(XVIII Legislatura)
Norme per il riconoscimento e la valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Sicilia.
 
la seguente legge:  
Oggetto e finalità
1. La Regione promuove la valorizzazione e la fruizione dei cimiteri monumentali e storici della Sicilia quali patrimoni culturali e luoghi di cultura, parte integrante dell'identità culturale della Regione come elementi di memoria storica e collettiva, secondo i principi enunciati dall'articolo 2 della convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, firmata a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata con legge 1 ottobre 2020, n. 133.
N o t e
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Definizione e riconoscimento dei cimiteri monumentali e storici
1. Ai fini della presente legge sono cimiteri monumentali e storici della Sicilia i luoghi di sepoltura che presentano condizioni di rilevanza monumentale e storica secondo i principi di cui all'articolo 1 della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e ratificata con legge 6 aprile 1977, n. 184, e i luoghi di sepoltura di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
2. Possono chiedere il riconoscimento quali cimiteri monumentali e storici ai sensi del comma 1 i luoghi che possiedono i seguenti requisiti:
a) presenza di un impianto cimiteriale e di edifici e monumenti di rilevanza storico-artistica e valenza storico-culturale di luogo della memoria collettiva, attestate da apposita relazione storico-artistica redatta da un docente universitario nelle discipline storiche, storiche dell'arte o architettoniche;
b) svolgimento di attività volte alla conoscenza del luogo;
c) apertura al pubblico, nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, per almeno centocinquanta giorni all'anno anche non continuativi; apertura al pubblico, nei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti, per almeno settantacinque giorni all'anno anche non continuativi.
3. I cimiteri di guerra realizzati dopo la Seconda Guerra mondiale per onorare i caduti in battaglia e i cimiteri pubblici sui quali è apposto il vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ovvero ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 sono riconosciuti come cimiteri monumentali e storici alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana disciplina con apposito decreto, previo parere della competente Commissione parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana, il procedimento, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione per ottenere il riconoscimento di cimiteri monumentali e storici della Sicilia, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.
Iniziative per la valorizzazione
1. I gestori dei siti riconosciuti cimiteri monumentali e storici della Sicilia possono organizzare forme di cooperazione sul territorio regionale volte all'individuazione, alla valorizzazione e alla divulgazione, anche con strumenti digitali, proponendo l'inserimento nella Carta regionale dei luoghi dell'identità e della memoria (LIM) di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, nonché allo studio e alla ricerca su temi di interesse culturale, storico, artistico, sociale e naturalistico connessi ai suddetti siti.
2. Lo sviluppo dei percorsi di cui al comma 1 può avvenire per ambito territoriale all'interno del territorio regionale, anche attraverso l'adesione a circuiti di promozione e valorizzazione.
3. La Regione effettua il monitoraggio dei cimiteri monumentali e storici della Sicilia, assicurandone la qualità scientifica e la funzionalità operativa in accordo con le esigenze degli enti locali e della Regione.
Contributi per gli interventi
1. Nell'ambito del più ampio quadro della valorizzazione del patrimonio monumentale siciliano, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana con proprio decreto, previo parere della competente Commissione parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana, approva i bandi per la concessione di contributi per i progetti presentati dai soggetti titolari e dai gestori di strutture riconosciute quali cimiteri monumentali e storici della Sicilia ai sensi dell'articolo 2. In sede di programmazione sono definiti gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento e i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento e sono individuati i contributi concedibili.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana con proprio decreto, previo parere della competente Commissione parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana, disciplina le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione dei progetti nonché le modalità di concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi.
3. I contributi possono essere destinati a finanziare la gestione sostenibile, la fruizione e la valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Sicilia nelle seguenti attività:
a) salvaguardia del patrimonio;
b) fruizione pubblica e comunicazione;
c) catalogazione e studio del patrimonio;
d) interventi di conservazione preventiva e restauro dei beni sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
e) mostre e programmi culturali;
f) progetti digitali e multimediali;
g) educazione al patrimonio culturale;
h) interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e all'accessibilità e fruibilità dei cimiteri monumentali e storici da parte delle persone con disabilità, nel rispetto della normativa statale vigente e, per gli immobili e le opere sottoposti a tutela, della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;
i) sviluppo di itinerari e percorsi in relazione ai paesaggi culturali;
j) promozione del turismo culturale con particolare attenzione allo smart tourism e al turismo dolce e sostenibile;
k) progetti per la creazione di reti tra cimiteri monumentali e storici non solo regionali, ma anche europei, in particolare quelli collegati dalla rete
ASCE - Association of Significant Cemeteries of Europe .
4. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 è data priorità a quelli presentati dagli enti locali titolari o gestori dei cimiteri monumentali e storici situati nel loro territorio.
Altre azioni della Regione
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma degli interventi di cui all'articolo 4, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana pubblica sul proprio sito istituzionale la Guida ai cimiteri monumentali e storici della Sicilia', redatta con il supporto degli enti gestori dei suddetti cimiteri, allo scopo di
valorizzare paesaggi e itinerari culturali,
interpretativi, narrativi e turistici.
2. La Regione promuove e facilita la collaborazione con il Ministero della Difesa, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con le rappresentanze diplomatiche straniere per inserire i cimiteri di guerra e i cimiteri militari all'interno della sezione dedicata del sito istituzionale di cui al comma 1.
3. La Regione promuove iniziative volte alla conservazione, al restauro, alla valorizzazione e alla fruizione da parte delle persone con disabilità dei cimiteri oggetto della presente legge, nel rispetto delle caratteristiche storico-artistiche e monumentali dei luoghi.
4. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, favorisce la realizzazione da parte di privati di progetti volti alla conservazione e valorizzazione di monumenti funebri.
Controllo attuativo
1. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, con cadenza triennale, presenta alla competente Commissione parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di attuazione e della presente legge. In particolare la relazione contiene dati e informazioni relativi a:
a) l'elenco delle strutture che hanno ottenuto il riconoscimento sulla base dei requisiti di cui all'articolo 2 o riconosciute ope legis;
b) gli interventi per la valorizzazione di cui all'articolo 4;
c) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi erogati;
d) eventuali criticità riscontrate e particolari situazioni di carattere nazionale, regionale o locale che possano compromettere le finalità e l'attuazione della presente legge;
e) lo stato di accessibilità e fruibilità dei cimiteri monumentali e storici e gli interventi realizzati ai fini del superamento delle barriere architettoniche.
Norma finanziaria
1. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026.
2. Per gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma l, è autorizzata la spesa per l'acquisizione di servizi grafici pari a 5 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari complessivamente a 105 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 - Tabella A - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, e di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
Variazioni al bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2026, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa
tabella B discendenti dall'applicazione delle
disposizioni di cui alla presente legge.
2. II Ragioniere generale, su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, è autorizzato ad effettuare le eventuali variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere su differenti capitoli la spesa autorizzata per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 4, al fine di adeguarla alla codifica prevista dal piano dei conti integrato e garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli, ferma restando la spesa complessivamente prevista per le finalità di cui al predetto comma 1.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.