(XVIII Legislatura)

 

Legge Regionale n. 26 del 10 06 2025

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Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario

2025 e per il triennio 2025-2027

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 13 06 2025 n. 26)

 

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

Art. 1.

Interventi per il contrasto dell'indigenza e dell'emergenza

alimentare

1. Al fine di promuovere e sostenere misure di intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza

alimentare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2

della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 e successive

modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025,

la spesa di euro 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, capitolo 183841).

2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 28 della

legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 è autorizzata, per

l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 5, capitolo 180028).

 

 

Art. 2.

Fondo rotativo per la progettualità

1. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per

investimenti pubblici, con particolare riguardo alla

realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere

sulle risorse nazionali ed europee delle politiche di coesione

di competenza degli enti pubblici della Regione, degli enti

locali e delle società per la regolamentazione del servizio di

gestione rifiuti (SSR) di cui all'articolo 6 della legge

regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni, è

istituito presso il dipartimento regionale tecnico il Fondo rotativo per la progettualità .

2. Con il fondo di cui al comma 1 si anticipano le spese

necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto

ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli

progettuali previsti dalla normativa vigente. Il fondo è

alimentato da risorse regionali e dal rientro delle somme anticipate ai soggetti che ne hanno beneficiato.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture

e la mobilità, adottato di concerto con l'Assessore regionale

per l'economia e con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa delibera della Giunta regionale e previo parere delle competenti commissioni

legislative dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti i criteri per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 2 nonché i tempi e le modalità di restituzione delle stesse.

4. Il Ragioniere generale, su proposta dell'Assessore

regionale per le infrastrutture, la mobilità e i trasporti,

previa delibera della Giunta regionale, è autorizzato ad

apportare le occorrenti variazioni al bilancio della Regione per

l'iscrizione nei pertinenti capitoli di spesa delle somme

derivanti da risorse regionali non ancora utilizzate programmate ai sensi del comma 3 e dai rientri di cui al comma 2.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 3.050 migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, la

spesa di 1.500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).

 

 

Art. 3.

Rete impiantistica dei rifiuti

1. Per garantire la copertura finanziaria complessiva

dell'intervento MTE11B 00000897, Impianto per il trattamento

della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo

dell'impianto di Mili in località Mili comune di Messina ,

CUP: H42F19000130005, finanziato nell'ambito dell'investimento

PNRR M2C1I1.1 Linea B di cui al decreto del Ministro

dell'Ambiente e della sicurezza energetica 2 dicembre 2022, n.

198 per un importo pari ad euro 27.184.133,29, è autorizzata,

per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di euro 5.025.780,11 (Missione 9, Programma 3).

2. Per garantire la copertura finanziaria complessiva

dell'intervento MTE11C 00000922, Impianto per il trattamento e

il recupero di rifiuti urbani e assimilabili da prodotti

assorbenti per la persona PAP, quali pannolini, pannoloni ed

assorbenti igienici provenienti dalla raccolta differenziata nei

comuni della SRR Palermo Area Metropolitana presso il sito di Bellolampo comune di Palermo , CUP: G52F22000670001, finanziato nell'ambito dell'investimento PNRR M2C1I1.1 Linea C di cui al

decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica

20 gennaio 2023, n. 23 per un importo pari ad euro 10.000.000,00

è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di euro 4.436.982,58 (Missione 9, Programma 3).

 

 

Art. 4.

Fondo per interventi conseguenti allo stato di crisi e di

emergenza

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo

12 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 (Missione 11,

Programma 2, capitolo 117318) per ciascun anno del triennio 2025-

2027 è da destinare, per l'importo di 2.000 migliaia di euro, a

spese in conto capitale per la realizzazione di interventi per

il ripristino della viabilità e della funzionalità idraulica

nonché a tutela della pubblica e privata incolumità (Missione

11, Programma 2, capitolo 500012) e, per l'importo di 500

migliaia di euro, a spese in conto capitale per l'acquisizione di attrezzature (Missione 11, Programma 2, capitolo 500022).

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo

20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella 1, per

le finalità di cui alla legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 e

successive modificazioni, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2025, di 2.000 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2, capitolo 516053).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo

12 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 maggio 2022, n.

13 e del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio

2020, n. 13, da destinare a spese in conto capitale è

incrementata, per l'esercizio finanziario 2025, di 2.000

migliaia di euro (Missione 11, Programma 2, capitolo 500012).

4. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 3 della

legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, è istituito nella rubrica

del dipartimento regionale tecnico un fondo per le emergenze,

con una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2025, di 1.000 migliaia di euro da destinare a spese in conto capitale (Missione 8, Programma 1).

 

 

Art. 5.

Interventi per fronteggiare la crisi idrica in agricoltura

1. In relazione al perdurare dello stato di calamità naturale

da siccità severa nel territorio della Regione, al fine di

fronteggiare la carenza idrica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione

16, Programma 1) per la realizzazione di interventi, da eseguire

con urgenza, di manutenzione straordinaria, efficientamento e

potenziamento delle reti irrigue collettive a valle dei seguenti

invasi della Sicilia occidentale: Garcia, Poma, Rosamarina, Castello e Gorgo Raia, Cimia-Disueri, Comunelli, Furore-San

Giovanni anche al fine di consentire l'approvvigionamento idrico

del territorio sito all'interno del comune di Licata, Arancio, Paceco e Trinità.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo

sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, è determinata la ripartizione delle risorse finanziarie

per gli interventi di cui al comma 1, tenuto conto della

superficie irrigabile e delle caratteristiche delle reti irrigue

nonché dell'entità e della localizzazione delle relative

perdite. Con il medesimo decreto assessoriale sono approvati il

cronoprogramma di realizzazione degli interventi, i quali

dovranno essere completati entro il 2025, e le modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse assegnate ai Consorzi di bonifica della Sicilia occidentale cui compete

l'esecuzione degli interventi stessi. L'Assessore regionale è

altresì tenuto a presentare con cadenza semestrale, alla

Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale

siciliana, una relazione puntuale sullo stato di avanzamento e sul completamento delle opere di cui al comma 1.

3. Il contratto part-time del personale di cui al comma 3

dell'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è convertito in contratto full-time. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nell'ambito

delle disponibilità della Missione 16, Programma 1, capitolo 147303.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, prevista per le

finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre

1977, n. 106 e successive modificazioni e all'articolo 6, commi

2 e 3, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive

modificazioni, è incrementata di 32 migliaia di euro per

ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147303).

 

 

Art. 6.

Provvedimenti in ordine alle tariffe di cui al decreto

del Ministro della Salute 25 novembre 2024

1. Al fine di assicurare l'equità di accesso alle prestazioni

da parte degli assistiti e garantire la congruità dei valori

economici tariffari di talune prestazioni di cui al decreto del

Ministro della Salute 25 novembre 2024, recepito con decreto

assessoriale n. 1559 del 20 dicembre 2024, ai sensi del comma

322 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e

successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio

finanziario 2025, la spesa di 15.000 migliaia di euro da

iscrivere alla Missione 13 Tutela della salute , Programma 2

Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA .

2. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da

emanarsi, previo parere della VI Commissione legislativa

dell'Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite

le variazioni tariffarie di cui al comma 1 e le modalità di

riparto delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie provinciali.

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è destinata ad

incrementare la spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2025.

 

 

Art. 7.

Norme in materia di addizionale comunale sui diritti d'imbarco

1. Al fine di incrementare il flusso turistico incentivando il traffico aereo degli aeroporti della Regione con un numero annuo di viaggiatori inferiore a 5 milioni, la Regione assume a

proprio carico gli oneri della tassa addizionale comunale sui

diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al comma

11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e

successive modificazioni, previa stipula di un accordo con lo

Stato sulle modalità attuative del presente articolo, di scambio

dei dati inerenti alla tassa e di versamento allo Stato del

relativo introito a seguito dell'adeguamento della normativa di riferimento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per

l'esercizio finanziario 2025, la spesa massima di 1.000 migliaia

di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027,

la spesa massima di 6.600 migliaia di euro (Missione 10, Programma 4).

 

 

Art. 8.

Contributo straordinario ai Consorzi di bonifica 3 Agrigento e 8

Ragusa

1. Al fine di consentire il pagamento degli stipendi dei

dipendenti del Consorzio di bonifica 3 Agrigento è concesso al

medesimo Consorzio, per l'esercizio finanziario 2025, un

contributo straordinario di euro 2.895.295,48 (Missione 16

Programma 1) pari alla somma liquidata con D.R.S. n. 3860 dell'8

maggio 2025 a favore di FINDEMA s.r.l. in esecuzione

dell'ordinanza del 24 febbraio 2025 emessa dal Tribunale di Agrigento nella procedura esecutiva n. 459/2021 RG.

2. Al fine di consentire l'estinzione della procedura

esecutiva e dell'accantonamento delle somme di cui al D.R.S. n.

9671/2024 derivante dal contenzioso tra il Consorzio di bonifica 8 Ragusa e Liberio SPV s.r.l. giusto decreto ingiuntivo n.

13488/2019 nei limiti dell'importo confermato con sentenza del

Tribunale di Roma n. 4976/2023, è concesso al medesimo

Consorzio, per l'esercizio finanziario 2025, un contributo

straordinario di euro 2.097.033,85 (Missione 16, Programma 1).

3. I consorzi destinatari degli interventi di cui al presente

articolo sono onerati, al momento del pagamento, della trasmissione degli atti alla Corte dei conti.

 

 

Art. 9.

Norme per agevolare l'accesso alla tutela giustiziale

amministrativa

1. L'Ufficio legislativo e legale della Regione è autorizzato,

per gli esercizi finanziari 2025-2027, a erogare un contributo

alle persone fisiche che propongono un ricorso straordinario al

Presidente della Regione, anche nelle qualità di lavoratore autonomo o nell'esercizio dell'attività d'impresa.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nella misura

massima di euro 550,00 per ricorrente il cui Indicatore della

situazione economica equivalente (ISEE) ordinario non sia superiore a euro 35.000,00.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, i ricorrenti

presentano l'ISEE ordinario contestualmente al ricorso straordinario al Presidente della Regione.

4. La Regione eroga il contributo, previa verifica del

possesso dei requisiti richiesti, attraverso il conguaglio del pagamento parziale del contributo unificato di euro 650,00.

5. In caso di decisione favorevole ai soggetti di cui al comma

1 che hanno ottenuto il contributo, il rimborso del contributo

unificato da parte del soccombente è versato in entrata nel

bilancio della Regione, che provvede a restituire al ricorrente la quota di contributo pagata.

6. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata,

per l'esercizio finanziario 2025, la spesa massima di 150

migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026

e 2027, la spesa massima di 250 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11).

 

 

Art. 10.

Borsa di studio Sara Campanella

1. Il dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università

e del diritto allo studio è autorizzato a finanziare borse di

studio fino a un massimo complessivo annuo di 50 migliaia di

euro, dedicate alla memoria della studentessa Sara Campanella, destinate a studentesse e studenti dell'Università degli Studi di Messina.

2. Il numero delle borse di studio, le modalità e i requisiti

di accesso sono stabiliti con decreto del Presidente della

Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata,

per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, la

spesa di 50 migliaia di euro annui (Missione 4, Programma 4).

 

 

Art. 11.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 4 luglio 2024,

n.23

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 4 luglio

2024, n. 23 le parole nel rispetto del regolamento (UE)

2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e

forestale e nelle zone rurali sono sostituite dalle parole Gli

interventi sono attuati in conformità alle previsioni del

regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre

2013 e successive modificazioni, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. .

 

 

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2

1. L'Allegato 1 di cui alla lettera a) del comma 1

dell'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 è

sostituito con l'Allegato 1 Nota Integrativa di cui alla presente legge.

2. L'Allegato 7 di cui alla lettera g) del comma 1

dell'articolo 3 della legge regionale n. 2/2025 è sostituito con l'Allegato 2 Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale di

cui alla presente legge.

 

 

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente

legge, pari a complessivi euro 52.237.092,02 per l'esercizio

finanziario 2025 ed euro 10.932.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, si provvede:

a) per l'esercizio finanziario 2025 mediante l'incremento delle entrate di cui alla Tabella A annessa alla presente

legge, per un importo pari ad euro 49.730.247,43, e mediante le

variazioni apportate in riduzione alle Missioni e ai Programmi

di cui alla Tabella B annessa alla presente legge, per un

importo complessivo pari ad euro 2.506.844,59, di cui euro

6.844,59 quale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al

comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025,

n. 1 - Tabella A - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704);

b) per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 mediante

le variazioni apportate in riduzione alle Missioni e ai

Programmi di cui alla Tabella B annessa alla presente legge,

per un importo complessivo pari ad euro 10.932.000,00 di cui

euro 8.432.000,00 quale riduzione dell'autorizzazione di spesa

di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 9

gennaio 2025, n. 1 - Tabella A - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

 

 

Art. 14.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del

bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il

triennio 2025-2027 sono introdotte le variazioni di cui alle

annesse tabelle A e B comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

 

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale

della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.