(XVII Legislatura)

 

Legge Regionale n. 9 del 15 04 2021

-°-

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021.

Legge di stabilità regionale

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 21 04 2021 n. 17)

 

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

Capo I

Disposizioni finanziarie correlate all'accordo di finanza

pubblica Stato-Regione 2021 e norme finanziarie Art. 1.

Monitoraggio spesa corrente

1. Al fine di garantire il raggiungimento dell'obbligo del rientro dal disavanzo e di riduzione strutturale della spesa corrente, di cui all'Accordo stipulato tra la Regione siciliana e lo Stato il 14 gennaio 2021 in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, dall'anno 2021 all'anno 2029 il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa corrente, secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e successive modificazioni.

2. Il monitoraggio degli impegni di spesa corrente assunti è effettuato dalla ragioneria generale della Regione con cadenza trimestrale a decorrere dal 15 giugno 2021.

3. L'Assessorato regionale dell'economia con cadenza semestrale invia una relazione all'Assemblea regionale siciliana e alla competente commissione legislativa al fine di informare sullo stato di attuazione delle misure previste dagli Accordi tra lo Stato e la Regione a partire dall'intesa siglata in data 19 dicembre 2018.

 

 

Capo I

Disposizioni finanziarie correlate all'accordo di finanza

pubblica Stato-Regione 2021 e norme finanziarie Art. 2.

Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni l'autorizzazione di spesa è rideterminata in 650 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 ed in 250 migliaia di euro annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 (Missione 7, Programma 1, capitolo 473312).

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, pari a complessivi 570.000 migliaia di euro per gli anni dal 2021 al 2026, è rideterminata nelle annualità e per gli importi di seguito specificati (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603):

- anno 2021 29.000 migliaia di euro;

- anno 2022 59.000 migliaia di euro;

- anno 2023 59.000 migliaia di euro;

- anno 2024 85.000 migliaia di euro;

- anno 2025 85.000 migliaia di euro;

- anno 2026 85.000 migliaia di euro;

- anno 2027 85.000 migliaia di euro;

- anno 2028 83.000 migliaia di euro.

3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, è rideterminata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in 720 migliaia di euro annui (Missione 1, Programma 10, capitolo 212039).

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 è rideterminata in euro 378.501,56 per l'esercizio finanziario 2021, in euro 352.006,46 per l'esercizio finanziario 2022 ed in euro 334.406,14 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 1, Programma 11, capitolo 344127).

5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 è rideterminata in euro 39.402.907,36 per l'esercizio finanziario 2021 (Missione 15, Programma 3, capitoli 313728 e 313325).

6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 1/2019 è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2021, in euro 30.149.760,00 (Missione 12, Programma 4, capitoli 183799 e 313727).

7. Per le finalità di cui al comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 50 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, capitolo 842074).

8. Per le finalità di cui all'articolo 67 della legge regionale n. 8/2018, l'autorizzazione di spesa, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, è rideterminata in 90 migliaia di euro annui (Missione 9, Programma 5, capitolo 443313).

9. Per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale n. 8/2018 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 100 migliaia di euro (Missione 4, Programma 3, capitolo 372556).

10. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 8/2018, n. 8 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di euro 184.245,14 (Missione 4, Programma 6, capitolo 372555).

11. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 8/2018 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 6, capitolo 130025).

12. Per le finalità di cui alla legge regionale 2 luglio 2014, n. 16 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023, la spesa annua di 190 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, capitolo 377913).

13. Per le finalità di cui all'articolo 58 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 200 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183350).

14. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni è rideterminata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, in euro 281.526,57 annui (Missione 1, Programma 3, capitolo 212025).

15. Per le finalità di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 8/2018, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 300 migliaia di euro, da destinare agli enti di cui alla legge regionale 29 novembre 1979, n. 234 e successive modificazioni che, indipendentemente dall'originaria ripartizione, ne facciano richiesta (Missione 5, Programma 2, capitolo 377892).

16. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 16/2017 e successive modificazioni è rideterminata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, in 600 migliaia di euro annui (Missione 4, Programma 4, capitolo 373356).

17. Per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9, e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2, capitolo 348123).

18. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 8/2018 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 500 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, capitolo 183813). 19. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8/2018 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di euro 736.980,56 (Missione 5, Programma 1, capitolo 777311).

20. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16/2017 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 è rideterminata, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, rispettivamente in euro 5.727.438,06, in euro 5.652.438,06 ed in euro 5.310.000,00 (Missione 1, Programma 3, capitolo 214107).

21. Il contributo concesso all'Istituto regionale del vino e dell'olio ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni è rideterminato, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, in euro 182.554,98 annui (Missione 16, Programma 1, capitolo 147325).

22. Il contributo concesso all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 e successive modificazioni è rideterminato in euro 900.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 ed in euro 815.837,48 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 (Missione 14, Programma 2, capitolo 343315).

23. Il contributo concesso agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 e successive modificazioni è rideterminato, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, in 2.000 migliaia di euro annui (Missione 4, Programma 4, capitolo 373347).

24. Per le attività di manutenzione ordinaria, di urgenza e di somma urgenza di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 8/2018 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 6, capitolo 442555).

25. Per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale n. 8/2018 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 1.000 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473741).

26. Per le finalità di cui all'articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 8/2018 l'autorizzazione di spesa, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, è rideterminata in 2.020 migliaia di euro (Missione 1, Programma 10, capitolo 108170).

27. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, al fine di assumere l'onere dell'IVA sui corrispettivi dovuti alla società Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 11.153.592,00 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273708).

28. All'articolo 15 della legge regionale n. 16/2017 sono apportate le seguenti modifiche (Missione 10, Programma 2, capitolo 273710):

a) la cifra 83.380 è sostituita dalla cifra 85.380 ;

b) le parole 10.560 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022 sono sostituite dalle parole 11.560 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022 ;

c) le parole 12.540 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023 sono sostituite dalle parole 13.540 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023 .

29. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 è autorizzata spesa di euro 3.829.770,00 per l'esercizio finanziario 2021, di euro 1.829.770,00 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 1.625.114,44 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 7, Programma l, capitolo 474102).

30. Le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale n. 14/2019 sono estese all'aeroporto di Comiso e all'aeroporto di Lampedusa e, a valere sulle disponibilità della Missione 7, Programma l, capitolo 474102, per l'esercizio finanziario 2021, è destinata, la somma di 1.500 migliaia di euro in favore dell'aeroporto di Comiso e di 500 migliaia di euro in favore dell'aeroporto di Lampedusa, anche per la realizzazione dei necessari interventi funzionali al migliore utilizzo delle aviostazioni da parte dell'utenza. .

31. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/2019 e successive modificazioni è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023, la spesa annua di 100 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215768).

32. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, per le finalità di cui alle lettere

a) e b) del comma 2 del medesimo articolo, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2021, di 44.000 migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023, di 23.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183808).

33. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 8.795 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 147326).

34. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13/2014 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 12.790 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 147320).

35. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modificazioni e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 8/2017 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 47.924.228,41 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147303), di cui 14.000 migliaia di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse della sottomisura 4.3 del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014/2020 (PSR). Il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

36. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è rideterminata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2038, in euro 201.281.709,57 annui, comprensivi della riduzione operata ai sensi del comma 7 dell'articolo 10 e dell'articolo 13 della presente legge (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

37. Per le finalità di cui all'articolo 116 della legge regionale n. 4/2003, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 150 migliaia di euro da iscrivere in apposito capitolo del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio (Missione 4, Programma 4).

38. All'articolo 116, comma l, lettera b), della legge regionale n. 4/2003 dopo la parola esami sono aggiunte le parole nonché per le correlate attività didattiche e di tutoraggio .

39. Per le finalità di cui alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 500 migliaia di euro in favore dell'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me) (Missione 8, Programma 2).

40. Per le finalità di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 50 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 5 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2, capitolo 346514) e per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 50 migliaia di euro per le attività dell'Osservatorio della pesca mediterranea

Giovanni Tumbiolo (Missione 16, Programma 2, capitolo 348111).

41. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 4, Programma 2).

42. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 2.000 migliaia di euro, da ripartire tra i relativi destinatari nel rispetto della proporzione e sulla base dei criteri e delle modalità indicati nel comma 5 del predetto articolo 12 della legge regionale n. 9/2020 (Missione 5, Programma 2, capitolo 377355 per 1.000 migliaia di euro e capitolo 377356 per 1.000 migliaia di euro).

43. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 25 della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, capitolo 377727).

44. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2020 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 182583).

 

 

Capo I

Disposizioni finanziarie correlate all'accordo di finanza

pubblica Stato-Regione 2021 e norme finanziarie Art. 3.

Riduzione spese e maggiori entrate per il patrimonio

regionale

1. Al fine di dare attuazione all'Accordo concluso con lo Stato in data 14 gennaio 2021 sono introdotte le seguenti disposizioni per la riduzione delle spese e l'incremento delle entrate regionali:

a) i canoni per locazioni passive, di cui è onerata l'amministrazione regionale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, discendenti dal metodo di calcolo di cui all'articolo 27 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, riguardante anche i fondi comuni di investimento immobiliare ed i fondi di investimento alternativo, congruiti o da congruire da parte del dipartimento regionale tecnico, con contestuale completamento del censimento del patrimonio immobiliare regionale, sono ridotti, dall'1 luglio 2021 e sino al 30 giugno 2024, del 5 per cento annuo anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, da calcolarsi sul valore contrattualizzato e congruito secondo il predetto metodo di calcolo anche in corso di occupazione; è fatta salva la possibilità per i locatori di recedere dal contratto in essere, a seguito di preavviso dell'amministrazione, in ossequio alla presente legge, oltre che di non procedere alla stipula di rinnovi in corso. Il valore economico quantificato al trenta giugno 2024 per ciascuna locazione che si deve mantenere attiva viene confermato sino alla scadenza del rapporto o, comunque, sino al 31 dicembre 2029; successivamente è ripristinato, per ciascuna locazione che si debba mantenere attiva, il valore congruito al 30 giugno 2021, previa riverifica del dipartimento regionale tecnico. In attuazione di quanto previsto nella presente leggera le minori spese sono stimate in euro 986.423,10 per l'esercizio finanziario 2021, in euro 2.959.269,31 per l'esercizio finanziario 2022 ed in euro 4.932.115,52 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 1, programma 5, capitolo 108521);

b) al fine di riprogrammare la spesa dall'1 luglio 2024, acquisendo le congruità del dipartimento regionale tecnico discendenti dal metodo di calcolo di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 9/2013, entro il 31 gennaio 2022 i dirigenti generali comunicano al dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale la consistenza organica per qualifica in forza al proprio dipartimento; entro il 30 settembre 2022 il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale fornisce i dati riconducibili alla ricognizione del personale regionale che, anno per anno, sarà posto in quiescenza sino al 2029 e del personale che sino allo stesso termine sarà mantenuto in lavoro agile, distinto per ciascun dipartimento e sue articolazioni sul territorio;

c) i canoni per locazioni attive non derivanti da edilizia residenziale pubblica regionale e per concessioni demaniali e patrimoniali non ad uso governativo, ad eccezione di quelle relative al demanio marittimo, a decorrere dall'1 gennaio 2022 sono incrementati del 20 per cento anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, da calcolarsi sul valore contrattualizzato e congruito; è fatta salva la possibilità per i locatari ed i concessionari di recedere dal contratto in essere, a seguito di preavviso dell'amministrazione in ossequio alla presente legge, oltre che di non procedere alla stipula di rinnovi in corso. In attuazione di quanto previsto nel periodo precedente l'incremento delle entrate viene stimato per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 in euro 75.580,48 annui (Titolo 3, Tipologia 100, capitolo 2731);

d) entro il 31 dicembre 2029 l'amministrazione è autorizzata a proseguire nelle dismissioni patrimoniali a titolo oneroso per pubblico incanto dei beni non funzionali alle esigenze della pubblica amministrazione. I beni individuati con delibera della Giunta regionale dismessi a titolo oneroso con procedure ad evidenza pubblica costituiscono un elenco oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'Assessorato regionale dell'economia e, contestualmente, trasmesso con gli allegati alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana;

e) la misura dei canoni dovuti per le concessioni demaniali marittime è rideterminata, a decorrere dall'1 gennaio 2022, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dal 2021, l'Assessore regionale per l'economia presenta alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'attuazione del presente articolo entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli enti e alle società ricomprese nel gruppo amministrazione pubblica riferibile alla Regione siciliana ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. Al fine di completare il processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le amministrazioni regionali competenti, previa valutazione degli atti da eliminare, procedono entro il 31 dicembre di ogni anno allo scarto degli atti di archivio, nel rispetto della normativa vigente. Le predette amministrazioni comunicano annualmente l'elenco degli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della predetta procedura, per consentire, ove possibile, un processo di riunificazione degli spazi deputati a tali finalità.

 

 

Capo I

Disposizioni finanziarie correlate all'accordo di finanza

pubblica Stato-Regione 2021 e norme finanziarie Art. 4.

Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione

della spesa

1. In attuazione dell'Accordo concluso con lo Stato in data 14 gennaio 2021 sono introdotte le disposizioni di cui al presente articolo in materia di contenimento della spesa.

2. Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni devono predisporre entro il 30 aprile 2021 un piano di rientro che preveda una riduzione delle spese correnti pari al 3 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2019, con le eventuali deroghe che possono essere eccezionalmente introdotte con deliberazione motivata della Giunta regionale. La riduzione è effettuata prioritariamente con riferimento alle spese per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, consulenze e quant'altro non indispensabile allo svolgimento delle attività sociali. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma ed il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro comporta la revoca degli organi di amministrazione delle società.

3. Tutte le somme erogate a titolo di contributo a enti pubblici e privati, con la sola esclusione dei contributi previsti al fine di contrastare gli effetti economici dell'espandersi dell'epidemia da Covid-19 ai sensi della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive

modificazioni,    sono    sottoposte    all'obbligo     della

rendicontazione entro il primo semestre dell'anno successivo all'erogazione. In assenza di rendicontazione validata non è consentito procedere all'erogazione delle somme a medesimo titolo nell'anno successivo.

4. Al fine di contenere le spese a carico del bilancio regionale, l'Assessore regionale per l'economia, d'intesa con l'Assessore regionale competente, provvede alla revisione dei contratti e delle convenzioni in essere all'1 gennaio 2021. Dell'avvenuta revisione l'Assessore regionale per l'economia riferisce alla Commissione Bilancio entro il 31 ottobre 2021. 5. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento, l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale e previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, alla quale è comunque comunicata la definizione dei nuovi contratti entro 20 giorni dalla loro stipula, è autorizzato a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2020, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, nel rispetto della normativa sulle procedure ad evidenza pubblica e dei seguenti limiti:

a) riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni;

b) preclusione di allungamento del piano di ammortamento;

c) provvista finanziaria da acquisire per il rifinanziamento dei prestiti da estinguere di importo non superiore al debito residuo del prestito originario, senza che ciò comporti un aumento del debito nominale residuo della Regione siciliana di spese straordinarie quali spese istruttorie o penali previste dall'originario contratto di finanziamento per l'estinzione anticipata.

6. Il compenso previsto dal comma l dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni e determinato in ragione annuale con il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 613/GAB del 16 novembre 2018 è ridotto del trenta per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'indennità prevista dal comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 e determinata con il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 60/GRI/SG del 4 marzo 1996 è ridotta del venti per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (Missione 16, programma 1, capitolo 146515).

 

 

Capo I

Disposizioni finanziarie correlate all'accordo di finanza

pubblica Stato-Regione 2021 e norme finanziarie Art. 5.

Gestione centralizzata acquisti

1. All'articolo 55 della legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole di beni e servizi sono aggiunte le parole per gli acquisti d'importo superiore ad euro 1.000.000 per il 2021, d'importo superiore ad euro 750.000 per il 2022, d'importo superiore ad euro 500.000 per il 2023 e d'importo superiore ad euro 275.000 per il 2024,

b) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale durante il periodo d'emergenza da Covid-19. ;

c) dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:

2 ter. Le procedure di acquisto di beni e servizi attivate in violazione di quanto prescritto al comma 2 sono affette da nullità, determinando, a carico dei dirigenti responsabili, l'insorgere degli estremi della responsabilità amministrativa e disciplinare. ;

d) al comma 6 sono aggiunte le seguenti parole Con il medesimo provvedimento si dispone l'assegnazione del personale ivi impiegato all'Ufficio speciale. ;

e) al comma 7 le parole entro il 31 dicembre sono sostituite con le parole entro il 31 marzo ;

f) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7 bis. Al personale del comparto in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l'ufficio speciale - C.U.C., oltre al trattamento accessorio di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni è riconosciuta, a valere sul Fondo istituito con delibera di Giunta n. 387 del 24 novembre 2004, una retribuzione annua sostitutiva dei premi di cui al comma 4 dell'articolo 90 del CCRL vigente, nelle misure riconosciute dall'articolo 94 del CCRL vigente al personale del comparto in servizio presso l'UREGA. Trova, altresì, applicazione il comma 2 dell'articolo 94 del CCRL vigente. .

 

 

Capo I

Disposizioni finanziarie correlate all'accordo di finanza

pubblica Stato-Regione 2021 e norme finanziarie Art. 6.

Disposizioni in materia di tributo speciale per il

conferimento dei rifiuti solidi

1. All'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole disponendo d'ufficio l'effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti nell'ambito degli accreditamenti emessi ai sensi del comma 18 sono sostituite dalle seguenti: disponendo d'ufficio l'istruttoria per l'effettuazione da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità dei rimborsi eventualmente spettanti ;

b) al comma 13, le parole dispone i rimborsi sono sostituite dalle seguenti: dispone l'istruttoria per l'effettuazione dei rimborsi da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ;

c) al comma 16, le parole adotta il provvedimento formale di rimborso sono sostituite dalle seguenti: provvede all'inoltro degli atti relativi al rimborso al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità per l'effettuazione del rimborso ;

d) il comma 18 è abrogato.

 

 

Capo I

Disposizioni finanziarie correlate all'accordo di finanza

pubblica Stato-Regione 2021 e norme finanziarie Art. 7.

Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie

imprese

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

1. Il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, limitatamente a 25.000 migliaia di euro quali quota parte delle risorse provenienti dal Fondo Jeremie FESR , è destinato all'attuazione di uno strumento finanziario da attivare nell'ambito del Fondo di Fondi denominato Emergenza Imprese Sicilia secondo apposita convenzione tra il dipartimento regionale delle finanze e del credito e la Banca europea degli investimenti da stipularsi anche per il conferimento a quest'ultima delle predette risorse. Gli oneri di gestione derivanti dalla suddetta convenzione sono a carico del Fondo di Fondi Emergenza Imprese Sicilia . .

 

 

Capo I

Disposizioni finanziarie correlate all'accordo di finanza

pubblica Stato-Regione 2021 e norme finanziarie Art. 8.

Disposizioni su Riscossione Sicilia S.p.A.

1. È abrogato l'articolo 28 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni.

2. L'esercizio delle funzioni relative alla riscossione sul territorio regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è delegato all'Agenzia delle Entrate ed è svolto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente strumentale istituito con l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, con le modalità individuate nell'accordo di cui al comma 3.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione avvia le attività finalizzate alla definizione di un accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, per definire tutti gli aspetti di natura tecnica ed amministrativa, discendenti dai commi 1 e 2, relativi al passaggio di funzioni tra Riscossione Sicilia S.p.A. e Agenzia delle Entrate compresa la cessione delle azioni detenute dalla Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto al comma 2; conseguentemente i riferimenti contenuti in norme vigenti a Riscossione Sicilia S.p.A. si intendono riferiti, in quanto compatibili, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sin quando non si addiviene all'adozione della predetta disciplina applicativa, la Regione prosegue con la gestione secondo la normativa vigente all'1 gennaio 2021.

4. L'Assessorato regionale dell'economia - dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad erogare a Riscossione Sicilia S.p.A., per l'anno 2021, nelle more del riassetto del sistema della riscossione in Sicilia, la quota correlata alla notifica della cartella di pagamento che ha luogo secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a 18.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 4).

5. Nelle more del riassetto del sistema della riscossione in Sicilia, Riscossione Sicilia S.p.A. è autorizzata a riversare a partire dall'1 novembre 2021 ed entro il 10 dicembre 2021, con riversamenti decadali e senza applicazioni di interessi, i riversamenti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 112/1999 e successive modificazioni, che scadono nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2021, con esclusivo riferimento alle sole entrate di spettanza della Regione.

6. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni è abrogato.

7. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 e del passaggio del personale di Riscossione Sicilia S.p.A. alle dipendenze dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alla stessa società di effettuare assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con ogni tipologia di contratto di lavoro subordinato.

 

 

Capo I

Disposizioni finanziarie correlate all'accordo di finanza

pubblica Stato-Regione 2021 e norme finanziarie Art. 9.

Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali

1. La Ragioneria generale della Regione, per il tramite delle Ragionerie centrali, provvede, entro i termini previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni alla registrazione dei provvedimenti assunti sotto la piena responsabilità dell'unità organizzativa che ha emanato l'atto secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni.

2. Le Ragionerie centrali effettuano il controllo sulla regolarità contabile degli atti, predisposti secondo i sistemi contabili e gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, nel rispetto delle modalità di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 123/2011 e successive modificazioni. In caso di esito negativo del controllo, si procede alla restituzione dell'atto con le osservazioni che ne impediscono la registrazione.

3. Sulla base di modalità e di criteri determinati dalla Giunta regionale, nonché della rilevanza dei programmi di spesa, la Ragioneria generale predispone programmi annuali di controllo successivo a campione concernente la legalità della spesa. Le risultanze del controllo effettuato dalle Ragionerie centrali sono inviate ai centri di responsabilità che hanno emesso l'atto, al competente organo politico e, nel caso di osservazioni circa la non legalità della spesa, all'organo giurisdizionale di controllo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'1 luglio 2021.

 

 

Capo II

Personale

Art. 10.

Norme in materia di personale

1. La dotazione organica del personale dell'amministrazione regionale, rideterminata per il 2021 in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è ulteriormente ridotta, per il triennio 2022-2024, con le seguenti modalità:

a) per il comparto non dirigenziale, la relativa dotazione organica è ridotta, annualmente, del 100 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente per le categorie A e B, del 40 per cento per la categoria C e del 30 per cento per la categoria D;

b) per la dirigenza, la relativa dotazione organica è ridotta, annualmente, del 70 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.

2. A decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2029, le facoltà di assunzione previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive modificazioni sono determinate escludendo dal computo della spesa del personale di ruolo rispettivamente del comparto non dirigenziale e della dirigenza cessato dal servizio nell'anno precedente, anche il personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, secondo e terzo comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modificazioni.

3. A decorrere dall'anno 2021 e fino al 2023, dalle risorse assunzionali destinate alla dirigenza, determinate dall'amministrazione regionale in applicazione del comma precedente, sono altresì detratte le somme trasferite al Fondo di quiescenza per il pagamento delle indennità di buonuscita del personale dirigenziale cessato nel triennio

2021-2023.     È     conseguentemente     fatto      divieto,

all'amministrazione regionale di procedere nel triennio 2021/2023 all'assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni adeguano alle disposizioni del presente articolo i rispettivi Piani triennali del personale e dei fabbisogni per il triennio 2020-2022. Il divieto di assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale si applica, per il triennio 2021-2023, anche agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modificazioni.

5. A decorrere dall'anno 2021 sono estese agli enti pubblici economici regionali le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/2019 e successive modificazioni, secondo una percentuale di assunzioni non superiore al 50 per cento della dotazione prevista nelle rispettive piante organiche, purché venga assicurato il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa del tre per cento annuo rispetto a quella sostenuta nell'anno 2020.

6. Al fine di accelerare il ricambio generazionale del personale del comparto non dirigenziale, previa attuazione delle procedure previste dal comma 15 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/2019 e successive modificazioni con quelle previste dal comma 2 dello stesso articolo, determinate in applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria.

7. A seguito della definizione delle procedure di stabilizzazione presso l'amministrazione regionale del personale di cui all'articolo 32 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni il Fondo per garantire i percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754), a decorrere dall'esercizio 2021, è ridotto annualmente in misura corrispondente agli oneri relativi agli emolumenti dovuti al personale stabilizzato, cui si provvede con le disponibilità della Missione 1, Programma 10, capitolo 190001. Per il triennio 2021-2023 la riduzione è quantificata in euro 16.506.493,50 annui.

 

 

Capo II

Personale

Art. 11.

Norme per lo svolgimento delle procedure concorsuali

1. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'amministrazione regionale può avvalersi delle modalità di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 e successive modificazioni e trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 septies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 possono essere svolte attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, secondo le previsioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 247 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni.

3. Fino alla revisione organica della disciplina regionale in materia, la nomina delle commissioni esaminatrici da parte dell'amministrazione regionale avviene con le modalità di cui al comma 9 dell'articolo 247 del decreto legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni. Alle predette commissioni si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 14 dell'articolo 3 della legge n. 56/2019 e successive modificazioni.

 

 

Capo II

Personale

Art. 12.

Rigenerazione amministrativa della pubblica amministrazione

siciliana

1. In linea con le attuali politiche di bilancio dell'Unione europea e dello Stato ed al fine di potenziare gli uffici della pubblica amministrazione regionale e locale coinvolti nei processi di spesa attivati per il rilancio dell'economia e di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027 nonché dai fondi strutturali, a decorrere dall'1 marzo 2021, la Regione ha facoltà di assumere, con procedura selettiva con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso di laurea magistrale o specialistica in materie giuridico-economiche o tecnico-ambientali nei casi in cui tale professionalità sia necessaria anche con riguardo ai progetti da realizzare, nel limite massimo di 300 unità.

2. I bandi per le selezioni individuano gli ulteriori requisiti valorizzando la pregressa esperienza manageriale e la competenza nella gestione di investimenti per la coesione e nella gestione di piani e progetti di sviluppo locale. Il bando può prevedere lo svolgimento della procedura selettiva anche secondo le norme derogatorie semplificate previste dalla legislazione nazionale applicabile per il periodo di durata dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19.

3. Per le finalità di cui al presente articolo la relativa spesa è determinata in 27 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

4. La Regione al fine di assicurare un incremento della capacità di gestione tecnico-amministrativa dei progetti finanziati dalle risorse della politica unitaria di coesione per gli enti territoriali beneficiari ha facoltà di assegnare il personale contrattualizzato ai sensi del presente articolo in distacco, previa convenzione, presso i comuni e gli altri enti locali in misura non inferiore al 20 per cento e senza oneri a loro carico, in relazione al fabbisogno di personale, ai progetti da realizzare e agli obiettivi da raggiungere.

5. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, il Governo della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

 

 

Capo II

Personale

Art. 13.

Stabilizzazione personale ex dipartimento foreste

1. Il personale già in servizio presso il dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale alla data del 28 agosto 2015 a seguito di selezione pubblica con contratto di lavoro, in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni, è ammesso, a seguito di istanza da presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla procedura di stabilizzazione prevista dalla vigente normativa. Alla relativa spesa, nel limite massimo di 129.421,44 euro (Missione 1, Programma 10, capitolo 190001), si provvede, a decorrere dall'esercizio 2021, con le risorse finanziarie disponibili nell'apposito Fondo costituito presso il dipartimento regionale del bilancio e tesoro di cui all'articolo 3, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

 

 

Capo II

Personale

Art. 14.

Interventi in favore del personale ex Arra

1. Al personale già trasferito all'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, per mobilità e transitato nei ruoli dell'Amministrazione regionale in applicazione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni è riconosciuta, con effetti economici decorrenti dall'1 gennaio 2021, l'anzianità di servizio prestato presso le amministrazioni di provenienza. Tale servizio è equiparato a servizio prestato presso l'amministrazione regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di euro 497.242,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 108157). A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

 

Capo II

Personale

Art. 15.

Utilizzo del personale in comando del Corpo di vigilanza

degli enti parco

1. All'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

4. Per il trattamento fondamentale ed accessorio del personale comandato, secondo le qualifiche, le categorie e le posizioni economiche possedute all'atto del comando, è autorizzata a carico dell'Amministrazione regionale la spesa per il salario accessorio nel limite annuo di 350 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023. Ai relativi oneri, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, da iscriversi in appositi capitoli del Comando del Corpo forestale, si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001.

4 bis. Per il trattamento economico fondamentale è autorizzata la spesa di 691 migliaia di euro per il 2021, di 1.185 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4 ter. La cessazione della posizione di comando, oltre che per la scadenza del termine, è disposta per il venire meno delle esigenze di cui al comma l. .

 

 

Capo II

Personale

Art. 16.

Contribuzione aggiuntiva dipendenti regionali collocati in

aspettativa sindacale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come integrato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 e successive modificazioni, trovano applicazione nella Regione e al Fondo di quiescenza dei dipendenti regionali.

 

 

Capo II

Personale

Art. 17.

Trattamento economico portavoce

1. Al comma 3 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni le parole da

quello sino ad Assessori regionali sono sostituite dalle parole al limite di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e successive modificazioni .

 

 

Capo II

Personale

Art. 18.

Disposizioni in materia di accesso al trattamento

di quiescenza dei dipendenti regionali

1. Per l'applicazione ai dipendenti dell'Amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, nel rispetto delle previsioni del comma 6 del medesimo articolo 14, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, la spesa annua di euro 4.081.000,00, da trasferire al Fondo di quiescenza del personale della Regione, in proporzione al numero effettivo di beneficiari.

2. Ai dipendenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019.

3. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6

agosto 2019, n. 14 dopo le parole legge regionale n. 9/2015

sono aggiunte le parole e ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, come recepito nell'ordinamento regionale .

4. I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 52, commi 6 e 7, della legge regionale n. 9/2015 e successive modificazioni.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 5.141.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, da trasferire al Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana, in proporzione al numero effettivo di beneficiari.

6. Alle spese di cui al presente articolo si provvede per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 con riduzione di euro 2.961.000,00 della Missione 1, Programma 10, capitolo 108001 e di euro 6.261.000,00 della Missione 1, Programma 10, capitolo 190001, da attuare con apposite variazioni di bilancio in concomitanza con la cancellazione dai ruoli dei dipendenti interessati.

 

 

Capo II

Personale

Art. 19.

Spese per pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni

vitalizie

1. Al fine di assicurare al Fondo pensioni Sicilia le somme per il pagamento delle pensioni, degli assegni, dei sussidi e delle assegnazioni vitalizie, il medesimo Fondo Pensioni è autorizzato per l'esercizio finanziario 2021 ad utilizzare gli avanzi di amministrazione determinatisi da maggiori trasferimenti effettuati negli esercizi precedenti al 2021 dall'Amministrazione regionale a valere sulla Missione l, Programma 10, capitolo 108007 per l'importo massimo di 10.000 migliaia di euro sulla base delle esigenze effettive per il medesimo esercizio.

 

 

Capo II

Personale

Art. 20.

Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 8 maggio

2018, n. 8

1. Il comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 è abrogato.

2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.837.901,90 per il 2021, in euro 1.800.000,00 per l'esercizio 2022 ed in euro 1.780.000,00 per l'esercizio 2023, il Fondo Pensioni Sicilia è autorizzato ad utilizzare gli avanzi di amministrazione determinatisi dai maggiori trasferimenti effettuati dall'Amministrazione regionale a valere sulla Missione l, Programma 10, capitolo 108007.

 

 

Capo II

Personale

Art. 21.

Comando personale sanità

1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modificazioni, le parole

numero massimo di 15 unità sono sostituite dalle parole numero massimo di 20 unità e alla fine del medesimo comma

10 sono aggiunte le parole Al personale comandato di cui al presente comma si può fare ricorso eccezionalmente, per un biennio, con comando non rinnovabile e soltanto nel caso in cui sia andato deserto l'atto di interpello da riservare prioritariamente al personale già dipendente. .

2. Per l'espletamento delle attività contabili relative alla gestione sanitaria accentrata ed al Fondo sanitario regionale di competenza del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, presso l'Assessorato regionale dell'economia può essere disposto, altresì, il comando di personale delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere nel numero di 5 unità, con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento, da inquadrare con le medesime modalità di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale n. 15/2004 e successive modificazioni. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 agosto 2000, n. 10 e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2021, dell'importo di 1.000 migliaia di euro, di cui 340 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 2. Per le medesime finalità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, la spesa, da quantificare con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per l'importo massimo di 3.000 migliaia di euro, di cui 340 migliaia di euro per le finalità del comma 2. Ai relativi oneri si provvede con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 17/2019, con decreto del Ragioniere generale.

 

 

Capo II

Personale

Art. 22.

Disposizioni per il settore della forestazione

1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la relativa spesa è determinata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, rispettivamente negli importi massimi complessivi di 104.300 migliaia di euro, 101.800 migliaia di euro e di 207.300 migliaia di euro. Per i fabbisogni aggiuntivi per le predette finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015, da realizzarsi mediante la progettazione e realizzazione di interventi, l'ulteriore spesa per un ammontare non superiore a 134.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 110.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 è posta a carico delle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, di cui 2.000 migliaia di euro da destinare a progetti pilota per la prevenzione degli incendi con uso di mezzi innovativi. 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

3. Le risorse relative ai fondi regionali per le finalità dei commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015, pari a complessive 104.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, 101.800 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 e 207.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, sono iscritte nella Missione 16, Programma l, capitolo 156604 per l'importo annuo di 24.430 migliaia di euro, nella Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 per l'importo annuo di 6.900 migliaia di euro, nella Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 per l'importo di 11.000 migliaia di euro per l'anno 2021, di 10.500 migliaia di euro per l'anno 2022 e di 10.000 migliaia di euro per l'anno 2023, nella Missione 9, programma 5, capitolo 151001 - articolo NI (quota parte) - per l'importo annuo di 5.800 migliaia di euro e nella Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 per l'importo di 56.170 migliaia di euro per l'anno 2021, di 54.170 migliaia di euro per l'anno 2022 e di 160.170 migliaia di euro per l'anno 2023.

4. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5) a valere sulle risorse di cui al comma 3 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).

 

 

Capo III

Norme in materia di enti locali

Art. 23.

Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi Consorzi

comunali ed alle Città metropolitane

1. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 330.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole Per l'esercizio finanziario 2020 sono sostituite dalle parole Per il quadriennio 2020-2023

(Missione 18, Programma 1, capitolo 590402).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, in 101.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

4. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, la spesa annua di 1.050 migliaia di euro, cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

5. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2017 e successive modificazioni, in sede di riparto delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 2 della medesima legge regionale n. 8/2017, è assegnato per l'esercizio finanziario 2021, secondo i criteri del medesimo comma 2, un contributo straordinario per l'importo massimo di 1.500 migliaia di euro in favore dei liberi Consorzi comunali e Città metropolitane in situazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni alla data del 31 dicembre 2020.

 

 

Capo III

Norme in materia di enti locali

Art. 24.

Disposizioni in materia di associazionismo comunale

1. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 679.535,19 euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte a valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per gli anni 2021, 2022 e 2023 (Missione 18, Programma 1, Capitolo 590410) di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

2. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle unioni di comuni di cui al comma 1 sono destinati anche alla costituzione di nuove unioni o alla stipula di convenzioni per l'esercizio associato di funzioni tra comuni. 3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della conferenza Regione - autonomie locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi.

 

 

Capo III

Norme in materia di enti locali

Art. 25.

Riserve sul Fondo autonomie locali

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2021 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta, di Porto Empedocle e di Siculiana, riconosce un contributo straordinario di 1.250 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione (Missione 18, Programma 1).

2. Per l'esercizio finanziario 2021 è riconosciuto un contributo straordinario di 2.775 migliaia di euro in favore del comune di Comiso per la società di gestione aeroportuale Soaco S.p.A., cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo a valere sul capitolo 191301(Missione 10, Programma

4).

3. A sostegno dei comuni che entro il 2020 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per il triennio 2021-2023, una assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015.

4. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;

b) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;

c) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni;

d) 1.000 migliaia di euro al comune di Messina ed ai comuni della riviera Jonica confinanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009. Al comune di Messina è assegnata la somma di 500 migliaia di euro per interventi di rivitalizzazione urbana nei territori di Giampilieri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano. La rimanente somma è da suddividere equamente tra i comuni territorialmente confinanti con il comune di Messina della zona Jonica che hanno subito danni alluvionali;

e) 1.000 migliaia di euro per l'anno 2021 quale contributo straordinario una tantum in favore dei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2008 e la data di entrata in vigore dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni. Il dipartimento regionale delle autonomie locali provvede a ripartire tra gli enti interessati le risorse assegnate in proporzione al costo complessivo sostenuto ed erogato dall'ente nel periodo 2008-2018.

5. I contributi di cui al comma 4 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, quantificati complessivamente in 5.000 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1).

7. Per l'anno 2021 in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 700 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani è destinata la somma di 300 migliaia di euro. Ai comuni che hanno ottenuto entrambi i riconoscimenti sono assegnate le somme in relazione solo alla Bandiera Blu. Tali contributi, per entrambi i riconoscimenti, sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

8. Per l'esercizio finanziario 2021, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e del decreto ministeriale 26 maggio 2016, è destinata la somma di 3.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

9. Per l'anno 2021 in favore dei comuni, per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, Capitolo 183363), a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.

10. Per l'anno 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).

11. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di Borgo più bello d'Italia è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di Borgo dei Borghi è destinata la somma di 300 migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 100 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

 

 

Capo III

Norme in materia di enti locali

Art. 26.

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 2020,

n. 9

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 e successive modificazioni le parole quinquennio 2017-2021 sono sostituite dalle parole sessennio 2017-2022

e le parole sette esercizi finanziari sono sostituite dalle parole otto esercizi finanziari .

 

 

Capo III

Norme in materia di enti locali

Art. 27.

Sostegno alle imprese ed alle economie nei comuni dichiarati

zona rossa

1. Al fine di fronteggiare i danni economici causati dalla pandemia dovuta al Covid-19 per le economie dei comuni dichiarati zona rossa con ordinanza del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo straordinario ai medesimi comuni, da ripartire sulla base della popolazione residente, del numero delle imprese attive e del periodo di chiusura, entro il limite complessivo di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario medesimo (Missione 18, Programma 1).

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai comuni dichiarati zona rossa fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Capo III

Norme in materia di enti locali

Art. 28.

Interventi in favore dei comuni impegnati nell'accoglienza

degli immigrati

1. In considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno migratorio, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4) da destinarsi ai comuni nei cui territori, nel 2020, sia stata attiva una delle seguenti strutture:

a) strutture di primo soccorso e accoglienza, cosiddetti hotspot, definiti punti di crisi dall'articolo 10 ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

b) centri di prima accoglienza (CPA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e successive modificazioni;

c) centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni.

2. Le misure finanziarie del presente articolo sono finalizzate all'implementazione dei servizi di accoglienza integrata.

 

 

Capo III

Norme in materia di enti locali

Art. 29.

Contributo ai comuni colpiti dagli incendi del 30 agosto e

del 3 ottobre 2020

1. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi ed emergenza derivanti dall'incendio del 3 ottobre 2020, giusta delibera della Giunta regionale n. 487 del 3 novembre 2020, il dipartimento regionale della Protezione civile è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo straordinario di 225 migliaia di euro da destinare ai comuni colpiti dal suddetto incendio (Missione 11, Programma 2).

2. Al fine di assicurare il pieno ripristino dei servizi di pubblica utilità compromessi dall'evento calamitoso di cui al comma 1 nonché in favore dei comuni colpiti dall'incendio del 30 agosto 2020 in provincia di Palermo (Altofonte, Monreale e Piana degli Albanesi) è destinata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore somma di 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

 

 

Capo III

Norme in materia di enti locali

Art. 30.

Misure per il contrasto del conferimento dei rifiuti nelle

strade extraurbane

1. Al fine di contrastare efficacemente il conferimento abusivo dei rifiuti nelle strade extraurbane, è istituito un apposito Fondo nel bilancio regionale, con una dotazione per l'esercizio finanziario 2021 di 200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 3), destinato ad anticipare le risorse necessarie per incrementare gli interventi di prevenzione, raccolta e smaltimento a carico delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali che ne hanno la gestione, secondo le specifiche finalità e modalità stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto disciplina le modalità e i termini per la restituzione alla Regione delle somme da quest'ultima anticipate (Titolo 3, Tipologia 500).

 

 

Capo III

Norme in materia di enti locali

Art. 31.

Interventi in favore dei comuni in condizione di squilibrio

strutturale di bilancio

1. Per l'esercizio finanziario 2021, è concesso un contributo di 2.000 migliaia di euro ai comuni per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in condizioni tali da provocarne il dissesto finanziario, laddove risulti già presentata dall'amministrazione, ordinaria o commissariale, deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal comma 1 dell'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, per la quale non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei Conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243 quater, comma 3 del predetto decreto legislativo, che intendano agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario e che esercitino, ad inizio mandato nel corso dell'anno 2021, la facoltà di cui al comma 5 bis del citato articolo 243 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già presentato dall'amministrazione (Missione 18, Programma 1).

2. Ai fini della concessione del predetto contributo straordinario, la delibera di rimodulazione deve prevedere una durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato di complessivi anni 15, decorrenti dall'anno in cui è stata deliberata l'adesione al precedente piano di riequilibrio finanziario pluriennale che si intende rimodulare.

 

 

Capo III

Norme in materia di enti locali

Art. 32.

Rendicontazione dei contributi straordinari erogati agli enti

locali

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è aggiunto il seguente:

11 bis. Gli enti locali sono obbligati a rendicontare, nei modi ed entro i termini previsti dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche la quota parte dei contributi straordinari erogati dalla Regione a titolo di anticipazione. L'inosservanza del presente comma comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate. .

 

 

Capo III

Norme in materia di enti locali

Art. 33.

Personale in sovrannumero comuni in dissesto

1. All'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 le parole 2011-2020 sono sostituite dalle parole 2014-2023 .

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni.

 

 

Capo III

Norme in materia di enti locali

Art. 34.

Modifica all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre

2000, n. 30

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni, le parole

ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro sono sostituite dalle parole e un'ora dopo la fine della stessa .

 

 

Capo III

Norme in materia di enti locali

Art. 35.

Commissari straordinari enti locali

1. Al comma 1 dell'articolo 55 e al comma 1 dell'articolo 145 della legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e successive modificazioni, dopo le parole dell'amministrazione della Regione sono aggiunte le parole nel limite di due incarichi così come previsto al comma 26 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni .

2. Al comma 5 bis dell'articolo 55 e al comma 5 bis dell'articolo 145 della legge regionale n. 16/1963, inserire all'inizio il seguente inciso Fermo restando quanto previsto dal comma 1, .

 

 

Capo IV

Norme in materia di lavoro, politiche sociali, istruzione e

formazione

Art. 36.

Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita personale

ASU

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma l, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 292 a 296 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. I soggetti di cui al comma l possono essere stabilizzati dagli enti utilizzatori a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale, secondo i parametri contrattuali minimi previsti dalla legge e dal CCNL di riferimento. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il dipartimento regionale del lavoro dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative provvede all'assegnazione dei soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività socialmente utili in virtù di protocolli o convenzioni.

3. I soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2021-2023, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità onnicomprensiva d'importo corrispondente a cinque anni dell'assegno di utilizzazione in ASU. La suddetta indennità è erogata per un periodo non superiore agli anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità e per un massimo di cinque anni, ed è corrisposta in rate annuali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

dipartimento    regionale    del    lavoro,     dell'impiego,

dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative provvede ad effettuare una ricognizione del personale presenti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma l, della legge regionale n. 5/2014.

4. I soggetti che abbiano optato per la fuoriuscita dall'elenco di cui all'articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 5/2014 ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, che non abbiano percepito l'indennità all'uopo prevista, possono a domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere di essere riammessi nel citato elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, come modificato dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, è prorogato al 31 ottobre 2021.

6. Per le assunzioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, è riconosciuto su base annua un contributo per ciascun soggetto stabilizzato, parametrato all'importo dell'assegno di utilizzazione in ASU corrisposto alla data di assunzione, maggiorato per tenere conto del maggior costo sostenuto per l'assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, entro il limite dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 7.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 e la spesa annua di euro 54.159.248,56 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 (Missione 20, Programma 3), comprensiva delle somme occorrenti per l'eventuale prosecuzione delle attività socialmente utili dei medesimi soggetti di cui al comma 1, disposta nel rispetto della normativa vigente, nonché di quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 10, da iscrivere in un apposito Fondo del dipartimento del bilancio e tesoro. Agli oneri di cui al presente comma per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 si provvede mediante riduzione dei trasferimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301). A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma l dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

8. Per l'anno 2021, la quota parte del contributo di cui al comma 6 parametrato all'assegno di utilizzazione in ASU è assicurata a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. l.

9. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del

dipartimento    regionale    del    lavoro,     dell'impiego,

dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.

10. Al fine di favorire la piena efficacia dell'impianto regolatorio di cui al comma 1, è altresì incentivata la fuoriuscita dei soggetti attualmente impegnati in attività socialmente utili che hanno maturato i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale per il pensionamento. Per tale finalità, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato ad erogare, a domanda, la differenza tra quanto erogato dall'INPS a titolo di assegno sociale e quanto previsto dall'assegno di sussidio per A.S.U. sino alla maturazione dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento di quiescenza.

11. Gli enti che abbiano già provveduto alla trasformazione dei contratti dei soggetti già impegnati in attività socialmente utili sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione.

 

 

Capo IV

Norme in materia di lavoro, politiche sociali, istruzione e

formazione

Art. 37.

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47.

Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo

1. All'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2 bis. Per l'espletamento delle attività dell'Autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dell'Autorità garante delle persone con disabilità, è autorizzata la spesa di 95 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2021-2022-2023 (Missione 20, Programma 3). .

2. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, è definita la ripartizione delle risorse tra le due Autorità garanti.

3. Con decreto del Ragioniere generale vengono apportate le conseguenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di favorire il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, e di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori e promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network, la Regione, senza oneri a carico del bilancio e con la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale, istituisce la settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo, da celebrarsi anche presso le sedi istituzionali della Regione nella prima decade di febbraio, in coincidenza con la giornata nazionale dedicata al tema, prevista per il 7 febbraio di ogni anno.

 

 

Capo IV

Norme in materia di lavoro, politiche sociali, istruzione e

formazione

Art. 38.

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 9 maggio

1986, n. 22

1. All'articolo 27 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dopo la parola strutture sono aggiunte le parole di accoglienza ;

b) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

3 bis. I comuni, avvalendosi della polizia municipale, esercitano altresì la vigilanza sull'attività svolta al fine di assicurare che venga effettuata nel pieno rispetto dei diritti fondamentali degli ospiti, tramite controlli a campione su almeno il venti per cento delle strutture iscritte all'albo.

3 ter. I sindaci, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro i controlli disposti in attuazione di quanto previsto al comma 3 bis. Ai comuni inadempienti sono ridotti nella misura del 2 per cento i trasferimenti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni.

3 quater. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro trasmette una relazione e riferisce annualmente all'Assemblea regionale siciliana sugli esiti dei controlli di cui al comma 3 ter comunicati dai comuni, con particolare riferimento al rispetto dei livelli di tutela dei diritti fondamentali degli ospiti. .

 

 

Capo IV

Norme in materia di lavoro, politiche sociali, istruzione e

formazione

Art. 39.

Tutela della sicurezza di anziani, minori e disabili

l. La Regione promuove la sicurezza degli infanti e delle persone anziane e disabili ospitati nelle strutture pubbliche e private preposte alla loro cura e assistenza come asili nido, scuole d'infanzia e strutture socio-sanitarie.

2. Al fine di garantire la massima tutela dei soggetti ospitati nelle strutture di cui al comma 1, che si trovino in condizioni di incapacità o difficoltà ad esprimersi, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere a seguito di apposita graduatoria contributi alle medesime strutture che si dotino di sistemi di videosorveglianza e telecamere a circuito chiuso di nuova generazione, da installarsi negli ambienti adibiti ad uso comune.

3. Per la finalità di cui al comma 2 presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito, per l'anno 2021, un Fondo con una dotazione di 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

5. Al fine di rispondere alle emergenze segnalate ai Tribunali minorili della Sicilia, nei soli casi di necessità di ricovero di minori vittime di abuso, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzato ad elevare senza oneri a carico del bilancio della Regione gli standard di cui ai decreti del Presidente della Regione del 29 giugno 1988 e del 4 giugno 1996, n. 158 fino ad un numero massimo di cinque posti per comunità alloggio autorizzata al funzionamento e convenzionata ai sensi della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni.

 

 

Capo IV

Norme in materia di lavoro, politiche sociali, istruzione e

formazione

Art. 40.

Rideterminazione contributo per le partorienti residenti

nelle isole minori

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 le parole 3.000 euro sono sostituite dalle parole 5.000 euro .

2. Per le finalità del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24/2016 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa di 800 migliaia di euro (Missione 12, Programma 5, capitolo 413741).

 

 

Capo IV

Norme in materia di lavoro, politiche sociali, istruzione e

formazione

Art. 41.

Progetti in favore degli studenti con disabilità

1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni, è autorizzato a seguito di apposito avviso e preventiva ricognizione delle necessità e relativa ripartizione proporzionale ad avviare progetti e servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 5.000 migliaia di euro da iscrivere in apposito capitolo di spesa Servizi integrativi migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado , nella rubrica del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali (Missione 12, Programma 2).

3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte per la quota parte di 1.000 migliaia di euro con riduzione della Missione 13, Programma 1, capitolo 413374.

 

 

Capo IV

Norme in materia di lavoro, politiche sociali, istruzione e

formazione

Art. 42.

Interventi in favore della mobilità per i soggetti portatori

di handicap e con invalidità civile

1. I cittadini residenti in Sicilia portatori di handicap e con invalidità civile superiore al 67 per cento hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico locale.

2. La Regione assume l'onere di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 300 migliaia di euro (Missione 10, Programma 2).

 

 

Capo IV

Norme in materia di lavoro, politiche sociali, istruzione e

formazione

Art. 43.

Azioni per la qualità della vita e

l'inclusione sociale di persone disabili ed anziani

1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti nella lettera c) dell'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, favorisce la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società degli anziani e delle persone con disabilità.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, allo scopo di rimuovere gli effetti di isolamento determinati dalle misure di contenimento del contagio da Covid 19, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro è autorizzato a promuovere la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. A tal fine, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro può avvalersi della collaborazione di istituzioni regionali, Università ed enti di ricerca.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2).

 

 

Capo IV

Norme in materia di lavoro, politiche sociali, istruzione e

formazione

Art. 44.

Contributo straordinario in favore dell'IPAB Giovanni XXIII

di Marsala

1. Per l'esercizio finanziario 2021 è autorizzata la spesa di 130 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7), quale contributo straordinario in favore della istituzione pubblica di assistenza e beneficienza Giovanni XXIII di Marsala, al fine di garantire pagamento degli stipendi al personale dipendente dell'istituto medesimo.

 

 

Capo IV

Norme in materia di lavoro, politiche sociali, istruzione e

formazione

Art. 45.

Fondo regionale per la disabilità e per la non

autosufficienza

1. Al comma 5 bis dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni dopo le parole

l'apertura per la presentazione delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima sono aggiunte le parole le quali devono essere presentate o nel corso del primo semestre dell'anno e trasmesse entro il 30 giugno o nel corso del secondo semestre e trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno .

 

 

Capo IV

Norme in materia di lavoro, politiche sociali, istruzione e

formazione

Art. 46.

Interventi e semplificazione amministrativa in materia di

formazione professionale

1. Onde garantire la tempestiva erogazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, delle somme dovute a titolo di anticipazione e saldo per il finanziamento delle attività formative in capo agli enti regolarmente accreditati, il competente dipartimento regionale provvede, a richiesta, a rilasciare apposita certificazione del credito spettante ai destinatari del medesimo finanziamento, utilizzabile ai fini dell'eventuale ricorso, da parte dello stesso destinatario, all'istituto della cessione del credito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 21 febbraio 1991 n. 52 e successive modificazioni, a favore di istituti bancari o soggetti economici di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e successive modificazioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente generale del competente dipartimento regionale fissa, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità attuative della procedura, fermo restando che nessun onere finanziario aggiuntivo né ulteriore garanzia accessoria sul credito certificato potrà gravare sull'amministrazione regionale.

2. Per conseguire la semplificazione delle procedure di rendicontazione e certificazione delle spese sostenute nell'ambito delle attività di istruzione e formazione professionale, di politiche attive del lavoro e inclusione sociale, finanziate dai competenti assessorati regionali, i soggetti beneficiari possono avvalersi di un revisore legale. L'utilizzo del revisore legale è previsto solo nel caso di sovvenzioni non individuali, con esclusione degli Enti pubblici per i quali si applicano le norme specifiche del comparto, salvo quanto diversamente disposto dagli avvisi e/o dalle disposizioni amministrative. Il revisore legale deve essere iscritto ad una long list istituita dai dipartimenti regionali competenti e deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza rispetto al soggetto controllato. L'amministrazione regionale, sempre nel rispetto della disciplina comunitaria di settore, effettua i controlli amministrativi di primo livello su base campionaria per accertare l'effettività e la correttezza della spesa. Il campione di progetti deve rappresentare almeno il 10 per cento delle operazioni finanziate. Il compenso del revisore legale è stabilito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale dall'amministrazione regionale con apposito provvedimento, fermo restando che l'importo non potrà superare il 3 per cento del costo dell'operazione finanziata. Le disposizioni del presente comma possono applicarsi anche ai procedimenti di rendicontazione delle operazioni finanziate negli esercizi finanziari precedenti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti dirigenti generali adottano i relativi provvedimenti attuativi.

3. All'articolo 5, comma 18, della legge regionale 12 maggio

2020, n. 9, le parole di durata non superiore a tre mesi

sono sostituite dalle parole non inferiori a tre mesi e fino a nove mesi in relazione alla tipologia degli stessi percorsi, .

4. Al comma 26 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 e successive modificazioni, dopo le parole

Ai fini del calcolo del limite del numero di incarichi del presente comma, non rilevano le nomine regionali effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo presso gli enti locali

sono aggiunte le parole nonché le nomine relative agli incarichi di presidente di commissione di esame dei corsi di formazione professionale finanziati e autofinanziati e dei corsi IeFp . Le designazioni dei presidenti e dei componenti esperti esterni delle commissioni di esame di cui al presente comma sono di competenza dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni.

 

 

Capo IV

Norme in materia di lavoro, politiche sociali, istruzione e

formazione

Art. 47.

Adozione e revisione di norme relative ad istruzione e

diritto allo studio

1. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato ad istituire un fondo di rotazione destinato all'anticipazione, in favore degli enti beneficiari, delle somme necessarie al completamento degli accertamenti tecnici preliminari e dei vari livelli di progettazione, come previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, per la realizzazione e/o la manutenzione straordinaria di immobili destinati a istituti scolastici o residenze universitarie. La dotazione del fondo, pari a 10.000 migliaia di euro, è individuata a valere sulle risorse extraregionali nella disponibilità dello stesso Assessorato. Il Fondo è alimentato attraverso la restituzione delle anticipazioni erogate a favore dei destinatari, detratte dai costi di realizzazione delle opere ammesse a finanziamento. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzazione del fondo di rotazione.

2. Al fine di favorire il corretto esercizio delle attività didattiche presso i plessi scolastici situati nelle isole minori, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato per l'anno 2021 a raddoppiare i valori economici per il finanziamento destinato agli stessi istituti scolastici da utilizzare, da parte di questi ultimi, anche al fine di sostenere le spese di trasporto del personale in servizio presso i plessi scolastici delle isole minori. Alle finalità di cui al presente comma si provvede, per l'esercizio finanziario 2021, nei limiti delle disponibilità del capitolo 373314 (Missione 4, Programma 2).

3. All'articolo 27 della legge regionale 25 novembre 2002 n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sono

sostituite    dalle     parole      Assessorato     regionale

dell'istruzione e della formazione professionale ;

b) al comma 3 sono aggiunte le seguenti parole Il trasferimento delle relative competenze avviene entro e non oltre il 20 dicembre di ogni anno per le iscrizioni e le immatricolazioni accertate dagli atenei e dagli istituti entro il 30 novembre dell'anno di riferimento ed entro e non oltre il 30 marzo dell'anno seguente per le iscrizioni e le immatricolazioni avvenute successivamente. ;

c) al comma 4 le parole Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sono

sostituite    dalle     parole      Assessorato     regionale

dell'istruzione e della formazione professionale .

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 è aggiunto il seguente:

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in via straordinaria e nel rispetto dei principi della legislazione statale vigente in materia di reclutamento del personale docente delle scuole statali, anche al personale insegnante in servizio alla data del 28 febbraio 2021 e da almeno trentasei mesi, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato su posto in organico di diritto. .

5. Per le finalità di cui all'articolo 87 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa di 150 migliaia di euro a valere sulla disponibilità complessiva del capitolo 373314 (Missione 4, Programma 2).

6. Per il triennio 2021-2022-2023, a valere sui trasferimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, la somma di 8.000 migliaia di euro, è destinata ai comuni quale contributo alle spese sostenute per il trasporto alunni, da ripartire, per 6.500 migliaia di euro, in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente e, per 1.500 migliaia di euro, in proporzione alle spese effettivamente sostenute dai comuni in dissesto nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6).

 

 

Capo IV

Norme in materia di lavoro, politiche sociali, istruzione e

formazione

Art. 48.

Sostegno al Convitto Audiofonolesi siciliano

1. Al fine di garantire il diritto alla riabilitazione terapeutica degli alunni del Convitto Audiofonolesi siciliano e di ridurre il rischio della dispersione scolastica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 4, Programma 2).

 

 

Capo V

Norme in materia di sanità

Art. 49.

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

1. Al fine di riconciliare le reciproche posizioni di credito e di debito tra la Regione, l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo e la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù (già Fondazione Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù ), l'Assessorato regionale della salute è autorizzato a procedere al ripianamento delle perdite di esercizio, maturate dalla Fondazione nel periodo della sperimentazione gestionale ex articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nel limite massimo di euro 36.400.493,69, da erogare in cinque annualità di pari importo negli esercizi finanziari 2021-2025, previa definizione di un apposito accordo finalizzato alla definitiva chiusura delle posizioni pregresse.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli impegni assunti dall'Assessorato regionale della salute nei confronti della medesima sperimentazione gestionale per le prestazioni erogate nel periodo 2003-2009, oggetto di contestazione e in atto contabilizzate tra le passività del bilancio della gestione sanitaria accentrata.

 

 

Capo V

Norme in materia di sanità

Art. 50.

Incremento orario medici veterinari specialisti ambulatoriali 1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia procedono ad incrementare le ore di incarico a tempo indeterminato a ciascun medico veterinario specialista ambulatoriale interno, già titolare di incarico da almeno 5 anni, per il raggiungimento di almeno trenta ore di incarico settimanali per medico-veterinario.

2. Gli incrementi di orario eccedenti la quota di almeno trenta ore settimanali di cui al comma 1 devono essere motivati e autorizzati dall'Assessorato regionale della Salute, sulla base di una preventiva ricognizione del fabbisogno delle prestazioni e delle attività programmate o programmabili, relative alla specialistica ambulatoriale veterinaria, presso ciascuna Azienda sanitaria provinciale e presso la sede dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e possono essere attribuiti nel rispetto del vincolo dell'equilibrio economico del bilancio aziendale.

3. I direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali e dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia sulla base delle criticità riscontrate e della programmazione delle attività, compatibilmente con il titolo di specializzazione di cui all'allegato 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, in possesso di ogni medico veterinario specialista e sulla base dei criteri di valutazione, di cui all'articolo 21 comma 3, del citato Accordo Collettivo Nazionale, possono disporre una sola volta il passaggio dell'intero effettivo delle ore di incarico a branche diverse, allo scopo di ottimizzare e concentrare le risorse sulle attività prioritarie, previa formale accettazione degli interessati.

4. In caso di transito da una branca all'altra, allo specialista è riconosciuta l'anzianità di servizio già maturata. Al fine di garantire l'appropriatezza delle prestazioni, il transito ad altra branca potrà avvenire a seguito di un adeguato periodo di affiancamento.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 7.883.103 su base annua, trovano copertura sui fondi del servizio sanitario regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 6. L'articolo 46 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 è abrogato.

 

 

Capo V

Norme in materia di sanità

Art. 51.

Tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture

sanitarie

1. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le tariffe dovute dalle strutture sanitarie per l'effettuazione delle verifiche finalizzate all'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Le tariffe sono definite in funzione della complessità della struttura e sono soggette ad aggiornamento periodico biennale (Titolo 3, Tipologia 100).

2. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le tariffe dovute dalle strutture sanitarie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, per l'effettuazione

delle    verifiche    finalizzate    all'autorizzazione     o

all'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita nonché all'autorizzazione o all'accreditamento all'impiego di tecniche di preservazione della fertilità dei pazienti oncologici. Le tariffe sono definite in funzione della complessità della struttura e sono soggette ad aggiornamento periodico biennale.

3. Le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al presente articolo sono destinate alla copertura delle spese di competenza dell'organismo tecnicamente accreditante (O.T.A.) Istituito con decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 adottato ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 13, Programma 7).

 

 

Capo V

Norme in materia di sanità

Art. 52.

Operatori socio-sanitari

1. Al fine di assicurare i corretti standard qualitativi nell'erogazione dei servizi di degenza in regime privatistico, i soggetti privati accreditati con il SSR prevedono nei loro organici la figura dell'Operatore socio-sanitario (O.S.S.). L'Assessore regionale per la salute adotta, previo tavolo di concertazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, le disposizioni attuative del presente articolo prevedendo un termine non superiore a due anni entro il quale le strutture sanitarie devono adeguarsi ai nuovi requisiti.

 

 

Capo V

Norme in materia di sanità

Art. 53.

Terapia genica Zolgensma

1. In conformità alle indicazioni espresse dall'Agenzia

europea    per    i    medicinali    (EMA),    nelle     more

dell'autorizzazione definitiva da parte dell'AIFA, è autorizzata la terapia genica Zolgensma , già inserita dall'AIFA nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dei lattanti e dei bambini affetti da atrofia muscolare spinale (SMA) fino a 21 chilogrammi di peso, anche oltre i sei mesi di età. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del capitolo 413374 nella misura di 4.200 migliaia di euro (Missione 13, Programma 1, capitolo 413374).

 

 

Capo V

Norme in materia di sanità

Art. 54.

Istituzione dei Centri regionali di riferimento NIPT

(Non Invasive Prenatal Test)

1. Al fine della tutela della salute delle donne in stato di gravidanza, l'Assessore regionale per la salute, con proprio decreto individua tre centri regionali di riferimento per le indagini genetiche, tra le strutture in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti strutturali:

a) presenza di un'unità operativa complessa di laboratorio per analisi patologiche che abbia effettuato nell'anno 2020, in media, almeno un milione di analisi totali;

b) presenza di almeno un biologo molecolare in pianta organica;

c) dotazione di macchinari e attrezzature adeguati per la tipizzazione delle cellule cromosomiche;

d) esistenza di un punto nascita e/o di un centro di procreazione medicalmente assistita (PMA).

2. Le donne residenti nella Regione sono escluse dalla partecipazione al costo per l'accertamento di eventuali rischi procreativi attraverso lo screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21 Non Invasive Prenatal Test , test del DNA fetale circolante su sangue materno, effettuato presso i centri regionali di cui al comma 1.

3. Al fine dell'adeguamento delle strutture e degli impianti tecnologici, operativi e strumentali finalizzato ad assicurare l'offerta dello screening prenatale di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro cui si provvede a valere sul fondo sanitario regionale.

 

 

Capo V

Norme in materia di sanità

Art. 55.

Terapia pazienti affette da endometriosi

1. Al fine di garantire maggiore accessibilità alla terapia antidolorifica nelle pazienti affette da endometriosi, in ottemperanza a quanto stabilito dalle società scientifiche del settore, l'Assessore per la salute è autorizzato a consentire la prescrivibilità dei farmaci antinfiammatori non steroidei in fascia A in deroga ai vincoli previsti dalla nota AIFA 66 per tutte le pazienti in possesso del codice di esenzione 063. Ai relativi oneri nei limiti di un milione di euro si provvede a valere sulle risorse del capitolo 413374 (Missione 13, Programma 1, capitolo 413374).

 

 

Capo V

Norme in materia di sanità

Art. 56.

Contributo Remesa per la prevenzione di malattie zoonotiche

1. Al fine di adottare politiche di prevenzione dei rischi epidemici dovuti all'emergere nel territorio regionale di patologie animali e zoonotiche provenienti dall'area nordafricana ed al riemergere di patologie ritenute eradicate nel territorio regionale, è assegnato a Remesa (Rete Mediterranea per la Salute degli Animali), ufficio costituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della sanità animale e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, un contributo pari a 250 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2021, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale. Il contributo va dettagliatamente rendicontato con la specifica individuazione della spesa e relativa tracciabilità.

 

 

Capo V

Norme in materia di sanità

Art. 57.

Avvio progetti per la fornitura di cannabis terapeutica

1. Al fine di sopperire alle richieste derivanti dal rapporto di fabbisogno accertato dalle autorità sanitarie nazionali di produzione di cannabis terapeutica , l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato, anche tramite i propri enti strumentali, all'avvio di progetti innovativi pure nelle forme del partenariato con le società presenti sul territorio nazionale, finalizzati ad avviare le procedure previste dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90.

 

 

Capo VI

Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture Art. 58.

Interventi in materia di demanio forestale

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, le parole Dipartimento regionale delle foreste sono sostituite con le parole

Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale .

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16/1996, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale n. 14/2006, le parole dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sono sostituite con le parole

dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e le parole Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sono sostituite dalle parole Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea .

3. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16/1996, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale n. 14/2006, alla fine è aggiunto il seguente periodo È escluso il tacito rinnovo e allo scadere del termine, stabilito nel decreto assessoriale disposto per la loro occupazione temporanea, i medesimi terreni rientrano direttamente nella disponibilità dei loro legittimi proprietari, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale. .

4. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16/1996 sono aggiunte le parole ed in ogni caso cessa allo scadere del termine di cui al comma 2 .

 

 

Capo VI

Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture Art. 59.

Agevolazioni fiscali per l'esercizio dell'attività venatoria

1. Ai soggetti che hanno pagato la tassa di concessione governativa regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio per l'anno 2020 è concessa una riduzione del 70 per cento della medesima tassa per l'esercizio 2021 relativamente al calendario venatorio 2021-2022.

2. Per effetto del comma 1 la minore entrata del Titolo 1, tipologia 101, Capitolo 1601 è stimata, per l'esercizio finanziario 2021, in 2.310 migliaia di euro.

 

 

Capo VI

Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture Art. 60.

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio

1995, n. 45

1. All'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modificazioni i commi 5 bis e 5 ter sono sostituiti dai seguenti:

5 bis. Conseguono altresì l'assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2020 all'interno di ogni singolo POV dei rispettivi consorzi e comunque nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli operai, i braccianti agricoli e gli altri soggetti non rientranti nel comma l, già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una nuova graduatoria elaborata per ogni singolo consorzio che tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella suddetta fascia di garanzia e, in caso di parità, della maggiore anzianità anagrafica. Esaurito il contingente degli operai già iscritti alla fascia delle centocinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente a tempo indeterminato con gli operai che, per effetto del turn over, transitano a scorrimento, dalle fasce di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti, nella fascia superiore delle centocinquantuno giornate, secondo la predetta graduatoria unica.

5 ter. Al completamento del contingente a tempo determinato per la fascia dei centocinquantunisti, relativamente ai posti resisi disponibili, si provvede, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, attingendo dalla fascia di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti come da graduatoria unica elaborata, per ogni singolo consorzio, in base ai criteri di cui al comma 5 bis.

5 quater. Gli scorrimenti hanno luogo in assenza di nuove immissioni in servizio di unità di personale nelle fasce del contingente a tempo determinato. .

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è ulteriormente incrementata, per l'esercizio finanziario 2021, dell'importo di 350 migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023, dell'importo di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma l, capitolo 147320).

3. Il personale dell'ASCEBEM transita presso il Consorzio siciliano occidentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di 30 migliaia di euro, si provvede nell'ambito delle risorse del Consorzio medesimo.

 

 

Capo VI

Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture Art. 61.

Interventi in favore del personale dei consorzi di bonifica

1. I consorzi di bonifica, al fine di garantire la funzionalità delle attività istituzionali, sono autorizzati, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure concorsuali riservate, i soggetti che abbiano prestato servizio in favore dei suddetti consorzi con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modificazioni o del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni, per un periodo di 36 mesi.

2. I soggetti interessati devono presentare istanza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con espressa rinunzia alla prosecuzione del giudizio, da parte di coloro che abbiano in essere un contenzioso per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché una dichiarazione a non intraprendere alcun giudizio, per coloro che non abbiano presentato ricorso avente ad oggetto la stessa finalità.

3. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma l dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo l della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 300 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

 

 

Capo VI

Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture Art. 62.

Interventi in favore dell'Asca

1. Al fine di garantire i necessari controlli per la sicurezza alimentare sull'intera filiera agro-industriale, senza alcun onere a carico delle aziende con sede in Sicilia, favorendo la migliore collocazione dei prodotti ortofrutticoli e vinicoli siciliani sui mercati internazionali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 500 migliaia di euro in favore dell'Agenzia per la sicurezza e il controllo degli alimenti di Ispica (Asca) (Missione 16, Programma 1).

 

 

Capo VI

Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture Art. 63.

Organismo pagatore della Regione per le erogazioni in

agricoltura

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni, l'Organismo pagatore della Regione per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominato Organismo pagatore. L'Organismo, riconosciuto secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ha personalità giuridica pubblica ed è dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile.

2. La Giunta regionale, secondo le vigenti previsioni statali ed europee, assicura il compimento di tutti gli adempimenti connessi all'istituzione di un organismo pagatore regionale avente come scopo la corretta erogazione degli aiuti, comprese la contabilizzazione e la rendicontazione dei pagamenti effettuati a tale titolo per tutte le spese, previste dalla Politica Agricola Comune e per lo sviluppo rurale, comprese quelle cofinanziate con risorse nazionali.

3. L'Organismo pagatore svolge tutte le attività ispettive e di controllo propedeutiche e successive all'erogazione degli aiuti comunitari, nazionali e regionali ed è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea.

4. Con successivo Regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, previo parere della competente Commissione parlamentare, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Organismo.

5. In sede di prima applicazione l'organismo si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso il dipartimento regionale dell'agricoltura.

 

 

Capo VI

Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture Art. 64.

Interventi per il consorzio agrario provinciale di

Caltanissetta

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 127.301,43 euro in favore del consorzio agrario provinciale di Caltanissetta in liquidazione, da destinare in favore degli ex lavoratori del consorzio per la mancata erogazione degli emolumenti (Missione 16, Programma 1).

 

 

Capo VI

Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture Art. 65.

Interventi in favore del personale del disciolto Consorzio

Ites

1. Il consorzio di ricerca Gian Pietro Ballatore è autorizzato a subentrare nelle attività e nei rapporti di lavoro del personale del Consorzio Ites, costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, reclutato mediante avviso pubblico, che abbia prestato servizio per almeno 5 anni alla data del 31 dicembre 2017, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni. 2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata in favore del consorzio Gian Pietro Ballatore, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 180 migliaia di euro e, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, la spesa di 60 migliaia di euro annui a valere sulla Missione 16, Programma 1, capitolo 147314.

 

 

Capo VI

Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture Art. 66.

Messa in sicurezza beni demaniali marittimi e

rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo

1. Al fine di far fronte alle opere necessarie ed urgenti per la messa in sicurezza di immobili e di aree appartenenti al demanio marittimo regionale e di eliminare le conseguenti condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, anche attraverso interventi di demolizione di edifici pericolanti, ivi comprese le attività di recinzione e di apposizione della segnaletica monitoria, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 la spesa annua di 700 migliaia di euro da iscrivere nella Missione 9, Programma 1, su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, dipartimento regionale dell'ambiente. Gli interventi di cui al presente comma sono comunicati alla competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 il dipartimento regionale dell'ambiente è autorizzato ad avvalersi delle strutture del dipartimento regionale tecnico

- uffici del Genio civile - e/o degli uffici delle amministrazioni comunali competenti per territorio.

3. Per la rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata, per il triennio 2021-2023, la spesa annua di 400 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, capitolo 443312).

4. Per le finalità di cui al comma 3 il dipartimento regionale dell'ambiente, su richiesta dei comuni interessati, provvede a trasferire ai comuni le necessarie risorse, ferma restando la successiva rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

 

 

Capo VI

Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture Art. 67.

Interventi per la gestione del porto turistico di Licata

1. Al fine di assicurare la custodia e la gestione delle aree e delle strutture facenti parte del porto turistico di Licata, fino alla definizione del contenzioso pendente innanzi agli organi di giustizia amministrativa, avverso il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, a nominare un amministratore straordinario prioritariamente tra i dirigenti della Regione a seguito di apposito interpello interno.

2. Il compenso, se dovuto, per le attività svolte dell'amministratore nominato ai sensi del comma 1, è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai custodi giudiziari e, comunque, in misura non superiore a 10 migliaia di euro annui, comprensivi di oneri fiscali e previdenziali.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 la spesa annua di 10 migliaia di euro, da appostare su apposito capitolo di nuova istituzione (Missione 9, Programma 2).

 

 

Capo VI

Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture Art. 68.

Contributi ai comuni per la redazione dei piani di utilizzo

del demanio marittimo

1. Al fine di consentire ai comuni di provvedere alla redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM) di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere un contributo finanziario.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa complessiva di 300 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).

3. I criteri di ripartizione e di assegnazione del contributo ai comuni che ne fanno richiesta sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

 

 

Capo VI

Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture Art. 69.

Concessioni demanio marittimo

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24 e successive modificazioni, dopo le parole 28 febbraio 2021. sono aggiunte le parole Atteso il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti, pubblici e privati, che non abbiano presentato richiesta di proroga delle concessioni demaniali marittime entro il termine di cui al presente articolo, è data facoltà di provvedervi entro il 30 aprile 2021. .

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 16 dicembre 2020, n. 32 è aggiunto il seguente:

1 bis. Attesa l'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di consentire all'amministrazione concedente la conclusione dei procedimenti amministrativi, la coerenza con le previsioni del piano di utilizzo del demanio marittimo, di cui al comma 1, non è prevista per le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, erano state avviate le procedure di cui all'articolo 18 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni e per tutte le istanze già protocollate alla data della dichiarazione di emergenza epidemiologica. .

 

 

Capo VI

Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture Art. 70.

Contributi per la redazione degli strumenti territoriali e urbanistici.

Istituzione fondo di rotazione per l'urbanistica

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente concede contributi per le spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti territoriali e urbanistici di governo del territorio, dei piani attuativi nonché per gli studi di settore di cui all'articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

2. Le modalità per la concessione dei contributi, comprendenti anche i compensi spettanti ai professionisti ovvero le indennità spettanti ai componenti gli uffici comunali incaricati, che possono raggiungere il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sono disciplinate da apposito decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 8, Programma 1) per l'esercizio finanziario 2021.

4. E' istituito un Fondo di rotazione dell'importo di 500 migliaia di euro (Missione 8, Programma 1), per l'esercizio finanziario 2021, in favore degli enti locali, destinato alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per il conferimento degli incarichi o per la stipula di convenzioni, finalizzato all'istruttoria delle pratiche di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modificazioni, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e alla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni.

5. Il Fondo di rotazione eroga le somme a titolo di anticipazione a sostegno degli enti locali ed è alimentato attraverso lo stanziamento di risorse regionali e dal rientro delle somme degli enti che ne hanno beneficiato.

6. Il recupero delle somme anticipate avviene a valere sull'apposito capitolo delle entrate comunali relative alle somme versate a titolo di oneri di costruzione per le pratiche di cui al comma 4.

 

 

Capo VI

Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture Art. 71.

Fondo di rotazione in favore dei comuni per gli interventi di

demolizione

1. È istituito il Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione, con una dotazione iniziale di 500 migliaia di euro, per concedere ai comuni anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi (Missione 9, Programma 2). Le anticipazioni sono rimborsate al Fondo medesimo utilizzando le somme ricevute dai responsabili degli abusi ovvero le somme riscosse coattivamente (Titolo 4, Tipologia 100).

2. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate entro cinque anni, la Regione, al fine di reintegrare il Fondo di rotazione, provvede alla relativa compensazione a valere sui trasferimenti regionali ai comuni inadempienti.

3. Il Fondo di rotazione è considerato un'anticipazione a sostegno degli enti locali ed è alimentato attraverso lo stanziamento di risorse regionali e mediante il rientro delle somme degli enti che ne hanno beneficiato.

4. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alla gestione del Fondo e stabilisce con decreto, previo parere della competente commissione parlamentare, i criteri di riparto tra i comuni delle risorse del Fondo e le modalità di conferimento delle stesse a seguito di apposita graduatoria.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).

 

 

Capo VI

Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture Art. 72.

Contrasto al lavoro irregolare nel settore edile

1. Per i lavori edili privati oggetto di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), denuncia di inizio attività (DIA) o comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), il responsabile dei lavori, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede:

a) ad acquisire copia delle denunce di inizio lavori effettuate dalle imprese esecutrici agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la denuncia effettuata alla cassa edile;

b) a controllare, durante l'esecuzione dei lavori, la regolare presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato, l'UNILAV dei lavoratori, segnalando agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate;

c) a trasmettere allo Sportello unico dell'edilizia (SUE) o allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), alla fine dei lavori, il DURC dell'azienda esecutrice, attestante la sua regolarità contributiva.

 

 

Capo VI

Norme in materia di agricoltura, territorio ed infrastrutture Art. 73.

Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

1. In considerazione delle rinnovate esigenze di innovazione e sviluppo delle politiche ambientali nazionali e comunitarie ed in sintonia con i principi fondamentali dettati dalle leggi statali ed europee in materia ambientale, la Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è composta da 60 commissari ed è articolata in tre sottocommissioni distinte per materia.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire l'imparzialità della Commissione e la sua indipendenza sia dall'organo politico sia dal dipartimento, sono disciplinati:

a) le tre sottocommissioni di cui al comma 1;

b) il funzionamento della commissione con le tre sottocommissioni e la previsione di sottogruppi individuati per aree tematiche di competenza;

c) i requisiti dei componenti per ogni singola sottocommissione documentati dall'esercizio, nel tempo, di attività specifiche;

d) la possibilità di stipulare convenzioni al fine di avvalersi del supporto scientifico di altri enti pubblici per le attività della Commissione.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tutti gli attuali componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 6, comma l, del decreto legislativo16 giugno 2017, n. 104, già nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, permangono fino a naturale scadenza. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sono nominati i nuovi componenti sino al raggiungimento del numero stabilito per ogni sottocommissione di cui al presente articolo.

4. Al comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole di 1.000 migliaia di euro sono sostituite dalle parole di 1.500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, capitolo 442545).

 

 

Capo VII

Beni culturali, spettacolo, turismo e sport Art. 74.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 è aggiunto il seguente:

Art. 24 bis.

Fondo di solidarietà dei parchi archeologici

1. Per il triennio 2021-2023 il dieci per cento delle risorse derivanti dallo sbigliettamento dei parchi archeologici di cui ai Titoli I e II è versato su apposito capitolo in entrata del bilancio della Regione, rubrica beni culturali e identità siciliana (Titolo 3, Tipologia 100), per finanziare le spese di funzionamento, fruizione e valorizzazione dei parchi con minori entrate economiche di cui alla presente legge (Missione 5, Programma 1). .

2. Il piano di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 24 bis della legge regionale n. 20/2000 introdotto dal comma 1 è regolamentato da apposito decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

 

 

Capo VII

Beni culturali, spettacolo, turismo e sport Art. 75.

Proroga termini iniziative culturali

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, le iniziative a valere sul contributo straordinario di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, destinato a tutti i siti Patrimonio dell'UNESCO presenti in Sicilia, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2021 e rendicontate entro i successivi sessanta giorni.

2. Le iniziative a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2020, possono essere realizzate entro il 30 aprile 2021 e rendicontate entro i 60 giorni successivi.

3. Le iniziative di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e successive modificazioni, con obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte a valere sull'esercizio finanziario 2020, non realizzate entro il 31 dicembre 2020 in ragione delle limitazioni introdotte da decreti ed ordinanze finalizzate al contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, possono essere realizzate entro il 30 settembre 2021.

 

 

Capo VII

Beni culturali, spettacolo, turismo e sport Art. 76.

Semplificazione regime fiscale delle agenzie di viaggio

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modificazioni sono aggiunte le parole con esclusione, a decorrere dall'1 gennaio 2021, della voce della tariffa n. 23 (Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1606).

2. Per effetto del comma 1 la minore entrata del (Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1606) per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2923 è stimata in 150 migliaia di euro.

 

 

Capo VII

Beni culturali, spettacolo, turismo e sport Art. 77.

Competenze in materia di imprese turistiche

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni dopo le parole internazionalizzazione delle imprese sono aggiunte le parole ad eccezione di quelle turistiche e dopo le parole Aiuti alle imprese sono aggiunte le parole ad eccezione di quelle turistiche .

2. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 28/1962 e successive modificazioni, dopo le parole Vigilanza enti di settore. sono aggiunte le parole

Attività promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese turistiche. Aiuti alle imprese turistiche. .

3. Con decorrenza dall'1 luglio 2021, le competenze relative agli aiuti alle imprese turistiche, le cui procedure di evidenza pubblica per la relativa concessione o le procedure negoziali non risultino avviate alla medesima data, transitano dall'Assessorato regionale delle attività produttive all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

 

 

Capo VII

Beni culturali, spettacolo, turismo e sport Art. 78.

Rete dei cammini e dei sentieri siciliani

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione turistica regionale, promuove lo sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico, culturale e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, attraverso la diversificazione della offerta turistica mediante nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa ed all'aria aperta, le vie Francigene, i Cammini a matrice storico-culturale riconosciuti sul territorio regionale e gli itinerari culturali europei.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituita la Rete dei cammini e dei sentieri siciliani per il cui supporto è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per il 2021 (Missione 5, Programma 2).

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono stabilite le procedure per il riconoscimento dei cammini in applicazione della Scala di valutazione della Rete nazionale cammini del sud.

 

 

Capo VII

Beni culturali, spettacolo, turismo e sport Art. 79.

Iniziative a sostegno della Fondazione Taormina Arte Sicilia

1. Al fine di potenziare e valorizzare le iniziative artistico-culturali del Taobuk Festival e del Taormina Film Fest, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 400 migliaia di euro in favore della Fondazione Taormina Arte Sicilia da destinare, in pari quota, al supporto delle relative attività (Missione 7, Programma 1).

 

 

Capo VII

Beni culturali, spettacolo, turismo e sport Art. 80.

Teatri di tradizione

1. Agli enti autonomi regionali riconosciuti quali teatri di tradizione ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni non si applicano, in materia di legale rappresentanza, le disposizioni previste dall'articolo 39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

 

 

Capo VII

Beni culturali, spettacolo, turismo e sport Art. 81.

Iniziative in favore dello sport e fondo per le trasferte

delle società sportive siciliane

1. Per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modificazioni è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 1.000 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473710) e per l'esercizio finanziario 2021 il contributo è erogato in favore delle

società      sportive      siciliane       professionistiche,

semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione 2020/2021, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa del perdurare dell'emergenza Covid-19.

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata in 5.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 ed in 4.500 migliaia di euro annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709).

3. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 e successive modificazioni è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 500 migliaia di euro di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

4. Per l'esercizio finanziario 2021, il contributo di cui al comma 2, destinato agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ai Comitati regionali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI, del Comitato regionale del CONI della Sicilia e il contributo di cui al comma 3, destinato al Comitato regionale del CIP e ai Comitati regionali delle federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP, sono erogati per la relativa attività, anche se svolta parzialmente o non avviata in ottemperanza all'attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza Covid-19.

5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati fino alla percentuale dell'ottanta per cento dello stanziamento dei capitoli di riferimento in proporzione, per quanto riguarda il comma 1, alle quote del piano di riparto del 2019, per quanto riguarda il comma 2, attraverso le relative federazioni, alle medesime associazioni sportive di cui al piano di riparto 2019 e per la restante quota del venti per cento con modalità individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo d'intesa con il CONI, anche per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo.

6. Nelle more della definizione delle misure per il riconoscimento della condizione di insularità, al fine di alleggerire il carico finanziario dovuto ai maggiori costi dei biglietti aerei e ferroviari delle tratte nazionali è istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, un fondo dell'importo pari a 400 migliaia di euro per il biennio 2021-2022, finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dalle società sportive siciliane partecipanti ai campionati nazionali di serie A e serie B

indetti dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI o dal CIP, per le trasferte dei propri atleti, per la parte eccedente la somma di 100 euro e nel limite massimo di 100 euro per atleta a trasferta. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono definite le modalità di erogazione (Missione 6, Programma 1).

 

 

Capo VII

Beni culturali, spettacolo, turismo e sport Art. 82.

Riconoscimento della disciplina sportiva 'Koshido Budo'

1. La Regione riconosce come disciplina sportiva e come proposta educativa il Koshido Budo (la via della ricerca dell'equilibrio) come originario della Sicilia in quanto nato, sviluppato e divulgato nel territorio della Regione.

 

 

Capo VIII

Norme in materia di infrastrutture, trasporti e attività

produttive

Art. 83.

Interventi in favore del canale Galermi

1. Al fine di consentire interventi di manutenzione straordinaria, valorizzazione e messa in sicurezza del canale Galermi in provincia di Siracusa è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

 

 

Capo VIII

Norme in materia di infrastrutture, trasporti e attività

produttive

Art. 84.

Rafforzamento servizi di vigilanza e manutenzione stradale

1. Al fine di elevare gli standard di sicurezza della viabilità siciliana, anche alla luce della emergenza da Covid-19, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato, a seguito di specifico avviso pubblico di selezione che indichi i requisiti richiesti, i posti disponibili e le destinazioni lavorative, a sostenere la spesa di 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, al fine di cofinanziare con l'ANAS il rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione stradale tramite il personale del bacino ex Keller, ex Servirail e Ferrotel (Missione 10, Programma 5).

 

 

Capo VIII

Norme in materia di infrastrutture, trasporti e attività

produttive

Art. 85.

Misure di sostegno alle cooperative dei tassisti

1. Al fine di sostenere l'attività di pubblica utilità esercitata dalle cooperative dei tassisti con servizio radiotaxi, è autorizzata la spesa di 700 migliaia di euro per il triennio 2021-2023 a valere sulle disponibilità della (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521).

2. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvederà ad erogare alle cooperative di cui al comma 1 l'intervento economico da determinarsi nella misura e con le modalità stabilite dal decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità di concerto con l'Assessore regionale per l'economia.

 

 

Capo VIII

Norme in materia di infrastrutture, trasporti e attività

produttive

Art. 86.

Trasporto gratuito forze dell'ordine

1. Il beneficio in favore dei soggetti appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate e ai vigili del fuoco di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 è confermato per il triennio 2021-2023, all'interno della dotazione finanziaria di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 9/2020 (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521).

 

 

Capo VIII

Norme in materia di infrastrutture, trasporti e attività

produttive

Art. 87.

Incentivi per l'acquisto di auto elettriche

1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, migliorare la qualità dell'aria e promuovere una mobilità sostenibile, la Regione è autorizzata a concedere contributi a persone fisiche per la rottamazione di veicoli usati di classe da Euro 0 a Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli con alimentazione elettrica o ibrida di classe Euro 6.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 8).

 

 

Capo VIII

Norme in materia di infrastrutture, trasporti e attività

produttive

Art. 88.

Trasferimento risorse fondo di cui all'articolo 41 della

legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, le risorse trasferite al bilancio della Regione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2020, n. 184 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modificazioni, la cui gestione è assegnata alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane, previa stipula di apposita convenzione in cui è determinato l'eventuale compenso da attribuire alla CRIAS da porre a carico del fondo medesimo, per un importo non eccedente quello stabilito a livello nazionale.

2. L'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, stabilisce con decreto le modalità per il trasferimento del fondo di cui al comma 1 e per la concessione delle agevolazioni, delle destinazioni e le spese ammissibili ai beneficiari, nell'ambito degli aiuti previsti all'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni. Le agevolazioni sono concesse entro i limiti previsti dal regolamento della Commissione (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

 

 

Capo VIII

Norme in materia di infrastrutture, trasporti e attività

produttive

Art. 89.

Fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione

1. E' istituito presso il dipartimento regionale delle attività produttive il fondo mutualistico regionale di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 per la promozione e lo sviluppo della cooperazione per le cooperative non aderenti ad alcuna delle associazioni di rappresentanza riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

2. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento, gestione e controllo del fondo di cui al comma 1.

3. Le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, aventi sede ed operanti in Sicilia, per le cooperative loro aderenti, sono autorizzate ad istituire propri fondi mutualistici di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

 

 

Capo VIII

Norme in materia di infrastrutture, trasporti e attività

produttive

Art. 90.

Interventi in favore delle imprese dell'area industriale di

Dittaino danneggiate dal nubifragio del 23 settembre 2020

1. Al fine di sostenere le imprese dell'area industriale della Valle del Dittaino gravemente danneggiate dal nubifragio del 23 settembre 2020, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 300 migliaia di euro (Missione 14, Programma 1).

 

 

Capo VIII

Norme in materia di infrastrutture, trasporti e attività

produttive

Art. 91.

Proroga di termini per le cooperative giovanili

1. Al comma 5 sexies dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modificazioni, le parole

al 31 dicembre 2020 sono sostituite dalle parole al 31 dicembre 2027 e successive modificazioni.

 

 

Capo IX

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione

Art. 92

Clausola di compatibilità finanziaria ed europea

1. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente Capo, il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, le procedure di modifica di accordi e programmi attuativi delle politiche unitarie di coesione.

2. Gli aiuti alle imprese di cui alla presente legge sono concessi secondo le modalità e i limiti di cui alla comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 C (2020) 1863 modificato con le successive comunicazioni C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, C (2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C (2020) 4509 del 29 giugno 2020, C (2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C (2021) 564 del 28 gennaio 2021 (che proroga la scadenza al 31 dicembre 2021). Possono altresì essere concessi nel rispetto e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis ovvero nel rispetto di quanto previsto dal regime comunitario de minimis nel settore agricolo di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 ovvero nel rispetto del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ovvero nel rispetto della normativa comunitaria di settore più favorevole anche emanata nel quadro dell'emergenza Covid-19 dalla Commissione europea e vigente al momento della concessione dell'aiuto. Possono essere altresì concessi nell'ambito delle misure e dei regimi nazionali autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della citata comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, come modificata dalla comunicazione della Commissione 2020/C 112 I/01 ovvero ai sensi della normativa comunitaria di settore più favorevole emanata nel quadro dell'emergenza Covid-19 dalla Commissione europea. L'Assessorato regionale dell'economia monitora l'attuazione degli interventi di sostegno finanziario di cui alla presente legge e riferisce quando richiesto alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

 

 

Capo IX

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione

Art. 93.

Borse di studio mediche e di area sanitaria

1. Per le finalità di cui al comma 25 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, per il triennio 2021-2023 la relativa spesa annua è incrementata di 3.000 migliaia di euro, tenuto conto dell'incremento dei contratti di formazione specifica di medicina generale a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, anche promuovendo nuove convenzioni nell'ambito della rete formativa vigente.

2. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, incluse le borse di studio per specializzazioni di area sanitaria, il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

 

 

Capo IX

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione

Art. 94.

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2019,

n. 6

1. L'articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2019, n. 6 è sostituito dal seguente:

Art. 7.

Spazi di aggregazione giovanile

1. Al fine di contribuire a creare coesione sociale, solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni, la Regione promuove gli spazi di libero incontro tra giovani, attraverso la realizzazione di interventi e proposte che favoriscano l'aggregazione, tenendo conto della specificità socio-culturali, della marginalità sociale dei luoghi, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane. La Regione promuove, tenendo conto del contesto socio-culturale, le opportunità strutturate e spontanee di incontro tra le persone e gli spazi di libera aggregazione tra giovani con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.

2. La Regione riconosce il valore sociale dei beni pubblici e comuni, promuove lo sviluppo di luoghi polifunzionali di incontro e di co-working e incubatori di impresa, finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna, prevedendo anche una diversa utilizzazione di edifici pubblici, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione favorisce:

a) la valorizzazione delle biblioteche regionali o di immobili di proprietà regionale in disuso con caratteristiche idonee nonché gli interventi di ristrutturazione funzionale, di adeguamento e miglioramento degli spazi di libero incontro e l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;

b) i progetti diretti a stimolare le capacità creative dei giovani attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie ed a

valorizzare    anche     l'artigianato     tradizionale     e

l'imprenditorialità giovanile, quali fattori aggreganti economico - sociali;

c) i progetti integrati a livello territoriale, finalizzati alla costruzione di reti e di relazioni sistematiche tra gli spazi di aggregazione sul piano informativo, del monitoraggio degli interventi, delle metodologie e della comunicazione;

d) i progetti volti a promuovere la qualificazione e la professionalità degli operatori, degli spazi giovani e forme significative di collaborazioni tra essi.

4. Le proposte di riqualificazione degli spazi pubblici per garantire l'aggregazione giovanile sono avanzate dai comuni in collaborazione con le associazioni del terzo settore ed inserite nei programmi operativi regionali FESR e FSE 2021/2027, che devono prevedere rispettivamente un'azione specifica volta alla creazione di spazi per l'aggregazione giovanile e favorire progettualità che supporti no la partecipazione attiva dei giovani e la loro socialità quale elemento determinante per la loro crescita.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa per il finanziamento di almeno venti centri di aggregazione giovanile in Sicilia, è determinata in 5.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione. .

 

 

Capo IX

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione

Art. 95.

Parchi gioco inclusivi

l. In attuazione dell'articolo 31 della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, che valorizza la funzione socializzante ed educativa del gioco riconoscendo al minore con disabilità il diritto a dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età, la Regione promuove la creazione presso i comuni di parchi gioco inclusivi, quali spazi idoneamente attrezzati per lo svolgimento di attività ludiche fruibili contemporaneamente da bambini normodotati e disabili.

2. Al fine di contrastare gli effetti prodotti dalla pandemia Covid-19 sul piano emotivo, cognitivo e relazionale sui minori con disabilità e sulle rispettive famiglie, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, ad integrazione delle iniziative regionali già adottate e finanziate con specifico avviso regionale a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, sostiene la diffusione dei parchi gioco inclusivo nel più ampio numero di comuni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa è determinata in 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

 

 

Capo IX

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione

Art. 96.

Contributo per i comuni sedi di transito e per i porti delle

isole minori

l. Al fine di rendere funzionali i porti marittimi di terraferma ed i relativi collegamenti tra le isole minori e la terraferma e di garantire il miglior uso possibile degli stessi ai fini turistici e di mobilità interna e locale oltre che di collegamento con la terraferma da parte degli abitanti delle isole minori, la relativa spesa è determinata per l'esercizio finanziario 2021, in 3.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, da ripartire tra i comuni sede di porto di terraferma con transito di passeggeri verso le isole minori che registrino annualmente un flusso non superiore ad un milione di passeggeri.

2. Al fine di rendere funzionali i porti marittimi delle isole minori garantendo il miglior uso possibile degli stessi ai fini turistici e di mobilità interna e locale, oltre che di collegamento con la terraferma da parte degli abitanti delle isole minori, la relativa spesa è determinata, per l'esercizio finanziario 2021 in 2.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione da ripartire tra i comuni delle isole minori sede di porti.

3. I comuni investono le risorse ad essi assegnate per la manutenzione della rete stradale e la relativa segnaletica orizzontale e verticale che conduce ai porti e per la realizzazione di aree parcheggio che garantiscono una mobilità sostenibile nelle strade di deflusso e di arrivo alle aree portuali.

4. Le somme di cui ai commi l e 2 sono ripartite tra i comuni sede dei porti interessati in maniera proporzionale rispetto al transito medio annuale.

 

 

Capo IX

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione

Art. 97.

Porto rifugio di Gela

1. Per il completamento del progetto denominato Intervento di potenziamento del porto rifugio attuato dal dipartimento regionale della Protezione civile, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

 

 

Capo IX

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione

Art. 98.

Contributo ai comuni per interventi sulle sale

cinematografiche

l. Per la realizzazione di opere di manutenzione e ristrutturazione nonché per l'acquisto di arredi di sale cinematografiche, la cui gestione non sia stata affidata in concessione a terzi, è destinata, al fine di contrastare gli effetti economici conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'esercizio finanziario 2021, in favore dei comuni, la somma di 5.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana sono disciplinati le modalità di presentazione delle istanze ed i criteri di concessione dei contributi.

 

 

Capo IX

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione

Art. 99.

Contributo straordinario per le imprese che gestiscono sale

cinematografiche e per le imprese dello spettacolo

l. In via straordinaria per l'anno 2021, al fine di contrastare gli effetti economici conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per le imprese che gestiscono sale cinematografiche e per le imprese del settore dell'organizzazione, distribuzione, coorganizzazione e produzione di spettacoli dal vivo, ad eccezione dei soggetti beneficiari della quota del Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) di cui al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, il Fondo di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni è incrementato di 5.000 migliaia di euro. Le risorse sono erogate secondo gli standard medi dei due anni precedenti la pandemia.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa è determinata in 5.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

 

 

Capo IX

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione

Art. 100.

Misure di sostegno a favore degli esercenti attività

fotografiche

1. Al fine di contrastare gli effetti economici conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione è autorizzata ad erogare contributi a fondo perduto a favore degli esercenti attività fotografiche.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, privilegiando gli esercenti che presentino una riduzione del proprio fatturato pari ad almeno il cinquanta per cento nel periodo compreso tra l'inizio e la fine dell'attività svolta nel corso del 2020.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa è determinata in 2.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

 

 

Capo IX

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione

Art. 101.

Contributo straordinario per i lavoratori stagionali

1. Al fine di destinare un contributo una tantum ai lavoratori stagionali siciliani, in considerazione degli effetti economici della crisi da Covid-19, è istituito un fondo di 10.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

2. Il contributo una tantum di cui al comma 1 è riconosciuto prioritariamente ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati anche ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dall'1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro provvede all'emanazione di apposito avviso.

 

 

Capo IX

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione

Art. 102.

Modifica del comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale

12 maggio 2020, n. 9

1. Il comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 è sostituito dal seguente:

14. È corrisposto un sostegno non superiore ad euro 700 su base mensile e a complessivi euro 4200 ai dipendenti delle IPAB regionali, commisurato, in base ad apposita documentazione e certificazione degli istituti, alla durata dei periodi di interruzione delle attività istituzionali degli istituti di appartenenza e al valore della retribuzione non corrisposta in tali periodi, ovvero commisurato al valore di attività lavorative straordinarie, opportunamente documentate e certificate, dagli istituti di appartenenza prestate nella fase di emergenza da Covid-19 per mansioni socio-sanitarie di assistenza agli anziani. Sono esclusi dalla corresponsione del sostegno i dipendenti che percepiscono alternative forme di reddito e/o indennità, per i periodi di mancata percezione della retribuzione e per le attività straordinarie effettuate. Agli oneri del sostegno sopra determinato, quantificabili in un valore massimo non superiore a 3.000 migliaia di euro, il Governo della Regione può provvedere, previa verifica con gli organi statali competenti, nel quadro dell'utilizzo delle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19 di cui all'articolo 241 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni. .

 

 

Capo IX

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione

Art. 103.

Ristori per i settori della ristorazione, del wedding, delle

cerimonie e della moda

l. Al fine di ristorare le imprese e le attività commerciali dei settori della ristorazione, del wedding, delle cerimonie, dell'abbigliamento e delle calzature, particolarmente colpiti dalla crisi economica conseguente all'epidemia da Covid-19, la Regione è autorizzata a concedere agevolazioni, in forma di sovvenzioni dirette, di contributi a Fondo perduto, sulla base dei regimi di aiuto applicabili, compreso il nuovo quadro di riferimento temporaneo come da comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono individuati, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, i codici Ateco delle imprese aventi diritto alla misura di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa è determinata in 2.000 migliaia di euro, comprensiva degli oneri derivanti dalle attività di gestione delle agevolazioni, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

 

 

Capo IX

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione

Art. 104.

Ristori per il settore dell'organizzazione di eventi

1. In considerazione delle perdite di fatturato subite a seguito delle misure di contenimento per la limitazione della diffusione della pandemia da Covid-19, alle imprese o alle ditte individuali operanti nel settore dell'organizzazione di eventi e di eventi matrimoniali (c.d. wedding planner) e di feste e cerimonie è riconosciuto un contributo a fondo perduto commisurato all'ammontare dei costi documentati nel 2020 per canoni di locazione ed utenze elettriche, telefoniche ed idriche, fino ad un importo massimo di 30 migliaia di euro ad impresa.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa è determinata in 3.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

 

 

Capo IX

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione

Art. 105.

Misure    di    sostegno    a    favore     delle     imprese

dell'intrattenimento

1. Al fine di contrastare gli effetti economici conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione è autorizzata ad erogare contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo e dell'organizzazione di fiere ed eventi, codice Ateco 8230.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, privilegiando le imprese che presentino una riduzione del proprio fatturato pari ad almeno il cinquanta per cento nel periodo ricompreso tra l'inizio e la fine attività svolta nel corso del 2020.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa è determinata in 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

 

 

Capo IX

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione

Art. 106.

Risanamento costiero tratto Santa Margherita-Galati Marina

Messina

l. Per il completamento del Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati Marina Messina (ME) , la relativa spesa è determinata in 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

 

 

Capo IX

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione

Art. 107.

Rimborso pedaggi autostradali

1. La Regione è autorizzata a corrispondere a tutti i residenti della provincia di Messina un contributo, fino a un massimo di duecento euro a persona, come rimborso dei pedaggi corrisposti in entrata e in uscita dal casello di Villafranca-Ponte Gallo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale competente, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

 

 

Capo IX

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi

della politica unitaria di coesione

Art. 108.

Ristori per il settore del noleggio con conducente

1. Al fine di assicurare adeguato sostegno in favore delle imprese del settore del noleggio con conducente mediante auto ed autobus non soggetti ad obbligo di linea, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in considerazione degli effetti economici della crisi da Covid-19, la relativa spesa è determinata in 7.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

 

 

Capo X

Disposizioni finali

Art. 109.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. Al comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modificazioni sono soppresse le parole per il triennio 2017-2019 .

2. All'articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole appartenenti al patrimonio e al demanio regionale, ivi compresi i bacini di carenaggio, nonché degli immobili di interesse storico, artistico e monumentale sono soppresse e dopo le parole enti locali

sono aggiunte le parole e loro infrastrutture, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, mediante apposito avviso pubblico e relativa graduatoria. ;

b) al comma 3 le parole Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 50.000 migliaia di euro sono sostituite dalle parole Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100.000 migliaia di euro, di cui almeno 10.000 migliaia di euro per interventi finalizzati al ripristino degli immobili di proprietà degli operatori economici e degli enti pubblici, dei litorali e per i danni subiti dagli operatori economici, causati dagli eventi calamitosi riconosciuti da declaratoria nel periodo tra il mese di gennaio 2012 ed il mese di dicembre 2020, ovvero per i quali nel biennio 2019-2020 è stata avanzata, dalla Giunta regionale ai competenti organi statali, la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni, ;

c) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è aggiunto il seguente:

1 bis. Il decreto del Presidente della Regione che dà luogo alla liquidazione coatta amministrativa in armonia con le previsioni di cui al comma 1 può prevedere facoltà di delega all'Assessore regionale per l'economia ed eventualmente anche all'Assessore regionale al ramo per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della procedura e per la concessione delle relative autorizzazioni al commissario liquidatore. .

4. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 9/2020, la parola 2022 è sostituita dalla parola 2023 .

5. Alla fine del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni, dopo le parole ridotti del 10 per cento. sono aggiunte le parole Per il triennio 2021-2023 i rientri netti di cui al presente comma confluiscono nel fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni. .

6. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, le iniziative a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 finanziate per l'anno 2020, possono essere realizzate entro il 31 maggio 2021 e rendicontate entro i 60 giorni successivi.

7. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni le parole

possono incrementare sono sostituite dalla parola garantiscono e dopo le parole con fondi propri sono

aggiunte le parole a valere sulle assegnazioni finanziarie di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni. .

8. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 dopo le parole dall'anno 2018 sono aggiunte le parole e fino all'anno 2020 .

9. Il comma 6 dell'articolo 53 della legge regionale n. 8/2018 è abrogato.

10. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 le parole ed in corso sono sostituite dalle parole durante la programmazione PAC 2014/2020 .

11. Alla fine del comma l dell'articolo 39 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 è aggiunto il seguente periodo I centri per l'impiego, le cui sedi ed ambiti territoriali restano confermati come da decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione del 26 marzo 1993, possono essere strutturati in unità operative nei capoluoghi di provincia ed in uffici semplici nelle restanti sedi. . Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

12. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 e successive modificazioni, le parole

quattro dodicesimi sono sostituite dalle parole tre dodicesimi .

13. Alla legge regionale n. 36/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4 - Proroghe dei titoli edilizi in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 - 1. Tutti i permessi di costruire comunque denominati, comprese le dichiarazioni di inizio attività, le segnalazioni certificate di inizio attività e le segnalazioni certificate di agibilità, nonché le convenzioni di lottizzazione e accordi similari e i relativi piani urbanistici attuativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. Tutti gli altri atti di competenza regionale all'infuori di quelli di cui al comma 1, quali certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero scaduti tra il 10 agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati rinnovati, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. ;

b) dopo il comma l dell'articolo 5 è inserito il seguente:

1 bis. Al comma 1 dell'articolo 11, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, dopo le parole vincolo stesso. sono aggiunte le parole Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico regionale. ;

c) all'articolo 7 le parole da tutti gli interventi fino al termine dell'articolo sono sostituite dalle parole le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari che siano concesse nel corso del 2021 a favore delle attività economiche in forma di contributo a fondo perduto e/o di finanziamento agevolato non sono subordinate alla regolarità contributiva, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia. . Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. È soppressa la lettera a) del comma 7 dell'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

15. Al comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 le parole Valgono per i revisori nominati le ipotesi di incompatibilità previste all'articolo 2399, primo comma, del codice civile sono sostituite dalle parole

Non possono essere nominati alla carica di revisore coloro che si trovino nelle ipotesi previste all'articolo 2399, primo comma, del codice civile .

16. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 la parola specializzato è sostituita dalle parole all'autonomia e comunicazione e dopo le parole

servizio stesso sono aggiunte le parole secondo le linee guida trasmesse dall'Assessorato regionale il cui mancato rispetto è causa di commissariamento da parte della Regione . 17. Alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole cinerari comuni sono inserite le parole , sale per riti civili ;

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica dopo le parole Senso comunitario della morte sono aggiunte le parole e sale per riti civili ;

2) al comma 3 ed al comma 6 le parole strutture per il commiato sono sostituite dalle parole sale per riti civili ;

3) al comma 4 le parole strutture per il commiato sono sostituite dalle parole sale per riti civili ;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Per strutture per il commiato si intendono le strutture aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 bis. La realizzazione di strutture per il commiato comporta il servizio di un cerimoniere adeguatamente formato, con i criteri scaturenti dalla realizzazione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 8. .

18. In considerazione dello stato di emergenza pandemica da Covid-19, il termine di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 è differito al 31 marzo 2022.

 

 

Capo X

Disposizioni finali

Art. 110.

Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33, alla legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e alla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33 l'importo di 33.000.000,00 (Missione 16, Programma 1, capitolo 156604) è abrogato limitatamente all'importo di euro 9.613.916,85 e conseguentemente alla Tabella B di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale n. 33/2020 la variazione di euro 33.000.000,00, abrogata limitatamente a euro 9.613.916,85, è da intendersi di euro 23.386.083,15.

2. Alla Tabella A di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 33/2020 la variazione di euro -193.556.459,50 (Titolo l, Tipologia 101, capitolo 1614) è abrogata limitatamente all'importo di euro -21.080.765,15 e conseguentemente la variazione -193.556.459,50 è da intendersi di euro -172.475.694,35.

3. Alla Tabella B di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 33/2020 le variazioni di euro -92.545.554,15, euro -213.435.133,43, euro -6.240.628,61 ed euro -102.661.874,95 (Missione 0, Programma 0, capitoli 000004, 000006, 000014 e 000015) sono abrogate.

4. Alla Tabella B di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 33/2020 la variazione di euro 351.753.973,32 e di euro 29.197.698,20 (Missione 20, Programma 3, capitolo NI- 215778 e capitolo NI - 215779) sono abrogate.

5. Alla Tabella B di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 33/2020 la variazione di euro 4.620.000,00 (Missione 20, Programma 3, capitolo NI - 215777) è abrogata limitatamente all'importo di euro 3.236.837,62 e conseguentemente la variazione di euro 4.620.000,00 è da intendersi di euro 1.383.162,38.

6. L'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 è abrogato.

7. L'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 è abrogato.

8. All'articolo 10 della legge regionale n. 1/2021 le parole per gli esercizi finanziari 2020 e sono sostituite dalle parole per l'esercizio finanziario .

9. Le abrogazioni di cui ai commi l, 2, 3, 4 e 5 producono effetti con decorrenza dal 29 dicembre 2020. L'abrogazione di cui al comma 6 produce effetti con decorrenza dal 31 dicembre 2020.

10. Per quanto disposto dal presente articolo il Ragioniere Generale è autorizzato ad adottare conseguenti provvedimenti.

 

 

Capo X

Disposizioni finali

Art. 111.

Rifinanziamento autorizzazioni di spesa

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, negli importi dallo stesso indicati.

 

 

Capo X

Disposizioni finali

Art. 112.

Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 nelle misure indicate nella tabella A .

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità sono determinati nell'allegata tabella G .

 

 

Capo X

Disposizioni finali

Art. 113.

Ripristino autorizzazioni di spesa

1. Nelle more della determinazione, congiunta con lo Stato entro il 31 ottobre 2021, delle somme annualmente iscritte per far fronte alla copertura dei debiti delle aziende sanitarie (gestione stralcio), dell'importo da reiscrivere delle somme cancellate per perenzione amministrativa della quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale, nonché degli importi a carico del bilancio regionale della rata per l'anno 2021 del rimborso del prestito contratto con lo Stato ai sensi dell'Accordo stipulato in data 31 luglio 2007, destinato all'estinzione dei debiti finanziari e commerciali delle Aziende del settore sanitario, tenuto conto anche della eventuale definizione delle operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione del prestito stesso, le somme iscritte in bilancio, rispettivamente per gli importi di 5.000 migliaia di euro, di 10.000 migliaia di euro e di 50.000 migliaia di euro, sono ridotte e le relative risorse, per l'importo complessivo di 65.000 migliaia di euro per l'anno 2021, sono accantonate in un apposito fondo in cui sono iscritte le somme derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della presente legge.

2. Al comma l dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 sono sostituite dalle parole Per gli esercizi finanziari 2016-2021 (Missione 13, Programma 4). Ai relativi oneri si provvede mediante le disponibilità della Missione 20

- Programma 3 - Capitolo 215774.

3. In attesa della determinazione del conguaglio definitivo spettante alla Regione, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, degli anni 2020 e 2021 da effettuarsi ai sensi rispettivamente del punto 6 dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 luglio 2020 e del punto 3 dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 novembre 2020, con la conseguente riduzione del concorso della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per un importo complessivo pari ad euro 923.644.853,32 per l'esercizio 2022, ad euro 545.010.543,24 per l'esercizio finanziario 2023, sono accantonate in un apposito Fondo in cui sono iscritte le somme corrispondenti alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell' Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

4. Eventuali maggiori risorse riconosciute dallo Stato per il triennio 2021-2023, in assenza di specifica destinazione, sono destinate prioritariamente a compensare le minori entrate del bilancio della Regione a seguito degli effetti finanziari negativi della pandemia da Covid-19.

5. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, le variazioni discendenti dall'attuazione del presente articolo.

6. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, nel prendere atto della determinazione degli importi di cui ai commi l e 2 nel caso in cui le relative risorse risultino inferiori all'ammontare di cui al medesimo comma 1, individua la destinazione del ripristino delle relative autorizzazioni di spesa.

 

 

Capo X

Disposizioni finali

Art. 114.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2021.

 

 

Capo X

Disposizioni finali

Art. 115.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.