(XVIII Legislatura)
Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3
 
la seguente legge:  
Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2024, n.3
1. Alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 74 č sostituito dal seguente:
Art. 74.
Procedure di progressione del personale regionale non
dirigenziale
1. Nell'ambito delle procedure di progressione tra le categorie del CCRL del personale del comparto non dirigenziale della Regione, il 50 per cento delle posizioni disponibili č riservato al personale in possesso del requisito del titolo di studio necessario per l'accesso alla categoria superiore ed esperienza almeno decennale nella qualifica immediatamente inferiore anche assunto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni o delle successive leggi che ne hanno esteso i benefici. Ai fini economici l'anzianitą di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione regionale nella qualifica di provenienza č riconosciuta al 50 per cento. ;
b) l'articolo 118 č sostituito dal seguente:
Art. 118.
Disposizione in materia di tutela delle donne
vittime di violenza
1. Fino al 31 dicembre 2025, e comunque nelle more della definizione di una disciplina statale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni si applicano sia alle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso di cui all'articolo 583 quinquies del codice penale sia ai figli delle vittime di femminicidio. ;
c) all'articolo 124 le parole In tal caso il relativo
trattamento economico č determinato sulla base della anzianitą di
servizio posseduta nella qualifica di appartenenza. sono soppresse.
Art. 2.
Norma finale
1. La presente legge sarą pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Norma finale
1. La presente legge sarą pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.