(XVI Legislatura)
Norme in materia di promozione e tutela dell'attività
fisico-motoria e sportiva
 
la seguente legge:  
Finalità
1. Al fine di valorizzare la pratica dell'attività fisica e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie nonché di salvaguardare la tutela della salute, la Regione riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riguardo ai soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88.
2. La Regione, nell'ambito della diffusione della pratica e dell'esercizio delle attività fisico-motorie, promuove la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualità della vita e il benessere.
1. Le attività fisico-motorie per la salute riguardano il movimento umano sistematico e consapevole della complessità del gesto motorio che ne permette la realizzazione.
2. Le attività di cui al presente articolo devono poter essere svolte da tutti, senza limiti di età, nelle forme e nelle modalità connesse alle patologie ed ai bisogni personali di ciascun utente.
3. L'assistenza alle attività di cui al presente articolo è svolta da soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF, che possono essere coadiuvati da istruttori formati con corsi tenuti da federazioni sportive riconosciute dal CONI.
Ambiti di intervento
1. Nelle palestre il coordinamento, la direzione o la gestione delle attività fisico-motorie è svolta da soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente.
2. Negli stabilimenti balneari, hotel, villaggi turistici e simili ubicati nel territorio della Regione, le attività fisico-motorie sono svolte con la
3. Nelle strutture private, non riconosciute dal CONI, destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie l'insegnamento ed il coordinamento delle suddette attività è svolto da almeno un soggetto in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente.
Tutela dei praticanti
1. La Regione riconosce l'esercizio dell'attività professionale svolta da soggetti in possesso di laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità sia ai fini di socializzazione e di prevenzione.
2. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un direttore tecnico e istruttori specifici per disciplina. Il ruolo di direttore tecnico è svolto da soggetti in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Management dello sport (LM47) purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
3. Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni. Gli istruttori devono essere in possesso dell'attestazione della partecipazione al corso 'Basic life support defibrillation' (BLSD) in corso di validità da rinnovarsi ogni due anni.
Operatori sportivi
1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attività sportive e fisico-motorie, con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e qualificare l'offerta di sport.
2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Regione attraverso il coinvolgimento dell'Università degli studi di Palermo, Catania, Enna e Messina - corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, il CONI, le federazioni sportive, il Comitato italiano paraolimpico (CIP), gli enti di promozione sportiva, individuando per ognuno di essi caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi.
Collaborazioni e scelta degli operatori
1. La Regione promuove forme di collaborazione efficaci per il coordinamento delle attività sportive sul territorio, per l'effettivo accesso allo sport, per la diffusione e l'utilizzo delle conoscenze scientifiche in materia di attività sportive e per l'ottimale utilizzo degli impianti sportivi, favorendo la stipula di convenzioni tra gli enti locali, le Università, le istituzioni scolastiche, ogni altra istituzione pubblica, il CONI, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le società e le associazioni sportive, gli enti gestori di impianti sportivi.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione si avvale, in particolare, della consulenza tecnica delle Università siciliane per promuovere l'aggiornamento dei soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF nonché della collaborazione degli organismi qualificati operanti nel settore, in funzione della specifica attività.
Disposizioni per l'apertura di strutture ed impianti per lo
svolgimento di attività fisico-motorie
1. L'apertura di strutture ed impianti per lo svolgimento di attività fisico-motorie è subordinata ad una preventiva comunicazione al comune competente per territorio.
2. La comunicazione contiene:
a) la denominazione dell'impianto, la titolarità, le tipologie delle attività che si possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di apertura;
b) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, d'igiene e di pubblica sicurezza;
c) la dichiarazione relativa alla conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento del CONI;
d) la dichiarazione relativa alla stipula di una polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi allo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso;
e) la dichiarazione relativa all'impiego ed alla presenza costante di un soggetto in possesso di laurea in Scienze motorie o diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente;
f) l'indicazione di un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia in qualità di responsabile sanitario. 3. La comunicazione indica, inoltre, le attività e le attrezzature consentite nonché il numero massimo ammissibile di praticanti simultaneamente presenti nell'impianto.
4. La variazione dei dati di cui al comma 2 è comunicata dal titolare dell'impianto al comune competente.
Sospensione e interruzione dell'attività
1. Il comune, accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività, o nella mancata presenza di tutte le figure nell'organico previste dalla presente legge, o nel caso in cui venga meno la rispondenza dello stato dell'impianto ai requisiti stabiliti per l'esercizio delle attività dalle vigenti norme previste in materia edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza, può sospendere, anche parzialmente, le attività delle strutture e degli impianti fino a novanta giorni, trascorsi i quali, in caso di mancato adeguamento, può procedere all'interruzione dell'attività.
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 1, il comune dispone la chiusura dell'impianto.
Obbligo di stipulare polizze assicurative
1. Gli esercenti delle strutture e degli impianti in cui si svolgono attività fisico-motorie stipulano polizze assicurative a favore di tutti gli utenti e degli istruttori, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti.
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni della presente legge comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000 e 6.000 euro.
2. Alla determinazione ed alla irrogazione della sanzione provvede il comune secondo le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
Norma transitoria
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture e gli impianti, già operanti sul territorio della Regione, in cui si svolgono attività fisico-motorie, si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 8.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.