Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Legge sull'istituzione dell'infermiere di famiglia

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16 apr 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 111 AULA

Storico
10 apr 2019 Assegnato per esame Commissione SESTA

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      Onorevoli colleghi,

      Il presente disegno di legge si  prefigge  l'obiettivo
    di migliorare e potenziare  l'assistenza  domiciliare  a
    livello territoriale  attraverso  l'istituzione  di  una
    figura a tal fine preposta, che coopera con il medico di
    famiglia  e  i  servizi   territoriali   già   esistenti
    nell'interesse  della  salvaguardia  del  diritto   alla
    salute costituzionalmente garantito all'individuo e  nel
    contempo supportare tutti  colori  i  quali  versano  in
    condizioni di non autosufficienza ed indigenza economica
    nel rispetto del contenimento della spesa pubblica.
      Tale figura è  stata  individuata  nell'infermiere  di
    famiglia per  la  prima  volta  dall'OMS,  il  quale  lo
    individuò come colui che agisce per il  benessere  della
    comunità, quindi indirizzando la sua azione alle scuole,
    alle comunità per psichiatrici e comunque in  un  ambito
    prettamente extra-ospedaliero, aiutando gli individui  e
    le famiglie  a  fare  i  conti  con  la  malattia  e  le
    disabilità croniche,  nei  periodi  di  maggior  stress,
    spendendo una gran parte del  proprio  tempo  lavorativo
    nelle case dei pazienti e con le loro famiglie.
      Da quando l'OMS ha elaborato  questa  figura  ci  sono
    voluti  sei   anni   per   ottenere   per   prima   cosa
    l'istituzione    dell'ordine     professionale     degli
    infermieri. Solo nel 2012, con il decreto Balduzzi si  è
    assistito a una riorganizzazione, a  livello  nazionale,
    nell'ambito delle cure primarie,  ambito  domiciliare  e
    territoriale proponendo poliambulatori distrettuali che,
    con adeguata turnazione  del  personale,  forniscono  un
    servizio 24 ore su 24.

      Nel dicembre 2014 è stata creata una proposta di legge
    atta a modificare il decreto Balduzzi, che introduce  di
    fatto la figura dell'infermiere di famiglia.  Si  tratta
    di una norma che propone il pieno  riconoscimento  della
    professione infermieristica come figura  di  riferimento
    per  lo  sviluppo  e  il   potenziamento   dei   servizi
    territoriali  di  assistenza  domiciliare,  al  fine  di
    salvaguardare lo stato di salute dei cittadini.
      Tale figura nel mondo è già stata recepita da  diverso
    tempo, ad esempio negli Stati Uniti e in Regno Unito  le
    figure di specializzazione infermieristica si  sono  già
    ben delineate e sono  state  largamente  introdotte  nel
    modello sanitario, tra cui chiaramente  l'infermiere  di
    famiglia.
      In  Gran  Bretagna  l'infermiere  di  famiglia   viene
    associato ad un'unica specializzazione, ovvero il public
    health nurse, un tipo di infermiere che lavora in grandi
    gruppi e comunità ed effettua  tutti  quegli  interventi
    educativi,  relazionali  e  pratici  che  riguardano  il
    mantenimento e il  supporto  della  salute.  Esiste  poi
    un'altra  figura  sovrapponibile,  che  è   quella   del
    generalist nurse: esegue gli stessi compiti,  ma  svolti
    in una comunità più ristretta e sempre uguale di persone
    (come appunto il medico di famiglia), ed è perciò  molto
    più vicina alla definizione dell'OMS  di  infermiere  di
    famiglia. Negli USA, la  definizione  è  più  specifica:
    dopo aver acquisito quella  che  è  l'equivalente  della
    nostra laurea  triennale,  è  necessario  conseguire  il
    master in nursing della durata di due anni, dopodiché si
    affronta l'esame abilitante e si  diventa  family  nurse
    practitioner. Si tratta di una figura professionale  che
    solitamente agisce sotto la supervisione  di  un  medico
    (in alcuni Stati americani agisce senza medico, data  la
    loro penuria negli Stati Uniti) ed è deputata al care  e
    al cure dello stato di salute della  famiglia,  fornendo
    interventi  educativi  e  di  supporto   nell'assistenza
    sanitaria in tutte le sue fasi.
      Il nurse practitioner può inoltre effettuare  diagnosi
    sulle malattie, prescrivere alcuni tipi  di  farmaci  ed
    eseguire  la  terapia,  nonché  prescrivere   esami   di
    routine, test di laboratorio  ed  esami  diagnostici  in
    autonomia.
      Sulla  scia  del  successo  di  tale  figura  e  delle
    prescrizioni dell'OMS anche  in  Italia  è  iniziata  la
    sperimentazione di  tale  figura.  La  prima  (e  finora
    unica) regione a introdurre sul territorio  l'infermiere
    di famiglia è stata la Lombardia,  a  Varese,  dove  nel
    2014 è  nato  il  primo  ambulatorio  di  infermieri  di
    famiglia.   Nei   due   anni   successivi   sono   stati
    implementati altri tre distretti (Luino, Busto  Arsizio,
    Desio   e   Biandronno,   insieme   per   il    progetto
    Globalcareitalia) che agiscono in  un  raggio  di  dieci
    chilometri ciascuno, offrendo una rete  territoriale  in
    grado di raggiungere tutta l'utenza.
      Il ruolo dell'infermiere di  famiglia  è  fondamentale
    per  ridurre  l'utilizzo   improprio   dell'ospedale   e
    sviluppare l'assistenza  alternativa,  purtroppo  ancora
    con carenze macroscopiche per poter diventare la  valida
    V  e  unica  -  alternativa  al  pronto  soccorso  e  al
    ricovero. Tra  gli  obiettivi  c'è  la  riduzione  delle
    ospedalizzazioni evitabili e  il  ricorso  improprio  al
    pronto soccorso a favore dei pazienti.
      Come accennavo,  l'infermiere  del  territorio  è  una
    figura già attiva in  molte  Regioni  e  già  oggi  nove
    Atenei organizzano  master  per  conferire  il  relativo
    titolo  con  circa  5.400  infermieri  che  l'hanno  già
    conseguito.
      In tale prospettiva si vuole pertanto inserire  questo
    disegno  di  legge,  composto  da  sette  articoli,  che
    definisce finalità ed obiettivi della creazione di  tale
    figura. Presso i singoli dipartimenti di  cure  primarie
    di ogni ASP verranno creati  i  servizi  infermieristici
    territoriali, all'interno dei  quali  verrà  organizzata
    l'attività dei  singoli  ambulatori  in  relazione  alle
    diversità del territorio di azione ed  alle  peculiarità
    di ogni popolazione. L'azione di tali  ambulatori  verrà
    espletata in  sinergia  con  l'attività  dei  medici  di
    famiglia  e  dei  medici  di  continuità  assistenziale,
    nell'ottica di ampliare  le  possibilità  di  assistenza
    domiciliare al malato ottenendo come primo obiettivo una
    riduzione dei  ricoveri  con  conseguente  risparmio  di
    spesa, ed in secondo luogo  ad  un  miglioramento  della
    qualità delle cure per  quei  pazienti  fragili  che  se
    spostati dal loro contesto familiare andrebbero incontro
    sia al  rischio  di  infezioni  ospedaliere  sia  ad  un
    peggioramento delle loro condizioni psichiche.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                               Finalità

      1. La finalità della presente legge è il potenziamento
    e  il  miglioramento  della   continuità   assistenziale
    domiciliare  a  livello   territoriale,   al   fine   di
    salvaguardare  lo  stato  di   salute   dei   cittadini,
    attraverso l'istituzione dell'infermiere di famiglia.

      2. L'infermiere di famiglia è  un  infermiere  che  si
    occupa di assistenza in collaborazione con il medico  di
    famiglia, operando con  lui  in  sinergia  in  una  zona
    delimitata;

                                Art. 2.
                               Obiettivi

      1.   Il    modello    organizzativo    dell'assistenza
    infermieristica    territoriale,    si    prefigge    il
    raggiungimento dei seguenti obiettivi:

      a) informare e prevenire riducendo  l'incidenza  delle
    malattie e degli incidenti più comuni;
      b) pianificare e realizzare interventi informativi  ed
    educativi rivolti  ai  singoli,  alle  famiglie  e  alle
    comunità, atti a promuovere  modifiche  degli  stili  di
    vita e una migliore  aderenza  ai  piani  terapeutici  e
    riabilitativi, utilizzando e valutando diversi metodi di
    comunicazione;
      c) educare ed istruire le  famiglie  in  tutte  quelle
    manovre potenzialmente gestibili in ambito familiare, al
    fine  di  poter  essere  parte  attiva   nell'assistenza
    all'ammalato;
      d) potenziare l'assistenza territoriale e domiciliare,
    nel riconoscimento del principio di  sussidiarietà,  nei
    confronti di coloro i quali  versano  in  condizioni  di
    fragilità, cronicità, non  autosufficienza  e  indigenza
    economica;
      e)  rivedere  il  modello  organizzativo  distrettuale
    valorizzando e responsabilizzando le funzioni e il ruolo
    dei   professionisti   sanitari    per    una    maggior
    appropriatezza  delle  prestazioni  in  relazione   alle
    necessità clinico-assistenziali, alla tempestività, alla
    continuità della cura  e  della  comunicazione  con  gli
    utenti;
      f)  diminuire  gli  accessi  al  Pronto  Soccorso,  le
    degenze ospedaliere, nonché le riammissioni,  garantendo
    assistenza ai malati cronici o in fase acuta per i quali
    sono  possibili  cure  praticabili  presso  il   proprio
    domicilio.

                                Art. 3
               Infermieri di famiglia e cure domiciliari

      1. L'infermiere di famiglia è responsabile delle  cure
    domiciliari  del  paziente  nei  casi  in  cui  le   sue
    specifiche competenze professionali sono  sufficienti  a
    garantire l'erogazione delle cure necessarie.

      2. Per cura domiciliare  si  intende  la  modalità  di
    assistenza sanitaria erogata al domicilio  del  paziente
    dall'infermiere  in  collaborazione  con  il  medico  di
    famiglia, alternativa al ricovero ospedaliero, destinata
    a persone con patologie trattabili a domicilio  volta  a
    favorire  la  permanenza  del   paziente   nel   proprio
    ambiente.

      3. Le cure  domiciliari,  in  quanto  sostitutive  del
    ricovero ospedaliero, sono gratuite  e  non  soggette  a
    ticket, indipendentemente dal reddito.

      4. L'attivazione delle cure domiciliari è  subordinata
    alla compatibilità delle  condizioni  cliniche  indicata
    sul  certificato  di   dimissione   ospedaliera   o   su
    certificato rilasciato dal medico di  famiglia  e  degli
    interventi  sanitari  necessari  con  la  permanenza   a
    domicilio,  al  consenso  informato  dell'interessato  e
    della   sua   famiglia,   alla   verifica    da    parte
    dell'infermiere di famiglia dell'idoneità del  luogo  di
    cura e del supporto familiare.

      5. Il medico di  famiglia  ha  l'obbligo  di  valutare
    periodicamente la sussistenza della  necessità  di  cure
    domiciliari  mediante   certificazione   specifica,   da
    esperirsi a cadenza bisettimanale, mensile o sine die in
    base alle patologie del paziente.

                                Art. 4
                         Ambulatori h12 e h24

      1. Ogni distretto delle Asp  Siciliane  istituisce  il
    servizio infermieristico territoriale. Tale servizio  si
    occupa di istituire e coordinare  i  singoli  ambulatori
    infermieristici territoriali strutturati in tale modo:

      a) ambulatori H12, cinque giorni su sette associati ad
    uno o più medici di famiglia in base agli assistiti;
      b)  ambulatori  H24,  istituiti  presso  le  sedi   di
    continuità assistenziale sette giorni su sette.

      2.   Gli   ambulatori   infermieristici   territoriali
    svolgono le seguenti attività:

      a) identificare e valutare lo stato  di  salute  ed  i
    bisogni  degli  individui  e  delle  famiglie  nel  loro
    contesto culturale e di comunità;
      b) erogano prestazioni infermieristiche;
      c) pianificare ed erogare assistenza alle famiglie che
    necessitano di interventi specifici;
      d) fornire  informazioni  e  consulenze,  avvalendosi,
    quando è necessario, di  altri  operatori  sanitari,  in
    collaborazione con i medici di famiglia;
      e) gestire, per quanto di  competenza,  le  dimissioni
    protette;
      f)   gestire   il   sistema   informativo    condiviso
    ospedale/territorio;
      g)    favorire,    attraverso    la    formazione    e
    l'addestramento, l'autonomia dei  pazienti  e  dei  loro
    familiari durante il percorso della malattia,  riducendo
    la richiesta di prestazioni sanitarie per  manovre  auto
    gestibili e l'incidenza di complicanze legate a  manovre
    non corrette.

      3.  L'accesso  alle   prestazioni   degli   ambulatori
    infermieristici è subordinato alla apposita prescrizione
    del  medico  di   medicina   generale   o   del   medico
    specialista,  il  quale   è   obbligato   ad   avvalersi
    dell'infermiere di famiglia in tutti quei  casi  in  cui
    quest'ultimo ne abbia competenza.

      4. L'integrazione  delle  prestazioni  tra  medico  di
    famiglia ed infermiere di famiglia è  favorito  mediante
    programmi  intensivi  di  integrazione  che  favoriscano
    l'accesso dell'utenza alle figure  infermieristiche,  in
    modo da creare  il  rapporto  di  fiducia  necessario  a
    garantire l'accesso in equipe alle prestazioni.


                                 Art.5
            Servizio infermieristico territoriale regionale

      1. Gli  ambulatori  infermieristici  regionali  e  gli
    infermieri di famiglia costituiscono, nel loro  insieme,
    il servizio infermieristico territoriale regionale ,  le
    cui modalità organizzative verranno definite con decreto
    dell'Assessore alla Famiglia da emanare entro 180 giorni
    dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  previo
    parere della Commissione sesta dell'Assemblea  Regionale
    Siciliana.
      2.  al  fine   di   migliorare   l'assistenza   e   la
    distribuzione delle risorse, in  ogni  ASP,  all'interno
    del Dipartimento delle  cure  primarie  è  istituito  il
    servizio dell'assistenza infermieristica territoriale  .
    L'Assessore  alla  Salute,  su  proposta  del  Direttore
    Generale  dell'Asp,  previo  parere   vincolante   della
    Commissione sesta, nomina un  Dirigente  infermieristico
    che gestisce e sovraintende al buon funzionamento  degli
    ambulatori infermieristici territoriali.
      3. Le ASP, mediante i Dipartimenti di  cure  primarie,
    effettuano  il  monitoraggio  attivo  dell'accesso  alle
    prestazioni infermieristiche e la vigilanza sull'obbligo
    dei medici  di  famiglia  e  dei  medici  di  continuità
    assistenziale di avvalersi del servizio infermieristico.

                                Art. 6
                           Norma finanziaria

      1.    Le     attività     relative     all'istituzione
    dell'infermiere   di   famiglia    e    del    direttore
    infermieristico verranno  finanziate  dalle  ASP  in  un
    apposito capitolo del fondo in dotazione.

                                Art. 7
                             Norma finale

      1. La presente legge sarà  pubblicata  nella  Gazzetta
    ufficiale della Regione Siciliana.
      2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
    di farla osservare come legge della Regione.