(XVIII Legislatura)

 

Legge Regionale n. 28 del 26 06 2025

-°-

Virtualizzazione della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Modifiche di norme

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 28 06 2025 n. 29)

 

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

Capo I

Virtualizzazione della Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, di

seguito denominata GURS, è lo strumento legale di conoscenza

delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti

amministrativi della Regione e di tutti gli atti nella stessa pubblicati, in applicazione di quanto previsto dagli articoli

dal 12 al 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 25 marzo 1947, n. 204. Restano salve le altre forme di

conoscenza e di pubblicità riconosciute dall'ordinamento vigente.

2. Con la pubblicazione di cui al comma 1, la Regione

favorisce il diritto di informazione e di accesso agli atti

amministrativi di cui alla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7

e successive modificazioni, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della riservatezza dei terzi.

3. La GURS è redatta in forma digitale e pubblicata online su apposita sezione del sito internet della Regione siciliana.

4. A far data dall'1 gennaio 2026 la GURS è pubblicata

esclusivamente in forma digitale e diffusa in forma telematica con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.

 

 

Art. 2.

Validità degli atti pubblicati

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 della

legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, la pubblicazione degli atti nella GURS ha valore legale.

Art. 3.

Articolazione della GURS

1. La GURS online si articola in tre serie di fascicoli: Parte I, Parti II-III e Serie Speciale Concorsi.

Art. 4.

Periodicità della pubblicazione

1. La pubblicazione della GURS avviene, di norma, con

cadenza settimanale, nell'ultimo giorno lavorativo della settimana.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la Serie

Speciale Concorsi è, di regola, pubblicata mensilmente,

nell'ultimo giorno lavorativo dell'ultima settimana del mese.

3. In caso di urgenza o di necessità, può essere disposta

la pubblicazione di un fascicolo delle diverse serie in edizione straordinaria, a discrezione della direzione della GURS.

Art. 5.

Consultazione e diffusione della GURS

1. La consultazione della GURS sul sito internet della

Regione è libera e gratuita per tutte le serie di fascicoli.

2. A richiesta degli utenti, gli uffici della GURS

rilasciano copia stampata di fascicoli della GURS, previo

pagamento di un contributo stabilito con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Art. 6.

Costi di pubblicazione

1. La pubblicazione degli atti della Regione e

dell'Assemblea regionale siciliana è gratuita. Tutte le altre

pubblicazioni avvengono a pagamento, ferme restando le eventuali gratuità di pubblicazione stabilite da norme dello Stato o della Regione.

2. Le tariffe di pubblicazione delle inserzioni ed i

diritti per ottenere copie cartacee dei fascicoli della GURS

sono fissati con provvedimento dell'Avvocato generale

dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.

Art. 7.

Ordinamento della GURS

1. La pubblicazione della GURS telematica è a cura

dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione

cui competono la direzione, la redazione e l'amministrazione

della GURS, secondo quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n.

204.

2. Con decreto del Presidente della Regione sono

disciplinate le modalità per la trasmissione degli atti da

pubblicare, le modalità che garantiscono l'integrità e

l'autenticità dei testi pubblicati, le garanzie da adottare a

tutela della sicurezza delle procedure di formazione e

pubblicazione dei fascicoli, le garanzie di manutenzione ed

aggiornamento del sistema informativo e della sua operatività continua ed ogni altra cosa occorrente.

Art. 8.

Applicabilità delle norme relative alla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni della

presente legge sono applicabili, in quanto possibile, le norme vigenti per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di composizione e di conservazione

sostitutiva nonché a ogni altra spesa necessaria per la gestione

della GURS digitale discendenti dalla presente legge,

quantificati in 210 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio

finanziario 2026, si provvede a valere sulle risorse stanziate a

legislazione vigente sul capitolo 120512 (Missione 1, Programma 11).

2. La denominazione del capitolo 120512 (Missione 1,

Programma 11) è modificata in Spese per la composizione e

pubblicazione online e conservazione sostitutiva della Gazzetta

Ufficiale, per la stampa e rilegatura delle raccolte d'ufficio

ai fini di pubblica consultazione, per la stampa di

pubblicazioni speciali. Spese per la cancelleria, stampati e

materiali vari occorrenti per il servizio della Gazzetta

Ufficiale della Regione . Il suddetto capitolo continua a essere classificato come spesa obbligatoria.

3. Dall'attuazione dell'articolo 7 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai relativi

adempimenti si fa fronte mediante le risorse umane, strumentali

e finanziarie previste a legislazione vigente sul bilancio regionale.

Capo II

Modifiche di norme

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2024, n. 27

e alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 18

novembre 2024, n. 27, le parole 30 giugno 2025 sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2025 .

2. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 8 della legge

regionale 30 gennaio 2025, n. 3, le parole da finalizzate fino

a destinato alle sono sostituite dalle parole per iniziative volte al supporto delle .

3. Gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, lettere

a), d) e i), come modificata dal comma 2, della legge regionale

n. 3/2025 sono trasferiti all'articolo 9, comma 2, della medesima legge regionale.

4. Alla tabella I di cui all'articolo 1 della legge

regionale n. 3/2025, alla riga 241, nella sezione Oggetto, le parole immobile in sono soppresse.

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3

1. All'articolo 118 della legge regionale 31 gennaio 2024,

n. 3 e successive modificazioni, dopo le parole vittime di

femminicidio sono aggiunte le parole in numero non superiore a

uno. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano

applicazione per fatti avvenuti entro i confini del territorio

della Regione anche prima della data di entrata in vigore della

presente legge in danno di cittadini italiani residenti in

Sicilia ovvero di cittadini stranieri che abbiano maturato i

requisiti per l'acquisizione della cittadinanza italiana al

momento dell'evento criminoso ed esclusivamente per le

assunzioni presso l'Amministrazione regionale nei limiti delle risorse assunzionali disponibili .

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2024, n. 20

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22

maggio 2024, n. 20 e successive modificazioni le parole fino al

30 giugno 2025 sono sostituite dalle parole fino al 31 dicembre 2025 .

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2

e alla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10

1. Al comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 26

marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni, le parole

costituiti in ambito provinciale dalla Provincia regionale siciliana di riferimento o da altri enti pubblici o privati

sono sostituite dalle parole costituiti in ambito provinciale

dalla Provincia regionale siciliana di riferimento ovvero da

altri soggetti pubblici ovvero da altri enti di interesse

pubblico ovvero da altri enti non aventi finalità di lucro .

2. All'articolo 35 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. La concessione e l'erogazione in favore dei

Consorzi universitari del contributo di cui al comma 1

dell'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e

successive modificazioni è altresì condizionata alla circostanza

che gli stessi siano, già al momento della presentazione della richiesta, composti esclusivamente da soci aventi la qualifica di soggetti pubblici ovvero enti di interesse pubblico ovvero

enti non aventi finalità di lucro .

Art. 14.

Norme in materia di prestito d'onore per studenti universitari

1. All'articolo 20 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole da è concesso fino a tale

iniziativa sono sostituite dalle parole con applicazione di un tasso pari a zero, è concesso da IRFIS-FinSicilia S.p.a. ;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati;

c) al comma 6 le parole gli istituti bancari valutano

sono sostituite dalle parole l'IRFIS-FinSicilia S.p.a. valuta ;

d) al comma 8 le parole con successivi accordi con gli

istituti bancari e di credito sono sostituite dalle parole da IRFIS-FIN Sicilia S.p.a. ;

e) il comma 9 è abrogato;

f) al comma 10 le parole da È istituito fino a all'iniziativa. sono soppresse.

Art. 15.

Proroga termini interventi di cui all'articolo 3

della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2

1. I termini per la rendicontazione e la conclusione delle opere di ristrutturazione autorizzate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono

prorogati al 31 dicembre 2025.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica sia alle

attività economiche e produttive sia al recupero edilizio per

civile abitazione e relativi beni immobili danneggiati dagli

eventi meteo avversi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre

2021, di cui alle delibere della Giunta regionale 27 ottobre 2021, n. 444, 5 novembre 2021, n. 455 e 25 novembre 2021, n. 500.

Art. 16.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della

Regione, per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-

2027, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella,

comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 17.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Art. 3.

Articolazione della GURS

1. La GURS online si articola in tre serie di fascicoli: Parte I, Parti II-III e Serie Speciale Concorsi.

 

 

Art. 4.

Periodicità della pubblicazione

1. La pubblicazione della GURS avviene, di norma, con

cadenza settimanale, nell'ultimo giorno lavorativo della settimana.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la Serie

Speciale Concorsi è, di regola, pubblicata mensilmente,

nell'ultimo giorno lavorativo dell'ultima settimana del mese.

3. In caso di urgenza o di necessità, può essere disposta

la pubblicazione di un fascicolo delle diverse serie in edizione straordinaria, a discrezione della direzione della GURS.

 

 

Art. 5.

Consultazione e diffusione della GURS

1. La consultazione della GURS sul sito internet della

Regione è libera e gratuita per tutte le serie di fascicoli.

2. A richiesta degli utenti, gli uffici della GURS

rilasciano copia stampata di fascicoli della GURS, previo

pagamento di un contributo stabilito con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 6.

 

 

Art. 6.

Costi di pubblicazione

1. La pubblicazione degli atti della Regione e

dell'Assemblea regionale siciliana è gratuita. Tutte le altre

pubblicazioni avvengono a pagamento, ferme restando le eventuali gratuità di pubblicazione stabilite da norme dello Stato o della Regione.

2. Le tariffe di pubblicazione delle inserzioni ed i

diritti per ottenere copie cartacee dei fascicoli della GURS

sono fissati con provvedimento dell'Avvocato generale

dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.

 

 

Art. 7.

Ordinamento della GURS

1. La pubblicazione della GURS telematica è a cura

dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione

cui competono la direzione, la redazione e l'amministrazione

della GURS, secondo quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n.

204.

2. Con decreto del Presidente della Regione sono

disciplinate le modalità per la trasmissione degli atti da

pubblicare, le modalità che garantiscono l'integrità e

l'autenticità dei testi pubblicati, le garanzie da adottare a

tutela della sicurezza delle procedure di formazione e

pubblicazione dei fascicoli, le garanzie di manutenzione ed

aggiornamento del sistema informativo e della sua operatività

 

 

Art. 8.

Applicabilità delle norme relative alla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni della

presente legge sono applicabili, in quanto possibile, le norme vigenti per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di composizione e di conservazione

sostitutiva nonché a ogni altra spesa necessaria per la gestione

della GURS digitale discendenti dalla presente legge,

quantificati in 210 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio

finanziario 2026, si provvede a valere sulle risorse stanziate a

legislazione vigente sul capitolo 120512 (Missione 1, Programma 11).

2. La denominazione del capitolo 120512 (Missione 1,

Programma 11) è modificata in Spese per la composizione e

pubblicazione online e conservazione sostitutiva della Gazzetta

Ufficiale, per la stampa e rilegatura delle raccolte d'ufficio

ai fini di pubblica consultazione, per la stampa di

pubblicazioni speciali. Spese per la cancelleria, stampati e

materiali vari occorrenti per il servizio della Gazzetta

Ufficiale della Regione . Il suddetto capitolo continua a essere classificato come spesa obbligatoria.

3. Dall'attuazione dell'articolo 7 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai relativi

adempimenti si fa fronte mediante le risorse umane, strumentali

e finanziarie previste a legislazione vigente sul bilancio regionale.

Capo II

Modifiche di norme

 

 

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2024, n. 27

e alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 18

novembre 2024, n. 27, le parole 30 giugno 2025 sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2025 .

2. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 8 della legge

regionale 30 gennaio 2025, n. 3, le parole da finalizzate fino

a destinato alle sono sostituite dalle parole per iniziative volte al supporto delle .

3. Gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, lettere

a), d) e i), come modificata dal comma 2, della legge regionale

n. 3/2025 sono trasferiti all'articolo 9, comma 2, della medesima legge regionale.

4. Alla tabella I di cui all'articolo 1 della legge

regionale n. 3/2025, alla riga 241, nella sezione Oggetto, le parole immobile in sono soppresse.

 

 

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3

1. All'articolo 118 della legge regionale 31 gennaio 2024,

n. 3 e successive modificazioni, dopo le parole vittime di

femminicidio sono aggiunte le parole in numero non superiore a

uno. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano

applicazione per fatti avvenuti entro i confini del territorio

della Regione anche prima della data di entrata in vigore della

presente legge in danno di cittadini italiani residenti in

Sicilia ovvero di cittadini stranieri che abbiano maturato i

requisiti per l'acquisizione della cittadinanza italiana al

momento dell'evento criminoso ed esclusivamente per le

assunzioni presso l'Amministrazione regionale nei limiti delle risorse assunzionali disponibili .

 

 

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2024, n. 20

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22

maggio 2024, n. 20 e successive modificazioni le parole fino al

30 giugno 2025 sono sostituite dalle parole fino al 31 dicembre 2025 .

 

 

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2

e alla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10

1. Al comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 26

marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni, le parole

costituiti in ambito provinciale dalla Provincia regionale siciliana di riferimento o da altri enti pubblici o privati

sono sostituite dalle parole costituiti in ambito provinciale

dalla Provincia regionale siciliana di riferimento ovvero da

altri soggetti pubblici ovvero da altri enti di interesse

pubblico ovvero da altri enti non aventi finalità di lucro .

2. All'articolo 35 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. La concessione e l'erogazione in favore dei

Consorzi universitari del contributo di cui al comma 1

dell'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e

successive modificazioni è altresì condizionata alla circostanza

che gli stessi siano, già al momento della presentazione della richiesta, composti esclusivamente da soci aventi la qualifica di soggetti pubblici ovvero enti di interesse pubblico ovvero

enti non aventi finalità di lucro .

 

 

Art. 14.

Norme in materia di prestito d'onore per studenti universitari 1. All'articolo 20 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole da è concesso fino a tale

iniziativa sono sostituite dalle parole con applicazione di un tasso pari a zero, è concesso da IRFIS-FinSicilia S.p.a. ;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati;

c) al comma 6 le parole gli istituti bancari valutano

sono sostituite dalle parole l'IRFIS-FinSicilia S.p.a. valuta ;

d) al comma 8 le parole con successivi accordi con gli

istituti bancari e di credito sono sostituite dalle parole da IRFIS-FIN Sicilia S.p.a. ;

e) il comma 9 è abrogato;

f) al comma 10 le parole da È istituito fino a

 

 

Art. 15.

Proroga termini interventi di cui all'articolo 3

della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2

1. I termini per la rendicontazione e la conclusione delle opere di ristrutturazione autorizzate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono

prorogati al 31 dicembre 2025.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica sia alle

attività economiche e produttive sia al recupero edilizio per

civile abitazione e relativi beni immobili danneggiati dagli

eventi meteo avversi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre

2021, di cui alle delibere della Giunta regionale 27 ottobre 2021, n. 444, 5 novembre 2021, n. 455 e 25 novembre 2021, n. 500.

 

 

Art. 16.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della

Regione, per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-

2027, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella,

comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

 

Art. 17.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.