(XVI Legislatura)
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale . Disposizioni varie.
 
la seguente legge:  
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella 'A'.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella 'B', comprensive di quelle discendenti dai successivi articoli.
Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e
della prevenzione degli incendi
1. Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 alle dipendenze del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 18.087 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2 - capitoli 156604 - 156605).
Norme in materia di consorzi di bonifica
1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole pari al 95 sono sostituite dalle parole fino al 95 ;
b) dopo le parole degli oneri di gestione sono aggiunte le seguenti parole , solo in caso di comprovata eccezionalità definita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, e .
2. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole degli oneri di gestione sono aggiunte le seguenti parole , così come previsto dal comma 1, .
3. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a trasferire, per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, per l'esercizio finanziario 2014, la somma di 5.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).
4. I commissari straordinari dei consorzi di cui al presente articolo, per fronteggia-re le esigenze legate alla campagna irrigua, sono autorizzati ad avviare i soggetti di cui al comma 3 a far data dall'approvazione della presente legge.
Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio
rurale
1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, l'attività di manutenzione del territorio e del
paesaggio rurale a favore dei soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni utilizzando il personale di cui all'articolo 1 della medesima legge regionale.
2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale del 31 agosto 1998, n. 16 è sostituito dal seguente: 4. L'ESA è autorizzato ad erogare il servizio di meccanizzazione agricola a favore delle imprese agricole nei limiti degli aiuti di importanza minore de minimis di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, L352 .
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - cap. 147326).
Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti
siciliani
1. Al fine di garantire il servizio idrico negli ambiti gestiti dall'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, e contenere i costi di gestione del medesimo ente al pagamento degli oneri connessi al personale in servizio provvede la RESAIS s.p.a., sulla base di apposito rapporto convenzionale. Per le finalità del presente comma la Ragioneria generale della Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire alla RESAIS SpA, a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale in servizio, la somma di 3.010 migliaia di euro (U.P.B 4.2.1.3.99), comprensiva degli eventuali oneri convenzionali.
2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 74 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - cap. 147325).
3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 394 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.7 - cap. 343315).
4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 1.032 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - cap. 373347).
5. Al fine di contenere i costi di gestione dell'EAS in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, al pagamento degli oneri sostenuti dal medesimo ente per il personale in quiescenza, nel limite massimo di 25 migliaia di euro annui lordi procapite, provvede la RESAIS s.p.a., sulla base di apposito rapporto convenzionale. Per le finalità del presente comma la Ragioneria generale della Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire alla RESAIS s.p.a., a titolo di compartecipazione della spesa prevista dal presente comma, la somma di 2.000 migliaia di euro (U.P.B 4.2.1.3.99) comprensiva degli eventuali oneri convenzionali.
Norme in materia di Servizio idrico integrato
1. Al fine di evitare un potenziale disastro ambientale nonché l'interruzione di pubblico servizio è stanziata la somma di 1.250 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2014, in favore dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale 1 Palermo per la gestione straordinaria ed emergenziale del servizio idrico integrato dei 52 comuni della Provincia di Palermo prima gestiti dalla società fallita A.P.S. S.p.A.. L'Autorità d'ambito territoriale ottimale 1 Palermo è tenuta a rendicontare la somma di cui al presente articolo.
2. Al fine di evitare un potenziale disastro ambientale nonché l'interruzione di pubblico servizio è stanziata la somma di 400 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2014, in favore dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale di Siracusa per la gestione straordinaria ed emergenziale del servizio idrico integrato dei dieci comuni della provincia di Siracusa prima gestiti dalla società fallita 'SAI 8'. Per le finalità di cui al pre-sente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 147303 - UPB 10.3.1.3.1.
Finanziamento interventi di spesa
1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2014 nell'Allegato 1 - Rifinanziamento interventi di spesa - di cui all'articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono sostituite da quelle previste dall'Allegato 1 della presente legge.
2. La spesa autorizzata dall'articolo 11, comma 101, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata, per l'anno 2014, in 372 migliaia di euro (UPB 2.2.1.1.2 - capitolo 342534).
3. La spesa autorizzata dall'articolo 54 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è rideterminata, per l'anno 2014, in 500 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).
4. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 40 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 148102).
5. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 500 migliaia di euro.