(XVIII Legislatura)
Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
2025 e per il triennio 2025-2027
 
la seguente legge:  
Interventi per il contrasto dell'indigenza e dell'emergenza
alimentare
1. Al fine di promuovere e sostenere misure di intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza
alimentare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2
della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 e successive
modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025,
la spesa di euro 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, capitolo 183841).
2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 28 della
legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 5, capitolo 180028).
Fondo rotativo per la progettualità
1. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per
investimenti pubblici, con particolare riguardo alla
realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere
sulle risorse nazionali ed europee delle politiche di coesione
di competenza degli enti pubblici della Regione, degli enti
locali e delle società per la regolamentazione del servizio di
gestione rifiuti (SSR) di cui all'articolo 6 della legge
regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni, è
istituito presso il dipartimento regionale tecnico il Fondo rotativo per la progettualità .
2. Con il fondo di cui al comma 1 si anticipano le spese
necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto
ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli
progettuali previsti dalla normativa vigente. Il fondo è
alimentato da risorse regionali e dal rientro delle somme anticipate ai soggetti che ne hanno beneficiato.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità, adottato di concerto con l'Assessore regionale
per l'economia e con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa delibera della Giunta regionale e previo parere delle competenti commissioni
legislative dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti i criteri per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 2 nonché i tempi e le modalità di restituzione delle stesse.
4. Il Ragioniere generale, su proposta dell'Assessore
regionale per le infrastrutture, la mobilità e i trasporti,
previa delibera della Giunta regionale, è autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni al bilancio della Regione per
l'iscrizione nei pertinenti capitoli di spesa delle somme
derivanti da risorse regionali non ancora utilizzate programmate ai sensi del comma 3 e dai rientri di cui al comma 2.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 3.050 migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, la
spesa di 1.500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).
Rete impiantistica dei rifiuti
1. Per garantire la copertura finanziaria complessiva
dell'intervento MTE11B 00000897, Impianto per il trattamento
della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo
dell'impianto di Mili in località Mili comune di Messina ,
CUP: H42F19000130005, finanziato nell'ambito dell'investimento
PNRR M2C1I1.1 Linea B di cui al decreto del Ministro
dell'Ambiente e della sicurezza energetica 2 dicembre 2022, n.
198 per un importo pari ad euro 27.184.133,29, è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di euro 5.025.780,11 (Missione 9, Programma 3).
2. Per garantire la copertura finanziaria complessiva
dell'intervento MTE11C 00000922, Impianto per il trattamento e
il recupero di rifiuti urbani e assimilabili da prodotti
assorbenti per la persona PAP, quali pannolini, pannoloni ed
assorbenti igienici provenienti dalla raccolta differenziata nei
comuni della SRR Palermo Area Metropolitana presso il sito di Bellolampo comune di Palermo , CUP: G52F22000670001, finanziato nell'ambito dell'investimento PNRR M2C1I1.1 Linea C di cui al
decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica
20 gennaio 2023, n. 23 per un importo pari ad euro 10.000.000,00
è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di euro 4.436.982,58 (Missione 9, Programma 3).
Fondo per interventi conseguenti allo stato di crisi e di
emergenza
1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo
12 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 (Missione 11,
Programma 2, capitolo 117318) per ciascun anno del triennio 2025-
2027 è da destinare, per l'importo di 2.000 migliaia di euro, a
spese in conto capitale per la realizzazione di interventi per
il ripristino della viabilità e della funzionalità idraulica
nonché a tutela della pubblica e privata incolumità (Missione
11, Programma 2, capitolo 500012) e, per l'importo di 500
migliaia di euro, a spese in conto capitale per l'acquisizione di attrezzature (Missione 11, Programma 2, capitolo 500022).
2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo
20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella 1, per
le finalità di cui alla legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 e
successive modificazioni, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2025, di 2.000 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2, capitolo 516053).
3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo
12 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 maggio 2022, n.
13 e del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio
2020, n. 13, da destinare a spese in conto capitale è
incrementata, per l'esercizio finanziario 2025, di 2.000
migliaia di euro (Missione 11, Programma 2, capitolo 500012).
4. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 3 della
legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, è istituito nella rubrica
del dipartimento regionale tecnico un fondo per le emergenze,
con una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2025, di 1.000 migliaia di euro da destinare a spese in conto capitale (Missione 8, Programma 1).
Interventi per fronteggiare la crisi idrica in agricoltura
1. In relazione al perdurare dello stato di calamità naturale
da siccità severa nel territorio della Regione, al fine di
fronteggiare la carenza idrica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione
16, Programma 1) per la realizzazione di interventi, da eseguire
con urgenza, di manutenzione straordinaria, efficientamento e
potenziamento delle reti irrigue collettive a valle dei seguenti
invasi della Sicilia occidentale: Garcia, Poma, Rosamarina, Castello e Gorgo Raia, Cimia-Disueri, Comunelli, Furore-San
Giovanni anche al fine di consentire l'approvvigionamento idrico
del territorio sito all'interno del comune di Licata, Arancio, Paceco e Trinità.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo
sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è determinata la ripartizione delle risorse finanziarie
per gli interventi di cui al comma 1, tenuto conto della
superficie irrigabile e delle caratteristiche delle reti irrigue
nonché dell'entità e della localizzazione delle relative
perdite. Con il medesimo decreto assessoriale sono approvati il
cronoprogramma di realizzazione degli interventi, i quali
dovranno essere completati entro il 2025, e le modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse assegnate ai Consorzi di bonifica della Sicilia occidentale cui compete
l'esecuzione degli interventi stessi. L'Assessore regionale è
altresì tenuto a presentare con cadenza semestrale, alla
Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale
siciliana, una relazione puntuale sullo stato di avanzamento e sul completamento delle opere di cui al comma 1.
3. Il contratto part-time del personale di cui al comma 3
dell'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è convertito in contratto full-time. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nell'ambito
delle disponibilità della Missione 16, Programma 1, capitolo 147303.
4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, prevista per le
finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre
1977, n. 106 e successive modificazioni e all'articolo 6, commi
2 e 3, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive
modificazioni, è incrementata di 32 migliaia di euro per
ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147303).
Provvedimenti in ordine alle tariffe di cui al decreto
del Ministro della Salute 25 novembre 2024
1. Al fine di assicurare l'equità di accesso alle prestazioni
da parte degli assistiti e garantire la congruità dei valori
economici tariffari di talune prestazioni di cui al decreto del
Ministro della Salute 25 novembre 2024, recepito con decreto
assessoriale n. 1559 del 20 dicembre 2024, ai sensi del comma
322 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e
successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2025, la spesa di 15.000 migliaia di euro da
iscrivere alla Missione 13 Tutela della salute , Programma 2
Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA .
2. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da
emanarsi, previo parere della VI Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le variazioni tariffarie di cui al comma 1 e le modalità di
riparto delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie provinciali.
3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è destinata ad
incrementare la spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2025.
Norme in materia di addizionale comunale sui diritti d'imbarco
1. Al fine di incrementare il flusso turistico incentivando il traffico aereo degli aeroporti della Regione con un numero annuo di viaggiatori inferiore a 5 milioni, la Regione assume a
proprio carico gli oneri della tassa addizionale comunale sui
diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al comma
11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e
successive modificazioni, previa stipula di un accordo con lo
Stato sulle modalità attuative del presente articolo, di scambio
dei dati inerenti alla tassa e di versamento allo Stato del
relativo introito a seguito dell'adeguamento della normativa di riferimento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2025, la spesa massima di 1.000 migliaia
di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027,
la spesa massima di 6.600 migliaia di euro (Missione 10, Programma 4).
Contributo straordinario ai Consorzi di bonifica 3 Agrigento e 8
Ragusa
1. Al fine di consentire il pagamento degli stipendi dei
dipendenti del Consorzio di bonifica 3 Agrigento è concesso al
medesimo Consorzio, per l'esercizio finanziario 2025, un
contributo straordinario di euro 2.895.295,48 (Missione 16
Programma 1) pari alla somma liquidata con D.R.S. n. 3860 dell'8
maggio 2025 a favore di FINDEMA s.r.l. in esecuzione
dell'ordinanza del 24 febbraio 2025 emessa dal Tribunale di Agrigento nella procedura esecutiva n. 459/2021 RG.
2. Al fine di consentire l'estinzione della procedura
esecutiva e dell'accantonamento delle somme di cui al D.R.S. n.
9671/2024 derivante dal contenzioso tra il Consorzio di bonifica 8 Ragusa e Liberio SPV s.r.l. giusto decreto ingiuntivo n.
13488/2019 nei limiti dell'importo confermato con sentenza del
Tribunale di Roma n. 4976/2023, è concesso al medesimo
Consorzio, per l'esercizio finanziario 2025, un contributo
straordinario di euro 2.097.033,85 (Missione 16, Programma 1).
3. I consorzi destinatari degli interventi di cui al presente
articolo sono onerati, al momento del pagamento, della trasmissione degli atti alla Corte dei conti.
Norme per agevolare l'accesso alla tutela giustiziale
amministrativa
1. L'Ufficio legislativo e legale della Regione è autorizzato,
per gli esercizi finanziari 2025-2027, a erogare un contributo
alle persone fisiche che propongono un ricorso straordinario al
Presidente della Regione, anche nelle qualità di lavoratore autonomo o nell'esercizio dell'attività d'impresa.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nella misura
massima di euro 550,00 per ricorrente il cui Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) ordinario non sia superiore a euro 35.000,00.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo, i ricorrenti
presentano l'ISEE ordinario contestualmente al ricorso straordinario al Presidente della Regione.
4. La Regione eroga il contributo, previa verifica del
possesso dei requisiti richiesti, attraverso il conguaglio del pagamento parziale del contributo unificato di euro 650,00.
5. In caso di decisione favorevole ai soggetti di cui al comma
1 che hanno ottenuto il contributo, il rimborso del contributo
unificato da parte del soccombente è versato in entrata nel
bilancio della Regione, che provvede a restituire al ricorrente la quota di contributo pagata.
6. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2025, la spesa massima di 150
migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026
e 2027, la spesa massima di 250 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11).
Borsa di studio Sara Campanella
1. Il dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università
e del diritto allo studio è autorizzato a finanziare borse di
studio fino a un massimo complessivo annuo di 50 migliaia di
euro, dedicate alla memoria della studentessa Sara Campanella, destinate a studentesse e studenti dell'Università degli Studi di Messina.
2. Il numero delle borse di studio, le modalità e i requisiti
di accesso sono stabiliti con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata,
per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, la
spesa di 50 migliaia di euro annui (Missione 4, Programma 4).
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 4 luglio 2024,
n.23
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 4 luglio
2024, n. 23 le parole nel rispetto del regolamento (UE)
2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali sono sostituite dalle parole Gli
interventi sono attuati in conformità alle previsioni del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013 e successive modificazioni, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. .
Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2
1. L'Allegato 1 di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 è
sostituito con l'Allegato 1 Nota Integrativa di cui alla presente legge.
2. L'Allegato 7 di cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 3 della legge regionale n. 2/2025 è sostituito con l'Allegato 2 Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale di
cui alla presente legge.
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente
legge, pari a complessivi euro 52.237.092,02 per l'esercizio
finanziario 2025 ed euro 10.932.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, si provvede:
a) per l'esercizio finanziario 2025 mediante l'incremento delle entrate di cui alla Tabella A annessa alla presente
legge, per un importo pari ad euro 49.730.247,43, e mediante le
variazioni apportate in riduzione alle Missioni e ai Programmi
di cui alla Tabella B annessa alla presente legge, per un
importo complessivo pari ad euro 2.506.844,59, di cui euro
6.844,59 quale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025,
n. 1 - Tabella A - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704);
b) per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 mediante
le variazioni apportate in riduzione alle Missioni e ai
Programmi di cui alla Tabella B annessa alla presente legge,
per un importo complessivo pari ad euro 10.932.000,00 di cui
euro 8.432.000,00 quale riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 9
gennaio 2025, n. 1 - Tabella A - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).
Variazioni al bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il
triennio 2025-2027 sono introdotte le variazioni di cui alle
annesse tabelle A e B comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.