(XVI Legislatura)

 

Legge Regionale n. 5 del 28 01 2014

-°-

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.

Legge di stabilità regionale

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 31 01 2014 n. 5)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

TITOLO I

Disposizioni finanziarie e contabili

Disposizioni varie

CAPO I

Disposizioni finanziarie e contabili

 

Articolo 1

Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2014 è determinato in termini di competenza in 196.493 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, è determinato per l'anno 2015 un saldo netto da impiegare pari a 273.331 migliaia di euro e per l'anno 2016 un saldo netto da impiegare pari a 254.882 migliaia di euro.

3. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2014, in 330.000 migliaia di euro

 

 

Articolo 2

Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie

1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2014, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni di cui all'articolo 6 e delle province, di cui all'articolo 7, per un ammontare complessivo pari a 90.000 migliaia di euro.

 

 

Articolo 3

Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti

e di equilibrio di bilancio

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2012 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2013, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2012 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2011, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2013 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

7. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuati e iscritti in apposito elenco gli impegni di parte corrente e di parte capitale assunti nel corso del 2013 per i quali siano venuti meno le ragioni dell'obbligazione, ferme restando le disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, e che hanno concorso alla formazione dei residui per il suddetto anno.

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(2) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(3) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

10. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da emanare entro il 31 maggio 2014, sono individuati e cancellati dal bilancio, per una misura non superiore a quella delle somme eliminate ai sensi del comma 8, i residui attivi aventi anzianità superiore a cinque anni, per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato il venir meno della sussistenza delle ragioni del credito e il basso tasso di riscuotibilità.

11. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo, sussista ancora l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Per l'esercizio finanziario 2014, quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota dell' Imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, sino all'importo di 218.467 migliaia di euro, allo svolgimento dei servizi pubblici essenziali di cui alle leggi sotto elencate:

a) legge regionale 22 dicembre 2005, n.19, articolo 27 e successive modifiche ed integrazioni. (trasporto pubblico locale - UPB 8.2.1.3.6 - capitolo 476521);

b) legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, articolo 51 e successive modifiche ed integrazioni. (collegamenti isole minori - UPB 8.2.1.3.6 - capitolo 476520).

13. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del bilancio della Regione il Fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 è incrementato dell'importo di 59.500 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede quanto a 27.500 migliaia di euro mediante riduzione della dotazione finanziaria dei capitoli di cui all'Allegato 4 e delle relative autorizzazioni di spesa e quanto ad euro 32.000 migliaia dal recupero delle risorse regionali derivanti dall'attuazione del comma 12.

 

N o t e

(1) 3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2006, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2013, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

(2) 8. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 7, le amministrazioni interessate devono dimostrare l'effettiva esigenza della conservazione dei residui di cui al comma 7 e formulare una proposta di conservazione degli stessi con un limite, comunque, non superiore al 40 per cento. I residui non conservati sono cancellati e iscritti in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013. La puntuale applicazione delle disposizioni del presente comma costituisce obiettivo prioritario, per i dirigenti generali e per i dirigenti responsabili della spesa, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato relativa all'anno 2013.

(3) 9. Gli effetti finanziari discendenti dal comma 8, come risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013, sono destinati ad incremento della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 (UPB 4.2.1.5.99 - capitolo 215727).

 

 

Articolo 4

Accantonamenti tributari

1. Per effetto dell'ulteriore onere previsto dal comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, il concorso al risanamento della finanza pubblica a carico della Regione per gli esercizi finanziari 2014-2016 è complessivamente determinato in 1.053.769 migliaia di euro per il 2014 e in 979.004 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

2. A fronte dei corrispondenti accantonamenti delle spettanze tributarie ai sensi del comma 1, si provvede:

a) quanto a 641.475 migliaia di euro mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n.35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

b) quanto a 400 milioni di euro annui quale effetto del minore concorso al risanamento della finanza pubblica per il triennio 2014-2016 da conseguire mediante la stipula entro il 30 giugno 2014, dell'accordo ai sensi del comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome;

c) per la residua quota pari a 12.294 migliaia di euro per l'anno 2014 e 579.004 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si fa fronte con le risorse del bilancio regionale, rideterminando secondo tali importi le corrispondenti quantificazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2, la corrispondente somma è assicurata mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa riepilogate nella colonna 'A' dell'Allegato 2, per gli importi indicati nella colonna 'B' del medesimo Allegato.

4. Le riduzioni di spesa di cui al comma 3 sono ripristinate integralmente ovvero in misura percentuale corrispondente al rapporto tra l'importo effettivo del minore concorso al risanamento conseguente alla stipula dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2 e la relativa previsione.

5. Qualora in sede di definizione dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2, sia concordato un minore concorso al risanamento, per importi superiori alla previsione del suddetta lettera b) del comma 2, i corrispondenti minori oneri per il bilancio regionale sono integralmente destinati ad incrementare il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215727). Per l'esercizio finanziario 2014, sono destinate al medesimo fondo tutte le somme iscritte in bilancio e che si rendano disponibili a seguito della non operatività delle relative previsioni di spesa, a qualsiasi titolo dichiarata, nonché gli eventuali risparmi che dovessero conseguire dalla applicazione per il triennio 2014-2016 dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 9/2013.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di entrate

 

Articolo 5

Modifiche e integrazioni di norme in materia di entrate

1. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2014, 2015 e 2016, la quota di cui all'articolo 8, comma 13, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è elevata al 100 per cento.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(2) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

4. Alla fine del comma 6 dell'articolo 6 della legge

regionale 24 agosto 1993, n. 24 sono aggiunte le parole

'ovvero mediante versamento diretto, anche attraverso modalità telematiche, agli Uffici dell'Istituto cassiere della Regione siciliana.'.

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(3) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(4) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) 2. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, le parole 20 per cento sono sostituite dalle parole 13 per cento .

(2) 3. Le tasse sulle concessioni regionali cui sono assoggettate le autorizzazioni, licenze, abilitazioni o altro atto di consenso per le attività comprese nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 si intendono estese alle Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) di cui alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia.

(3) 5. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

'4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) può proseguire nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente attraverso la stipula di apposita convenzione non onerosa con l'Agenzia delle entrate.

5. Per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2013 e non oltre il periodo di imposta successivo a quello di approvazione del regolamento regionale previsto dal comma 2, la Regione per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché per il relativo contenzioso, si avvale dei competenti organi statali nelle more della stipula della convenzione di cui al comma 4.'.

(4) 6. I canoni irrigui per la stagione agraria 2014 non possono subire variazioni in aumento.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di enti locali

 

Articolo 6

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni 1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita a decorrere dal 2014, in favore dei comuni, una compartecipazione al gettito regionale dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Le risorse da assegnare ai comuni sono calcolate in ciascun anno applicando un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi già IRPEF effettivamente riscossa in Sicilia nell'ultimo anno precedente all'esercizio di riferimento. L'aliquota di compartecipazione per il triennio 2014-2016 è pari al rapporto tra 350.000 migliaia di euro e l'ammontare dell' IRPEF riscossa nel 2013. Il gettito così determinato è ripartito tra i singoli comuni in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.

2. Al fine di consentire che una parte della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sia destinata alla realizzazione di specifici obiettivi nonché per scopi di solidarietà intercomunale è istituito il Fondo perequativo comunale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Il predetto Fondo è alimentato con una quota, determinata con le modalità previste al comma 3, della compartecipazione al gettito dell'IRPEF attribuito a ciascun

comune ai sensi del comma 1 e prelevato alla fonte.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie locali sono stabilite entro il 30 aprile di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del già menzionato Fondo sulla base dei seguenti criteri:

a) dimensione demografica;

b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili per ciascun comune, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte corrente pari a 115.000 migliaia di euro;

c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;

d) ubicazione in isole minori garantendo una assegnazione di parte corrente non inferiore al 97 per cento dell'anno precedente;

e) esigenze di spesa per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori in misura non inferiore al 90 per cento delle spese sostenute nell'anno 2013 per la gestione degli asili nido e per lo svolgimento dei servizi di polizia municipale;

f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di

bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà

finanziaria, destinando almeno 1,5 milioni di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;

g) verifica delle risorse finanziarie regionali a qualsiasi titolo già assegnate ai singoli comuni;

h) capacità di riscossione;

i) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento rispetto alla popolazione residente come da certificazione dell'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE).

4. Le assegnazioni di cui ai commi 1,2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.

7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l'Autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5.

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(2) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune in proporzione alle somme richieste e incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.

11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.

 

N o t e

(1) 8. Per gli anni 2014-2016 è autorizzata la spesa di 15.000 migliaia di euro l'anno per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

(2) 9. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata per gli anni 2014-2016 la spesa annua di 16.900 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1 - capitolo 182519).

 

 

Articolo 7

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie alle

Province

1. Per l'anno 2014, al fine di garantire il funzionamento delle province, è autorizzato un contributo di parte corrente di 10.000 migliaia di euro e un contributo in conto capitale di 10.000 migliaia di euro.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica si provvede al riparto dei contributi di cui al comma 1, destinandoli prioritariamente alle province regionali per le spese dei servizi socio-assistenziali in favore dei disabili nonché per garantire il diritto allo studio, il funzionamento dei consorzi universitari e il pagamento degli emolumenti del personale. I con-tributi in conto capitale di cui al comma 1 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

3. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, provvede ad introdurre eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari delle province.

 

CAPO IV

Disposizioni di contenimento della spesa

 

Articolo 8

Risparmi sanità

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa sanitaria della Regione per acquisto di beni e servizi è ridotta di 100 milioni di euro, senza alterare il livello e la qualità dei servizi offerti, attraverso la revisione delle procedure di acquisto e l'applicazione dei costi standard.

2. Previa verifica del rispetto degli obiettivi del patto sanitario nonché della garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dal medesimo, i risparmi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono destinati a favorire l'integrazione dei servizi socio-sanitari per la parte ricompresa nei LEA.

 

 

Articolo 9

Soppressione delle cariche di coordinatore sanitario e

coordinatore amministrativo

1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è sostituito dal seguente:

'1. L'attività territoriale, coordinata dalla direzione aziendale, è erogata attraverso i distretti sanitari dell'Azienda sanitaria provinciale'.

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

4. I coordinatori sanitari e amministrativi nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, decadono automaticamente dalla carica e dal diritto alla corresponsione dell'indennità ad essa collegata a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

 

N o t e

(1) 3. I risparmi di spesa derivanti dalla soppressione delle cariche dei coordinatori sanitari e amministrativi sono destinati al finanziamento di progetti per le attività sportive dei disabili o delle persone affette da autismo.

 

 

Articolo 10

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 10

Spese di pulizie e servizi ausiliari

1. Nell'ambito del sistema sanitario regionale, alla società Sicilia emergenza urgenza sanitaria (SEUS) possono essere affidati servizi ausiliari sanitari secondari con divieto di nuove assunzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Articolo 11

Contenimento delle spese del settore pubblico regionale e delle società partecipate.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 4 e dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 si applicano anche per il triennio 2014-2016.

2. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni la parola '2014' è sostituita dalla parola '2015'.

3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 la parola '2014' è sostituita dalla parola '2015'.

4. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 38.355 migliaia di euro, di cui 29.284 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) e 9.071 migliaia di euro per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2, capitolo 412539).

5. Per le medesime finalità del comma 4 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 la spesa annua di 57.532 migliaia di euro, di cui 43.926 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati ed 13.606 migliaia di euro per il finanziamento di una quota non superiore al

62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario.

6. Previa convenzione con il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS), società per azioni consortile, è autorizzata ad utilizzare il proprio personale per l'espletamento di servizi aggiuntivi nei musei regionali. A tal fine il Dipartimento regionale dei beni culturali e

dell'identità siciliana provvede ad inserire nei bandi di gara per l'affidamento di servizi aggiuntivi apposite clausole che prevedano la possibilità di utilizzo del predetto personale.

5. Per le medesime finalità del comma 4 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 la spesa annua di 57.532 migliaia di euro, di cui 43.926 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati ed 13.606 migliaia di euro per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario.

6. Previa convenzione con il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS), società per azioni consortile, è autorizzata ad utilizzare il proprio personale per l'espletamento di servizi aggiuntivi nei musei regionali. A tal fine il Dipartimento regionale dei beni culturali e

dell'identità siciliana provvede ad inserire nei bandi di gara per l'affidamento di servizi aggiuntivi apposite clausole che prevedano la possibilità di utilizzo del predetto personale.

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) 8. È fatto divieto alle società ed agli enti di cui al comma 7 di esternalizzare servizi per i quali può essere utilizzato il personale del bacino dei forestali.

 

 

Articolo 12

Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e

della prevenzione degli incendi

1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali la titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che vengono inseriti in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio

antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione.

2. Sono confermate le competenze del Comando del corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996, e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del decreto presidenziale 20

aprile 2007, n. 154, con esclusione della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, e con il personale di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per l'avvalimento da parte del Comando del corpo forestale della Regione siciliana del personale di cui al comma 2 si procede mediante apposita convenzione da stipulare tra il Comando del corpo forestale della Regione siciliana ed il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, da approvare con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. La suddetta convenzione stabilisce le modalità di collaborazione tra le due predette strutture dipartimentali, nonché la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al suddetto servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività.

4. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11

maggio 2011, n. 7, dopo le parole al triennio 2010-2012 sono inserite le parole ed al triennio 2013-2015 .

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

6. I lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006 devono essere utilizzati prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attività, in subordine, va data priorità ai lavoratori dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. Qualora l'amministrazione non provveda con mezzi propri al trasporto degli stessi dal centro di raccolta al cantiere di lavoro, il rimborso chilometrico di cui all'articolo 54 del CCNL degli addetti di cui al comma 5 non può superare l'importo calcolato su una di-stanza di 15 chilometri.

7. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati sul sito web ufficiale della Regione siciliana.

8. I commi 6 e 7 dell'articolo 57 della legge regionale n. 16/1996 sono abrogati.

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.

 

N o t e

(1) 5. Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed

idraulico-agraria,    imboschimento     e     rimboschimento,

miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa complessiva nel limite massimo di 180.000 migliaia di euro.

 

 

Articolo 13

Norme in materia di consorzi di bonifica

e meccanizzazione agricola

1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione dei comprensori consortili sulla base della unitarietà e e omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo determinato.

2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia

occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. Il

Consorzio di bonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi

di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4

Caltanissetta, 5 Gela e i loro rispettivi comprensori. Il

Consorzio di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi

di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori.

3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente 'Attività produttive' dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gli organi statutari.

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

6. Capoverso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. (2) Il capoverso impugnato è riportato nel paragrafo note. I terreni e gli immobili non raggiunti dai servizi di bonifica e irrigazione sono esentati dal pagamento dei contributi consortili.

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(3) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(4) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) 5. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, come introdotti dall'articolo l della legge regionale 6 aprile 1981, n.49 e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a trasferire, per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2012, n. 9 e per le spese di funzionamento dei consorzi di bonifica, comprese quelle relative al personale, un contributo omnicomprensivo fino al 95 per cento per l'anno 2014, fino al 90 per cento per l'anno 2015 e fino all'85 per cento per l'anno 2016. Per le finalità del presente comma, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire ai consorzi un'ulteriore somma di 8.000 migliaia di euro a valere sulla UPB 10.3.1.3.1, capitolo 147303 .

(2) 6. La riscossione di tutti i ruoli di contribuenza dei consorzi di bonifica è affidata a SERIT S.p.A..

(3) 7. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, la campagna di meccanizzazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.

(4) 8. Per le finalità di cui al comma 7, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire all'ESA la somma di 5.280 migliaia di euro.

 

 

Articolo 14

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 14

Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti

siciliani

1. In favore dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è autorizzata, a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale, l'ulteriore spesa entro i limiti di 14.256 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.

2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un ulteriore contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 207 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un ulteriore contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 1.107 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un ulteriore contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 2.900 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.

 

 

Articolo 15

Situazione debitoria EAS

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani nonché per la residua gestione idrica rimasta a carico dello stesso, è autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 un limite decennale di impegno di 8.000 migliaia di euro.

 

 

Articolo 16

Dissalatori

1. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è differito all'anno 2015. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2013 dal medesimo comma 2, pari a 5.000 migliaia di euro, è differita all'anno 2014.

 

 

Articolo 17
Rifinanziamento leggi di spesa

1. (Comma impugnato limitatamente alla maggiore spesa rispetto a quella prevista per il 2014 dall'allegato 1 della legge regionale n. 9/2013 dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(2) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(3) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(4) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(5) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(6) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

7. All'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2013, n. 16, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

'6 bis. Gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività sino al 30 giugno 2014.'.

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(7) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(8) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(9) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) 1. Per le finalità di cui alle norme e loro successive modifiche ed integrazioni riportate nell'allegato 1, è autorizzata, per il triennio 2014-2016 la spesa complessiva di 262.931 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 56.212 migliaia di euro per gli anni 2015 e 2016.

(2) 2. Il risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione per l'anno 2013 del Servizio sanitario regionale, come determinato da parte dei competenti tavoli tecnici di verifica ministeriali dell'attuazione del Programma operativo, è destinato, sino all'importo di 19.000 migliaia di euro, alla copertura delle obbligazioni pregresse derivanti dai contratti di formazione già avviati negli esercizi finanziari precedenti per le finalità previste dal Titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente comma.

(3) 3. Al fine di fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo sbarco di migranti nel territorio del Comune di Lampedusa è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Le somme di cui al presente comma sono utilizzate dal Comune di Lampedusa per la realizzazione di interventi finalizzati a favorire il rilancio dell'isola, la gestione corrente nonché la

riqualificazione     urbanistica     e     gli     interventi

infrastrutturali.

(4) 4. La dotazione finanziaria del capitolo 116508 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2014, dell'importo di 350 migliaia di euro per far fronte alle esigenze finanziarie del Dipartimento regionale della protezione civile per il pagamento della locazione degli immobili.

(5) 5. Per le finalità dell'articolo 46, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 4.000 migliaia di euro, da destinare anche alla salvaguardia ed al mantenimento dei livelli minimi di operatività.

(6) 6. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014 e la spesa di 800 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016.

(7) 8. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di rafforzare gli organi preposti alla ricerca delle persone scomparse nel territorio siciliano, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 10 migliaia di euro.

(8) 9. All'articolo 53, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, dopo la parola 'Messina' aggiungere le parole 'il giorno 1 ottobre 2009, il mese di febbraio 2010 e'.

(9) 10. Per la gestione e la valorizzazione del Museo-Miniera 'Cozzo Disi', ai sensi della convenzione stipulata con la Regione il 15 novembre 2012, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 200 migliaia di euro a titolo di contributo all'ente gestore.

 

 

Articolo 18

Contenimento spesa nel settore dei trasporti

1. L'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 2014 e 2015 dall'articolo 51 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è rideterminata in 76.200 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui all'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

 

 

Articolo 19

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 19

Integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali

1. Al fine di assicurare l'effettiva integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali, ai distretti socio-sanitari è vincolata, di concerto tra l'Assessorato regionale della salute e l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, previa delibera della Giunta regionale, quota parte delle risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, assegnate alla Regione nonché di eventuali altre fonti di finanziamento - anche comunitarie - destinabili a tale finalità. Le suddette risorse si aggiungono a quelle destinate a tale finalità nell'ambito del Fondo sanitario regionale.

2. Le Aziende sanitarie provinciali, sulla base del Piano socio-sanitario integrato, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, assicurano, in deroga al limite massimo stabilito dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, la copertura dei costi integrativi di loro competenza, per le prestazioni di cui all'allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e del decreto interassessoriale n. 16/2012 dell'Assessorato regionale della salute e dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

 

CAPO V

Disposizioni in materia di patrimonio e società partecipate

 

Articolo 20

Assegnazione terreni riforma agraria e alienazione dei borghi

rurali

1. Al fine di concludere entro due anni le procedure di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo relative alla riforma agraria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce con decreto le modalità e le tariffe di assegnazione dei terreni. 2. Le disposizioni dell'articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche ai discendenti entro il quarto grado dell'originario assegnatario, purché abbiano condotto il fondo da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge e ciò risulti da certificazione di convalida rilasciata dall'Ufficio fondiario dell'ESA, previa verifica dei lotti interessati attraverso il Corpo forestale della Regione siciliana.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di cui al comma 1 l'ESA comunica individualmente agli attuali possessori l'avvio delle procedure che dovranno portare alla definitiva assegnazione in proprietà del bene oppure, in caso di rinuncia da parte del possessore, al rientro del bene nella disponibilità dell'ESA.

4. I terreni già appartenenti ai piani di ripartizione di cui alla legge regionale n. 104/1950, che hanno subito variazioni nella destinazione d'uso agricola originaria ad opera di strumenti di pianificazione urbanistica comunale o sovra comunale, possono essere trasferiti ai soggetti di cui all'articolo 39 della citata legge regionale n. 104/1950 nonché ai soggetti di cui al comma 2, ancorché al valore di mercato.

5. Le somme derivanti dall'alienazione dei beni a conclusione delle procedure di cui al comma 3 sono riversate dall'ESA, entro quindici giorni dall'acquisizione, in entrata al bilancio della Regione.

6. L'ESA, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, effettua la ricognizione dei beni immobili rientranti nella tipologia edilizia Borghi rurali che

possono    essere    alienati.    Successivamente,     previa

deliberazione    di    Giunta    regionale    su     proposta

dell'Assessorato regionale dell'economia e dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l'ESA procede alla vendita dei citati

immobili attraverso procedure di evidenza pubblica. Le somme derivanti dalla dismissione dei predetti borghi rurali, sono riversate dall'ESA entro quindici giorni dall'acquisizione in entrata al bilancio della Regione.

 

 

Articolo 21

Banca della terra

1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, per procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo forestale, con particolare riferimento a quello di proprietà pubblica e/o privata incolto e/o abbandonato nonché al fine di favorire il ricambio generazionale nel comparto agricolo, è istituito l'Albo denominato 'Banca della Terra di Sicilia', elenco periodicamente aggiornato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea contenente le informazioni relative alla consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni di cui al comma 2 nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

2. La Banca della Terra di Sicilia comprende:

a) i terreni e gli immobili della riforma agraria che permangono nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) a conclusione della procedura di assegnazione di cui all'articolo 20;

b) i terreni e gli immobili del demanio forestale non strettamente funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione forestale regionale;

c) i terreni e gli immobili di proprietà dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza dello stesso;

d) i terreni e gli immobili che gli enti locali e/o altri

soggetti    pubblici    concedono     in     uso     gratuito

all'Amministrazione regionale;

e) i terreni e gli immobili che i privati concedono alla Banca della Terra di Sicilia secondo le modalità individuate nel regolamento di cui al comma 3.

3 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce i canoni concessori nonché le modalità e le procedure per la concessione dei beni inseriti nella Banca della Terra di Sicilia a favore di imprenditori agricoli e giovani, che intendano in forma singola o associata valorizzarli attraverso progetti di sviluppo innovativi, anche di carattere sociale.

4. Le funzioni della Banca della Terra di Sicilia possono essere delegate dalla stessa alle cooperative di conferimento esclusivamente per operazioni di acquisizione e concessione di beni di proprietà dei soci conferitori.

5. Il decreto presidenziale di cui al comma 3 individua la percentuale dei beni da concedere sulla base di apposita convenzione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. La convenzione disciplina la durata, almeno decennale, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.

a) produzione agricola destinata in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terre-ni, di cui al comma 5, ed in parte alle mense sociali per soggetti indigenti;

b) produzione energetica da fonti rinnovabili attraverso l'installazione di tettoie fotovoltaiche utilizzando le apposite risorse comunitarie e nazionali. L'introito derivante dalla vendita dell'energia al gestore della rete è destinato in parte alla Regione, come royalties di utilizzo, ed in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, come reddito di dignità.

7. La concessione dei beni di cui al presente articolo

avviene esclusivamente attraverso procedure di evidenza

pubblica e con le finalità dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di tutela del territorio.

 

 

Articolo 22

Cessioni di partecipazioni azionarie

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2014, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono predisposte dal Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro le procedure di evidenza pubblica per la cessione delle partecipa-zioni azionarie della Regione non ritenute strategiche purché venga garantita la continuità produttiva delle imprese partecipate.

2. Al fine di garantire un congruo prezzo di vendita delle azioni di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono fissati i prezzi di riserva al di sotto dei quali non si procede alla vendita. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

(1) Il periodo impugnato è riportato nel paragrafo note.

3. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare entrate non inferiori a 60.000 migliaia di euro.

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(2) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) In tal caso IRFIS-FinSicilia S.p.A. può, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, acquistare le suddette azioni al valore dei predetti prezzi di riserva.

(2) 4. Al fine di accelerare le procedure di vendita delle azioni e la relativa cessione, il Presidente della Regione procede alla designazione, tra i dirigenti regionali in servizio, dei nuovi componenti degli organi societari in sostituzione degli attuali che cessano alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Articolo 23

Modifiche di norme in materia di società pubbliche regionali

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

'1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:

a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici;

b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale;

c) Sicilia e servizi S.p.a. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;

d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l'area servizi di riscossione dei tributi;

e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l'area credito;

f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo; g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;

h) Siciliacque S.p.a. per l'area attività di captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;

i) Parco scientifico e tecnologico per l'area scientifica - tecnologica e della ricerca;

l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.c.p.a.;

m) S.P.I. S.p.A per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso, hanno l'obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando, per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro -

Ragioneria Generale - per il controllo di competenza .

2. Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità. Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano per l'intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale. (Periodi omessi in quanto impugnati dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) I periodi impugnati sono riportati nel paragrafo note.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

6 bis. Il personale che presta servizio presso le società di cui al comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità tra le società previo accordo tra le stesse da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia e previa delibera della Giunta regionale. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) (2) Il periodo impugnato è riportato nel paragrafo note.

6 ter. I liquidatori delle società, già poste in liquidazione, devono operare, per lo svolgimento delle loro

funzioni,     all'interno     dell'Assessorato      regionale

dell'economia - presso cui sarà costituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un Ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero disporre in applicazione del presente articolo, dotato con delibera della Giunta regionale, di idoneo personale.

6 quater. La sede per tutte le società in liquidazione è istituita presso l'Ufficio speciale di cui al comma 6 ter. Le società a totale partecipazione regionale già poste in liquidazione e quelle che saranno poste in liquidazione in applicazione del presente articolo dovranno recedere dai contratti di locazione e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora in corso.

6 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo non si applicano alla società partecipata della Regione dell'area strategica credito se iscritta, e sino al mantenimento di tale iscrizione, negli elenchi di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico bancario .

 

N o t e

(1) In deroga al divieto di nuove assunzioni di cui al presente comma, le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione, per l'espletamento dei servizi affidati dagli enti soci committenti in regime di in house providing, previa determinazione e nei limiti dei reali fabbisogni di personale, possono assumere personale, già in servizio effettivo alla data del 31 dicembre 2009, in possesso dei requisiti di legge, presso le società poste in liquidazione, destinatario delle procedure di licenziamento collettivo promosse ai sensi della legge n. 223/1991 per cessazione di ogni attività. Gli accordi sindacali con cui sono definite le procedure di cui alla legge n. 223/1991, sono sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia, previa delibera della Giunta regionale, che ne verifica la compatibilità con le norme vigenti in materia di patto di stabilità e politiche di spending review nonché la necessaria copertura finanziaria. Il personale assunto è inquadrato nel rispetto delle norme dei contratti collettivi applicati, con livelli e profili professionali adeguati alle mansioni che sono attribuite sulla scorta dei contratti di servizio stipulati dalle società regionali con gli enti soci committenti, senza alcun riconoscimento di indennità, superminimi e trattamenti economici e giuridici eventualmente goduti in costanza di precedenti rapporti di lavoro, e comunque nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e delle direttive già in precedenza adottate con apposite deliberazioni della giunta regionale.

(2) Tali disposizioni si applicano anche per la mobilità di personale dalle società partecipate della Regione nonché degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni all'ARPA.

 

CAPO VI

Misure per lo sviluppo e l'occupazione

 

Articolo 24

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 24

Impiego fondi IRCAC inutilizzati

1. Al fine di rendere disponibili le somme impegnate e non

utilizzate nel Fondo unico a gestione separata gestito

dall'IRCAC, attinenti alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, l'IRCAC procede entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad una verifica dei crediti a medio termine e di esercizio, deliberati ai sensi della citata legge regionale, disimpegnando dal citato fondo le somme relative ai predetti

crediti concessi e non erogati da oltre due anni e i relativi provvedimenti concessivi, adottati dall'IRCAC e/o dalla Regione siciliana, si intendono revocati.

2. Le somme disimpegnate ai sensi del comma 1, al netto di eventuali commissioni spettanti all'IRCAC per la gestione dei medesimi, restano nella dotazione del Fondo unico di cui all'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, gestito dall'IRCAC per essere destinate a nuove iniziative in materia di sviluppo e occupazione, a carattere innovativo, nel settore della cooperazione mutualistica del terzo settore e delle cooperative che gestiscono aziende agricole e terreni confiscati alla mafia e alle attività previste dal Fondo unico a gestione separata gestito dall'Istituto, fatta eccezione per l'importo di 10.000 migliaia di euro che è versato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in entrata al bilancio regionale per essere destinato anche alle misure per lo sviluppo e per il settore sociale.

 

 

Articolo 25

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 25

Istituzione di fondo rotativo per aiuti alle imprese

1. A decorrere dal 2014 è istituito un fondo rotativo di 30.000 migliaia di euro, gestito da CRIAS, per l'erogazione di anticipazioni finanziarie in favore di micro e piccole imprese.

2. Il predetto fondo può essere destinato, per una misura massima di 5000 migliaia di euro, anche a copertura di operazioni di sospensione temporanea, non superiore a 24 mesi complessivi, del pagamento delle rate di rimborso o di rimodulazione dei debiti pregressi, relativi ad imprese che per condizioni temporanee di difficoltà economico-finanziaria non sono considerate in bonis da non oltre 24 mesi alla data del 31 dicembre 2013. Per le stesse finalità di cui al presente comma l'IRCAC è autorizzata ad utilizzare fino ad un massimo di 5.000 migliaia di euro le risorse disponibili sul Fondo unico a gestione separata, di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Per le finalità di cui al comma 1, Irfis-FinSicilia S.p.A. può essere autorizzata dalla Giunta regionale a rendere disponibili le predette somme a valere sui fondi di cui alla legge 28 dicembre 2004, n. 17.

 

 

Articolo 26

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 26

Fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura e alla

pesca

1. Al fine di agevolare e garantire l'accesso al credito delle imprese agricole e della pesca operanti nel territorio regionale è costituito un Fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura e alla pesca, la cui dotazione iniziale è pari all'ammontare delle somme di cui al comma 3, destinato prioritariamente alla concessione di anticipazioni o alla prestazione di garanzie a prima richiesta, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nonché per il finanziamento di crediti di conduzione, fermi restando i massimali fissati dalla Commissione Europea per gli aiuti de minimis.

2. Le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, la cui gestione è affidata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia all'IRFIS-FinSicilia S.p.A, sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.

3. Tutte le disponibilità libere nonché i rientri del fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA), istituito con l'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, sono versate, entro venti giorni dalla data di entrata in

vigore      della      presente      legge,      direttamente

all'IRFIS-FinSicilia S.p.A. e sono destinate esclusivamente alle finalità del Fondo di cui al comma 1.

 

 

Articolo 27

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 27

Adesione alla convenzione ABI-CDP

1. Per favorire l'accesso all'abitazione delle giovani coppie coniugate nell'ultimo triennio nonché di quelle di fatto iscritte nel registro delle unioni civili da almeno un anno, nonché per garantire sostegno al settore dell'edilizia e incentivare lo sviluppo di misure volte ad incrementare il risparmio energetico in edilizia, IRFIS-FinSicilia S.p.A. può, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, integrare, nel caso di operazioni di mutuo aventi oggetto immobili ubicati nel territorio siciliano, il contributo fornito dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. Il contributo fornito da IRFIS-FinSicilia S.p.A., a seconda delle classi di rischio del mutuo agevolato e previa autonoma valutazione del rischio, può raggiungere i 100 punti base di ulteriore sconto ed è erogato nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione ABI-CDP cui IRFIS-FinSicilia S.p.A. stessa aderisce con apposito accordo da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Articolo 28

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 28

Interventi per il sostegno al pagamento delle rate di mutuo e

di affitto

1. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità

immobiliari     ubicati     nel     territorio     siciliano,

IRFIS-FinSicilia S.p.A. può, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, integrare le risorse del Fondo di cui al comma 475 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalità e con le modalità di cui ai commi da 476 a 480 del medesimo articolo.

2. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 2.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei comuni che avviino, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra i comuni della Regione. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi e le modalità della loro assegnazione, alle quali si attengono i comuni. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai ai comuni che abbiano emanato o emanino, entro i termini di cui sopra, disposizioni per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano o abbiano previsto percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto.

 

 

Articolo 29

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 29

Interventi per favorire l'accesso all'abitazione dei nuclei

familiari svantaggiati

1. Per incrementare l'offerta abitativa nei confronti dei nuclei familiari svantaggiati attraverso il recupero dei centri storici o dei quartieri degradati dei comuni siciliani, è istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità un Fondo destinato ad attivare procedure di riqualificazione urbana, anche mediante cofinanziamento di interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con proprio decreto, sentita la competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, definisce le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, dando comunque priorità ai comuni che procedono, previa programmazione di opere di preminente interesse regionale, al recupero degli immobili fortemente degradati e dei rispettivi centri storici e li destinino mediante alienazione a prezzi agevolati, anche con la modalità della locazione con diritto di riscatto, alle famiglie con reddito ISEE inferiore ai 20 mila euro in cui nessuno dei componenti sia proprietario di immobile ad uso residenziale.

3. L'Istituto della locazione con diritto di riscatto di cui al comma 2 si applica anche agli im-mobili di proprietà regionale degli IACP nonché degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono individuate le modalità di applicazione della locazione con diritto di riscatto previo pagamento di un canone non inferiore al doppio di quello in atto dovuto agli enti di cui al comma 2.

4. I termini previsti dal comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono differiti al 31 dicembre 2014.

5. Per le finalità di cui al comma 2, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a stipulare convenzioni con operatori privati per predisporre adeguati strumenti finanziari di supporto ad interventi di social housing.

6. Per l'anno 2014 per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7.400 migliaia di euro.

7. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo nonché all'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse complessive è destinata in via prioritaria alla realizzazione di alloggi a canone agevolato destinati ai genitori separati o divorziati la cui casa sia stata assegnata all'altro coniuge, che si trovino in condizione di grave difficoltà economica.

 

 

Articolo 30

Disposizioni in materia di personale precario

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il

Dipartimento    regionale    del    lavoro,     dell'impiego,

dell'orientamento dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

a) anzianità di utilizzazione;

b) in caso di parità maggior carico familiare;

c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.

2. I lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1 hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente presso il quale risultano utilizzati nel rispetto delle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013. 3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale n. 24/2000 possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dall'1 gennaio 2014.

4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni del

citato articolo 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a far data dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'articolo 2 della legge regionale n. 24/2000; l'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

7. Per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

8. Il Fondo di cui al comma 7 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

9. Per compensare gli squilibri finanziari delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del servizio sanitario regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

10. Il Fondo di cui al comma 9 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonché quelle previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9 bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, riepilogate nell'Allegato 3 della presente legge.

12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa rispetto all'esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'Allegato 3, per l'anno 2014, rappresentano per i corrispondenti aggregati di spesa, il limite massimo degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non può superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell'anno 2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione che indica le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di cui al comma 11.

13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) (1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) 13. Si applicano, fino al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e all'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38.

 

 

Articolo 31

Borse formative per l'autoimpiego ed incentivi alla

fuoriuscita dei precari

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 1.012 migliaia di euro.

2. Nel rispetto della vigente normativa comunitaria, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 che procedono alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 30, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 della citata legge regionale n. 9/2009, gli incentivi previsti dagli articoli 37, 38, 39 e 40 della medesima legge regionale n. 9/2009.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 dell'articolo 30 con contestuale riduzione di pari importo e comunque non superiore al 5 per cento delle rispettive dotazioni delle relative autorizzazioni di spesa. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente comma.

 

 

Articolo 32

Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato

in servizio presso la Regione

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(2) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(3) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

4. Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio e fino al 31 dicembre 2016, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, l'amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro

subordinato a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica in atto vacanti, per le esigenze di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche e integrazioni.

5. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 4 è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa di 28.616 migliaia di euro annui.

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(4) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(5) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) 1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della dotazione organica del personale non dirigenziale di ruolo, determinata con l'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, nonché della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in armonia con i principi stabiliti dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche e integrazioni, al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e al contempo ridurre il numero dei contratti a termine, sino al 31 dicembre 2016, è autorizzata:

a) ad attivare le procedure di reclutamento per assunzioni a tempo indeterminato secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 da inquadrare nelle categorie A e B dell'ordinamento professionale del personale regionale;

b) ad attivare procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da inquadrare nelle categorie C e D dell'ordinamento professionale del personale regionale.

(2) 2. Le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nonché a coloro che alla data del 31 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

(3) 3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sono individuati i posti da utilizzare per le procedure di reclutamento speciale nel limite del 50 per cento dei posti disponibili a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, anche complessivamente considerati per gli anni 2014, 2015 e 2016, coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

(4) 6. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Fondo per le stabilizzazioni ed il ricambio generazionale e professionale con una dotazione finanziaria, per il triennio 2014-2016, pari a 1.000 migliaia di euro per l'anno 2014, 2.000 migliaia di euro per l'anno 2015 e 3.000 migliaia di euro per l'anno 2016. Il Fondo è annualmente alimentato:

a) dall'importo annuo delle retribuzioni di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio dall'1 gennaio di ciascun anno;

b) dal 50 per cento delle somme versate da enti, aziende ed

agenzie sottoposte a tutela e vigilanza della Regione

società partecipate dalla stessa nonché aziende private in relazione agli incarichi espletati da dirigenti regionali la cui designazione o nomina compete all'Amministrazione regionale.

(5) 7. Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio e fino al 31 dicembre 2016, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono prorogati i contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. La somma di 320 migliaia di euro annui per il triennio 2014-2016, a valere sulle disponibilità della UPB 12.2.1.3.3, capitolo 443305, è trasferita dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente agli enti parco per le finalità del presente comma.

 

 

Articolo 33

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 33

Decorrenza delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo

determinato

1. La proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato prevista dalla presente legge decorre dall'1 gennaio 2014.

 

 

Articolo 34

Interventi a favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP

- Emergenza Palermo

1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 appartenenti al bacino dei P.I.P. - emergenza Palermo, è istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che dalle verifiche effettuate dal predetto dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità ASPI alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione.

2. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) (1) l'inciso impugnato è riportato nel paragrafo note. resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Società partecipate e gli Enti regionali sono tenuti ad inserire nei bandi di gara e/o negli affidamenti diretti per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento del-le assunzioni ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1. I lavoratori impegnati per un orario inferiore a quello cui è commisurato l'assegno di sostegno al reddito, possono essere utilizzati per un monte ore integrativo tale da raggiungere l'ammontare complessivo del sussidio e mantengono il diritto all'iscrizione nell'elenco.

4. L'Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Società partecipate e gli enti e gli organi-smi pubblici possono utilizzare per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale i soggetti, destinatari dell'assegno di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ed inseriti nell'elenco di cui al comma 1 in coerenza con la ratio dell'articolo 43, comma 1 della richiamata legge regionale 9/2013.

5. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi:

a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione;

b) assunzione a tempo indeterminato;

c) volontaria fuoriuscita dal bacino;

d) reddito ISEE familiare superiore a 20 mila euro.

6. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). (1) Il periodo impugnato è riportato nel paragrafo note. Alla quota relativa all'esercizio 2014, si provvede per l'importo di 20.000 migliaia di euro con le risorse destinate ad Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP)

nell'ambito del Piano di azione e coesione.

 

N o t e

(1) La data di scadenza del 31 dicembre 2013 prevista dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 9/2013, è prorogata al 31 dicembre 2016 e ...

(2) Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 24.000 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 20.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

 

Articolo 35

Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.

1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti utilizzati nei Cantieri di Servizio di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, presso il

Dipartimento    regionale    del    lavoro,     dell'impiego,

dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è istituito l'elenco alfabetico ad esaurimento dei lavoratori già fruitori del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, che presentano istanza entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni che utilizzano i soggetti iscritti nell'elenco inseriscono in tutti i bandi di gara e/o affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai suddetti lavoratori.

3. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, nel rispetto delle norme comunitarie, è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, gli incentivi previsti dagli articoli 37 e 39 della medesima legge per l'assunzione dei lavoratori, inseriti nell'elenco di cui al comma 1, rientranti nella casistica di cui all'articolo 36, lettera b), della legge regionale n. 9/2009.

4. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori di cui al comma 1, è autorizzato a concedere, a titolo di borsa autoimpiego, a coloro che ne fanno richiesta, l'intero ammontare dell'indennità triennale di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 5/2005.

5. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è, altresì, autorizzato a concedere, una tantum, alle imprese private che assumono i lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1, con contratto a tempo indeterminato o determinato della durata di anni tre, l'ammontare complessivo del contributo spettante nel triennio ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge

6. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi:

a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro

come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione;

b) assunzione a tempo indeterminato;

c) volontaria fuoriuscita dal bacino;

d) fruizione dell'anticipazione triennale dell'indennità per la finalità di cui al comma 4;

e) insussistenza o decadenza dai requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 237/1998. .

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il triennio 2014-2016 la spesa annua di 6.400 migliaia di euro. La spesa autorizzata dall'articolo 75, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (UPB 6.3.2.6.2 - capitolo 712402) è destinata alle finalità previste dal presente articolo.

 

 

Articolo 36

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 36

Nuove iniziative per favorire lo sviluppo

1. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. è autorizzato a destinare il 25 per cento della dotazione finanziaria al 31 dicembre 2013 del fondo di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, alla costituzione di un fondo di garanzia per operazioni di founding per l'acquisizione delle risorse da destinare al

finanziamento, con proprio rischio, di progetti di investimento che il medesimo istituto opererà, prioritariamente, con istituti nazionali ed internazionali pubblici.

 

CAPO VII

Misure per il welfare

 

Articolo 37

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 37

Estensione dei benefici regionali alle coppie di fatto ed

alle famiglie monoparentali

1. Le disposizioni previste dall'ordinamento regionale in materia di contribuzioni, agevolazioni e benefici previsti a qualsiasi titolo per la famiglia sono estese anche alle coppie di fatto iscritte negli appositi registri delle unioni civili istituti dai comuni della Regione siciliana ed alle famiglie monoparentali. Sono altresì estesi i diritti in

materia sanitaria previsti dall'ordinamento per la famiglia.

 

 

Articolo 38

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 38

Istituzione Fondo regionale per le disabilità

1. Per il triennio 2014-2016 è istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il Fondo per le disabilità dei cittadini siciliani, con l'obiettivo di integrare mezzi e strumenti predisposti dalla normativa nazionale di riferimento. Una quota pari al 20 per cento del fondo è riservata ai fini dell'attuazione dell'articolo 91 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. 2. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 2.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 ed è erogato agli aventi diritto per il tramite dei comuni secondo le modalità previste dal comma 2.

 

 

Articolo 39

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 39

Sostegno all'inclusione attiva (SIA)

1. In armonia con le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire un reddito minimo alle famiglie che versano in condizioni di disagio socio-economico, qualificabili come povere secondo l'indicatore ISTAT di povertà assoluta, per l'anno 2014 e in via sperimentale è istituito il Fondo siciliano per il sostegno all'inclusione attiva (SIA), con una dotazione finanziaria di 15.000 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro destinate al sostegno delle strutture accreditate presso l'AGEA (Fondazione Banco alimentare - Banco delle opere di carità) operanti in Sicilia per l'organizzazione di servizi di emergenza alimentare. Le strutture accreditate presso l'AGEA e beneficiarie di contributi o sovvenzioni da parte della Regione possono fornire alimenti esclusivamente agli enti del privato sociale o alle parrocchie che basano le loro attività sulla gratuità del servizio.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, da adottare previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, sono definite le modalità di accesso al fondo e di erogazione dell'integrazione al reddito che comunque non può essere superiore a 400 euro mensili, in relazione al rapporto proporzionale derivante dal numero di abitanti residenti per singola provincia.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato dai ribassi d'asta relativi a contratti di servizio stipulati dall'Amministrazione regionale.

4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni derivanti dall'attuazione del presente articolo.

 

CAPO VII

Misure per il turismo, i teatri e lo sport

 

Articolo 40

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 40

Fondo regionale per lo Spettacolo (FORES)

1. E' istituito il Fondo regionale per lo spettacolo

(FO.RE.S.) finalizzato a sostenere ed incrementare le

attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno due anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza con particolare attenzione all'attività di tradizione.

2. Le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza, sono stabilite annualmente, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta regionale e acquisito il parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge regionale

di bilancio. Il Fondo è destinato in misura non inferiore al 70 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25, e agli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta regionale e acquisito il parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi per gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, dando priorità alle attività e alle performance svolte. Per i soggetti e gli organismi privati di cui al comma 2 si applicano i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dalle seguenti leggi di settore: legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.

4. Per l'esercizio finanziario 2014, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato in 500 migliaia di euro.

5. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad erogare contributi per il funzionamento e la gestione di teatri comunali non titolari di altri contributi regionali nonché per il finanziamento di attività di start up.

6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 400 migliaia di euro.

 

 

Articolo 41

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 41

Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)

1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività degli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, gli Enti: Teatro di Sicilia Stabile di Catania, Ente Autonomo regionale Teatro Massimo 'Vincenzo Bellini' di Catania, Ente Autonomo regionale 'Teatro Vittorio Emanuele' di Messina, Associazione Teatro Stabile di Palermo, Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi di Agrigento, Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, Orestiadi, Ente luglio musicale trapanese e Fondazione 'The Brass group', che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, presentano un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito dell'Ente che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2013, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità del piano di risanamento nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo economico-finanziario;

b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dalla Regione siciliana titolari di quote di partecipazione;

c) la razionalizzazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;

d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il triennio di riferimento, salvo il ricorso ai finanziamenti di cui al presente articolo;

e) nel caso del ricorso a tali finanziamenti, l'indicazione dell'entità nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento nonché le misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;

f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare l'ente, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;

g) la rivisitazione dei contratti integrativi aziendali in vigore, di concerto con le parti sindacali, che deve risultare compatibile con i vincoli finanziari stabiliti dal Piano.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso IRFIS-FinSicilia S.p.A. un fondo rotativo a gestione separata, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, con dotazione pari a 15.000 migliaia di euro.

3. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. eroga agli enti di cui al comma 1, a fronte della presentazione del piano, prestiti per una durata massima di quindici anni a tasso agevolato per le finalità indicate dal piano di risanamento presentato ai sensi del comma 1.

 

 

Articolo 42

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 42

Potenziamento delle attività sportive isolane

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 3.800 migliaia di euro.

2. All'articolo 21, comma 2, della legge regionale 17 maggio 1984, n.31, dopo le parole di serie A aggiungere le parole e di serie B .

3. Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B, già previsti dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 800 migliaia di euro.

 

 

Articolo 43

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 43

Esami per l'iscrizione agli albi per l'esercizio delle

professioni turistiche

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 è inserito il seguente articolo:

'Art. 7 bis - Contributi per spese di organizzazione - 1. A carico di coloro che richiedono di accedere alle verifiche previste per l'accesso alle professioni di cui alla presente legge, è previsto un contributo non superiore ad euro 150,00 per le spese da sostenersi da parte dell'Amministrazione per le attività di verifica.

2. La misura del contributo è determinata con i decreti che approvano i relativi avvisi pubblici di indizione delle verifiche.'.

2. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 100 migliaia di euro.

 

CAPO IX

Disposizioni in materia di acque e rifiuti

 

Articolo 44

Disposizioni in materia di progetti di cui alla delibera CIPE

60/2012

1. I progetti elencati nella delibera CIPE 60/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 160 dell'11/7/2012, previsti dall'APQ sottoscritto in data 30 gennaio 2013 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, utili al superamento delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034, sono dichiarati di pubblica utilità ai fini delle procedure di approvazione e realizzazione delle opere pubbliche. Gli stessi possono essere realizzati anche in deroga al nuovo prezzario regionale sui lavori pubblici della regione siciliana approvato con decreto 27 febbraio 2013 e pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 15.03.2013.

 

 

Articolo 45

Norme in materia di ripianamento dei debiti relativi al

servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzato a definire entro l'anno 2014 le procedure di ripianamento dei debiti relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti presentate dai comuni ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e dai commi 3 e 4 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, mediante utilizzo delle somme già autorizzate dal comma 13 del citato articolo 45.

 

 

Articolo 46

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello

Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

 

N o t e

(1) Art. 46

Istituzione di fondo di rotazione. Norme in materia di

Servizio idrico integrato

1. In caso di fallimento del soggetto affidatario del Servizio idrico integrato, al fine di evitare l'interruzione del servizio stesso, è istituito nel bilancio della Regione siciliana un fondo di rotazione per un importo di 3.000 migliaia di euro destinato a finanziare la fase di avvio del servizio da parte del soggetto pubblico individuato dalla competente Autorità d'ambito territoriale ottimale o altro ente pubblico subentrante, fino al definitivo affidamento del servizio mediante le procedure stabilite dalla vigente normativa. Per le finalità di cui al presente comma il soggetto pubblico individuato dalla competente Autorità d'ambito territoriale ottimale o altro ente pubblico subentrante si avvale del personale in servizio presso il

soggetto affidatario del servizio idrico integrato alla data di attivazione della procedura fallimentare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. La competente Autorità d'ambito territoriale ottimale in

liquidazione o ente pubblico dovrà assicurare la

restituzione delle somme utilizzate entro un anno

dall'effettiva erogazione e, comunque non oltre l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario mediante le procedure stabilite dalla vigente normativa.

 

CAPO X

Disposizioni varie

 

Articolo 47

Disposizioni varie

1. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, all'undicesimo periodo, le parole Ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresi nel decreto del Dirigente generale n. 1058/2004, la Regione siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 oltre IVA; sono sostituite dalle parole Anche ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresi nel decreto del Dirigente generale n. 1058/2004, la Regione siciliana provvede direttamente alla corresponsione delle somme, calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ai soggetti affidatari, con le stesse modalità previste per i contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza regionale; ogni pattuizione in contrasto con la presente disposizione, contenuta nei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale, deve intendersi annullata; .

2. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, al settimo periodo è soppressa la parola unicamente e dopo la parola mobilità sono aggiunte le seguenti: e, con carattere di stagionalità, essere concesse autolinee urbane da parte di Comuni a prevalente economia turistica, classificati ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che ne assumono integralmente i relativi oneri'.

3. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

'e bis) maggiori oneri per espropriazioni, pagamenti e contenziosi correlati alla realizzazione di programmi

costruttivi     dell'edilizia      residenziale      pubblica

sovvenzionata' .

4. I gestori del Servizio idrico integrato (SII), per il periodo di durata delle gestioni, subentrano ai comuni nelle obbligazioni che discendono da concessioni di servizi connessi e funzionali alla gestione del SII, comprese quelle salvaguardate in vigenza dell'articolo 10 comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

5. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai

sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(1) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

6. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai

sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(2) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

7. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai

sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(3) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

8. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai

sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(4) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

9. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai

sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(5) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo note.

10. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai

sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(6) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo

11. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, un limite decennale di impegno di ulteriori 300 migliaia di euro.

12. A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo Il del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

13. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai

sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(7) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo

note

14. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai

sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(8) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo

note

15. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai

sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(9) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo

note

16. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai

sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(10) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo

note

17. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle parole 30 giugno 2014 . A far data dall'1 luglio 2014 le risorse relative all'edilizia sovvenzionata e agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, disponibili ai sensi dell'articolo 48, commi 1 e 4, della legge regionale n. 9/2013, possono essere destinate, compatibilmente con la programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, a tutti i soggetti interessati, previa presentazione di istanza corredata di documentazione probante di immediato avvio di cantieri edili nelle aree indicate dall'articolo 70 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in base all'ordine cronologico di inoltro.

18. Le previsioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, trovano applicazione, in quanto compatibili, per l'intero territorio regionale.

19. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai

sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(11) Il testo del comma impugnato è riportato nel paragrafo

note

20. Fuori dai casi di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le aree di raccolta ottimale costituite ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica si avvalgono dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

 

N o t e

(1) 5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2014, un contributo pari a 100 migliaia di euro per le spese di funzionamento dei consorzi agrari funzionanti in regime ordinario.

(2) 6. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008 n. 16, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per il triennio 2014-2016, l'ulteriore spesa di 100 migliaia di euro per ciascun anno. Le spese di funzionamento sono previste nella misura massima del 15 per cento.

(3) 7. L'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è autorizzato, entro la propria dotazione finanziaria, ad erogare i trattamenti pensionistici integrativi dovuti al personale in quiescenza degli ex consorzi ASI soppressi e posti in liquidazione, nel rispetto dell'articolo 12 del regolamento di organizzazione tipo, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'industria 5 aprile 2001, approvato ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10.

(4) 8. L'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è sostituito dal seguente:

'Art. 12. Attività di estrazione giacimenti minerari di cava

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per le nuove autorizzazioni, i versamenti per opere di recupero ambientale a carico degli esercenti attività di cava disposti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, modificato dall'articolo 5 della legge regionale 1 marzo 1995, n.19, e così come fissati dalla relativa tabella approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria del 23 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana parte I n. 59 del 21 novembre 1998, sono incrementati del 50 per cento ed il tetto massimo è elevato da lire 50 milioni ad euro 50.000,00.

2. Dei versamenti di cui al comma 1, il 20 per cento è posto dalla Regione a disposizione dei comuni interessati per la realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale nonché per il recupero dei beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali. Qualora siano interessati più comuni il previsto 20 per cento è ripartito sulla base della superficie di cava approvata ricadente in ciascun comune.'.

(5) 9. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 11, le parole le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa negli anni 2011, 2012 e 2013 sono sostituite dalle parole secondo le determinazioni dell' Assessore regionale per l'economia in ordine ai termini per la presentazione delle domande, alle procedure per l'assegnazione del beneficio e all'adozione delle misure idonee a garantire il rispetto della dotazione finanziaria, le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nell'anno 2014 . Gli oneri discendenti dall'attuazione del presente comma sono quantificati in 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016.

(6) 10. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 250 migliaia di euro, cui si provvede a valere delle disponibilità del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

(7) 13. Per l'esercizio finanziario 2014 è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per il rimborso delle indennità di missione agli Ispettori del lavoro.

(8) 14. Per le finalità della legge regionale 31 maggio 2011, n. 9, avvalendosi delle collaborazioni previste all'articolo 2 e in deroga all'articolo 3 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per la redazione e stampa di manuali di testo da destinare agli studenti siciliani e alle biblioteche pubbliche, comprese quelle scolastiche.

(9) 15. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a trasferire al Comune di Lipari la somma di 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014.

(10) 16. Nelle more dell'applicazione di quanto previsto al comma 106 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2014, al fine di contenere il divario economico-sociale che si è registrato rispetto al trattamento economico del personale regionale collocato in quiescenza entro le date ivi indicate, per il triennio 2014-2016 è stornata la somma di 1.000 migliaia di euro.

(11) 19. Al fine della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di prodotti farmaceutici a carico del Servizio sanitario nazionale, l'Assessorato regionale della salute: predispone idoneo disciplinare per la prescrizione ed erogazione di prodotti farmaceutici in confezioni monodosi o contenenti un numero di presidi utili per un ciclo terapeutico medio, per evitare l'accumulo di farmaci inutilizzati nelle così dette farmacie domestiche; fissa gli importi delle quote di compartecipazione a carico degli assistiti in misura proporzionale al minor costo delle confezioni unitarie o per ciclo terapeutico medio. In via di prima applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, quanto disposto dal presente articolo si applica a tutte le prestazioni farmaceutiche erogate da parte delle farmacie del-le strutture pubbliche e private accreditate nel rispetto della normativa vigente sul confezionamento delle specialità medicinali.

 

TITOLO II

Effetti della manovra e copertura finanziaria

 

Articolo 48

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 nelle misure indicate nelle tabelle 'A' e 'B' allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2014, nell'allegata tabella 'C'.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2014, 2015 e 2016, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella 'F' sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella 'G'. 7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella 'I'.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella 'L'.

9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di

spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

 

 

Articolo 49

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2014.

 

 

Articolo 50

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.