(XV Legislatura)

 

Legge Regionale n. 9 del 08 04 2010

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Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 12 04 2010 n. 18)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

Titolo I

Oggetto, finalità e competenze

 

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. Oggetto della presente legge è la disciplina della gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti. Finalità della presente legge sono le seguenti:

a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità;

b) promuovere la progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all'origine la produzione di rifiuti, soprattutto non riciclabili, adottando anche le necessarie forme di incentivazione;

c) promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione, rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

d) promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali;

e) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani, adottando in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e definendo sistemi di premialità e penalizzazione finalizzati ad aumentarne le relative percentuali;

f) incrementare l'implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale, che consentano un risparmio di risorse naturali;

g) ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione, con la garanzia di un alto grado di tutela e protezione della salute e dell'ambiente;

h) favorire la riduzione dello smaltimento in discarica;

i) riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini, anche attraverso soggetti diversi, ai sensi dell'articolo 4;

l) valorizzare la partecipazione dei cittadini, con particolare riferimento a forme di premialità economiche in funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti;

m) rendere compatibile l'equilibrio economico del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le risorse pubbliche disponibili e con le entrate derivabili dalla riscossione della TARSU o della TIA, avuto riguardo alla necessità di tutelare con misure di perequazione le fasce sociali più deboli e di ridurre l'evasione e la elusione fiscale in materia.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 la Regione assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi attraverso l'autosufficienza degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 152/2006. Per i rifiuti speciali si applica, per quanto possibile ed ambientalmente conveniente, il principio della vicinanza del luogo di produzione a quello di smaltimento, tenendo conto del contesto geografico, delle eventuali condizioni di crisi ambientale o della necessità di impianti specializzati. Il conferimento dei rifiuti avviene previo decreto emanato dal competente Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, che verifichi l'esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006 e nella normativa statale e comunitaria vigente.

 

 

ARTICOLO 2

Competenze della Regione

1. Nel rispetto delle linee guida e dei criteri generali di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione esercita le competenze di cui all'articolo 196 del medesimo decreto legislativo 152/2006 anche provvedendo:

a) alla promozione della gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

b) all'adozione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9;

c) alla verifica di conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti dei piani d'ambito di cui all'articolo 10;

d) al rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, nonché dell'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, secondo le disposizioni statali e comunitarie e sulla base di quanto stabilito dal piano regionale di gestione dei rifiuti;

e) alla predisposizione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dello schema degli atti previsti per la costituzione delle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, d'ora in avanti S.R.R., di cui all'articolo 6;

f) alla determinazione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dei criteri per la determinazione di idonee misure compensative in favore:

1) dei proprietari degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, operanti alla data del 31 dicembre 2009, da conferire in disponibilità totale o parziale alle S.R.R., rapportandole all'uso storico dell'impianto, ossia alla quantità dei rifiuti trattati, agli investimenti effettuati per la realizzazione degli impianti medesimi al netto delle risorse pubbliche investite per la realizzazione degli stessi ed ai relativi ammortamenti nonché ai costi di gestione in fase post-operativa;

2) dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi alle discariche o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti;

g) all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione all'esercizio delle attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti, previste dagli articoli 208, 210 e 211 del decreto legislativo 152/2006;

h) alla definizione degli standard minimi da inserire nel bando e nel capitolato e all'adozione di uno schema tipo di contratto del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

i) all'elaborazione, approvazione e aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;

j) alla determinazione degli interventi finanziari necessari per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti che dovranno essere finalizzati alla riduzione della tariffa sostenuta dai cittadini;

k) alla determinazione degli interventi a favore della realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 211 del decreto legislativo 152/2006;

l) al monitoraggio, programmazione e controllo in ausilio all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 206 bis del decreto legislativo 152/2006;

m) all'adozione, nei casi previsti, degli interventi di controllo sostitutivo;

n) all'autorizzazione a smaltire, per un periodo limitato, rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi nei casi previsti dall'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006;

o) all'attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi come definiti dalla vigente normativa;

p) all'attivazione, per gli aspetti di propria competenza, dei centri di raccolta nazionale individuati ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 152/2006.

2. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità definisce con proprio decreto:

a) le forme di concertazione e di consultazione, anche mediante la costituzione di un tavolo tecnico istituzionale, allo scopo di garantire la massima diffusione e concertazione non vincolante sulle decisioni in materia di gestione dei rifiuti;

b) le linee guida in materia di gestione integrata dei rifiuti necessarie all'attuazione della presente legge.

3. Fatta salva ogni diversa previsione espressa, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze di cui all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, adotta con decreto del dirigente generale tutti i provvedimenti applicativi inerenti alle attribuzioni affidate all'Amministrazione regionale in forza della presente legge. In particolare, con decreto del dirigente generale:

a) sono rilevati i livelli impositivi applicati nei singoli ambiti territoriali ottimali, al fine di accertare e valutare, per ogni ambito, la congruenza fra l'imposizione tributaria applicata ed i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) sono rilevati i livelli applicati della tariffa per lo smaltimento, il trattamento ed il recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché delle misure compensative, sulla base dei criteri di cui alla lettera f) del comma 1, al fine di accertare la congruenza fra i costi dell'impianto e la tariffa determinata;

c) sono indicati i criteri e gli standard minimi e massimi dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, predisponendo altresì bando, capitolato e contratto di servizio tipo sulla base dei quali hanno luogo le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi, nonché la stipula dei relativi contratti d'appalto.

 

 

ARTICOLO 3

Competenze delle province

1. La provincia esercita le funzioni di cui all'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche provvedendo nell'ambito della propria competenza alle seguenti funzioni:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;

d) l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del decreto legislativo 152/2006, sentiti la S.R.R. territorialmente competente ed i comuni. Le province possono istituire, ai sensi della legge 23 marzo 2001, n. 93, l'Osservatorio provinciale sui rifiuti, per coadiuvare le funzioni di monitoraggio, programmazione e controllo del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti provvedendo ai relativi adempimenti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili;

e) la tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006, integrando tale registro con i dati relativi agli impianti comunque autorizzati ed operativi presenti sul proprio territorio, ed inviando i relativi dati all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ed all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A. Sicilia);

f) la stipula, previa approvazione dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, di accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di rifiuti, al fine del raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei rifiuti non perseguibile all'interno dei confini dell'ambito territoriale ottimale.

2. II presidente della provincia adotta le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché per tutte le tematiche che esulino dal territorio di un singolo comune e che ricadano nell'ambito del territorio provinciale, ove non altrimenti attribuite.

3. Per le attività di propria competenza la provincia si avvale del supporto tecnico scientifico dell'ARPA Sicilia, rimborsando i soli costi sostenuti dalla predetta Agenzia e con espresso divieto del ricorso a soggetti esterni salvo apposite convenzioni con altre strutture pubbliche o universitarie che si impegnino a stipulare accordi economici di consulenza e prestazioni alle medesime condizioni praticate dall'ARPA Sicilia.

4. La provincia invia ogni trimestre alla Regione le informazioni e i dati autorizzativi ed ogni anno redige ed invia alla Regione una relazione sulle attività svolte.

 

 

ARTICOLO 4

Competenze dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche provvedendo, nell'ambito della propria competenza, alle finalità di cui al comma 2.

2. Ai sensi del comma 1 i comuni:

a) stipulano il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui all'articolo 15 dalle S.R.R.;

b) assicurano il controllo del pieno adempimento dell'esecuzione del contratto di servizio nel territorio comunale;

c) provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità;

d) provvedono, altresì, all'adozione della delibera di cui all'articolo 159, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico;

e) adottano, ove necessario, la delibera di cui all'articolo 194, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avviando la conseguente azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle S.R.R.;

f) adottano il regolamento comunale per la raccolta differenziata in conformità alle linee guida allegate al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d'ambito;

g) adottano per quanto di competenza disposizioni per la tutela igienico-sanitaria nella gestione dei rifiuti;

h) provvedono all'abbattimento delle barriere architettoniche nel conferimento dei rifiuti;

i) esercitano le funzioni atte a garantire la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani e prescrivono le disposizioni per la corretta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;

j) emanano le ordinanze per l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio e la relativa fissazione di obiettivi di qualità;

k) regolamentano, per quantità e qualità, i rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalle norme vigenti, ove non disciplinati dalla Regione;

l) prevedono, di concerto con la Regione, le province e le S.R.R., all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione secco umido, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti;

m) promuovono attività educative, formative e di comunicazione ambientale a sostegno della raccolta differenziata;

n) verificano lo stato di attuazione della raccolta differenziata e la qualità del servizio erogato dal soggetto gestore anche attraverso un comitato indipendente costituito da rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici.

3. I comuni rappresentanti almeno il 20 per cento delle quote di partecipazione alla S.R.R. possono promuovere la valutazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei rifiuti, dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'Assessorato medesimo assume le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili una sola volta per ulteriori sessanta giorni, ove necessario per esigenze istruttorie. Trascorsi i predetti termini, i costi del servizio si intendono definitivamente assentiti, fatta salva la facoltà di impugnazione per le singole amministrazioni comunali.

4. II sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi che ricadano nell'ambito del territorio comunale.

5. Nell'ambito del proprio territorio, ciascun comune esercita il controllo sulla qualità e l'economicità del servizio espletato per la gestione integrata dei rifiuti, attivando, di concerto con la S.R.R. e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

 

Titolo II

Ambiti Territoriali Ottimali

 

ARTICOLO 5

Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei

rifiuti

1. Sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della presente legge, sono confermati gli Ambiti territoriali ottimali costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25. Essi sono i seguenti:

a) ATO 1 - PALERMO;

b) ATO 2 - CATANIA;

c) ATO 3 - MESSINA;

d) ATO 4 - AGRIGENTO;

e) ATO 5 - CALTANISSETTA;

f) ATO 6 - ENNA;

g) ATO 7 - RAGUSA;

h) ATO 8 - SIRACUSA; i) ATO 9 - TRAPANI;

l) ATO 10 - ISOLE MINORI.

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, comunicato ai comuni ed alle province interessate, costituisce, sulla base di un dettagliato studio sul punto, la sede per il riscontro dell'adeguatezza della nuova delimitazione degli ATO rispetto agli obiettivi generali del piano stesso. Il numero complessivo degli ATO non può comunque eccedere quello di cui al comma 1.

3. I singoli comuni appartenenti all'ATO, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, possono richiedere il passaggio ad un diverso ATO, secondo quanto previsto dall'articolo 200, comma 6, del decreto legislativo 152/2006. Il passaggio è disposto mediante decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previa istruttoria da parte del competente dipartimento ed è adottato entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta, che si intende assentita nel caso di infruttuoso decorso del termine.