(XVII Legislatura)
Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie.
 
la seguente legge:  
Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta
1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 6, le parole in una domenica compresa tra l'l aprile ed il 30 aprile 2020 sono sostituite dalle parole in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020 ;
b) al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole in una domenica compresa tra l'1 aprile ed il 30 aprile 2020 sono sostituite dalle parole in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020 ;
c) al comma 8 dell'articolo 14 bis, dopo le parole al Dipartimento regionale delle autonomie locali , sono inserite le parole ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e le parole nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sono soppresse;
d) il comma 8 dell'articolo 18 è abrogato;
e) all'articolo 51 le parole e comunque non oltre il 3l maggio 2020 sono sostituite dalle parole e comunque non oltre il 15 novembre 2020 e le parole le funzioni dei liberi Consorzi comunali sono sostituite dalle parole le funzioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali .
2. Le elezioni dei Consigli metropolitani sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani in conformità alle disposizioni del presente articolo.
Art. 2.
Statuti degli enti di area vasta
1. Nelle more dell'insediamento dei Consigli dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, i commissari straordinari di cui all'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni propongono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di statuto dell'ente di area vasta, di cui al comma 2 dell'articolo 2 e al comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge regionale n. 15/2015.
Art. 3.
Interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 4
della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35
1. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni si interpreta nel senso che, nei casi in cui la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi.
Art. 4.
Disposizioni in materia di commissariamento dei comuni
nei casi di sospensione dalla carica del sindaco
1. Dopo l'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
Art. 55 bis.
Commissario straordinario in caso di sospensione dalla carica
del Sindaco
1. Nei casi di sospensione dalla carica del sindaco, a seguito di provvedimento prefettizio emesso ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, qualora l'ente si trovi contemporaneamente privo sia del vicesindaco sia della giunta comunale, alla gestione del comune provvede l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica mediante la nomina di un commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 55. .
Art. 5.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.