Attuale
16 apr 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 111 AULA
Storico
10 apr 2019 Assegnato per esame Commissione SESTA
Onorevoli colleghi, Il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di migliorare e potenziare l'assistenza domiciliare a livello territoriale attraverso l'istituzione di una figura a tal fine preposta, che coopera con il medico di famiglia e i servizi territoriali già esistenti nell'interesse della salvaguardia del diritto alla salute costituzionalmente garantito all'individuo e nel contempo supportare tutti colori i quali versano in condizioni di non autosufficienza ed indigenza economica nel rispetto del contenimento della spesa pubblica. Tale figura è stata individuata nell'infermiere di famiglia per la prima volta dall'OMS, il quale lo individuò come colui che agisce per il benessere della comunità, quindi indirizzando la sua azione alle scuole, alle comunità per psichiatrici e comunque in un ambito prettamente extra-ospedaliero, aiutando gli individui e le famiglie a fare i conti con la malattia e le disabilità croniche, nei periodi di maggior stress, spendendo una gran parte del proprio tempo lavorativo nelle case dei pazienti e con le loro famiglie. Da quando l'OMS ha elaborato questa figura ci sono voluti sei anni per ottenere per prima cosa l'istituzione dell'ordine professionale degli infermieri. Solo nel 2012, con il decreto Balduzzi si è assistito a una riorganizzazione, a livello nazionale, nell'ambito delle cure primarie, ambito domiciliare e territoriale proponendo poliambulatori distrettuali che, con adeguata turnazione del personale, forniscono un servizio 24 ore su 24. Nel dicembre 2014 è stata creata una proposta di legge atta a modificare il decreto Balduzzi, che introduce di fatto la figura dell'infermiere di famiglia. Si tratta di una norma che propone il pieno riconoscimento della professione infermieristica come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi territoriali di assistenza domiciliare, al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini. Tale figura nel mondo è già stata recepita da diverso tempo, ad esempio negli Stati Uniti e in Regno Unito le figure di specializzazione infermieristica si sono già ben delineate e sono state largamente introdotte nel modello sanitario, tra cui chiaramente l'infermiere di famiglia. In Gran Bretagna l'infermiere di famiglia viene associato ad un'unica specializzazione, ovvero il public health nurse, un tipo di infermiere che lavora in grandi gruppi e comunità ed effettua tutti quegli interventi educativi, relazionali e pratici che riguardano il mantenimento e il supporto della salute. Esiste poi un'altra figura sovrapponibile, che è quella del generalist nurse: esegue gli stessi compiti, ma svolti in una comunità più ristretta e sempre uguale di persone (come appunto il medico di famiglia), ed è perciò molto più vicina alla definizione dell'OMS di infermiere di famiglia. Negli USA, la definizione è più specifica: dopo aver acquisito quella che è l'equivalente della nostra laurea triennale, è necessario conseguire il master in nursing della durata di due anni, dopodiché si affronta l'esame abilitante e si diventa family nurse practitioner. Si tratta di una figura professionale che solitamente agisce sotto la supervisione di un medico (in alcuni Stati americani agisce senza medico, data la loro penuria negli Stati Uniti) ed è deputata al care e al cure dello stato di salute della famiglia, fornendo interventi educativi e di supporto nell'assistenza sanitaria in tutte le sue fasi. Il nurse practitioner può inoltre effettuare diagnosi sulle malattie, prescrivere alcuni tipi di farmaci ed eseguire la terapia, nonché prescrivere esami di routine, test di laboratorio ed esami diagnostici in autonomia. Sulla scia del successo di tale figura e delle prescrizioni dell'OMS anche in Italia è iniziata la sperimentazione di tale figura. La prima (e finora unica) regione a introdurre sul territorio l'infermiere di famiglia è stata la Lombardia, a Varese, dove nel 2014 è nato il primo ambulatorio di infermieri di famiglia. Nei due anni successivi sono stati implementati altri tre distretti (Luino, Busto Arsizio, Desio e Biandronno, insieme per il progetto Globalcareitalia) che agiscono in un raggio di dieci chilometri ciascuno, offrendo una rete territoriale in grado di raggiungere tutta l'utenza. Il ruolo dell'infermiere di famiglia è fondamentale per ridurre l'utilizzo improprio dell'ospedale e sviluppare l'assistenza alternativa, purtroppo ancora con carenze macroscopiche per poter diventare la valida V e unica - alternativa al pronto soccorso e al ricovero. Tra gli obiettivi c'è la riduzione delle ospedalizzazioni evitabili e il ricorso improprio al pronto soccorso a favore dei pazienti. Come accennavo, l'infermiere del territorio è una figura già attiva in molte Regioni e già oggi nove Atenei organizzano master per conferire il relativo titolo con circa 5.400 infermieri che l'hanno già conseguito. In tale prospettiva si vuole pertanto inserire questo disegno di legge, composto da sette articoli, che definisce finalità ed obiettivi della creazione di tale figura. Presso i singoli dipartimenti di cure primarie di ogni ASP verranno creati i servizi infermieristici territoriali, all'interno dei quali verrà organizzata l'attività dei singoli ambulatori in relazione alle diversità del territorio di azione ed alle peculiarità di ogni popolazione. L'azione di tali ambulatori verrà espletata in sinergia con l'attività dei medici di famiglia e dei medici di continuità assistenziale, nell'ottica di ampliare le possibilità di assistenza domiciliare al malato ottenendo come primo obiettivo una riduzione dei ricoveri con conseguente risparmio di spesa, ed in secondo luogo ad un miglioramento della qualità delle cure per quei pazienti fragili che se spostati dal loro contesto familiare andrebbero incontro sia al rischio di infezioni ospedaliere sia ad un peggioramento delle loro condizioni psichiche. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Finalità 1. La finalità della presente legge è il potenziamento e il miglioramento della continuità assistenziale domiciliare a livello territoriale, al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini, attraverso l'istituzione dell'infermiere di famiglia. 2. L'infermiere di famiglia è un infermiere che si occupa di assistenza in collaborazione con il medico di famiglia, operando con lui in sinergia in una zona delimitata; Art. 2. Obiettivi 1. Il modello organizzativo dell'assistenza infermieristica territoriale, si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) informare e prevenire riducendo l'incidenza delle malattie e degli incidenti più comuni; b) pianificare e realizzare interventi informativi ed educativi rivolti ai singoli, alle famiglie e alle comunità, atti a promuovere modifiche degli stili di vita e una migliore aderenza ai piani terapeutici e riabilitativi, utilizzando e valutando diversi metodi di comunicazione; c) educare ed istruire le famiglie in tutte quelle manovre potenzialmente gestibili in ambito familiare, al fine di poter essere parte attiva nell'assistenza all'ammalato; d) potenziare l'assistenza territoriale e domiciliare, nel riconoscimento del principio di sussidiarietà, nei confronti di coloro i quali versano in condizioni di fragilità, cronicità, non autosufficienza e indigenza economica; e) rivedere il modello organizzativo distrettuale valorizzando e responsabilizzando le funzioni e il ruolo dei professionisti sanitari per una maggior appropriatezza delle prestazioni in relazione alle necessità clinico-assistenziali, alla tempestività, alla continuità della cura e della comunicazione con gli utenti; f) diminuire gli accessi al Pronto Soccorso, le degenze ospedaliere, nonché le riammissioni, garantendo assistenza ai malati cronici o in fase acuta per i quali sono possibili cure praticabili presso il proprio domicilio. Art. 3 Infermieri di famiglia e cure domiciliari 1. L'infermiere di famiglia è responsabile delle cure domiciliari del paziente nei casi in cui le sue specifiche competenze professionali sono sufficienti a garantire l'erogazione delle cure necessarie. 2. Per cura domiciliare si intende la modalità di assistenza sanitaria erogata al domicilio del paziente dall'infermiere in collaborazione con il medico di famiglia, alternativa al ricovero ospedaliero, destinata a persone con patologie trattabili a domicilio volta a favorire la permanenza del paziente nel proprio ambiente. 3. Le cure domiciliari, in quanto sostitutive del ricovero ospedaliero, sono gratuite e non soggette a ticket, indipendentemente dal reddito. 4. L'attivazione delle cure domiciliari è subordinata alla compatibilità delle condizioni cliniche indicata sul certificato di dimissione ospedaliera o su certificato rilasciato dal medico di famiglia e degli interventi sanitari necessari con la permanenza a domicilio, al consenso informato dell'interessato e della sua famiglia, alla verifica da parte dell'infermiere di famiglia dell'idoneità del luogo di cura e del supporto familiare. 5. Il medico di famiglia ha l'obbligo di valutare periodicamente la sussistenza della necessità di cure domiciliari mediante certificazione specifica, da esperirsi a cadenza bisettimanale, mensile o sine die in base alle patologie del paziente. Art. 4 Ambulatori h12 e h24 1. Ogni distretto delle Asp Siciliane istituisce il servizio infermieristico territoriale. Tale servizio si occupa di istituire e coordinare i singoli ambulatori infermieristici territoriali strutturati in tale modo: a) ambulatori H12, cinque giorni su sette associati ad uno o più medici di famiglia in base agli assistiti; b) ambulatori H24, istituiti presso le sedi di continuità assistenziale sette giorni su sette. 2. Gli ambulatori infermieristici territoriali svolgono le seguenti attività: a) identificare e valutare lo stato di salute ed i bisogni degli individui e delle famiglie nel loro contesto culturale e di comunità; b) erogano prestazioni infermieristiche; c) pianificare ed erogare assistenza alle famiglie che necessitano di interventi specifici; d) fornire informazioni e consulenze, avvalendosi, quando è necessario, di altri operatori sanitari, in collaborazione con i medici di famiglia; e) gestire, per quanto di competenza, le dimissioni protette; f) gestire il sistema informativo condiviso ospedale/territorio; g) favorire, attraverso la formazione e l'addestramento, l'autonomia dei pazienti e dei loro familiari durante il percorso della malattia, riducendo la richiesta di prestazioni sanitarie per manovre auto gestibili e l'incidenza di complicanze legate a manovre non corrette. 3. L'accesso alle prestazioni degli ambulatori infermieristici è subordinato alla apposita prescrizione del medico di medicina generale o del medico specialista, il quale è obbligato ad avvalersi dell'infermiere di famiglia in tutti quei casi in cui quest'ultimo ne abbia competenza. 4. L'integrazione delle prestazioni tra medico di famiglia ed infermiere di famiglia è favorito mediante programmi intensivi di integrazione che favoriscano l'accesso dell'utenza alle figure infermieristiche, in modo da creare il rapporto di fiducia necessario a garantire l'accesso in equipe alle prestazioni. Art.5 Servizio infermieristico territoriale regionale 1. Gli ambulatori infermieristici regionali e gli infermieri di famiglia costituiscono, nel loro insieme, il servizio infermieristico territoriale regionale , le cui modalità organizzative verranno definite con decreto dell'Assessore alla Famiglia da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge previo parere della Commissione sesta dell'Assemblea Regionale Siciliana. 2. al fine di migliorare l'assistenza e la distribuzione delle risorse, in ogni ASP, all'interno del Dipartimento delle cure primarie è istituito il servizio dell'assistenza infermieristica territoriale . L'Assessore alla Salute, su proposta del Direttore Generale dell'Asp, previo parere vincolante della Commissione sesta, nomina un Dirigente infermieristico che gestisce e sovraintende al buon funzionamento degli ambulatori infermieristici territoriali. 3. Le ASP, mediante i Dipartimenti di cure primarie, effettuano il monitoraggio attivo dell'accesso alle prestazioni infermieristiche e la vigilanza sull'obbligo dei medici di famiglia e dei medici di continuità assistenziale di avvalersi del servizio infermieristico. Art. 6 Norma finanziaria 1. Le attività relative all'istituzione dell'infermiere di famiglia e del direttore infermieristico verranno finanziate dalle ASP in un apposito capitolo del fondo in dotazione. Art. 7 Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.