(XVII Legislatura)

 

Legge Regionale n. 7 del 21 05 2019

-°-

Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la

funzionalità dell'azione amministrativa

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 23 05 2019 n. 23)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

TITOLO I

Principi generali

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione e principi generali dell'attività

amministrativa

1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di efficienza, di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.

2. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

3. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

 

 

TITOLO I

Principi generali

ARTICOLO 2

Tempi di conclusione del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4 non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

4. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della

particolare    complessità    del     procedimento,     siano

indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti istituzionali delle singole amministrazioni.

6. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente. Il termine di conclusione del procedimento può, altresì, essere sospeso dall'amministrazione procedente, per un periodo non superiore a cinque giorni, nel caso in cui debba procedere all'audizione personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).

7. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo.

8. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento

sono    valutate     al     fine     della     responsabilità

amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno di cui all'articolo 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni.

9. In caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito al dirigente apicale della struttura in cui è inserito l'ufficio preposto all'emanazione del provvedimento o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 10. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall'articolo 55 bis e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

10. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e 4, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

11. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.

 

 

TITOLO I

Principi generali

ARTICOLO 3

Motivazione del provvedimento

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

 

 

TITOLO II

Responsabile del procedimento

ARTICOLO 4.

Unità organizzative responsabili del procedimento.

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le amministrazioni di cui all'articolo l sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

 

 

TITOLO II

Responsabile del procedimento

ARTICOLO 5.

Responsabile del procedimento

1. Allorquando l'unità organizzativa, individuata ai sensi dell'articolo 4, è responsabile sia dell'istruttoria sia dell'adozione del provvedimento finale, il dirigente della medesima unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla unità organizzativa.

2. Quando la responsabilità dell'istruttoria è assegnata ai sensi dell'articolo 4 ad un'unità organizzativa diversa da quella responsabile per l'adozione del provvedimento finale, il dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile del procedimento è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento ed esercita i compiti di cui all'articolo 7 direttamente ovvero avvalendosi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, del personale addetto all'unità.

3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del soggetto che cura l'istruttoria sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 9 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

4. Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.

5. Il responsabile del procedimento deve essere in possesso della necessaria professionalità, in relazione agli atti di competenza ed alle materie trattate dall'unità organizzativa.

 

 

TITOLO II

Responsabile del procedimento

ARTICOLO 6.

Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione a decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o di organizzazioni con cui egli, o il coniuge, abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Sull'astensione decide il dirigente generale del dipartimento regionale presso cui il dirigente presta servizio ovvero il dirigente preposto all'unità al quale il funzionario è addetto.

 

 

TITOLO II

Responsabile del procedimento

ARTICOLO 7.

Compiti del responsabile del procedimento 1. II responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, in particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 17;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico, con le seguenti deroghe:

a) sono esaminati con carattere di priorità gli atti in relazione ai quali il provvedimento dell'amministrazione interessata deve essere reso nell'ambito di conferenza di servizi;

b) può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative che sono riferite ad aree di crisi nelle zone periferiche urbane e nelle aree di sviluppo, come già individuate dalla normativa vigente o da atti di programmazione o pianificazione, o che rivestano carattere di particolare specificità ed innovazione o di assoluta rilevanza per lo sviluppo economico o sociale del territorio regionale a seguito di motivata determinazione del dirigente generale del dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento. Con cadenza semestrale ciascun dipartimento regionale relaziona alla Giunta regionale in merito alle autorizzazioni rese nonché in merito alle deroghe determinate ai sensi del presente comma;

c) può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative ricadenti in aree di crisi a seguito di motivata determinazione del dirigente generale del dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento;

d) può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative nell'ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei a seguito di motivata determinazione del dirigente generale del dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento.

3. Le suddette priorità non possono incidere in alcun modo sui tempi di conclusione del procedimento predeterminati dall'amministrazione o, in mancanza, dalla legge. L'amministrazione procedente è tenuta a comunicare agli interessati in procedimenti già pendenti la priorità riconosciuta ad altro procedimento ai sensi del comma 2.

4. Allo scopo di assicurare la trasparenza della fase istruttoria deve essere garantita la tracciabilità dell'attività svolta dal responsabile del procedimento attraverso un adeguato supporto documentale che ne consenta in ogni momento la replicabilità.

5. Con decreto dell'Assessore regionale competente sono determinate le modalità in ordine alla tenuta ed alla conservazione del fascicolo istruttorio favorendo prioritariamente l'utilizzo di supporti digitali.

 

 

TITOLO II

Responsabile del procedimento

ARTICOLO 8.

Fase decisoria

1. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Nei casi di cui al comma 2 il dirigente, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, e comunque almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 2, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari e di una relazione istruttoria all'unità responsabile per l'adozione del provvedimento finale.

2. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.

3. Le strutture amministrative regionali assicurano l'attuazione delle disposizioni di legge regionale e l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti con immediatezza e, comunque, entro i termini eventualmente disposti dalla normativa regionale. ll mancato rispetto dei termini connessi all'emanazione di un atto previsto da legge regionale, se non sussistono giustificati motivi connessi all'impossibilita oggettiva della sua emanazione, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e deve essere in ogni caso valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato collegato alla performance individuale dei dirigenti responsabili.

4. Il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni.

5. I1 dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti.

 

 

TITOLO III

Partecipazione al procedimento amministrativo ARTICOLO 9.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. L'amministrazione comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenirvi per legge o per regolamento. Qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento.

2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.

3. L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.

 

 

TITOLO III

Partecipazione al procedimento amministrativo ARTICOLO 10.

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del

procedimento

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento nonché eventualmente l'indicazione del funzionario che cura l'istruttoria;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 3 e 4, deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nei cui interesse la comunicazione è prevista.

 

 

TITOLO III

Partecipazione al procedimento amministrativo ARTICOLO 11.

Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

 

 

TITOLO III

Partecipazione al procedimento amministrativo ARTICOLO 12.

Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti cui all'articolo 9 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 11 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

c) all'audizione personale, della quale viene redatto verbale scritto allegato al fascicolo istruttorio, della quale l'amministrazione ha l'obbligo di valutare i risultati in sede di decisione.

 

 

TITOLO III

Partecipazione al procedimento amministrativo ARTICOLO 13.

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento

dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

2. La comunicazione di cui al comma l sospende i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

 

 

TITOLO III

Partecipazione al procedimento amministrativo ARTICOLO 14.

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 11, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali contro interessati.

3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

6. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

 

 

TITOLO III

Partecipazione al procedimento amministrativo ARTICOLO 15.

Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non

specificamente    individuati    sono    subordinate     alla

predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

 

 

TITOLO III

Partecipazione al procedimento amministrativo ARTICOLO 16.

Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione nonché ai procedimenti amministrativi tributari per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione.

 

 

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa ARTICOLO 17.

Conferenze di servizi

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 18 o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di

assenso,    comunque    denominati,    resi    da     diverse

amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a distinti atti di assenso, comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza dei servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni competenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata di uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 18, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 18, comma 7, e 19 e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerto, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 19. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale, di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o da enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari, tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite.

 

 

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa ARTICOLO 18.

Conferenza semplificata

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 17, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente, entro cinque giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine, l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, comunque non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non

direttamente    acquisibili    presso     altre     pubbliche

amministrazioni. La richiesta non determina la sospensione né l'interruzione del termine di cui alla lettera c);

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono

amministrazioni    preposte    alla    tutela     ambientale,

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 19, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera

b), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano in quest'ultimo caso le modifiche necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo normativo ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 20, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 19.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare

complessità     della     determinazione     da     assumere,

l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 19. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può, altresì, procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato. In tal caso, la riunione ha luogo nella data previamente comunicata ai sensi della lettera d) del comma 2.

 

 

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa ARTICOLO 19.

Conferenza simultanea

1. La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non regionali, le amministrazioni regionali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente della Regione, ovvero, ove si tratti di uffici periferici, dal dirigente del relativo ufficio territoriale della Regione. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni regionali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 21, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna amministrazione regionale e locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo nonché l'eventuale partecipazione di questi ultimi ai lavori della conferenza.

6. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 20, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

 

 

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa ARTICOLO 20.

Decisione della conferenza di servizi

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui al comma 3 dell'articolo 19, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia delle determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 21 e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

 

 

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa ARTICOLO 21.

Rimedi per le amministrazioni dissenzienti

1. Se il motivato dissenso di cui all'articolo 18, comma 3, è espresso da un'amministrazione regionale o locale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o dell'incolumità pubblica, quest'ultima ha facoltà di proporre opposizione alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

2. La Giunta regionale indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata della conferenza con i medesimi effetti.

3. Qualora all'esito della riunione di cui al comma 2 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito della suddetta riunione, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della stessa, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa alla Giunta regionale. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione della Giunta regionale successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Qualora la Giunta regionale non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. La Giunta regionale ha facoltà di accogliere parzialmente l'opposizione, anche in considerazione degli esiti della riunione di cui al comma 2. Tale deliberazione sostituisce la determinazione di conclusione della conferenza.

 

 

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa ARTICOLO 22.

Accordi fra pubbliche amministrazioni

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 17, le pubbliche amministrazioni possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2 e 3.

3. Resta fermo il rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea e quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

 

 

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa ARTICOLO 23.

Attività consultiva

1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'amministrazione regionale può avvalersi, quando l'amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi, l'organo consultivo è tenuto a dare immediata comunicazione all'amministrazione richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà

dell'amministrazione      richiedente      di       procedere

indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da

amministrazioni    preposte    alla    tutela     ambientale,

paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi della Regione predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

7. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l'obbligo per l'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni dello stesso.

8. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell'organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui all'articolo 2, comma 8.

9. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 215 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa ARTICOLO 24.

Valutazioni tecniche

1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza, entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero, previo apposito accordo di cui all'articolo 22, ad istituti universitari.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, qualora l'organo od ente adito abbia rappresentato all'amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbano essere prodotte da

amministrazioni    preposte    alla    tutela     ambientale,

paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

 

 

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa ARTICOLO 25.

Autocertificazione

1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni previste dalle leggi vigenti. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

 

 

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa ARTICOLO 26.

Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 10 essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 9. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 27, comma 7, e 29, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o comunicazione da parte dell'ufficio competente.

 

 

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa ARTICOLO 27.

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con gli assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti oggetto di segnalazione, quelli per i quali è necessario un provvedimento espresso nonché quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

3. Le attività non espressamente individuate dalla legge e non oggetto di specifica disciplina da parte della normativa dell'Unione europea, statale e regionale non sono soggette a disciplina procedimentale, ad esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, dell'attività di competenza dell'amministrazione delle finanze, ivi compresa quella relativa agli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, nonché dei casi previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea.

4. Nell'ambito della propria organizzazione, ciascuna amministrazione individua lo sportello unico al quale presentare le segnalazioni di cui al comma 1. Possono essere istituite anche più sedi di tale sportello purché al solo scopo di garantire la pluralità di accesso sul territorio.

5. La segnalazione, corredata della documentazione necessaria, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica. In tal caso, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione competente.

6. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati che definiscono, per ciascuna tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle segnalazioni nonché la documentazione da allegare, indicando le norme che ne prevedono la produzione. La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari, ovvero la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni ed ai documenti pubblicati sul sito, costituiscono illecito disciplinare.

7. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita l'interessato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

8. La sospensione dell'attività è sempre disposta con atto motivato in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale.

9. Nel caso in cui l'efficacia della segnalazione sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altre amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, il termine per la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 17 decorre dalla data di presentazione della segnalazione allo sportello di cui al comma 4.

10. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7, primo periodo, l'amministrazione competente assume le determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa ARTICOLO 28.

Concentrazione dei regimi amministrativi

1. Qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione ai sensi dell'articolo 27 siano necessarie altre segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica segnalazione all'amministrazione competente. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.

2. L'amministrazione che riceve la segnalazione la trasmette alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 27, commi 7 e 10, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. In caso di accertata carenza di tali requisiti o presupposti, ove sia possibile conformare l'attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione che ha ricevuto la segnalazione prescrive le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione.

4. La sospensione dell'attività è disposta con atto motivato, con riferimento esclusivamente alla presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica e difesa nazionale. Le comunicazioni e le notifiche comprese nella segnalazione sono, altresì, trasmesse alle amministrazioni interessate.

5. Nel caso in cui l'efficacia della segnalazione sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o di pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, il termine per la convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 17, decorre dalla data di presentazione della segnalazione allo sportello di cui all'articolo 27, comma 4. In caso di presentazione della segnalazione mediante posta raccomandata o modalità telematica, il termine decorre dal momento della ricezione da parte dell'amministrazione competente.

 

 

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa ARTICOLO 29.

Silenzio-assenso

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 26, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego ovvero non procede ai sensi del comma 5.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con gli assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti per i quali non è necessario un provvedimento espresso. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi espressi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 4 e 6.

3. L'istanza può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento decorre al momento della ricezione da parte dell'amministrazione competente.

4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 5, 7 e 13, la presentazione di istanze incomplete impedisce l'accoglimento della domanda. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6.

5. L'amministrazione competente può indire, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 17 e seguenti, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

6. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa ARTICOLO 30.

Silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è sospeso, per non oltre trenta giorni, qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei trenta giorni successivi alla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori sospensioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

 

 

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa ARTICOLO 31.

Disposizioni sanzionatorie

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 6, ed all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

TITOLO V

Accesso e trasparenza amministrativa

ARTICOLO 32.

Accesso ai documenti amministrativi

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e le relative disposizioni applicative.

 

 

TITOLO V

Accesso e trasparenza amministrativa

ARTICOLO 33.

Diritto di accesso dei deputati dell'Assemblea regionale

siciliana ai documenti amministrativi

1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi degli enti di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni di cui all'articolo 32.

2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della Regione, sono considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto.

 

 

TITOLO V

Accesso e trasparenza amministrativa

ARTICOLO 34.

Pubblicità degli atti

1. Ferme restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione, trovano applicazione nella Regione gli obblighi di pubblicazione stabiliti e disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è fatto obbligo di provvedere alla pubblicazione, in un'apposita sezione del portale web dedicata alla trasparenza, dell'elenco aggiornato di tutte le aziende erogatrici di beni e servizi presso l'ente medesimo. Detto elenco deve riportare il numero, i nominativi, le mansioni e la tipologia contrattuale del personale assunto di ciascuna azienda, anche partecipata.

 

 

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 35.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 è abrogata.

2. Sono fatti salvi i regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale n. 10/1991 approvati, rispettivamente, con decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 10, con decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 11, con decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 12, con decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2012, n. 15, con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 16, con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 17, con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2012, n. 19, con decreto del Presidente della Regione 29 febbraio 2012, n. 20, con decreto del Presidente della Regione 29 febbraio 2012, n. 21, con decreto del Presidente della Regione 29 febbraio 2012, n. 22, con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 28, con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 29, con decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2012, n. 30, con decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2012, n. 31, con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 34, con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 35, con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 36, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 37, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 38, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 39, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 40, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 41, con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2012, n. 42, con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 9, con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 10, con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 11, con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2016, n. 18 e con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 19.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le parole e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con poteri sostitutivi in caso di inerzia, sono soppresse.

 

 

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 36.

Disposizione transitorie e di rinvio.

1. La presente legge non si applica ai procedimenti già iniziati alla data di entrata in vigore della medesima.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi provvedimenti di attuazione.

 

 

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 37.

Testo coordinato in materia di azione amministrativa

regionale

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all'azione amministrativa regionale.

 

 

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 38. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.