(XVII Legislatura)

 

Legge Regionale n. 5 del 17 02 2021

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Norme in materia di enti locali

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 19 02 2021 n. 7)

 

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

Art. 1.

Modifiche all'articolo 109 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 in materia di mancata approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione degli enti locali

1. All'articolo 109 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo ed al secondo comma dopo le parole approvazione del bilancio sono aggiunte le parole di previsione ;

b) al terzo comma le parole e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento sono soppresse;

c) il quarto comma è abrogato.

 

 

Art. 2.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 in materia di incompatibilità con la carica di assessore comunale

1. All'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7 bis. La carica di assessore comunale è incompatibile con

la carica di

assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica. .

 

 

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 in materia di numero massimo di mandati del sindaco

1. All'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi. .

 

 

Art. 4.

Riduzione numero sottoscrizioni per la presentazione di liste

e candidature durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberato dal consiglio dei Ministri, per le elezioni degli organi degli enti di area vasta e per le elezioni comunali il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto ad un terzo.

 

 

Art. 5.

Nomina di commissari straordinari a seguito dell'annullamento

delle elezioni comunali

1. Il secondo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

2. Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione, anche parziale, della consultazione elettorale, l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica provvede alla gestione dell'ente locale mediante la nomina di un commissario straordinario, individuato con le modalità di cui all'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni. .

 

 

Art. 6.

Rimborso spese commissari straordinari

1. Al comma 4 dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazione, dopo le parole Giunta regionale

sono aggiunte le parole nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute con le modalità ed i limiti previsti dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni .

 

 

Art. 7.

Commissario straordinario in caso di sospensione dalla carica

di Sindaco metropolitano

1. All'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento sono aggiunte le parole nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione a seguito di provvedimento prefettizio emesso ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 ;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2 bis. Nei casi di sospensione dalla carica del Sindaco metropolitano, a seguito di provvedimento prefettizio emesso ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012, qualora l'ente si trovi contemporaneamente privo sia del vicesindaco sia del Consiglio metropolitano, alla gestione della Città metropolitana provvede l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica mediante la nomina di un commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di cessazione dalla carica del sindaco del comune ove ha sede la Città metropolitana. .

 

 

Art. 8.

Commissari ad acta in materia di gestione integrata dei

rifiuti

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le parole con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono sostituite dalle parole con decreto dell'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità .

 

 

Art. 9.

Modifica all'articolo 14 della legge regionale 26 agosto

1992, n. 7 in materia di incarichi ad esperti

1. L'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

Art. 14.

Incarichi ad esperti

1. Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità. Il sindaco può altresì conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Gli incachi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal sindaco negli ultimi sei mesi del mandato.

2. I1 numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a:

a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;

b) tre nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 250.000 abitanti;

c) quattro nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato.

4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati.

5. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione.

6. Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse. .

2. All'articolo 127, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni, il terzo periodo è soppresso.

 

 

Art. 10.

Modifica all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre

2000, n. 30

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni le parole

prima dello svolgimento sono sostituite dalle parole prima dell'orario di convocazione .

 

 

Art. 11.

Norme in materia di rinvio delle elezioni comunali per cause

di forza maggiore

1. Al quarto comma dell'articolo 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modificazioni, dopo le parole o del Commissario.

sono aggiunte le parole Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni. Restano sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute e le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio. .

 

 

Art. 12.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole in una domenica compresa tra il 15 marzo 2021 ed il 31 marzo 2021 sono sostituite dalle parole entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021 ;

b) al comma 5 dell'articolo 6 il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 51 le parole e comunque non oltre il 30 aprile 2021 sono sostituite dalle parole e comunque non oltre il 15 settembre 2021 .

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 le parole il termine di dodici mesi di cui all'articolo 6, comma 5, secondo periodo della legge regionale n. 15/2015 non si applica per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi ai sensi del comma 1, lettera a) sono sostituite dalle parole

il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/2015 non si applica per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi nell'anno 2021. .

 

 

Art. 13.

Norme in materia di Commissari straordinari

1. Agli articoli 55 e 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 le parole fra i funzionari direttivi in servizio presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni sono sostituite dalle parole fra i funzionari direttivi dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con almeno cinque anni di anzianità, anche non continuativa, presso il dipartimento regionale delle autonomie locali, che hanno svolto attività ispettive o di vigilanza o di controllo amministrativo o contabile nei confronti degli enti locali .

 

 

Art. 14.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.