(XVIII Legislatura)

 

Legge Regionale n. 12 del 27 05 2026

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Disposizioni in materia di lavoro, istruzione, turismo, beni culturali,

sport e spettacolo

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 05 06 2026 n. 25)

 

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

Art. 1.

Misure per il collocamento dei disabili psichici.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile

2022, n. 5

1. All'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2022, n. 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. L'amministrazione della Regione, gli enti pubblici e le aziende dalla stessa dipendenti, vigilati o controllati, le società a prevalente partecipazione regionale, gli enti locali e le aziende facenti capo a società o altri organismi a prevalente partecipazione dell'ente locale da cui dipendono destinano ai disabili psichici almeno il quindici per cento della quota di riserva obbligatoria prevista e calcolata alla lettera

a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 11 della predetta norma, i disabili psichici sono avviati su richiesta nominativa mediante convenzioni che prevedono, da parte degli uffici competenti del collocamento mirato, appositi programmi mirati al conseguimento degli obiettivi occupazionali dei suddetti disabili, sulla base dell'elenco specifico e aggiornato su base provinciale, nonché l'indicazione del numero di posti da coprire secondo la predetta quota di riserva ad essi destinata e delle mansioni adatte alla capacità lavorativa degli stessi.'.

 

 

Art. 2.

Interventi per l'istruzione.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 8 maggio

2018, n. 8

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole attua iniziative e progetti' sono sostituite dalle parole attua iniziative, progetti ed eventi, anche attraverso soggetti terzi,'.

 

 

Art. 3.

Prestito d'onore per studenti universitari.

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 18

novembre 2024, n. 28

1. All'articolo 20 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera c), le parole ISEE inferiore ad euro 20.000,00' sono sostituite dalle parole ISEE inferiore ad euro 30.000,00';

b) al comma 3 le parole II finanziamento ha durata decennale, con preammortamento sino ad un massimo di 5 anni' sono sostituite dalle parole Il finanziamento ha durata di dodici anni con preammortamento sino ad un massimo di sette anni';

c) alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: Il decreto assicura adeguati strumenti di informazione e di orientamento alla misura rivolti agli studenti.'.

 

 

Art. 4.

Programma triennale di sviluppo turistico regionale.

Modifiche all'articolo3 della legge regionale 15

settembre 2005, n. 10

1. Al comma l dell'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 le parole il 30 giugno dell'anno precedente al' sono sostituite dalle parole sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale di previsione del'.

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 le lettere e) e g) sono soppresse.

 

 

Art. 5.

Spese per comunicazione

dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e

dello spettacolo

1. Al fine di garantire la piena efficacia delle attività istituzionali di promozione del territorio, le spese sostenute dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa non concorrono alla formazione della base di calcolo per le riserve di quota di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

 

 

Art. 6

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6

1. Alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, alla lettera a) il numero 5) è soppresso e alla lettera b) è aggiunto il seguente:

11) Villaggi turistici;';

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1 bis. Limitatamente alle strutture turisticoricettive extralberghiere le prescrizioni in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 si applicano alla ristrutturazione delle strutture preesistenti e alle strutture costruite successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto nonché ai relativi spazi esterni di pertinenza.'

 

 

Art. 7

Differimento dei termini

Di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 2

aprile 2024, n. 7

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, il termine del 31 dicembre 2024 previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 aprile 2024, n. 7 è differito al 31 dicembre 2026. Il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo provvede alla sospensione del Codice identificativo nazionale (CIN) delle strutture turistico-ricettive che non provvedono alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 6/2025 entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

 

 

Art. 8.

Modifiche in materia di enti sottoposti a tutela o

vigilanza dell'Assessorato regionale del turismo, dello

sport e dello spettacolo

1. All'articolo 16, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, le parole primo periodo della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche e integrazioni' sono sostituite dalle parole secondo periodo della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche e integrazioni, previa acquisizione del parere favorevole del Ministero della Cultura circa il mantenimento dei requisiti di accesso alle risorse del Fondo nazionale dello spettacolo dal vivo (FNSV).'.

 

 

Art. 9.

Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 7 maggio

2015, n 9.

Deroga ai requisiti per l'accesso al FURS.

1. All'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole performance svolte.' è aggiunto il seguente periodo: I contributi agli enti di cui al precedente periodo sono erogati con un'anticipazione del cinquanta per cento della somma assegnata, previa presentazione di apposita istanza a firma del legale rappresentante, corredata da dichiarazione attestante che il programma in corso di svolgimento non si discosta sostanzialmente da quello presentato in allegato all'istanza di finanziamento.'.

b) dopo il comma 5 bis è inserito il seguente:

5bis.1. Gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica possono concorrere annualmente, con separate istanze, sia all'assegnazione dei contributi FURS riservati al settore lirico sinfonico e musicale che a quelli destinati al settore Prosa e Danza.'.

2. Per il triennio 2026-2028, in deroga alle previsioni di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ai fini dell'accesso al Fondo unico regionale per lo spettacolo, i richiedenti devono documentare di avere ottenuto incassi propri derivanti dalle attività dell'ente non inferiori al sette per cento dell'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo assegnati nell'anno precedente, con espressa e unica esclusione del FURS.

 

 

Art. 10.

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 26 marzo

2002, n. 2

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché' sono soppresse.

 

 

Art. 11.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.