici competenti in materia ambientale. 10. Il progetto di PUG, con i relativi elaborati ed allegati, compreso il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica, è messo a disposizione degli enti e soggetti convocati mediante pubblicazione nel sito web del Comune e dell'ARTA almeno trenta giorni prima della data fissata per la conferenza. 11. Nel caso di pianificazione in forma associata, alla Conferenza di pianificazione oltre al rappresentate nominato dal Comune capofila, partecipano anche i rappresentanti di tutti i Comuni associati. I soggetti competenti in materia ambientale invitati alla Conferenza sono individuati dai Comuni sulla base dei criteri specificati nel documento metodologico. 12. La Conferenza di pianificazione si conclude entro sessanta giorni dall'insediamento con la sottoscrizione di un Accordo di pianificazione, che costituisce anche certificazione di qualità progettuale e ambientale del piano e sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere preventivo di enti, amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali in materia urbanistica, territoriale, paesaggistica, ambientale e di sicurezza sismica. Nel caso in cui la Conferenza si pronunci per la rielaborazione del PUG, il piano è restituito al Comune che provvede a rielaborarlo entro il termine di sessanta giorni; qualora siano richieste modifiche alle previsioni del Piano, queste sono introdotte entro il termine di trenta giorni. Il PUG rielaborato o modificato è sottoposto alla stessa Conferenza di pianificazione che si pronuncia definitivamente entro trenta giorni dalla consegna delle modifiche. 13. Entro il termine di dieci giorni dalla chiusura della Conferenza di pianificazione, il responsabile del procedimento provvede alla pubblicazione di un avviso nell'Albo pretorio, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del Comune e dell'ARTA. Provvede altresì a mettere a disposizione del pubblico il documento di sintesi della Conferenza di pianificazione, il progetto del PUG ed il relativo rapporto ambientale con la Sintesi non tecnica mediante il deposito presso i propri uffici di copia cartacea e la pubblicazione della versione digitale sul sito web del comune e dell'ARTA. 14. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 13, chiunque può prendere visione del progetto del PUG e dei relativi allegati, del rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica e presentare proprie osservazioni, che il comune è tenuto a valutare. 15. Il responsabile del procedimento, dopo aver acquisito, entro il termine di trenta giorni il parere del Comune sulle osservazioni pervenute, convoca nei successivi dieci giorni una nuova seduta della Conferenza di pianificazione, che si pronuncia sulla loro accoglibilità. 16. Entro trenta giorni dalla chiusura della seduta prevista al comma 15, il responsabile del procedimento trasmette al Consiglio comunale, ovvero ai Consigli comunali nel caso di Piano in forma associata, la proposta di deliberazione per la approvazione del PUG, da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Consiglio comunale richieda l'introduzione di modifiche al progetto di PUG, il piano è rinviato al Responsabile del procedimento che acquisisce, entro trenta giorni, il parere della Conferenza sulle modifiche introdotte. Nei successivi dieci giorni il piano è inviato al Consiglio comunale per la definitiva approvazione che è deliberata entro i successivi trenta giorni. 17. Il Piano urbanistico comunale, definitivamente approvato, acquista efficacia con la pubblicazione dell'avviso della relativa approvazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, effettuata a cura del responsabile del procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del procedimento di approvazione. Nell'avviso è specificata la sede ove si possa prendere visione del Piano e di tutta la documentazione prodotta nella Conferenza di pianificazione, compresa la documentazione prescritta per la Valutazione ambientale. Il PUG e la relativa documentazione tecnica ed amministrativa sono pubblicati in forma integrale anche sul sito web del Comune interessato e trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per essere inserito nella banca dati del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR). 18. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PUG e delle sue revisioni generali e delle varianti generali e parziali. Per l'approvazione delle varianti parziali non è richiesta l'approvazione del documento preliminare di cui al comma 4. I termini temporali assegnati ai diversi soggetti per le determinazioni di propria competenza, di cui ai precedenti commi, nel caso di varianti parziali, sono ridotti della metà. 19. Il PUG è aggiornato ogni cinque anni ovvero quando ne facciano motivata istanza al Comune, enti pubblici interessati o soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi o diffusi. Le varianti, le integrazioni e gli aggiornamenti del piano sono sottoposte alla stessa procedura di formazione descritta in questo articolo con i termini ridotti della metà. 20. Gli obblighi di tutela e salvaguardia discendenti dal PUG sono esercitati direttamente dal Comune, con esclusione degli immobili sottoposti a vincolo storico-artistico per i quali permane la disciplina del Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 21. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora gli organi dell'amministrazione del Comune, sebbene previamente diffidati, omettano o non siano in grado di compiere gli atti obbligatori previsti dal presente articolo nei termini dallo stesso stabiliti, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, un commissario provveditore la cui durata in carica copre l'intero iter procedurale che ha determinato l'intervento sostituivo. 22. Non si fa luogo alla diffida di cui al comma 21 qualora si tratti di scadenza di termini previsti espressamente dalla presente legge o da altre leggi attinenti alla materia urbanistica. Alle spese per il commissario provvede il comune per il quale è stato nominato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili. 23. I commissari nominati ai sensi del comma 22 decadono dall'incarico nel caso di rinnovazione del consiglio comunale e comunque possono essere sempre revocati, con provvedimento motivato, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Art. 27. Disciplina del patrimonio culturale dei beni isolati 1. Il PUG individua i nuclei sparsi, gli agglomerati rurali, bagli, casali, masserie, fattorie, case rurali, mulini e manufatti rurali specialisti e produttivi di particolare valenza ed interesse storico-architettonico, tipologico ed etno-antropologico, nonché elementi architettonici isolati diffusi su tutto il territorio comunale. 2. Per le aree e gli immobili non assoggettati agli eventuali piani particolareggiati attuativi e per quelli assoggettati sino all'approvazione degli stessi, si attuano, con intervento edilizio diretto, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e consolidamento. 3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti, previa accertata documentazione tecnica laddove non è possibile limitare gli interventi sopra prescritti, con esclusione di demolizione totale e relativa sostituzione edilizia delle strutture murarie principali. 4. Al fine di favorire la utilizzazione del patrimonio edilizio esistente sono consentite destinazioni d'uso abitative stagionali e attrezzature volte a potenziare la cultura dell'accoglienza. Sono altresì ammesse destinazioni d'uso degli immobili esistenti ad albergo o ad analoga tipologia di destinazione d'uso, paese-albergo, ristoranti, trattorie, bar, luoghi di svago e di riunione, purché gli interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche e senza alterazione dei volumi. Il rilascio del titolo abilitativo o autorizzativo è subordinato alla verifica di compatibilità delle specifiche destinazioni alla accessibilità dei siti, nonché al rispetto delle vigenti norme di scurezza e di superamento delle barriere architettoniche. Art. 28. Il Regolamento Edilizio Comunale (REC) 1. Il regolamento edilizio comunale (REC) è uno strumento normativo obbligatorio di carattere tecnico operativo che, sulla base delle indicazioni contenute nel PUG o nei Piani particolareggiati attuativi di cui all'articolo 29, disciplina le normative per la realizzazione degli interventi edilizi ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come recepito con modifiche dall'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni. 2. Il REC in particolare contiene le norme relative alle modalità di costruzione e modificazione dei manufatti edilizi e al recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché le norme, generali e specifiche, di carattere tecnico-estetico, igienico-sanitario, sulla sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, sulla sicurezza degli impianti, sul risparmio energetico, sulla eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione dei rischi. Contiene inoltre le norme che regolamentano le destinazioni d'uso generali e particolari relative alle singole destinazioni urbanistiche del PUG, nonché la disciplina della presentazione dei titoli abilitativi edilizi da parte dei soggetti interessati, siano essi comunicazioni o segnalazioni di parte o richieste del permesso di costruire, in relazione alla tipologia degli interventi edilizi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, recepito dinamicamente dall'articolo I della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni. 3. Al REC possono essere allegati elaborati specifici a carattere tecnico-scientifico, quali sussidi e manuali operativi, schede tecniche di qualità dei materiali e delle tecnologie costruttive, prontuari edilizi, idonei ad assicurare un corretto inserimento degli interventi, nuovi e di recupero, nel contesto urbanistico ed ambientale interessato, ed a garantire inoltre uno standard realizzativo, prestazionale, funzionale e manutentivo adeguato, nell'ottica del contenimento dei consumi energetici. 4. Al fine di garantire uniformità nelle modalità di realizzazione degli interventi edilizi, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emana un decreto avente ad oggetto il regolamento tipo edilizio unico, che i comuni sono tenuti ad adottare nei termini previsti dal comma 2 dello stesso articolo 2. 5. Il REC è approvato separatamente dal piano urbanistico comunale del quale costituisce comunque parte integrante e sostanziale. L'aggiornamento del regolamento edilizio e la sua revisione finalizzata ad adeguarne i contenuti a nuove disposizioni di legge intervenute, le quali prevalgono sulle norme regolamentari di rango inferiore, è atto dovuto. Eventuali disposizioni più restrittive sono espressamente disciplinate mediante adozione di apposita variante costitutiva adottata da parte del Consiglio comunale secondo la procedura prevista nel presente articolo. CAPO II Piani particolareggiati attuativi (PPA) Art. 29. Contenuti del piano particolareggiato attuativo (PPA) 1. I Piani particolareggiati attuativi, di seguito PPA, sono strumenti pianificatori che disciplinano le parti del territorio comunale sulle quali il PUG richiede, per la sua attuazione, un ulteriore intervento pianificatorio di maggior dettaglio, previa perimetrazione da approvarsi da parte del Consiglio comunale se non prevista dal PUG. I PPA possono essere redatti anche in assenza della loro previsione nel PUG in quanto strumenti attuativi di atti di pianificazione sovraordinata in variante alle previsioni di piano, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 30. 2. I PPA possono essere sia d'iniziativa pubblica che d'iniziativa privata. In particolare, possono essere promossi, redatti e attuati, oltre che dal Comune e dai proprietari delle aree interessate, anche da società miste, costituite dai proprietari degli immobili interessati o da altri soggetti privati con il Comune. Se sono d'iniziativa dei proprietari interessati o di società mista, i soggetti promotori devono fornire le necessarie garanzie finanziarie per la loro attuazione. 3. I PPA di iniziativa privata prevedono la stipula di una convenzione con il Comune, soggetta a trascrizione entro il termine di mesi sei dalla data di approvazione del Piano a pena di decadenza. Nella Convenzione sono specificate: a) le prestazioni; b) la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di ultimazione degli interventi; c) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi e le sanzioni per l'inosservanza degli stessi, ivi compresa la possibilità della risoluzione contrattuale; d) gli elementi progettuali e le modalità di controllo sull'esecuzione delle opere, con particolare riferimento a quelle di urbanizzazione. 4. Ove il PUG preveda in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria, l'aliquota delle aree da cedere nell'ambito del PPA di iniziativa privata può essere monetizzata sulla base dei valori di mercato, sempre che le aree previste dal PUG siano ubicate ad una ragionevole distanza all'area oggetto del PPA. Nei PPA di iniziativa privata i titoli edilizi abitativi nell'ambito dei singoli lotti sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. 5. Le previsioni delle urbanizzazioni dei PPA hanno validità di cinque anni dalla data di approvazione. Possono essere prorogati di ulteriori cinque anni, qualora i relativi progetti siano stati approvati e i lavori abbiano avuto inizio. Se le opere di urbanizzazione non sono integralmente realizzate entro i termini di validità del piano, è richiesta l'approvazione di un nuovo piano attuativo, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni nelle aree a vincolo scaduto e dall'articolo 20 della medesima legge per quanto attiene a lotti residuali o interclusi. 6. Il PPA di iniziativa pubblica contiene un piano finanziario nel quale è indicato il costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché i programmi e le fasi di attuazione e gli eventuali piani particellari d'esproprio. 7. Il permesso di costruire per il manufatto da realizzare nell'ambito delle aree oggetto del PPA, o il titolo abilitativo alternativo, comporta la corresponsione di un contributo pari al costo indicato con il predetto piano in proporzione al lotto interessato, aumentato della quota di contributo riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione per la determinazione degli oneri di urbanizzazione. A scomputo totale o parziale di quanto dovuto, il titolare del titolo abilitativo può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e a cedere le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nelle zone disciplinate dal PPA sono soggette per il periodo di efficacia dei vincoli urbanistici ad espropriazione e diventano parte del patrimonio indisponibile del comune. Alla loro acquisizione sono destinate le somme a tal fine corrisposte dai soggetti privati. 8. Il comune è responsabile della verifica tecnico-amministrativa delle opere di urbanizzazione. 9. Ai PPA possono anche essere allegati i progetti definitivi delle opere in essi previste; in questo caso, l'approvazione dei PPA consente l'attuazione diretta dei progetti edilizi che siano stati eventualmente allegati mediante singoli titoli abilitativi, salve le verifiche di conformità al regolamento edilizio comunale ed i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso altrimenti denominati richiesti dalle norme vigenti in materia. Le opere pubbliche o di interesse pubblico previste all'interno dei PPA sono inserite e hanno priorità nel programma triennale delle opere pubbliche comunali, salva la loro esecuzione a carico del privato, se prevista, e la conseguente cessione al patrimonio comunale. 10. I Piani attuativi di iniziativa privata per complessi insediativi in ambito chiuso, possono essere previsti per complessi residenziali, turistico-ricettivi, produttivi di tipo artigianale, industriale e commerciale; per tali piani attuativi resta escluso l'obbligo della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ricadenti all'interno del complesso, ferma restando la necessità di formalizzare apposita convenzione per la quale è esclusa l'approvazione in Consiglio comunale. Rimane a carico del richiedente privato la realizzazione delle aree, dei servizi e degli impianti necessari all'insediamento, nonché il pagamento dei contributi soltanto sul costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come recepito dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. 11. L'estensione minima dei PPA non può essere inferiore a 10 mila metri quadrati per consentire il raggiungimento dell'unità minima funzionale delle opere di urbanizzazione secondarie da cedere previa stipula di convenzione. Tuttavia, se per documentati motivi, l'estensione è compresa tra 10 mila e 5 mila metri quadrati, a titolo di flessibilità compensativa, le aree da cedere sono ragguagliate a 10 mila metri quadrati. Per estensioni inferiori a 5 mila metri quadrati, e fino alla soglia minima di mille metri quadrati, si applica il permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 ove ne ricorrano le condizioni. Nel caso di estensioni inferiori a mille metri quadrati si applicano le disposizioni relative al rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come recepito dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. 12. I PPA contengono: a) la relazione su contenuti, criteri e finalità del Piano attuativo, nonché sui progetti edilizi immediatamente attuabili; b) le norme tecniche di attuazione (NTA) di dettaglio; c) le rappresentazioni cartografiche dello stato di fatto e di progetto della porzione di città e del territorio interessato, di norma a scala 1:2000 o inferiore. 13. I PPA, in relazione al contenuto, hanno valore ed efficacia e sostituiscono i seguenti strumenti: a) i piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni; b) i piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; c) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui agli articoli 9 e segg. della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 successive modificazioni; d) i programmi costruttivi di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni; e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n.179; f) i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457; g) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493; h) I piani particolareggiati di recupero dei centri storici di cui all'articolo 55 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e della legge regionale 10 luglio 2015, n. 13 e successive modificazioni. Art. 30. Procedimento di formazione del PPA 1. I PPA, d'iniziativa sia pubblica, sia privata, sia mista, se conformi al PUG, sono adottati ed approvati dalla Giunta comunale secondo il procedimento disciplinato dal presente articolo. Se introducono varianti al PUG, oppure se sono predisposti in assenza di questo, sono adottati ed approvati dal Consiglio comunale secondo la procedura prevista per la formazione delle varianti del PUG. 2. I PPA non comportano variante al PUG nei seguenti casi: a) la modifica di perimetrazioni discendente dalla diversa scala di rappresentazione grafica del piano; b) la precisazione dei tracciati viari; se fuori dall'abitato, la precisazione dei tracciati viari deve essere compresa all'interno delle fasce di rispetto; c) le modifiche rese necessarie da esigenze sopravvenute quali: ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, nuove condizioni idrogeologiche o di rischio; d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, che siano comprese tra quelle elencate all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, recepito dinamicamente dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni; e) la diversa localizzazione, all'interno del perimetro del PPA, delle attrezzature, dei servizi e degli spazi collettivi, del verde pubblico, nonché delle infrastrutture per le opere di urbanizzazione, a condizione che questi interventi non comportino modifiche in diminuzione delle quantità degli spazi riservati agli standard e non comportino modifiche in aumento dei pesi insediativi rispetto a quelli previsti nel PUG. 3. L'introduzione delle modifiche di cui al comma 2 è motivata dal soggetto proponente per dimostrare il migliore uso del suolo conseguibile. 4. I PPA che costituiscono attuazione, senza varianti, di PUG già sottoposti a VAS non sono assoggettati alle procedure di VAS. 5. L'avvio del procedimento di formazione dei PPA, di iniziativa sia pubblica, sia privata, sia mista, è pubblicato mediante avviso sul sito ufficiale del Comune e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nell'avviso è indicato il nome del responsabile unico del procedimento. 6. Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla consegna del progetto definitivo del PPA, ai fini dell'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso altrimenti denominati previsti dalla legge, propone l'indizione, o avendone la competenza, indice la Conferenza di pianificazione, alla quale sono invitati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni e degli organi tenuti per legge a rilasciare i predetti pareri o provvedimenti autorizzatori. Alla conferenza, nel caso di PPA di iniziativa privata o mista, sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i soggetti proponenti il piano. Alla Conferenza possono altresì essere invitati a partecipare, in funzione consultiva e senza diritto di voto, altri soggetti pubblici o soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi o diffusi, che per le loro specifiche competenze e responsabilità, sono interessati al PPA. Il progetto del PPA con tutta la documentazione allegata necessaria deve essere trasmesso ai soggetti convocati alla Conferenza almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza. La Conferenza di pianificazione può essere riconvocata una volta soltanto entro i successivi venti giorni, soltanto se nel corso della Conferenza, ai fini della determinazione, emerge la necessità di ulteriori approfondimenti o adempimenti istruttori. 7. Entro dieci giorni dalla chiusura dei lavori della Conferenza, il responsabile unico del procedimento trasmette il progetto del PPA su cui è stato raggiunto o meno l'accordo da parte dei soggetti pubblici partecipanti alla conferenza con diritto di voto, con le eventuali osservazioni anche da parte dei soggetti partecipanti senza diritto di voto, all'Organo deliberante di cui al comma 1 per l'adozione. Lo stesso organo deliberante entro il termine di trenta giorni adotta il progetto del PPA, decidendo anche in merito alle eventuali osservazioni formulate dai soggetti partecipanti alla conferenza. Se l'Organo deliberante si limita ad adottare il PPA su cui è stato raggiunto l'accordo ad opera dei rappresentanti delle amministrazioni partecipanti con diritto di voto, non si applica l'obbligo della verifica di compatibilità nei confronti dei membri che partecipano alla seduta. In caso contrario, mancando il numero legale, si chiede la nomina del Commissario ad acta al Dipartimento dell'urbanistica presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. 8. Entro sette giorni dall'adozione da parte del Consiglio comunale, il responsabile unico del procedimento provvede: alla pubblicazione dell'avviso di adozione del PPA nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, nell'albo pretorio e nel sito web del Comune e al deposito presso il competente ufficio comunale per sessanta giorni. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana chiunque può presentare osservazioni e opposizioni. 9. L'Organo deliberante di cui al comma 1, esaminate le controdeduzioni del progettista nei successivi 30 giorni in merito alle osservazioni e opposizioni eventualmente presentate, si determina in merito ad esse e approva definitivamente il PPA. Il Responsabile unico del procedimento provvede entro i successivi sette giorni alla pubblicazione dell'avviso di approvazione del PPA nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e nel sito web del Comune. Il PPA acquista efficacia il giorno della pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 11 PPA e tutta la documentazione prodotta nelle diverse fasi della sua formazione è depositato presso il Comune e chiunque ne sia interessato può prenderne visione anche tramite estrazione di copia. Copia di esso dovrà essere depositato all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. 10. La delibera di approvazione del PPA comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche e di interesse pubblico in esso previste. 11. La delibera di approvazione del PPA da parte della Giunta o del Consiglio comunale ha anche efficacia e valore di permesso di costruire per gli interventi edilizi previsti da progetti definitivi eventualmente allegati al PPA, sempre che in sede di Conferenza di pianificazione sia stato acquisito l'assenso dei rappresentanti delle amministrazioni competenti al rilascio dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta e degli altri atti di assenso altrimenti denominati, richiesti dalla normativa vigente, e formalizzata la prescritta convenzione da sottoporre a trascrizione. In tal caso le eventuali varianti al permesso di costruire seguono il procedimento ordinario, senza necessità di adozione di atti deliberativi da parte della Giunta o del Consiglio. 12. Per le varianti al PPA, che non comportino varianti al PUG, si applica il procedimento del presente articolo. CAPO III Strumenti di attuazione della pianificazione urbanistica comunale Art. 31. Rigenerazione urbana e riqualificazione 1. La Regione promuove iniziative finalizzate al consumo di suolo tendente a zero anche attraverso la rigenerazione di aree edificate se esse hanno perduto la loro originaria utilizzazione, mediante la riqualificazione dell'ambiente degradato, secondo i criteri di sostenibilità richiamati dall'articolo 5 e mediante la individuazione di nuove funzioni aventi rilevanza strategica, anche in un'ottica di area vasta. 2. Gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge consentono di indirizzare le scelte di piano e le esigenze di recupero, privilegiando la rigenerazione urbana di spazi, infrastrutture ed edifici, siano essi pubblici che privati, da qualificare attraverso il loro riciclo o, ove necessario, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione o di nuove costruzioni per l'inserimento di nuove funzioni diversificate, tra cui quella di edilizia sociale e di spazi e strutture di servizio pubblico o di uso pubblico, nonché quelle delle attività produttive, anche attraverso processi perequativi. 3. Gli interventi di rigenerazione urbana perseguono prioritariamente i seguenti obiettivi: a) potenziare e qualificare la presenza delle aree a verde all'interno dei tessuti urbani; b) sviluppare una mobilità sostenibile, incentrata su un sistema integrato di spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico e della mobilità condivisa; c) conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici ed energetici tradizionali, favorendo l'uso di energie rinnovabili e l'autoconsumo; d) realizzare bonifiche di suoli inquinati e la riduzione delle aree impermeabili; e) promuovere un efficiente sistema di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, prevedendo appositi spazi da destinare a isole ecologiche o, ove possibile, favorendo l'autogestione del riciclo dei rifiuti; f) dotare le aree di strumenti e modalità per gestire il deflusso delle acque meteoriche, nel rispetto del principio di invarianza idraulica. 4. Ai fini della presente legge, costituiscono interventi di rigenerazione urbana le seguenti tipologie di trasformazioni edilizie e urbanistiche dei tessuti urbani esistenti: a) gli interventi di qualificazione edilizia , per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione di uno o più fabbricati che presentino scarsa qualità edilizia in quanto non soddisfano i requisiti minimi igienico-sanitari e di sicurezza sismica, di efficienza energetica e di sicurezza degli impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche. Costituiscono interventi di qualificazione edilizia anche gli interventi conservativi che, pur mantenendo l'edificio originario, almeno nelle strutture principali e nella configurazione volumetrica, consentono comunque di realizzare i miglioramenti sopra elencati e la rispondenza dei requisiti tecnici ai fini dell'agibilità. La qualificazione edilizia si attua con intervento diretto se riferita a singoli manufatti o a blocchi di edifici che impegnano un'area di estensione non superiore a 5 mila mq., ovvero mediante la predisposizione di un piano attuativo, da approvarsi in variante, qualora l'intervento interessi ambiti urbani estesi oltre i 5 mila mq., fermo restando l'adeguamento delle dotazioni di infrastrutture e servizi pubblici, qualora l'intervento comporti variazioni sostanziali e funzionali delle destinazioni d'uso non compatibili con le previsioni urbanistiche del PUG tali interventi rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica , come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come recepito dall'articolo l della legge regionale n. 16/2016; tali interventi sono consentiti previa predisposizione di apposito piano attuativo in variante alle previsioni dello strumento urbanistico ricorrendo l'ipotesi di cui all'ultimo periodo della precedente lettera a); c) tra gli interventi previsti dalla lettera b) possono annoverarsi anche gli interventi di addensamento o sostituzione urbana consistenti nella riqualificazione, anche con possibili incrementi volumetrici, di aree degradate, marginali, dismesse o di scarsa utilizzazione edificatoria per le quali è necessario operare una significativa trasformazione mediante la modifica del disegno dei lotti o degli isolati, delle aree libere da destinare alla pubblica fruizione e della viabilità. 5. Su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con Decreto del Presidente della Regione, sono disciplinati gli interventi e le modalità di realizzazione dell'autorecupero nonché le forme di incentivazione previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, relative alla riduzione o esonero dal contributo di costruzione. Al fine di garantire piena attuazione delle finalità indicate dal presente articolo e favorire la riqualificazione degli insediamenti anche nel quadro dei progetti di rigenerazione urbana, la Regione promuove: a) l'adozione di protocolli energetico-ambientali di ispirazione nazionale e comunitaria (rating system) sia a livello locale che in ambito regionale, prevedendo la possibilità di norme premiali ai progetti che siano in grado di dimostrare il rispetto di elevati e certificati standard di performance energetico-ambientali; b) di concerto con le amministrazioni degli Enti locali, per le rispettive competenze, promuove un'adeguata fiscalità urbanistica attraverso provvedimenti di riduzione del costo degli oneri di costruzione e dei costi connessi agli interventi di rigenerazione urbana, nonché attraverso un adeguato sistema di premialità che agevoli e faciliti gli interventi di rigenerazione, di contenimento del consumo di suolo, del riuso rispetto alla espansione urbana; c) l'ideazione, l'attuazione e la gestione dei processi di rigenerazione urbana, avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 12, agevolando la costituzione e l'attività di società miste pubblico-privato a cui demandare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana nel contemporaneo rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti e della efficacia e tempestività degli interventi. 6. Allo scopo di sviluppare le politiche pubbliche per la casa e di promozione sociale, nell'ambito della strategia per la qualità urbana sostenibile di cui all'articolo 40, i piani attuativi (PPA) di iniziativa pubblica possono riconoscere ulteriori quote edificatorie, a compensazione dell'impegno assunto dal privato di realizzare, nell'ambito dell'intervento di riuso e di rigenerazione urbana, una quota di alloggi di edilizia residenziale sociale ovvero opere pubbliche aventi finalità sociale. 7. Al fine, altresì, di fare fronte al disagio abitativo, di promuovere un consumo del suolo tendente a zero e di migliorare il rendimento energetico degli edifici possono essere ammessi interventi di recupero e riqualificazione di aree e di immobili inutilizzati attraverso la costituzione di gruppi di autorecupero. 8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono al censimento degli immobili di proprietà pubblica o privata presenti nei rispettivi territori e alla loro catalogazione con la indicazione dello stato di conservazione. Nel censimento, che è soggetto ad aggiornamento annuale, sono ricompresi anche gli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica e sociale di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà della Regione, delle Città Metropolitane, dei Consorzi dei Comuni, degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), anche disciolti, nonché di proprietà statale o di enti pubblici. 9. I Comuni, sulla base del censimento di cui al comma 8, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno definire i piani di auto recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato abbandonato, che vengono approvati con le stesse modalità dei PPA. 10. Il Comune, anche con la partecipazione degli altri enti concorrenti del consorzio o dell'area metropolitana e della Regione, può costituire società miste per interventi di trasformazione, rigenerazione e riqualificazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine la parte privata delle società miste è scelta tramite procedura di evidenza pubblica. 11. Le società miste pubblico-privato di cui al comma 10 provvedono alla preventiva acquisizione delle aree e degli immobili interessati dall'intervento. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune. 12. Le aree interessate dall'intervento societario misto sono individuate con delibera del Consiglio comunale. L'individuazione delle aree equivale a dichiarazione di pubblica utilità e urgenza, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree già di proprietà pubblica interessate dall'intervento possono essere conferite alla società anche a titolo di concessione. 13. I rapporti tra gli enti locali e i soggetti privati costituiti in società mista sono disciplinati da una Convenzione urbanistica contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti ai fini della realizzazione degli interventi. 14. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune acquisisce l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento ai soggetti privati che intervengono nella Convenzione di cui al comma 13. La Convenzione urbanistica di cui al comma 13, riporta la clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procede alla risoluzione della Convenzione nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio. Art. 32. Contenimento del consumo di suolo 1. In coerenza con i principi e gli indirizzi dell'Unione europea, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato. 2. Nel rispetto dei limiti quantitativi fissati dallo strumento urbanistico comunale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente per opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché per insediamenti volti ad aumentare l'attrattività e la competitività del territorio, anche per il soddisfacimento di fabbisogni pregressi di dotazione di aree, di standard e di dotazioni territoriali, e comunque nei soli casi in cui non esistano alternative di riuso e rigenerazione delle stesse. A tale scopo nella pianificazione sono esclusivamente considerate le alternative localizzative che non comportino consumo del suolo. 3. I Piani che prevedono nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato individuano soluzioni localizzative contigue a insediamenti esistenti e funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani contrastando la dispersione insediativa e rafforzando l'armatura territoriale esistente. 4. Il consumo di suolo è dato dal saldo tra le aree per le quali la pianificazione urbanistica attuativa prevede la trasformazione insediativa al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'articolo 25, comma 3, e quelle per le quali la medesima pianificazione preveda interventi di rimozione della impermeabilizzazione del suolo. Art. 33. Perequazione urbanistica 1. La perequazione urbanistica si realizza attraverso l'equa distribuzione di diritti edificatori e di oneri tra i proprietari di aree ricomprese in ambiti, anche discontinui, così come individuati e perimetrati dai Piani. 2. Il PUG può prevedere forme di perequazione urbanistica consistenti nella attribuzione di quote di edificabilità differenziate in relazione alle caratteristiche fisico-morfologico-ubicazionali dei suoli, nonché ai vincoli e ai limiti alla edificabilità derivanti dai piani sovraordinati e dalla normativa in vigore. Tali quote saranno attribuite in sede di formazione del PUG, senza alcun riferimento alla distinzione tra i suoli destinati a interventi privati e quelli destinati a infrastrutture e attrezzature pubbliche. 3. Ai fini della attuazione della perequazione urbanistica, il PUG può individuare dei comparti di trasformazione o completamento, da attuare attraverso un PPA di iniziativa pubblica o privata come disciplinato dalla presente legge, con il quale sono anche stabiliti parametri edilizi ed eventuali limitazioni. All'interno di tali comparti avviene il trasferimento dei diritti edificatori per l'attuazione delle previsioni urbanistiche. Il PUG definisce le modalità di attuazione dei comparti, indicando i criteri progettuali che comprendono, almeno, le quote di cessione dei suoli da destinare a infrastrutture e attrezzature pubbliche. 4. Oltre alla modalità di cui al comma 3, il PUG ai fini della realizzazione di infrastrutture e attrezzature pubbliche può prevedere forme di cessione di diritti edificatori tra ambiti non contigui da attuare in forma diretta. In tal caso, i suoli che il PUG individua come destinati alla realizzazione di infrastrutture e attrezzature pubbliche sono denominati aree cedenti . Al fine della acquisizione di tali aree, i diritti edificatori ad esse attribuiti sono trasferibili e utilizzabili anche su aree non contigue alle aree cedenti , secondo le prescrizioni e i limiti definiti dal PUG a questo scopo. Le aree che accoglieranno tali diritti ricadenti esclusivamente nel territorio urbanizzato come definito dal PUG sono denominate aree riceventi . In alternativa alla cessione al Comune delle aree cedenti, è possibile monetizzare i diritti edificatori che comunque sono vincolati all'acquisizione di tali aree. 5. Il diritto edificatorio è trasferibile ed è utilizzabile, entro i limiti definiti dal piano urbanistico, anche su aree diverse, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni. 6. La perequazione urbanistica si realizza con l'attribuzione da parte del Piano di una determinata potenzialità edificatoria a tutti i suoli e agli edifici compresi in specifici ambiti oggetto di trasformazione predeterminati e perimetrati dallo stesso Piano. 7. La potenzialità edificatoria di cui al comma 2 si distribuisce tra i proprietari delle aree in proporzione alla superficie posseduta da ciascuno di essi. 8. Il Comune, nel PUG, può riservare a sé una quota di eccedenza della potenzialità edificatoria complessiva a fini di acquisizioni compensative di aree, di attuazione di finalità premiali e di calmieramento del mercato. 9. Tutte le varianti al piano che incidano sull'edificabilità effettiva di un'area prevedono una corrispondente variazione dell'ammontare della edificabilità potenziale in eccedenza riservata al Comune. 10. In alternativa all'acquisto da altri proprietari della potenzialità edificatoria occorrente per realizzare tutta la edificabilità effettiva attribuita dal piano alla propria area, il proprietario può ottenere la potenzialità mancante dal Comune mediante acquisto a titolo oneroso. I criteri di determinazione del prezzo di acquisto sono stabiliti dai singoli Comuni in relazione alle caratteristiche del mercato locale, in sede di approvazione dello strumento urbanistico e restano validi per un biennio. Art. 34. Interventi di perequazione urbanistica di tutela dell'ambiente 1. La compensazione urbanistica si applica all'acquisizione di aree soggette a previsioni di nuovi servizi ed attrezzature pubbliche volte ad attuare gli interventi di tutela dell'ambiente e del paesaggio. 2. Nel caso di aree soggette a previsioni di nuovi servizi ed attrezzature pubbliche o soggette a meccanismi di esproprio, la compensazione, in alternativa alla corresponsione dell'indennità pecuniaria pari al valore venale del bene espropriato secondo le norme vigenti, consiste nella cessione al proprietario delle aree sottoposte ad espropriazione, con il suo consenso, di altre aree di valore uguale a quello del fondo destinato a usi pubblici o espropriato. 3. Nell'ipotesi di delocalizzazione o riqualificazione di siti produttivi dismessi o di manufatti in degrado o incongrui, in quanto suscettibili, per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, di snaturare o di alterare in modo permanente la caratteristica di un luogo, della sua identità storica, culturale o paesaggistica, la compensazione si connota come paesaggistico-ambientale e consiste nell'attribuzione premiale di diritti edificatori ai proprietari interessati. L'attribuzione di tali diritti edificatori può essere finalizzata al recupero dei costi di bonifica dei siti industriali dismessi per la fornitura di servizi eco sistemici nelle zone rurali del territorio comunale. 4. I diritti edificatori maturati nei casi previsti dal comma 3 sono esercitabili, con le modalità previste dal PUG, esclusivamente nelle aree soggette a interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione di cui all'articolo 31, nelle aree ricadenti nel territorio urbanizzato. 5. Oltre ai casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il PUG può prevedere forme di premialità consistenti nell'attribuzione di ulteriori quote di diritti edificatori al fine dell'effettuazione di interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana e che prevedano impegni aggiuntivi rispetto a quanto imposto dalle normative statali e regionali vigenti, finalizzati alla riduzione di rischi urbani e territoriali, al miglioramento delle prestazioni energetiche e della qualità paesaggistica e ambientale o alla realizzazione di interventi di edilizia sociale. Art. 35. Tutela e pianificazione del territorio rurale, e tutela dei boschi e delle foreste 1. La Regione e gli enti locali, nei processi di governo del territorio, perseguono la tutela e la valorizzazione della ruralità, dei territori agricoli e delle relative capacità produttive agroalimentari e non agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazioni tipiche che lo connotano, valorizzando altresì l'agricoltura periurbana, l'agricoltura sociale e i parchi agricoli. 2. Il territorio rurale è definito e perimetrato dai PUG in accordo sia con il Piano del verde che con il Piano paesaggistico. In tali zone sono consentiti, oltre al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, esclusivamente le attività edificatorie inerenti all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con particolare riguardo alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici o forestali del fondo o, comunque, del territorio locale regionale. I nuovi fabbricati non residenziali, qualora consentiti in quanto non in contrasto con vincoli sovraordinati, potranno essere realizzati esclusivamente nel caso in cui un dettagliato programma di sviluppo aziendale, redatto da professionisti competenti in materia, ne dimostri la necessità. Tale programma giustifica altresì la necessità di utilizzare la possibilità edificatoria a fini residenziali del fondo, oltre le necessità di residenza del proprietario/conduttore, indicando gli ulteriori fabbisogni residenziali connessi alla produzione agricola. In ogni caso, i nuovi interventi edilizi a fini produttivi, compresi quelli a fini residenziali, costituiscono dei complessi unitari, evitando la dispersione nel paesaggio rurale. Gli immobili non residenziali non possono mai superare una superficie coperta pari al due per cento dell'area complessiva del fondo agricolo, per essi non è mai consentito il cambio di destinazione d'uso per attività diverse, quali la residenza o il commercio di prodotti non legati all'attività aziendale, rispetto a quelle legate alla produzione agricola. 3. Tutti gli interventi edilizi nel territorio rurale sono realizzati nel pieno rispetto delle specifiche norme di tutela del paesaggio rurale indicate da apposite linee guida approvate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non è consentita la realizzazione di insediamenti residenziali con caratteristiche tipologiche difformi rispetto alle tipologie dei fabbricati rurali, come definiti nel succitato decreto. 4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, sono consentiti esclusivamente gli interventi di recupero e riqualificazione delle volumetrie esistenti, che risultino catastate alla data di approvazione della presente legge, e gli ampliamenti per l'insediamento di attività agrituristiche di cui al comma 5. 5. Le attività agrituristiche sono prevalentemente svolte nei fabbricati esistenti o in quelli da recuperare e risanare nel rispetto di quanto indicato nel decreto di cui al comma 3. Sono consentiti ampliamenti non superiori al dieci per cento del volume esistente, salvo quanto previsto al successivo comma 9 per le parti da destinare a residenza stagionale. 6. Il PUG individua e classifica con adeguate perimetrazioni il territorio rurale, articolandolo nelle seguenti zone, per ognuna delle quali sono stabiliti parametri limitativi in funzione delle finalità di cui ai commi 1 e 2: a) zone di coltura tradizionale e di mantenimento del paesaggio agrario di rispetto e pausa dei margini urbani: 1) indice di fabbricabilità per i manufatti abitativi: 0,03 mc./mq.; 2) distacchi tra fabbricati: non inferiori a 10 metri; b) zone di colture specializzate, di sperimentazione biologica, di conservazione delle biodiversità, bioparchi, parchi agrari, di protezione del genoma: 1) indice di fabbricabilità per i manufatti abitativi: 0,03 mc./mq.; 2) distacchi tra fabbricati: non inferiori a 10 metri; c) zone di produzione intensiva con l'uso di serre e tecnologie meccaniche avanzate, anche sedi di impianti di energia alternativa, con obbligo di smaltimento alla fine del ciclo produttivo: 1) rapporto di copertura degli impianti non superiore al 60 per cento e, comunque, nel rispetto delle specifiche norme di settore; 2) distacchi dai confini: non inferiori a 10 metri; d) zone per aziende artigianali/industriali di trasformazione dei prodotti agricoli: 1) rapporto di copertura non superiore a 1/10; 2) distacchi tra fabbricati: non inferiori a 20 metri; e) zone di boschi, sottoboschi, rimboschimenti e forestazione e relative fasce di rispetto con divieto di costruzione di nuovi edifici e di ampliamento di quelli esistenti, nonché il divieto di operare tagli sul terreno naturale, scavi o sbancamenti di qualsiasi tipo tranne quelli relativi al rimboschimento e alla forestazione o alla regimentazione idrica; f) zone di mantenimento del paesaggio agrario in aree vincolate (SIC, ZPS, di tutela paesaggistica o di rischio archeologico, di rischio e pericolosità idrogeologica) e in ambiti naturalistici fluviali, con divieto di costruzione di nuovi edifici e di ampliamento di quelli esistenti, nonché con divieto di operare tagli sul terreno superiori a 1,50 metri, scavi o sbancamenti di qualsiasi tipo tranne quelli relativi al mantenimento o alla regimentazione idrica; g) zone di rispetto o mascheramento degli impianti tecnologici e delle fasce stradali: 1) fasce di distacco minimo dall'impianto: non inferiori a 20 metri; 2) fasce di rispetto delle sedi stradali: non inferiori a 20 metri e comunque non inferiori a quelle previste dal Codice della strada; h) zone di rispetto e tutela delle architetture rurali di interesse storico-architettonico o etno-antropologico, nonché di giardini storici e di spazi di pertinenza di beni culturali individuati dal PUG con divieto di costruzione di nuovi edifici e di ampliamento di quelli esistenti, per una distanza minima di 100 metri. 7. L'attuazione degli interventi di recupero di edifici esistenti comporta, per i fondi agricoli cui essi sono asserviti, i seguenti limiti: a) nel caso di frazionamento ereditario o per compravendita va considerata l'aliquota volumetrica di asservimento relativo; b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di ampliamento volumetrico se la cubatura esistente già supera quella consentita dal PUG; la clausola può tener conto di un incremento volumetrico del trenta per cento in caso di utilizzazione agrituristica con obbligo di trascrizione decennale nella Conservatoria dei Registri immobiliari (RR.II.); c) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, è consentito l'uso abitativo, oltre l'eventuale incremento per utilizzazione agrituristica, in tal caso con obbligo di trascrizione della nuova funzione per almeno dieci anni, fermo restando il mantenimento dell'indice volumetrico per finalità abitative di 0,03 mc/mq. 8. Sono consentiti interventi di ripristino o di creazione di sentieristica di servizio con metodi di ingegneria naturalistica in tutte le zone di cui al comma 7. Sono consentite attività di ristorazione e intrattenimento in tutti gli edifici esistenti, previo intervento di restauro, rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia. La funzione agricola non è riservata in esclusiva agli imprenditori agricoli, per cui è consentito l'uso stagionale o periodico dei manufatti abitativi, anche per attività di ristorazione e intrattenimento. 9. Nel rispetto delle disposizioni relative al settore agrituristico, nell'ambito delle aziende agricole parte dei fabbricati adibiti a residenza possono essere adibiti ad uso turistico stagionale. Per le finalità previste dal comma 8, i fabbricati esistenti possono essere ampliati fino ad un massimo del trenta per cento della cubatura esistente; è altresì consentito l'impianto di modeste attività sportive non agonistiche all'aperto, comprensive di locali accessori e di servizio a una sola elevazione se strettamente connesse con l'attività agrituristica. Le attività di agricampeggio possono essere realizzate, nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore, all'interno delle zone del territorio rurale contrassegnate dalle lettere a), b) e c) del comma 3. 10. I boschi e foreste, così come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e dalla legge regionale 06 aprile 1996 n. 16, sono considerati risorsa strategica regionale, ai fini della salvaguardia naturalistica e paesaggistica, della difesa dei suoli e della tutela idrogeologica. 11. I terreni coperti da boschi e foreste non possono esser oggetto di mutamento di destinazione d'uso e in sede di pianificazione paesaggistica e urbanistica sono tutelati con specifiche disposizioni di salvaguardia e di conservazione, con previsioni di interventi di rinaturalizzazione in caso di degrado. 12. In materia di fasce di rispetto, si applica il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Art. 36. Comparto edificatorio 1. La perequazione urbanistica può essere realizzata attraverso i comparti edificatori, così come individuati dal PUG o dai PPA. 2. Il comparto è costituito da uno o più ambiti territoriali, edificati o non, sui quali il piano indica le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i tipi di intervento, le funzioni urbane ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile e le quote di capacità edificatoria attribuite ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al Comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi. 3. I diritti edificatori attribuiti ai proprietari sono liberamente commerciabili e possono essere trasferiti in altri comparti se consentito dal Piano. 4. Fermi restando i diritti edificatori attribuiti ai proprietari di immobili, il PUG ed i PPA definiscono le caratteristiche e il dimensionamento degli interventi edilizi funzionali alla realizzazione, nei comparti edificatori, di attrezzature e di altre opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Art. 37. Attuazione del comparto edificatorio 1. Il comparto edificatorio, oltre ad essere attuato dal Comune, può essere attuato dai proprietari degli immobili inclusi nel comparto stesso, anche riuniti in consorzio, o da società miste, anche di trasformazione urbana tramite apposita convenzione con il Comune, che è approvata dal Consiglio comunale. 2. Nel caso di attuazione di un comparto da parte di soggetti privati sono ceduti a titolo gratuito al Comune, o ad altri soggetti pubblici, le aree e gli immobili necessari per la realizzazione nel comparto di infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica e altre opere pubbliche o di interesse pubblico, così come localizzate dal Comune attraverso il PUG o i PPA. 3. I proprietari riuniti in consorzio che rappresentano una maggioranza pari almeno al cinquantuno per cento dell'area complessiva attribuita ad un comparto possono procedere all'attuazione del comparto nel caso di rifiuto o inerzia dei rimanenti proprietari. Accertato il rifiuto, previa notifica di atto di costituzione in mora, con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni, i soggetti che rappresentano la maggioranza proprietaria procedono all'attuazione del comparto, con l'acquisizione anche mediante procedura di esproprio delle aree, dei diritti edificatori attribuiti ai proprietari che hanno deciso di non partecipare all'iniziativa, nonché dei relativi immobili, mediante corresponsione di una somma pari al valore venale dei beni acquisiti, e, nel caso di rifiuto di tale somma, mediante deposito della stessa presso la tesoreria comunale. 4. Nel caso di inerzia o di rifiuto all'attuazione di un comparto edificatorio da parte dei proprietari delle relative aree, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni, procede ad attuare direttamente, o a mezzo di una società mista, il comparto edificatorio, acquisendo i diritti edificatori ed i relativi immobili attraverso procedura di esproprio nei termini di legge. TITOLO IX Standard urbanistici, standard di qualità urbana e ambientale e dotazioni territoriali Art. 38. Standard urbanistici 1. La formazione dei Piani urbanistici comunali avviene nel rispetto degli standard minimi inderogabili fissati dalla normativa statale vigente. 2. I Comuni in sede di formazione dei Piani possono anche elevare gli standard urbanistici minimi inderogabili in funzione di una migliore qualità della vita, a condizione che ricorrano esigenze di interesse pubblico documentate e corrispondenti a dati reali di fatto che giustifichino un maggior sacrificio delle posizioni proprietarie private. Art. 39. Standard di qualità urbana, ambientale e architettonica 1. In attuazione dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni, recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica definiscono il sistema delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici che concorrono a realizzare lo standard minimo di qualità urbana, ecologico-ambientale ed architettonica, che intendono perseguire, nel rispetto delle indicazioni contenute nei regolamenti emanati dalla Regione. 2. Lo standard di qualità urbana attiene: a) alla tipologia e alla quantità delle aree per le infrastrutture, le attrezzature, i servizi e gli impianti pubblici e di interesse pubblico; b) alle loro caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità c sicurezza per tutti i cittadini di ogni età e condizione. 3. Lo standard di qualità ambientale attiene: a) alla limitazione del consumo delle risorse non rinnovabili e alla prevenzione dagli inquinamenti; b) alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi determinati eventualmente determinati dalle azioni di piano; c) al potenziamento delle dotazioni ecologiche e ambientali. 4. Lo standard di qualità architettonica attiene: a) alla valorizzazione del patrimonio culturale e sociale delle città e del territorio, anche attraverso interventi di riqualificazione o innovazione; b) alla riqualificazione, recupero e piena utilizzazione del patrimonio edilizio storico, urbano ed archeologico; c) al recupero dei centri storici ed alla incentivazione e gestione sostenibile delle aree verdi urbane. 5. Nell'ambito dello strumento urbanistico comunale gli standard di qualità sono altresì assicurati con la previsione di trasformazioni del patrimonio edilizio esistente e mutamento delle destinazioni d'uso, senza alterazione dei volumi realizzati, che consentano destinazioni funzionali alternative compatibili con le varie parti del tessuto urbano, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni. 6. Nell'ambito dello strumento urbanistico comunale gli standard di qualità sono altresì assicurati con la previsione di trasformazioni del patrimonio edilizio esistente e mutamento delle destinazioni d'uso, senza alterazione dei volumi realizzati, che consentano destinazioni funzionali alternative compatibili con le varie parti del tessuto urbano, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni. Art. 40. Concorsi di architettura e progettazione partecipata 1. La Regione promuove la qualità dei progetti urbani al fine di migliorare le condizioni di vita nelle città e migliorare lo spazio pubblico quale premessa indispensabile per uno sviluppo economico corretto e sostenibile. 2. Al fine di attuare i contenuti indicati al comma 1, i comuni promuovono il ricorso al concorso di progettazione e di idee, individuando, altresì, le modalità attuative della progettazione partecipata attraverso il coinvolgimento degli enti pubblici e dei privati portatori di interessi diffusi, dando vita a laboratori di progettazione ed istituendo gli 'urban center' quale luogo di diffusione, ricerca e proposta in tema di progettazione urbana con riferimento alle attività di recupero, riuso e rigenerazione urbana. 3. I concorsi di progettazione possono prevedersi per la definizione degli indirizzi strategici, per le specifiche prescrizioni del PUG, relative agli interventi di riuso e rigenerazione urbana, ed in modo prioritario per gli ambiti che presentano un particolare valore paesaggistico, ambientale, storico - architettonico, inclusi gli ambiti caratterizzati da carenza di valori identitari, dotazioni territoriali, servizi pubblici e presenza di significative criticità sociali ed ambientali. 4. I comuni possono promuovere la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana, nonché per le attività indicate ai commi 2 e 3. Art. 41. Sistema delle dotazioni territoriali 1. Al fine di garantire gli standard di qualità urbana e ambientale, gli strumenti urbanistici prevedono un sistema di dotazioni territoriali costituito da: a) infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti; b) attrezzature, servizi e spazi collettivi; c) dotazioni ecologiche e ambientali. 2. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di tali dotazioni, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, presenti nel medesimo ambito o nelle parti del territorio comunale ad esso adiacenti, nel rispetto degli standard di qualità urbana e ambientale definiti negli atti di indirizzo e coordinamento e negli strumenti urbanistici e territoriali sovracomunali nonché nel PTR. Art. 42. Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti 1. La pianificazione urbanistica comunale assicura un'adeguata dotazione delle infrastrutture per tutti gli insediamenti esistenti e per quelli da realizzare, anche con riguardo al loro collegamento con la rete generale, extraurbana e regionale. 2. L'adeguatezza delle reti di trasporto e tecnologiche va riferita alla loro capacità di far fronte al fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale. 3. Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sono costituite dalle reti di trasporto collettivo, dagli impianti e dalle reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti. 4. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti: a) le reti stradali e ferroviarie e in generale le reti di trasporto collettivo in sede propria con relativi punti di sosta e di interscambio, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le idrovie, le funivie, ecc.; b) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua di uso potabile e di irrigazione; c) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche; d) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e sfabbricidi nonché le isole ecologiche e gli impianti relativi al riciclo; e) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia; f) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni; g) la rete pianificata di corridoi ecologici ed infrastrutture verdi. 5. La previsione da parte del PUG di nuovi insediamenti e di interventi negli ambiti da riqualificare è contestuale alla previsione e alla esistenza delle infrastrutture per l'urbanizzazione ovvero alla loro programmazione per fasi predeterminate. Art. 43. Attrezzature, servizi e spazi collettivi 1. Costituiscono attrezzature, servizi e spazi collettivi, il complesso delle infrastrutture necessarie per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. 2. Le attrezzature, i servizi e gli spazi collettivi di carattere comunale sono costituiti in particolare da: a) attrezzature per l'istruzione dell'obbligo (asili nido, scuole materne, elementari, medie e superiori del triennio) dimensionate sulla popolazione scolastica esistente e prevista; b) attrezzature di interesse collettivo riguardanti: 1) l'assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari; 2) i servizi per la sicurezza e socio-sanitari; 3) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile; 4) le attività culturali, associative e politiche; 5) le attività di culto; 6) le attività di pubblico commercio; 7) le attività sportive e ricreative; c) spazi attrezzati a parco o giardino, per il gioco, il tempo libero e lo sport; d) parcheggi pubblici o di uso pubblico o pertinenziali diversi da quelli asserviti alle volumetrie. 3. La dotazione di attrezzature, servizi e spazi collettivi previsti negli strumenti urbanistici comunali va riferita alla popolazione legale, distinguendo: a) popolazione residente, costituita dai cittadini che hanno residenza stabile nel Comune oppure nella parte di territorio interessato, alla data di formazione del Piano; b) popolazione fluttuante, costituita dalla popolazione che gravita sul Comune oppure nella parte di territorio interessato, per motivi di studio, lavoro, turismo ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi disponibili; c) popolazione potenziale, costituita dall'incremento della popolazione residente e gravitante che è prevedibile si realizzi a seguito dell'attuazione delle previsioni del Piano. 4. Negli insediamenti ricreativi, culturali, ricettivi, direzionali e commerciali sono previste attrezzature, servizi e spazi aperti di pertinenza dimensionati in relazione all'utenza senza obbligo di cessione e differenziati da quelli relativi agli abitanti di cui al comma 3. 5. Negli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, è riservata per attrezzature, servizi e spazi aperti di pertinenza una quota proporzionale della superficie territoriale destinata a tali insediamenti, non inferiore al dieci per cento della suddetta senza obbligo di cessione. 6. Negli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, è riservata per attrezzature, servizi e spazi collettivi una quota proporzionale della superficie territoriale destinata a tali insediamenti, da stabilirsi nell'ambito delle previsioni del PUG. Art. 44. Componenti e dotazioni ecologiche e ambientali 1. Le componenti ecologiche e ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. 2. Le dotazioni ecologiche sono finalizzate in particolare: a) alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione dall'inquinamento; b) alla tutela e valorizzazione del verde urbano e sub-urbano; c) alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; d) al mantenimento della permeabilità dei suoli, al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano e alla costituzione di reti ecologiche di connessione; e) alla raccolta differenziata dei rifiuti. 3. La pianificazione territoriale e urbanistica concorre alla determinazione del fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e dei requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare, nonché alla individuazione delle aree più idonee per la localizzazione dei relativi impianti. TITOLO X Poteri sostitutivi della regione e supporto tecnico alla pianificazione Art. 45. Poteri sostitutivi della Regione ed esecuzione del giudicato 1. Se le Città Metropolitane, i Consorzi dei Comuni e i Comuni, singoli o associati, omettono o non siano in grado di compiere gli atti di propria competenza ai sensi delle disposizioni della presente legge o di altre leggi attinenti la materia urbanistica, vi provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, e per esso il Dirigente generale del Dipartimento dell'urbanistica, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, tramite la nomina di un commissario ad acta la cui durata in carica non può eccedere il termine di sei mesi, salvo proroga fino a dodici mesi, il quale interviene con i poteri degli organi istituzionali di Governo dell'ente locale inadempiente (sindaco, giunta o consiglio comunale), in conformità a quanto previsto dall'articolo 21 bis, della legge regionale n. 16 del 2016. 2. Gli oneri e le spese derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1 gravano sugli enti inadempienti. 3. Ai fini della esecuzione del giudicato, le varianti agli strumenti urbanistici generali ed ogni attività inerente la materia urbanistica ed edilizia delegata dal giudice del TAR o del CGA, sono approvate con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di cui all'articolo 49. Art. 46. Supporto tecnico formativo della Regione 1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente assicura adeguato supporto tecnico-formativo agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica. TITOLO XI Regolamenti della Regione Art. 47. Regolamento della Regione per il coordinamento territoriale (RCT) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente predispone il regolamento per il coordinamento territoriale (RCT) da sottoporre all'approvazione della Giunta di Governo ed al successivo decreto del Presidente della Regione. Tale regolamento contiene: a) la cartografia ufficiale della Regione a varie scale; b) le specifiche tecniche del SITR; c) i criteri e le modalità di gestione e di aggiornamento dei flussi informativi; d) i criteri e le modalità di monitoraggio dei processi di formazione ed attuazione dei piani urbanistico-territoriali della Regione, dei consorzi, delle Città metropolitane e dei singoli Comuni; e) modalità e termini di individuazione dei Comuni che possono dotarsi del PUG in forma associata. 2. Dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1 è data adeguata pubblicità nei termini di legge. Art. 48. Linee guida per gli standard di qualità urbana ed ambientale e per il sistema delle dotazioni territoriali 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente predispone le linee guida per i procedimenti di valutazione ambientale, per gli standard di qualità urbana ed ambientale e per il sistema delle dotazioni territoriali, nonché quelle relative agli studi specialistici geologico ed agricolo-forestale prodromici alla redazione dei piani e delle relative varianti. Un apposito decreto stabilisce i criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica delle acque meteoriche, al fine di mitigare e razionalizzare il deflusso verso le reti di drenaggio urbano. 2. Le linee guida di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il territorio e ambiente, sentita la Giunta regionale. Del contenuto dei decreti del presente articolo è data idonea pubblicità. TITOLO XII Comitato tecnico scientifico dell'urbanistica Art. 49. Del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) svolge i compiti istituzionali assegnati all'Assessorato regionale, e per esso il Dipartimento dell'urbanistica, anche relativamente alle attività discendenti dall'applicazione della presente legge. In particolare al Comitato sono demandati i seguenti compiti: a) esprimere parere sul piano territoriale regionale, sui piani comprensoriali e delle Città metropolitane, sui piani sovraordinati e di vasta area, sui piani di sviluppo economico ed urbanistico delle comunità montane, nonché sui piani settoriali, comunque denominati, che concernono la materia urbanistica; b) esprimere parere su ogni attività inerente alla materia urbanistica ed edilizia delegata dal giudice del TAR o del CGA, al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, nonché sulle procedure di annullamento di atti comunali illegittimi in materia urbanistica; c) esprimere parere su tutte le questioni di interesse urbanistico che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente intenda sottoporre al Comitato stesso. 2. Il CTS dell'urbanistica esprime altresì il parere sulle varianti ai Piani di cui alla lettera a) del primo comma. Qualora le varianti interessino aree o immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, la competente Sovrintendenza, ai fini dell'approvazione esprime il relativo parere che, se non reso in seno al Comitato, è emesso entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende reso favorevolmente in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 ed all'articolo 68, comma 9, della legge regionale 27 aprile 1999, n.10. 3. Entro novanta giorni dalla data approvazione della presente legge, l'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente adotta il regolamento interno del CTS dell'urbanistica avente la finalità di disciplinare durata, termini e modalità di designazione dei componenti, l'organizzazione delle attività e le procedure relative all'istruttoria propedeutica degli atti di pianificazione, all'esame ed alla espressione del voto di competenza. 4. Il Comitato Tecnico Scientifico dell'urbanistica è composto: a) dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, o da un suo delegato; b) dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica; c) dal Dirigente generale del Dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente; d) da tre dirigenti in servizio presso il Dipartimento dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con almeno dieci anni di anzianità; e) dall'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo; f) dal Soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio; g) dall'Ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio; h) da tre docenti universitari, di cui uno di materie urbanistiche, uno di materie geologiche, uno di materie agronomico-forestali scelti dall'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente su terne proposte dalle Università dell'Isola; i) da un ingegnere, da un architetto, da un geologo e da un dottore agronomo forestale, liberi professionisti, iscritti ai relativi albi professionali, scelti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle consulte regionali dei rispettivi ordini e federazioni professionali. 5. Possono essere sentiti, di volta in volta, dal Consiglio, per la trattazione di problemi particolari, i dirigenti generali degli Assessorati regionali interessati, esperti di chiara fama, rappresentanti di pubbliche amministrazioni. 6. I componenti di cui alle lettere g), h) e i) del comma 4, sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati. 7. Ai componenti esterni del Comitato, compatibilmente con la normativa vigente, spetta, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. 8. In materia di urbanistica, il parere del CTS espresso con voto favorevole della maggioranza dei presenti ha valore consultivo e sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva o di organi consultivi se previsto dalle disposizioni di legge vigenti. 9. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. TITOLO XIII Carta dei vincoli e certificato verde Art. 50. Carta dei vincoli 1. Allo scopo di favorire la conoscibilità e il coordinamento delle prescrizioni conformative del territorio e dei vincoli morfologici, paesaggistici, ambientali, storico-culturali e infrastrutturali che gravano sul territorio e di semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica di conformità degli interventi di trasformazione, i Comuni, in sede di formazione del PUG, si dotano di un apposito strumento conoscitivo, denominato carta dei vincoli . In esso sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione delle città e del territorio, derivanti, oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani generali e loro varianti, dai piani particolareggiati e settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela. La Carta dei vincoli è corredata da un elaborato, denominato scheda dei vincoli , che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva. 2. La Regione, in collaborazione con le amministrazioni e gli enti competenti, provvede con appositi atti ricognitivi ad individuare, aggiornare periodicamente e mettere a disposizione dei Comuni in formato digitale la raccolta dei vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storicoartistici che gravano o sopravvengono sul territorio regionale. 3. La carta dei vincoli rappresenta, a pena di illegittimità, elaborato costitutivo degli strumenti di pianificazione urbanistica e delle relative varianti. A tale scopo il parere di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto di approvazione dello strumento urbanistico attesta, tra l'altro, che il piano contiene la carta dei vincoli di cui al presente articolo. 4. Nella VAS di ciascun strumento urbanistico o atto negoziale che stabilisca la localizzazione di opere o interventi in variante alla pianificazione è contenuto un apposito capitolo, denominato verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni , nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato. 5. I Comuni aggiornano la Carta dei vincoli anche a seguito dell'approvazione di leggi, di piani o atti di altre amministrazioni preposte alla cura del tettorio, che comportano la modifica delle prescrizioni o dei vincoli che gravano sul territorio comunale. I Comuni vi provvedono attraverso una deliberazione di presa d'atto meramente ricognitiva del consiglio comunale, che non costituisce variante al piano vigente. Tale deliberazione individua altresì le previsioni del PUG, degli accordi di programma e dei piani attuativi che hanno cessato di avere efficacia, in quanto incompatibili con le leggi, i piani e gli atti sopravvenuti che hanno disposto vincoli e prescrizioni immediatamente operanti nel territorio comunale. Art. 51. Il Certificato verde 1. Ogni attività di nuova costruzione, ampliamento o trasformazione urbana ed edilizia del territorio, subordinata al rilascio del permesso di costruire e ad ogni altro titolo abilitativo edilizio in conformità alla disciplina di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come recepito dalla legge regionale n. 16/2016, che comporti un aumento del carico urbanistico, sia di iniziativa pubblica che privata, è orientata alla rigenerazione del patrimonio insediativo esistente. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono disciplinati all'interno di un procedimento permanente di rigenerazione urbana equo e sostenibile che costituisce, a tutti gli effetti, processo perequativo denominato Certificato verde . 3. Gli strumenti urbanistici generali, gli strumenti attuativi, i regolamenti edilizi e le norme tecniche di attuazione di nuova formazione si adeguano alle disposizioni di cui al presente articolo. 4. Costituisce principale obiettivo il contenimento delle aree da urbanizzare ex novo fino a quando non siano state pienamente utilizzate le potenzialità insediative delle aree già parzialmente o totalmente edificate comprese entro i confini dei centri urbani. 5. Tutti i comuni, in sede di redazione del PUG, avviano l'istruttoria relativa al procedimento finalizzato alla rigenerazione. Sulla scorta dell'istruttoria, il comune avvia le consultazioni preliminari in sede di Conferenza di pianificazione di cui all'articolo 26 della presente legge. 6. Per le finalità di cui al presente articolo, sono indicate le Aree di Rigenerazione, le Aree Risorsa e le Aree Risorse Speciali. Si intendono per Aree di Rigenerazione i tessuti urbani afflitti dal maggior degrado o con la maggior esposizione al rischio sismico di scadente qualità costruttiva. L'area di rigenerazione, salvo specifiche e motivate esigenze, è estesa ad un intero isolato, inteso come porzione del territorio circondata da spazi pubblici. Costituiscono, invece, Aree di Risorsa gli spazi urbani vuoti, o prevalentemente vuoti, compresi all'interno del perimetro del centro urbano. Qualora i suddetti spazi vuoti posseggano rilevanti caratteristiche panoramiche o di particolare visibilità urbana o con posizione strategica o di particolare interesse urbanistico, gli stessi sono indicati come Aree Risorse Speciali, destinate alla realizzazione di spazi pubblici o di uso pubblico, per accogliere attrezzature pubbliche o di interesse collettivo. Nelle Aree Risorse Speciali è esclusa la residenza permanente e qualsiasi intervento di trasformazione edilizia o di riqualificazione urbana è selezionato con la procedura del concorso di progettazione, o del concorso di idee o del concorso in due gradi, di cui al decreto legislativo 18 aprile del 2016 n. 50 e successive modificazioni. Nei casi in cui all'interno del perimetro urbano non siano più reperibili vuoti urbani da impiegare come Aree Risorsa e Aree Risorse Speciali, gli stessi possono essere reperiti al di fuori del centro urbano, ma esclusivamente in aree già urbanizzate e limitrofe. 7. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, che intende realizzare un intervento edile come definito dal comma 1, all'interno di un'Area Risorsa, un'Area Risorsa Speciale o in qualsiasi altra parte all'interno del centro urbano che comporti incremento del patrimonio edilizio e nuova occupazione di suolo, preventivamente, acquisisce un'equivalente volumetria e un'equivalente porzione di territorio in Area di Rigenerazione, ovunque localizzata nel territorio comunale, anche avvalendosi dello strumento del comparto. Una volta acquisita la volumetria e la superficie in Area Rigenerazione, il soggetto attuatore procede, a proprie spese, alla demolizione del volume esistente e alla realizzazione, nell'area resa così disponibile, di opere di urbanizzazione primaria nelle quantità prescritte dal D.M. n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, corrispondente almeno al numero di abitanti che si desidera insediare nella nuova costruzione. Tutta la superficie del lotto compresa in area rigenerazione, è ceduta all'Amministrazione comunale che provvede al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria eseguite al suo interno. A seguito delle operazioni di collaudo, l'Amministrazione rilascia il Certificato verde per la nuove costruzioni intestato al soggetto attuatore. Il suddetto certificato è obbligatorio per il rilascio del titolo abilitativo ottenuto con le ordinarie procedure previste dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come recepito dalla legge regionale n. 16/2016. 8. Ai fini della tutela e della promozione dell'ideazione nonché della qualità e della realizzazione architettonica intesa come bene di interesse pubblico primario per la salvaguardia e la trasformazione del paesaggio e per lo sviluppo economico, la Regione prevede misure incentivanti qualora i soggetti attuatori, pubblici o privati, ricorrano alla procedura di affidamento dell'incarico mediante il concorso di progettazione, il concorso di idee o il concorso in due gradi, di cui al d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. 9. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente redige le linee guida disciplinanti i termini e le modalità di applicazione del presente articolo. 10. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riconosciute le agevolazioni previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 16/2016 relative agli oneri di costruzione. TITOLO XIV Disposizioni transitorie e finali Art. 52. Regime transitorio della pianificazione urbanistica 1. I piani territoriali ed urbanistici, o loro varianti, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo la disciplina normativa previgente. 2. Le Città Metropolitane, i Consorzi dei Comuni e i Comuni, singoli o associati entro un anno dalla adozione del PTR di cui al comma 2 dell'articolo 21, approvano i rispettivi piani urbanistico-territoriali. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo tramite la nomina di un commissario ad acta. Art. 53. Misure di salvaguardia 1. Le Città Metropolitane, i Consorzi dei Comuni e i Comuni, singoli o associati sospendono ogni determinazione sulle iniziative edilizie e urbanistiche quando siano in contrasto con i rispettivi strumenti di pianificazione adottati. 2. Nei casi di cui al comma 1 è sospesa anche l'efficacia delle comunicazioni e delle segnalazioni di inizio di attività i cui lavori non abbiano avuto concreto avvio o per i permessi di costruire per i quali sia già decorso il termine di un anno dal rilascio degli stessi. 3. Le Città Metropolitane, i Consorzi dei Comuni e i Comuni, singoli o associati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato ma non ancora approvato i rispettivi strumenti urbanistici, la misura di salvaguardia della sospensione perde efficacia se gli strumenti urbanistici non sono approvati entro tre anni dall'adozione. In tal caso diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni eventualmente adottate dai rispettivi Organi consiliari. 4. Per le Città Metropolitane, i Consorzi dei Comuni e i Comuni, singoli o associati sottoposti a provvedimento di scioglimento dei rispettivi organi di governo, l'attività di pianificazione generale e attuativa è dai commissari straordinari o prefettizi per il periodo di durata dello scioglimento sino alla ripresa delle funzioni di governo elettive. 5. I Comuni dotati di strumenti urbanistici generali i cui vincoli preordinati alla espropriazione sono decaduti per il trascorso periodo di efficacia, non possono procedere alla approvazione di varianti parziali riguardanti il verde agricolo (classificato come zona E dello strumento comunale), ad eccezione di quelle finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche inserite nei Programmi comunali. Art. 54. Abrogazione di norme 1. Alla data di in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e la lettera b) del comma 2, dell'articolo 27, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15. Art. 55. Pubblicazione 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione siciliana. (*) Esitato il 4 giugno 2020 LAVORI PREPARATORI Disegno di legge n. 587 - Norme per il governo del territorio . Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente (Cordaro) il 5 luglio 2019. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 10 luglio 2019. (adottato quale testo base nella seduta n. 123 del 24 luglio 2019). Disegno di legge n. 5 - Nuova legge urbanistica . Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Barbagallo, Arancio, Cafeo, Catanzaro, Cracolici, De Domenico, Dipasquale, Gucciardi, Lantieri, Lupo e Sammartino il 27 dicembre 2017. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 5 gennaio 2018. Disegno di legge n. 147 - Norme in materia di revisione dei Piani regolatori generali nei comuni della Regione . Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Pullara il 31 gennaio 2018. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 20 febbraio 2018. Disegno di legge n. 162 - Incentivi per il rinnovamento del patrimonio edilizio senza consumo di suolo . Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Zito, Ciancio, Campo, Cancelleri, Cappello, Di Caro, Di Paola, Pasqua, De Luca, Schillaci, Sunseri, Pagana, Marano, Palmeri, Foti, Trizzino, Mangiacavallo, Siragusa, Zafarana, Tancredi il 14 febbraio 2018. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 22 febbraio 2018. Disegno di legge n. 174 - Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica. . Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Trizzino, Campo, Palmeri, Di Paola, Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua, Zito, Ciancio, Siragusa, Tancredi, Schillaci, De Luca, Pagana, Di Caro, Marano e Cancelleri il 14 febbraio 2018[MP1]. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 22 febbraio 2018. Disegno di legge n. 187 - Disposizioni normative sul Governo del territorio . Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Trizzino, Campo, Palmeri, Di Paola, Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua, Zito, Ciancio, Siragusa, Tancredi, Schillaci, De Luca, Pagana, Di Caro, Marano e Cancelleri il 22 febbraio 2018[MP2]. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 15 marzo 2018. Disegno di legge n. 190 - Valorizzazione e tutela delle aree agricole e contenimento del consumo del suolo . Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ragusa, Milazzo, Bulla, Cafeo, Cannata, Catanzaro, Foti, Gallo, Gennuso, Marano, Rizzotto, Savarino, Zafarana e Zitelli il 22 febbraio 2018[MP3]. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 14 marzo 2018. Disegno di legge n. 229 - Norme per il governo del territorio . Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Di Mauro, Pullara e Compagnone il 23 marzo 2018. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 6 aprile 2018. Disegno di legge n. 356 - Norme per l'arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati . Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Campo, Cancelleri, Cappello, Ciancio, Sunseri, Foti, Di Caro, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito, Pagana, A. De Luca, Pasqua, Di Paola, Marano e Schillaci il 18 settembre 2018. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) l'8 ottobre 2018. Disegno di legge n. 472 - Norme per il contenimento del consumo del suolo . Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Aricò il 27 dicembre 2018. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 24 gennaio 2019. Disegno di legge n. 536 - Norme in materia di urbanistica, edilizia e qualità architettonica . Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Savarino, Aricò, Assenza e Galluzzo il 2 aprile 2019. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 10 aprile 2019. Disegni di legge nn. 587, 5, 147, 162, 174, 187, 190, 229, 356, 472 e 536 abbinati dalla IV Commissione nella seduta n. 123 del 24 luglio 2019. Disegno di legge n. 587-5-147-162-174-187-190-229-356-472-536 Norme per il governo del territorio esaminato dalla IV Commissione nelle sedute n. 120 del 16 luglio 2019, n. 122 del 23 luglio 2019, n. 123 del 24 luglio 2019, n. 128 del 18 settembre 2019, n. 131 del 25 settembre 2019, n. 138 del 16 ottobre 2019, n. 140 del 23 ottobre 2019, n. 141 del 29 ottobre 2019, n. 145 del 6 novembre 2019, n. 147 del 13 novembre 2019, n. 150 del 20 novembre 2019, n. 152 del 26 novembre 2019 e n. 186 del 4 giugno 2020. Deliberato l'invio in Commissione Bilancio nella seduta n. 152 del 26 novembre 2019. Parere reso dalla Commissione Bilancio nella seduta n. 202 del 27 maggio 2020. Esitato per l'Aula nella seduta n. 186 del 4 giugno 2020. Relatore: on. Giuseppa Savarino. Discusso dall'Assemblea nella seduta n. ... del ... Approvato dall'Assemblea nella seduta n. ... del ... (n. 587-5-147-162-174-187-190-229-356-472-536/A) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE (n. 587) presentato dal Presidente della Regione (MUSUMECI) su proposta dell'Assessore regionale Cordaro il 5 luglio 2019 Norme per il governo del territorio (OMISSIS) ----O---- DISEGNO DI LEGGE (n. 5) presentato dai deputati: Barbagallo, Arancio, Cafeo, Catanzaro, Cracolici, De Domenico, Dipasquale, Gucciardi, Lantieri, Lupo, Sammartino il 27 dicembre 2017 Nuova legge urbanistica (OMISSIS) ----O---- DISEGNO DI LEGGE (n. 147) presentato dal deputato: Pullara il 31 gennaio 2018 Norme in materia di revisione dei Piani regolatori generali nei comuni della Regione (OMISSIS) ----O---- DISEGNO DI LEGGE (n. 162) presentato dai deputati: Zito, Ciancio, Campo, Cancelleri, Cappello, Di Caro, Di Paola, Pasqua, De Luca, Schillaci, Sunseri, Pagana, Marano, Palmeri, Foti, Trizzino, Mangiacavallo, Siragusa, Zafarana, Tancredi Il 14 febbraio 2018 Incentivi per il rinnovamento del patrimonio edilizio senza consumo di suolo (OMISSIS) ----O---- DISEGNO DI LEGGE (n. 174) presentato dai deputati: Trizzino, Campo, Palmeri, Di Paola, Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua, Zito, Ciancio, Siragusa, Tancredi, Schillaci, De Luca, Pagana, Di Caro, Marano, Cancelleri il 14 febbraio 2018 Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica. (OMISSIS) ----O---- DISEGNO DI LEGGE (n. 187) presentato dai deputati: Trizzino, Campo, Palmeri, Di Paola, Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua, Zito, Ciancio, Siragusa, Tancredi, Schillaci, De Luca, Pagana, Di Caro, Marano, Cancelleri il 22 febbraio 2018 Disposizioni normative sul Governo del territorio (OMISSIS) ----O---- DISEGNO DI LEGGE (n. 190) presentato dai deputati: Ragusa, Milazzo, Bulla, Cafeo, Cannata, Catanzaro, Foti, Gallo, Gennuso, Marano, Rizzotto, Savarino, Zafarana, Zitelli. il 22 febbraio 2018 Valorizzazione e tutela delle aree agricole e contenimento del consumo del suolo (OMISSIS) ----O---- DISEGNO DI LEGGE (n. 229) presentato dal deputato: Di Mauro, Pullara e Compagnone il 23 marzo 2018 Norme per il governo del territorio (OMISSIS) ----O---- DISEGNO DI LEGGE (n. 356) presentato dai deputati: Campo, Cancelleri, Cappello, Ciancio, Sunseri, Foti, Di Caro, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito, Pagana, A. De Luca, Pasqua, Di Paola, Marano, Schillaci. Il 18 settembre 2018 Norme per l'arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati (OMISSIS) ----O---- DISEGNO DI LEGGE (n. 472) presentato dal deputato: ARICO' Norme per il contenimento del consumo del suolo (OMISSIS) ----O---- DISEGNO DI LEGGE (n. 536) presentato dai deputati: Savarino, Aricò, Assenza e Galluzzo il 2 aprile 2019 Norme in materia di urbanistica, edilizia e qualità architettonica (OMISSIS) ----O---- RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA': Lavori pubblici, assetto del territorio, ambiente, beni ambientali, parchi e riserve naturali, foreste, comunicazioni, mobilità, trasporti, infrastrutture, porti ed aeroporti civili Composta dai deputati: Savarino Giuseppa presidente e relatore, Caronia Maria Anna vicepresidente, Palmeri Valentina vicepresidente, Lo Curto Eleonora segretario, Barbagallo Anthony Emanuele, Campo Stefania, Compagnone Giuseppe, Di Paola Nunzio, Lantieri Annunziata Luisa, Papale Alfio, Pellegrino Stefano, Tamajo Edmondo, Trizzino Giampiero. Presentata il 4 giugno 2020 ----O---- Onorevoli colleghi, lo Statuto speciale della Regione Siciliana assegna alla Regione diverse competenze in materia di governo del territorio. L'articolo 14 attribuisce alla Regione competenza legislativa esclusiva nella materia urbanistica , nonché in altre materie legate alla stessa, quali l'edilizia residenziale pubblica, la tutela del paesaggio, l'agricoltura, le foreste e le acque pubbliche. Talune delle suddette competenze devono oggi tuttavia essere coordinate con la legislazione statale, stante l'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha inserito la materia governo del territorio all'interno delle materie di legislazione concorrente, laddove il testo previgente dell'articolo 117 della Costituzione collocava la materia urbanistica tra quelle attribuite alle Regioni nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Oggi la materia dell'urbanistica è disciplinata, nella Regione, dalla legge regionale n. 71 del 1978 e da tutta una serie di disposizioni legislative nazionale e regionali, introdotte nel tempo in maniera frastagliata e non coordinata, dettate da contingenze spesso estranee ad una visione d'insieme. Tale confusione normativa ha prodotto strumenti urbanistici obsoleti, tempi lunghi per
(05.07.2019) Testo presentato (24.07.2019 seduta 0123) 4. Quarta Commissione - Ambiente e Territorio - Testo abbinato (26.11.2019 seduta 0152) 4. Quarta Commissione - Ambiente e Territorio - inviato in Commissione Bilancio (04.06.2020 seduta 0186) 4. Quarta Commissione - Ambiente e Territorio - Esitato per l'Aula (04.06.2020 seduta 0186) 4. Quarta Commissione - Ambiente e Territorio - Esitato per l'Aula (06.08.2020 seduta 0213) 4. Quarta Commissione - Ambiente e Territorio - TESTO APPROVATO DALL'AULA