Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Norme per il governo del territorio

Iter

Attuale
21 ago 2020 Concluso

Storico
10 lug 2019 Assegnato per esame Commissione QUARTA
16 lug 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 129 AULA
16 lug 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 120 0400 Commissione QUARTA
23 lug 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 122 0400 Commissione QUARTA
24 lug 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 123 0400 Commissione QUARTA
24 lug 2019 Abbinamento con ddl 5; ddl 147; ddl 162; ddl 174; ddl 187; ddl 190; ddl
"""""""""""""" 229; ddl 356; ddl 472; ddl 536; - VEDI ddl 587 Seduta n. 123 0400 Commissione QUARTA
18 set 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 128 0400 Commissione QUARTA
25 set 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 131 0400 Commissione QUARTA
16 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 138 0400 Commissione QUARTA
23 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 140 0400 Commissione QUARTA
29 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 141 0400 Commissione QUARTA
06 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 145 0400 Commissione QUARTA
13 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 147 0400 Commissione QUARTA
20 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 150 0400 Commissione QUARTA
26 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 152 0400 Commissione QUARTA
26 nov 2019 Inviato Commissione Bilancio
27 mag 2020 Parere Commissione Bilancio Seduta n. 202 0200 Commissione SECONDA
04 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 186 0400 Commissione QUARTA
04 giu 2020 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 186 0400 Commissione QUARTA
16 giu 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 197 AULA
23 lug 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 208 AULA
28 lug 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 209 AULA
29 lug 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 210 AULA
04 ago 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 211 AULA
05 ago 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 212 AULA
06 ago 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 213 AULA
06 ago 2020 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 213 AULA
12 ago 2020 Inviato Presidenza della Regione
13 ago 2020 Lr 13 agosto alr 2020 nlr 19 Titolo : Norme per il governo del territorio.
21 ago 2020 Pubblicazione Gurs n. 44o1 del 21 agosto 2020

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                             (n. 587-5-147-162-174-187-190-229-356-472-536/A)


                       ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                         DISEGNO DI LEGGE (n. 587)


                 presentato dal Presidente della Regione

                              (MUSUMECI)

              su proposta dell'Assessore regionale Cordaro

                           il 5 luglio 2019

                   Norme per il governo del territorio

                              (OMISSIS)

                              ----O----

                          DISEGNO DI LEGGE (n. 5)

     presentato  dai   deputati:   Barbagallo,   Arancio,   Cafeo,
     Catanzaro, Cracolici,  De  Domenico,  Dipasquale,  Gucciardi,
     Lantieri, Lupo, Sammartino

                          il 27 dicembre 2017

                        Nuova legge urbanistica

                              (OMISSIS)

                              ----O----

                       DISEGNO DI LEGGE (n. 147)

                    presentato dal deputato: Pullara

                         il 31 gennaio 2018

       Norme in materia di revisione dei Piani regolatori generali
                       nei comuni della Regione

                              (OMISSIS)

                              ----O----

                        DISEGNO DI LEGGE (n. 162)

     presentato dai deputati: Zito,  Ciancio,  Campo,  Cancelleri,
     Cappello, Di Caro, Di  Paola,  Pasqua,  De  Luca,  Schillaci,
     Sunseri,   Pagana,   Marano,   Palmeri,    Foti,    Trizzino,
     Mangiacavallo, Siragusa, Zafarana, Tancredi

                           Il 14 febbraio 2018

             Incentivi per il rinnovamento del patrimonio edilizio
                            senza consumo di suolo

                                (OMISSIS)

                                ----O----

                         DISEGNO DI LEGGE (n. 174)

     presentato dai deputati: Trizzino, Campo, Palmeri, Di  Paola,
     Sunseri, Mangiacavallo,  Zafarana,  Cappello,  Foti,  Pasqua,
     Zito,  Ciancio,  Siragusa,  Tancredi,  Schillaci,  De   Luca,
     Pagana, Di Caro, Marano, Cancelleri

                          il 14 febbraio 2018

    Disciplina della promozione della qualità nella progettazione
                              architettonica.

                               (OMISSIS)

                               ----O----

                        DISEGNO DI LEGGE (n. 187)

     presentato dai deputati: Trizzino, Campo, Palmeri, Di  Paola,
     Sunseri, Mangiacavallo,  Zafarana,  Cappello,  Foti,  Pasqua,
     Zito,  Ciancio,  Siragusa,  Tancredi,  Schillaci,  De   Luca,
     Pagana, Di Caro, Marano, Cancelleri

                          il 22 febbraio 2018
           Disposizioni normative sul Governo del territorio

                              (OMISSIS)

                              ----O----

                       DISEGNO DI LEGGE (n. 190)

     presentato  dai  deputati:  Ragusa,  Milazzo,  Bulla,  Cafeo,
     Cannata, Catanzaro, Foti, Gallo, Gennuso,  Marano,  Rizzotto,
     Savarino, Zafarana, Zitelli.

                         il 22 febbraio 2018

    Valorizzazione e tutela delle aree  agricole  e  contenimento
                          del consumo del suolo

                             (OMISSIS)

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                       DISEGNO DI LEGGE (n. 229)

       presentato dal deputato: Di Mauro, Pullara e Compagnone

                             il 23 marzo 2018

                     Norme per il governo del territorio

                                (OMISSIS)

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                         DISEGNO DI LEGGE (n. 356)

     presentato  dai  deputati:   Campo,   Cancelleri,   Cappello,
     Ciancio, Sunseri,  Foti,  Di  Caro,  Mangiacavallo,  Palmeri,
     Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito, Pagana,  A.  De
     Luca, Pasqua, Di Paola, Marano, Schillaci.

                           Il 18 settembre 2018

      Norme per l'arresto del consumo di suolo e per il  riuso  dei
                             suoli urbanizzati

                                (OMISSIS)

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                         DISEGNO DI LEGGE (n. 472)

                      presentato dal deputato: ARICO'

             Norme per il contenimento del consumo del suolo

                                (OMISSIS)

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                        DISEGNO DI LEGGE (n. 536)


     presentato dai deputati: Savarino, Aricò, Assenza e Galluzzo

                           il 2 aprile 2019

     Norme  in  materia  di  urbanistica,   edilizia   e   qualità
                             architettonica

                               (OMISSIS)

                               ----O----

                RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA
      AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA': Lavori  pubblici,  assetto
     del territorio, ambiente, beni ambientali, parchi  e  riserve
     naturali,  foreste,   comunicazioni,   mobilità,   trasporti,
     infrastrutture, porti ed aeroporti civili


                         Composta dai deputati:


     Savarino Giuseppa presidente e relatore, Caronia  Maria  Anna
     vicepresidente, Palmeri Valentina  vicepresidente,  Lo  Curto
     Eleonora  segretario,  Barbagallo  Anthony  Emanuele,   Campo
     Stefania, Compagnone  Giuseppe,  Di  Paola  Nunzio,  Lantieri
     Annunziata Luisa, Papale Alfio,  Pellegrino  Stefano,  Tamajo
     Edmondo, Trizzino Giampiero.

                        Presentata il 4 giugno 2020


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    Onorevoli colleghi,

    lo Statuto speciale  della  Regione  Siciliana  assegna  alla
    Regione  diverse  competenze  in  materia  di   governo   del
    territorio. L'articolo 14 attribuisce alla Regione competenza
    legislativa esclusiva nella materia  urbanistica , nonché  in
    altre  materie   legate   alla   stessa,   quali   l'edilizia
    residenziale   pubblica,    la    tutela    del    paesaggio,
    l'agricoltura, le foreste e le acque pubbliche. Talune  delle
    suddette competenze devono oggi  tuttavia  essere  coordinate
    con la  legislazione  statale,  stante  l'approvazione  della
    legge costituzionale n.  3  del  2001,  che  ha  inserito  la
    materia  governo del territorio  all'interno delle materie di
    legislazione  concorrente,  laddove   il   testo   previgente
    dell'articolo 117 della  Costituzione  collocava  la  materia
     urbanistica  tra quelle attribuite alle Regioni  nei  limiti
    dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
    Oggi  la  materia  dell'urbanistica  è  disciplinata,   nella
    Regione, dalla legge regionale n. 71 del 1978 e da tutta  una
    serie di  disposizioni  legislative  nazionale  e  regionali,
    introdotte  nel  tempo  in   maniera   frastagliata   e   non
    coordinata, dettate da contingenze  spesso  estranee  ad  una
    visione d'insieme.  Tale  confusione  normativa  ha  prodotto
    strumenti   urbanistici   obsoleti,    tempi    lunghi    per
    l'aggiornamento dei piani e per le approvazioni  di  varianti
    urbanistiche e, più in generale, una sostanziale  inefficacia
    del sistema della pianificazione  urbanistica,  con  ricadute
    critiche sull'assetto delle città e del  territorio  e  sullo
    sviluppo economico e sociale della Regione.
    Il  presente  disegno   di   legge   che   si   propone   per
    l'approvazione intende modificare profondamente la disciplina
    del  governo  del  territorio  nella  Regione  siciliana  con
    l'ambizione di governare  la  complessità  contemporanea  nel
    settore. La IV Commissione ha abbinato 11  disegni  di  legge
    che proponevano discipline  della  materia  'de  qua'  ed  ha
    scelto  quale  testo  base  quello  presentato  dal   governo
    regionale. Dopo un'intensa fase istruttoria che ha  coinvolto
    esperti, rappresentanti delle categorie  produttive  e  degli
    ordini professionali,  la  Commissione  ha  apportato  talune
    modifiche al  testo  originario  ed  ha  trasmesso  il  testo
    risultante alla Commissione Bilancio. La Commissione bilancio
    ha riformulato il dispositivo di alcune norme finanziarie, ha
    dato copertura su altre, e ha dato parere contrario su  altre
    ancora.
    Nel Titolo I sono elencati oggetto (art. 1) e finalità  (art.
    2) del testo in esame.
    Nel Titolo II, dall'articolo 3 all'articolo 9, sono  elencati
    ed approfonditi i principi ispiratori della presente proposta
    legislativa che, è da evidenziare, non risultano  fini  a  se
    stessi, ma trovano una puntuale applicazione  nei  successivi
    titoli ed articoli. La legge regionale n.  71  del  1978  era
    stata pensata come disciplina dell'urbanistica caratterizzata
    da comparti separati, sia nelle previsione di una moltitudine
    di piani divisi per settori (piani regolatori,  programmi  di
    fabbricazione,    piani    particolareggiati,    piani     di
    lottizzazione...ecc), sia nel rapporto tra enti  territoriali
    che, nei fatti, si è sostanziato in una funzione regionale di
    tipo  meramente  e  sterilmente  gerarchica,  tendenzialmente
    autoritativa  ed  estranea  al  contesto.  Al  contrario,  il
    presente  disegno  di  legge,  attraverso   i   principi   di
    sussidiarietà, partecipazione e concertazione, è  finalizzato
    a facilitare e coordinare il rapporto tra enti  territoriali,
    e  tra  enti  territoriali,  cittadinanza  e   portatori   di
    interessi, soprattutto con  riferimento  all'elaborazione  ed
    approvazione degli  strumenti  urbanistici.  Altri  principi,
    quali semplificazione, flessibilità e perequazione, intendono
    modificare i processi decisionali introducendo  elementi  che
    caratterizzano una moderna pubblica amministrazione efficace,
    efficiente e vicina  al  cittadino.  Infine,  i  principi  di
    sostenibilità e 'consumo di suolo tendente a zero' sono volti
    a promuovere una maggiore tutela dell'ambiente. In sintesi si
    vuole proporre una nuova visione dell'urbanistica, attraverso
    la sostituzione del principio della  mera  espansione  urbana
    (per esigenze residenziali e produttive)  in  favore  di  una
    trasformazione delle città volta il riuso del costruito. Tale
    nuovo paradigma costituisce oggi la  risorsa  principale  per
    uno sviluppo sostenibile, basato  sul  recupero  del  tessuto
    insediativo esistente e sulla rigenerazione di ambiti  urbani
    degradati,  nell'ottica  di  una  politica  di  qualità   del
    paesaggio e di recupero dei valori storici e culturali  delle
    nostre città.
    Il Titolo III, con l'obiettivo  di  creare  una  'governance'
    multilivello, disciplina gli  strumenti  e  le  procedure  di
    concertazione attraverso  la  Conferenza  e  gli  Accordi  di
    pianificazione (artt. 10 e  11),  e  l'Accordo  di  programma
    (art.12). Al fine di  favorire  le  procedure  di  formazione
    degli strumenti di pianificazione territoriale, la Regione  e
    gli Enti locali incentrano il loro rapporto sulle  Conferenze
    di pianificazione  con la finalità di  concertare  un  quadro
    conoscitivo approfondito e completo del territorio e del  suo
    sviluppo urbanistico in termini di sostenibilità  ambientale,
    sociale ed economica, nonché dell'espressione di  valutazioni
    condivise sulle scelte, sugli obiettivi e sui contenuti della
    pianificazione. A tali Conferenze, sono  inoltre  invitati  a
    partecipare,  con  funzioni  meramente  consultive,  anche  i
    portatori di interessi generali e  settoriali.  L'Accordo  di
    pianificazione sintetizza i  risultati  della  Conferenza  di
    pianificazione  e  sostituisce  a  tutti  gli  effetti,  ogni
    parere, concessione, autorizzazione, nulla osta o altro  atto
    di assenso comunque  denominato,  di  competenza  degli  enti
    partecipanti.
    Il Titolo IV disciplina l'attività degli uffici preposti alle
    attività di governo e monitoraggio del territorio (art.  13),
    ed alla formazione degli atti di pianificazione  territoriale
    regionale (art. 15), delle città metropolitane, dei  consorzi
    dei comuni, e dei  comuni  singoli  o  associati  (art.  17).
    Strumenti  informatici  essenziali  per   una   corretta   ed
    efficiente  pianificazione  territoriale,  sono  il   Sistema
    informativo  territoriale  regionale   (SITR),   disciplinato
    dall'articolo 14,  ed  il  Sistema  informativo  territoriale
    (SIT), disciplinato dall'articolo 16.  Tali  strumenti,  oggi
    parzialmente  operativi  per  le  finalità   della   presente
    proposta  legislativa,  risultano  imprescindibili  per   una
    corretta pianificazione territoriale  poiché,  oltre  a  dare
    stabilità e precisione al sistema, rendendolo più  efficiente
    e  meno  permeabile  ai  condizionamenti  della  criminalità,
    promuoveranno l'interscambio delle informazioni  territoriali
    tra i dipartimenti  della  Regione  e  degli  enti  locali  e
    l'aggiornamento continuo delle  banche  dati.  Inoltre,  sarà
    reso più semplice e produttivo il lavoro  dei  professionisti
    per i quali è garantito il libero accesso al sistema.
    Il Titolo  V  (art.18)  coordina  la  Valutazione  ambientale
    strategica (VAS) con  gli  atti  di  pianificazione  previsti
    dalla presente proposta legislativa.
    Il  Titolo  VI   disciplina   la   pianificazione   regionale
    incentrata  nel  Piano  territoriale  regionale   (PTR),   un
    documento di carattere strategico che sintetizza  e  coordina
    altri strumenti pianificatori (ad esempio il Piano  regionale
    dei  rifiuti,  i  Piano  paesaggistici,  il  Piano  regionale
    forestale, i Piani  di  assetto  idrogeologico...ecc).  Anche
    attraverso il PTR, la Regione,  da  mero  controllore  finale
    delle scelte di pianificazione dei comuni,  diventa  soggetto
    attivo della pianificazione del territorio. Relativamente  al
    PTR, nello specifico: l'articolo 19 ne illustra i  contenuti,
    l'articolo 20 ne specifica gli effetti sugli  altri  atti  di
    pianificazione territoriale, con particolare riferimento agli
    enti locali e l'articolo 21 ne disciplina il procedimento  di
    formazione.
    Il  Titolo  VII  disciplina  gli  atti  della  pianificazione
    territoriale dei Consorzi dei  comuni  (PTC)  e  delle  città
    metropolitane (PCM): l'articolo 22 disciplina i contenuti dei
    suddetti Piani, l'articolo 23 gli effetti sugli altri atti di
    pianificazione  territoriale  e  l'articolo  24  le  relative
    procedure di formazione.
    Il Titolo  VIII  regolamenta  la  pianificazione  urbanistica
    comunale, il cui strumento 'principe' è il Piano  urbanistico
    generale  comunale  (PUG).  Tramite  il   PUG   è   possibile
    determinare la  fisionomia  reale  delle  città  e  del  loro
    sviluppo, è pertanto prevista la suddivisione del  territorio
    comunale  in  ambiti  territoriali,  la  valorizzazione   del
    patrimonio edilizio esistente, la definizione  di  fabbisogni
    insediativi, la disciplina della mobilità di cose e persone e
    la previsione della aree per fini pubblici. Ferma restando la
    prerogativa della Regione in materia di vigilanza,  gli  Enti
    locali devono essere messi nelle condizioni di pianificare ed
    approvare in piena autonomia i propri atti di pianificazione,
    siano essi generali che attuativi,  riservando  alla  potestà
    degli  organi  consiliari  comunali  ogni  attività  relativa
    all'adozione  degli  atti  d'indirizzo  ed  alla   successiva
    approvazione del proprio strumento urbanistico.  La  modalità
    di approvazione del  nuovo  strumento  urbanistico  comunale,
    seguendo  il  principio  di  sussidiarietà,   semplifica   la
    procedura  attraverso   la   Conferenza   di   pianificazione
    direttamente convocata al livello locale:  tale  innovazione,
    rispetto alla precedente normativa, risulta determinante  per
    accelerare i tempi di  approvazione  dei  piani.  Il  livello
    comunale  della  pianificazione  territoriale   è   delineato
    dall'articolo 25 relativo ai contenuti e dagli articoli 26  e
    27 sulle procedure di formazione  ed  approvazione,  e  sulla
    disciplina del  patrimonio  culturale  dei  beni  isolati.  I
    contenuti ed il procedimento di definizione del  'Regolamento
    edilizio comunale' (REC) sono invece stabiliti  dall'articolo
    28, mentre i Piani particolareggiati  attuativi  (PPA)  dagli
    articoli 29 e 30.
    L'articolo 31 disciplina definizioni,  finalità  e  contenuti
    della rigenerazione  urbana;  è  inoltre  stabilito  che  sia
    effettuato un censimento degli immobili con l'indicazione del
    loro lo stato di conservazione ed, al fine dell'effettuazione
    degli   interventi   di   trasformazione,   rigenerazione   e
    riqualificazione  urbana,  è  ammessa   la   possibilità   di
    costituire società miste, anche con l'intervento dei privati.
    L'articolo 32, definisce il consumo  del  suolo  e  introduce
    nella  legislazione  regionale  stringenti  limiti   per   la
    realizzazione di nuovi insediamenti in aree non urbanizzate o
    che non siano  strettamente  legati  ad  opere  di  interesse
    pubblico.
    Gli  articoli  33   e   34   disciplinano   la   perequazione
    urbanistica,  con  una  particolare  attenzione  alla  tutela
    dell'ambiente  ed  alla  rigenerazione   e   riqualificazione
    urbana.
    L'articolo 35 regolamenta la definizione, la classificazione,
    la tutela e la pianificazione del territorio  rurale  operata
    dal PUG. Come per le altre  tipologie  di  pianificazione,  è
    previsto un coordinamento con altri Piani di  settore,  nello
    specifico  con  il  Piano  del   verde   e   con   il   Piano
    paesaggistico. E'  incoraggiato  il  recupero  dei  manufatti
    edili,  è  limitato  il  consumo  di  suolo  soprattutto  per
    l'edilizia residenziale ed è attuata una  sostanziale  tutela
    dell'ambiente, con particolare riferimento  al  rispetto  dei
    boschi e delle foreste.
    Gli articoli 36 e  37  disciplinano  i  comparti  edificatori
    individuati dal PUG o  dai  PPA,  l'attuazione  degli  stessi
    comparti è realizzata dal  Comune,  tuttavia  si  prevede  la
    possibilità della  realizzazione  da  parte  dei  proprietari
    degli immobili previa sottoscrizione di apposita  Convenzione
    con il Comune.
    Il Titolo  IX,  al  fine  di  realizzare  un'architettura  di
    qualità nella Regione, disciplina  gli  standard  urbanistici
    (art. 38), di qualità urbana,  ambientale  ed  architettonica
    (art. 39), L'articolo 40 prevede la possibilità di promuovere
    concorsi di  progettazione  con  particolare  riferimento  al
    riuso ed alla riqualificazione urbana. Gli articoli 41, 42  e
    43 definiscono  e  disciplinano  i  sistemi  infrastrutturali
    degli strumenti urbanistici comunali.
    Il Titolo X disciplina i poteri sostitutivi della Regione nei
    confronti degli enti locali inadempienti con riferimento alla
    predisposizione  degli  atti  di  competenza  in  materia  di
    urbanistica  (art.  45),  è  inoltre  previsto  un   supporto
    tecnico-formativo fornito dall'Assessorato del  territorio  e
    ambiente agli enti locali (art. 46).
    Il Titolo XI,  negli  articoli  47  e  48,  interviene  sulla
    predisposizione  dei  regolamenti  e  decreti  necessari  per
    l'attuazione della presente proposta legislativa.
    Il Titolo XII (art. 49) regolamenta composizione e competenze
    del Comitato tecnico scientifico.
    Il Titolo XIII  disciplina  due  importanti  strumenti  della
    pianificazione del  governo  del  territorio.  L'articolo  50
    istituisce la Carta dei vincoli, un documento  che  raccoglie
    l'insieme delle prescrizioni vincolistiche che gravano su  un
    determinato  territorio  e  che  dovrà  essere  continuamente
    aggiornato dagli enti competenti. L'articolo 51 disciplina il
    Certificato verde, un processo perequativo che  a  fronte  di
    determinate attività edilizie  prevede  la  realizzazione  di
    opere di urbanizzazione primaria in aree degradate.
    L'articolo  52  e  l'articolo  53  istituiscono   un   regime
    transitorio e talune misure di  salvaguardia,  prevedendo  la
    sospensione dei  piani  territoriali  ed  urbanistici,  e  di
    alcuni provvedimenti autorizzatori, al fine della  conformità
    degli stessi alle prescrizioni della normativa in esame.
    Infine, l'articolo 54 abroga,  tra  l'altro,  l'intera  legge
    regionale n. 71 del 1978, sancendo il passaggio in una  nuova
    era della pianificazione territoriale.

                              ----O----

                DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE (*)

                               TITOLO I
                          Oggetto e finalità

                                Art. 1.
                                Oggetto

    1. La presente legge disciplina, nel rispetto  dello  Statuto
    siciliano, della normativa nazionale ed  europea,  le  azioni
    della Regione, delle Città metropolitane e dei Comuni singoli
    o  riuniti  in  consorzio,  nel  governo  del  territorio,  e
    contiene i principi e le norme generali sulla  pianificazione
    dei  processi   di   trasformazione,   recupero,   tutela   e
    valorizzazione del territorio, del paesaggio e  dell'ambiente
    regionale.

                                Art. 2.
                                Finalità

    1. Le azioni di governo del territorio, nel  rispetto  ed  in
    attuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e  dei
    relativi obblighi, si attuano mediante un efficiente  sistema
    di pianificazione territoriale ed urbanistica e si fondano su
    una  conoscenza  sistematica  e  continua  dei  processi   di
    trasformazione urbana e territoriale, perseguendo i  seguenti
    obiettivi di rilevanza pubblica:

    a)  prevedere  lo  sviluppo  delle  città  e  del  territorio
    regionale, in modo armonico, sostenibile e durevole,  con  la
    finalità  di  promuovere  la  bellezza  delle  città  e   dei
    territori, la salubrità  dell'ambiente  ed  il  miglioramento
    della qualità di vita;

    b) assicurare che  i  processi  di  trasformazione  urbana  e
    territoriale  siano  compatibili  con  la  sicurezza   e   la
    riduzione dei rischi territoriali, la  salute  e  la  qualità
    della  vita  dei   cittadini;   preservino   da   alterazioni
    irreversibili  i  connotati  fisici  del  territorio   e   ne
    mantengano l'identità storico-culturale con  adeguate  azioni
    di  recupero  dei  siti  compromessi,  nel   rispetto   delle
    disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e  delle
    altre normative di  settore  aventi  incidenza  sull'attività
    urbanistico-edilizia;

    c) promuovere la  valorizzazione  e  il  miglioramento  delle
    qualità  ambientali,  architettoniche,  culturali  e  sociali
    della  città  e  del  territorio,  attraverso  interventi  di
    riqualificazione del  tessuto  esistente,  finalizzati  anche
    alla eliminazione delle sperequazioni territoriali;

    d) ridurre il consumo di suolo, limitandolo ai  casi  in  cui
    non sussistano valide alternative;

    e) garantire  un'urbanistica  capace  di  conseguire  un'equa
    ripartizione   dei   vantaggi   ed   oneri   connessi    alla
    trasformazione territoriale;

    f)  promuovere  la  conoscenza  del   territorio   attraverso
    strumenti condivisi tra Regione ed Enti locali;

    g) promuovere e sviluppare interventi di rigenerazione urbana
    sostenibile.

                                  TITOLO II
                              Principi generali

                                   Art. 3.
                              Principi generali

    1. Le funzioni di governo del territorio  sono  svolte  dalla
    Regione e dagli  Enti  locali  nel  rispetto  dei  canoni  di
    efficienza,   economicità   ed    imparzialità    dell'azione
    amministrativa, nonché nel rispetto dei principi di:

    a) sussidiarietà;

    b) sostenibilità e consumo di suolo tendente a zero;

    c) partecipazione;

    d) concertazione;

    e) semplificazione e flessibilità;

    f) perequazione.

    2. Il governo del territorio si attua mediante una  pluralità
    di piani, tra loro coordinati e differenziati,  i  quali  nel
    loro insieme  compongono  lo  scenario  della  pianificazione
    dell'intero territorio e  delle  strategie  e  dinamiche  dei
    sistemi abitativi, produttivi,  ambientali,  paesaggistici  e
    culturali che lo compongono.

                                 Art. 4.
                              Sussidiarietà

    1. Le funzioni di pianificazione territoriale  e  urbanistica
    sono attribuite alla Regione ed agli Enti locali.

    2. Sono conferite ai Comuni tutte le funzioni di governo  del
    territorio non esplicitamente attribuite dalla presente legge
    alla Regione, alle  Città  metropolitane  e  ai  Consorzi  di
    Comuni.

    3. I Comuni possono esercitare le funzioni di  pianificazione
    in forma associata.

    4. Sono attribuite  alla  Regione  oltre  alle  funzioni  che
    riguardano scelte di interesse sovra comunale, il  potere  di
    indirizzo relativo alle strategie territoriali complessive  e
    le indicazioni  cogenti  relative  al  dimensionamento  degli
    strumenti di scala comunale.

    5. Sono attribuite alle Città metropolitane ed ai Consorzi di
    Comuni le funzioni che riguardano  scelte  di  pianificazione
    che  non  possono  essere  efficacemente  svolte  a   livello
    comunale secondo quanto disciplinato dagli articoli 27  e  28
    della legge regionale 4  agosto  2015,  n.  15  e  successive
    modificazioni.

    6. Compete ai Comuni,  in  riferimento  agli  ambiti  e  alle
    situazioni   locali,   specificare,   approfondire   e   dare
    attuazione ai contenuti  degli  strumenti  di  pianificazione
    urbanistico-territoriale sovraordinata.

                                 Art. 5.
             Sostenibilità e consumo di suolo tendente a zero

    1. La Regione in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117  della
    Costituzione e con i principi desumibili dagli articoli 11  e
    191  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
    assume l'obiettivo del consumo  di  suolo  a  saldo  zero  da
    raggiungere entro il 2050. A tale  scopo,  gli  strumenti  di
    pianificazione  territoriale  ed  urbanistica  perseguono  la
    limitazione del consumo di suolo, attraverso il  riuso  e  la
    rigenerazione del territorio urbanizzato.

    2. Al fine di contribuire  allo  sviluppo  sostenibile  e  di
    assicurare un elevato livello  di  protezione  e  di  qualità
    dell'ambiente, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito  dei
    rispettivi procedimenti di formazione dei piani  territoriali
    urbanistici, provvedono alla  contestuale  valutazione  della
    sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle  proprie
    scelte, nel rispetto della normativa nazionale ed  europea  e
    dagli obblighi internazionali.

    3. Le valutazioni ambientali sui piani si effettuano ai sensi
    del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  e  successive
    modificazioni, nonché nel rispetto della politica comunitaria
    in materia di conservazione della biodiversità  di  cui  alla
    direttiva  europea  92/43/CE   Habitat   e  del  decreto  del
    Presidente della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357  e
    successive modificazioni recepito come Regolamento attuazione
    direttiva 92/43/CE.

    4.  Gli   strumenti   di   pianificazione   territoriale   ed
    urbanistica perseguono la limitazione del consumo  di  suolo,
    attraverso il riuso di edifici, aree e  infrastrutture  e  la
    rigenerazione del territorio urbanizzato.

                                 Art. 6.
                             Partecipazione

    1. Nell'ambito della formazione  dei  piani  è  garantita  la
    partecipazione a tutti i soggetti pubblici e privati,  nonché
    alle  associazioni  e  organizzazioni,  siano  essi   persone
    fisiche  o  giuridiche,  attraverso  l'ascolto  attivo  delle
    esigenze, il dibattito pubblico sugli obiettivi generali,  la
    più   ampia   pubblicità   degli   atti   e   documenti    di
    pianificazione, la possibilità di presentare  osservazioni  e
    proposte di modifica, assicurando il  tempestivo  e  adeguato
    esame  delle  relative   deduzioni   tramite   l'accoglimento
    motivato o meno delle stesse.

    2. La Regione e gli Enti locali garantiscono altresì  la  più
    ampia e aggiornata informazione e diffusione dei  dati  sullo
    stato della pianificazione relativa al proprio territorio.

    3.  Per  le  attività  di  pianificazione,  l'Amministrazione
    nomina  un  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della
    normativa vigente, che cura le attività relative  alle  forme
    di pubblicità e di consultazione, all'accesso  agli  atti  da
    parte dei cittadini, anche in forma associata,  in  tutte  le
    fasi e i contenuti delle scelte di pianificazione, indice  la
    Conferenza di pianificazione di cui all'articolo 10.

                                 Art. 7.
                              Concertazione

    1. La Regione e gli Enti locali,  al  fine  di  garantire  il
    coordinamento  delle  rispettive  azioni   di   governo   del
    territorio, conformano la propria attività  al  metodo  della
    concertazione istituzionale.

    2. Sono strumenti della concertazione istituzionale:

    a) la conferenza di pianificazione;

    b) l'accordo di pianificazione;

    c) l'accordo di programma.

                                 Art. 8.
                      Semplificazione e flessibilità

    1. La Regione e gli Enti locali predispongono  gli  strumenti
    di pianificazione urbanistico-territoriale  secondo  principi
    di  semplificazione  e  flessibilità,  nel   rispetto   delle
    disposizioni della presente legge.

    2. La Regione e gli Enti locali realizzano la  pianificazione
    territoriale ed urbanistica attraverso la predisposizione  di
    strumenti pianificatori coordinati.

    3.  Nella  formazione  di  ciascuno  strumento  unitario   di
    pianificazione, il coordinamento è attuato  dalla  Conferenza
    di pianificazione prevista dall'articolo 10.

    4. L'approvazione delle modifiche del  piano  generale  dello
    stesso  livello  comporta,  nei  limiti  della   legislazione
    vigente, la conseguente variazione  degli  altri  livelli  di
    pianificazione sottordinati, qualora sulle suddette modifiche
    sia  acquisito  l'accordo  dell'ente  titolare  del  relativo
    strumento. L'accordo può essere raggiunto con le procedure di
    concertazione previste dalla presente legge.

    5.  Per  assicurare  la  flessibilità   del   sistema   della
    pianificazione, il piano di ampiezza territoriale minore  può
    contenere  esplicite  proposte  di  modifiche  al  piano   di
    ampiezza  territoriale  maggiore,   qualora   sia   acquisito
    l'accordo del relativo ente con le procedure di concertazione
    previste dalla presente legge.

    6. Le destinazioni d'uso previste nei  piani  possono  essere
    modificate senza che ciò costituisca variante urbanistica nei
    casi che saranno  previsti  e  classificati  nelle  norme  di
    attuazione ovvero nei regolamenti edilizi di  ciascun  piano,
    nel rispetto comunque  delle  categorie  funzionali  previste
    dall'articolo  23-ter  del  decreto  del   Presidente   della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive  modificazioni,
    come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto
    2016, n. 16.

                                Art. 9.
                     Perequazione e compensazione

    1. Le previsioni contenute nei  piani  degli  Enti  locali  e
    della Regione,  sono  attuate  secondo  criteri  e  strumenti
    fondati sui principi di perequazione e compensazione, al fine
    di assicurare maggior efficienza alla funzione pianificatoria
    ed un'equa ed estesa ripartizione dei vantaggi e degli  oneri
    tra i proprietari delle aree interessate dalle trasformazioni
    di piano e nell'interesse delle comunità insediate.

    2. Gli strumenti di cui al  comma  1  sono:  la  perequazione
    urbanistica, la compensazione perequativa e la  compensazione
    territoriale di cui al Titolo VIII.

                                TITOLO III
                 Strumenti e procedure di concertazione

                                 Art. 10.
                      Conferenza di pianificazione

    1. La Regione  e  gli  Enti  di  cui  all'articolo  1,  nelle
    procedure di formazione  degli  strumenti  di  pianificazione
    territoriale,    convocano,    nella    modalità     definita
    dall'articolo  19  della  legge  regionale  7/2019,  apposite
    Conferenze di pianificazione secondo i criteri e le  modalità
    previste nella presente legge.

    2. La Conferenza di pianificazione ha la finalità di valutare
    il quadro conoscitivo approfondito e completo del  territorio
    e del suo sviluppo urbanistico in  termini  di  sostenibilità
    ambientale,  sociale  ed  economica,  nonché   di   esprimere
    valutazioni condivise sulle scelte,  sugli  obiettivi  e  sui
    contenuti della pianificazione.

    3.  Alla  Conferenza  di  pianificazione  sono  convocati   a
    partecipare con funzione consultiva senza diritto di  voto  i
    rappresentanti  degli  enti  territoriali  e  di   tutte   le
    amministrazioni pubbliche competenti al rilascio  di  pareri,
    concessioni, autorizzazioni,  nulla  osta  o  altri  atti  di
    assenso comunque denominati. Sono altresì essere  invitati  a
    partecipare con funzione consultiva senza diritto di  voto  i
    soggetti competenti in materia  ambientale  per  le  finalità
    specificate negli articoli 12 e 13 del decreto legislativo  3
    aprile   2006,   n.   152,   e   successive    modificazioni.
    L'Amministrazione  procedente  invita  a   partecipare   alla
    Conferenza di pianificazione, in funzione consultiva e  senza
    diritto di voto, i rappresentanti di altri enti pubblici o di
    organizzazioni sociali,  culturali,  economico-professionali,
    sindacali ed ambientaliste, legalmente riconosciute, che, per
    loro specifiche competenze e responsabilità,  siano  comunque
    interessati alle scelte di pianificazione.

    4. L'Amministrazione procedente nell'indire la Conferenza  di
    pianificazione,   mette   a   disposizione    dei    soggetti
    partecipanti almeno trenta giorni prima della data fissata il
    progetto  di  piano  corredato   dagli   elaborati   per   la
    valutazione ambientale strategica (VAS).

    5. Ogni ente ed organo convocato partecipa alla Conferenza di
    pianificazione  con  un  unico  rappresentante   legittimato,
    dall'organo istituzionalmente  competente,  ad  esprimere  in
    modo  vincolante  le  valutazioni  motivate  e   la   volontà
    dell'ente o dell'organo rappresentato anche con prescrizioni,
    condizioni e modifiche.

    6. La Conferenza  di  pianificazione  si  conclude  entro  un
    termine prefissato, comunque non inferiore a novanta  giorni,
    con un apposito Accordo di  pianificazione,  sottoscritto  in
    conformità a quanto disposto all'articolo 11.

    7. Nel caso di dissenso motivato espresso da parte di  uno  o
    più  soggetti  aventi  diritto  al  voto,  si  applicano   le
    disposizioni di cui all'articolo 18,  comma  3,  della  legge
    regionale 21 maggio 2019, n.7 e successive modificazioni.

    8. Per tutto quanto non previsto dal  presente  articolo,  si
    applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  sulla
    Conferenza di servizi di cui alla legge regionale  21  maggio
    2019, n. 7 e successive modificazioni.

                                   Art. 11.
                         Accordo di pianificazione

    1. L'Accordo di pianificazione consiste nel consenso espresso
    dai rappresentanti  delle  amministrazioni  partecipanti  con
    diritto di voto alla conferenza di pianificazione  secondo  i
    criteri e le modalità del presente articolo.

    2. L'Accordo  di  pianificazione  sostituisce,  a  tutti  gli
    effetti, ogni parere, concessione, autorizzazione, nulla osta
    o altro atto di assenso comunque  denominato,  di  competenza
    degli enti ed organi partecipanti alla conferenza, o comunque
    regolarmente invitati a partecipare ma risultati assenti;  di
    tale atto l'Amministrazione procedente  assicura  la  massima
    pubblicità e diffusione.

    3. L'Accordo di cui al comma 1, oltre a costituire  esplicita
    dichiarazione  di  assenso  dei  soggetti  a   vario   titolo
    partecipanti, contiene:

    a) il parere motivato espresso dalla autorità  competente  in
    materia di VAS;

    b) le valutazioni sulla coerenza e sulla compatibilità  delle
    previsioni  dello  strumento  di   pianificazione   esaminato
    rispetto   alle   previsioni   dei    piani    sovraordinati,
    eventualmente anche con prescrizioni, condizioni e modifiche;

    c)  i  pareri  e  nulla  osta,   previsti   da   disposizioni
    legislative   vigenti,   espressi   dai   soggetti   pubblici
    competenti,  eventualmente  con  prescrizioni,  condizioni  e
    modifiche, compatibili con quanto sottoposto alla valutazione
    VAS;

    d)  la  valutazione  della  dimensione  economica   prevista,
    articolata  per  fasi  di  attuazione,   nel   rispetto   del
    prevalente  interesse  pubblico,  considerando  gli   impatti
    negativi sulle attività preesistenti;

    e) le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo e le
    sanzioni in caso di inadempienza;

    f)  la  sottoscrizione  da  parte  dei  rappresentanti  delle
    Amministrazioni partecipanti con diritto di voto.

                                 Art. 12.
                           Accordo di programma

    1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  34  del  decreto
    legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
    trovano applicazione per la  definizione  e  l'esecuzione  di
    opere,  di  interventi   o   di   programmi   di   intervento
    particolarmente complessi, anche di  iniziativa  privata  nel
    rispetto  della  vigente  normativa  regionale,  nazionale  e
    comunitaria  in  materia  di  opere  e  servizi  di  pubblica
    utilità, che richiedono, per la loro realizzazione,  l'azione
    integrata e coordinata degli Enti locali, della Regione e  di
    altri soggetti istituzionali pubblici, di  società  miste  di
    gestione di pubblici servizi o di  trasformazione  urbana,  o
    comunque di due o più tra i soggetti predetti.

    2. L'approvazione dell'Accordo di cui al comma 1  equivale  a
    dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
    delle opere in  esso  previste  e  determina  le  conseguenti
    eventuali  variazioni  degli  strumenti   di   pianificazione
    urbanistica  e  territoriale,  anche  sovracomunali   attuate
    mediante le procedure indicate dalla normativa di settore. La
    dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se
    le opere non hanno  inizio  entro  tre  anni  dalla  data  di
    approvazione dell'Accordo.

    3. Per la prevenzione dei tentativi  di  infiltrazione  della
    criminalità organizzata  nel  settore  edilizio,  il  comune,
    anche  eventualmente  riunito  in   consorzio   qualora   con
    popolazione pari o inferiore a 15 mila  abitanti,  acquisisce
    l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma  e  3,
    del decreto legislativo n. 159 del 2011  con  riferimento  ai
    soggetti privati che intervengono nell'Accordo di  programma.
    Lo  stesso  Accordo  di  programma   riporta   una   clausola
    risolutiva  secondo  la  quale,  in  caso   di   informazione
    antimafia interdittiva, il comune  procede  alla  risoluzione
    dell'Accordo nei confronti dei destinatari del  provvedimento
    prefettizio, in alternativa,  nei  casi  e  con  le  modalità
    previsti dalla legislazione vigente, il comune può  porre  in
    essere  interventi  surrogatori  e  fa   salvo   quanto   già
    realizzato.

                                TITOLO IV
             Uffici di governo e monitoraggio del territorio

                                 CAPO I
                          Disposizione generale

                                Art. 13.
              Uffici di governo e monitoraggio del territorio
                   presso la Regione e gli Enti locali

    1.  La  Regione  e  gli  Enti  locali,  nell'esercizio  delle
    rispettive funzioni di governo e  controllo  del  territorio,
    operano in rapporto di stretta collaborazione e  definiscono,
    anche  mediante  accordi  istituzionali,   criteri   d'azione
    omogenei atti a migliorare la qualità tecnica e  l'efficienza
    dell'azione di governo del territorio.

    2. Per le finalità della presente legge,  la  Regione  e  gli
    Enti locali collaborano  alla  formazione,  alla  gestione  e
    all'aggiornamento  del   sistema   informativo   territoriale
    regionale (SITR), che costituisce lo  strumento  fondamentale
    di conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni.

    3. La Regione e gli Enti locali individuano  all'interno  dei
    propri uffici le strutture tecniche che  svolgono  i  compiti
    relativi al sistema informativo territoriale regionale (SITR)
    ed alla pianificazione territoriale.

                                 CAPO II
                           Uffici della regione

                                 Art. 14.
            Sistema informativo territoriale regionale (SITR)

    1. L'Assessorato regionale  del  territorio  e  dell'ambiente
    realizza  e  gestisce  il  sistema  informativo  territoriale
    regionale (SITR) allo scopo di  garantire  agli  Enti  locali
    siciliani e a tutti i dipartimenti  regionali  l'interscambio
    di dati per la formazione  dei  rispettivi  nodi  locali  del
    sistema informativo territoriale regionale.

    2. Il SITR organizza la conoscenza del  territorio  regionale
    nelle     fasi     di      individuazione,      acquisizione,
    georeferenziazione,   certificazione,    finalizzazione    ed
    aggiornamento delle informazioni, nonché nelle fasi della sua
    rappresentazione; esso costituisce il  supporto  territoriale
    georeferenziato per la redazione del rapporto  annuale  sullo
    stato dell'ambiente e della pianificazione regionale.

    3.  Per  la  sua  funzione  di  coordinamento  di  tutte   le
    informazioni territoriali inerenti  alla  pianificazione,  il
    regime  vincolistico   ed   il   controllo   dello   sviluppo
    insediativo  del  territorio,  è  assegnato   all'Assessorato
    regionale del territorio e dell'ambiente il ruolo centrale di
    gestione delle attività  di  rilevazione  e  rappresentazione
    cartografica  da  porre  a  base   di   ogni   strumento   di
    pianificazione  e  programmazione  sovraordinata  in  materia
    ambientale, forestale,  idrogeologica,  dei  parchi  e  delle
    riserve naturali, delle infrastrutturale  della  viabilità  e
    portualità, nonché dei piani paesaggistici regionali e  della
    pianificazione  commerciale  e  produttiva.   A   tal   fine,
    costituendo il SITR collettore unico  per  la  Regione  delle
    informazioni  territoriali,  tutti  gli  Enti  locali  ed   i
    dipartimenti della Regione trasmettono allo  stesso  tutti  i
    dati  rappresentabili  geograficamente  in  forma  vettoriale
    georiferita e tutti i  dati  raster  georiferiti  relativi  a
    tutto il territorio regionale, afferenti i rispettivi compiti
    istituzionali secondo  i  dettami  emanati  dal  Dipartimento
    regionale dell'urbanistica.

    4. La gestione integrata del sistema informativo territoriale
    coinvolge,  attraverso  appositi  accordi  di  programma,  le
    amministrazioni  regionali  a  vario  titolo  interessate  ai
    processi di pianificazione, nonché le  amministrazioni  delle
    Città  metropolitane  e   dei   Consorzi   di   Comuni,   che
    costituiscono i nodi territoriali di riferimento per gli Enti
    locali appartenetti ai rispettivi ambiti.

    5. Ai fini del presente articolo, il SITR:

    a) cura la realizzazione e  l'aggiornamento  periodico  della
    cartografia   ufficiale   a   scala   1:10.000    e    1:2000
    informatizzata della Regione, anche ai  fini  GIS  e  delinea
    norme tecniche e  criteri  metodologici  per  la  formazione,
    integrazione e aggiornamento della  cartografia,  generale  e
    tematica, da parte di altri Enti territoriali operanti  nella
    Regione;

    b)  cura  la  formazione,   la   conservazione   digitale   e
    l'aggiornamento periodico delle informazioni fotografiche  di
    base  per   la   conoscenza   del   territorio   quali   voli
    fotogrammetrici,    immagini    satellitari    e     relative
    elaborazioni, le cartografie  storiche,  i  dati  informativi
    geologici pedologici, di uso e copertura del suolo, nonché il
    database delle informazioni topografiche di riferimento;

    c) promuove la formazione e l'aggiornamento  di  banche  dati
    geografiche condivise anche a livello comunale, attraverso la
    ricerca,  lo  sviluppo  e  la  divulgazione  di   metodologie
    unificate  per  garantire  principi,  concetti  e   linguaggi
    comuni, favorendo in tal modo l'integrazione  tra  i  diversi
    sistemi  di  informazioni,  sia  allo   stesso   livello   di
    pianificazione che tra livelli diversi;

    d) gestisce l'archivio cartografico e fotografico (numerico e
    cartaceo)  con  controllo   e   movimentazione   degli   atti
    cartografici e fotografici consentendo la consultazione e  la
    divulgazione  a  chiunque  ne  abbia  interesse,  secondo  le
    modalità previste dal regolamento vigente;

    e)  svolge  attività   di   supporto   alle   Amministrazioni
    regionali, per la realizzazione e  la  georeferenziazione  di
    dati cartografici tematici per il successivo inserimento  nel
    sistema;

    f) si interfaccia con gli  altri  organi  cartografici  dello
    Stato (IGM - IIM - Agenzia Territorio ecc.) e  delle  Regioni
    al fine di perseguire unitarietà di azione e di metodologie a
    livello nazionale e locale.

    6. Il nodo regionale del SITR:

    a) organizza ed aggiorna il SITR  nodo  regionale,  facendovi
    confluire, previa certificazione:

    1)  le  informazioni  di  base  derivate  dalle   cartografie
    ufficiali, a tutte le scale, di propria  competenza  e  degli
    organi ufficiali dello Stato;

    2) le informazioni provenienti dalle altre amministrazioni  e
    uffici regionali e  statali,  dagli  Enti  locali,  dai  nodi
    locali del SITR e dalla comunità scientifica;

    3) le informazioni contenute in altri sistemi informativi  di
    competenza di altre amministrazioni  ed  uffici  regionali  e
    statali, in special modo  in  tema  ambientale,  forestale  e
    demaniale [Sistema Informativo  Regionale  Ambientale  (SIRA)
    Sistema  Informativo  Valutazione  di   Impatto   Ambientale,
    Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di  incidenza
    (SI-VVI),  Sistema  Informativo  Forestale  (SIF)  e  Sistema
    Informativo Demanio Regione Sicilia - (SIDERSI)];

    4) i  dati  statistici  ufficiali  rilevati  dall'ISTAT,  dai
    Comuni e dagli altri Enti regionali; ogni  altra  banca  dati
    ritenuta necessaria per la conoscenza del territorio;

    b)  stipula  protocolli  d'intesa  con  enti   al   fine   di
    incrementare le informazioni geografiche;

    c) si interfaccia con i nodi territoriali  del  SITR  per  lo
    scambio e la condivisione delle  informazioni,  coordinandone
    le modalità;

    d)  si  interfaccia  con  altri   sistemi   di   informazione
    Territoriale (SIT-SIF-SIRA, ecc.)  fornendo  la  condivisione
    dei tematismi e delle cartografie di base, fungendo  da  nodo
    cartografico di riferimento;

    e) fornisce  ai  soggetti  istituzionali  competenti  per  la
    pianificazione  territoriale  ed   urbanistica   e   per   la
    programmazione economica le informazioni  ed  i  supporti  in
    possesso in formato digitale, necessari per la redazione,  la
    verifica, e l'adeguamento dei rispettivi piani e programmi;

    f) garantisce  l'accesso,  da  parte  di  chiunque,  ai  dati
    ufficiali del SITR  e  ne  facilita  la  consultazione  e  la
    divulgazione   attraverso   la   pubblicazione    sul    sito
    dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente;

    g) si interfaccia, collabora e si avvale di  altre  strutture
    della Regione appositamente create o preposte per la gestione
    della  parte  informatica  o  per  la  esternalizzazione  dei
    servizi del sistema.

    7. I dati del SITR sono accessibili in forma libera  e  senza
    oneri per la pubblica amministrazione e per i  professionisti
    incaricati di redigere strumenti di pianificazione e progetti
    di pubblico interesse. E' facilitata la  consultazione  e  la
    divulgazione per i professionisti ed i privati attraverso  la
    pubblicazione  sul  sito   dell'Assessorato   regionale   del
    territorio e dell'ambiente.

    8. In sede di prima applicazione della presente legge, per le
    finalità di cui al presente articolo è autorizzata  la  spesa
    di 2 milioni di  euro,  cui  si  provvede  nell'ambito  delle
    disponibilità del programma Agenda Digitale. Il Governo della
    Regione è autorizzato, nel rispetto delle vigenti  procedure,
    ad avviare la conseguente modifica dei programmi operativi di
    attuazione della spesa dei fondi extraregionali.

    Art. 15.
    Elementi di pianificazione territoriale regionale

    1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in
    relazione alle competenze istituzionali proprie, di  concerto
    con   l'Assessorato   regionale   dei   beni   culturali    e
    dell'identità siciliana, anche avvalendosi dei dati del  SITR
    elabora ed aggiorna il piano territoriale regionale (PTR)  di
    cui al Titolo VI.

    2.  Nell'ambito  delle  funzioni   di   cui   al   comma   1,
    l'Assessorato regionale del territorio e l'ambiente  gestisce
    il PTR. L'Assessore regionale per il territorio e  l'ambiente
    elabora annualmente un Rapporto sullo  stato  del  territorio
    regionale e delle sue criticità, con particolare  riferimento
    allo stato della pianificazione e allo stato dell'ambiente.

    3. Per le funzioni di cui ai commi 1  e  2,  il  Dipartimento
    regionale dell'urbanistica assicura i raccordi con gli  altri
    uffici  della  Regione,  con  gli   Enti   locali,   con   le
    amministrazioni istituzionali dello  Stato  e  con  le  altre
    Regioni, previa acquisizione del parere del Comitato  Tecnico
    Scientifico (CTS) di cui all'articolo 48.

    4. Al fine  di  assicurare  le  relative  attività  e  dotare
    l'Amministrazione   regionale   degli   strumenti   operativi
    necessari alla formazione del  PTR  e  per  un  aggiornamento
    continuo  nel   quadro   delle   pertinenti   iniziative   di
    programmazione, l'Assessore regionale  per  il  territorio  e
    l'ambiente, nel rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel
    decreto legislativo  12  aprile  2016,  n.  50  e  successive
    modificazioni, è autorizzato a stipulare convenzioni con enti
    di  ricerca  di   importanza   nazionale,   con   istituzioni
    universitarie,   società   ed    enti    privati    altamente
    specializzati.

    5. Le convenzioni di cui  al  comma  4,  nel  rispetto  della
    normativa   comunitaria   e   nazionale   in    materia    di
    aggiudicazione  di  servizi,  una  volta  perfezionate,  sono
    trasmesse    alla    competente    Commissione    legislativa
    dell'Assemblea regionale siciliana.

    6. Le convenzioni di cui al comma  4  consentono  altresì  la
    realizzazione  del   sistema   informativo   territoriale   e
    ambientale per il rilevamento, coordinamento e programmazione
    della  fotocartografia  del  territorio  regionale   di   cui
    all'articolo 14.

    7. Dalle disposizioni  del  presente  articolo  non  derivano
    nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  della  Regione.
    Agli adempimenti previsti si provvede con le  risorse  umane,
    finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

                                 CAPO III
                   Uffici delle città metropolitane e dei
                   comuni singoli o riuniti in consorzio

                                 Art. 16.
     Sistema   informativo   territoriale   (SIT)   delle    Città
       metropolitane e dei Comuni singoli o riuniti in Consorzio

    1. Le Città metropolitane, i Liberi  Consorzi  ed  i  Comuni,
    singoli  o  associati,  assicurano  la  realizzazione  e   il
    funzionamento  del  sistema  informativo  territoriale  (SIT)
    preordinato:

    a) alla  conoscenza  del  territorio  dei  rispettivi  ambiti
    territoriali;

    b)  all'  aggiornamento  dei  dati  cartografici,  nei  quali
    confluiscono:

    1) i dati sull'attività edilizia e sull'attività di controllo
    del territorio;

    2) le informazioni demografiche e i dati provenienti da tutti
    i settori dell'amministrazione  metropolitana,  consortile  e
    comunale.

    c) in generale, ad alimentare i  flussi  informativi  con  il
    SITR.

    2. La Regione può consentire agli enti di cui al comma 1  che
    ne facciamo richiesta di  aderire  alla  convenzione  di  cui
    all'articolo 15, comma 4.

                               Art. 17.
     Pianificazione territoriale delle Città metropolitane  e  dei
     Consorzi  dei  Comuni  e  della  pianificazione   urbanistica
     comunale

    1. Le Città metropolitane, i Consorzi dei Comuni e i  Comuni,
    singoli o associati, assicurano, tramite  strutture  tecniche
    adeguate, la pianificazione territoriale  e  urbanistica  dei
    rispettivi ambiti amministrativi in coerenza con i  contenuti
    del Piano Territoriale Regionale (PTR).

    2. In particolare,  ciascuna  Città  metropolitana  svolge  i
    seguenti compiti:

    a)  sovraintende  alla  redazione  e   gestione   del   piano
    urbanistico e territoriale  degli  ambiti  amministrativi  di
    propria spettanza, avvalendosi del SITR;

    b) assicura i raccordi con il piano territoriale dei Consorzi
    dei Comuni confinanti;

    c) armonizza il Piano della città metropolitana con  i  piani
    regolatori  generali  dei  comuni,   singoli   o   associati,
    ricadenti nel proprio ambito territoriale.

    3. Il Consorzio dei Comuni svolge i seguenti compiti:

    a)  sovraintende  alla  redazione  e   gestione   del   piano
    territoriale degli ambiti amministrativi  di  sua  spettanza,
    avvalendosi del SITR;

    b) assicura i raccordi con i piani delle Città  Metropolitane
    e i piani dei Consorzi confinanti;

    c) armonizza il Piano del consorzio dei comuni  con  i  piani
    regolatori dei comuni, singoli  o  associati,  ricadenti  nel
    proprio ambito territoriale o con esso confinanti.

    4.  I  Comuni,  singoli  o  associati,  svolgono  i  seguenti
    compiti:

    a) elaborano, gestiscono ed aggiornano il  Piano  urbanistico
    generale (PUG), i Piani particolareggiati attuativi  (PPA)  e
    il Regolamento edilizio comunale (REC) di cui ai Titoli VII e
    VIII, avvalendosi anche dei dati del SITR;

    b) assicurano i raccordi con i piani regolatori dei territori
    confinanti, nonché con il piano della Città  metropolitana  e
    il piano dei Consorzi dei Comuni confinanti;

    c)  coordinano  il  sistema   dei   piani   particolareggiati
    attuativi con il piano regolatore generale.

    5. I comuni di cui ai commi 3 e 4:

    a)  assicurano  i  raccordi  con  le  previsioni  del   piano
    territoriale  regionale  per  gli  aspetti  urbanistici   che
    riguardano i loro ambiti comunali e sovracomunali, e per  gli
    aspetti strategici che riguardano obiettivi di sviluppo delle
    risorse   regionali   ricadenti   nei    rispettivi    ambiti
    territoriali;

    b) forniscono annualmente ai rispettivi organi consiliari  un
    Rapporto sullo stato del  territorio  comunale  e  delle  sue
    criticità  con  particolare  riferimento  allo  stato   della
    pianificazione, anche ai fini della formazione del  programma
    triennale delle opere pubbliche, e allo stato  dell'ambiente,
    anche ai fini del monitoraggio dei  detrattori  ambientali  e
    delle opere di mitigazione degli impatti;

    c) gestiscono i flussi informativi con il SITR.

    6.  Per  le  finalità  del  presente   articolo,   le   Città
    metropolitane, i Consorzi di Comuni e  i  Comuni,  singoli  o
    associati, possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo
    46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e  successive
    modificazioni.

                                 TITOLO V
                La valutazione ambientale strategica (VAS)

                                 Art. 18.
                La valutazione ambientale strategica (VAS)

    1. Al fine di garantire  un  elevato  livello  di  protezione
    ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile  e  durevole,
    nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di
    pianificazione, la Regione, i Consorzi dei Comuni e i  Comuni
    provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli
    effetti derivanti dall'attuazione degli stessi ai  sensi  del
    decreto legislativo 152/2006.

    2. Il procedimento di Valutazione ambientale  strategica  VAS
    dei piani territoriali e  urbanistici  è  disciplinato  dalle
    disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152  e
    successive modificazioni.

    3. La VAS di  ciascun  piano  evidenzia  la  congruità  delle
    scelte rispetto agli obiettivi di  sostenibilità  ambientale,
    le  possibili   sinergie   con   gli   altri   strumenti   di
    pianificazione  e  programmazione,  le  alternative  valutate
    nella fase di  elaborazione,  gli  impatti  potenziali  e  le
    misure  di  mitigazione  e  compensazione  eventualmente   da
    introdurre.

    4. La valutazione delle principali scelte di piano prende  in
    considerazione, oltre alle varie componenti ambientali, anche
    gli aspetti economici  e  sociali  di  compatibilità  con  le
    risorse finanziarie e gli  effetti  indotti  sulle  strutture
    economiche, produttive e gestionali e precisa gli  indicatori
    territoriali e ambientali prescelti.

    5. Gli atti di pianificazione generale e attuativa o relative
    varianti,  comprendenti  i   rapporti   ambientali   di   cui
    all'articolo 12 ed all'articolo  13  del  D.lgs.  152/2006  e
    successive  modificazioni  sono  sottoposti   a   contestuale
    adozione e approvazione con la VAS ovvero con la Verifica  di
    assoggettabilità.  Pertanto  gli  obblighi  di  pubblicazione
    congiunta degli atti adottati sono estesi a tutti i piani  di
    governo del territorio di natura territoriale ed  urbanistica
    ovvero loro varianti.

    6. Nel caso in cui il territorio  oggetto  di  pianificazione
    sia interessato dalla presenza di siti designati come zone di
    protezione  speciale  per  la  conservazione  degli   uccelli
    selvatici  ovvero  di  quelli  classificati  come   siti   di
    importanza  comunitaria  per  la  protezione  degli   habitat
    naturali e della flora e della fauna selvatica,  il  rapporto
    ambientale è  integrato  con  lo  studio  di  valutazione  di
    incidenza (VINCA) di  cui  all'articolo  5  del  Decreto  del
    Presidente della  Repubblica  8  Settembre  1997,  n.  357  e
    successive modificazioni, e  contiene  gli  elementi  di  cui
    all'allegato  G  dello stesso decreto.

    7. Le modalità di redazione ed i contenuti  metodologici  del
    rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi  di  cui
    all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
    152/2006, nonché le modalità di svolgimento del  monitoraggio
    in coerenza con le disposizioni contenute negli  articoli  da
    12 a 18 del decreto  legislativo  n.  152/2006  e  successive
    modificazioni,  sono  disciplinate   con   apposito   decreto
    dell'Assessore  regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente
    emanato entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in
    vigore  della  presente  legge.  Nello  stesso  decreto  sono
    individuati i soggetti competenti in  materia  ambientale  da
    consultare nelle procedure di VAS.

    8. Al fine di evitare  duplicazioni,  la  VAS  recepisce  gli
    esiti della valutazione dei piani sovraordinati e,  nel  caso
    di varianti, dei piani cui si apporta  la  variante  per  gli
    aspetti già oggetto di precedente valutazione. Ai fini  della
    VAS  sono  utilizzati,   per   le   parti   pertinenti,   gli
    approfondimenti, le analisi e le informazioni già  effettuati
    e raccolti nell'ambito degli altri livelli di  pianificazione
    o di altri casi.

    9. L'Autorità ambientale competente per l'applicazione  delle
    procedure  di  VAS  e  di  Verifica  di  assoggettabilità   è
    individuata nell'Autorità procedente in conformità  a  quanto
    specificato ai successivi commi e,  per  ciascun  piano,  nei
    successivi articoli.

    10.  L'Autorità  competente  per  la  valutazione  dei  piani
    territoriali  e  dei  piani  urbanistici  che  riguardano  la
    pianificazione dell'intero territorio comunale è  l'Assessore
    regionale per il territorio e l'ambiente.

    11.  L'Autorità  competente  per  la  valutazione  dei  piani
    attuativi  e   delle   varianti   parziali   agli   strumenti
    urbanistici  comunali  è  individuata   da   ciascun   Comune
    all'interno dell'ente, nell'ambito della  propria  autonomia,
    nel rispetto dei principi generali di separazione,  autonomia
    e competenza, stabiliti dalla  normativa  vigente.  I  Comuni
    possono esercitare le funzioni di Autorità competente per  la
    VAS anche in forma associata, ovvero tramite convenzione  con
    le Città metropolitane ed i Consorzi dei Comuni.

                                TITOLO VI
                   Pianificazione territoriale regionale

                                Art. 19.
     Contenuti  del  piano  territoriale  regionale  con   valenza
     paesaggistica (PTR)

    1. Il Piano territoriale regionale con valenza paesaggistica,
    di  seguito  denominato  PTR,  costituisce  lo  strumento  di
    proiezione   territoriale   delle   strategie   di   sviluppo
    economico, sociale e culturale di medio-lungo termine con  le
    quali  la  Regione   orienta,   indirizza   e   coordina   la
    programmazione delle risorse e la pianificazione territoriale
    e urbanistica delle Città  metropolitane,  dei  Consorzi  dei
    Comuni  e  dei  Comuni,  singoli  o  associati,   nonché   la
    conservazione e valorizzazione del paesaggio.

    2. Il PTR è composto da una parte strutturale-strategica e da
    una parte operativa i cui contenuti e procedure sono definiti
    da apposite Linee Guida  emanate  dall'Assessorato  regionale
    del territorio e dell'ambiente di concerto con  l'Assessorato
    regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana  entro
    sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
    presente legge. La parte strutturale-strategica, per  la  sua
    valenza   economico,   sociale,   culturale,   ambientale   e
    paesaggistica,  assume  il  ruolo  di  Quadro   di   coerenza
    territoriale  finalizzato  a  definire  le  invarianti  e  le
    condizionanti del  territorio  regionale  che  assicurino  la
    piena coerenza  con  i  valori  ambientali,  paesaggistici  e
    territoriali di tutte le pianificazioni di settore di  eguale
    livello o di livello inferiore. In particolare, il PTR agisce
    in stretta  sinergia  con  la  pianificazione  strategica  di
    sviluppo socio-economico della Regione, con il  documento  di
    programmazione economico-finanziaria regionale (DEF), con  la
    previgente pianificazione paesaggistica regionale  e  con  la
    disciplina della tutela  dei  beni  culturali,  ambientali  e
    paesaggistici.

    3. La parte operativa del PTR, composta dalle linee guida  di
    cui al comma 2, è aggiornata periodicamente, con  particolare
    riferimento all'introduzione ai sensi della normativa vigente
    di norme nazionali o regionali insistenti  nelle  materie  di
    pertinenza del Piano.

    4. Il PTR attraverso la parte strutturale-strategica assicura
    in via preliminare e concertata le  prescrizioni  di  tutela,
    conservazione e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente,
    coordinando i piani paesaggistici, di assetto idrogeologico e
    dei   trasporti    anche    attraverso    appositi    decreti
    interdipartimentali.

    5.  Il  PTR,  in  relazione  alle  prescrizioni  di   tutela,
    conservazione e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente,
    contiene  il  quadro  generale  degli  obiettivi  di  qualità
    paesaggistica e le misure generali di  tutela  da  perseguire
    nelle diverse parti  del  territorio  regionale,  costituendo
    elementi invarianti o complementari alle scelte  di  sviluppo
    territoriale e socio-economico. Il PTR  è  elaborato  su  una
    base informativa prodotta dal SITR che ne  costituisce  parte
    integrante in maniera dinamica; il PTR, pertanto, rappresenta
    il quadro conoscitivo unificato regionale di tutti i processi
    di pianificazione e governo del territorio.

    6. Il PTR nella parte strutturale-strategica  e  nella  parte
    operativa contiene:

    a) gli elementi costitutivi  del  territorio  regionale,  con
    particolare  riferimento   alle   caratteristiche   naturali,
    culturali,  paesaggistico-ambientali,   geologiche,   rurali,
    antropiche e storico-archeologiche dello stesso, nonché  alle
    specializzazioni, funzioni e ruoli delle Città Metropolitane,
    dei Consorzi dei Comuni e dei Comuni, singoli o associati, al
    fine di assicurarne la migliore sinergia ed  efficacia  della
    loro azione;

    b) il quadro  conoscitivo,  a  scala  adeguata,  del  proprio
    territorio come risultante delle  trasformazioni  avvenute  e
    dei programmi in atto;

    c) i criteri generali e gli indirizzi per la programmazione e
    la pianificazione territoriale degli Enti locali, al fine  di
    garantirne la complessiva coerenza; a tal fine, definisce gli
    elementi costituenti limiti essenziali di salvaguardia  della
    sostenibilità ambientale dello sviluppo  socio-economico  del
    territorio regionale;

    d) la definizione dei  carichi  insediativi  ammissibili  nel
    territorio delle Città metropolitane, dei Consorzi dei Comuni
    e dei Comuni, singoli o associati, al fine di assicurarne  lo
    sviluppo sostenibile;

    e) il quadro delle iniziative inerenti alla realizzazione sul
    territorio  regionale  delle  infrastrutture  e  delle  opere
    pubbliche di interesse regionale, nazionale e sovranazionale;

    f)  l'individuazione  dei   principali   poli   di   sviluppo
    turistico, industriale e commerciale;

    g)   l'individuazione   delle   zone   di   preservazione   e
    salvaguardia ambientale; i criteri operativi generali per  la
    tutela e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali,
    paesaggistiche e ambientali, in conformità con le  previsioni
    del piano regionale delle aree protette, dei piani di bacino,
    e degli  altri  atti  di  programmazione  e  regolamentazione
    regionale  e  nazionale  in  materia  di  salvaguardia  delle
    risorse  idriche,   geologiche,   idrogeologiche,   agricole,
    forestali,   di   riduzione    dell'inquinamento    acustico,
    elettromagnetico ed atmosferico, di smaltimento dei rifiuti;

    h) gli indirizzi generali per il riassetto del territorio  ai
    fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici  e
    sismici, ed ai fini della riduzione  degli  inquinamenti  nei
    centri abitati e nelle zone industriali;

    i) le azioni di conservazione,  recupero  e  riqualificazione
    degli insediamenti esistenti con particolare  riferimento  ai
    centri storici;

    1) l'individuazione e regolamentazione degli ambiti che hanno
    vocazioni specifiche o siano localizzazioni  di  impianti  ad
    alta tecnologia o che devono essere riqualificate  per  gravi
    carenze  di  urbanizzazioni   primarie   e   secondarie,   di
    significativa ampiezza e consistenza territoriale;

    m) i criteri e modalità per favorire il coordinamento tra  le
    pianificazioni  degli   Enti   locali   e   per   incentivare
    l'associazionismo tra essi;

    n) i criteri di definizione  della  rete  infrastrutturale  e
    delle altre opere di interesse regionale nonché i criteri per
    la localizzazione e il dimensionamento delle stesse;

    o) gli indirizzi finalizzati ad assicurare  la  compatibilità
    territoriale degli insediamenti industriali  esistenti  e  il
    recupero delle aree industriali dismesse;

    p) l'individuazione di aree agricole strategiche.

    7. Il  PTR  può  altresì  prevedere  forme  di  compensazione
    territoriale intercomunale, come definite dal  Capo  III  del
    Titolo VIII, a favore degli enti locali ricadenti  in  ambiti
    di limitate possibilità di sviluppo o forme di  compensazione
    ambientale  ed  energetica  per  interventi  che  determinano
    impatti  rilevanti  sul  territorio  anche  in   comuni   non
    direttamente interessati dagli interventi stessi; a tal fine,
    il PTR indica le modalità per  suddividere  solidalmente  tra
    gli Enti locali, in rapporto alle differenti potenzialità  di
    sviluppo e ai vincoli di sostenibilità derivanti  a  ciascuno
    dai contenuti della programmazione regionale,  i  vantaggi  e
    gli oneri conseguenti.

                                Art. 20.
                Effetti del Piano territoriale regionale

    1. Il PTR  costituisce  quadro  di  coerenza  generale  e  di
    riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di
    governo del territorio degli Enti  locali,  enti  gestori  di
    aree naturali protette, nonché di ogni altro ente  dotato  di
    competenze che abbiano incidenza sul territorio.

    2. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTR,  sia  per
    gli atti della stessa  Regione  che  per  quelli  degli  Enti
    locali   o   di   altri   enti,   concernono   l'accertamento
    dell'idoneità  dell'atto,   oggetto   della   valutazione   o
    verifica, ad  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi
    fissati nel PTR, salvaguardandone i limiti  di  sostenibilità
    previsti.

    3.  Le  previsioni  del  PTR  prevalgono  sulle  disposizioni
    eventualmente difformi contenute nei piani territoriali degli
    Enti locali. In tal caso, questi ultimi, entro novanta giorni
    dalla data di  approvazione  del  PTR,  conformano  i  propri
    strumenti pianificatori al  PTR  mediante  atto  deliberativo
    consiliare.

                                Art. 21.
      Procedimento di formazione del Piano territoriale regionale

    1.  Il  Piano  territoriale   regionale   (PTR)   è   redatto
    dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente  di
    concerto con l'Assessorato regionale  dei  beni  culturali  e
    dell'identità siciliana,  ai  sensi  dell'articolo  15  della
    presente legge.

    2. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
    della presente legge, l'Assessorato regionale del  territorio
    e dell'ambiente di concerto con l'Assessorato  regionale  dei
    beni culturali e dell'identità siciliana, predispone gli atti
    propedeutici  previsti  dall'articolo   15,   nonché   quelli
    necessari  per  l'attivazione  della  procedura  di  VAS   in
    applicazione  della   normativa   vigente;   nei   successivi
    centottanta giorni elabora il progetto del PTR e  lo  propone
    alla Giunta regionale per l'adozione. La Giunta,  nei  trenta
    giorni successivi, adotta il PTR.  Dell'avvenuta  adozione  è
    data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
    della  Regione  siciliana  e  su  almeno  un   quotidiano   a
    diffusione regionale. Contestualmente  il  progetto  del  PTR
    adottato è pubblicato sul  sito  ufficiale  della  Regione  e
    depositato presso il Dipartimento regionale  dell'urbanistica
    per sessanta giorni. Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
    pubblicazione, tutti i soggetti interessati possono  prendere
    visione  del  progetto  del  PTR  depositato   e   presentare
    osservazioni e proposte di modifica.

    3. Il Dipartimento regionale dell'urbanistica  non  prima  di
    centoventi e non oltre centoottanta giorni dalla scadenza del
    termine per la presentazione di osservazioni  e  proposte  di
    modifica di cui al comma 2, indice una o  più  conferenze  di
    pianificazione alla  quale  sono  invitati  a  partecipare  i
    rappresentanti  dei  consorzi  dei  Comuni  o   delle   Città
    metropolitane,  della  sezione  regionale  dell'ANCI,   delle
    soprintendenze per i beni culturali ed ambientali  competenti
    della Regione, dell'Autorità regionale competente in  materia
    di   VAS,   delle   amministrazioni   pubbliche    e    delle
    organizzazioni sociali,  culturali,  economico-professionali,
    sindacali  ed  ambientaliste  aventi  diritto,  che   abbiano
    presentato osservazioni e proposte di  modifica,  nonché'  di
    tutte le amministrazioni pubbliche preposte alla tutela degli
    altri interessi coinvolti ai sensi della  normativa  vigente,
    secondo quanto disposto dall'articolo 10. Alla conferenza  il
    Dipartimento  regionale  dell'urbanistica  può   invitare   a
    partecipare altri soggetti pubblici e privati  che  per  loro
    specifiche competenze e responsabilità risultino  interessati
    al Piano.  Contestualmente  alla  nota  di  convocazione,  il
    Dipartimento regionale dell'urbanistica trasmette ai soggetti
    invitati, in forma telematica, almeno quindici  giorni  prima
    della data fissata per la conferenza, il progetto di PTR.

    4. Se la Conferenza di cui al comma 3 approva il progetto del
    PTR, con decreto dell'Assessore per il territorio e ambiente,
    sentita la competente Commissione legislativa  dell'Assemblea
    regionale siciliana (ARS), è approvato il PTR.

    5. Se la Conferenza di cui al comma 3 non approva il progetto
    del  PTR,  lo  stesso  è   trasmesso   dall'Assessorato   del
    territorio e ambiente al Presidente della Regione che  decide
    sulle osservazioni e proposte di modifica della Conferenza di
    cui al comma 3.  Il  Presidente  della  Regione,  sentita  la
    competente Commissione legislativa  dell'Assemblea  regionale
    siciliana  (ARS)  e   previa   deliberazione   della   Giunta
    regionale, approva con decreto il PTR.

    6. Dell'avvenuta approvazione del PTR è  data  notizia  sulla
    Gazzetta  Ufficiale  della  Regione   siciliana,   sul   sito
    ufficiale  della  Regione  e  su  almeno  un   quotidiano   a
    diffusione regionale.

    7. Il PTR ha validità decennale ed è di norma aggiornato ogni
    cinque anni ovvero quando ne  facciano  specifica  istanza  i
    Comuni singoli o associati, altri enti pubblici interessati o
    soggetti privati rappresentativi di  interessi  collettivi  o
    diffusi, anche ai sensi delle  risultanze  del  documento  di
    programmazione  economico-finanziaria  regionale  (DEF).   Le
    varianti, le integrazioni e gli aggiornamenti  del  PTR  sono
    sottoposti alla stessa procedura  di  formazione  di  cui  al
    presente articolo con i termini ridotti della metà.

    8. Dalle disposizioni  del  presente  articolo  non  derivano
    nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  della  Regione.
    Agli adempimenti previsti si provvede con le  risorse  umane,
    finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

                                 TITOLO VII
                   Pianificazione territoriale consortile
                       e delle città metropolitane

                                  Art. 22.
             Contenuti del piano territoriale consortile (PTC)
               e del piano della città metropolitana (PCM)

    1. Il Piano territoriale consortile (PTC), ed il piano  della
    città metropolitana (PCM) sono piani con valenza  strategica,
    strutturale e di coordinamento  composti  prevalentemente  da
    direttive,   da   indirizzi   e   dal   coordinamento   della
    pianificazione dei Comuni. Ai sensi  dei  predetti  Piani,  i
    consorzi dei comuni e le città metropolitane definiscono  gli
    obiettivi strategici relativi all'assetto e alla  tutela  del
    proprio  territorio,   connessi   ad   interessi   di   rango
    sovracomunale o costituenti attuazione  della  pianificazione
    regionale come definita dal PTR e  di  cui  costituiscono  un
    approfondimento  strutturale;   sono   interessi   di   rango
    sovracomunale  quelli  riguardanti  l'intero  territorio  dei
    comuni facenti parte del consorzio, o comunque quello di  più
    comuni, e dei territori delle Città metropolitane.

    2. Il PTC ed il PCM:

    a) individuano gli elementi costitutivi del territorio  delle
    Città  metropolitane  o  dei   consorzi   dei   comuni,   con
    particolare  riferimento   alle   caratteristiche   naturali,
    culturali,  paesaggistico-ambientali,   geologiche,   rurali,
    agro-silvo-pastorali  antropiche   e   storiche-archeologiche
    dello stesso; definiscono il quadro conoscitivo  del  proprio
    territorio come  risultante  dalle  trasformazioni  avvenute,
    tenendo conto dei rischi  naturali  presenti  sul  territorio
    (sismico, idrogeologico, vulcanico, di erosione delle  coste,
    ecc.);

    b) definiscono le misure da adottare per la  prevenzione  dei
    rischi derivanti da calamità naturali sulla base degli  studi
    di cui al comma 6;

    c) dettano disposizioni volte ad assicurare la  tutela  e  la
    valorizzazione dei beni ambientali e culturali  presenti  sul
    territorio;

    d) indicano le caratteristiche generali delle  infrastrutture
    e   delle   attrezzature   di   interesse   intercomunale   e
    sovracomunale;

    e)  incentivano  la   conservazione,   il   recupero   e   la
    riqualificazione degli insediamenti esistenti;

    f) individuano le strategie della pianificazione  urbanistica
    fornendo indicazioni di dettaglio per ciascuno dei  Comuni  e
    delle Città metropolitane, al fine  del  dimensionamento  dei
    piani urbanistici comunali indicando i criteri e  gli  ambiti
    per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio
    esistente  al  fine   di   ottimizzarne   l'utilizzazione   e
    migliorarne la  qualità  complessiva  nella  prospettiva  del
    raggiungimento del consumo di suolo zero di cui  all'articolo
    32, nonché l'indicazione dei limiti  di  sostenibilità  delle
    relative previsioni; indicano criteri e modalità per favorire
    il coordinamento tra  le  pianificazioni  dei  comuni  e  per
    incentivare l'associazionismo tra i comuni;

    g) individuano le  zone  nelle  quali  è  opportuno  proporre
    l'istituzione di aree naturali protette;

    h)  indicano,  anche  in  attuazione  degli  obiettivi  della
    pianificazione regionale,  le  prospettive  di  sviluppo  del
    territorio;

    i) definiscono, in coerenza con la programmazione  regionale,
    la rete  infrastrutturale  e  le  altre  opere  di  interesse
    sovracomunale nonché i criteri per  la  localizzazione  e  il
    dimensionamento delle stesse, in  coerenza  con  le  analoghe
    previsioni di carattere statale e regionale;

    1) indicano i principi per la realizzazione di un sistema  di
    mobilità sostenibile,  adottando  soluzioni  multimodali,  di
    mobilità individuale,  condivisa  e  pubblica,  favorendo  la
    realizzazione  di  reti   per   la   mobilità   dolce   anche
    extraurbana;

    m) contengono gli  indirizzi  finalizzati  ad  assicurare  la
    compatibilità territoriale degli insediamenti  industriali  e
    commerciali,  con   particolare   riferimento   alle   grandi
    strutture di vendita, verificando l'offerta sul territorio  e
    programmandone  la  razionalizzazione  ai  sensi  di   quanto
    disposto dall'articolo 5 della legge  regionale  22  dicembre
    1999, n. 28 e successive modificazioni;

    n)  indicano,  in  coerenza  con  le  prescrizioni  del  PTR,
    l'assetto  idrogeologico  del  territorio;  in   particolare:
    concorrono alla maggiore definizione del  quadro  conoscitivo
    del  territorio  regionale,  con  riguardo  ai  fenomeni   di
    dissesto     idrogeologico,     mediante      l'aggiornamento
    dell'inventario regionale dei  fenomeni  franosi,  secondo  i
    criteri e le modalità  definiti  dalla  Regione;  definiscono
    l'assetto idrogeologico del territorio, anche  attraverso  la
    realizzazione di opportuni studi e  monitoraggi,  sviluppando
    ed approfondendo i contenuti del PTR e del piano di bacino  e
    degli  ulteriori  piani  di  settore,  in  coerenza  con   le
    direttive regionali e dell'Autorità di bacino; censiscono  ed
    identificano cartograficamente,  anche  a  scala  di  maggior
    dettaglio, le aree soggette a tutela o classificate a rischio
    idrogeologico e sismico in coerenza con la normativa vigente,
    nonché  quelle  interessata  da  colture  specializzate,  per
    effetto  di  atti  adottati  dalle  autorità  competenti   in
    materia; indicano, per tali aree,  le  linee  di  intervento,
    nonché le opere prioritarie di consolidamento e  sistemazione
    e quelle di coltura specializzate.

    3. Il PTC ed il PCM definiscono,  in  conformità  ai  criteri
    deliberati dalla Regione, gli ambiti  destinati  all'attività
    agricola   di   interesse    strategico,    analizzando    le
    caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando
    i criteri e le modalità per individuare a scala  comunale  le
    aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione,  di
    uso  e  di  tutela,  in  coerenza  con   gli   strumenti   di
    pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti.

    4. Il PTC ed il PCM possono individuare  ambiti  territoriali
    per i quali si rende necessaria la definizione di  azioni  di
    coordinamento  per  l'attuazione  del  Piano.  Le  azioni  di
    coordinamento sono definite dal comune capofila del consorzio
    o dal  capoluogo  dell'area  metropolitana,  d'intesa  con  i
    comuni  interessati,  ed  approvate  secondo   le   procedure
    stabilite dallo stesso PTC o PCM.

    5. Il PTC ed  il  PCM,  in  conformità  con  le  disposizioni
    vigenti di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale ed in
    coerenza con le attività di programmazione  e  pianificazione
    dello sviluppo rurale regionale, coordinano le trasformazioni
    del territorio non urbano e  favoriscono  la  definizione  di
    sistemi territoriali  rur-urbani  per  il  rafforzamento  dei
    territori  interni   e   dei   sistemi   non   metropolitani,
    eventualmente dettagliando  e  specificando  le  disposizioni
    contenute nelle linee guida di cui all'articolo 35, comma 3.

    6. I piani di cui al  presente  articolo  prevedono  in  fase
    preliminare e per i livelli di  pianificazione  consortile  e
    comunale, la redazione dei seguenti  studi  da  elaborare  su
    apposita  cartografia  aggiornata,  i  cui   contenuti   sono
    disciplinati con successivi decreti assessoriali:

    a) rapporto ambientale di cui  all'articolo  13  del  decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,
    come previsto dall'articolo 18;

    b) relazione geologica di cui all'articolo 26, comma 1, lett.
    a) del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  ottobre
    2010, n. 207 e successive modificazioni;

    c) studio agricolo forestale di cui all'articolo 3, comma 11,
    legge  regionale  30  aprile  1991,  n.   15   e   successive
    modificazioni;

    d) studio di compatibilità idraulica (invarianza idraulica  e
    idrogeologica) come previsto dal vigente  Piano  di  Gestione
    del Rischio Alluvioni.

                                Art. 23.
    Effetti del  piano  territoriale  consortile  e  della  città
    metropolitana

    1. Il PTC ed il PCM, in quanto piani strategici,  strutturali
    e di coordinamento, costituiscono quadro di  riferimento  per
    la valutazione di compatibilità degli atti pianificatori  dei
    Comuni e di ogni altro ente dotato di competenze che  abbiano
    incidenza sul suo territorio. Le valutazioni di compatibilità
    rispetto al piano, sia per gli atti della città metropolitana
    o del consorzio dei comuni sia per quelli  dei  singoli  enti
    locali   o   di   altri   enti,   concernono   l'accertamento
    dell'idoneità  dell'atto,  oggetto  della   valutazione,   ad
    assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  fissati  nel
    piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

    2. Il PTC ed il  PCM  producono  effetti  conformativi  sulla
    pianificazione  dei  Comuni.  I  Comuni,  entro  centoottanta
    giorni dalla data di approvazione del Piano, si  adeguano  ai
    contenuti del PTC  o  del  PCM  le  previsioni  eventualmente
    difformi contenute nei rispettivi strumenti pianificatori.

                                Art. 24.
                Procedure di formazione del PTC e del PCM

    1. Il PTC ed il PCM sono predisposti dal Comune capofila  del
    consorzio e presso il capoluogo  della  Città  metropolitana,
    adottati ed approvati  secondo  le  modalità  prescritte  nel
    presente articolo.

    2. Ciascun Comune pubblica l'avviso di avvio del procedimento
    di formazione del PTC o  del  PCM  sulla  Gazzetta  Ufficiale
    della  Regione  siciliana,  sul  sito  ufficiale  dei  comuni
    consorziati o appartenenti all'area metropolitana e su almeno
    un  quotidiano  a  diffusione  regionale.  Nell'avviso   sono
    indicate le linee guida di  intervento  della  pianificazione
    dei rispettivi ambiti territoriali ed è allegato il  Rapporto
    preliminare  della  VAS  ai   fini   dell'attivazione   delle
    procedure stabilite nel decreto  legislativo  n.  152/2004  e
    successive modificazioni. E' altresì indicato il responsabile
    del  procedimento,  che  cura  tutte  le  attività   previste
    nell'articolo 6, comma 3.

    3. Gli enti di cui  al  comma  1  predispongono  il  progetto
    definitivo  del  PTC  o  del  PCM  nei  centoottanta   giorni
    successivi e il responsabile del procedimento  predispone  la
    proposta  di  approvazione  e   indice   la   Conferenza   di
    pianificazione entro trenta giorni.

    4.  Alla  Conferenza  di  pianificazione  sono   invitati   a
    partecipare  i  rappresentanti  di   cui   all'articolo   10.
    Contestualmente alla nota  di  convocazione  è  trasmesso  ai
    soggetti invitati, per via telematica, almeno  trenta  giorni
    prima della data  fissata  per  la  conferenza,  il  progetto
    definitivo di PTC o del PCM. Se i soggetti partecipanti  alla
    conferenza non raggiungono l'accordo sul progetto  di  piano,
    lo  stesso  è  restituito  per  la  sua   rielaborazione   da
    formalizzare entro sessanta giorni.

    5. Il responsabile unico del procedimento, nei  dieci  giorni
    successivi alla conclusione dei lavori  della  conferenza  di
    cui al comma 4, trasmette al Consiglio dell'ente il  progetto
    definitivo del piano con le eventuali modifiche apportate  in
    conferenza rispetto al progetto  preliminare,  e  ne  propone
    l'adozione nei trenta giorni successivi per  sessanta  giorni
    consecutivi al fine di  raccogliere  eventuali  osservazioni.
    Trascorso  il  periodo   di   pubblicazione,   le   eventuali
    osservazioni e le  relative  controdeduzioni  sono  trasmesse
    nuovamente al Consiglio dell'ente  che  si  determina  su  di
    esse, contestualmente approvando il progetto  definitivo  del
    PTC o del PCM. Il PTC o il PTM acquistano efficacia il giorno
    della pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
    siciliana  dell'avvenuta   approvazione   e   successivamente
    trasmessi  all'Assessorato   regionale   del   territorio   e
    dell'ambiente per esservi depositati.

    6. Il PTC ed il PCM sono aggiornati ogni cinque anni. Possono
    essere modificati, integrati ed aggiornati  anche  prima,  in
    seguito ad osservazioni, proposte ed istanze provenienti  dai
    Comuni dell'area metropolitana o del  consorzio  o  da  altri
    enti   pubblici   interessati   o   da    soggetti    privati
    rappresentativi di interessi collettivi o diffusi, oppure  se
    il DEF prevede una modifica degli obiettivi e delle strategie
    di sviluppo del territorio. Le varianti,  le  integrazioni  e
    gli aggiornamenti del PTC e  del  PCM  sono  sottoposte  alla
    stessa procedura di formazione descritta in  questo  articolo
    con i termini ridotti della metà.

    7. Se le Città metropolitane o i Consorzi di Comuni  omettono
    di avviare il procedimento  di  formazione  del  piano  entro
    novanta  giorni  dall'approvazione  del  PTR,  oppure  se  lo
    avviano e non adottano o non approvano il  piano  stesso  nei
    termini  prescritti   in   questo   articolo,   l'Assessorato
    regionale del territorio e dell'ambiente,  previa  diffida  a
    provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni,  può
    attuare l'intervento sostitutivo tramite la nomina di  uno  o
    più commissari ad acta.

                                TITOLO VIII
                   Pianificazione urbanistica comunale

                                  CAPO I
                Piano urbanistico generale comunale (PUG)

                                 Art. 25.
         Contenuti del Piano urbanistico generale comunale (PUG)

    1.  Il  Piano  urbanistico  generale  comunale  (PUG)  è   lo
    strumento generale di governo del territorio comunale con  il
    quale i Comuni programmano e disciplinano, conformemente alle
    disposizioni del PTR e del PTC o del PCM nonché  dei  vigenti
    piani di settore con finalità di  tutela  dell'ambiente,  del
    paesaggio e delle risorse naturali, le  attività  di  tutela,
    valorizzazione    e    trasformazione    urbanistico-edilizia
    dell'intero territorio comunale,  mediante  disposizioni  che
    incidono direttamente sul regime giuridico dei suoli.

    2. L'adozione del PUG è obbligatoria per tutti i Comuni della
    Regione.  Le  sue  previsioni   hanno   efficacia   a   tempo
    indeterminato, fatta  eccezione  per  i  vincoli  preordinati
    all'espropriazione, la cui efficacia è di cinque anni.

    3. Il PUG, in particolare:

    a) specifica gli obiettivi  da  perseguire  nel  governo  del
    territorio comunale e gli indirizzi  per  l'attuazione  degli
    stessi,   in   coerenza   con   quelli   individuati    nella
    pianificazione sovraordinata;

    b)  definisce  gli  elementi   del   territorio   urbano   ed
    extraurbano  raccordando  la  previsione  di  interventi   di
    trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle  risorse
    naturali,  paesaggistico-ambientali,  agro-silvo-pastorali  e
    storico-culturali  disponibili,  nonché  i  criteri  per   la
    valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;

    c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità  relative
    alle opere di urbanizzazione in coerenza con quanto  previsto
    nella pianificazione sovracomunale;

    d) stabilisce la  suddivisione  del  territorio  comunale  in
    ambiti,   individuando   le   aree   non   suscettibili    di
    trasformazione;

    e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali  ammissibili
    nei singoli ambiti, garantendo la tutela e la  valorizzazione
    dei  centri  storici  nonché  lo  sviluppo  sostenibile   del
    territorio comunale;

    f)  promuove  l'architettura  contemporanea  e   la   qualità
    dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente  attraverso
    la previsione del ricorso a  concorsi  di  progettazione  per
    particolari interventi di opera pubblica;

    g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone,  dando
    priorità ai sistemi del trasporto pubblico  e  alla  mobilità
    dolce (pedonale e ciclabile);

    h) assicura la piena compatibilità delle previsioni  in  esso
    contenute rispetto all'assetto idrogeologico e geomorfologico
    del territorio comunale, così  come  risultanti  da  apposite
    indagini di settore preliminari alla redazione del  Piano  di
    cui al comma 1 dell'articolo 26, introducendo nelle norme  di
    attuazione   le   misure   individuate   nello   studio    di
    compatibilità idraulica;

    i) precisa il perimetro, le destinazioni d'uso  e  le  regole
    per la trasformazione o conservazione delle aree  urbanizzate
    e da urbanizzare;

    l) annovera i beni  paesaggistici,  ambientali,  culturali  e
    storico-architettonici da sottoporre a tutela e ne  specifica
    il relativo regime normativo compatibile con la tutela di cui
    al D.lgs. 42/2004, anche  nelle  aree  sottoposte  a  vincolo
    paesaggistico  e   nei   manufatti   sottoposti   a   vincolo
    storico-artistico;

    m) precisa le  modalità  di  intervento  sui  tessuti  urbani
    storici, sulla base di specifiche elaborazioni riferite  alla
    conservazione del contesto fisico-spaziale e  socio-economico
    che consentano interventi edilizi diretti  senza  che  queste
    prefigurino vincoli di natura paesaggistica o monumentale  di
    cui al Codice dei beni culturali;

    n)  stabilisce  i  parametri  quantitativi,   qualitativi   e
    funzionali  da  rispettare  negli   interventi   edilizi   in
    relazione ai diversi ambiti insediativi, nel  rispetto  delle
    caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche,  sismiche  e
    paesaggistiche dei luoghi, valorizzandone il rapporto con gli
    ambienti urbani preesistenti, e fissando standard di  qualità
    ecologica, ambientale e architettonica;

    o)  identifica  le  aree  che  per  particolare  complessità,
    consistenza e rilevanza devono essere disciplinate  da  piani
    urbanistici attuativi;

    p) alla luce dei principi  di  contenimento  del  consumo  di
    suolo, in conformità con  la  programmazione  dello  sviluppo
    rurale e delle indicazioni di livello  intermedio  e  con  le
    disposizioni di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale,
    disciplina  le  trasformazioni  del  territorio  rurale,  nel
    rispetto di quanto prescritto all'articolo 35;

    q) individua le aree e gli edifici a rischio,  precisando  le
    diverse modalità di prevenzione e protezione;

    r) stabilisce le modalità di  localizzazione  nel  territorio
    comunale delle attività produttive con particolare riguardo a
    quelle di tipo commerciale in coerenza con le previsioni  dei
    piani sovracomunali;

    s) localizza le attrezzature ed i servizi relativi ai diversi
    ambiti di intervento e specifica le reti delle infrastrutture
    riferite anche alla pianificazione sovraordinata.

    4. Il PUG inoltre:

    a)  tiene  conto  delle  risorse  e  potenzialità  economiche
    dirette ed indirette e definisce  un  quadro  di  coerenza  e
    priorità per la redazione  del  programma  pluriennale  delle
    opere  pubbliche  di  cui  costituisce   premessa   giuridica
    obbligatoria;

    b) recepisce e coordina a livello  comunale  le  disposizioni
    derivanti da piani di settore  di  qualsiasi  livello  aventi
    rilevanza territoriale;

    c)  prevede  meccanismi  di  perequazione   e   compensazione
    urbanistica, con  il  duplice  obiettivo  di  assicurare  una
    maggiore equità e agevolare la realizzazione  dei  servizi  e
    delle infrastrutture;

    d) prevede, a fronte di  benefici  pubblici  aggiuntivi,  una
    disciplina di incentivazione per interventi finalizzati  alla
    riqualificazione urbanistico-ambientale ed alla rigenerazione
    urbana e territoriale, anche ai  fini  della  promozione  del
    risparmio energetico e della sicurezza sismica.

    5. Il PUG, all'interno degli ambiti territoriali  individuati
    nel PTR, definisce il perimetro degli insediamenti  esistenti
    in condizione di degrado o in assenza di qualità, al fine di:

    a)   realizzare   un'adeguata   urbanizzazione   primaria   e
    secondaria;

    b) rispettare gli interessi di carattere storico,  artistico,
    archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;

    c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano
    degli insediamenti.

    6. Il PUG può subordinare l'attuazione  degli  interventi  di
    recupero  urbanistico   ed   edilizio   degli   insediamenti,
    perimetrati ai sensi del comma 5, alla redazione di  appositi
    Piani di recupero (PRU), il cui  procedimento  di  formazione
    segue la disciplina prevista per  i  Piani  particolareggiati
    attuativi (PPA) di cui al Capo III del Titolo VIII.

    7. Il PUG si articola in una parte strutturale strategica  ed
    una parte operativa cui si applicano le disposizioni  di  cui
    al comma 3  dell'articolo  19.  L'Assessorato  regionale  del
    territorio e dell'ambiente emana entro sessanta giorni  dalla
    data di entrata in vigore della presente legge le linee guida
    per la redazione del  PUG,  con  particolare  riferimento  ai
    seguenti punti:

    a) relazione su criteri, finalità e contenuti;

    b) norme tecniche di attuazione (NTA) riguardanti  interventi
    edilizi  di  nuova   costruzione,   manutenzione,   recupero,
    trasformazione   e   sostituzione   edilizia,   le   attività
    produttive,  il  mantenimento  e  lo  sviluppo  dell'attività
    agricola;

    c) rappresentazioni cartografiche dello stato di fatto  e  di
    progetto,  di  scala  adeguata,  in  conformità   alle   basi
    cartografiche del SITR,  a  scala  1:2000  o  a  denominatore
    inferiore per il centro urbano e le frazioni abitate.

    8. La definizione degli interventi e  procedure  relative  ai
    titoli  abilitativi  edilizi  è  riprodotta  nel  regolamento
    edilizio comunale (REC) di cui all'articolo 28.

                                Art. 26.
               Procedimento di formazione ed approvazione
                   del PUG e delle relative varianti

    1. Il PUG è redatto dal Comune ed è adottato ed approvato dal
    Consiglio  comunale   secondo   la   procedura   di   seguito
    specificata,  sulla  base  delle  direttive  impartite  dalla
    Giunta comunale attraverso apposito  atto  di  indirizzo.  La
    progettazione del PUG può essere affidata, ove necessario,  a
    professionisti all'uopo incaricati e  consulenti,  che  siano
    qualificati      in      materia      di       pianificazione
    urbanistico-territoriale,  anche  mediante   il   ricorso   a
    concorsi di progettazione. Sono obbligatori e propedeutici al
    PUG  gli  studi  agricolo-forestale  (SAF)  e  geologico  con
    particolare riferimento agli aspetti  idrogeologici  e  dello
    studio di compatibilità idraulica di cui al Piano di Gestione
    del rischio alluvioni e per come previsto dal Piano  stralcio
    di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione siciliana
    (P.A.I.), redatti da  professionisti  incaricati  nell'ambito
    delle rispettive competenze.

    2.  I  Comuni  possono  tra  loro  associarsi  o   concludere
    convenzioni aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e
    coordinata dei rispettivi territori e possono provvedere alla
    formazione del piano in forma associata. A tal fine designano
    un comune capofila  al  quale  compete  l'applicazione  delle
    procedure descritte nella presente legge e  formulano  l'atto
    di indirizzo da porre a base della pianificazione.

    3.  Il  responsabile  del  procedimento,  all'uopo  nominato,
    pubblica nell'albo pretorio e sul  sito  web  del  Comune  un
    avviso di avvio del procedimento di formazione del  PUG.  Nei
    successivi trenta giorni chiunque  può  avanzare  proposte  e
    formulare  suggerimenti  secondo  i  criteri  e  le  modalità
    fissate  nell'avviso;  a  tal  fine,  il   responsabile   del
    procedimento,  nello  stesso  periodo   di   trenta   giorni,
    individua le modalità con le quali consultare  e  coinvolgere
    soggetti pubblici e privati ed i rappresentanti degli  ordini
    e  collegi  dei  professionisti  che  per   loro   specifiche
    competenze  e  responsabilità  sono  interessati  al   piano,
    eventualmente anche attraverso la costituzione  di  un  forum
    per le consultazioni.

    4.  Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall'avvio  del
    procedimento, il Comune, tenendo conto dell'atto di indirizzo
    dell'amministrazione   e   dei    contributi    eventualmente
    pervenuti, elabora un documento preliminare del PUG che:

    a) esplicita le modalità da  seguire  per  l'elaborazione  di
    disposizioni  sull'uso   del   suolo   tenuto   conto   delle
    indicazioni contenute nei piani e programmi sovraordinati;

    b) definisce un quadro generale delle criticità  territoriali
    connesse  alle  caratteristiche  geologiche  e  sismiche   ed
    all'uso agricolo del suolo;

    c)  descrive  le  principali  problematiche  urbanistiche  ed
    insediative da risolvere  nel  breve  e  nel  medio  periodo,
    tenendo conto delle criticità territoriali, e  stabilisce  il
    quadro delle priorità;

    d) individua, in linea generale, limiti e condizioni  per  lo
    sviluppo sostenibile del territorio comunale;

    e) individua gli obiettivi da raggiungere  nel  medio  e  nel
    lungo  periodo  ed  identifica  le   risorse   economiche   e
    finanziarie disponibili o attivabili;

    f) descrive le risorse territoriali e naturali e identifica i
    beni  culturali  e   paesaggistici   da   considerare   quali
    invarianti e determinanti le scelte di sviluppo;

    g) descrive nelle linee generali gli interventi da  prevedere
    nel   PUG   e   individua   le   aree   oggetto   di    Piano
    particolareggiato attuativo (PPA);

    h) contiene il rapporto preliminare della VAS  sui  possibili
    effetti ambientali del PUG;

    i) perimetra le aree nelle quali  possono  essere  rilasciati
    singoli titoli abilitativi, ovvero alla approvazione di piani
    attuativi prima della definitiva approvazione del PUG, ed  in
    questo caso specifica gli indici ed i parametri da applicare;

    l) definisce la  valutazione  economica  di  massima  per  la
    realizzazione delle infrastrutture principali,  nonché  delle
    principali opere pubbliche previste nel PUG;

    m) indica le aree ed i progetti  urbani  dove  promuovere  il
    concorso di progettazione o il concorso di  idee,  nonché  le
    trasformazioni urbane che devono essere sottoposte a processi
    di progettazione partecipata con particolare riferimento agli
    interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

    5. Nel documento  preliminare  sono  altresì  perimetrate  le
    parti del territorio comunale nelle quali, per  garantire  il
    raggiungimento  degli  obiettivi  del  Piano  che  potrebbero
    essere   compromessi   dall'applicazione   delle    pregresse
    previsioni urbanistiche, è sospeso  il  rilascio  di  singoli
    titoli abilitativi a far data dalla delibera di adozione  del
    progetto preliminare e sino all'approvazione del PUG.

    6. Entro i  dieci  giorni  successivi  alla  definizione  del
    documento  preliminare,  il  responsabile  del   procedimento
    trasmette al Consiglio comunale, o ai Consigli  comunali  nel
    caso di Piano in forma associata,  il  documento  preliminare
    del PUG e la relativa proposta di  deliberazione,  unitamente
    al  rapporto  preliminare  della  VAS   ed   agli   eventuali
    contributi pervenuti, che il comune è tenuto a  valutare.  Le
    determinazioni del Consiglio comunale sono  deliberate  entro
    il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione  della
    proposta di delibera.

    7. Il documento preliminare adottato dal Consiglio  comunale,
    compresi  gli  elaborati  tecnici  valutati  ed  il  rapporto
    preliminare della VAS, nonché le motivazioni delle  decisioni
    assunte,  entro  dieci  giorni  dalla  sua  adozione  è  reso
    pubblico attraverso il sito web del comune e dell'Assessorato
    regionale del territorio e dell'ambiente e per estratto nella
    Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

    8. L'adozione del documento preliminare di PUG da  parte  del
    Consiglio comunale comporta l'applicazione  delle  misure  di
    salvaguardia sulle aree specificate nel comma 5, che  operano
    per un periodo non superiore a tre  anni  non  prorogabili  a
    partire dal momento dell'assunzione dell'atto deliberativo di
    adozione.

    9.  Sulla  base  del  documento  preliminare   adottato   dal
    Consiglio comunale è redatto nel termine di novanta giorni il
    progetto  definitivo  del  PUG.  Al  fine  di  garantire   la
    partecipazione  al  processo  decisionale   ed   avviare   le
    procedure di consultazione e di  acquisizione  dei  necessari
    pareri sul progetto definitivo del PUG, il  responsabile  del
    procedimento, entro dieci giorni dalla data di consegna degli
    elaborati, indice la Conferenza  di  pianificazione  prevista
    dall'articolo 10, fissandone la prima  seduta  non  oltre  il
    trentesimo giorno a partire dalla data di convocazione.  Alla
    Conferenza di pianificazione sono invitati tutti  i  soggetti
    pubblici che per legge sono  chiamati  a  rilasciare  pareri,
    nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di  assenso  comunque
    denominati, tra cui i rappresentanti dell'Ufficio  del  Genio
    Civile e della Soprintendenza per i BB.CC.AA. competenti  per
    territorio,  del  Dipartimento  dell'urbanistica,  dell'ARTA,
    dell'autorità competente in materia  di  VAS,  l'Autorità  di
    bacino, nonché gli  altri  soggetti  pubblici  competenti  in
    materia ambientale.

    10. Il progetto di PUG, con i relativi elaborati ed allegati,
    compreso il rapporto ambientale e  la  relativa  sintesi  non
    tecnica,  è  messo  a  disposizione  degli  enti  e  soggetti
    convocati mediante pubblicazione nel sito web  del  Comune  e
    dell'ARTA almeno trenta giorni prima della data  fissata  per
    la conferenza.

    11. Nel caso  di  pianificazione  in  forma  associata,  alla
    Conferenza di pianificazione oltre al rappresentate  nominato
    dal Comune capofila, partecipano anche  i  rappresentanti  di
    tutti i Comuni associati. I soggetti  competenti  in  materia
    ambientale invitati  alla  Conferenza  sono  individuati  dai
    Comuni sulla  base  dei  criteri  specificati  nel  documento
    metodologico.

    12.  La  Conferenza  di  pianificazione  si  conclude   entro
    sessanta giorni dall'insediamento con la sottoscrizione di un
    Accordo   di   pianificazione,    che    costituisce    anche
    certificazione di qualità progettuale e ambientale del  piano
    e sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro  esame  o
    parere  preventivo  di  enti,  amministrazioni  o  di  organi
    consultivi monocratici o collegiali in  materia  urbanistica,
    territoriale,  paesaggistica,  ambientale  e   di   sicurezza
    sismica. Nel caso in cui la Conferenza  si  pronunci  per  la
    rielaborazione del PUG, il piano è restituito al  Comune  che
    provvede a rielaborarlo entro il termine di sessanta  giorni;
    qualora siano richieste modifiche alle previsioni del  Piano,
    queste sono introdotte entro il termine di trenta giorni.  Il
    PUG  rielaborato  o  modificato  è  sottoposto  alla   stessa
    Conferenza di pianificazione che si pronuncia definitivamente
    entro trenta giorni dalla consegna delle modifiche.

    13. Entro il termine di dieci  giorni  dalla  chiusura  della
    Conferenza   di   pianificazione,   il    responsabile    del
    procedimento  provvede  alla  pubblicazione  di   un   avviso
    nell'Albo pretorio, nella Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
    siciliana e nel sito web del  Comune  e  dell'ARTA.  Provvede
    altresì a mettere a disposizione del pubblico il documento di
    sintesi della Conferenza di pianificazione, il  progetto  del
    PUG ed il relativo rapporto ambientale  con  la  Sintesi  non
    tecnica mediante il deposito presso i propri uffici di  copia
    cartacea e la pubblicazione della versione digitale sul  sito
    web del comune e dell'ARTA.

    14. Entro il termine di  trenta  giorni  dalla  pubblicazione
    dell'avviso di cui al comma 13, chiunque può prendere visione
    del progetto del PUG e dei relativi  allegati,  del  rapporto
    ambientale e della relativa sintesi non tecnica e  presentare
    proprie osservazioni, che il comune è tenuto a valutare.

    15. Il responsabile del procedimento,  dopo  aver  acquisito,
    entro il termine di trenta giorni il parere del Comune  sulle
    osservazioni pervenute, convoca nei successivi  dieci  giorni
    una nuova seduta della Conferenza di pianificazione,  che  si
    pronuncia sulla loro accoglibilità.

    16. Entro trenta giorni dalla chiusura della seduta  prevista
    al comma 15, il responsabile del  procedimento  trasmette  al
    Consiglio comunale, ovvero ai Consigli comunali nel  caso  di
    Piano in forma associata, la proposta di deliberazione per la
    approvazione del PUG,  da  effettuarsi  entro  trenta  giorni
    dalla ricezione.  Nel  caso  in  cui  il  Consiglio  comunale
    richieda l'introduzione di modifiche al progetto di  PUG,  il
    piano  è  rinviato  al  Responsabile  del  procedimento   che
    acquisisce, entro trenta giorni, il parere  della  Conferenza
    sulle modifiche introdotte. Nei successivi  dieci  giorni  il
    piano è inviato  al  Consiglio  comunale  per  la  definitiva
    approvazione che  è  deliberata  entro  i  successivi  trenta
    giorni.

    17. Il Piano urbanistico comunale, definitivamente approvato,
    acquista efficacia con  la  pubblicazione  dell'avviso  della
    relativa approvazione sulla Gazzetta Ufficiale della  Regione
    siciliana,   effettuata   a   cura   del   responsabile   del
    procedimento,  entro  il  termine  di  trenta  giorni   dalla
    conclusione del procedimento di approvazione.  Nell'avviso  è
    specificata la sede ove si possa prendere visione del Piano e
    di tutta  la  documentazione  prodotta  nella  Conferenza  di
    pianificazione, compresa la documentazione prescritta per  la
    Valutazione ambientale. Il PUG e la  relativa  documentazione
    tecnica ed amministrativa sono pubblicati in forma  integrale
    anche  sul  sito  web  del  Comune  interessato  e  trasmesso
    all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente  per
    essere inserito nella  banca  dati  del  Sistema  Informativo
    Territoriale Regionale (SITR).

    18. Il procedimento disciplinato dal presente articolo  trova
    applicazione per l'elaborazione e l'approvazione  del  PUG  e
    delle sue revisioni generali  e  delle  varianti  generali  e
    parziali. Per l'approvazione delle varianti  parziali  non  è
    richiesta l'approvazione del documento preliminare di cui  al
    comma 4. I termini temporali assegnati  ai  diversi  soggetti
    per le  determinazioni  di  propria  competenza,  di  cui  ai
    precedenti commi, nel caso di varianti parziali, sono ridotti
    della metà.

    19. Il PUG è aggiornato ogni cinque  anni  ovvero  quando  ne
    facciano  motivata   istanza   al   Comune,   enti   pubblici
    interessati o soggetti privati rappresentativi  di  interessi
    collettivi o diffusi. Le  varianti,  le  integrazioni  e  gli
    aggiornamenti del piano sono sottoposte alla stessa procedura
    di formazione descritta in  questo  articolo  con  i  termini
    ridotti della metà.

    20. Gli obblighi di tutela e salvaguardia discendenti dal PUG
    sono esercitati direttamente dal Comune, con esclusione degli
    immobili sottoposti a vincolo storico-artistico per  i  quali
    permane la disciplina del  Titolo  I,  Capo  I,  del  decreto
    legislativo   22   gennaio   2004,   n.   42   e   successive
    modificazioni.

    21. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 78, comma
    2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  qualora
    gli   organi   dell'amministrazione   del   Comune,   sebbene
    previamente diffidati, omettano  o  non  siano  in  grado  di
    compiere gli atti obbligatori previsti dal presente  articolo
    nei termini dallo stesso stabiliti, l'Assessore regionale per
    il territorio e l'ambiente  nomina,  ai  sensi  dell'articolo
    21-bis del decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
    2001,  n.380  e  successive  modificazioni,  come  introdotto
    dall'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16,
    un commissario provveditore la cui  durata  in  carica  copre
    l'intero iter procedurale  che  ha  determinato  l'intervento
    sostituivo.

    22. Non si fa luogo alla diffida di cui al comma  21  qualora
    si tratti di scadenza di termini previsti espressamente dalla
    presente legge  o  da  altre  leggi  attinenti  alla  materia
    urbanistica. Alle spese per il commissario provvede il comune
    per il quale è stato nominato, salvo rivalsa a  carico  degli
    amministratori eventualmente responsabili.

    23. I commissari nominati ai  sensi  del  comma  22  decadono
    dall'incarico nel caso di rinnovazione del consiglio comunale
    e comunque possono essere sempre revocati, con  provvedimento
    motivato,  dall'Assessore  regionale  per  il  territorio   e
    l'ambiente.

                               Art. 27.
          Disciplina del patrimonio culturale dei beni isolati

    1. Il PUG individua i nuclei sparsi, gli agglomerati  rurali,
    bagli, casali, masserie,  fattorie,  case  rurali,  mulini  e
    manufatti rurali  specialisti  e  produttivi  di  particolare
    valenza ed interesse  storico-architettonico,  tipologico  ed
    etno-antropologico, nonché  elementi  architettonici  isolati
    diffusi su tutto il territorio comunale.

    2. Per le aree e gli immobili non assoggettati agli eventuali
    piani particolareggiati attuativi e per  quelli  assoggettati
    sino  all'approvazione  degli   stessi,   si   attuano,   con
    intervento edilizio  diretto,  le  attività  di  manutenzione
    ordinaria e straordinaria, di restauro e consolidamento.

    3.  Gli  interventi   di   ristrutturazione   edilizia   sono
    consentiti, previa accertata documentazione  tecnica  laddove
    non è possibile limitare gli interventi sopra prescritti, con
    esclusione di  demolizione  totale  e  relativa  sostituzione
    edilizia delle strutture murarie principali.

    4. Al  fine  di  favorire  la  utilizzazione  del  patrimonio
    edilizio  esistente  sono   consentite   destinazioni   d'uso
    abitative stagionali e attrezzature  volte  a  potenziare  la
    cultura dell'accoglienza. Sono altresì  ammesse  destinazioni
    d'uso degli  immobili  esistenti  ad  albergo  o  ad  analoga
    tipologia di destinazione d'uso,  paese-albergo,  ristoranti,
    trattorie, bar, luoghi di svago e  di  riunione,  purché  gli
    interventi siano eseguiti nel rispetto delle  caratteristiche
    tipologiche e morfologiche e senza alterazione dei volumi. Il
    rilascio del titolo abilitativo o autorizzativo è subordinato
    alla verifica di compatibilità delle specifiche  destinazioni
    alla accessibilità dei siti, nonché al rispetto delle vigenti
    norme  di  scurezza   e   di   superamento   delle   barriere
    architettoniche.

                                Art. 28.
                 Il Regolamento Edilizio Comunale (REC)

    1. Il regolamento edilizio comunale  (REC)  è  uno  strumento
    normativo obbligatorio di carattere  tecnico  operativo  che,
    sulla base delle indicazioni contenute nel PUG  o  nei  Piani
    particolareggiati   attuativi   di   cui   all'articolo   29,
    disciplina le normative per la realizzazione degli interventi
    edilizi ai sensi dell'articolo 4 del decreto  del  Presidente
    della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380   e   successive
    modificazioni, come recepito con  modifiche  dall'articolo  2
    della legge regionale 10 agosto  2016,  n.  16  e  successive
    modificazioni.

    2. Il REC in particolare  contiene  le  norme  relative  alle
    modalità di costruzione e modificazione dei manufatti edilizi
    e al recupero del patrimonio edilizio  esistente,  nonché  le
    norme, generali e specifiche, di carattere  tecnico-estetico,
    igienico-sanitario,  sulla  sicurezza  e   vivibilità   degli
    immobili e  delle  loro  pertinenze,  sulla  sicurezza  degli
    impianti, sul risparmio energetico, sulla eliminazione  delle
    barriere  architettoniche,  sulla  prevenzione  dei   rischi.
    Contiene inoltre le norme che regolamentano  le  destinazioni
    d'uso  generali   e   particolari   relative   alle   singole
    destinazioni urbanistiche del PUG, nonché la disciplina della
    presentazione dei titoli abilitativi  edilizi  da  parte  dei
    soggetti interessati, siano essi comunicazioni o segnalazioni
    di parte o richieste del permesso di costruire, in  relazione
    alla   tipologia   degli    interventi    edilizi    previsti
    dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
    giugno 2001, n.  380  e  successive  modificazioni,  recepito
    dinamicamente dall'articolo I della legge regionale 10 agosto
    2016, n. 16 e successive modificazioni.

    3. Al REC  possono  essere  allegati  elaborati  specifici  a
    carattere  tecnico-scientifico,  quali  sussidi   e   manuali
    operativi, schede tecniche di qualità dei materiali  e  delle
    tecnologie  costruttive,   prontuari   edilizi,   idonei   ad
    assicurare un corretto inserimento degli interventi, nuovi  e
    di  recupero,  nel   contesto   urbanistico   ed   ambientale
    interessato,   ed   a   garantire   inoltre   uno    standard
    realizzativo,   prestazionale,   funzionale   e   manutentivo
    adeguato,   nell'ottica   del   contenimento   dei    consumi
    energetici.

    4.  Al  fine  di  garantire  uniformità  nelle  modalità   di
    realizzazione degli  interventi  edilizi,  in  attuazione  di
    quanto disposto dall'articolo  2  della  legge  regionale  10
    agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, il  Presidente
    della Regione su proposta  dell'Assessore  regionale  per  il
    territorio e l'ambiente emana un decreto avente ad oggetto il
    regolamento tipo edilizio unico, che i comuni sono tenuti  ad
    adottare nei  termini  previsti  dal  comma  2  dello  stesso
    articolo 2.

    5. Il REC è approvato  separatamente  dal  piano  urbanistico
    comunale del quale costituisce comunque  parte  integrante  e
    sostanziale. L'aggiornamento del regolamento  edilizio  e  la
    sua revisione finalizzata ad adeguarne i  contenuti  a  nuove
    disposizioni di legge intervenute, le quali prevalgono  sulle
    norme  regolamentari  di  rango  inferiore,  è  atto  dovuto.
    Eventuali disposizioni  più  restrittive  sono  espressamente
    disciplinate   mediante   adozione   di   apposita   variante
    costitutiva adottata da parte del Consiglio comunale  secondo
    la procedura prevista nel presente articolo.

                               CAPO II
               Piani particolareggiati attuativi (PPA)

                                Art. 29.
         Contenuti del piano particolareggiato attuativo (PPA)

    1. I Piani particolareggiati attuativi, di seguito PPA,  sono
    strumenti  pianificatori  che  disciplinano  le   parti   del
    territorio comunale sulle quali il PUG richiede, per  la  sua
    attuazione, un ulteriore intervento pianificatorio di maggior
    dettaglio, previa perimetrazione da approvarsi da  parte  del
    Consiglio comunale se non prevista dal  PUG.  I  PPA  possono
    essere redatti anche in assenza della loro previsione nel PUG
    in quanto  strumenti  attuativi  di  atti  di  pianificazione
    sovraordinata  in  variante  alle  previsioni  di  piano,  in
    conformità alle disposizioni di cui all'articolo 30.

    2.  I  PPA  possono  essere  sia  d'iniziativa  pubblica  che
    d'iniziativa  privata.   In   particolare,   possono   essere
    promossi, redatti e attuati,  oltre  che  dal  Comune  e  dai
    proprietari delle aree interessate, anche da  società  miste,
    costituite dai proprietari degli immobili  interessati  o  da
    altri soggetti privati con il Comune.  Se  sono  d'iniziativa
    dei proprietari interessati o di società  mista,  i  soggetti
    promotori devono fornire le necessarie  garanzie  finanziarie
    per la loro attuazione.

    3. I PPA di iniziativa privata prevedono la  stipula  di  una
    convenzione con il Comune, soggetta a trascrizione  entro  il
    termine di mesi sei dalla data di approvazione  del  Piano  a
    pena di decadenza. Nella Convenzione sono specificate:

    a) le prestazioni;

    b) la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di
    ultimazione degli interventi;

    c) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi e
    le sanzioni per l'inosservanza degli stessi, ivi compresa  la
    possibilità della risoluzione contrattuale;

    d) gli  elementi  progettuali  e  le  modalità  di  controllo
    sull'esecuzione delle opere, con  particolare  riferimento  a
    quelle di urbanizzazione.

    4. Ove il PUG preveda in sede propria l'ubicazione delle aree
    relative alle opere di urbanizzazione secondaria,  l'aliquota
    delle aree  da  cedere  nell'ambito  del  PPA  di  iniziativa
    privata può essere  monetizzata  sulla  base  dei  valori  di
    mercato, sempre che le aree previste dal PUG siano ubicate ad
    una ragionevole distanza all'area oggetto del PPA. Nei PPA di
    iniziativa privata i titoli edilizi abitativi nell'ambito dei
    singoli lotti sono subordinati all'esistenza delle  opere  di
    urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

    5. Le previsioni delle urbanizzazioni dei PPA hanno  validità
    di cinque anni dalla data  di  approvazione.  Possono  essere
    prorogati  di  ulteriori  cinque  anni,  qualora  i  relativi
    progetti siano stati  approvati  e  i  lavori  abbiano  avuto
    inizio. Se le opere di urbanizzazione non sono  integralmente
    realizzate entro i termini di validità del piano, è richiesta
    l'approvazione di  un  nuovo  piano  attuativo,  fatta  salva
    l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge
    regionale 10 agosto 2016, n. 16  e  successive  modificazioni
    nelle  aree  a  vincolo  scaduto  e  dall'articolo  20  della
    medesima  legge  per  quanto  attiene  a  lotti  residuali  o
    interclusi.

    6.  Il  PPA  di  iniziativa  pubblica   contiene   un   piano
    finanziario nel quale è indicato  il  costo  delle  opere  di
    urbanizzazione primaria e delle aree da  espropriare  per  le
    opere di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  nonché  i
    programmi e le fasi  di  attuazione  e  gli  eventuali  piani
    particellari d'esproprio.

    7. Il permesso di costruire per il  manufatto  da  realizzare
    nell'ambito  delle  aree  oggetto  del  PPA,  o   il   titolo
    abilitativo alternativo, comporta  la  corresponsione  di  un
    contributo pari al costo indicato con il  predetto  piano  in
    proporzione al lotto interessato, aumentato  della  quota  di
    contributo riguardante le opere di urbanizzazione secondaria,
    stabilita  dai  comuni  in  base  alle  tabelle  parametriche
    definite dalla Regione per la determinazione degli  oneri  di
    urbanizzazione.  A  scomputo  totale  o  parziale  di  quanto
    dovuto, il titolare del titolo abilitativo può  obbligarsi  a
    realizzare direttamente le opere  di  urbanizzazione  con  le
    modalità e le garanzie stabilite dal comune  e  a  cedere  le
    aree necessarie per le opere  di  urbanizzazione  primaria  e
    secondaria. Le aree necessarie per le opere di urbanizzazione
    primaria e secondaria comprese nelle  zone  disciplinate  dal
    PPA sono soggette per il periodo  di  efficacia  dei  vincoli
    urbanistici  ad  espropriazione   e   diventano   parte   del
    patrimonio indisponibile del comune. Alla  loro  acquisizione
    sono destinate le somme a tal fine corrisposte  dai  soggetti
    privati.

    8.    Il    comune    è    responsabile    della     verifica
    tecnico-amministrativa delle opere di urbanizzazione.

    9. Ai PPA possono anche essere allegati i progetti definitivi
    delle opere in essi previste; in questo caso,  l'approvazione
    dei PPA consente l'attuazione diretta  dei  progetti  edilizi
    che  siano  stati  eventualmente  allegati  mediante  singoli
    titoli abilitativi,  salve  le  verifiche  di  conformità  al
    regolamento edilizio comunale ed i pareri, le autorizzazioni,
    i  nulla  osta  e  gli  altri  atti  di  assenso   altrimenti
    denominati richiesti dalle norme vigenti in materia. Le opere
    pubbliche o di interesse pubblico  previste  all'interno  dei
    PPA sono inserite e hanno priorità  nel  programma  triennale
    delle opere pubbliche comunali, salva la  loro  esecuzione  a
    carico del privato, se prevista, e la conseguente cessione al
    patrimonio comunale.

    10. I Piani attuativi di  iniziativa  privata  per  complessi
    insediativi in ambito chiuso,  possono  essere  previsti  per
    complessi residenziali,  turistico-ricettivi,  produttivi  di
    tipo artigianale, industriale e commerciale; per  tali  piani
    attuativi resta escluso l'obbligo della cessione delle aree e
    delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ricadenti
    all'interno del complesso, ferma  restando  la  necessità  di
    formalizzare apposita convenzione  per  la  quale  è  esclusa
    l'approvazione in Consiglio comunale.  Rimane  a  carico  del
    richiedente privato la realizzazione delle aree, dei  servizi
    e  degli  impianti  necessari  all'insediamento,  nonché   il
    pagamento dei contributi soltanto sul costo di costruzione di
    cui  all'articolo  16  del  decreto  del   Presidente   della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive  modificazioni,
    come recepito dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto
    2016, n. 16.

    11. L'estensione minima dei PPA non può essere inferiore a 10
    mila  metri  quadrati  per   consentire   il   raggiungimento
    dell'unità minima funzionale delle  opere  di  urbanizzazione
    secondarie da cedere previa stipula di convenzione. Tuttavia,
    se per documentati motivi, l'estensione  è  compresa  tra  10
    mila e 5  mila  metri  quadrati,  a  titolo  di  flessibilità
    compensativa, le aree da cedere sono ragguagliate a  10  mila
    metri quadrati. Per  estensioni  inferiori  a  5  mila  metri
    quadrati, e fino alla soglia minima di mille metri  quadrati,
    si applica il permesso  di  costruire  convenzionato  di  cui
    all'articolo 20, comma 1, della  legge  regionale  10  agosto
    2016, n. 16 ove ne  ricorrano  le  condizioni.  Nel  caso  di
    estensioni inferiori a mille metri quadrati si  applicano  le
    disposizioni relative al rilascio dei  titoli  abilitativi  e
    autorizzativi  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive  modificazioni,
    come recepito dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.

    12. I PPA contengono:

    a) la relazione su contenuti, criteri e  finalità  del  Piano
    attuativo,  nonché  sui   progetti   edilizi   immediatamente
    attuabili;

    b) le norme tecniche di attuazione (NTA) di dettaglio;

    c) le rappresentazioni cartografiche dello stato di  fatto  e
    di  progetto  della  porzione  di  città  e  del   territorio
    interessato, di norma a scala 1:2000 o inferiore.

    13. I  PPA,  in  relazione  al  contenuto,  hanno  valore  ed
    efficacia e sostituiscono i seguenti strumenti:

    a) i piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui
    alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni;

    b) i piani per insediamenti produttivi  di  cui  all'art.  27
    della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

    c) i piani particolareggiati e i piani  di  lottizzazione  di
    cui agli articoli 9 e segg. della legge regionale 27 dicembre
    1978, n. 71 successive modificazioni;

    d) i programmi costruttivi di cui all'articolo 16 della legge
    regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni;

    e) i programmi integrati di intervento  di  cui  all'art.  16
    della legge 17 febbraio 1992, n.179;

    f) i piani di recupero del patrimonio edilizio  esistente  di
    cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

    g) i programmi di recupero urbano  di  cui  all'art.  11  del
    decreto  legge  5  ottobre  1993,  n.  398,  convertito   con
    modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

    h) I piani particolareggiati di recupero dei  centri  storici
    di cui all'articolo 55  della  legge  regionale  27  dicembre
    1978, n. 71 e della legge regionale 10 luglio 2015, n.  13  e
    successive modificazioni.

                                 Art. 30.
                   Procedimento di formazione del PPA

    1. I PPA, d'iniziativa sia pubblica, sia privata, sia  mista,
    se conformi al PUG, sono adottati ed approvati  dalla  Giunta
    comunale secondo il procedimento  disciplinato  dal  presente
    articolo. Se introducono varianti  al  PUG,  oppure  se  sono
    predisposti in assenza di questo, sono adottati ed  approvati
    dal Consiglio comunale secondo la procedura prevista  per  la
    formazione delle varianti del PUG.

    2. I PPA non comportano variante al PUG nei seguenti casi:

    a) la modifica di perimetrazioni  discendente  dalla  diversa
    scala di rappresentazione grafica del piano;

    b)  la   precisazione   dei   tracciati   viari;   se   fuori
    dall'abitato, la precisazione dei tracciati viari deve essere
    compresa all'interno delle fasce di rispetto;

    c) le modifiche  rese  necessarie  da  esigenze  sopravvenute
    quali:  ritrovamenti   archeologici,   limitazioni   connesse
    all'imposizione   di   nuovi   vincoli,   nuove    condizioni
    idrogeologiche o di rischio;

    d) le modifiche delle modalità di intervento  sul  patrimonio
    edilizio esistente, che siano comprese  tra  quelle  elencate
    all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del
    Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.   380   e
    successive     modificazioni,     recepito      dinamicamente
    dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e
    successive modificazioni;

    e) la diversa localizzazione, all'interno del  perimetro  del
    PPA,  delle  attrezzature,  dei   servizi   e   degli   spazi
    collettivi, del verde pubblico, nonché  delle  infrastrutture
    per le opere  di  urbanizzazione,  a  condizione  che  questi
    interventi non  comportino  modifiche  in  diminuzione  delle
    quantità degli spazi riservati agli standard e non comportino
    modifiche in aumento dei pesi insediativi rispetto  a  quelli
    previsti nel PUG.

    3. L'introduzione  delle  modifiche  di  cui  al  comma  2  è
    motivata dal soggetto proponente per dimostrare  il  migliore
    uso del suolo conseguibile.

    4. I PPA che costituiscono attuazione, senza varianti, di PUG
    già sottoposti a VAS non sono assoggettati alle procedure  di
    VAS.

    5.  L'avvio  del  procedimento  di  formazione  dei  PPA,  di
    iniziativa sia pubblica, sia privata, sia mista, è pubblicato
    mediante avviso sul sito ufficiale del Comune e su almeno  un
    quotidiano a diffusione regionale. Nell'avviso è indicato  il
    nome del responsabile unico del procedimento.

    6. Il responsabile  del  procedimento,  entro  trenta  giorni
    dalla consegna del  progetto  definitivo  del  PPA,  ai  fini
    dell'acquisizione dei pareri, autorizzazioni,  nulla  osta  o
    atti di assenso altrimenti denominati previsti  dalla  legge,
    propone l'indizione, o  avendone  la  competenza,  indice  la
    Conferenza di pianificazione,  alla  quale  sono  invitati  a
    partecipare i rappresentanti delle  amministrazioni  e  degli
    organi tenuti per legge a  rilasciare  i  predetti  pareri  o
    provvedimenti autorizzatori. Alla conferenza, nel caso di PPA
    di iniziativa privata o mista, sono invitati  a  partecipare,
    senza diritto di voto, i soggetti proponenti il  piano.  Alla
    Conferenza possono altresì essere invitati a partecipare,  in
    funzione consultiva e senza diritto di voto,  altri  soggetti
    pubblici o  soggetti  privati  rappresentativi  di  interessi
    collettivi o diffusi, che per le loro specifiche competenze e
    responsabilità, sono interessati al PPA. Il progetto del  PPA
    con tutta la documentazione allegata necessaria  deve  essere
    trasmesso ai soggetti convocati alla Conferenza almeno  venti
    giorni  prima  della  data  fissata  per  la  conferenza.  La
    Conferenza di pianificazione può essere riconvocata una volta
    soltanto entro i successivi venti  giorni,  soltanto  se  nel
    corso della Conferenza, ai fini della determinazione,  emerge
    la  necessità  di  ulteriori  approfondimenti  o  adempimenti
    istruttori.

    7.  Entro  dieci  giorni  dalla  chiusura  dei  lavori  della
    Conferenza, il responsabile unico del procedimento  trasmette
    il progetto del PPA su cui è stato raggiunto o meno l'accordo
    da parte dei soggetti pubblici partecipanti  alla  conferenza
    con diritto di voto, con le eventuali osservazioni  anche  da
    parte  dei  soggetti  partecipanti  senza  diritto  di  voto,
    all'Organo deliberante di cui al comma 1 per  l'adozione.  Lo
    stesso organo deliberante entro il termine di  trenta  giorni
    adotta il progetto del PPA, decidendo anche  in  merito  alle
    eventuali osservazioni formulate  dai  soggetti  partecipanti
    alla  conferenza.  Se  l'Organo  deliberante  si  limita   ad
    adottare il PPA su cui è stato raggiunto l'accordo  ad  opera
    dei rappresentanti  delle  amministrazioni  partecipanti  con
    diritto di voto, non si applica l'obbligo della  verifica  di
    compatibilità nei confronti dei membri che  partecipano  alla
    seduta. In caso contrario,  mancando  il  numero  legale,  si
    chiede la nomina del  Commissario  ad  acta  al  Dipartimento
    dell'urbanistica   presso   l'Assessorato    regionale    del
    territorio e dell'ambiente.

    8. Entro sette giorni dall'adozione da  parte  del  Consiglio
    comunale, il responsabile unico  del  procedimento  provvede:
    alla pubblicazione dell'avviso  di  adozione  del  PPA  nella
    Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  e  su  almeno  un
    quotidiano a diffusione regionale, nell'albo pretorio  e  nel
    sito web del  Comune  e  al  deposito  presso  il  competente
    ufficio comunale per sessanta giorni. Entro  sessanta  giorni
    dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
    Siciliana chiunque può presentare osservazioni e opposizioni.

    9. L'Organo deliberante di  cui  al  comma  1,  esaminate  le
    controdeduzioni del progettista nei successivi 30  giorni  in
    merito  alle   osservazioni   e   opposizioni   eventualmente
    presentate,  si  determina  in  merito  ad  esse  e   approva
    definitivamente   il   PPA.   Il   Responsabile   unico   del
    procedimento provvede entro i successivi  sette  giorni  alla
    pubblicazione  dell'avviso  di  approvazione  del  PPA  nella
    Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e  nel  sito  web
    del  Comune.  Il  PPA  acquista  efficacia  il  giorno  della
    pubblicazione del relativo avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
    della Regione siciliana. 11 PPA  e  tutta  la  documentazione
    prodotta nelle diverse fasi della sua formazione è depositato
    presso il Comune e chiunque ne sia interessato può  prenderne
    visione anche tramite estrazione  di  copia.  Copia  di  esso
    dovrà  essere  depositato   all'Assessorato   regionale   del
    territorio e dell'ambiente.

    10.  La  delibera  di  approvazione  del  PPA   comporta   la
    dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche e  di
    interesse pubblico in esso previste.

    11. La delibera di approvazione del PPA da parte della Giunta
    o del Consiglio comunale  ha  anche  efficacia  e  valore  di
    permesso di costruire per gli interventi edilizi previsti  da
    progetti definitivi eventualmente allegati al PPA, sempre che
    in sede di Conferenza di pianificazione sia  stato  acquisito
    l'assenso dei rappresentanti delle amministrazioni competenti
    al rilascio dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla  osta
    e  degli  altri  atti  di  assenso   altrimenti   denominati,
    richiesti  dalla  normativa  vigente,   e   formalizzata   la
    prescritta convenzione da sottoporre a trascrizione.  In  tal
    caso le eventuali varianti al permesso di  costruire  seguono
    il procedimento ordinario, senza  necessità  di  adozione  di
    atti deliberativi da parte della Giunta o del Consiglio.

    12. Per le varianti al PPA, che non  comportino  varianti  al
    PUG, si applica il procedimento del presente articolo.

                              CAPO III
     Strumenti  di  attuazione  della  pianificazione  urbanistica
                              comunale

                                Art. 31.
               Rigenerazione urbana e riqualificazione

    1. La Regione promuove iniziative finalizzate al  consumo  di
    suolo tendente a zero anche attraverso  la  rigenerazione  di
    aree edificate se  esse  hanno  perduto  la  loro  originaria
    utilizzazione,  mediante  la  riqualificazione  dell'ambiente
    degradato, secondo  i  criteri  di  sostenibilità  richiamati
    dall'articolo  5  e  mediante  la  individuazione  di   nuove
    funzioni aventi rilevanza strategica, anche in  un'ottica  di
    area vasta.

    2.  Gli  strumenti  di  pianificazione   disciplinati   dalla
    presente legge consentono di indirizzare le scelte di piano e
    le  esigenze  di  recupero,  privilegiando  la  rigenerazione
    urbana  di  spazi,  infrastrutture  ed  edifici,  siano  essi
    pubblici che  privati,  da  qualificare  attraverso  il  loro
    riciclo  o,  ove   necessario,   attraverso   interventi   di
    demolizione  e  ricostruzione  o  di  nuove  costruzioni  per
    l'inserimento di nuove funzioni diversificate, tra cui quella
    di edilizia sociale  e  di  spazi  e  strutture  di  servizio
    pubblico o di uso  pubblico,  nonché  quelle  delle  attività
    produttive, anche attraverso processi perequativi.

    3.  Gli  interventi  di   rigenerazione   urbana   perseguono
    prioritariamente i seguenti obiettivi:

    a) potenziare e qualificare la presenza delle  aree  a  verde
    all'interno dei tessuti urbani;

    b) sviluppare una  mobilità  sostenibile,  incentrata  su  un
    sistema  integrato  di  spostamenti  pedonali,  ciclabili   e
    sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico e  della
    mobilità condivisa;

    c) conseguire una significativa riduzione dei consumi  idrici
    ed  energetici  tradizionali,  favorendo  l'uso  di   energie
    rinnovabili e l'autoconsumo;

    d) realizzare bonifiche di suoli  inquinati  e  la  riduzione
    delle aree impermeabili;

    e) promuovere un efficiente sistema di raccolta differenziata
    e smaltimento  dei  rifiuti,  prevedendo  appositi  spazi  da
    destinare a isole  ecologiche  o,  ove  possibile,  favorendo
    l'autogestione del riciclo dei rifiuti;

    f) dotare le aree di strumenti  e  modalità  per  gestire  il
    deflusso delle acque meteoriche, nel rispetto  del  principio
    di invarianza idraulica.

    4. Ai fini della presente legge, costituiscono interventi  di
    rigenerazione urbana le seguenti tipologie di  trasformazioni
    edilizie e urbanistiche dei tessuti urbani esistenti:

    a) gli interventi di  qualificazione edilizia , per i quali è
    prevista  la  demolizione  e  ricostruzione  di  uno  o   più
    fabbricati che presentino scarsa qualità edilizia  in  quanto
    non soddisfano i  requisiti  minimi  igienico-sanitari  e  di
    sicurezza sismica, di efficienza energetica  e  di  sicurezza
    degli    impianti,    di    abbattimento    delle    barriere
    architettoniche. Costituiscono interventi di   qualificazione
    edilizia   anche  gli  interventi   conservativi   che,   pur
    mantenendo  l'edificio  originario,  almeno  nelle  strutture
    principali e  nella  configurazione  volumetrica,  consentono
    comunque di realizzare i miglioramenti sopra  elencati  e  la
    rispondenza dei requisiti tecnici ai fini dell'agibilità.  La
     qualificazione edilizia  si attua con intervento diretto  se
    riferita a singoli manufatti  o  a  blocchi  di  edifici  che
    impegnano un'area di estensione non superiore a 5  mila  mq.,
    ovvero mediante la predisposizione di un piano attuativo,  da
    approvarsi in variante, qualora l'intervento interessi ambiti
    urbani  estesi  oltre  i   5   mila   mq.,   fermo   restando
    l'adeguamento delle dotazioni  di  infrastrutture  e  servizi
    pubblici,   qualora    l'intervento    comporti    variazioni
    sostanziali  e  funzionali  delle  destinazioni   d'uso   non
    compatibili con  le  previsioni  urbanistiche  del  PUG  tali
    interventi rientrano tra gli interventi  di  ristrutturazione
    edilizia previsti dall'articolo 3, comma 1,  lettera  d)  del
    decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
    e successive modificazioni,  come  recepito  dall'articolo  1
    della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16;

    b) gli interventi  di   ristrutturazione  urbanistica ,  come
    definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto del
    Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.   380   e
    successive modificazioni, come recepito dall'articolo l della
    legge regionale n. 16/2016; tali interventi  sono  consentiti
    previa  predisposizione  di  apposito  piano   attuativo   in
    variante  alle   previsioni   dello   strumento   urbanistico
    ricorrendo  l'ipotesi  di  cui   all'ultimo   periodo   della
    precedente lettera a);

    c) tra gli  interventi  previsti  dalla  lettera  b)  possono
    annoverarsi  anche  gli   interventi   di    addensamento   o
    sostituzione  urbana   consistenti  nella   riqualificazione,
    anche  con  possibili   incrementi   volumetrici,   di   aree
    degradate, marginali,  dismesse  o  di  scarsa  utilizzazione
    edificatoria  per  le  quali   è   necessario   operare   una
    significativa trasformazione mediante la modifica del disegno
    dei lotti o degli isolati, delle  aree  libere  da  destinare
    alla pubblica fruizione e della viabilità.

    5. Su proposta dell'Assessore regionale per il  territorio  e
    l'ambiente, con Decreto del Presidente  della  Regione,  sono
    disciplinati gli interventi e le  modalità  di  realizzazione
    dell'autorecupero nonché le forme di incentivazione  previste
    dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 agosto 2016, n.
    16, relative alla  riduzione  o  esonero  dal  contributo  di
    costruzione. Al fine  di  garantire  piena  attuazione  delle
    finalità  indicate  dal  presente  articolo  e  favorire   la
    riqualificazione degli  insediamenti  anche  nel  quadro  dei
    progetti di rigenerazione urbana, la Regione promuove:

    a)  l'adozione   di   protocolli   energetico-ambientali   di
    ispirazione nazionale e comunitaria  (rating  system)  sia  a
    livello  locale  che  in  ambito  regionale,  prevedendo   la
    possibilità di norme premiali ai progetti che siano in  grado
    di dimostrare il rispetto di elevati e  certificati  standard
    di performance energetico-ambientali;

    b) di concerto con le amministrazioni degli Enti locali,  per
    le  rispettive  competenze,  promuove  un'adeguata  fiscalità
    urbanistica attraverso provvedimenti di riduzione  del  costo
    degli  oneri  di  costruzione  e  dei  costi  connessi   agli
    interventi di  rigenerazione  urbana,  nonché  attraverso  un
    adeguato sistema di premialità che  agevoli  e  faciliti  gli
    interventi di rigenerazione, di contenimento del  consumo  di
    suolo, del riuso rispetto alla espansione urbana;

    c) l'ideazione, l'attuazione e la gestione  dei  processi  di
    rigenerazione urbana, avvalendosi  delle  procedure  previste
    dall'articolo 12, agevolando la costituzione e l'attività  di
    società miste pubblico-privato a cui  demandare  l'attuazione
    degli interventi di rigenerazione  urbana  nel  contemporaneo
    rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti e della efficacia
    e tempestività degli interventi.

    6. Allo scopo di sviluppare le  politiche  pubbliche  per  la
    casa e di promozione sociale, nell'ambito della strategia per
    la qualità urbana sostenibile di cui all'articolo 40, i piani
    attuativi (PPA) di iniziativa  pubblica  possono  riconoscere
    ulteriori quote edificatorie,  a  compensazione  dell'impegno
    assunto    dal    privato    di    realizzare,    nell'ambito
    dell'intervento di riuso e di rigenerazione urbana, una quota
    di alloggi di  edilizia  residenziale  sociale  ovvero  opere
    pubbliche aventi finalità sociale.

    7. Al fine, altresì, di fare fronte al disagio abitativo,  di
    promuovere  un  consumo  del  suolo  tendente  a  zero  e  di
    migliorare il rendimento  energetico  degli  edifici  possono
    essere ammessi interventi di recupero e  riqualificazione  di
    aree e di immobili inutilizzati attraverso la costituzione di
    gruppi di autorecupero.

    8. Entro un anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
    presente legge,  i  Comuni  provvedono  al  censimento  degli
    immobili  di  proprietà  pubblica  o  privata  presenti   nei
    rispettivi  territori  e  alla  loro  catalogazione  con   la
    indicazione dello stato di conservazione. Nel censimento, che
    è soggetto ad aggiornamento annuale,  sono  ricompresi  anche
    gli immobili adibiti  ad  edilizia  residenziale  pubblica  e
    sociale di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per
    le case popolari e gli immobili di proprietà  della  Regione,
    delle Città Metropolitane, dei  Consorzi  dei  Comuni,  degli
    istituti pubblici di assistenza e beneficenza  (IPAB),  anche
    disciolti, nonché di proprietà statale o di enti pubblici.

    9. I Comuni, sulla base del censimento di  cui  al  comma  8,
    entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
    legge,  potranno  definire  i  piani  di  auto  recupero  del
    patrimonio  edilizio  pubblico  e  privato  abbandonato,  che
    vengono approvati con le stesse modalità dei PPA.

    10. Il Comune, anche con la partecipazione degli  altri  enti
    concorrenti del consorzio o dell'area metropolitana  e  della
    Regione, può  costituire  società  miste  per  interventi  di
    trasformazione, rigenerazione e riqualificazione  urbana,  in
    attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine la
    parte privata delle società miste è scelta tramite  procedura
    di evidenza pubblica.

    11. Le società miste pubblico-privato  di  cui  al  comma  10
    provvedono alla preventiva acquisizione delle  aree  e  degli
    immobili interessati dall'intervento. Le acquisizioni possono
    avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure  di
    esproprio da parte del Comune.

    12. Le aree interessate dall'intervento societario misto sono
    individuate   con   delibera    del    Consiglio    comunale.
    L'individuazione  delle  aree  equivale  a  dichiarazione  di
    pubblica utilità e urgenza, anche per le aree non interessate
    da  opere  pubbliche.  Le  aree  già  di  proprietà  pubblica
    interessate dall'intervento  possono  essere  conferite  alla
    società anche a titolo di concessione.

    13. I rapporti tra gli  enti  locali  e  i  soggetti  privati
    costituiti  in  società  mista  sono  disciplinati   da   una
    Convenzione urbanistica contenente, a pena  di  nullità,  gli
    obblighi e i diritti delle parti ai fini della  realizzazione
    degli interventi.

    14. Per la prevenzione dei tentativi di  infiltrazione  della
    criminalità  organizzata  nel  settore  edilizio,  il  Comune
    acquisisce l'informazione antimafia di cui  all'articolo  84,
    comma e 3, del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011  con
    riferimento  ai  soggetti  privati  che  intervengono   nella
    Convenzione di cui al comma 13. La Convenzione urbanistica di
    cui al comma 13, riporta la clausola  risolutiva  secondo  la
    quale, in caso di  informazione  antimafia  interdittiva,  il
    Comune  procede  alla  risoluzione  della   Convenzione   nei
    confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.

                                Art. 32.
                    Contenimento del consumo di suolo

    1. In coerenza con i principi  e  gli  indirizzi  dell'Unione
    europea, gli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  ed
    urbanistica perseguono la limitazione del consumo  di  suolo,
    attraverso  il  riuso  e  la  rigenerazione  del   territorio
    urbanizzato.

    2.  Nel  rispetto  dei  limiti  quantitativi  fissati   dallo
    strumento  urbanistico  comunale,  il  consumo  di  suolo   è
    consentito esclusivamente per opere pubbliche o di  interesse
    pubblico,  nonché  per  insediamenti   volti   ad   aumentare
    l'attrattività e la competitività del territorio,  anche  per
    il soddisfacimento di fabbisogni pregressi  di  dotazione  di
    aree, di standard e di dotazioni territoriali, e comunque nei
    soli  casi  in  cui  non  esistano  alternative  di  riuso  e
    rigenerazione delle stesse. A tale scopo nella pianificazione
    sono esclusivamente considerate le alternative  localizzative
    che non comportino consumo del suolo.

    3. I Piani che prevedono nuovi insediamenti al di  fuori  del
    territorio urbanizzato  individuano  soluzioni  localizzative
    contigue  a  insediamenti   esistenti   e   funzionali   alla
    riqualificazione del disegno dei margini urbani  contrastando
    la   dispersione   insediativa   e   rafforzando   l'armatura
    territoriale esistente.

    4. Il consumo di suolo è dato dal saldo tra le  aree  per  le
    quali la  pianificazione  urbanistica  attuativa  prevede  la
    trasformazione insediativa al  di  fuori  del  perimetro  del
    territorio urbanizzato, di cui all'articolo 25,  comma  3,  e
    quelle  per  le  quali  la  medesima  pianificazione  preveda
    interventi di rimozione della impermeabilizzazione del suolo.

                                 Art. 33.
                        Perequazione urbanistica

    1. La perequazione urbanistica si realizza attraverso  l'equa
    distribuzione  di  diritti  edificatori  e  di  oneri  tra  i
    proprietari di aree ricomprese in ambiti, anche  discontinui,
    così come individuati e perimetrati dai Piani.

    2. Il PUG può prevedere  forme  di  perequazione  urbanistica
    consistenti nella  attribuzione  di  quote  di  edificabilità
    differenziate    in    relazione     alle     caratteristiche
    fisico-morfologico-ubicazionali dei suoli, nonché ai  vincoli
    e  ai  limiti  alla   edificabilità   derivanti   dai   piani
    sovraordinati e dalla normativa in vigore. Tali quote saranno
    attribuite  in  sede  di  formazione  del  PUG,  senza  alcun
    riferimento  alla  distinzione  tra  i  suoli   destinati   a
    interventi privati e  quelli  destinati  a  infrastrutture  e
    attrezzature pubbliche.

    3. Ai fini della attuazione della  perequazione  urbanistica,
    il PUG può  individuare  dei  comparti  di  trasformazione  o
    completamento, da attuare attraverso  un  PPA  di  iniziativa
    pubblica o privata come disciplinato  dalla  presente  legge,
    con il  quale  sono  anche  stabiliti  parametri  edilizi  ed
    eventuali limitazioni. All'interno di tali  comparti  avviene
    il trasferimento dei  diritti  edificatori  per  l'attuazione
    delle previsioni urbanistiche. Il PUG definisce  le  modalità
    di attuazione dei comparti, indicando i  criteri  progettuali
    che comprendono, almeno, le quote di cessione  dei  suoli  da
    destinare a infrastrutture e attrezzature pubbliche.

    4. Oltre alla modalità di cui al comma  3,  il  PUG  ai  fini
    della  realizzazione   di   infrastrutture   e   attrezzature
    pubbliche  può  prevedere  forme  di  cessione   di   diritti
    edificatori tra ambiti  non  contigui  da  attuare  in  forma
    diretta. In tal caso, i  suoli  che  il  PUG  individua  come
    destinati alla realizzazione di infrastrutture e attrezzature
    pubbliche sono  denominati   aree  cedenti .  Al  fine  della
    acquisizione di tali aree,  i  diritti  edificatori  ad  esse
    attribuiti sono trasferibili e utilizzabili anche su aree non
    contigue alle  aree cedenti , secondo  le  prescrizioni  e  i
    limiti  definiti  dal  PUG  a  questo  scopo.  Le  aree   che
    accoglieranno  tali  diritti  ricadenti  esclusivamente   nel
    territorio urbanizzato come definito dal PUG sono  denominate
     aree riceventi . In  alternativa  alla  cessione  al  Comune
    delle  aree  cedenti,  è  possibile  monetizzare  i   diritti
    edificatori che comunque sono vincolati  all'acquisizione  di
    tali aree.

    5. Il diritto edificatorio è trasferibile ed è  utilizzabile,
    entro i limiti definiti dal piano urbanistico, anche su  aree
    diverse, nel rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo  22
    della legge regionale 10 agosto  2016,  n.  16  e  successive
    modificazioni.

    6. La perequazione urbanistica si realizza con l'attribuzione
    da  parte  del  Piano   di   una   determinata   potenzialità
    edificatoria a tutti i  suoli  e  agli  edifici  compresi  in
    specifici ambiti oggetto di trasformazione  predeterminati  e
    perimetrati dallo stesso Piano.

    7.  La  potenzialità  edificatoria  di  cui  al  comma  2  si
    distribuisce tra i proprietari delle aree in proporzione alla
    superficie posseduta da ciascuno di essi.

    8. Il Comune, nel PUG,  può  riservare  a  sé  una  quota  di
    eccedenza della potenzialità edificatoria complessiva a  fini
    di  acquisizioni  compensative  di  aree,  di  attuazione  di
    finalità premiali e di calmieramento del mercato.

    9. Tutte le varianti al piano che incidano sull'edificabilità
    effettiva di un'area prevedono una corrispondente  variazione
    dell'ammontare della edificabilità  potenziale  in  eccedenza
    riservata al Comune.

    10. In alternativa all'acquisto da  altri  proprietari  della
    potenzialità edificatoria occorrente per realizzare tutta  la
    edificabilità effettiva attribuita  dal  piano  alla  propria
    area, il proprietario può ottenere la  potenzialità  mancante
    dal Comune mediante acquisto a titolo oneroso. I  criteri  di
    determinazione del prezzo  di  acquisto  sono  stabiliti  dai
    singoli Comuni in relazione alle caratteristiche del  mercato
    locale, in sede di approvazione dello strumento urbanistico e
    restano validi per un biennio.

                                Art. 34.
    Interventi   di   perequazione    urbanistica    di    tutela
    dell'ambiente

    1. La compensazione urbanistica si  applica  all'acquisizione
    di  aree  soggette  a  previsioni   di   nuovi   servizi   ed
    attrezzature pubbliche volte ad  attuare  gli  interventi  di
    tutela dell'ambiente e del paesaggio.

    2. Nel caso di aree soggette a previsioni di nuovi servizi ed
    attrezzature pubbliche o soggette a meccanismi di  esproprio,
    la  compensazione,   in   alternativa   alla   corresponsione
    dell'indennità pecuniaria pari  al  valore  venale  del  bene
    espropriato secondo le norme vigenti, consiste nella cessione
    al proprietario delle aree sottoposte ad espropriazione,  con
    il suo consenso, di altre aree di valore uguale a quello  del
    fondo destinato a usi pubblici o espropriato.

    3. Nell'ipotesi di  delocalizzazione  o  riqualificazione  di
    siti  produttivi  dismessi  o  di  manufatti  in  degrado   o
    incongrui, in quanto suscettibili, per  impatto  visivo,  per
    dimensioni   planivolumetriche    o    per    caratteristiche
    tipologiche e funzionali, di snaturare o di alterare in  modo
    permanente la caratteristica di un luogo, della sua  identità
    storica,  culturale  o  paesaggistica,  la  compensazione  si
    connota    come    paesaggistico-ambientale    e     consiste
    nell'attribuzione  premiale   di   diritti   edificatori   ai
    proprietari  interessati.  L'attribuzione  di  tali   diritti
    edificatori può essere finalizzata al recupero dei  costi  di
    bonifica dei siti industriali dismessi per  la  fornitura  di
    servizi  eco  sistemici  nelle  zone  rurali  del  territorio
    comunale.

    4. I diritti edificatori maturati nei casi previsti dal comma
    3 sono  esercitabili,  con  le  modalità  previste  dal  PUG,
    esclusivamente  nelle   aree   soggette   a   interventi   di
    rigenerazione urbana e riqualificazione di  cui  all'articolo
    31, nelle aree ricadenti nel territorio urbanizzato.

    5. Oltre ai casi di cui ai commi 1, 2, 3  e  4,  il  PUG  può
    prevedere forme di premialità  consistenti  nell'attribuzione
    di  ulteriori  quote   di   diritti   edificatori   al   fine
    dell'effettuazione   di   interventi   di   rigenerazione   e
    riqualificazione urbana e che  prevedano  impegni  aggiuntivi
    rispetto a quanto imposto dalle normative statali e regionali
    vigenti,  finalizzati  alla  riduzione  di  rischi  urbani  e
    territoriali, al miglioramento delle prestazioni  energetiche
    e  della  qualità   paesaggistica   e   ambientale   o   alla
    realizzazione di interventi di edilizia sociale.

                                Art. 35.
    Tutela e pianificazione del territorio rurale, e  tutela  dei
    boschi e delle foreste

    1. La Regione e gli enti locali, nei processi di governo  del
    territorio, perseguono la tutela e  la  valorizzazione  della
    ruralità, dei territori agricoli e  delle  relative  capacità
    produttive    agroalimentari    e     non     agroalimentari,
    salvaguardando le diverse vocazioni tipiche che lo connotano,
    valorizzando altresì l'agricoltura periurbana,  l'agricoltura
    sociale e i parchi agricoli.

    2. Il territorio rurale è definito e perimetrato dai  PUG  in
    accordo  sia  con  il  Piano  del  verde  che  con  il  Piano
    paesaggistico.  In  tali  zone  sono  consentiti,  oltre   al
    recupero e  alla  riqualificazione  del  patrimonio  edilizio
    esistente, esclusivamente le attività  edificatorie  inerenti
    all'attività agricola di cui  all'articolo  2135  del  Codice
    civile,  con  particolare   riguardo   alla   lavorazione   e
    trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici o  forestali
    del fondo o, comunque, del  territorio  locale  regionale.  I
    nuovi fabbricati  non  residenziali,  qualora  consentiti  in
    quanto non in contrasto con vincoli  sovraordinati,  potranno
    essere  realizzati  esclusivamente  nel  caso   in   cui   un
    dettagliato  programma  di  sviluppo  aziendale,  redatto  da
    professionisti  competenti  in  materia,   ne   dimostri   la
    necessità. Tale programma giustifica altresì la necessità  di
    utilizzare la possibilità edificatoria  a  fini  residenziali
    del   fondo,   oltre   le   necessità   di   residenza    del
    proprietario/conduttore, indicando gli  ulteriori  fabbisogni
    residenziali connessi alla produzione agricola. In ogni caso,
    i nuovi interventi edilizi a fini produttivi, compresi quelli
    a fini residenziali,  costituiscono  dei  complessi  unitari,
    evitando la dispersione nel paesaggio  rurale.  Gli  immobili
    non residenziali non  possono  mai  superare  una  superficie
    coperta pari al due per cento dell'area complessiva del fondo
    agricolo,  per  essi  non  è  mai  consentito  il  cambio  di
    destinazione d'uso per attività diverse, quali la residenza o
    il commercio di prodotti non legati  all'attività  aziendale,
    rispetto a quelle legate alla produzione agricola.

    3. Tutti gli interventi edilizi nel  territorio  rurale  sono
    realizzati nel  pieno  rispetto  delle  specifiche  norme  di
    tutela del paesaggio rurale indicate da apposite linee  guida
    approvate  con  decreto  dell'Assessore  regionale   per   il
    territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale
    per  l'agricoltura,   lo   sviluppo   rurale   e   la   pesca
    mediterranea, entro centottanta giorni dalla data di  entrata
    in  vigore  della  presente  legge.  Non  è   consentita   la
    realizzazione    di     insediamenti     residenziali     con
    caratteristiche tipologiche difformi rispetto alle  tipologie
    dei fabbricati rurali, come definiti nel succitato decreto.

    4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui  al  comma
    3, sono consentiti esclusivamente gli interventi di  recupero
    e riqualificazione delle volumetrie esistenti, che  risultino
    catastate alla data di approvazione della presente  legge,  e
    gli ampliamenti per l'insediamento di attività agrituristiche
    di cui al comma 5.

    5. Le attività agrituristiche sono prevalentemente svolte nei
    fabbricati esistenti o in quelli da recuperare e risanare nel
    rispetto di quanto indicato nel decreto di cui  al  comma  3.
    Sono consentiti ampliamenti non superiori al dieci per  cento
    del volume esistente, salvo  quanto  previsto  al  successivo
    comma 9 per le parti da destinare a residenza stagionale.

    6. Il PUG individua e classifica con adeguate  perimetrazioni
    il territorio rurale, articolandolo nelle seguenti zone,  per
    ognuna delle quali sono  stabiliti  parametri  limitativi  in
    funzione delle finalità di cui ai commi 1 e 2:

    a)  zone  di  coltura  tradizionale  e  di  mantenimento  del
    paesaggio agrario di rispetto e pausa dei margini urbani:

    1) indice di fabbricabilità per i manufatti  abitativi:  0,03
    mc./mq.;

    2) distacchi tra fabbricati: non inferiori a 10 metri;

    b)  zone  di  colture   specializzate,   di   sperimentazione
    biologica, di conservazione  delle  biodiversità,  bioparchi,
    parchi agrari, di protezione del genoma:

    1) indice di fabbricabilità per i manufatti  abitativi:  0,03
    mc./mq.;

    2) distacchi tra fabbricati: non inferiori a 10 metri;

    c)  zone  di  produzione  intensiva  con  l'uso  di  serre  e
    tecnologie meccaniche avanzate, anche  sedi  di  impianti  di
    energia alternativa, con obbligo di smaltimento alla fine del
    ciclo produttivo:

    1) rapporto di copertura degli impianti non superiore  al  60
    per cento e, comunque, nel rispetto delle specifiche norme di
    settore;

    2) distacchi dai confini: non inferiori a 10 metri;

    d) zone per aziende artigianali/industriali di trasformazione
    dei prodotti agricoli:

    1) rapporto di copertura non superiore a 1/10;

    2) distacchi tra fabbricati: non inferiori a 20 metri;

    e) zone di boschi, sottoboschi, rimboschimenti e forestazione
    e relative fasce di rispetto con divieto  di  costruzione  di
    nuovi edifici e di ampliamento di quelli esistenti, nonché il
    divieto di  operare  tagli  sul  terreno  naturale,  scavi  o
    sbancamenti di  qualsiasi  tipo  tranne  quelli  relativi  al
    rimboschimento e  alla  forestazione  o  alla  regimentazione
    idrica;

    f)  zone  di  mantenimento  del  paesaggio  agrario  in  aree
    vincolate (SIC, ZPS, di tutela  paesaggistica  o  di  rischio
    archeologico, di rischio e pericolosità idrogeologica)  e  in
    ambiti naturalistici fluviali, con divieto di costruzione  di
    nuovi edifici e di ampliamento di  quelli  esistenti,  nonché
    con divieto di operare tagli sul  terreno  superiori  a  1,50
    metri, scavi o sbancamenti di qualsiasi  tipo  tranne  quelli
    relativi al mantenimento o alla regimentazione idrica;

    g)  zone  di  rispetto   o   mascheramento   degli   impianti
    tecnologici e delle fasce stradali:

    1) fasce di distacco minimo dall'impianto: non inferiori a 20
    metri;

    2) fasce di rispetto delle sedi stradali: non inferiori a  20
    metri e comunque non inferiori a quelle previste  dal  Codice
    della strada;

    h) zone di rispetto e tutela  delle  architetture  rurali  di
    interesse storico-architettonico o etno-antropologico, nonché
    di  giardini  storici  e  di  spazi  di  pertinenza  di  beni
    culturali individuati dal PUG con divieto di  costruzione  di
    nuovi edifici e di ampliamento di quelli esistenti,  per  una
    distanza minima di 100 metri.

    7. L'attuazione  degli  interventi  di  recupero  di  edifici
    esistenti comporta,  per  i  fondi  agricoli  cui  essi  sono
    asserviti, i seguenti limiti:

    a) nel caso di frazionamento ereditario o  per  compravendita
    va  considerata  l'aliquota   volumetrica   di   asservimento
    relativo;

    b) nel caso di recupero di edifici  con  originaria  funzione
    abitativa,  è   esclusa   la   possibilità   di   ampliamento
    volumetrico  se  la  cubatura  esistente  già  supera  quella
    consentita dal  PUG;  la  clausola  può  tener  conto  di  un
    incremento volumetrico  del  trenta  per  cento  in  caso  di
    utilizzazione  agrituristica  con  obbligo  di   trascrizione
    decennale  nella  Conservatoria  dei   Registri   immobiliari
    (RR.II.);

    c) nel caso di recupero di edifici  con  originaria  funzione
    diversa da quella abitativa, è  consentito  l'uso  abitativo,
    oltre l'eventuale incremento per utilizzazione agrituristica,
    in tal caso con obbligo di trascrizione della nuova  funzione
    per  almeno  dieci  anni,  fermo  restando  il   mantenimento
    dell'indice volumetrico per finalità abitative di 0,03 mc/mq.

    8. Sono consentiti interventi di ripristino o di creazione di
    sentieristica  di   servizio   con   metodi   di   ingegneria
    naturalistica in tutte le  zone  di  cui  al  comma  7.  Sono
    consentite attività  di  ristorazione  e  intrattenimento  in
    tutti gli edifici esistenti, previo intervento  di  restauro,
    rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia. La funzione
    agricola non  è  riservata  in  esclusiva  agli  imprenditori
    agricoli, per cui è consentito l'uso stagionale  o  periodico
    dei manufatti abitativi, anche per attività di ristorazione e
    intrattenimento.

    9.  Nel  rispetto  delle  disposizioni  relative  al  settore
    agrituristico, nell'ambito delle aziende agricole  parte  dei
    fabbricati adibiti a residenza possono essere adibiti ad  uso
    turistico stagionale. Per le finalità previste dal comma 8, i
    fabbricati esistenti  possono  essere  ampliati  fino  ad  un
    massimo del trenta per  cento  della  cubatura  esistente;  è
    altresì consentito l'impianto di  modeste  attività  sportive
    non agonistiche all'aperto, comprensive di locali accessori e
    di servizio a una sola elevazione  se  strettamente  connesse
    con l'attività agrituristica. Le  attività  di  agricampeggio
    possono essere  realizzate,  nel  rispetto  delle  specifiche
    disposizioni  di  settore,   all'interno   delle   zone   del
    territorio rurale contrassegnate dalle lettere a),  b)  e  c)
    del comma 3.

    10. I boschi  e  foreste,  così  come  definiti  dal  decreto
    legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e dalla legge regionale 06
    aprile  1996  n.  16,  sono  considerati  risorsa  strategica
    regionale,  ai  fini  della  salvaguardia   naturalistica   e
    paesaggistica,  della  difesa  dei  suoli  e   della   tutela
    idrogeologica.

    11. I terreni coperti da boschi e foreste non  possono  esser
    oggetto di mutamento di  destinazione  d'uso  e  in  sede  di
    pianificazione paesaggistica e urbanistica sono tutelati  con
    specifiche disposizioni di salvaguardia e  di  conservazione,
    con previsioni di interventi di rinaturalizzazione in caso di
    degrado.

    12. In materia di fasce di rispetto, si  applica  il  decreto
    legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

                                Art. 36.
                         Comparto edificatorio

    1.  La  perequazione  urbanistica   può   essere   realizzata
    attraverso i comparti edificatori, così come individuati  dal
    PUG o dai PPA.

    2. Il comparto è costituito da uno o più ambiti territoriali,
    edificati o non, sui quali il piano indica le  trasformazioni
    urbanistiche ed edilizie, i tipi di intervento,  le  funzioni
    urbane ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile  e
    le quote di capacità edificatoria attribuite  ai  proprietari
    degli  immobili  inclusi  nel  comparto,  la  quantità  e  la
    localizzazione degli  immobili  da  cedere  gratuitamente  al
    Comune o ad altri soggetti pubblici per la  realizzazione  di
    infrastrutture, attrezzature e aree verdi.

    3. I  diritti  edificatori  attribuiti  ai  proprietari  sono
    liberamente commerciabili  e  possono  essere  trasferiti  in
    altri comparti se consentito dal Piano.

    4.  Fermi  restando  i  diritti  edificatori  attribuiti   ai
    proprietari di immobili, il  PUG  ed  i  PPA  definiscono  le
    caratteristiche e il dimensionamento degli interventi edilizi
    funzionali alla realizzazione, nei comparti  edificatori,  di
    attrezzature e di altre opere di  urbanizzazione  primaria  e
    secondaria.

                               Art. 37.
                Attuazione del comparto edificatorio

    1. Il comparto edificatorio,  oltre  ad  essere  attuato  dal
    Comune, può essere attuato  dai  proprietari  degli  immobili
    inclusi nel comparto stesso, anche riuniti in consorzio, o da
    società  miste,  anche  di  trasformazione   urbana   tramite
    apposita convenzione con  il  Comune,  che  è  approvata  dal
    Consiglio comunale.

    2. Nel caso di attuazione di un comparto da parte di soggetti
    privati sono ceduti a titolo gratuito al Comune, o  ad  altri
    soggetti pubblici, le aree e gli immobili  necessari  per  la
    realizzazione nel comparto di  infrastrutture,  attrezzature,
    aree verdi, edilizia  residenziale  pubblica  e  altre  opere
    pubbliche o di interesse pubblico, così come localizzate  dal
    Comune attraverso il PUG o i PPA.

    3. I proprietari riuniti in consorzio che  rappresentano  una
    maggioranza pari almeno al cinquantuno  per  cento  dell'area
    complessiva  attribuita  ad  un  comparto  possono  procedere
    all'attuazione del comparto nel caso di rifiuto o inerzia dei
    rimanenti proprietari. Accertato il rifiuto, previa  notifica
    di atto di costituzione  in  mora,  con  assegnazione  di  un
    termine  non  superiore  a  trenta  giorni,  i  soggetti  che
    rappresentano   la   maggioranza    proprietaria    procedono
    all'attuazione  del  comparto,   con   l'acquisizione   anche
    mediante procedura  di  esproprio  delle  aree,  dei  diritti
    edificatori attribuiti ai proprietari che hanno deciso di non
    partecipare all'iniziativa,  nonché  dei  relativi  immobili,
    mediante corresponsione di una somma pari  al  valore  venale
    dei beni acquisiti, e, nel caso di  rifiuto  di  tale  somma,
    mediante deposito della stessa presso la tesoreria comunale.

    4. Nel caso di inerzia o  di  rifiuto  all'attuazione  di  un
    comparto edificatorio da parte dei proprietari delle relative
    aree, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un termine
    non  superiore  a   trenta   giorni,   procede   ad   attuare
    direttamente, o a mezzo di una  società  mista,  il  comparto
    edificatorio, acquisendo i diritti edificatori ed i  relativi
    immobili attraverso procedura di  esproprio  nei  termini  di
    legge.

                               TITOLO IX
           Standard urbanistici, standard di qualità urbana e
                   ambientale e dotazioni territoriali

                                Art. 38.
                         Standard urbanistici

    1. La formazione dei Piani urbanistici comunali  avviene  nel
    rispetto degli standard  minimi  inderogabili  fissati  dalla
    normativa statale vigente.

    2. I Comuni in sede di formazione  dei  Piani  possono  anche
    elevare  gli  standard  urbanistici  minimi  inderogabili  in
    funzione di una migliore qualità della vita, a condizione che
    ricorrano  esigenze  di  interesse  pubblico  documentate   e
    corrispondenti a dati reali di  fatto  che  giustifichino  un
    maggior sacrificio delle posizioni proprietarie private.

                               Art. 39.
        Standard di qualità urbana, ambientale e architettonica

    1.  In  attuazione  dell'articolo  2-bis  del   decreto   del
    Presidente della Repubblica n.  380  del  2001  e  successive
    modificazioni, recepito dall'articolo 1 della legge regionale
    10 agosto  2016,  n.  16,  gli  strumenti  di  pianificazione
    territoriale ed  urbanistica  definiscono  il  sistema  delle
    dotazioni territoriali, delle infrastrutture  e  dei  servizi
    pubblici che concorrono a realizzare lo  standard  minimo  di
    qualità urbana, ecologico-ambientale ed  architettonica,  che
    intendono  perseguire,   nel   rispetto   delle   indicazioni
    contenute nei regolamenti emanati dalla Regione.

    2. Lo standard di qualità urbana attiene:

    a)  alla  tipologia  e  alla  quantità  delle  aree  per   le
    infrastrutture, le attrezzature, i  servizi  e  gli  impianti
    pubblici e di interesse pubblico;

    b) alle loro caratteristiche  prestazionali,  in  termini  di
    accessibilità, di piena fruibilità c sicurezza  per  tutti  i
    cittadini di ogni età e condizione.

    3. Lo standard di qualità ambientale attiene:

    a) alla limitazione del consumo delle risorse non rinnovabili
    e alla prevenzione dagli inquinamenti;

    b) alla realizzazione di  interventi  di  riequilibrio  e  di
    mitigazione degli impatti negativi determinati  eventualmente
    determinati dalle azioni di piano;

    c) al potenziamento delle dotazioni ecologiche e ambientali.

    4. Lo standard di qualità architettonica attiene:

    a) alla valorizzazione del  patrimonio  culturale  e  sociale
    delle città e del territorio, anche attraverso interventi  di
    riqualificazione o innovazione;

    b) alla riqualificazione, recupero e piena utilizzazione  del
    patrimonio edilizio storico, urbano ed archeologico;

    c) al recupero dei centri storici ed  alla  incentivazione  e
    gestione sostenibile delle aree verdi urbane.

    5.  Nell'ambito  dello  strumento  urbanistico  comunale  gli
    standard di qualità sono altresì assicurati con la previsione
    di  trasformazioni  del  patrimonio  edilizio   esistente   e
    mutamento delle destinazioni  d'uso,  senza  alterazione  dei
    volumi realizzati,  che  consentano  destinazioni  funzionali
    alternative  compatibili  con  le  varie  parti  del  tessuto
    urbano, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
    23-ter del decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
    2001, n. 380 e successive modificazioni.

    6.  Nell'ambito  dello  strumento  urbanistico  comunale  gli
    standard di qualità sono altresì assicurati con la previsione
    di  trasformazioni  del  patrimonio  edilizio   esistente   e
    mutamento delle destinazioni  d'uso,  senza  alterazione  dei
    volumi realizzati,  che  consentano  destinazioni  funzionali
    alternative  compatibili  con  le  varie  parti  del  tessuto
    urbano, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
    23-ter del decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
    2001, n. 380 e successive modificazioni.

                                Art. 40.
         Concorsi di architettura e progettazione partecipata

    1. La Regione promuove la qualità dei progetti urbani al fine
    di migliorare le condizioni di vita nelle città e  migliorare
    lo spazio pubblico  quale  premessa  indispensabile  per  uno
    sviluppo economico corretto e sostenibile.

    2. Al fine di attuare i contenuti  indicati  al  comma  1,  i
    comuni promuovono il ricorso al concorso di  progettazione  e
    di idee, individuando, altresì, le modalità  attuative  della
    progettazione partecipata attraverso il coinvolgimento  degli
    enti pubblici e dei privati portatori di  interessi  diffusi,
    dando vita a laboratori di progettazione  ed  istituendo  gli
    'urban center' quale luogo di diffusione, ricerca e  proposta
    in tema di progettazione urbana con riferimento alle attività
    di recupero, riuso e rigenerazione urbana.

    3. I concorsi di  progettazione  possono  prevedersi  per  la
    definizione degli indirizzi  strategici,  per  le  specifiche
    prescrizioni del PUG, relative agli  interventi  di  riuso  e
    rigenerazione urbana, ed in modo prioritario per  gli  ambiti
    che   presentano   un   particolare   valore   paesaggistico,
    ambientale, storico  -  architettonico,  inclusi  gli  ambiti
    caratterizzati da carenza  di  valori  identitari,  dotazioni
    territoriali, servizi pubblici e  presenza  di  significative
    criticità sociali ed ambientali.

    4.  I  comuni  possono  promuovere  la   partecipazione   dei
    cittadini   nella   definizione   degli    obiettivi    della
    rigenerazione urbana, nonché  per  le  attività  indicate  ai
    commi 2 e 3.

                                 Art. 41.
                   Sistema delle dotazioni territoriali

    1. Al fine di garantire gli  standard  di  qualità  urbana  e
    ambientale, gli strumenti urbanistici prevedono un sistema di
    dotazioni territoriali costituito da:

    a) infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;

    b) attrezzature, servizi e spazi collettivi;

    c) dotazioni ecologiche e ambientali.

    2.  Gli  strumenti  urbanistici  comunali  stabiliscono   per
    ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di  tali
    dotazioni, tenendo conto delle eventuali  carenze  pregresse,
    presenti nel medesimo ambito o  nelle  parti  del  territorio
    comunale ad esso adiacenti, nel rispetto  degli  standard  di
    qualità urbana e ambientale definiti negli atti di  indirizzo
    e coordinamento e negli strumenti urbanistici e  territoriali
    sovracomunali nonché nel PTR.

                                Art. 42.
        Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

    1.   La   pianificazione   urbanistica   comunale    assicura
    un'adeguata dotazione  delle  infrastrutture  per  tutti  gli
    insediamenti esistenti e per quelli da realizzare, anche  con
    riguardo  al  loro  collegamento  con   la   rete   generale,
    extraurbana e regionale.

    2. L'adeguatezza delle reti di trasporto  e  tecnologiche  va
    riferita alla loro capacità di far fronte  al  fabbisogno  in
    termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale.

    3. Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli  insediamenti
    sono costituite dalle reti  di  trasporto  collettivo,  dagli
    impianti  e  dalle  reti  tecnologiche  che   assicurano   la
    funzionalità   e   la   qualità   igienico-sanitaria    degli
    insediamenti.

    4. Fanno  parte  delle  infrastrutture  per  l'urbanizzazione
    degli insediamenti:

    a) le reti stradali e ferroviarie e in generale  le  reti  di
    trasporto collettivo in sede propria con  relativi  punti  di
    sosta e di interscambio, gli spazi e i percorsi pedonali,  le
    piste ciclabili, le idrovie, le funivie, ecc.;

    b) gli  impianti  e  le  opere  di  prelievo,  trattamento  e
    distribuzione dell'acqua di uso potabile e di irrigazione;

    c) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di
    canalizzazione delle acque meteoriche;

    d) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo  smaltimento
    dei rifiuti solidi  urbani  e  sfabbricidi  nonché  le  isole
    ecologiche e gli impianti relativi al riciclo;

    e) la pubblica illuminazione,  la  rete  e  gli  impianti  di
    distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme
    di energia;

    f) gli impianti e le reti del sistema delle  comunicazioni  e
    telecomunicazioni;

    g)   la   rete   pianificata   di   corridoi   ecologici   ed
    infrastrutture verdi.

    5. La previsione da parte del PUG di nuovi insediamenti e  di
    interventi negli ambiti da riqualificare è  contestuale  alla
    previsione  e  alla  esistenza   delle   infrastrutture   per
    l'urbanizzazione ovvero alla  loro  programmazione  per  fasi
    predeterminate.

                                 Art. 43.
                Attrezzature, servizi e spazi collettivi

    1. Costituiscono attrezzature, servizi e spazi collettivi, il
    complesso delle infrastrutture  necessarie  per  favorire  il
    migliore sviluppo della comunità e  per  elevare  la  qualità
    della vita individuale e collettiva.

    2. Le attrezzature, i  servizi  e  gli  spazi  collettivi  di
    carattere comunale sono costituiti in particolare da:

    a) attrezzature per l'istruzione  dell'obbligo  (asili  nido,
    scuole materne, elementari, medie e superiori  del  triennio)
    dimensionate  sulla  popolazione   scolastica   esistente   e
    prevista;

    b) attrezzature di interesse collettivo riguardanti:

    1) l'assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari;

    2) i servizi per la sicurezza e socio-sanitari;

    3) la pubblica amministrazione, la sicurezza  pubblica  e  la
    protezione civile;

    4) le attività culturali, associative e politiche;

    5) le attività di culto;

    6) le attività di pubblico commercio;

    7) le attività sportive e ricreative;

    c) spazi attrezzati a parco o  giardino,  per  il  gioco,  il
    tempo libero e lo sport;

    d) parcheggi pubblici  o  di  uso  pubblico  o  pertinenziali
    diversi da quelli asserviti alle volumetrie.

    3. La dotazione di attrezzature, servizi e  spazi  collettivi
    previsti negli strumenti  urbanistici  comunali  va  riferita
    alla popolazione legale, distinguendo:

    a) popolazione residente, costituita dai cittadini che  hanno
    residenza stabile nel Comune oppure nella parte di territorio
    interessato, alla data di formazione del Piano;

    b) popolazione fluttuante, costituita dalla  popolazione  che
    gravita  sul  Comune  oppure  nella   parte   di   territorio
    interessato, per motivi di studio, lavoro, turismo ovvero per
    fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi disponibili;

    c) popolazione potenziale, costituita  dall'incremento  della
    popolazione residente  e  gravitante  che  è  prevedibile  si
    realizzi  a  seguito  dell'attuazione  delle  previsioni  del
    Piano.

    4.  Negli  insediamenti  ricreativi,  culturali,   ricettivi,
    direzionali e commerciali sono previste attrezzature, servizi
    e  spazi  aperti  di  pertinenza  dimensionati  in  relazione
    all'utenza senza  obbligo  di  cessione  e  differenziati  da
    quelli relativi agli abitanti di cui al comma 3.

    5. Negli insediamenti produttivi, industriali, artigianali  e
    per il commercio all'ingrosso, è riservata per  attrezzature,
    servizi e spazi aperti di pertinenza una quota  proporzionale
    della superficie territoriale destinata a tali  insediamenti,
    non inferiore al dieci per cento della suddetta senza obbligo
    di cessione.

    6. Negli insediamenti produttivi, industriali, artigianali  e
    per il commercio all'ingrosso, è riservata per  attrezzature,
    servizi e spazi  collettivi  una  quota  proporzionale  della
    superficie territoriale destinata  a  tali  insediamenti,  da
    stabilirsi nell'ambito delle previsioni del PUG.

                                 Art. 44.
              Componenti e dotazioni ecologiche e ambientali

    1. Le componenti ecologiche e ambientali del territorio  sono
    costituite dall'insieme degli  spazi,  delle  opere  e  degli
    interventi   che   concorrono   a   migliorare   la   qualità
    dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.

    2. Le dotazioni ecologiche sono finalizzate in particolare:

    a) alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e alla
    prevenzione dall'inquinamento;

    b)  alla  tutela  e  valorizzazione  del   verde   urbano   e
    sub-urbano;

    c)   alla    riduzione    dell'inquinamento    acustico    ed
    elettromagnetico;

    d)  al  mantenimento  della  permeabilità   dei   suoli,   al
    riequilibrio   ecologico   dell'ambiente   urbano   e    alla
    costituzione di reti ecologiche di connessione;

    e) alla raccolta differenziata dei rifiuti.

    3. La pianificazione territoriale e urbanistica concorre alla
    determinazione  del  fabbisogno  di  dotazioni  ecologiche  e
    ambientali e dei requisiti prestazionali che le stesse devono
    soddisfare, nonché alla individuazione delle aree più  idonee
    per la localizzazione dei relativi impianti.

                                TITOLO X
              Poteri sostitutivi della regione e supporto
                      tecnico alla pianificazione

                                Art. 45.
      Poteri sostitutivi della Regione ed esecuzione del giudicato

    1. Se le Città Metropolitane,  i  Consorzi  dei  Comuni  e  i
    Comuni, singoli o associati, omettono o non siano in grado di
    compiere gli  atti  di  propria  competenza  ai  sensi  delle
    disposizioni della presente legge o di altre leggi  attinenti
    la materia urbanistica, vi provvede l'Assessore regionale per
    il territorio e l'ambiente, e per esso il Dirigente  generale
    del   Dipartimento   dell'urbanistica,   previa   diffida   a
    provvedere entro  il  termine  perentorio  di  quarantacinque
    giorni, tramite la nomina di un commissario ad  acta  la  cui
    durata in carica non può eccedere il  termine  di  sei  mesi,
    salvo proroga fino a dodici mesi, il quale interviene  con  i
    poteri degli organi istituzionali di Governo dell'ente locale
    inadempiente  (sindaco,  giunta  o  consiglio  comunale),  in
    conformità a quanto  previsto  dall'articolo  21  bis,  della
    legge regionale n. 16 del 2016.

    2. Gli oneri e le spese derivanti dall'esercizio  dei  poteri
    sostitutivi  di  cui  al   comma   1   gravano   sugli   enti
    inadempienti.

    3. Ai fini della esecuzione del giudicato, le  varianti  agli
    strumenti urbanistici generali ed ogni attività  inerente  la
    materia urbanistica ed edilizia delegata dal giudice del  TAR
    o del CGA, sono approvate con decreto del Dirigente  generale
    del Dipartimento regionale dell'urbanistica  dell'Assessorato
    del territorio e dell'ambiente, sentito il  Comitato  Tecnico
    Scientifico (CTS) di cui all'articolo 49.

                                Art. 46.
                 Supporto tecnico formativo della Regione

    1. L'Assessorato regionale  del  territorio  e  dell'ambiente
    assicura adeguato supporto tecnico-formativo agli Enti locali
    per l'esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale
    e urbanistica.


                               TITOLO XI
                       Regolamenti della Regione

                                Art. 47.
    Regolamento della Regione per il  coordinamento  territoriale
                                 (RCT)

    1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
    della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio
    e l'ambiente predispone il regolamento per  il  coordinamento
    territoriale  (RCT)  da  sottoporre  all'approvazione   della
    Giunta di Governo ed al  successivo  decreto  del  Presidente
    della Regione. Tale regolamento contiene:

    a) la cartografia ufficiale della Regione a varie scale;

    b) le specifiche tecniche del SITR;

    c) i criteri e le modalità di gestione e di aggiornamento dei
    flussi informativi;

    d) i criteri e le modalità di monitoraggio  dei  processi  di
    formazione ed attuazione dei  piani  urbanistico-territoriali
    della Regione, dei consorzi, delle Città metropolitane e  dei
    singoli Comuni;

    e) modalità  e  termini  di  individuazione  dei  Comuni  che
    possono dotarsi del PUG in forma associata.

    2. Dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1 è data
    adeguata pubblicità nei termini di legge.

                                 Art. 48.
      Linee guida per gli standard di qualità urbana ed  ambientale
             e per il sistema delle dotazioni territoriali

    1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
    della presente legge l'Assessorato regionale del territorio e
    dell'ambiente predispone le linee guida per i procedimenti di
    valutazione ambientale, per gli standard di qualità urbana ed
    ambientale e per il  sistema  delle  dotazioni  territoriali,
    nonché quelle relative agli studi specialistici geologico  ed
    agricolo-forestale prodromici  alla  redazione  dei  piani  e
    delle relative varianti. Un  apposito  decreto  stabilisce  i
    criteri   e   metodi   per   il   rispetto   del    principio
    dell'invarianza   idraulica   e   idrologica   delle    acque
    meteoriche, al fine di mitigare e razionalizzare il  deflusso
    verso le reti di drenaggio urbano.

    2. Le linee guida di cui  al  comma  1,  sono  approvate  con
    decreto   del   Presidente   della   Regione,   su   proposta
    dell'Assessore per  il  territorio  e  ambiente,  sentita  la
    Giunta regionale. Del  contenuto  dei  decreti  del  presente
    articolo è data idonea pubblicità.

                                TITOLO XII
                Comitato tecnico scientifico dell'urbanistica

                                Art. 49.
                  Del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

    1. Il Comitato Tecnico Scientifico  (CTS)  svolge  i  compiti
    istituzionali assegnati all'Assessorato regionale, e per esso
    il Dipartimento dell'urbanistica,  anche  relativamente  alle
    attività discendenti dall'applicazione della presente  legge.
    In particolare al Comitato sono demandati i seguenti compiti:

    a) esprimere parere sul  piano  territoriale  regionale,  sui
    piani comprensoriali e delle Città metropolitane,  sui  piani
    sovraordinati  e  di  vasta  area,  sui  piani  di   sviluppo
    economico ed urbanistico delle comunità montane,  nonché  sui
    piani settoriali,  comunque  denominati,  che  concernono  la
    materia urbanistica;

    b) esprimere parere su ogni attività  inerente  alla  materia
    urbanistica ed edilizia delegata dal giudice del  TAR  o  del
    CGA,  al  Dirigente  generale  del   Dipartimento   regionale
    dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio  e
    dell'ambiente, nonché sulle procedure di annullamento di atti
    comunali illegittimi in materia urbanistica;

    c) esprimere  parere  su  tutte  le  questioni  di  interesse
    urbanistico che l'Assessore regionale  per  il  territorio  e
    l'ambiente intenda sottoporre al Comitato stesso.

    2. Il CTS dell'urbanistica esprime altresì  il  parere  sulle
    varianti ai Piani di cui alla lettera  a)  del  primo  comma.
    Qualora le varianti interessino aree o immobili sottoposti ai
    vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42
    e successive modificazioni, la competente Sovrintendenza,  ai
    fini dell'approvazione esprime il relativo parere che, se non
    reso in seno al Comitato,  è  emesso  entro  sessanta  giorni
    dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine  il
    parere si intende reso favorevolmente in conformità a  quanto
    previsto dall'articolo 9  della  legge  regionale  21  aprile
    1995,  n.  40  ed  all'articolo  68,  comma  9,  della  legge
    regionale 27 aprile 1999, n.10.

    3.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  approvazione   della
    presente  legge,  l'Assessore  regionale  del  territorio   e
    dell'ambiente  adotta  il   regolamento   interno   del   CTS
    dell'urbanistica avente la finalità di  disciplinare  durata,
    termini  e   modalità   di   designazione   dei   componenti,
    l'organizzazione  delle  attività  e  le  procedure  relative
    all'istruttoria propedeutica degli  atti  di  pianificazione,
    all'esame ed alla espressione del voto di competenza.

    4.  Il  Comitato  Tecnico  Scientifico   dell'urbanistica   è
    composto:

    a) dall'Assessore regionale per il territorio  e  l'ambiente,
    che lo presiede, o da un suo delegato;

    b)  dal  Dirigente  generale   del   Dipartimento   regionale
    dell'urbanistica;

    c) dal Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  del
    territorio e dell'ambiente;

    d) da  tre  dirigenti  in  servizio  presso  il  Dipartimento
    dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio  e
    dell'ambiente con almeno dieci anni di anzianità;

    e) dall'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;

    f) dal Soprintendente  per  i  beni  culturali  e  ambientali
    competente per territorio;

    g)  dall'Ingegnere  capo  dell'ufficio   del   Genio   civile
    competente per territorio;

    h) da  tre  docenti  universitari,  di  cui  uno  di  materie
    urbanistiche, uno  di  materie  geologiche,  uno  di  materie
    agronomico-forestali  scelti  dall'Assessore  regionale   del
    territorio e dell'ambiente su terne proposte dalle Università
    dell'Isola;

    i) da un ingegnere, da un architetto, da un geologo e  da  un
    dottore agronomo forestale, liberi  professionisti,  iscritti
    ai  relativi  albi   professionali,   scelti   dall'Assessore
    regionale per il territorio e l'ambiente  su  terne  proposte
    dalle consulte regionali dei rispettivi ordini e  federazioni
    professionali.

    5. Possono essere sentiti, di volta in volta, dal  Consiglio,
    per la  trattazione  di  problemi  particolari,  i  dirigenti
    generali degli Assessorati regionali interessati, esperti  di
    chiara fama, rappresentanti di pubbliche amministrazioni.

    6. I componenti di cui alle lettere g), h) e i) del comma  4,
    sono nominati con decreto  dell'Assessore  regionale  per  il
    territorio e l'ambiente, durano in carica quattro anni e  non
    possono essere riconfermati.

    7. Ai componenti esterni del Comitato, compatibilmente con la
    normativa vigente, spetta, in quanto dovuto,  il  trattamento
    di  missione  a  norma  delle  vigenti  disposizioni,  nonché
    gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione,
    sentita  la  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore
    regionale per il territorio e l'ambiente.

    8. In materia di urbanistica, il parere del CTS espresso  con
    voto favorevole della  maggioranza  dei  presenti  ha  valore
    consultivo e sostituisce ogni altro parere di amministrazione
    attiva o di organi consultivi se previsto dalle  disposizioni
    di legge vigenti.

    9. Dalle disposizioni  del  presente  articolo  non  derivano
    nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  della  Regione.
    Agli adempimenti previsti si provvede con le  risorse  umane,
    finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

                                TITOLO XIII
                  Carta dei vincoli e certificato verde

                                 Art. 50.
                            Carta dei vincoli

    1. Allo scopo di favorire la conoscibilità e il coordinamento
    delle prescrizioni conformative del territorio e dei  vincoli
    morfologici, paesaggistici, ambientali,  storico-culturali  e
    infrastrutturali che gravano sul territorio e di semplificare
    la presentazione e il controllo dei  titoli  edilizi  e  ogni
    altra attività di verifica di conformità degli interventi  di
    trasformazione, i Comuni, in sede di formazione del  PUG,  si
    dotano  di  un  apposito  strumento  conoscitivo,  denominato
     carta dei vincoli .  In  esso  sono  rappresentati  tutti  i
    vincoli  e  le  prescrizioni  che  precludono,   limitano   o
    condizionano l'uso o la  trasformazione  delle  città  e  del
    territorio,  derivanti,  oltre   che   dagli   strumenti   di
    pianificazione urbanistica vigenti, dalle  leggi,  dai  piani
    generali e  loro  varianti,  dai  piani  particolareggiati  e
    settoriali, ovvero dagli atti amministrativi  di  apposizione
    di vincoli di tutela. La  Carta dei vincoli  è  corredata  da
    un elaborato, denominato  scheda dei  vincoli ,  che  riporta
    per ciascun vincolo o prescrizione,  l'indicazione  sintetica
    del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.

    2. La Regione, in collaborazione con le amministrazioni e gli
    enti competenti, provvede con appositi  atti  ricognitivi  ad
    individuare,   aggiornare   periodicamente   e   mettere    a
    disposizione dei Comuni in formato digitale la  raccolta  dei
    vincoli    di    natura    ambientale,    paesaggistica     e
    storicoartistici che gravano o sopravvengono  sul  territorio
    regionale.

    3.  La   carta  dei   vincoli    rappresenta,   a   pena   di
    illegittimità,  elaborato  costitutivo  degli  strumenti   di
    pianificazione urbanistica e delle relative varianti. A  tale
    scopo il parere di legittimità  e  regolarità  amministrativa
    dell'atto  di  approvazione   dello   strumento   urbanistico
    attesta, tra l'altro, che il piano  contiene  la   carta  dei
    vincoli  di cui al presente articolo.

    4.  Nella  VAS  di  ciascun  strumento  urbanistico  o   atto
    negoziale  che  stabilisca  la  localizzazione  di  opere   o
    interventi in variante alla  pianificazione  è  contenuto  un
    apposito capitolo,  denominato   verifica  di  conformità  ai
    vincoli e prescrizioni , nel quale si dà atto  analiticamente
    che le previsioni  del  piano  sono  conformi  ai  vincoli  e
    prescrizioni    che    gravano    sull'ambito    territoriale
    interessato.

    5. I Comuni aggiornano la  Carta dei vincoli  anche a seguito
    dell'approvazione  di  leggi,  di  piani  o  atti  di   altre
    amministrazioni  preposte  alla  cura   del   tettorio,   che
    comportano la modifica delle prescrizioni o dei  vincoli  che
    gravano sul  territorio  comunale.  I  Comuni  vi  provvedono
    attraverso  una  deliberazione  di  presa  d'atto   meramente
    ricognitiva  del  consiglio  comunale,  che  non  costituisce
    variante  al  piano  vigente.  Tale  deliberazione  individua
    altresì le previsioni del PUG, degli accordi di  programma  e
    dei piani attuativi che hanno cessato di avere efficacia,  in
    quanto incompatibili  con  le  leggi,  i  piani  e  gli  atti
    sopravvenuti  che  hanno  disposto  vincoli  e   prescrizioni
    immediatamente operanti nel territorio comunale.

                               Art. 51.
                         Il Certificato verde

    1.  Ogni  attività  di  nuova  costruzione,   ampliamento   o
    trasformazione urbana ed edilizia del territorio, subordinata
    al rilascio del permesso di costruire e ad ogni altro  titolo
    abilitativo edilizio in conformità alla disciplina di cui  al
    D.P.R. 6 giugno  2001,  n.  380  come  recepito  dalla  legge
    regionale n. 16/2016, che  comporti  un  aumento  del  carico
    urbanistico,  sia  di  iniziativa  pubblica  che  privata,  è
    orientata  alla  rigenerazione  del  patrimonio   insediativo
    esistente.

    2. Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono  disciplinati
    all'interno di un procedimento  permanente  di  rigenerazione
    urbana equo  e  sostenibile  che  costituisce,  a  tutti  gli
    effetti, processo perequativo denominato  Certificato verde .

    3.  Gli  strumenti  urbanistici   generali,   gli   strumenti
    attuativi, i regolamenti  edilizi  e  le  norme  tecniche  di
    attuazione di nuova formazione si adeguano alle  disposizioni
    di cui al presente articolo.

    4. Costituisce principale  obiettivo  il  contenimento  delle
    aree da urbanizzare ex novo fino a  quando  non  siano  state
    pienamente utilizzate le potenzialità insediative delle  aree
    già parzialmente o  totalmente  edificate  comprese  entro  i
    confini dei centri urbani.

    5. Tutti i comuni, in sede  di  redazione  del  PUG,  avviano
    l'istruttoria  relativa  al  procedimento  finalizzato   alla
    rigenerazione. Sulla scorta dell'istruttoria, il comune avvia
    le  consultazioni  preliminari  in  sede  di  Conferenza   di
    pianificazione di cui all'articolo 26 della presente legge.

    6. Per le finalità di cui al presente articolo, sono indicate
    le Aree di Rigenerazione, le Aree Risorsa e le  Aree  Risorse
    Speciali. Si intendono per Aree di  Rigenerazione  i  tessuti
    urbani  afflitti  dal  maggior  degrado  o  con  la   maggior
    esposizione  al   rischio   sismico   di   scadente   qualità
    costruttiva. L'area  di  rigenerazione,  salvo  specifiche  e
    motivate esigenze, è estesa ad un intero isolato, inteso come
    porzione  del  territorio  circondata  da   spazi   pubblici.
    Costituiscono, invece,  Aree  di  Risorsa  gli  spazi  urbani
    vuoti, o  prevalentemente  vuoti,  compresi  all'interno  del
    perimetro del centro urbano. Qualora i suddetti  spazi  vuoti
    posseggano  rilevanti  caratteristiche   panoramiche   o   di
    particolare visibilità urbana o con posizione strategica o di
    particolare interesse urbanistico, gli stessi  sono  indicati
    come Aree Risorse Speciali, destinate alla  realizzazione  di
    spazi pubblici o di uso pubblico, per accogliere attrezzature
    pubbliche o  di  interesse  collettivo.  Nelle  Aree  Risorse
    Speciali  è  esclusa  la  residenza  permanente  e  qualsiasi
    intervento di trasformazione edilizia o  di  riqualificazione
    urbana  è  selezionato  con  la  procedura  del  concorso  di
    progettazione, o del concorso di idee o del concorso  in  due
    gradi, di cui al decreto legislativo 18 aprile del 2016 n. 50
    e successive modificazioni. Nei casi in cui  all'interno  del
    perimetro urbano non siano più  reperibili  vuoti  urbani  da
    impiegare come Aree Risorsa  e  Aree  Risorse  Speciali,  gli
    stessi possono essere reperiti al di fuori del centro urbano,
    ma esclusivamente in aree già urbanizzate e limitrofe.

    7. Il soggetto attuatore, pubblico  o  privato,  che  intende
    realizzare un intervento edile come  definito  dal  comma  1,
    all'interno di un'Area Risorsa, un'Area Risorsa Speciale o in
    qualsiasi altra  parte  all'interno  del  centro  urbano  che
    comporti  incremento  del   patrimonio   edilizio   e   nuova
    occupazione    di    suolo,    preventivamente,    acquisisce
    un'equivalente  volumetria  e  un'equivalente   porzione   di
    territorio in Area di Rigenerazione, ovunque localizzata  nel
    territorio comunale, anche avvalendosi  dello  strumento  del
    comparto. Una volta acquisita la volumetria e  la  superficie
    in Area  Rigenerazione,  il  soggetto  attuatore  procede,  a
    proprie spese, alla demolizione del volume esistente  e  alla
    realizzazione, nell'area resa così disponibile, di  opere  di
    urbanizzazione primaria nelle quantità prescritte dal D.M. n.
    1444 del  1968  e  successive  modificazioni,  corrispondente
    almeno al numero di abitanti che si desidera insediare  nella
    nuova costruzione. Tutta la superficie del lotto compresa  in
    area rigenerazione, è ceduta all'Amministrazione comunale che
    provvede al collaudo delle opere di  urbanizzazione  primaria
    eseguite al  suo  interno.  A  seguito  delle  operazioni  di
    collaudo, l'Amministrazione rilascia il Certificato verde per
    la nuove costruzioni  intestato  al  soggetto  attuatore.  Il
    suddetto certificato  è  obbligatorio  per  il  rilascio  del
    titolo  abilitativo  ottenuto  con  le  ordinarie   procedure
    previste dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come recepito  dalla
    legge regionale n. 16/2016.

    8. Ai fini della tutela  e  della  promozione  dell'ideazione
    nonché della qualità  e  della  realizzazione  architettonica
    intesa come  bene  di  interesse  pubblico  primario  per  la
    salvaguardia e la  trasformazione  del  paesaggio  e  per  lo
    sviluppo economico, la Regione  prevede  misure  incentivanti
    qualora i soggetti attuatori, pubblici o  privati,  ricorrano
    alla  procedura  di  affidamento  dell'incarico  mediante  il
    concorso di progettazione, il concorso di idee o il  concorso
    in due gradi, di  cui  al  d.lgs.  n.  50/2016  e  successive
    modificazioni.

    9. Entro 180 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
    presente legge,  l'Assessorato  regionale  del  territorio  e
    dell'ambiente redige le linee guida disciplinanti i termini e
    le modalità di applicazione del presente articolo.

    10. Per  le  finalità  di  cui  al  presente  articolo,  sono
    riconosciute le agevolazioni previste dagli articoli  8  e  9
    della  legge  regionale  16/2016  relative  agli   oneri   di
    costruzione.

                               TITOLO XIV
                   Disposizioni transitorie e finali

                                Art. 52.
          Regime transitorio della pianificazione urbanistica

    1. I piani territoriali ed urbanistici, o loro varianti,  ove
    depositati e non ancora adottati e  approvati  alla  data  di
    entrata  in  vigore  della  presente  legge,  concludono   il
    procedimento di formazione secondo  la  disciplina  normativa
    previgente.

    2. Le Città Metropolitane, i Consorzi dei Comuni e i  Comuni,
    singoli o associati entro un anno dalla adozione del  PTR  di
    cui al comma 2 dell'articolo 21, approvano i rispettivi piani
    urbanistico-territoriali.   Decorso   infruttuosamente   tale
    termine,  l'Assessore   regionale   per   il   territorio   e
    l'ambiente, previa diffida  a  provvedere  entro  il  termine
    perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo
    tramite la nomina di un commissario ad acta.

                               Art. 53.
                       Misure di salvaguardia

    1. Le Città Metropolitane, i Consorzi dei Comuni e i  Comuni,
    singoli o  associati  sospendono  ogni  determinazione  sulle
    iniziative edilizie e urbanistiche quando siano in  contrasto
    con i rispettivi strumenti di pianificazione adottati.

    2. Nei casi di cui al comma 1  è  sospesa  anche  l'efficacia
    delle  comunicazioni  e  delle  segnalazioni  di  inizio   di
    attività i cui lavori non abbiano avuto concreto avvio o  per
    i permessi di costruire  per  i  quali  sia  già  decorso  il
    termine di un anno dal rilascio degli stessi.

    3. Le Città Metropolitane, i Consorzi dei Comuni e i  Comuni,
    singoli o associati che alla data di entrata in vigore  della
    presente legge abbiano già adottato ma non ancora approvato i
    rispettivi strumenti urbanistici, la misura  di  salvaguardia
    della  sospensione   perde   efficacia   se   gli   strumenti
    urbanistici non sono approvati entro tre anni  dall'adozione.
    In tal caso diviene efficace ed esecutivo il  piano  adottato
    insieme   con   le    controdeduzioni    alle    osservazioni
    eventualmente adottate dai rispettivi Organi consiliari.

    4. Per le Città Metropolitane, i  Consorzi  dei  Comuni  e  i
    Comuni, singoli o associati  sottoposti  a  provvedimento  di
    scioglimento dei rispettivi organi di governo, l'attività  di
    pianificazione  generale  e  attuativa   è   dai   commissari
    straordinari o prefettizi per  il  periodo  di  durata  dello
    scioglimento sino alla  ripresa  delle  funzioni  di  governo
    elettive.

    5. I Comuni dotati di strumenti urbanistici  generali  i  cui
    vincoli preordinati alla espropriazione sono decaduti per  il
    trascorso periodo di efficacia, non  possono  procedere  alla
    approvazione  di  varianti  parziali  riguardanti  il   verde
    agricolo  (classificato  come  zona    E    dello   strumento
    comunale),  ad   eccezione   di   quelle   finalizzate   alla
    realizzazione  di  opere  pubbliche  inserite  nei  Programmi
    comunali.

                               Art. 54.
                        Abrogazione di norme

    1. Alla data di in vigore della presente legge, è abrogata la
    legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e la lettera  b)  del
    comma 2, dell'articolo 27, della  legge  regionale  4  agosto
    2015, n. 15.

                              Art. 55.
                           Pubblicazione

    1. La presente legge entra in vigore il giorno  stesso  della
    sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
    Siciliana.

    2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e  farla
    osservare come legge della Regione siciliana.


    (*) Esitato il 4 giugno 2020











                          LAVORI PREPARATORI


    Disegno  di  legge  n.  587  -   Norme  per  il  governo  del
    territorio .   Iniziativa   governativa:    presentato    dal
    Presidente   della    Regione    (Musumeci)    su    proposta
    dell'Assessore  regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente
    (Cordaro)  il  5  luglio  2019.  Trasmesso  alla  Commissione
    'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 10 luglio 2019.
    (adottato quale testo base nella seduta n. 123 del 24  luglio
    2019).

    Disegno di legge n. 5 -  Nuova legge urbanistica . Iniziativa
    parlamentare: presentato dai  deputati  Barbagallo,  Arancio,
    Cafeo,  Catanzaro,  Cracolici,   De   Domenico,   Dipasquale,
    Gucciardi, Lantieri, Lupo e Sammartino il 27  dicembre  2017.
    Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e  mobilità'
    (IV) il 5 gennaio 2018.

    Disegno di legge n. 147 -  Norme in materia di revisione  dei
    Piani  regolatori  generali  nei   comuni   della   Regione .
    Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato  Pullara  il
    31  gennaio  2018.  Trasmesso  alla  Commissione   'Ambiente,
    territorio e mobilità' (IV) il 20 febbraio 2018.

    Disegno di legge n. 162 -  Incentivi per il rinnovamento  del
    patrimonio  edilizio  senza  consumo  di  suolo .  Iniziativa
    parlamentare: presentato dai deputati Zito,  Ciancio,  Campo,
    Cancelleri, Cappello, Di Caro, Di  Paola,  Pasqua,  De  Luca,
    Schillaci, Sunseri, Pagana, Marano, Palmeri, Foti,  Trizzino,
    Mangiacavallo, Siragusa, Zafarana, Tancredi  il  14  febbraio
    2018. Trasmesso  alla  Commissione  'Ambiente,  territorio  e
    mobilità' (IV) il 22 febbraio 2018.

    Disegno di legge n. 174 -  Disciplina della promozione  della
    qualità  nella  progettazione  architettonica. .   Iniziativa
    parlamentare:  presentato  dai  deputati   Trizzino,   Campo,
    Palmeri,  Di   Paola,   Sunseri,   Mangiacavallo,   Zafarana,
    Cappello, Foti, Pasqua, Zito,  Ciancio,  Siragusa,  Tancredi,
    Schillaci, De Luca, Pagana, Di Caro, Marano e  Cancelleri  il
    14 febbraio 2018[MP1]. Trasmesso alla Commissione  'Ambiente,
    territorio e mobilità' (IV) il 22 febbraio 2018.

    Disegno di legge n. 187 -  Disposizioni normative sul Governo
    del  territorio .  Iniziativa  parlamentare:  presentato  dai
    deputati  Trizzino,  Campo,  Palmeri,  Di   Paola,   Sunseri,
    Mangiacavallo,  Zafarana,  Cappello,  Foti,   Pasqua,   Zito,
    Ciancio, Siragusa, Tancredi, Schillaci, De Luca,  Pagana,  Di
    Caro, Marano e Cancelleri il 22 febbraio 2018[MP2]. Trasmesso
    alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 15
    marzo 2018.

    Disegno di legge n. 190 -  Valorizzazione e tutela delle aree
    agricole e contenimento del consumo  del  suolo .  Iniziativa
    parlamentare: presentato dai deputati Ragusa, Milazzo, Bulla,
    Cafeo, Cannata,  Catanzaro,  Foti,  Gallo,  Gennuso,  Marano,
    Rizzotto,  Savarino,  Zafarana  e  Zitelli  il  22   febbraio
    2018[MP3]. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e
    mobilità' (IV) il 14 marzo 2018.

    Disegno  di  legge  n.  229  -   Norme  per  il  governo  del
    territorio . Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati
    Di Mauro, Pullara e Compagnone il 23  marzo  2018.  Trasmesso
    alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il  6
    aprile 2018.

    Disegno di legge n. 356 -  Norme per l'arresto del consumo di
    suolo e per  il  riuso  dei  suoli  urbanizzati .  Iniziativa
    parlamentare:  presentato  dai  deputati  Campo,  Cancelleri,
    Cappello, Ciancio, Sunseri,  Foti,  Di  Caro,  Mangiacavallo,
    Palmeri,  Siragusa,  Tancredi,  Trizzino,   Zafarana,   Zito,
    Pagana, A. De Luca, Pasqua, Di Paola, Marano e  Schillaci  il
    18 settembre  2018.  Trasmesso  alla  Commissione  'Ambiente,
    territorio e mobilità' (IV) l'8 ottobre 2018.

    Disegno di legge n. 472 -   Norme  per  il  contenimento  del
    consumo del suolo . Iniziativa parlamentare:  presentato  dal
    deputato  Aricò  il  27   dicembre   2018.   Trasmesso   alla
    Commissione 'Ambiente, territorio  e  mobilità'  (IV)  il  24
    gennaio 2019.

    Disegno di legge n. 536 -  Norme in materia  di  urbanistica,
    edilizia e qualità architettonica . Iniziativa  parlamentare:
    presentato dai deputati Savarino, Aricò, Assenza  e  Galluzzo
    il 2  aprile  2019.  Trasmesso  alla  Commissione  'Ambiente,
    territorio e mobilità' (IV) il 10 aprile 2019.

    Disegni di legge nn. 587, 5, 147, 162, 174,  187,  190,  229,
    356, 472 e 536 abbinati dalla IV Commissione nella seduta  n.
    123 del 24 luglio 2019.

    Disegno di legge n. 587-5-147-162-174-187-190-229-356-472-536
      Norme per il governo del  territorio   esaminato  dalla  IV
    Commissione nelle sedute n. 120 del 16 luglio  2019,  n.  122
    del 23 luglio 2019, n. 123 del 24 luglio 2019, n. 128 del  18
    settembre 2019, n. 131 del 25 settembre 2019, n. 138  del  16
    ottobre 2019, n. 140 del 23  ottobre  2019,  n.  141  del  29
    ottobre 2019, n. 145 del 6  novembre  2019,  n.  147  del  13
    novembre 2019, n. 150 del 20 novembre 2019,  n.  152  del  26
    novembre 2019 e n. 186 del 4 giugno 2020.

    Deliberato l'invio in Commissione Bilancio  nella  seduta  n.
    152 del 26 novembre 2019.

    Parere reso dalla Commissione Bilancio nella  seduta  n.  202
    del 27 maggio 2020.

    Esitato per l'Aula nella seduta n. 186 del 4 giugno 2020.

    Relatore: on. Giuseppa Savarino.

    Discusso dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...

    Approvato dall'Assemblea nella seduta n. ... del ...