(XVIII Legislatura)

 

Legge Regionale n. 23 del 05 06 2025

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Norme in materia di sanitā

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 13 06 2025 n. 26)

 

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

Art. 1.

Norme in materia di cure palliative domiciliari e

residenziali

1. Considerato il preminente interesse pubblico a garantire la continuitā nell'erogazione di servizi a soggetti in particolare stato di bisogno assistenziale, fino al conseguimento dei titoli previsti dai decreti interministeriali di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 2010, n. 38 e successive modificazioni, relativi all'attivazione dei percorsi formativi accademici ovvero all'aggiornamento dei programmi didattici in materia di cure palliative, l'erogazione delle cure palliative domiciliari e residenziali da parte delle Aziende del Servizio sanitario regionale e degli enti erogatori accreditati potrā essere assicurata da medici che, pur non in possesso di idonea specializzazione o di certificazione regionale ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, abbiano conseguito adeguata formazione, ivi compresi i medici specializzandi iscritti al secondo anno di specializzazione.

2. Il numero massimo di medici privi di specializzazione o certificazione regionale ai sensi della legge n. 147/2013 che potranno erogare prestazioni di cure palliative č fissato nella misura del 40 per cento del personale medico in organico negli Hospice e nelle Unitā di cure palliative domiciliari, sia per le aziende del Servizio sanitario regionale sia per gli enti accreditati per l'erogazione di cure palliative.

 

 

Art. 2.

Aree funzionali per l'interruzione volontaria di

gravidanza

1. Ai fini dell'applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 e successive modificazioni, le aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario regionale istituiscono, laddove non siano giā presenti, le aree funzionali dedicate all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in seno alle Unitā operative complesse di ginecologia e ostetricia.

2. L'Assessore regionale per la salute, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli indirizzi relativi al funzionamento e all'organizzazione delle aree funzionali dedicate all'IVG.

3. Le Aziende sanitarie e ospedaliere, nell'ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento giā previste nei piani triennali dei fabbisogni di personale, dotano le aree funzionali di cui al comma 1 di idoneo personale non obiettore di coscienza. Qualora le Aziende sanitarie e ospedaliere, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da parte del personale reclutato ai sensi del presente comma, rimangano prive di personale non obiettore, le stesse avviano procedure idonee a reintegrare le aree funzionali del personale non obiettore, nei limiti delle disponibilitā delle piante organiche, entro 120 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione di obiezione o della cessazione del rapporto di lavoro.

 

 

Art. 3.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 20

ottobre 2023, n. 18

1. All'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 ottobre 2023, n. 18 č aggiunta la seguente lettera:

e bis) realizzare specifici percorsi di assistenza psicoterapeutica volti a favorire l'elaborazione del lutto da parte dei genitori e degli altri familiari del defunto, con particolare riguardo ai fratelli e alle sorelle. .

 

 

Art. 4.

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16

ottobre 2019, n. 17

1. All'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole almeno lo 0,2 per cento sono sostituite dalle parole almeno lo 0,22 per cento ;

b) al comma 1 bis le parole La riserva dello 0,2 per cento sono sostituite dalle parole La riserva dello 0,22 per cento .

c) dopo il comma 1 ter č aggiunto il seguente:

1 quater. L'Assessore regionale per la salute, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmette alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'attuazione del presente articolo nel quinquennio precedente, specificando l'impiego delle somme da parte di ogni Azienda sanitaria provinciale per ciascuna annualitā del quinquennio. .

 

 

Art. 5.

Modifica dell'articolo 108 della legge regionale 31

gennaio 2024, n. 3

1. All'articolo 108, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 25 febbraio 2025, n. 5, dopo le parole

L'esercizio fisico, sono inserite le parole sotto il controllo di un chinesiologo delle attivitā motorie preventive e adattate .

 

 

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge č pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Č fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.