(XVII Legislatura)

 

Legge Regionale n. 5 del 06 05 2019

-°-

Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 17 05 2019 n. 22)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

Legge oggetto di impugnativa v. paragrafo Note

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, la presente legge disciplina nella Regione siciliana gli interventi e le opere esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.

2. Nel testo e negli Allegati A , B , C e D , che costituiscono parte integrante della presente legge e le cui eventuali modifiche che si ritengono necessarie sono apportate con successivo provvedimento amministrativo:

a) Codice è il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, come applicabile nell'ordinamento della Regione siciliana;

b) vincolo paesaggistico è quello imposto ai sensi degli articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti norme ovvero quello previsto dall'articolo 142 del Codice.

 

N o t e

Legge impugnata agli articoli 8 comma 4 e 6, e 13 con delibera 11/07/2019 ai sensi dell'art. 127 Cost. e dell'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001 (v. sentenze Corte Costituzionale n. 114/2014 e n. 255/2014). Per il testo dell'impugnativa v. link:

http://www.affariregionali.it/banchedati/dettaglioleggeregionale /?id=13122

 

 

ARTICOLO 2

Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione

paesaggistica

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato A nonché quelli di cui all'articolo 4.

 

 

ARTICOLO 3

Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento

autorizzatorio semplificato

1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato gli interventi e le opere di lieve entità elencati nell'Allegato B .

 

 

ARTICOLO 4

Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica

per particolari categorie di interventi

1. Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata:

a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'Allegato A , sottoposti al procedimento autorizzatorio semplificato in base al combinato disposto delle corrispondenti voci degli Allegati

A e B nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli

immobili    di     interesse     storico-architettonico     o

storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

b) gli interventi e le opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36.

2. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e le relative Soprintendenze danno adeguata pubblicità sui rispettivi siti istituzionali della riscontrata condizione di esonero dall'obbligo di cui al comma 1.

 

 

ARTICOLO 5

Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo

di autorizzazioni paesaggistiche

1. Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell'elenco di cui all'Allegato B , sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute, anche a seguito dell'adozione o dell'approvazione di piani paesaggistici.

2. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all'articolo 146 del Codice, come applicabile nell'ordinamento della Regione siciliana.

3. L'istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all'articolo 146, comma 4, del Codice, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l'anno successivo alla scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.

 

 

ARTICOLO 6

Semplificazione documentale

1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è compilata - anche in modalità telematica - secondo il modello semplificato di cui all'Allegato C ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all'Allegato D . Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

2. Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima agli

immobili    di     interesse     storico-architettonico     o

storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve contenere altresì specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.

 

 

ARTICOLO 7

Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di

autorizzazione paesaggistica semplificata

1. Fatti salvi i casi di cui al comma 2, l'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, secondo le modalità ivi indicate, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all'ufficio comunale competente per le attività edilizie.

2. Nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

3. In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata alla Soprintendenza competente per territorio.

 

 

Articolo oggetto di impugnativa v. paragrafo Note

ARTICOLO 8

Semplificazioni procedimentali

1. La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali competente, ricevuta l'istanza, verifica preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato A , ovvero all'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi comunica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione il comma 2, che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria.

2. Ove l'intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i soggetti di cui all'articolo 7 indicono la conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati.

3. La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali competente valuta la conformità dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.

4. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.

5. Entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali richiede all'interessato ove occorrono, in un'unica volta, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili e necessari. Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso rimane sospeso fino alla ricezione della documentazione e/o dei chiarimenti richiesti e continua a decorrere dal momento della ricezione stessa.

6. Trascorsi sessanta giorni senza che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali abbia adottato il provvedimento richiesto si forma il silenzio assenso.

7. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

 

N o t e

Legge impugnata con delibera 11/07/2019 ai sensi dell'art. 127 Cost. e dell'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001 (v. sentenze Corte Costituzionale n. 114/2014 e n. 255/2014). Per

il       testo        dell'impugnativa        v.        link:

http://www.affariregionali.it/banchedati/dettaglioleggeregionale/?id=13122

 

 

ARTICOLO 9

Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con

gli strumenti di pianificazione

1. L'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'Allegato A prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dettate dai piani paesaggistici ai sensi dell'articolo 143, comma l, lettere

b), c) e d) o dalle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 140 e 141 del Codice.

 

 

ARTICOLO 10

Rinvio a normative di settore

1. L'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi di cui all'Allegato A non produce alcun effetto sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l'esercizio di attività commerciali in area pubblica.

 

 

ARTICOLO 11

Coordinamento con la tutela dei beni culturali

1. Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi della presente legge, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato presenta un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice.

 

 

ARTICOLO 12

Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42

1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 181 del Codice, si applica l'articolo 167 del Codice medesimo. In tali casi il Soprintendente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4, del Codice, dispone la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento e delle opere.

2. Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non soggette ad altro titolo abilitativo con esclusione dell'autorizzazione paesaggistica.

 

 

Articolo oggetto di impugnativa v. paragrafo Note

ARTICOLO 13

Specificazioni e rettificazioni

1. Sulla base dell'esperienza attuativa della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana può apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati A e B , fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato D .

 

N o t e

Legge impugnata con delibera 11/07/2019 ai sensi dell'art. 127 Cost. e dell'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001 (v. sentenze Corte Costituzionale n. 114/2014 e n. 255/2014). Per

il       testo        dell'impugnativa        v.        link:

http://www.affariregionali.it/banchedati/dettaglioleggeregionale/?id=13122

 

 

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.