(XVIII Legislatura)

 

Legge Regionale n. 21 del 04 08 2026

-°-

Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti

rinnovabili. Norma di interpretazione autentica. Interventi finanziari urgenti.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 07 08 2026 n. 36)

 

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 in materia di installazione di impianti alimentati da

fonti rinnovabili

1. Alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 e successive modificazioni, dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:

Art. 1 bis.

Individuazione di aree idonee regionali

all'installazione di impianti alimentati da fonti

rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui

all'articolo 11 bis, comma 1, del decreto legislativo 25

novembre 2024, n. 190

1. Ai sensi del comma 3 e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal comma 4 e degli obiettivi fissati dal comma 5 dell'articolo 11 bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e successive modificazioni, sono individuate le seguenti aree idonee regionali all'installazione di impianti da fonti rinnovabili di qualsiasi tecnologia, ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 1 del citato articolo 11 bis:

a) siti di interesse nazionale (SIN);

b) aree industriali, commerciali, artigianali, ivi comprese le aree di crisi industriale complessa, cave dismesse e siti contaminati in bonifica, fatta esclusione per l'installazione di impianti con tecnologia eolica;

c) le superfici e le strutture edificate, facenti parte del demanio e del patrimonio regionale, individuate con un piano di intervento della Presidenza della Regione nel rispetto delle previsioni del PTR e del PEARS, su proposta dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, d'intesa con gli Assessorati a cui è ascritta la relativa competenza previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;

d) le aree adiacenti alle cabine primarie entro una distanza non superiore a 500 metri e l'area ricompresa entro una distanza non superiore a 500 metri da stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale - RTN esistenti o autorizzate, con l'esclusione della prima fascia di 50 metri dal perimetro delle stesse.

2. Sono escluse dalle aree di cui al comma 1 quelle ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, nonché le aree che, in relazione alle caratteristiche degli impianti da realizzare, siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici, ovvero siano sottoposte a vincolo idrogeologico, fluviale, sismico e forestale e relative fasce di rispetto.

3. Al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli del territorio regionale, le aree agricole qualificabili come idonee non devono superare lo 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) del territorio medesimo. La Regione può individuare, anche su richiesta dei comuni, le aree agricole di pregio da escludere dall'applicazione del presente articolo.

Art. 1 ter.

Priorità istruttoria

1. Sono esaminate cronologicamente con carattere di priorità le istanze di autorizzazione afferenti agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile geotermica, idroelettrica e agrivoltaica avanzata e ai sistemi di accumulo di energia elettrochimica nonché agli impianti per la produzione di idrogeno verde e di biogas o biometano, purché, nel caso di impianti agrivoltaici avanzati sia garantito il mantenimento di una produzione lorda vendibile (PLV) pari ad almeno l'80 per cento della PLV antecedente alla realizzazione dell'impianto, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 11 bis, comma 1, lettera m), nn. 1, 2 e 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e successive modificazioni.

Art. 1 quater.

Verifica di cui all'articolo 11, comma 8,

del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione, i comuni espletano la verifica prevista dall'articolo 11, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e successive modificazioni, avvalendosi del supporto e dell'attività di controllo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Art. 1 quinquies.

Utilizzo di opere di rete esistenti ai fini dei

procedimenti autorizzatori degli impianti da fonti

rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia

1. Per il rilascio, la modifica e la conclusione dei procedimenti autorizzatori degli impianti da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, il proponente può utilizzare o condividere le opere di rete, la capacità di trasporto e i punti di connessione esistenti oppure già preventivati e validati dal gestore di rete, anche per procedimenti distinti. Restano ferme la verifica di compatibilità tecnica del gestore di rete e l'applicazione della normativa statale vigente. .

 

N o t e

https://www.gursonline.regione.sicilia.it/wp-content

/uploads/2026/08/SO 01 GURS 36 2026 signed.pdf

 

 

Art. 2.

Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1

della legge regionale 12

luglio 2011, n. 12 in materia di contratti pubblici

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come da ultimo modificato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, si interpreta nel senso che il rinvio ivi previsto alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni è riferito anche a tutte le sue successive integrazioni e modifiche, fatte salve le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 12/2011 e successive modificazioni.

 

 

Art. 3.

Contributi per la riduzione degli svantaggi derivanti

dall'insularità

1. La spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2026, n. 14, per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2025, n. 32, è incrementata per l'esercizio finanziario 2026, di complessivi 9.000 migliaia di euro, di cui:

a) 4.000 migliaia di euro da destinare alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 32/2025, per la concessione di contributi in favore dei cittadini residenti in Sicilia per la riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità (Missione 10, Programma 4, capitolo 270049);

b) 5.000 migliaia di euro da destinare alle finalità di cui al comma 2 della legge regionale n. 32/2025, per il rimborso alle compagnie aeree convenzionate, per l'applicazione dello sconto sui biglietti per i residenti in Sicilia (Missione 10, Programma 4, capitolo 270050).

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma l, pari complessivamente a 9.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 - Tabella A - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

 

 

Art. 4.

Interventi in favore dei soggetti con disabilità

1. Alle autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella 1 di cui al comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 per le finalità di seguito indicate sono apportate, per l'esercizio finanziario 2026, le variazioni incrementative a fianco indicate:

Normativa    Mi  P  T  A  R  Capito     Descrizione        2026

di           ss  r  i  m  u  lo

riferimento io o t m b

ne g o . r

r l n i

a o e c

m        a

m a

L.R. 8/2017  12  2  1  6  2  183808  FONDO PER LA          8.000.000

ART.9, C.2,                          DISABILITA' E PER           ,00

LETT A),                       LA NON

B), C.9,                       AUTOSUFFICIENZA-

C.10                           FONDI REGIONALI

L.R.29/2021  12  2  1  6  2  183384  TRASFERIMENTI AI       3.000.00

, ART. 15,                           COMUNI PER LE              0,00

C.1                            ATTIVITÀ DI

ASSISTENZA

IGIENICO-PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE

(ASACOM) AGLI

ALUNNI CON

DISABILITÀ DELLE

SCUOLE COMUNALI

DELL'INFANZIA,

PRIMARIE E

SECONDARIE DI

PRIMO GRADO

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma l, pari complessivamente a 11.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n. 1/2026 - Tabella A - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

 

 

Art. 5.

Interventi urgenti a seguito degli incendi verificatisi

nei mesi estivi del 2026

1. Al fine di far fronte agli interventi urgenti da effettuare in conseguenza degli incendi verificatisi nei mesi estivi dell'anno 2026 le autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella 1 di cui al comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 per le finalità di seguito indicate, per l'esercizio finanziario 2026, sono incrementate degli importi a fianco indicati:

Normativa    Mi  P  T  A  R  Capito    Descrizione        2026

di           ss  r  i  m  u  lo

riferimento io o t m b

ne g o . r

r l n i

a o e c

m        a

m a

L.R.         11  2  1  1  4  117318  FONDO REGIONALE      3.000.000,

13/2020,                             PER GLI                      00

ART. 3                         INTERVENTI DI

PARTE CORRENTE

L.R.                           CONSEGUENTI ALLA

13/2022,                       DICHIARAZIONE

ART. 9                         DELLO STATO DI

CRISI E DI

L.R.                           EMERGENZA

2372024,                       REGIONALE DI

ART. 2, C.1                    COMPETENZA DEL

DIPARTIMENTO

PROTEZIONE CIVILE

L.R.         11  2  2  1  4  500012  FONDO PER LE          12.000.00

13/2020,                             EMERGENZE DI               0,00

ART. 3                         CONTO CAPITALE

PER LA

L.R.                           REALIZZAZIONE DI

13/2022,                       LAVORI PER

ART. 9                         FRONTEGGIARE

L'EMERGENZA E

L.R.                           MITIGARE LA CRISI

2372024,                       DI COMPETENZA DEL

ART. 2, C.1                    DIPARTIMENTO

PROTEZIONE

CIVILE.

2. Il dipartimento regionale dell'agricoltura è autorizzato ad erogare alle imprese agricole aventi un'unità produttiva nel territorio della Regione contributi a fondo perduto, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis , a titolo di indennizzo a fronte dei danni subiti alle produzioni agricole, scorte, foraggi e patrimonio zootecnico dagli incendi verificatisi nei mesi estivi nell'anno 2026. Per le finalità di cui al presente comma, per l'esercizio finanziario 2026, è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1). Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 25.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, si provvede per l'importo di 20.000 migliaia di euro mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744 e per l'importo di 5.000 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n. 1/2026 - Tabella A - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

 

 

Art. 6.

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 28

maggio 2026, n. 13

in materia di divieto di assunzioni

l. All'articolo 24 della legge regionale 28 maggio 2026, n. 13, dopo la parola sinfonici sono aggiunte le parole , alle società SEUS S.c.p.a. ed Ast S.p.A. nel rispetto delle procedure di reclutamento concorsuali pubbliche e con divieto di utilizzo di lavoro interinale. Limitatamente alla società Ast S.p.A. sono consentite le proroghe dei contratti di somministrazione di lavoro interinale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, purché la somministrazione non scada oltre il 15 novembre 2026. .

 

 

Art. 7.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

 

Art. 8.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.