(XVIII Legislatura)
Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie
 
la seguente legge:  
Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12
1. Alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel titolo le parole Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituite dalle parole Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ;
b) al Titolo I le parole Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sono sostituite dalle parole Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ;
c) al Capo I le parole Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituite dalle parole Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni .
2. All'articolo 1 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge. ;
b) al comma 2 le parole al Bollettino ufficiale della Regione e sono soppresse e le parole n. 163/2006 sono sostituite dalle parole n. 36/2023 .
3. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12/2011, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; .
4. All'articolo 4 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera a), le parole i servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, e in particolare sono sostituite dalle parole i seguenti servizi ;
b) al comma 4, lettera c), punto 2), le parole e la
proposta di modifiche ai sono sostituite dalla parola dei
e le parole dipendenti anche da sono sostituite dalle parole che saranno aggiornati anche in relazione a ;
c) al comma 4, lettera l) la parola annualmente è sostituita dalle parole entro il 30 aprile di ogni anno e dopo la parola forniture sono aggiunte le parole nonché sullo stato di attuazione della normativa regionale di settore e della convenzione di cui all'articolo 3, comma 2 .
d) al comma 4, dopo la lettera n), è inserita la seguente:
n bis) cura la realizzazione e la manutenzione della piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante-Regione Siciliana prevista dall'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; ne cura la
certificazione da parte dell'Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) e l'interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso la stessa Autorità. ;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'ANAC, sono tenuti a comunicare al Dipartimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati essenziali relativi ai contratti di lavori, forniture e servizi affidati nell'anno precedente, secondo le modalità rese note dal Dipartimento, d'intesa con l'ANAC. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti o che fornisca dati non veritieri è sottoposto, anche su segnalazione del Dipartimento, con provvedimento dell'ANAC, alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 36/2023. ;
f) i commi 6, 6 bis, 7, 8 sono sostituiti dal seguente:
6. Per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori della Regione e gli enti di cui all'articolo 2 si avvalgono della piattaforma digitale regionale di cui al comma 4, lettera n bis). Quest'ultima, in attuazione del principio di unicità dell'invio, assicura la tempestiva trasmissione dei dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. ;
g) al comma 9 le parole gli uffici provinciali del Genio civile sono sostituite dalle parole l'Ufficio regionale del Genio civile, articolato in servizi provinciali e le parole per l'espletamento di gare d'appalto , sono sostituite dalle parole di committenza di lavori pubblici (U.R.C.), già UREGA .
5. All'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria sono soppresse; dopo la parola responsabile è inserita la parola unico ; la parola procedimento è sostituita dalla parola
progetto ; le parole all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 sono sostituite dalle parole al titolo IV della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni ;
b) i commi da 2 a 23 sono sostituiti dai seguenti:
2. I pareri acquisiti sono trasmessi, dal responsabile unico del progetto, al soggetto verificatore affinché proceda con le attività di verifica, ai sensi del comma 11.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, è costituita la commissione regionale dei lavori pubblici, quale organo consultivo della Regione.
4. La commissione esprime parere obbligatorio sui progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo complessivo superiore a 20 milioni di euro. Con riferimento al livello di progettazione, il parere della commissione sostituisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati o qualsiasi altro parere di amministrazioni, uffici, organi consultivi monocratici o collegiali.
5. Ai lavori della commissione partecipano i soggetti competenti a rilasciare i pareri sul progetto, in relazione alle opere da realizzare, individuati dal responsabile unico del progetto. Senza diritto di voto, ai lavori partecipano anche il progettista e lo stesso responsabile unico del progetto.
6. La commissione è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento dell'urbanistica, dall'Avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici, nominati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.
7. Al presidente della commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa, con le modalità di cui al titolo IV della legge regionale n. 7/2019 e successive modificazioni.
8. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dirigente del Dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della commissione.
9. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono determinate le modalità per la liquidazione delle spese generali per il funzionamento e dei compensi ai componenti e ai consulenti della commissione di cui al comma 3.
10. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici rimane in ogni caso obbligatorio, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
11. Per la verifica preventiva della progettazione, sul territorio regionale, si applicano l'articolo 42 del decreto legislativo n. 36/2023 e l'articolo 34 dell'allegato I.7 del medesimo decreto legislativo, con le seguenti modifiche:
a) la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;
b) l'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
1) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
2) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2023, dai soggetti di cui al punto 1) e dai soggetti di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 36/2023, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
3) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2023 e di importo pari o superiore ad un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui ai punti 1) e 2) o dal responsabile unico del progetto, se supportato da una struttura stabile, costituita dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.2 del medesimo decreto legislativo;
4) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dai soggetti di cui ai punti
1), 2) e 3) o dal responsabile unico del progetto. .
6. All'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011 i commi da 1 a 34 sono sostituiti dal seguente:
1. Per la programmazione di lavori, beni e servizi, sul territorio regionale si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - libro I - parte III. .
7. All'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 4, le parole responsabile del procedimento , ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole responsabile unico del progetto .
8. L'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 è abrogato.
9. L'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 9.
Centrale unica di committenza regionale dei contratti
pubblici
1. La Centrale unica di committenza dei contratti pubblici della Regione siciliana, di cui agli articoli 62 e seguenti, Parte III, Titolo I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è qualificata secondo i requisiti e le modalità di cui all'allegato II.4, come richiamato dall'articolo 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023. La Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, ai sensi del comma 4, secondo periodo, del citato articolo 63, è qualificata con riserva e garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva avviene nei termini e nei modi indicati dal decreto legislativo n. 36/2023. È fatta salva l'iscrizione di diritto di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 36/2023, del soggetto aggregatore della Regione siciliana di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. La Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 dell'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36/2023, cui si fa espresso rinvio dinamico, è qualificata per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.
3. La Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici è così articolata:
a) per l'affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria, dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico (DRT), che si avvale prevalentemente delle sue strutture per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e dell'Ufficio regionale di committenza (URC), già UREGA (Ufficio regionale espletamento gare d'appalto), struttura intermedia dello stesso DRT, per l'affidamento dei lavori previsti dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 36/2023;
b) per l'acquisizione di beni e servizi, dall'Assessorato regionale dell'economia Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi , istituita dall'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.
4. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere delle commissioni legislative competenti dell'Assemblea regionale siciliana, è disciplinata l'organizzazione della Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici al fine di soddisfare i requisiti previsti per la qualificazione secondo quanto previsto dall'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36/2023 e sono individuate modalità e risorse per la formazione e il rafforzamento della capacità amministrativa della Centrale unica di committenza regionale.
5. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e l'Assessorato regionale dell'economia disciplinano, ciascuno nell'ambito di propria competenza, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui alle lettere a) e b) del comma 3, compresi l'attuazione e la gestione dei processi digitali e gli adempimenti contemplati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 36/2023.
6. L'Ufficio Regionale di Committenza (URC) subentra nelle funzioni svolte dalla struttura centrale e dalle sezioni provinciali dell'UREGA. Ogni richiamo in disposizioni legislative regionali vigenti alla struttura centrale ed alle sezioni provinciali dell'UREGA si intende riferito all'Ufficio Regionale di Committenza (URC).
7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite e regolamentate le commissioni di gara degli Uffici Regionali di Committenza (URC).
8. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro il 31 marzo 2024, sono promossi interventi in favore delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 15 e dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023. .
10. All'articolo 10 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole ogni ventiquattro mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale, sono sostituite dalla parola annualmente ; dopo le parole con la stessa procedura di cui al comma 1 sono aggiunte le parole , in linea con le indicazioni di cui all'allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Come stabilito dall'articolo 4 dell'allegato I.14 richiamato al comma 2, i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:
a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;
b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.
I termini di approvazione di cui alle lettere a) e b) sono riferiti alla data di adozione dell'atto di validazione del progetto posto a base di gara. ;
c) al comma 4 dopo le parole prezzario regionale sono inserite le parole e non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) e le parole , a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull'assenza di significative variazioni economiche, sono soppresse.
11. L'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 12.
Albi regionali
1. È istituito, presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo Regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori, i servizi e le forniture, fatta eccezione per i servizi di ingegneria e architettura (SIA) di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma 1 dell'articolo 50, per i quali trova applicazione quanto previsto dal comma 2. All'albo di cui al presente comma attingono gli enti di cui all'articolo 2.
2. È istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo Regionale Unico ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma l, lettere b) ed e), del decreto legislativo n. 36/2023, i servizi di ingegneria e architettura. All'albo di cui al presente comma attingono gli enti di cui all'articolo 2.
3. Il principio di rotazione si intende rispettato dagli enti di cui all'articolo 2 facendo riferimento alle procedure di affidamento esperite da ciascuna stazione appaltante.
4. Nelle more della realizzazione della piattaforma digitale regionale di cui al comma 6 dell'articolo 4, le stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale, per gli specifici affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, si avvalgono delle piattaforme informatiche esistenti alimentate con gli Albi di cui ai commi 1 e 2.
5. Con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale tecnico è emanato l'avviso pubblico per la costituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2.
6. Gli Albi di cui ai commi 1 e 2 sono dinamicamente aggiornati dal dipartimento regionale tecnico. Con apposito decreto, il Dirigente generale del DRT ne definisce le modalità di iscrizione e di aggiornamento. .
12. All'articolo 13 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. I corrispettivi da porre a base di gara, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, sono calcolati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 41, comma 15, e dell'allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del vigente decreto parametri emanato dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ;
b) al comma 2 le parole cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12 sono sostituite dalle parole architettura e ingegneria al decreto di cui al comma 1 ; la parola procedimento è sostituita dalla parola
progetto ; le parole Qualora, entro dieci giorni, da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica richiesta, gli enti possono procedere ugualmente.
sono sostituite dalle parole Il parere si intende reso favorevolmente qualora l'ordine interessato, entro dieci giorni dalla notifica, non abbia riscontrato la richiesta. ;
c) al comma 3, dopo le parole stazioni appaltanti , sono inserite le parole , che intendano chiedere il parere di cui al comma 2, e dopo la parola disposizione sono inserite le parole del progetto .
13. Alla legge regionale n. 12/2011 le parole Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture , ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) .
14. I decreti di cui ai commi 3 e 9 dell'articolo 5 ed ai commi 4 e 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011, come introdotti dalla lettera b) del comma 5 e dal comma 9, sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti e della Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.
15. Il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011, come modificato dal comma 11, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale
1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è inserito il seguente:
Art. 10 bis.
Prezziario regionale per opere e/o investimenti
nelle aziende agricole e nel settore forestale
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è adottato il prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all'articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei lavori agricoli e forestali nella Regione.
2. Il prezzario unico regionale è aggiornato annualmente con 1a stessa procedura di cui al comma l, in linea con le indicazioni di cui all'allegato 1.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Come stabilito nell'articolo 4 dell'allegato 1.14 richiamato al comma 2, i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:
a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzarlo vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da. porre a base dì gara utì1ìnando il prezzario vigente;
b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.
Il termine di approvazione di cui alle lettere a) e b) è riferito alla data di adozione dell'atto di validazione del progetto posto a base dì gara.
4. Gli enti di cui all'articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale e non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), prima dell'indizione della gara devono aggiornare i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni. L'aggiornamento è effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.
5. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del nuovo prezzario restano vigenti le previsioni di cui al decreto assessoriale n. 40/Gab del 31 agosto 2023. .
Art. 3.
Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi
tecnici
1. Dopo l'articolo 10 bis della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è aggiunto il seguente:
Art. 10 ter.
Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi
tecnici
1. Ferma restando l'applicazione di quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, limitatamente ai servizi di architettura e
ingegneria e ad altri servizi tecnici, i requisiti economicofinanziari possono essere dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto. Per i medesimi servizi, i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere dimostrati dall'avvenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati. .
Art. 4.
Requisiti di ordine speciale per l'affidamento di
progettazione esecutiva
1. Dopo l'articolo 10 ter della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è aggiunto il seguente:
Art. 10 quater.
Requisiti di ordine speciale per l'affidamento di
progettazione esecutiva
1. Al fine di dimostrare i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, previsti dal bando per l'affidamento della progettazione esecutiva, i vincitori dei concorsi possono costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 66 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. Tale raggruppamento deve essere formalmente costituito dal vincitore del concorso prima dell'affidamento della progettazione esecutiva. .
Art. 5.
Tavolo tecnico dei contratti pubblici
1. È istituito presso l'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, il Tavolo tecnico dei contratti pubblici, quale organo consultivo per le attività della presente legge.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere della commissione legislativa competente
dell'Assemblea regionale siciliana, sono definite la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico di cui al comma l.
3. Ai componenti del Tavolo tecnico di cui al comma 1 non è riconosciuta alcuna indennità né alcun rimborso spese.
Art. 6.
Misure per prevenire le infiltrazioni criminali negli
appalti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, con proprio decreto, previo
parere della commissione legislativa competente
dell'Assemblea regionale siciliana, prevede strumenti e misure, inclusa la predisposizione e l'utilizzo vincolante di appositi protocolli e linee guida, volti a prevenire le infiltrazioni criminali e mafiose nel settore degli appalti pubblici.
Art. 7.
Misure di riduzione del rischio di infiltrazioni della
criminalità negli appalti pubblici
1. Al fine di ridurre il rischio di infiltrazioni della criminalità, le imprese che partecipano ad una procedura per inviti di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 devono comunicare preventivamene per quali tipologie di lavori si avvarranno di subappaltatori e le caratteristiche delle imprese subappaltatrici le quali devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice antimafia di cui al decreto 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, iscritte all'Albo regionale di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni e non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 95, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 36/2023.
2. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con proprio decreto, previo parere della commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, specificando le gravi infrazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36/2023.
Art. 8.
Componenti esterni delle commissioni giudicatrici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, con proprio decreto, previo parere della commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, prevede strumenti e modalità per il reperimento, anche mediante costituzione di apposito albo, di professionisti esterni nelle commissioni giudicatrici, secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
2. Col decreto assessoriale di cui al comma 1 sono stabilite le misure utili volte ad incentivare la massima efficacia ed efficienza da parte dei professionisti esterni nominati nelle commissioni giudicatrici.
Art. 9.
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 aprile
2012, n. 24
in materia di incentivi alle funzioni tecniche
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 e successive modificazioni, è inserito il seguente:
1 bis. Per i lavori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 3l marzo 2023, n. 36. .
Art. 10.
Trasferimento capitolo bilancio della Regione
1. Il capitolo 215768 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, di pertinenza dell'assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, incluso nella Missione 20, programma 3, è trasferito alla Missione 1, programma 3.
Art. 11.
Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 27 luglio
2023, n. 9
in materia di contributi per far fronte a danni causati da
eventi metereologici
1. All'articolo 36, comma 6, della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, le parole di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 616 del 29 dicembre 2022 sono sostituite dalle parole dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 nelle province di Trapani, Siracusa e Messina .
Art. 12.
Contributi ai comuni per l'ospitalità della popolazione
canina
1. Il comma 19 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è sostituito dal seguente:
19. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2023, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, da assegnare in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai comuni nell'anno 2022 per l'ospitalità della popolazione canina presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate. .
Art. 13.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.