(XIII Legislatura)
MISURE FINANZIARIE URGENTI E VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA
REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. DISPOSIZIONI VARIE
 
la seguente legge:  
Autorizzazione all'effettuazione di operazioni finanziarie
1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato alla contrazione di mutui ed all'effettuazione di altre operazioni finanziarie per l'attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 riconosciuti alla Regione a titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto. Le quote annuali riconosciute dallo Stato per le predette finalità sono utilizzate dalla Regione per far fronte a spese di investimento.
Riforma del servizio regionale di riscossione
1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla Riscossione S.p.A.' devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla Riscossione Sicilia S.p.A.' di cui al comma 3.
2. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio regionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società di cui al comma 3.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con l'eventuale partecipazione dell'Agenzia delle Entrate, procede alla costituzione della Riscossione Sicilia S.p.A', con un capitale iniziale di 16 milioni di euro e con la partecipazione comunque maggioritaria della Regione.
4. Per la Regione, i diritti corporativi sono esercitati dal dipartimento finanze e credito dell'Assessorato bilancio e finanze, che li esercita anche nel contenuto dei patti parasociali.
5. La Riscossione Sicilia S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dei soci pubblici, che ne dichiarino la disponibilità e anche attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, svolge le attività previste dal comma 4 del medesimo articolo 3.
6. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze rende annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tal fine, il dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze fornisce allo stesso Assessore i risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione Sicilia S.p.A.
7. La Riscossione Sicilia S.p.A. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio della Regione per i compensi per tali attività, risparmi pari ad almeno 1.800 migliaia di euro per l'anno 2007, 1.750 migliaia di euro per l'anno 2008 e 1.860 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2009.
8. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione Sicilia S.p.A e la società dalla stessa partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, sono remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo;
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
9. A decorrere dall'1 ottobre 2006 i riferimenti contenuti nelle vigenti norme regionali ai concessionari del servizio regionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione Sicilia S.p.A. ed alla società dalla stessa partecipata, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni.
10. La durata delle concessioni del servizio regionale di riscossione dei tributi, in scadenza il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è prorogata fino al 30 settembre 2006. Dall'1 ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate mediante la società di cui al comma 3.
11. Per il servizio di riscossione mediante ruolo svolto, nell'anno 2006, dal concessionario e dalla società di cui al comma 3, la remunerazione è determinata secondo la seguente articolazione:
a) per un volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08, pari alle riscossioni dei ruoli al netto del condono conseguito nell'anno 2004 maggiorate del 5 per cento ed euro 90.000.000,00, sarà erogata una remunerazione di euro 46.682.133,00, pari a quella prevista per gli anni 2004 e 2005;
b) per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di euro e fino ad euro 124.000.000,00, sarà erogata una retribuzione aggiuntiva pari al 5 per cento delle maggiori riscossioni. Tale retribuzione aggiuntiva, pertanto, non può essere superiore ad euro 1.700.000,00;
c) per un volume di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08 e, comunque, fino ad euro 21.563.857,08 la retribuzione subirà una decurtazione pari al 5 per cento delle minori riscossioni. La predetta decurtazione, pertanto, non può essere superiore ad euro 3.000.000,00.
12. Con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, da adottare entro il 30 aprile 2007, la remunerazione complessiva spettante verrà ripartita tra i concessionari di ogni ambito territoriale secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.
13. La remunerazione di cui al comma 11 è corrisposta proporzionalmente al servizio reso ed è calcolata, su base annua, in dodicesimi.
14. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 11, valutato in 48.400 migliaia di euro, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2006, nello stanziamento indicato nell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 16.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle somme non utilizzate relative ad assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto. Possono altresì essere utilizzate le risorse assegnate per l'anno 2006 in favore della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.
15. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
Oneri della contrattazione collettiva regionale
1. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale per il personale della Regione con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, comprensivi degli oneri sociali e dell'IRAP a carico della Amministrazione regionale, sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2005, in relazione ai biennio economico 2002-2003, in 25.750 migliaia di euro e, in relazione al biennio economico 2004-2005, in 11.148 migliaia di euro. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale per il biennio economico 2004-2005, comprensivi degli oneri sociali e dell'IRAP a carico della Amministrazione regionale, per il personale della Regione con qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, sono quantificati per l'esercizio finanziario 2005 in 31.384 migliaia di euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 17.381 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215707) e di 20.384 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215705).
2. Gli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, relativi al personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2005, in relazione al biennio economico 2002- 2003, in 1.847 migliaia di euro e, in relazione al biennio economico 2004-2005, in 673 migliaia di euro, mentre i medesimi oneri relativi al personale con qualifica non dirigenziale degli stessi enti regionali sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2005, in relazione al biennio economico 2004-2005, in 2.636 migliaia di euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 2.520 migliaia di euro (UPB 4.2.1.3.99, capitolo 213304) e di 2.636 migliaia di euro (UPB 4.2.1.3.99, capitolo 213305). Le somme iscritte nei fondi di cui al presente comma sono da intendersi a destinazione vincolata.
3. Gli oneri da destinare per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 alle contrattazioni collettive regionali di cui ai commi 9 e 10 sono quantificati ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.
4. All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. l0, le parole derivante dalla' sono sostituite dalle parole da destinare alla'.
Interventi a sostegno del comparto agricolo
1. Al fine di qualificare il settore vitivinicolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 4.2.2.7.99, capitolo 613940), la spesa, a destinazione vincolata, di complessivi 100.000 migliaia di euro, da iscrivere in un fondo unico da destinare, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, alle seguenti finalità, con possibilità di effettuare compensazioni tra i vari interventi:
a) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla misura FlA del Regolamento CE n .1257/99 applicata all'intero territorio regionale;
b) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 104 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per il mantenimento del paesaggio agrario della vite;
c) 6.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, per programmi sperimentali e innovativi;
d) 20.000 migliaia di euro per le finalità previste dagli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater del Regolamento CE n. 1257/99 introdotti dall'articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003;
e) 9.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 24 quinquies del Regolamento CE n. 1257/99 introdotto dall'articolo l del Regolamento CE n. 1783/2003;
f) 3.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 68, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
g) 6.000 migliaia di euro per l'incremento del fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC, con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di destinazione per interventi conformi alle disposizioni del Regolamento CE n. 1/2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, effettuati a favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede in Sicilia nonché 3.000 migliaia di euro per l'attuazione della convenzione stipulata con l'ISMEA per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a favorire l'accesso al mercato del credito e dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari siciliane;
h) 3.000 migliaia di euro da destinare all'integrazione regionale dei fondi rischi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede o unità operative nel territorio siciliano, per la concessione delle agevolazioni sotto forma di garanzia previste dall'articolo 16 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.
Assegnazioni ai comuni
1. Per l'esercizio finanziario 2005, l'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è incrementata di 105.000 migliaia di euro, di cui 40.000 migliaia di euro destinata a spese di investimento. Una quota delle assegnazioni, ai sensi del presente comma, pari a 1.000 migliaia di euro è destinata ad incremento del fondo in favore delle unioni dei comuni.
2. La somma di cui al comma 1, dell'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 non destinata a spese di investimento, è comprensiva della quota assegnata al comune di Palermo ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole 31 marzo 2005' aggiungere le parole o successivamente'.
3. I comuni sono autorizzati ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Integrazione del fondo sanitario
1. Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
2. Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
3. Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
4. Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
5. Per la copertura del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l'anno 2005, nonché per gli oneri discendenti dall'applicazione del comma 1, del comma 2 e del comma 4, valutati rispettivamente in 1.100 migliaia di euro, 2.000 migliaia di euro e 1.000 migliaia di euro, è autorizzata la spesa complessiva di 645.276.179,77 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340). Per gli esercizi finanziari successivi, all'integrazione del maggiore fabbisogno del sistema sanitario regionale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
N o t e
* Comma impugnato dal Commissario dello Stato
1. In attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, gli oneri discendenti dall'utilizzazione presso le A.U.S.L. del contingente dei medici della medicina dei servizi utilmente collocati nelle graduatorie provinciali a far data dal 1° dicembre 2005 e fino al loro definitivo inquadramento nei posti di organico disponibili, gravano sull'autorizzazione di spesa dell'intervento integrativo regionale di cui al comma 5.
2. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nel territorio, l'Assessore regionale per la sanità, nel rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di dotazione organiche, può autorizzare le aziende sanitarie territoriali, ospedaliere e policlinici universitari a procedere alle assunzioni di unità di personale del S.S.N. secondo criteri e priorità che sono preventivamente fissati dallo stesso, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto delle effettive esigenze di ciascuna azienda, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, tenuto prioritariamente conto dei concorsi già espletati.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, l'Assessore regionale per la sanità può altresì autorizzare l'attivazione di nuove unità operative complesse ad elevata assistenza ricomprese nell'Allegato A Alta specialità' del decreto 27 maggio 2003 Piano di rimodulazione della rete ospedaliera', oltreché nuove unità operative complesse in discipline oncologiche nei presidi ospedalieri e nelle aziende ospedaliere ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale.
4. Al fine di una definitiva regolamentazione della materia, in coerenza con le indicazioni del Piano sanitario regionale 2000-2002, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 64, comma 5, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, considerato quanto stabilito dalla convenzione tra l'azienda unità sanitaria locale n. 6, la casa di cura Villa Stagno e l'Assessorato regionale della sanità, il personale con la qualifica di ausiliario specializzato, già addetto all'assistenza del presidio manicomiale ex ospedale psichiatrico Villa Stagno, già riferimento per le province di Enna e Caltanissetta, può essere assunto dalle aziende unità sanitarie locali esclusivamente per le esigenze dei servizi di salute mentale, nei limiti dei posti vacanti in pianta organica per la pertinente qualifica, previa selezione pubblica per titoli e prove attitudinali da regolamentare con apposito decreto dell'Assessorato regionale della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque
1. Al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia è istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, ente strumentale della Regione e di seguito denominata Agenzia', con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture sul territorio.
2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici.
3. L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati deve assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di tutti gli Enti che operano nel settore delle acque esercitando altresì forme di controllo efficienti ed efficaci, provvedendo in particolare:
a) a promuovere la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua per un uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;
b) alla elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico;
c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;
d) a sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali- quantitativa delle risorse idriche;
e) a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato;
f) alla pianificazione e assegnazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale;
g) alla registrazione attraverso la rete di osservazione dei parametri idrometeoclimatici;
h) alla misurazione dei deflussi nei bacini idrografici, delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi;
i) alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini idrografici dell'Isola al fine di valutare disponibilità idriche per le utilizzazioni potabili, irrigue ed industriali;
l) alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati, nonché di bollettini mensili sulle portate delle sorgenti, degli invasi, e punti d'acqua più significativi;
m) al rilascio dei pareri di compatibilità idrologica sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere civili idrauliche e assetto del territorio;
n) al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio in occasione di eventi e situazioni eccezionali, piene, riduzione delle risorse idriche superficiali e profonde;
o) alla gestione delle grandi infrastrutture irrigue (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a valle delle dighe);
p) alla gestione delle emergenze infrastrutturali;
q) alla programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi interventi;
r) al controllo delle dinamiche dei prezzi;
s) alla tenuta dei rapporti con il Registro italiano dighe; t) al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica
relativamente alla programmazione, progettazione e realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione delle opere.
4. Al fine di assicurare la qualità dei servizi in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché la prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio, l'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'art. 19 comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonché:
a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
b) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
c) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;
e) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente fermo restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) controlla le condizioni di svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli utenti, anche con riferimento alle singole voci di costo e al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.
5. Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.
6. Per assolvere ai compiti di cui ai commi 3 e 4 l'Agenzia si articola in cinque settori, cui è preposto un direttore, concernenti:
- la regolazione delle acque, con i compiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 3;
- 1'osservatorio delle acque con i compiti di cui alle lettere da g) a n) del comma 3;
- infrastrutture con i compiti di cui alle lettere da o) a t) del comma 3;
- osservatorio sui rifiuti con i compiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 4, i) ed 1) dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;
- rifiuti e bonifiche con i compiti di cui alle lettere da
a) ad h} e alle lettere n) ed n bis) dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.
7. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono trasferite all' Agenzia le competenze nelle materie indicate ai commi 3 e 4, attribuite da disposizioni normative a singoli rami dell' Amministrazione regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. In sede di prima attuazione il personale di ruolo in servizio alla data di approvazione della presente legge presso i dipartimenti e uffici regionali interessati allo spostamento di attribuzioni previste dal presente articolo, nonché il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale utilizzato, sempre alla stessa data, dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica e dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, può, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, transitare all' Agenzia. Transitano altresì all' Agenzia dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine ed attrezzature, nonché eventuali immobili, nella disponibilità, a qualsiasi titolo, degli Enti ed Uffici le cui competenze sono state attribuite all' Agenzia stessa.
8. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell' Amministrazione regionale.
9. Sono organi dell' Agenzia:
a) il direttore generale, nominato dal Presidente della Regione tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di acque e rifiuti;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi nominati dal Presidente della Regione tra gli iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in sette anni; i poteri dei membri del collegio, in deroga al disposto dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti non possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
10. Il direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata settennale non rinnovabile, anche tra docenti universitari, magistrati e dirigenti regionali anche in quiescenza. Con il contratto è stabilito il trattamento giuridico ed economico, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni e per le autorità istituite con legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive. Il direttore generale ha la rappresentanza dell'Ente e svolge i compiti previsti dalle lettere da a) a g) del comma 1 e dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; nomina in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i direttori di settore, cui competono le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Qualora Direttore generale e direttori di settore vengano scelti tra dirigenti regionali, questi ultimi possono essere collocati a domanda fuori ruolo per la durata dell'incarico ed il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, complessivamente goduto presso l'Agenzia costituisce base per la determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.
11. L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell' Agenzia, salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, approvati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
12. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione di quanto previsto al comma 11, per assicurare una migliore funzionalità e la necessaria efficacia alla esecuzione degli adempimenti connessi alla fase di avvio delle attività dell' Agenzia il personale utilizzato dagli uffici del commissario delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque, proveniente dallo Stato, enti locali e altri enti e pubbliche amministrazioni, può chiedere di essere comandato all'Agenzia. Può altresì chiedere di essere comandato il personale dell'Ente di sviluppo agricolo inserito nei ruoli del servizio bonifica e infrastrutture alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti ed il personale di direzione e guardiania delle opere trasferite in servizio all'Ente sempre alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale comandato, nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità finanziarie, conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità posseduta presso l'ente di provenienza.
13. Per assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale utilizzato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della presente legge, viene assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Allo stesso compete il trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per gli istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica non dirigenziale.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'esercizio finanziario 2006, in 10.000 migliaia di euro, si provvede con parte della spesa determinata dall'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per le finalità previste dall'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 (UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
15. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, altresì, con le risorse previste dall'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.
16. Il Ragioniere Generale della Regione è autorizzato per l'attuazione del presente articolo su proposta dei competenti Dirigenti Generali, ad apportare al bilancio delle Regione le necessarie variazioni in relazione ai compiti, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia.
Art. 8.
Disposizioni concernenti il personale delle soppresse aziende autonome soggiorno e turismo e aziende autonome provinciali per l'incremento turistico
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:
4 bis. Il personale di ruolo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo conserva la posizione giuridica ed economica posseduta alla data del 31 luglio 2005, transita nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è, prioritariamente, assegnato ai servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo di cui al comma 4 nonché all'Assessorato del bilancio e delle finanze.
4 ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende autonome soggiorno e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento è erogata dalla Regione che continua a corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende autonome soggiorno e turismo, già collocato a riposo.
4 quater. Alla spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, valutata per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 8.000 migliaia di euro annui, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 3.000 migliaia di euro con parte delle entrate derivanti dall'attuazione del comma 4 ter e quanto a 5.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004 del bilancio della Regione per gli esercizi 2005-2007. L'onere a carico dell'esercizio finanziario 2007 trova riscontro nel medesimo bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001. Per l'attuazione dei precedenti commi il Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.'
*2.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto)
N o t e
* Comma impugnato dal Commissario dello Stato
2. All'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi:
5 bis. A far data dal 1° gennaio 2006 e comunque all'atto della soppressione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, il personale delle aziende soppresse transita nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è assegnato, su richiesta, prioritariamente alle province regionali nei limiti delle dotazioni organiche che le stesse rideterminano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il potenziamento degli uffici che esercitano le competenze previste al comma 2.
5 ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali per l'incremento turistico sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità dì buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento sarà erogata dalla Regione che continuerà a corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende provinciali per l'incremento turistico già collocato a riposo.
5 quater. Alla copertura dell'onere derivante all'Amministrazione regionale dalle disposizioni del presente articolo si provvede mediante riduzione nel limite di 3.550 migliaia di euro dell'importo dei trasferimenti alle province regionali in atto esistenti per il finanziamento delle soppresse aziende provinciali per l'incremento turistico.'.
Art. 9
Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica
*1.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*2.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*3.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*4.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*5.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*6.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*7.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
8. E' fatto obbligo ai commissari liquidatori previsti dal comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, di definire la liquidazione dei soppressi consorzi di bonifica individuati nella tabella allegata alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, entro il 31 dicembre 2006 e di rendere contestualmente il conto della loro gestione all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali. L'incarico di liquidatore cessa in ogni caso entro il 31 dicembre 2006 e le residue attività sono curate direttamente dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali.
9. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati, per l'esercizio finanziario 2006, in 7.000 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 2.3.1.3.1 del bilancio pluriennale della Regione. Gli stessi sono iscritti annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
10. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147301). Il finanziamento è finalizzato all'assolvimento di esigenze istituzionali derivanti da carenze di organico accertate in base al POV già approvato dalla Giunta regionale e sino alla concorrenza di queste ultime, ivi compreso il personale in atto in servizio con contratti a termine da utilizzare fino al 31 dicembre 2006.
N o t e
* Comma impugnato dal Commissario dello Stato
1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole 31 dicembre 2005' sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2008'.
2. Per il triennio 2006-2008 sono assicurate agli operai e ai braccianti agricoli che nel triennio 2003- 2005 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica, a qualunque titolo, salvo che in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, le seguenti garanzie occupazionali:
a) fino a 51 giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);
b) fino a 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali;
c) fino a 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali.
3. Al comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole di cui all'articolo 30 delle legge regionale 25 maggio 1995, n. 45' aggiungere le parole compresi i soggetti di cui al comma 2, articolo 106, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, che abbiano prestato, nel triennio 2000- 2002, la propria opera per un numero non inferiore a 450 giornate lavorative nello stesso consorzio.'.
4. Il comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, va inteso nel senso che il personale interessato deve essere utilizzato per tutto l'anno solare. La presente disposizione costituisce interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
5. Gli enti di cui alla Tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, sono autorizzati ad utilizzare il personale di cui all'articolo 106, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per particolari esigenze funzionali ed istituzionali per periodi anche superiori alle garanzie occupazionali previste, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il personale assunto dai consorzi di bonifica può essere trasferito a richiesta dell'interessato previa disponibilità dell'ente di appartenenza ad altro ente di bonifica operante nella Regione siciliana.
7. Il personale utilizzato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato entro il 31 dicembre 2001 dai consorzi di bonifica può essere trasferito, a richiesta dell'interessato, ad altro ente di bonifica operante nella Regione, previa disponibilità dell'ente di appartenenza ed assenso di quello ricevente nel rispetto delle fasce funzionali e delle qualifiche previste dal POV.
Art. 10.
Indicazione del prezzo di vendita dei prodotti in euro ed in
lire
1. All'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1 bis. Il prezzo è indicato in euro ed, a solo scopo informativo, anche nel corrispondente ammontare in lire. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo di vendita al pubblico del prodotto non trova applicazione esclusivamente per i farmacisti ed i direttori di farmacia limitatamente ai prodotti farmaceutici, per le rivendite di giornali e per i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettere b) ed e) della presente legge. Tale obbligo non si applica altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo è esteso ai servizi a domanda individuale erogati dalla Regione, dagli enti locali siciliani e da tutti gli enti, istituti, consorzi, imprese, società o aziende da essi rispettivamente dipendenti o vigilati; tali servizi sono quelli specificati in un apposito regolamento emanato dal Governo regionale previo parere delle associazioni di categoria.
1 ter. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 22, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria compresa tra un minimo di euro 10 ed un massimo di euro 50 per ciascuno dei prodotti che singolarmente o per gruppi sono sprovvisti di cartello recante il prezzo di vendita al pubblico senza il corrispondente ammontare in lire.
1 quater. Al controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvede la polizia annonaria del comune ove si svolge la vendita al pubblici. I comuni sono autorizzati a stipulare convenzioni con le associazioni dei consumatori miranti ad estendere i controlli di cui ai commi precedenti.
1 quinquies. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del comma 1 ter e limitatamente alla violazione dello specifico obbligo dettato dal comma 1 bis, sono ripartiti nella misura del 30 per cento alla Regione siciliana e del restante 70 per cento ai comuni, i quali possono destinare una quota fino al 10 per cento di quella di propria spettanza alla stipula delle convenzioni previste dal comma 1 quater.
1 sexies. Un regolamento emanato dal Governo regionale, previo parere delle associazioni di categoria, disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente articolo.
1 septies. Nel caso di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi deve essere tracciato in maniera esplicita per il consumatore, il prezzo in euro e in lire, tra la produzione e la vendita.
1 octies. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, stabilirà le modalità di regolamentazione di quanto indicato al comma precedente, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
1 nonies. Al fine di verificare la trasparenza della tracciabilità del prezzo dei prodotti di cui al comma 1 septies è istituita una Commissione presieduta dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o suo delegato, e composta da un rappresentante delle Associazioni dei consumatori, da un rappresentante delle Associazioni degli agricoltori e da un rappresentante della Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative.'.
Art. 11
Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
N o t e
* Articolo omesso impugnato dal Commissario dello Stato Art. 11.
Controlli interni all'Amministrazione regionale
1. E' abrogato il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 introdotto dall'articolo 13 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, modificato dall'articolo 13 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è sostituito dai seguenti:
3. L'Ufficio di diretta collaborazione con il vertice politico, previsto dall'art. 6 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 286, assume nell'ambito della Regione siciliana la denominazione di Servizio di pianificazione e controllo strategico'.
3 bis. A partire dall'inizio della XIV legislatura i servizi di pianificazione e controllo strategico degli Assessori regionali sono diretti da un dirigente di prima fascia o da un dirigente generale della Regione o da un soggetto esterno all'Amministrazione regionale; si avvalgono della collaborazione di un consulente e sono composti da tre dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali un dirigente. Il servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione è diretto da un Collegio formato da due componenti e un Presidente, dei quali almeno uno interno all'Amministrazione regionale; i componenti interni del Collegio sono Dirigenti di prima fascia o Dirigenti generali della Regione. Il collegio può avvalersi di non più di tre consulenti esterni ed è composto da otto dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali due Dirigenti. I membri del Governo regionale adottano ogni misura consentita in materia di assegnazione e utilizzazione del personale al fine di garantire ragionevole continuità all'operato delle strutture in argomento, che proseguono la loro attività nella attuale composizione, fino alla costituzione dei nuovi servizi secondo le norme che precedono.
3 ter. I soggetti esterni eventualmente chiamati a dirigere i Servizi di pianificazione e controllo strategico devono essere in possesso di documentata conoscenza e/o esperienza in materia di gestione e/o valutazione di personale e/o scienza della organizzazione e/o della programmazione; la loro retribuzione non può essere superiore al trattamento economico del dirigente generale proveniente dalla II fascia. I consulenti di cui al comma 3 bis devono essere in possesso di documentata esperienza nelle discipline giuridiche, economiche, statistiche, nella metodologia della valutazione, nell'ingegneria gestionale, nella strategia della programmazione; la loro retribuzione è quella spettante ai consulenti del Presidente e degli Assessori regionali.
3 quater. Oltre ad espletare le attività previste dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 i servizi di pianificazione e controllo strategico concorrono alla definizione di documenti di programmazione, di piani di sviluppo settoriale e alla redazione dei documenti annuali di programmazione economico-finanziari. Il Servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione formula anche proposte sulla
sistematica generale dei controlli interni
nell'Amministrazione ed effettua il coordinamento delle analoghe strutture degli Assessori regionali; può avvalersi della collaborazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, del sistema statistico-informativo unitario e dell'Ufficio statistica della Regione'. 3. L'articolo 4 ter della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, introdotto dall'art. 13 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 4 ter. 1. La direttiva di cui al comma 2 dell'articolo. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è emanata dal Presidente della Regione con il supporto della Segreteria generale della Presidenza.
2. Il controllo di gestione si avvale di un sistema informativo statistico idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative.
3. Il sistema informativo, realizzato dalla struttura prevista dall'articolo 78 della legge regionale 3 maggio2001, n. 6, sulla base degli indirizzi del coordinamento dei sistemi informatici regionali, presso la Ragioneria generale della Regione, Assessorato del bilancio e delle finanze, è organizzato in modo tale da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni amministrative della Regione e contiene una banca dei dati di sintesi provenienti da tutti i dipartimenti regionali. .
Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
N o t e
* Articolo impugnato dal Commissario dello Stato Art. 12.
1. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della musica jazz, e più in generale della musica contemporanea di ogni genere e stile, partecipando alla costituzione della fondazione di diritto privato promossa dall'Associazione siciliana per la musica del novecento The Brass-group città di Palermo', concorrendo alla formazione del patrimonio iniziale ed al finanziamento dell'attività da essa svolta. La fondazione, denominata Fondazione The Brass group', ha sede a Palermo. Alla fondazione possono partecipare enti pubblici e privati per le finalità di cui alla presente legge. Lo statuto della fondazione prevede che, a fronte della partecipazione della Regione siciliana, il presidente, un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio dei revisori, sono designati dalla Presidenza della Regione siciliana di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.
2. La fondazione persegue, senza fini di lucro, la diffusione dell'arte e della cultura musicale del ventesimo secolo; organizza e gestisce un complesso orchestrale permanente denominato Orchestra jazz siciliana' specializzato nell'esecuzione di musica contemporanea di ogni genere e stile; promuove e gestisce un centro studi dotato di biblioteca, emeroteca, nastroteca, videoteca, denominato Brass group jazz museum', aperto alla pubblica fruizione. Rientra negli scopi della fondazione la formazione professionale dei propri quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività attraverso la Scuola popolare di musica'. La fondazione provvede direttamente alla gestione del teatro e dei locali che ad essa possono essere affidati, conservandone il patrimonio storico musicale. La fondazione può realizzare nel territorio nazionale ed all'estero, concerti orchestrali ed altre manifestazioni rientranti negli scopi istituzionali. La fondazione conserva i diritti, le attribuzioni e le prerogative giuridiche dei quali l'associazione promotrice era titolare. La fondazione mantiene la qualificazione di interesse regionale attribuita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1985 n. 44, nonché il diritto a percepire i contributi statali, regionali, provinciali e comunali, spettanti all'associazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura.
3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato al compimento di tutti gli atti esecutivi necessari per concorrere alla costituzione della fondazione e per l'adesione ad essa della Regione siciliana in qualità di socio fondatore, provvedendo alla sottoscrizione dell'atto ed al versamento delle somme di cui al presente articolo. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario 2006, quale quota di partecipazione al fondo di dotazione iniziale, in qualità di socio fondatore, la somma di 250 migliaia di euro.
4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2006, un contributo per la gestione corrente della fondazione, pari a 150 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo straordinario non inferiore a 375 migliaia di euro a favore dell'associazione siciliana per la musica del novecento The Brass group - città di Palermo' per il riassetto economico-finanziario dell'ente, necessario e propedeutico al conferimento del patrimonio dell'associazione alla fondazione.
6. La Regione, al fine di raggiungere il rafforzamento del tessuto musicale mediante una più solida presenza di singoli soggetti e delle esperienze, favorisce la fusione di due o più enti, assicurando il mantenimento in loro favore dei contributi erogati per l'esercizio precedente, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.
7. La Regione riconosce la Fondazione The Brass group' quale strumento primario di produzione e diffusione dell'arte e della cultura di musica jazz e di derivazione afro-americana, e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi di cui alle leggi regionali vigenti.
8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 775 migliaia di euro, di cui 250 migliaia di euro per le finalità del comma 3, 150 migliaia di euro per le finalità del comma 4 e 375 migliaia di euro per le finalità del comma 5. L'onere, per l'esercizio finanziario 2006, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art. 13.
Disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi degli APQ
e del POR
1. Nell'ambito della quota massima dello 0,65 per cento delle risorse destinate ai programmi regionali di cui al punto 3.6 della delibera CIPE n. 20/2004, nonché delle risorse conseguite a titolo di premialità in applicazione del punto 1.2 della medesima delibera CIPE, nonché delle risorse a tal fine destinate dalla delibera CIPE n. 35/2005 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione è autorizzata ad utilizzare parte delle risorse per le aree sottoutilizzate, ripartite a favore della stessa, per il raggiungimento degli obiettivi degli Accordi di Programma Quadro (APQ) e del POR Sicilia ed, in particolare, per l'attività preparatoria, di sorveglianza, di valutazione e di controllo.
*2.(comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
3. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta di riparto dell'Autorità di gestione del POR Sicilia, sono apportate al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'attuazione del presente articolo.
N o t e
* Comma impugnato dal Commissario dello Stato
2. Per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Autorità di gestione del POR, viene individuato il numero di unità di personale non dirigenziale per i dipartimenti competenti all'attuazione del POR Sicilia e degli APQ stipulati dalla Regione, entro il limite massimo di 600 unità per l'intera Amministrazione regionale nonché le misure delle speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative pomeridiane effettuate oltre l'ordinario orario di lavoro, in ragione delle qualifiche di appartenenza e delle effettive e dimostrate esigenze lavorative.
Art. 14.
Interventi a favore dei sinistrati della città di Agrigento
colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966
1. Per le unità immobiliari della città di Agrigento ricadenti nelle zone fatte sgomberare, a seguito della frana del 19 luglio 1966, e dichiarati inagibili in base alle ordinanze sindacali del 23 e 27 luglio 1966, nonché in base alla successiva ordinanza sindacale n. 29 del 4 febbraio 1967 e successivamente demolite, i proprietari possono accedere alla corresponsione dell'indennità di espropriazione per tutte le unità immobiliari site entro e fuori il perimetro del rione Addolorata, qualora non abbiano esercitato per decorrenza dei termini, o abbiano esercitato in ritardo, l'opzione prevista dall'articolo 6 della legge 5 giugno 1974 n. 283 e successive modifiche ed integrazioni, in conseguenza dei ritardi nella perimetrazione dell'area interessata prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della citata legge 5 giugno 1974, n. 283.
2. Alla quantificazione dell'indennizzo si procede mediante la valutazione degli stati di consistenza redatti ai fini contabili della demolizione del Genio civile di Agrigento. Per gli immobili crollati la valutazione è eseguita mediante documenti probatori forniti dai proprietari, previo accertamento d'ufficio presso il comune e l'ufficio del catasto.
3. Per gli immobili costruiti in difformità alle norme urbanistiche vigenti al momento dell'evento calamitoso, il contributo è commisurato alla sola indennità di espropriazione prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283,
4. La domanda e la documentazione relativa devono essere presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio del Genio civile di Agrigento. Si applica l'articolo 14 della legge 5 giugno 1974, n. 283. L'ufficio del Genio civile predispone gli atti e le valutazioni per le procedure di pagamento.
5. Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con il proprietario dell'immobile distrutto o dichiarato inagibile, successivamente deceduto, succedono nella facoltà, previa esibizione dell'atto di successione, di presentare l'istanza per beneficiare dell'indennizzo.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa complessiva di 7.000 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 6.2.1.3.2, capitolo 273705) e 3.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2., accantonamento 1004 del bilancio pluriennale della Regione.
Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
N o t e
* Articolo impugnato dal Commissario dello Stato Art. 15.
Disposizioni per gli istituti scolastici
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio con incarico di presidenza negli istituti regionali pareggiati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato detto servizio per almeno due anni nelle istituzioni scolastiche regionali e risulti in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica, previo apposito corso di formazione regionale e superamento di relativo esame finale, è inquadrato nel ruolo quale dirigente scolastico.
2. Per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, si procede alla copertura dei posti di dirigente scolastico mediante utilizzazione di una graduatoria regionale triennale permanente nella quale è incluso, a domanda il personale docente di ruolo in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina in ruolo di dirigente scolastico che vanti una anzianità minima di sette anni quale docente di ruolo presso gli istituti regionali pareggiati dalla data di effettiva assunzione in servizio e che abbia frequentato apposito corso di formazione regionale e superato il relativo esame finale.
3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce i criteri per la formazione delle graduatorie regionali triennali permanenti.
4. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni tutte le cattedre ed i posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico sono riservati per l'immissione in ruolo dei docenti che risultano utilmente inclusi nelle graduatorie regionali permanenti formate ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53. Tutte le cattedre ed i posti già accantonati, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, sono considerati disponibili per l'immissione in ruolo dei docenti aventi diritto.
5. All'articolo 14 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, la parola graduatoria' è sostituita con la parola nomina in ruolo'.
6. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 è sostituito dal seguente:
2. Il ruolo del personale dirigente scolastico è unico'.
7. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituiti con il seguente:
1. Alla copertura di posti di coordinatori amministrativi, collaboratori amministrativi e collaboratori tecnici si procede mediante concorso'.
Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
N o t e
* Articolo impugnato dal Commissario dello Stato Art. 16.
Istituto regionale dell'olivo e dell'olio
1. E' istituito l'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.
2. L'Istituto è' dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla tutela e vigilanza dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.
3. L'Istituto ha i seguenti scopi:
a) promuove la valorizzazione, la diffusione ed il consumo dell'olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia con particolare riguardo alle denominazioni di origine protetta;
b) svolge attività di ricerca, formazione e innovazione nella filiera olivicolo-olearia;
c) promuove la commercializzazione e
l'internazionalizzazione dell'olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia;
d) realizza ogni altra iniziativa per la difesa e la valorizzazione in maniera diretta o indiretta del patrimonio olivicolo e oleario siciliano.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di organizzazione e funzionamento, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il regolamento può prevedere l'utilizzazione in posizione di comando di personale dell'Amministrazione regionale e degli istituti ed enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006 agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
N o t e
* Articolo impugnato dal Commissario dello Stato Art. 17.
Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica
1. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagro-forestali ed ittiche su tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree dei parchi e delle riserve naturali, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste il divieto di caccia.
2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica, anche su segnalazione delle associazioni venatorie riconosciute,
delle amministrazioni comunali interessate per territorio, dei proprietari o conduttori dei fondi, degli enti parco, degli enti gestori delle riserve naturali, sono esercitati
dalle ripartizioni faunisticovenatorie mediante
l'utilizzazione, nell'ordine, di sistemi acustici e/o meccanici di allontanamento, cattura, abbattimento, in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
3. Il controllo della fauna a mezzo cattura e/o abbattimento è effettuato qualora le ripartizioni faunistico-venatorie dovessero ritenere non adeguati o dovessero riscontrare l'inefficienza dei sistemi di allontanamento di cui ai precedenti commi.
4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni faunisticovenatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.
6. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza, mentre quella catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento.
7. Gli interventi di controllo della fauna selvatica possono altresì essere effettuati anche tramite il prelievo venatorio secondo le modalità ed i tempi indicati nel calendario venatorio. A tale scopo le ripartizioni faunistico-venatorie formulano le circostanziate proposte secondo le previsioni dalla lettera p) del comma 2 dell'articolo 8 della legge 1 settembre 1997, n. 33. Tali proposte, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere inoltrate anche dopo il 30 marzo di ogni anno, purché in tempo utile per l'inserimento in calendario.
Art. 18.
Disposizioni relative alla Presidenza della Regione
1. Al comma 5 dell'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole somma di 300 milioni' aggiungere il seguente periodo: Le somme trasferite possono essere altresì utilizzate dal Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionale (COPPEM) per concorrere finanziariamente ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia di sviluppo euromediterraneo dei poteri locali e regionali (ASEM) e l'acquisizione delle quote sociali.'
2. La Regione siciliana riconosce ai propri cittadini, alle persone giuridiche ed alle associazioni che abbiano sede sociale nel territorio il diritto a presentare petizioni all'Assemblea regionale siciliana o alla Giunta regionale. La petizione può riguardare una richiesta o una lagnanza individuale o generale o un invito affinché l'Assemblea regionale siciliana o la Giunta regionale prenda posizioni su questioni di interesse pubblico. La petizione può essere presentata per iscritto o per via telematica. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto, disciplina le modalità di presentazione nonché le forme ed i tempi di risposta. Per le petizioni da presentare all'Assemblea regionale siciliana si applicano le disposizioni del Regolamento interno.
*3.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti di cui all'Elenco n. 1, allegato alla presente legge, applicano il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica, 27 febbraio 2003, n. 97, secondo le modalità e le eventuali modifiche disposte con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti, per i quali le leggi regionali prevedano la soppressione, la liquidazione, la trasformazione o altra forma di modifica della natura giuridica, mantengono la precedente disciplina contabile. Gli altri enti privi di specifica normativa contabile adeguano i propri regolamenti contabili ai principi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, a partire dall'esercizio finanziario 2007 secondo le direttive dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, di concerto con il dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa. Con decreto del Ragioniere generale della Regione di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa, possono essere approvati schemi-tipo di bilancio per ciascuna categoria di enti.
*5.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*6.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*7.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*8.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
9. Il Presidente della Regione è autorizzato ad
erogare un contributo straordinario di 100 migliaia di euro (UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105722), per l'esercizio finanziario 2005, da assegnare ai proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi del 21 novembre 2002, verificatisi nel territorio del comune di Misterbianco, per fare fronte alle spese di ripristino degli immobili stessi.
*10.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*11.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*12.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
13. Alla fine del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è aggiunto il periodo: Nel caso in cui ad avere diritto all'assunzione sono esclusivamente i genitori della vittima, è possibile assumere, con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima'.
*14.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
15. Agli oneri di cui ai commi 13 e 14 si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 3.1.2.3.5 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
*16.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*17.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*18.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*19.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*20.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
N o t e
* Comma impugnato dal Commissario dello Stato
3. Al fine di garantire la continuità della fruizione pubblica della Villa d'Orleans' e tutelare gli animali in essa ospitati da maltrattamenti o morte derivanti dal trasferimento in altro loco, la Presidenza della Regione è autorizzata a stipulare un contratto con la ditta che in atto gestisce il parco ornitologico, alle medesime condizioni economiche fissate per il bando di gara per la gestione dell'impianto faunistico del 15 dicembre 1995.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare una convenzione con la società Beni culturali S.p.A.' per la realizzazione del progetto pilota Ricostruire Palermo', avente per obiettivo la predisposizione di progetti per la messa in sicurezza di immobili di proprietà pubblica e del fondo per l'esercizio del clero che presentino un notevole degrado fisico ed architettonico, evidenti rischi per l'incolumità pubblica, non siano già stati oggetto di interventi della medesima tipologia e siano situati nella provincia di Palermo. I suddetti progetti sono acquisiti dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo al fine di costituire una banca dati idonea a classificare il livello di rischio, l'interesse sotto il profilo storico, artistico e culturale e l'ordine con cui procedere agli interventi di messa in sicurezza. Il protocollo d'intesa sottoscritto tra la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo e beni culturali S.p.A. provvede ad individuare le linee guida dell'intero progetto, la cui responsabilità organizzativa e gestionale è affidata alla società Beni culturali S.p.A.', mentre la
supervisione tecnica, esercitata per conto
dell'Amministrazione regionale, è svolta dalla Soprintendenza medesima. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 3.000 migliaia di euro a valere sulle disponibilità della misura 5.02 del POR Sicilia 2000- 2006 (UPB 6.2.2.6.1, capitolo 672086).
6. In considerazione della specifica attività istituzionale, le strutture organizzative dell'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia sono equiparate, senza ulteriori oneri finanziari aggiuntivi, alle aree e servizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
7. Al fine di favorire e promuovere il più ampio diritto alla formazione scientifica e culturale, nonché l'attività di ricerca e di collaborazione con le università o gli altri istituti di alto profilo scientifico, è promossa, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, l'istituzione di una fondazione di ricerca scientifica e culturale denominata Prof. Gianfranco Cupidi'. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 1.3.1.3.2, capitolo 105721).
8. Per il contributo alla Casa Sicilia per la promozione della cultura, dell'immagine e dei prodotti tipici e di qualità siciliani nonché per il premio Sicilia Archimede' è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 1.1.1.3.99, capitolo 100334).
10. La Regione, al fine di diffondere tra gli studenti siciliani i principi ispiratori del partenariato globale euromediterraneo ed i valori del dialogo interculturale e per celebrare l'anniversario della dichiarazione di Barcellona del 1995, istituisce la Giornata euromediterranea'. La Regione, nella settimana tra il 4 ottobre, solennità civile per la pace, e la domenica successiva, promuove iniziative per migliorare il dialogo e la cooperazione euromediterranea nell'ambito della rete delle città della pace costituita con la manifestazione Luci dal Mediterraneo', organizzata dalla Associazione Altre città' di Marsala. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 20 migliaia di euro (UPB 1.3.1.3.1, capitolo 104543).
11. L'Assessore regionale alla Presidenza è autorizzato ad estendere i benefici di cui alla legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, ai soci della cooperativa La Gazzella Lotto 214 di Messina', i quali hanno in corso giudizio amministrativo avverso la delibera di esclusione adottata nei loro confronti. I predetti benefici, diretti al rimborso forfettario delle anticipazioni versato dai soci in conto costruzioni sono concessi al fine di eliminare il contenzioso sociale, instauratosi a seguito dei gravi danni subiti dal programma costruttivo per i dissesti idrogeologici. Il contributo, nella misura forfettaria di 15 migliaia di euro per ciascun socio, è erogato su richiesta degli interessati, previa trasmissione della certificazione relativa alla pendenza del giudizio amministrativo della copia dell'originario atto dell'assegnazione provvisoria della copia della delibera di esclusione, della rinuncia al giudizio di opposizione alla delibera di esclusione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 300 migliaia di euro (UPB 1.6.2.6.1, capitolo 517304).
12. Per il raggiungimento degli scopi statutari è concesso all'Associazione Sviluppo P.M.I. e Amministrazione pubblica, in acronimo S.p.A.', con sede in Palermo, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 250 migliaia di euro (UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105720), con le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23. Per gli esercizi finanziari successivi il contributo è determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
14. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è inserito il seguente articolo:
Art. 5 bis - 1. A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli orfani di Sebastiano Conti e Daniela Maiorana, vittime del terrorismo internazionale nella strage di Sharm El Sheik del 23 luglio 2005, trovano applicazione i benefici degli articoli 2 e 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. Per i familiari delle altre vittime Giovanni Conti e Rita Privitera trovano, invece, applicazione i benefici degli articoli 2 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.'.
16. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 1.3.1.3.99, capitolo 107702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
17. La Presidenza della Regione concorre al sostegno
dell'attività dell'associazione A.G.S.A.S. Onlus,
Associazione genitori soggetti autistici siciliani, con sede in Palermo, mediante un contributo di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 1.3.1.3.3, capitolo 105723). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
18. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 200 migliaia di euro (UPB 1.6.1.3.2, capitolo 117701) alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
19. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo straordinario pari a 250 migliaia di euro (UPB 1.1.1.3.99, capitolo 101018) in favore dell'Associazione Casa dei giovani', ente ausiliario della Regione.
20. La Presidenza della Regione concorre al sostegno dell'attività dell'Associazione Centro Studi Agorà' con sede a Palermo, mediante un contributo di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 1.3.1.3.3, capitolo 105724).
Disposizioni relative al personale
*1.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*2.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*3.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*4.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
* 5.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
* 6.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
7. All'articolo 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, è aggiunto il seguente comma:
2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti dei dirigenti e dei funzionari direttivi della Regione siciliana, in servizio o in quiescenza.'.
*8.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*9.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*10.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*11.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*12.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
13. All'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, dopo il primo comma inserire il seguente:
Per le finalità di cui al numero 2, lettera a) del primo comma del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali, gli uffici periferici e gli enti regionali operanti nel territorio sono collegati e coordinati dalle province regionali.'
14. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 si intendono nel senso che la percentuale del 5 per cento ivi prevista è aggiuntiva rispetto alle quote di riserva sui posti in organico previste dalla legge del 12 marzo 1999, n. 68, ed è relativa ai seguenti soggetti:
a) in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) non vedenti o sordomuti, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
*15.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
16. All'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole Ai fini del monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa' sono soppresse;
b) dopo la parola controllo' la parola e' è sostituita con e/o';
c) le parole dipartimento bilancio e tesoro' sono sostituite con dipartimento presso cui il personale è comandato';
d) il periodo restano a carico delle amministrazioni o enti di provenienza' è sostituito con sono a carico dell'Amministrazione di destinazione';
e) nell'ultimo periodo le parole A detto personale' sono sostituite con le parole Al personale di cui al presente comma, con qualifica non dirigenziale' e la parola esclusivamente' è soppressa;
f) alla fine del comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, aggiungere il seguente periodo Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.'
Per le finalità di cui al presente comma la spesa, valutata per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 1.000 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
17. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) sostituire le parole presso il dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica' con le parole presso l'Assessorato regionale della sanità';
b) le parole cinque unità' sono sostituite con le parole '35 unità';
c) le parole dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica' sono sostituite con dipartimento presso cui il personale è comandato';
d) le parole restano a carico degli enti di provenienza sono sostituite con le parole sono a carico dell'Amministrazione di destinazione';
e) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo
Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.'.
18. Per le finalità di cui al comma 17 la spesa, valutata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007, in 1.480 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
*19.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
20. Le società partecipate dalla Regione possono procedere alla dislocazione del personale sulla base delle effettive esigenze comprovate con motivata richiesta delle Soprintendenze.
*21.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*22.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*23.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*24.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*25.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*26.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*27.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
28. All'articolo 13 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sostituire '31 dicembre 2004' con 31 dicembre 2005.'.
29. Nei comuni nei quali ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato istituito il Polo catastale comunale, in forma singola o associata per la gestione del catasto, il sindaco è autorizzato a riconoscere le funzioni agli addetti per l'istituzione ed il funzionamento dei servizi demandati ai Poli catastali comunali'.
*30.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*31.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
32. Al fine di fare fronte al fabbisogno organico della qualifica di agente con funzioni di agente forestale che in prima applicazione viene fissato in n. 400 unità, il Dirigente generale del dipartimento foreste è autorizzato ad adottare gli atti relativi alla procedura concorsuale. La predetta procedura concorsuale è disciplinata dalle norme in atto in vigore per l'assunzione degli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato. Il trattamento economico fondamentale spettante è quello previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale pubblicato nel supplemento ordinario alla GURS n. 22 del 21 maggio 2005 per la categoria B posizione economica 1' (allegato I) oltre l'indennità di amministrazione (allegato J) e l'indennità integrativa speciale (allegato H).'.
*33.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*34.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*35.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*36.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*37.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
38. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si estendono al personale medico titolare di guardia medica compatibilmente con la dotazione organica dei presidi interessati.
*39.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*40.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*41.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*42.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*43.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*44.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*45.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
46. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, inserire il seguente:
1 bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.'.
47. I benefici previsti dalla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, vengono previsti anche per i cittadini siciliani uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata, fuori dal territorio siciliano.
N o t e
* Comma impugnato dal Commissario dello Stato
1. Nelle more della individuazione delle dotazioni organiche e fino alla copertura dei relativi posti mediante concorso pubblico, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 6 luglio 1976, n. 79, ed all'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, come modificato dall'articolo 127, comma 14, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, si applicano anche a province regionali, comuni capoluogo o con popolazione superiore a 10.000 abitanti o inferiori se consorziati, ed agli enti strumentali della Regione dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile, alle Aziende sanitarie ed ospedaliere, con priorità nei confronti di coloro i quali abbiano già svolto o svolgano funzioni di addetto stampa o portavoce, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, nel periodo compreso tra il 30 giugno 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge, presso gli enti di cui al presente comma, o
attività giornalistica o editoriale comunque
contrattualizzata presso testate da questi ultimi editati. Per coloro che svolgono attualmente le funzioni di addetto stampa o di portavoce è necessario avere prestato servizio per almeno 6 mesi. Ai giornalisti di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
2. Al primo comma dell'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, come modificato del comma 14 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il numero 8' è sostituito con il numero 24' e dopo la parola Ordine' sono inserite le parole che sono utilizzabili anche presso ciascun Assessorato regionale'. Dopo le parole di categorie.' sono aggiunte le seguenti parole: Ai fini del raggiungimento del limite numerico di cui al presente comma in sede di individuazione hanno priorità i giornalisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano le funzioni di portavoce o di addetto stampa presso la Presidenza della Regione, gli Assessorati regionali o l'Assemblea regionale siciliana. Ulteriori unità aggiuntive, fino ad un massimo di 4 giornalisti dipendenti dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, possono essere utilizzate in posizione di comando'. Per le nomine di cui al presente comma non si applica la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 1.4.1.1.1, capitolo 108001). Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 2.030 migliaia di euro per ciascun anno trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1004.
3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, è sostituito dai seguenti: 2. Nei casi di chiusura definitiva dell'attività o di settori dell'attività, al personale dei consorzi agrari ancora in servizio presso i consorzi medesimi o che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, la disciplina di cui alla presente legge si applica, salvo quanto disposto al comma 3, fino alla scadenza del termine fissato dall'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modifiche ed integrazioni.
2 bis. Ove nel termine di cui al comma 2 sia stata autorizzata la presentazione di proposta di concordato, nel caso di rigetto giudiziale della stessa, la disciplina di cui alla presente legge si applica sino alla fine del mese successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza.'.
4. Al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, dopo la parola pubblici' aggiungere le parole entro il 29 dicembre 2003' e sostituire le parole da i cui decreti' fino a data successiva' con le parole comunque definiti alla medesima data'.
5. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo la parola revocati' aggiungere le parole nei casi di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge'.
6. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, dopo le parole Ufficio della Segreteria di Giunta' aggiungere le parole Ufficio di Bruxelles e l'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali'. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215708), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 1.4.1.1.1, capitolo 108109. Per l'attuazione del presente comma il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta dei dirigenti generali dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, la spesa annua, valutata in 500 migliaia di euro trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2005-2007, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
8. Il rinvio alle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, contenuto al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, comprende il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo medesimo; per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 50 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215708). Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, la spesa, valutata in 600 migliaia di euro per ciascun anno trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
9. I consorzi ASI, nelle more di procedere al reclutamento dei dirigenti previsti in organico, previa procedura di mobilità tra i consorzi e con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, senza ulteriori oneri della Regione, conferire appositi incarichi, a tempo limitato e con eccezione dell'incarico di dirigente generale, a personale con qualifica di funzionario direttivo in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al posto dirigenziale.
10. Il trattamento di quiescenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie, ospedaliere e universitarie della Sicilia, nonché dei soggetti di cui alla lettera a), comma 6, dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, o nominati a decorrere da tale data, è rideterminato in base ai massimali adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, decurtati del 5 per cento, fermo restando il sistema di calcolo retributivo, contributivo o misto applicato agli interessati.
11. Al personale reinquadrato ai sensi della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 127, comma 2, è riconosciuta l'anzianità di servizio dalla data del primo inquadramento nel ruolo di provenienza. I servizi riconosciuti sono ricongiunti dall'amministrazione di appartenenza su richiesta degli aventi diritto formulata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, secondo le modalità previste dall'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 20 migliaia di euro (UPB 1.4.1.1.1, capitolo 108006). Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 20 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione UPB 4.2.1.5.2., accantonamento 1003.
12. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole in materia di pensionamento dei dipendenti regionali' inserire le parole fermo restando, per tutti gli atti interessati, il periodo minimo di servizio previsto dall'articolo 2, comma secondo, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 1.4.1.2.1, capitolo 108007). Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 10 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
15. Nelle more della riforma del Corpo forestale della Regione e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 5 maggio 2000, n. 10, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale della Regione, sono istituiti i ruoli previsti dagli articoli 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, per il personale non direttivo; per il personale direttivo vengono istituiti i ruoli previsti dall' articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, ed il ruolo di funzionari direttivi tecnici forestali. Nell'ambito della Regione il personale dei ruoli previsti dagli articoli 2, 7, 13, 30, 34, e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, viene inquadrato in categoria B il personale dei ruoli di cui agli articoli 2 e 30 e in categoria C il personale dei ruoli di cui agli articoli 7,13, 34 e 39. Nell'ambito della Regione il personale dei ruoli previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e quello del funzionario direttivo tecnico forestale di cui al comma 1 vengono
inquadrati in categoria D. Essi sono equiparati
solo ai fini dell' attribuzione dell 'indennità
mensile pensionabile. Al personale del Corpo forestale della Regione di cui al presente comma, si applica il contratto dei dipendenti regionali e viene attribuita l'indennità mensile pensionabile corrisposta in misura pari alle corrispettive qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con successivo decreto, il Presidente della Regione stabilisce le competenze, l'ordinamento e l'organico del personale di cui alla presente disposizione. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma gravano sul capitolo 150001 del bilancio della Regione. Sono soppressi i ruoli di guardie, sottoufficiali, agenti tecnici ed assistenti tecnici forestali della Tabella M della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e tutte le norme in contrasto con il presente comma.
19. Gli ASU ed i PUC utilizzati dai consorzi di bonifica ed ASI e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono equiparati ai fini della stabilizzazione agli ASU e PUC regionali.
21. Al personale individuato dall'articolo 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, salvi i diritti acquisiti in ordine all'equiparazione economicofunzionale è riconosciuta anche quella giuridica. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 1.6.1.1.1, capitolo 116012), cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa valutata in 200 migliaia di euro (UPB 1.6.1.1.1, capitolo 116012) per ciascun anno trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
22. I comuni sono autorizzati ad inquadrare il personale insegnante dipendente dagli enti locali addetto ad attività scolastiche integrative o di doposcuola presso scuole statali o comunali, il personale educatore degli asili nido ed il personale insegnante della scuola materna, già in servizio presso i comuni o consorzi di comuni, alla categoria D' mantenendo il maturato economico delle posizioni economiche orizzontali negli enti, acquisite per effetto della contrattazione decentrata integrativa di cui al vigente C.C.N.L.
23. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui all'articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, il dipartimento regionale foreste è autorizzato ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del Corpo forestale della Regione, nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute, il personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia che abbia presentato domanda di trasferimento ai sensi del predetto articolo 4, comma 7. Lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sono disciplinati dalle norme relative al personale del Corpo forestale della Regione; è fatto salvo lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, quanto agli oneri derivanti dal trattamento economico corrispondente a quello percepito nello Stato, con le risorse dallo stesso trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9 della legge 6 febbraio 2004, n. 36. Al maggiore onere, valutato in 9 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2005, si provvede con le disponibilità dell'UPB 2.4.1.1.1, capitolo 150001, per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 all'onere, valutato in 108 migliaia di euro per ciascun anno, si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1004.
24. Per la predisposizione e l'attuazione del Piano di risanamento dell'aerea ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela, l'Ufficio speciale per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale è autorizzato ad utilizzare il personale selezionato in esecuzione del progetto n. 60, ammesso a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 1990, n. 1150, nell'ambito del programma annuale 1988 di interventi per la salvaguardia ambientale', approvato dal CIPE con deliberazione del 5 agosto 1998, stipulando contratti di diritto privato a tempo determinato sino al 31 dicembre 2006. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 400 migliaia di euro (UPB 11.4.2.6.1, capitolo 850003), cui si provvede con parte delle disponibilità delle assegnazioni discendenti dal D.P.C.M. 13 novembre 2000.
25. Al personale di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, si applica la deroga prevista nel secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Al personale suddetto si applica, a far data dall'1 gennaio 2004, l'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.
26. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione organica dell'area di emergenza dell'Azienda ospedaliera universitaria policlinico Paolo Giaccone' è provvisoriamente rideterminata in misura pari al numero degli addetti utilizzati al 31 dicembre 2002 e, entro tale limite, le procedure selettive e le consequenziali assunzioni mediante pubblico concorso possono essere immediatamente attivate, in applicazione della normativa vigente per i dirigenti medici del S.S.N.
27. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, è così modificato:
4. Presso ogni reparto di pediatria è assicurata la presenza di uno psicologo, ovvero di un pedagogista del ruolo sanitario che offra assistenza ai bambini ed ai genitori nell'affrontare l'esperienza dell'ospedalizzazione.'.
30. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo la parola previgente' inserire le parole nonché il personale di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni.'.
Accedono alla prima fascia dirigenziale di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 il direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale nonché i dirigenti generali ed equiparati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
31. Al Comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, aggiunto dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, trova applicazione la disposizione di cui alla classe A del decreto del Presidente della Regione siciliana 24 marzo 1995, n. 82, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 30, del 3 giugno 1995. All'onere di cui al presente comma si provvede a carico delle disponibilità dell'UPB 7.2.1.3.1, capitolo 312525 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
33. La Regione, gli enti locali ed i soggetti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, possono provvedere alla modificazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato, instauratisi con contratti di diritto privato, con i soggetti già utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali presso gli uffici provinciali del lavoro, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, sulla base di apposite procedure selettive riservate, per titoli ed esami, per la verifica delle specifiche idoneità ed attitudini per l'accesso alle relative qualifiche oggetto del contratto, sino ad un massimo del 30 per cento della programmazione triennale del fabbisogno del personale e nei limiti delle dotazioni organiche.
34. Al comma 7 dell'articolo 55 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole '31 dicembre 1998' sono sostituite con le parole '31 dicembre 2005'.
35. Le modifiche della natura dei contratti di cui al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, vanno intese nel rispetto della qualifica posseduta ovvero, in caso di assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con inquadramenti in profili esecutivi equivalenti a quelli precedentemente svolti ed ascrivibili alla fascia B' del contratto collettivo di lavoro degli enti locali, nella considerazione che i contratti già stipulati in aderenza alle esigenze dell'ente prevedano o prevedevano mansioni impiegatizie e ferma restando la sussistenza di vacanze nelle dotazioni organiche e delle necessarie coperture finanziarie a carico dei bilanci dei rispettivi enti. La presente disposizione è interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.'.
36. Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei Conti per la Regione siciliana che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito di processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili, nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni, viene inserito, ferma restando l'attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti, impegnati presso l'Amministrazione regionale, destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato. Alla spesa derivante si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, nonché con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati dall'Amministrazione regionale.
37. All'articolo 72 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole comitato regionale della Croce rossa italiana della Sicilia' aggiungere le parole e alla Fondazione Federico II, istituita con la legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44'.
39. Sono confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia in esecuzione del Progetto n. 67, già finanziato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 1150 del 2 ottobre 1990, al fine di dare attuazione al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in esecuzione dei Progetti n. 36 e n. 102, già finanziati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 89 del 25 marzo 1998, al fine di realizzare rispettivamente il Servizio idrico integrato e la Gestione integrata dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali. Sono, altresì, confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il personale selezionato in esecuzione del PON A.T.A.S. assegnato al dipartimento regionale lavori pubblici. La spesa di cui al presente comma, valutata, per l'esercizio finanziario 2006, in 4.700 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
40. Nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione e delle finalità di tutela destinate esclusivamente a categorie omogenee di soggetti, tutti gli inquadramenti giuridici che discendono dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, danno luogo, in deroga alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, a trattamenti giuridici eguali a quelli disciplinati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima, purchè i relativi titoli di studio siano stati conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La relativa spesa, valutata, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, in 150 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
41. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola integrazioni' inserire le parole anche qualora si tratti di personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già optato per il prepensionamento e che faccia istanza di reinserimento. In tale ultimo caso, si riconosce il regime previdenziale posseduto alla data dell'istanza, ferme restando le previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, eccetto le previsioni dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.'
42. Il personale di cui all'articolo 23, comma 2 quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'articolo 37 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e dall'articolo 76, comma 12, lettera a) della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, può essere trasferito, con le stesse modalità, anche presso l'Amministrazione regionale.
43. Il terzo periodo del comma 1 ed il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni non trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Assessore regionale alla Presidenza è autorizzato, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare i provvedimenti amministrativi di classificazione dell'attuale personale del ruolo dirigenziale nelle fasce di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.
44. Il personale transitato alla Resais S.p.A. per effetto della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, che in atto svolge 28 ore lavorative settimanali può essere impegnato, come indicato nel CUCAL, per 36 ore lavorative settimanali.
45. L'Ente di sviluppo agricolo garantisce le garanzie occupazionali di 179 giornate lavorative nel triennio 2006-2008 agli operai di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, che nel triennio 2003- 2005 abbiano prestato alle dipendenze dell'Ente con assunzione fatta a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento la loro opera. Restano ferme le modalità di utilizzo di detto personale di cui al comma 2 del citato articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di 6.800 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Disposizioni relative alle attività produttive, alla
cooperazione e al commercio
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunta la seguente lettera:
p) al Consorzio lapidei siciliani, con sede in Palermo.'.
2. Nell'ambito delle disponibilità dell'UPB 8.1.2.3.2, capitolo 342525, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, in riferimento a quanto indicato dall'intesa del 30 maggio 2002 stipulata tra il Ministero delle attività produttive e la Regione siciliana, relativa all'istituzione dello Sportello regionale per l'internalizzazione del sistema delle imprese (denominato e di seguito indicato SPRINT Sicilia) ed al relativo Protocollo operativo per la costituzione dello Sportello regionale per l'internalizzazione del sistema delle imprese' stipulato tra i soggetti promotori ossia, Ministero delle attività produttive, Regione siciliana, Istituto per il commercio con l'estero (ICE), Società italiana per le imprese all'estero (Simest Spa), Istituto per i servizi assicurativi del Commercio con l'estero (SACE) e l'Unione regionale delle camere di commercio della Sicilia (UNIONCAMERE Sicilia), è autorizzato a finanziare le spese relative al Piano di attività dello Sprint Sicilia', comprensive delle spese di funzionamento dello Sportello, delle spese relative alla dotazione di beni strumentali necessari allo sviluppo delle attività e delle spese relative al personale assegnato inclusi i relativi costi di missione. Il Piano di attività dello SPRINT Sicilia, di cui al comma 1, viene approvato dal Comitato di coordinamento istituito con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su proposta del Responsabile dello SPRINT Sicilia.
3. Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli ai sensi degli articoli 47 e seguenti del Titolo III della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 il controllo sulle delibere dei consigli di amministrazione dell'ESA, dell'IRVV, dell'Istituto Incremento ippico, dell'istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia viene così disciplinato: il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni al bilancio, il programma annuale e triennale sull'attività dell'ente, adozione ed eventuali modifiche dello Statuto, del regolamento di organizzazione, del regolamento di contabilità e del regolamento organico dell'ente nonché tutte le ulteriori delibere inerenti l'organico, lo stato giuridico ed economico del personale, l'amministrazione contabile dell'ente, l'acquisto od alienazione di immobili; sono trasmesse, entro dieci giorni dall'adozione, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, titolare del controllo e della vigilanza sugli enti, il quale entro trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo il termine di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisizione, ove richiesto del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, deve disporne l'approvazione o l'annullamento, con provvedimento motivato, o, nei casi previsti per legge, la trasmissione, con le proprie osservazioni, alla Giunta regionale per il conclusivo esame.
Le delibere di cui alla presente disposizione diventano esecutive se, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, salvo eventuali sospensioni del termine, la procedura di controllo non si conclude con l'approvazione o con motivato provvedimento di annullamento da parte dell'Assessorato; il suddetto termine non opera nell'ipotesi di trasmissione alla Giunta regionale. Il predetto termine di trenta giorni, rimane sospeso se, prima della scadenza, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ritenga di chiederne il riesame, debba richiederne il parere all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o intenda acquisire un parere da organi consultivi, il quale deve essere reso entro trenta giorni. Una volta che la delibera sia riproposta dagli enti o sia pervenuto il parere, l'atto diviene esecutivo trascorsi venti giorni senza che ne sia stato disposto l'annullamento o l'approvazione. Tutte le deliberazioni devono essere sottoposte, prima della loro adozione, al visto di legittimità da parte del direttore generale dei rispettivi enti il quale può negare il proprio visto motivando in merito. Eventuali deliberazioni adottate senza il predetto visto, devono essere trasmesse entro dieci giorni, con allegata la relazione del direttore generale, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rispettando i termini di cui alle disposizioni precedenti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 e seguenti del Titolo III della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 le composizioni dei collegi dei revisori dei conti dell'istituto regionale della vite e del vino e dell'Ente di sviluppo agricolo, dell'istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e dei consorzi di bonifica, sono così modificate: un componente effettivo, presidente, designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in rappresentanza dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze; due componenti effettivi, designati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di cui uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; due componenti supplenti designati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. I componenti dei collegi attualmente già costituiti decadono automaticamente con la nomina dei nuovi componenti nominati ai sensi del presente comma e comunque cessano dalla funzioni dal 15 gennaio 2006.
4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare le somme annualmente previste nel bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143311) in favore delle province regionali, quale concorso per le spese di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza venatoria, nella misura del 70 per cento della somma totale prevista per l'attuazione dei programmi presentati dalle singole province. A partire dall'anno 2006 le province regionali che hanno attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista, ai fini dell'impegno delle risorse finanziarie da trasferirsi dalla Regione a titolo di contributo, devono presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il programma di gestione del servizio per un periodo non eccedente la validità del bilancio pluriennale della Regione. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede con proprio decreto ad impegnare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le somme dovute alle province regionali a titolo di contributo. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste eroga alle province regionali le somme loro assegnate a cadenza trimestrale e dietro presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute.
5. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 9, dopo le parole la lavorazione' aggiungere le seguenti o alla laurea in scienze erboristiche o denominazioni affini, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 e del 4 agosto 2000, ai fini della coltivazione, lavorazione e commercializzazione'.
6. La lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è così sostituita:
b) un dirigente dell'Amministrazione regionale anche
in quiescenza, nominato dall'Assessore regionale per il
lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione.'.
7. Al comma 5, lettera a), dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, la parola due' è sostituita con la parola quattro'.
8. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione scaturenti dal proprio conto consuntivo esercizio finanziario 2001, 2002, 2003, decurtate dell'importo utilizzato ex articolo 19 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 per i seguenti fini istituzionali:
a) ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili e relativi impianti (capitolo 252);
b) spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali (capitolo 260);
c) spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, delle sezioni operative di assistenza tecnica (capitolo 261);
d) spese per la manutenzione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257);
e) spese di manutenzione straordinaria di strade (capitolo 267);
f) spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc. (capitolo 507).
9. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è aggiunto il seguente comma:
7 bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7 deve essere eseguito, esclusivamente, tramite ufficio postale o banche.'.
10. Il comitato nazionale per la sicurezza alimentare CNSA, istituito con l'intesa Stato, regioni e province autonome del 17 giugno 2004, costituisce l'interfaccia regionale dell'autorità europea per la sicurezza alimentare di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 del 20 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo la parola sviluppo' aggiungere le parole e di conseguire le finalità previste dall'intesa Stato, regioni e province autonome del 17 giugno 2004.'
11. La durata minima delle operazioni di credito agrario attivate da imprese agricole singole e/o associate, è pari a mesi diciotto. Al fine di agevolare la ripresa delle aziende agricole siciliane singole e/o associate, colpite dalla grave crisi di mercato nel corso del 2004 e del 2005, gli istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le passività di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005, nonché per le aziende agrumicole, ortofrutticole e terricole, quelle in scadenza al 31 maggio 2006, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento della scadenza della passività.
12. I prodotti freschi, i prodotti alimentari da essi derivati ed i succhi provenienti dallo loro spremitura, aventi succo e polpa pigmentata di colore rosso derivante dalla naturale presenza di coloranti appartenenti alla famiglia chimica degli antociani e delle antocianine, ottenuti conformemente alle vigenti disposizioni di legge, ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, assumono le denominazioni commerciali sotto indicate:
a) per il prodotto agrumicolo fresco - vulcanina o vulcanico';
b) per il succo - sanguinello'.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di cui al presente comma anche in sede comunitaria ed internazionale ed a dettare direttive per le modalità di applicazione della presente disposizione.
13. All'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, la parola equina' è sostituita dalla parola equida' e dopo la parola suina' sono aggiunte le parole avicola e cunicola'.
14. Alla fine dell'articolo 17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 28, dopo le parole legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.', aggiungere il seguente periodo:
Per i macchinari e le attrezzature il vincolo di destinazione all'impiego previsto per il quale è stato concesso l'aiuto è di almeno cinque anni dalla data di collaudo'.
15. Le agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed all'articolo 99 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, si applicano per tutti gli atti traslativi da chiunque posti in essere a partire dal 1° gennaio 2002 fino alla data del 31 dicembre 2006, alla sola condizione che abbiano ad oggetto terreni agricoli secondo gli strumenti urbanistici vigenti alla data di stipula dell'atto e loro pertinenze; il riferimento al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, vale solo ai fini dell'individuazione delle tipologie di atti
agevolati. La presente disposizione costituisce
interpretazione autentica dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
*16.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*17.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*18.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
19. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 si applicano in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia.
20. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è inserito il seguente:
Art. 8 bis. - 1. Il comune deve rilasciare entro novanta giorni le autorizzazioni per attività commerciali di esercizi di vicinato e di medie strutture nei centri polifunzionali. Per centri polifunzionali si intendono quelli in cui le superfici destinate ad attività diverse da quelle commerciali siano non inferiori al 20 per cento di quelle commerciali.'.
21. Ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 le disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in recepimento della direttiva 2002/91/CE si applicano in Sicilia. Gli enti competenti devono effettuare annualmente ispezioni su almeno il 20 per cento degli impianti presenti sul territorio. Per gli impianti che sono dotati di generatori calore di età superiore a quindici anni le autorità competenti effettuano, con le stesse cadenze di cui al presente comma, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati. Le operazioni di ispezione degli impianti devono essere condotte da organismi i cui operatori abbiano i requisiti minimi previsti dall'allegato I del D.P.R. 23 agosto 1993, n. 412 come modificato e integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551. L'Ente competente ha l'obbligo di riscossione diretta delle tariffe di ispezione. L'Assessore regionale per l'industria, di concerto con le amministrazioni competenti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede con proprio decreto, a promuover l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici, con particolare riferimento alle modalità attuative del servizio e alle tariffe applicate su tutto il territorio regionale. Per gli enti competenti che entro il 30 giugno 2006 non attuino le procedure di cui alla presente legge, verrà nominato un commissario ad acta per l'applicazione del presente comma.
*22.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
23. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è sostituito dal seguente:
2. L'Assessorato regionale dell'industria provvede a trasferire alla provincia regionale di Ragusa gli importi relativi alle azioni strategiche da realizzare, inserite nel Piano utilizzo' approvato dalla Giunta regionale.
24. Per gli interventi previsti dall'articolo 87 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 1.000 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147309). Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 17 aprile 1999, n. 10. Rientrano, altresì, nella previsione dell'articolo 87 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, gli invasi Gibbesi e Villarosa trasferiti dal disciolto EMS ai consorzi di bonifica.
25. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad elevare la propria partecipazione azionaria di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, anche mediante l'integrale trasferimento delle quote degli altri soci, per una spesa massima di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2006, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione, UPB 8.2.2.6.5. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca predispone un piano di
razionalizzazione dell'attività di promozione ed
internazionalizzazione delle imprese e delle produzioni siciliane, anche mediante il riordino e la trasformazione degli enti di cui l'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così come modificato dal comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, partecipati dalla Regione stessa e dei quali si avvale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.
26. Il dipartimento regionale interventi infrastrutturali in agricoltura è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, ad erogare ai consorzi agrari funzionanti in regime ordinario la somma di 200 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.2, capitolo 148102), quale contributo per le spese di funzionamento. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. l0.
27. E' soppresso il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.
28. Il dipartimento regionale dell'industria è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, a trasferire alle autorità portuali, la somma complessiva di 200 migliaia di euro (UPB 5.2.2.6.1, capitolo 642845) per l'erogazione di contributi in favore delle imprese portuali finalizzati al rinnovamento delle strutture produttive e dei beni strumentali. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
29. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2005-2006 e gli oneri conseguenti sono assicurati dall'Ente di sviluppo agricolo (ESA) entro l'esercizio finanziario 2006. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403).
*30.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*31.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*32.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*33.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*34.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*35.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
36. All'articolo 51, secondo comma della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, le parole del tasso ufficiale di sconto' sono sostituite dalle parole dell'euribor a sei mesi', e dopo le parole determinato alla data' sostituire le parole di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo medesimo' con le seguenti dell'effettiva riscossione da parte del destinatario dell'anticipazione'. Dopo il terzo comma dell'articolo 51 è aggiunto il seguente:
3 bis. L'anticipazione è proporzionalmente recuperata con gli stati di avanzamento di cui al comma 9 dell'articolo 49. Dall'ultima quota è trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento delle agevolazioni concesse che sarà erogato alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte del destinatario ed all'effettuazione del collaudo finale'.
*37.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
38. La Regione persegue la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, freschi o trasformati incluso il settore vitivinicolo che siano ottenuti in Sicilia e nel rispetto delle regole di qualità e sicurezza alimentare.
39. L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad approvare i disciplinari di produzione, i sistemi di qualità in conformità al Regolamento UE n. 1783/03 che introduce l'articolo 24 nel Regolamento n. 1257/99, e ad adottare il relativo marchio certificativo.
*40.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
41. Nelle more della definizione delle esposizioni debitorie e dei servizi erogati, i consorzi di bonifica messi in liquidazione ai sensi della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati a sospendere i ruoli emessi, riferiti ai servizi resi negli anni antecedenti all'entrata in vigore della legge istitutiva dei nuovi enti di bonifica del 1995 ed a procedere al ritiro delle azioni giudiziarie, sino al 31 dicembre 2006.
42. Sino alla definizione dello strumento normativo concernente il riordino complessivo degli enti di cui alla Tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nelle more dell'approvazione dei piani di classifica, i consorzi di bonifica sono autorizzati ad emettere ruoli provvisori di contribuenza relativi alle spese di funzionamento non coperte dal contributo regionale, mediante ripartizione calcolata secondo indice pari alla unità, per tutti i consorziati. Approvati i piani di classifica, i consorzi di bonifica sono obbligati ad effettuare l emissione di ruoli di contribuenza a conguaglio, relativamente agli anni interessasti, facendo le dovute compensazioni in dare e avere.
*43.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*44.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
45. A valere sul contributo a favore dell'Istituto di incremento ippico una quota pari a 50 migliaia di euro è destinata all'istituzione dell'anagrafe regionale degli equidi.
46. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, è sostituito dai seguenti:
2. E' sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle che andranno a scadere fino al 1° gennaio 2006 relative a:
a) finanziamenti agevolati concessi dall'Irfis - Medio credito della Sicilia S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
b) crediti di esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
2 bis. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono.
2 ter. Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avverrà in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente.
2 quater. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse.
2 quinquies. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) con l'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro (UPB 5.2.2.7.1, capitolo 645608). Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro (UPB 8.2.2.7.1, capitolo 745611).'.
47. Al comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole Nelle more della definizione' sono sostituite con le parole Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa'.
48. Ai commi 5 bis dell'articolo 14 e 4 bis dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, così come rispettivamente modificati dai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole Nelle more della definizione' sono sostituite con le parole Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa'.
N o t e
* Comma impugnato dal Commissario dello Stato
16. Nell'ambito dei piani per gli insediamenti produttivi e per le aree artigianali previsti dagli strumenti urbanistici comunali e delle aree ricadenti nei piani regolati dei consorzi per lo sviluppo industriale, in alternativa alle procedure di acquisizione pubblica dei terreni mediante esproprio e successive cessioni dei lotti, le imprese ed i consorzi di imprese di cui all'articolo 57 (cui riservare il 30 per cento per aree attrezzate) possono chiedere direttamente, per l'insediamento delle proprie attività con istanza assistita da idonee garanzie estese a tutti gli oneri espropriativi e compatibilmente con gli indirizzi programmatici dei comuni e dei consorzi, l'assegnazione e l'espropriazione in proprio favore di aree specificamente individuate. In tale ipotesi l'ente espropriante attiva le procedure, anche avvalendosi di liberi professionisti scelti da un apposito elenco istituito dall'ente medesimo, senza onere finanziario a carico del proprio bilancio, su impulso dell'impresa richiedente, la quale corrisponde al proprietario del terreno direttamente il prezzo di acquisto corrispondente all'ammontare dell'indennità di esproprio e si fa carico di ogni altra spesa relativa alla procedura espropriativi.
17. Al fine di garantire la realizzazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000-2006, con i Programmi operativi nazionali o con regimi di aiuto alle imprese previsti dalla normativa regionale, le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano agli insediamenti produttivi in zona industriale o artigianale da realizzare senza lottizzazione e lotto minimo. La predetta deroga non si applica nelle aree ASI.
18. E' istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ogni provincia il registro degli amministratori di condominio. L'ammissione al registro nonché i requisiti per l'iscrizione, documentazione richiesta e compensi previsti sono disciplinati dall'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti delle categorie. L'iscrizione nel registro è subordinata al superamento di un esame di abilitazione, indetto con cadenza annuale, e regolato con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, artigianato e la pesca. In deroga a quanto disposto con la precedente disposizione possono iscriversi al registro degli amministratori di condominio i soggetti che hanno esercitato continuativamente, ed in maniera documentata, per almeno due anni, la professione di amministratore di condominio o di immobile alla data di entrata in vigore della presente legge.
22. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 1.000 migliaia di euro (UPB 2.2.2.6.1, capitolo 542912) all'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (A.I.R.C.), per la concorrenza sulle spese effettuate nell'ambito della manifestazione L'arancia della salute' svoltasi nell'anno 2003. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 137, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
30. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, in favore del Consorzio di ricerca per lo
sviluppo di sistemi innovativi agroambientali
(Co.Ri.S.S.I.A.), ente della Regione siciliana di diritto pubblico, istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982 n. 88, un contributo annuo pari a 300 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.4, capitolo 143319), quale concorso nelle spese di gestione e di funzionamento dell'azienda sita in Agro di Sciacca in contrada Marchesa concessa dalla Fondazione C.A. Vetrano' in comodato d'uso al Co.Ri.S.S.I.A. per la durata di anni 25 come sede per lo svolgimento di una vasta attività di ricerca, per il recupero e la valorizzazione della biodiversità mediterranea. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
31. L'Assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2006, ad erogare un contributo straordinario di 400 migliaia di euro all'Azienda silvo-pastorale di Nicosia e 100 migliaia di euro all'azienda silvo-pastorale di Troina per le finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e quale concorso al ripianamento delle passività delle stesse. Agli oneri del presente comma, quantificati per l'esercizio finanziario 2006 in 500 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
32. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 100 migliaia di euro alla sezione regionale siciliana della Lega italiana per la lotta contro il tumore per le sue finalità istituzionali (UPB 2.2.1.3.99, capitolo 143709). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo annuale complessivo nel limite massimo di 50 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.99, capitolo 143710) alla sezione regionale siciliana della Lega italiana per la lotta contro il tumore, per far fronte agli oneri relativi alla fornitura di arance che l'Assessorato si impegna ad effettuare giusta convenzione con la sezione regionale predetta. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
33. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, alla Fondazione A. e S. Lima Mancuso - Università di Palermo un contributo annuo pari a 150 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
34. Al fine di favorire e potenziare le attività di ricerca e di innovazione sulle colture mediterranee, l'Assessore regionale per l'agricoltura è autorizzato ad erogare al Centro sperimentale Ponte Olivo di Gela, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 250 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.4, capitolo 143711), quale concorso alle spese di funzionamento del centro.
35. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con l'Assessorato regionale per il lavoro, autorizza i Consorzi di bonifica, che gestiscono opere pubbliche demaniali finalizzate alla distribuzione collettiva delle acque in favore dell'agricoltura, a stipulare contratti di diritto privato quinquennale per la stabilizzazione del precariato in servizio presso gli enti medesimi da almeno cinque anni con avviamento in conformità alla legislazione all'epoca vigente. Tale personale viene assimilato nel trattamento economico e giuridico, nella procedura di stabilizzazione e nella copertura dei relativi costi a quello analogo in servizio presso i diversi rami dell'Amministrazione regionale. La relativa spesa, pari a 1.000 migliaia di euro, è a carico del Fondo unico del precariato, istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
37. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 200 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.4, capitolo 144128) all'associazione Le Strade del Vino e le Rotte del Mare' per l'istituzione della mostra enomediterranea.
40. Per le finalità istituzionali al dipartimento corpo regionale delle miniere si applica il disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 seguenti modifiche ed integrazioni. Per le finalità del predetto articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 5.3.1.1.2, capitolo 246518).
43. Le opere di bonifica e di irrigazione eseguite dall'ESA e già gestite dalla cooperativa Jato vengono trasferite, per la gestione, al consorzio di Bonifica 2 Palermo competente per territorio. Il Consorzio di Bonifica 2 Palermo è autorizzato ad utilizzare il personale in servizio alla data del 30 giugno 2005, che abbia almeno un anno di anzianità presso la cooperativa Jato, con le modalità previste dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76. Il Consorzio di Bonifica 2 Palermo è, altresì, autorizzato ad utilizzare gli operai stagionali che abbiano prestato la loro opera alle dipendenze della cooperativa Jato sino alla data del 30 giugno 2005 per un numero di giornate valide ai fini previdenziali non inferiore a quelle effettivamente prestate presso la stessa Cooperativa nell'anno 2004.
44. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 1.000 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.4, capitolo 144129) in favore all'associazione regionale allevatori Sicilia.
Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali
1. Gli operatori economici che nell'ambito dei patti territoriali per l'occupazione (P.T.O.), approvati dalla Commissione europea con decisione del 29 dicembre 1998 (Piano operativo multiregionale) e dal Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica con decreto del 20 gennaio 1999, hanno realizzato le opere ad iniziativa privata previste nei sopra richiamati P.T.O. in parte o interamente su aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le hanno concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti la vendita delle aree suddette. Gli enti locali suddetti con atto motivato del proprio organo esecutivo, possono disporre la vendita di tali aree, in favore degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo non inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra l'altro, l'attuale destinazione urbanistica dei terreni in argomento. La vendita delle aree resta subordinata al decorso di almeno cinque anni dall'inizio, documentato, delle attività economiche previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.
* 2.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 78, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, modificato dall'articolo 15, comma 2 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 21 e integrato e modificato dall'articolo 127, comma 44, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente:
1 bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della predetta automatizzazione.'.
4. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, è così modificato:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente.'.
* 5.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
6. Gli oratori di ogni confessione religiosa, esistenti nel territorio regionale ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Costituzione della Repubblica e della correlata legislazione di attuazione, sono ammessi a godere, a domanda del legale rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero, della cultura e dell'espressività artistica. Un regolamento emanato dal Governo regionale disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.
7. All'articolo 19, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, dopo le parole al Presidente e agli Assessori delle Unioni dei comuni e dei Consorzi fra enti locali' sono aggiunte le parole al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT' e alla fine dell'articolo dopo le parole Consorzio fra enti locali' sono aggiunte le seguenti parole e dei Comuni in convenzione'.
8. Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei confronti degli enti locali, incentivare la loro cooperazione ed azione comune, nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moderni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di incentivazione e contributi alle associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in detto settore da almeno venti anni con attività e con una pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli organi consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi annualmente per le seguenti finalità:
a) favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di buon governo con esito positivo conseguite da enti locali nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;
b) promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra amministrazioni;
c) realizzare una costante e continua attività formativa e di consulenza in favore degli amministratori locali al fine di agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto, nell'ambito del ruolo loro assegnato dal principio della separazione dei poteri.
Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra le associazioni predette e la Regione per la individuazione dei progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati. Per le finalità della presente disposizione, per l'esercizio finanziario 2005, è autorizzata a valere sull'integrazione in favore degli enti locali prevista dall'articolo 5 della presente legge, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303).
9. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
'2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e devono essere definiti entro trenta giorni'.
Sono abrogati i commi 4 e 5 bis dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
10. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214 sostituire le parole '30 novembre' con le parole '30 luglio' e, al comma 5, sostituire le parole '31 ottobre' con le parole '30 giugno'.
*11.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*12.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*13.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
14. Il comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10, è abrogato.
Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
'3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:
a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni:
d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni.'.
15. Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, viene operata una riserva pari all'1 per cento delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che attivino misure di fuoriuscito dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi della vigente legislazione. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professione e l'emigrazione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, sono definiti i criteri per il riparto della riserva operata ai sensi del presente comma.
*16.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
17. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono accedere alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanzata dalla società d'ambito successivamente all'utilizzo di fondi alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il ricorso all'indebitamento presso il sistema bancario. Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.
Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione ad attivare l'azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma il dipartimento bilancio e tesoro su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.
18. All'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo la parola rimane' aggiungere le parole ogni anno' e sostituire le parole si avvalgono' con le parole devono avvalersi'.
19. Le quote di trasferimento di fondi dalla Regione agli enti locali individuate dalla vigente normativa sono subordinate all'attivazione, a cura degli stessi enti beneficiari, del monitoraggio e della classificazione della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate secondo lo standard APA 2005 SIAE 0504789 del 21 ottobre 2005. I trasferimenti regionali di cui al presente comma sono graduati anche in funzione delle risultanze del predetto monitoraggio di sistema dell'ente locale.
20. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro (UPB 1.4.1.5.3 - capitolo 109301).
21. Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2002-2005 per il funzionamento dei comitati provinciali per il sostegno dei disabili di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 255 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2. - capitolo 321704). Per il funzionamento del comitato di gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. l0.
*22.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*23.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*24.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*25.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*26.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*27.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*28.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*29.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*30.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*31.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*32.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
33. Al comma 2 bis dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, come integrato dall'articolo 139, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole civili' sono aggiunge le parole e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2006, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra'.
*34.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*35.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*36.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
N o t e
* Comma impugnato dal Commissario dello Stato
2. L'articolo 13 della legge regionale 20 giugno, 1997, n. 19, va interpretato nel senso che fin dalla sua entrata in vigore si intende ad ogni effetto abrogato l'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. E' fatta salva l'interpretazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 16.
5. I contratti per acquisti e forniture di servizi da parte degli enti locali e della Regione stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2005-2007, possono essere rinnovati per una sola volta e per periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.
11. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 3 agosto 1999, n. 265, così come recepito dal comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si applica a far data dalla pubblicazione della legge 3 agosto 1999, n. 265.
12. Al registro generale di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 giugno1994, n. 22, possono iscriversi anche i consorzi costituiti, in prevalenza, da organizzazioni di volontariato. Le organizzazioni di volontariato devono rappresentare non meno del 70 per cento del consorzio. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 la iscrizione nel registro generale è condizione necessaria per accedere alla stipulazione di convenzioni con lo Stato, la Regione, gli enti locali ed altri enti pubblici o strutture pubbliche, per accedere a contributi dello Stato, della Regione, di enti locali o di istituzioni pubbliche, per fruire delle agevolazioni fiscali. L'iscrizione, secondo l'attuale formulazione dell'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, è riservata alle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale ed effettivamente in attività.
13. L'indennità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2001, n. 19, spetta anche ai sindaci che per loro scelta non hanno percepito l'indennità mensile di funzione.
16. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere agli enti locali che versano in condizioni strutturalmente deficitarie, che provvedono alla stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, elevato a 40 mila euro, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e purché il contributo medesimo venga destinato a coprire i costi relativi al personale stabilizzato. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti di quei comuni che non hanno proceduto alla stabilizzazione dei lavoratori, ancorché abbiano beneficiato del predetto contributo.
22. Per l'esercizio finanziario 2005 è istituito, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, un fondo destinato alla concessione di contributi straordinari in favore di associazioni, onlus, enti di culto e di soggetti aventi particolari esigenze da tutelare. I contributi di cui al presente comma sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, previo parere della seconda Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.075 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183767).
23. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare un finanziamento aggiuntivo ai comuni capoluogo di provincia che abbiano dichiarato il dissesto o lo dichiarino entro il 31 dicembre 2005, di 2.000 migliaia di euro l'anno per il triennio 2005-2007 e per comune. Per le predette finalità si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo per le Autonomie locali.
24. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a concedere un contributo straordinario di 200 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 183758), per l'esercizio finanziario 2005, alla società cooperativa Nuove Proposte di Enna per la realizzazione dell'VIII edizione della manifestazione internazionale denominata Mediterraneo senza frontiere' da svolgere in provincia di Agrigento, in collaborazione con l'amministrazione provinciale.
25. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 12 bis - Affidamento servizi di formazione, di aggiornamento professionale e di assistenza tecnica - 1. Per lo svolgimento delle attività di formazione, di aggiornamento professionale e di assistenza tecnica, ivi compresa quella degli operatori dei distretti sociosanitari, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali può avvalersi, qualunque sia la loro denominazione, di organismi nei cui confronti sussista un rapporto di partecipazione, di associazione o di adesione concordata con la Regione.
2. L'avvalimento di cui al comma 1 è sostitutivo della vigente disciplina in materia.'.
26. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a concedere all'Associazione Progetto giovani di Palermo, individuata per la sua esperienza nel settore quale partner scientifico della Regione, un contributo, per l'esercizio finanziario 2005, di 200 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 183759). al fine di istituire un centro sperimentale di pet-teraphy. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
27. Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 50 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183762) in favore dell'Associazione dama bianca di Messina operante nel settore della rieducazione dei minori a rischio di emarginazione sociale, culturale e disadattamento familiare, per la realizzazione, anche in partecipazione con altri enti e/o associazioni di interventi mirati alla prevenzione e all'inserimento sociale.
28. Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 2005, un contributo di 50 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183763). in favore dell'Associazione Giambi di Catania operante nel settore delle persone disabili fisici e/o psichici, nonché di tutte quelle categorie o gruppi di devianza o disadattamento, per la realizzazione, anche in partecipazione con altri enti e/o associazioni, di interventi di promozione in favore di famiglie disagiate con portatori di handicap.
29. Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 2005, un contributo di 50 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183764). in favore dell'associazione EURO di Palermo, operante nel settore della devianza minorile in partenariato con il Centro per la giustizia minorile della Sicilia, per la realizzazione, anche in partecipazione con altri enti e/o associazioni, di interventi di promozione ed inclusione sociale in favore dei minori ristretti negli istituti penali minorili della Sicilia.
30. Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 2005, un contributo di 50 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183765). in favore dell'Associazione SOLIDALIA di Messina, operante nel settore della tutela della maternità e della paternità a garanzia del diritto alla procreazione, per la realizzazione, anche in partecipazione con altri enti e/o associazioni, di interventi di promozione in favore dei nuclei familiari in condizioni di gravi disagi derivanti dalla presenza al loro interno di anziani, disabili e/o immigrati.
31. Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 2005, un contributo di 50 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.1 - capitolo 183760). in favore della Fondazione FONCANESA, riconosciuta come ente morale con decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 1990, per il funzionamento delle Case di accoglienza' della Fondazione.
32. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 155, è aggiunto il seguente:
'Art.2 bis - 1. Nelle more dell'approvazione della riforma, per la promozione di iniziative sui sistemi di polizia locale, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, può avvalersi, sulle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2 - capitolo 183303, della collaborazione del Centro internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978.
34. Al fine di consentire all'Associazione retinopatici per ipovedenti siciliani (A.R.I.S.) che opera in Sicilia dal 1991 e che si occupa dell'informazione, della prevenzione, delle cure, della ricerca scientifica e del sostegno psicologico a soggetti affetti da retinite pigmentosa e da ipovisione , ritenuta malattia sociale dal 1985, di raggiungere pienamente il suo scopo sociale, si autorizza l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, agli organi dell'A.R.I.S. operanti in Sicilia un contributo annuo pari a 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
35. E' concesso, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 150 migliaia di euro (UPB 1.3.1.3.3, capitolo 105725) alla cooperativa Caritas Onlus' di Palermo per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature sanitarie per il ricovero e l'assistenza ad anziani e tossicodipendenti.
36. Al centro di accoglienza Sara Galvani' di Avola è concesso un contributo, per l'esercizio finanziario 2005, di 250 migliaia di euro (UPB 1.3.1.3.3, capitolo 105726).
Disposizioni relative ai lavori pubblici
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2006.
* 2.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 124 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è aggiunto il seguente:
'3 bis.Oltre agli interventi indicati al comma 2, sono considerati di preminente interesse regionale il decoro e la pulizia delle parti degli edifici e di decoro e la pulizia delle parti degli edifici e di altri manufatti edilizi siti nei centri storici, che prospettano su spazi pubblici o dagli stessi comunque visibili. Pertanto, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti tutte le opere occorrenti per il rifacimento e la pulizia di dette parti di edifici e di altri manufatti. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può ordinare l'esecuzione delle predette opere sulla proprietà pubblica o privata.'.
4. All'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, come modificato dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche' inserire le parole integrata dal Presidente della commissione edilizia comunale e da due esperti designati dal sindaco;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Il parere della commissione tecnica integrata di cui al comma 1 è obbligatorio, costituisce attestato di conformità
allo strumento urbanistico, ed è propedeutico
all'approvazione del progetto. Le spese di funzionamento della commissione tecnica trovano copertura sugli stanziamenti della presente legge.'
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. l'approvazione definitiva del progetto viene deliberata dal consiglio di amministrazione dell'istituto autonomo case popolari di Messina, con successiva presa d'atto da parte della giunta municipale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità d'urgenza e indifferibilità delle opre previste e determina l'applicazione dell'articolo 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
d) al comma 6, dopo le parole incarichi di progettazione' sono inserite le parole e di studi di fattibilità anche di interventi di trasformazione urbana'.
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
'3 bis. L'assegnazione degli alloggi è, altresì, subordinata all'esibizione dei contratti di utenza con i soggetti erogatori di energia elettrica ed acqua, che provvedono alla loro stipulazione a seguito dell'esibizione della domanda di assegnazione con la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'istituto competente. Gli istituti autonomi case popolari comunicano ai sopradetti enti erogatori l'eventuale rigetto dell'istanza di assegnazione.'.
6. Il canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, determinato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, non può essere inferiore ad euro 52,00 e superiore a euro 208,00.
7. La Regione siciliana, Assessorato regionale dei lavori pubblici, per far fronte alle obbligazioni scaturenti dalla Convenzione 20 aprile 2004 e del successivo atto integrativo di affidamento del servizio di fornitura idrica alla società Siciliacque, relativamente agli impegni contrattuali di AMAM per il periodo 1 luglio 2004 - 30 giugno 2009, è autorizzata ad utilizzare parte della somma di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, fino alla concorrenza di 8.000 migliaia di euro.
8. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazione le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1990, n. 104, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, pari a 1.917.463,15 euro, sono destinate nell'esercizio 2005 agli interventi di cui all'articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (UPB 6.2.2.6.1, capitolo 672432).
9. La Regione, al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari il perseguimento dei propri fini
istituzionali e di pubblica utilità, autorizza l'utilizzo delle assegnazioni e/o delle residue economie fino alla concorrenza delle intere assegnazioni già attribuite nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica emanati in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le disponibilità di cui al presente comma, anche mediante accorpamento, possono essere utilizzate dagli istituti beneficiari per ulteriori lavori di completamento dei progetti originari ovvero per la realizzazione di nuovi interventi compresi nell'ambito di una delle categorie ammissibili dalle originarie leggi di spesa, tramite la presentazione presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici dei relativi progetti, debitamente validati ed approvati.
10. Qualora ricorrano le condizioni di carenze
di organico o di adeguate professionalità all'interno dell'ente, previste dall'articolo 7, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il parere in linea tecnica è espresso dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio o dall'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici o dall'Ispettorato tecnico regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Detto parere è espresso mediante una conferenza dei servizi, convocata con le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, comma 7, dall'organo competente ad esprimere il parere.
11.Nell'ambito della Regione, per quanto attiene i componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, nominati in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici e del ministero del lavoro, le indicazioni sono effettuate dall'Assessore regionale ai lavori pubblici e dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale e l'emigrazione, che provvedono, ciascuno per la parte di propria competenza a designare un proprio rappresentante. In sede di prima applicazione della presente norma si provvederà alle designazioni a far data dal 1° gennaio 2006.
12. Al comma primo dell'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni, sostituire le parole con delibera del consiglio comunale' con le parole dal dirigente generale o dal funzionario apicale'.
13. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 500 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.2, capitolo 273704).
N o t e
* Comma impugnato dal Commissario dello Stato
2. Per gli immobili di edilizia residenziale pubblica per i quali siano in corso o siano programmati opere di manutenzione straordinaria gli enti proprietari procedono alla dismissione degli immobili sempre che i beneficiari abbiano i titoli previsti dalle norme, riservandosi si richiedere agli acquirenti eventuali quote loro dovute per le opere realizzate.
Disposizioni relative al lavoro
1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è sostituito dal seguente:
'5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche per i cantieri di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non risultano avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento dei cantieri di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri non avviati, potranno essere utilizzate per proseguire le attività dei cantieri di servizi.'.
2. All'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è aggiunto il seguente comma:
'6 bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.'.
3. La Regione promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti in espiazione di pena, mediante forme di sostegno finanziario alle imprese private che procedano alla utilizzazione, con contratto di prestazione d'opera o mediante assunzione di lavoratori detenuti in espiazione di pena. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 8.2.2.6.99, capitolo 743301).
4. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
'e) esprime parere sui piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti, nonché sulle istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.
5. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, la parola cinque' è sostituita dalla parola sette'.
6. Al fine di consentire, nel corso dell'anno 2006, lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati in attività socialmente utili di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, o nelle attività di stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può autorizzare la prosecuzione delle attività medesime ed il finanziamento delle misure di stabilizzazione, nei limiti delle risorse assegnate ai fondo unico per il precariato istituito con l'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
* 7.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
8. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, aggiungere il seguente periodo Sono fatte salve le procedure dell'affidamento attraverso il rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex lavoratori LSU - di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 recepita con la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (LPU) e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali - per l'esternalizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, a condizione che siano state stipulate, comunque, prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306.'.
9. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:
'5 quinquies. Per agevolare lo sviluppo imprenditoriale delle cooperative giovanili di cui al comma 5, il numero dei soci giovani da avviare al lavoro, dopo l'approvazione degli atti di collaudo finale, è rideterminato nella misura del 50 per cento di quello prescritto nel provvedimento di concessione e si applica anche per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 5 ter.'.
10. Al fine di procedere ad una più rapida attuazione delle riforme in materia di lavoro, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad assegnare le risorse a tal fine stanziate dallo Stato al dipartimento regionale agenzia per l'impiego e la formazione professionale ed ai servizi periferici e centrali, ivi compresi quelli ispettivi, del dipartimento regionale del lavoro, nel rispetto della ripartizione territoriale prevista dallo Stato.
*11.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
12. Il secondo comma dell'articolo 4 ter della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è sostituito dal seguente:
Il comitato, che ha sede presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, si compone di sette membri, esperti in emigrazione o immigrazione, scelti anche fra i componenti della Consulta regionale dell'emigrazione'.
13. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è soppresso.
14. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è pari al quintuplo del contributo annuale erogato dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
15. L'intesa tra l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani stipulata o da stipularsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni si applica sia per il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al predetto Istituto dai datori di lavoro già autorizzati, sia per quelli dovuti dai datori di lavoro che hanno presentato domanda di autorizzazione allo sgravio contributivo ai sensi della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e non l'hanno ancora ottenuta alla data di entrata in vigore della presente legge. L'aiuto di cui ciascun datore di lavoro, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, può beneficiare in applicazione della disposizione contenuta al comma 1 è finanziato entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis'. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2, capitolo 321311). Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 7.4.1.3.99, capitolo 320517, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
16. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad approvare il piano regionale dell'offerta formativa 2006, dando corso allo stesso con effetto dal 1° gennaio 2006, nei limiti del monte ore complessivo approvato per il piano regionale dell'offerta formativa 2005. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006 la spesa destinata al piano regionale dell'offerta formativa è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
*17.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
18. Le procedure di decadenza dai lavori socialmente utili, previste dalla vigente disciplina, non trovano applicazione nei confronti di quei soggetti il cui processo di stabilizzazione sia venuto meno per cause esterne e comunque non imputabili alla volontà dei soggetti interessati alla stabilizzazione.
19. A far data dall'1 gennaio 2006 ai componenti i consigli di amministrazione dei CIAPI non trova applicazione il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
N o t e
* Comma impugnato dal Commissario dello Stato
7. A far data dal 1° gennaio 2006, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, vengono confermati con durata quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti quinquennali stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con l'Amministrazione regionale trova applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro e le relative voci stipendiali previste nelle relative tabelle. Ai fini dell'applicazione della precedente disposizione, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza nel corso dell'anno 2005 vengono prorogati fino al 31 dicembre 2005. I contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva al 31 dicembre 2005 possono essere rescissi con effetto dalla predetta data. I servizi ispettivi dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvederanno a porre in essere gli adempimenti sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle previsioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, segnalati dagli uffici provinciali del lavoro. Attesa la natura meramente assistenziale dell'assegno per attività socialmente utili, ai lavoratori interessati alle procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il
predetto trattamento economico verrà corrisposto
regolarmente, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse potranno essere recuperate nei mesi successivi, fermo restando il limite orario di cui all'ari. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentano il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione, potrà erogare, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, i benefici di legge previsti per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Per l'applicazione del presente comma sarà attivata apposita concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori. La disciplina recata dall'art. 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, trova applicazione, in quanto compatibile, anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che erogano un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale stato viene adottato dall'ente in cui vengono svolte le prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione nei confronti dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451 e dell'articolo 9 octies della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Al fine di consentire la definizione di contenziosi esistenti presso il CIAPI di Palermo, l'Assessore regionale per il lavoro è autorizzato ad erogare al CIAPI di Palermo la somma di 200 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2, capitolo 321703). All'onere finanziario relativo si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3, capitolo 381701.
17. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, nell'ambito delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, della tutela dei lavoratori e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, di Italia lavoro Sicilia S.p.A., società costituita ai sensi dell'articolo 105 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Per la promozione e la gestione delle attività riconducibili agli ambiti di cui al presente comma, i dipartimenti dell'Amministrazione regionale possono avvalersi di Italia lavoro Sicilia S.p.A., di intesa con la Presidenza della Regione, nel rispetto dell'articolo 105 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e della suddetta convenzione. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata, quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura in favore di Italia lavoro Sicilia S.p.A., la spesa di 50 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 320519) per ciascuno degli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
Disposizioni relative ai beni culturali
* 1.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
* 2.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
3. Al fine di consentire l'immediata attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario
per l'Università di Enna, nelle more della definizione delle procedure per l'istituzione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario secondo quanto previsto dalla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, il Presidente della Regione nomina, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, un commissario che esercita le competenze proprie degli ERSU.
4. Alla lettera b), comma 2, dell'articolo 20 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, dopo le parole da essa dipendenti' sono aggiunte le parole nonché degli enti sottoposti a controllo o vigilanza della Regione medesima.'.
5. All'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
'10 bis. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, in deroga a quanto disposto al comma 1, ad erogare a partire dall'anno accademico 2005- 2006 i finanziamenti come previsto nel presente articolo al Consorzio ennese universitario fino alla chiusura dei corsi regolarmente attivati dalle università di Palermo e di Catania e non ancora assorbiti dalla nuova Università di Enna .'.
6. Alla determinazione della spesa da autorizzare per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, si provvede, a decorrere dell'esercizio finanziario 2006, annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.
* 7.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
* 8.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
* 9.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*10.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
11. L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad effettuare interventi per consentire la realizzazione di impianti di sorveglianza e di misure antiterrorismo nelle zone archeologiche, nelle biblioteche, nei monumenti e nei musei ed istituzioni aventi carattere musicale.
12. L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a consentire la realizzazione di locali idonei per lo svolgimento di servizi aggiuntivi negli istituti e nei luoghi di cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
13. Per le finalità dei commi 11 e 12 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 3.000 migliaia di euro di cui 1.000 migliaia di euro per le finalità del comma 11 (UPB 9.3.2.6.3, capitolo 776060) e 2.000 migliaia di euro per le finalità del comma 12 (UPB 9.3.2.6.3, capitolo 776061) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3 capitolo 381701. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
14. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 500 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.2, capitolo 376562) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3 capitolo 381701.
*15.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
16. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n.16, aggiungere le seguenti parole - n. 2 rappresentanti della Regione siciliana designati dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione'.
17. L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con la Società italiana degli autori ed editori per il controllo dei proventi derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso per l'accesso a monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici e mostre.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 50 migliaia di euro cui si provvede con una quota fino ad un massimo del 3 per cento dei proventi di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche cd integrazioni. Per l'esercizio finanziario 2007 la spesa valutata in 100 migliaia di euro trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
*19.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
20. All'articolo 2, comma 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, dopo le parole ripartizione delle somme' aggiungere , in base al numero complessivo degli iscritti della sede regionale e delle sedi provinciali, di ciascuna associazione,'.
21. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole centrali e periferici' aggiungere le parole e di fondazioni dallo stesso costituite'.
22. I servizi di prenotazione e biglietteria a distanza per i siti direttamente gestiti dall'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione sono
realizzati, anche con procedure automatizzate
(teleticketing), mediante la Fondazione Federico II istituita con legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a), comma 3, dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
23. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con la Fondazione Federico II apposita convenzione ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.
24. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato nell'esercizio finanziario 2005, a concedere alla Fondazione Federico II' un contributo straordinario, pari a 597 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377757), a titolo di ristoro per i proventi derivanti dalla fruizione del complesso monumentale del Palazzo Reale di Palermo incassati dalla Regione per conto dell'Assemblea regionale siciliana nel periodo giugno 2004-giugno 2005. All'articolo 18 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 dopo le parole della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15' sono aggiunte le parole e vengono direttamente versate alla Fondazione Federico II'.
25. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni è cosi sostituita d) per un importo non inferiore al 75 per cento dello stanziamento del capitolo 109704 UPB 1.4.1.3.1 per la formazione linguistica dei partecipanti al master Euromediterraneo, del personale della Regione siciliana e di enti pubblici aventi sede nel territorio della Regione siciliana.'
26. All'articolo 33, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole con il presente articolo' aggiungere le parole ed alla normativa vigente'.
*27.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*28.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*29.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*30.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
31. Al fine di perseguire l'obiettivo della rivitalizzazione sociale e culturale dell'area interessata, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 200 migliaia di euro (UPB 9.3.2.6.99, capitolo 776411) al comune di Naro per il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di un edificio di proprietà comunale da adibire a centro servizi alla produzione musicale, Casa della musica.
*32.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*33.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
34. Al fine di valorizzare il complesso architettonico e l'annesso giardino storico della villa Merlo, è concesso al comune di Ficarazzi un contributo, per l'esercizio finanziario 2005, di 150 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.3, capitolo 377337), quale concorso della Regione nelle spese di gestione, manutenzione e per le attività culturali. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
*35.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*36.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*37.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*38.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*39.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*40.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
41. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 950 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.2, capitolo 377765).
*42.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*43.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*44.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
45. Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sono aggiunte le seguenti parole e per l'esercizio finanziario 2006'.
N o t e
* Comma impugnato dal Commissario dello Stato
1. All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunta la seguente lettera:
'p) in favore della Scuola superiore della pubblica amministrazione sezione decentrata di Acireale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 1987' (UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105305)
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo di programma quadro Promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del Sud d'Italia - II atto integrativo concernente lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno', il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente, tramite apposita struttura intermedia denominata Film Commission Regione siciliana', provvede al rilascio delle autorizzazioni, in ambito regionale e anche in deroga ai canoni e corrispettivi vigenti, per l'accesso ai luoghi della cultura siciliani e per l'uso strumentale, precario e la riproduzione dei beni culturali siciliani, ai sensi degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sentite le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio.
7. All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono aggiunte le seguenti lettere:
'p) istituto di studi politici San Pio V (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377758);
'q) associazione Sviluppo PMI e Amministrazione pubblica, con sede in Palermo.' (UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105720).
8. Per consentire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sede della Fondazione Plaza, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005. la spesa di 500 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.3, capitolo 377759) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3 capitolo 381701.
9. Per consentire lo svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, in favore della Fondazione politecnico del Mediterraneo, la spesa di 50 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5, capitolo 373726) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3 capitolo 381701.
10. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare in favore delle Fondazioni di cui ai commi 8 e 9, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, un contributo valutato rispettivamente in 500 migliaia di euro ed in 50 migliaia di euro per ciascun anno, alla cui determinazione si provvede annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
15. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, dopo le parole 16 novembre 1972' aggiungere le seguenti parole nonché per la partecipazione al patrimonio della relativa fondazione' e dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2 bis. (UPB 9.3.2.7.1., capitolo 779601) Alla determinazione del contributo da assegnare alla fondazione si provvede annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10'
19. All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunta la seguente lettera:
'q) fondazione Auxilium con sede in Trapani' (UPB
10.2.1.3.3., capitolo 413728)
27. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo straordinario di 25 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377336) all'INAF - Osservatorio astronomico di Palermo per l'acquisto del materiale necessario alla motorizzazione ed automazione del telescopio rifrattore di Merz e per lo svolgimento di attività di divulgazione.
28. In considerazione della grande rilevanza culturale, etnografica, paesaggistica ed ambientale ed al fine di incrementare le attività istituzionali, l'organizzazione di mostre e convegni, escursioni etnoantropologiche con fruizione del Parco Museo Jalari anche da parte di categorie disagiate, la preparazione dei giovani alla guida ambientale e la conservazione di antichi mestieri, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, in favore del Parco, Associazione culturale con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, un contributo di 100 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.5, capitolo 377760)
.29. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo, per gli esercizi finanziari 2005-2007, di 50 migliaia di euro, per ciascun anno, all'associazione culturale etnografica ambientale Jalari di Barcellona Pozzo di Gotto per le previsioni statutarie inerenti la gestione del Parco museo Jalari' (UPB 9.3.1.3.5, capitolo 377761) . Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
30. Per le finalità dell'articolo 21 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 9.3.1.3.4, capitolo 377740) . Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
32. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere a Eureka società cooperativa, con sede in Palermo, un finanziamento al fine di sostenere la manifestazione denominata Orient@mente'. Per le relative finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 300 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 378104). Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
33. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario 2005, previa stipula di apposita convenzione, un contributo straordinario, entro il limite di 300 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5, capitolo 373337), all'Universitas Sancti Cyrilli A.D. 1679 di Malta, per la costituzione della facoltà di scienze del mare in Mazara del Vallo. Per gli esercizi successivi l'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo annuo da destinare all'attività didattica ed alle spese di funzionamento della predetta facoltà, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
35. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'anno 2005, un contributo pari a 100 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.3, capitolo 377763) al Centro Internazionale di Etnostoria di Palermo per l'istituzione del premio internazionale di studi demoetnoantropologici G. Pitrè
- Salamone Marino'. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
36. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'anno 2005, un contributo pari a 100 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.3, capitolo 377764) al Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini' di Palermo ed all'Accademia di Belle arti di Palermo per l'istituzione del premio Nuovi talenti' nelle sezioni rispettivamente di musica ed arte. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
37. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, nell'esercizio finanziario 2005, ad erogare un contributo di 50 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377766) in favore dell'Associazione filarmonica del Teatro Bellini di Catania.
38. Per consentire l'ordinario svolgimento delle attività programmate nell'anno 2005, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo straordinario di euro 400 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377316) all'Ente regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania.
39. Entro i limiti della dotazione organica esistente alla data dell'1 maggio 2005, la Fondazione orchestra sinfonica siciliana e l'Ente Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania sono autorizzati a trasformare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per i lavoratori appartenenti all'area artistica purché gli stessi siano stati assunti con apposite selezioni ed abbiano prestato servizio per almeno dodici mesi dalla stessa data.
40. Nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la cultura e la storia dell'arte siciliana, con particolare riferimento al mondo scolastico ed universitario, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo alla Società editrice L'EPOS' di Palermo per la realizzazione dell'iniziativa editoriale della Storia dell'arte in Sicilia'. Per le finalità del presente comma e per la realizzazione del primo volume La Sicilia Antica', Tomo I, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.2, capitolo 378105). L'Editrice L'EPOS, a titolo gratuito, conferisce alla Presidenza della Regione 1000 copie dell'opera.
42. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 200 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 378106) in favore della società cooperativa Città nuova a responsabilità limitata con sede in Palermo.
43. Per le finalità di cui all'articolo 120 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 250 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.99, capitolo 377753).
44. Nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la cultura della legalità, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo per l'anno 2005 di euro 20 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.99, capitolo 373340) per la realizzazione del Premio Rocco Chinnici' rivolto a tutte le scuole ed associazioni della Sicilia alla Scuola elementare Rocco Chinnici' di Piazza Armerina. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Disposizioni relative alla sanità
* 1.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
2. I soggetti accreditati per le branche a visita di cui al decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni, possono, richiedendolo all'Assessorato regionale della sanità e alle AUSL territorialmente competenti, trasferire la propria attività ambulatoriale da una provincia all'altra. L'Assessorato regionale della sanità, dipartimento del F.S.R., provvede con proprio provvedimento al trasferimento delle risorse tra le aziende sanitarie territorialmente competenti.
3. La Regione siciliana favorisce la realizzazione di cimiteri destinati alla sepoltura di animali d'affezione. Con successivo provvedimento l'Assessore regionale per la sanità disciplina, in armonia con la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, le modalità per la loro realizzazione.
* 4.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
* 5.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
6. Le strutture societarie sanitarie già autorizzate alla data di entrata in vigore dell'articolo 123 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, comprese quelle validate e confermate dalle soppresse USL, per l'erogazione delle prestazione di terapia fisica oltre che di radiologia, possono continuare ad erogare tali prestazioni ai sensi del decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890 purché provviste di ambulatorio di medicina fisica riabilitativa diretto da un fisiatra.
7. Le disposizioni contenute nella legge regionale 12 agosto 1980, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni sono applicate alle seguenti categorie:
a) mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dal DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e dal DPR 30 dicembre 1981, n. 834;
b) vittime civili di guerra ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dal DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e dal DPR 30 dicembre 1981, n. 834;'.
8. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad emanare con decreto, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un programma regionale unitario per l'autismo. Tale decreto prevede che ogni azienda unità sanitaria locale della Regione siciliana attiva un centr per l'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo. Il decreto prevede, altresì, che ogni azienda unità sanitaria locale è comunque tenuta a destinare almeno lo 0,1 per cento delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per l'autismo.
9. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed al fine di consentire l'attuazione del progetto sperimentale per l'impiego delle cellule staminali cordonali nella rigenerazione della parete cardiaca in soggetti colpiti da infarto, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, la spesa di 500 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
10. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, un contributo di 150 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425310), finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro tumori per la provincia di Trapani istituito con deliberazione del direttore generale n. 394 del 19 febbraio 2003. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
11. Al fine di fronteggiare le emergenze sanitarie della popolazione residente nella zona sud della provincia di Siracusa e nella zona montana del Siracusano, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere, per l'esercizio finanziario 2005, all'azienda sanitaria locale n. 8 un contributo straordinario di 400 migliaia di euro (UPB 10.7.2.6.1, capitolo 832401) per la realizzazione di un impianto di elisoccorso per l'ospedale d'area Avola-Noto, nello spazio attiguo all'ospedale Di Maria' di Avola, già zona di pronto intervento per i casi di calamità pubblica.
12. Al punto 6, lettera a) quarto capoverso dell'allegato alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, in materia di requisiti tecnici delle case di cura private, sono cassate le parole da ed' fino a equipollente'.
13. Per le finalità di assistenza dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer, di cui all'articolo 34 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale per la sanità attribuisce alle aziende unità sanitarie locali una quota vincolata pari ad almeno lo 0,1 per cento dell'assegnazione finanziaria di ogni azienda unità sanitaria locale. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad attribuire ad ogni azienda unità sanitaria locale il relativo riparto di spesa con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*14.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*15.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
16. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.
17. Per una maggiore efficienza complessiva del sistema regionale organizzato dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, per la formazione e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale, ed a completamento del quadro istituzionale organizzato con la stessa legge in modo da perseguire anche il razionale utilizzo delle pubbliche risorse che vi sono destinate, il finanziamento a carico del fondo sanitario regionale previsto dall'articolo 22, comma 4, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, deve essere annualmente determinato in misura non inferiore al 3 per mille del monte salari complessivo del personale stesso. Per il medesimo scopo di efficienza di cui al comma 1 secondo principi di continuità e funzionalità, la dotazione organica del CEFPAS è strutturata in profili e figure professionali caratterizzati, in tutte le loro articolazioni, da una professionalità acquisita all'interno dell'ente o che comunque tenga conto della peculiarità dell'attività svolta dallo stesso centro.
18. Il farmaco insulina galargine lantus' nelle sue diverse modalità di somministrazione è distribuito gratuitamente ai diabetici in terapia insulinica.
19. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, un contributo di 200 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425311), finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro tumori per la provincia di Siracusa.
N o t e
* Comma impugnato dal Commissario dello Stato
1. In caso di ricovero ospedaliero di cittadini riconosciuti dalla vigente normativa appartenenti alla categoria dei ciechi di guerra che, per causa di servizio di guerra, per fatti di guerra o attinenti alla guerra, per cause di servizio militare e per fatti attinenti le esercitazioni militari in tempo di pace, per le conseguenze provocate da attentati di eversione politica e da armi e residuati esplosivi, chimici e batteriologici, abbiano riportato minorazioni visive ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modifiche, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i presidi ospedalieri pubblici e privati operanti in Sicilia assicurano a tali soggetti, per l'intera durata del ricovero, l'assistenza familiare continua in deroga agli orari di visita dei parenti e, ove possibile, due stanze interamente destinate agli appartenenti a tale categoria protetta per la relativa assistenza ospedaliera.
4. E' istituita, nell'ambito delle attività equestri minori, la riabilitazione attraverso il cavallo, o riabilitazione equestre, riconosciuta dai competenti organi riabilitazione equestre, riconosciuta dai competenti organi dell'Assessorato della sanità tra le prestazioni terapeutiche riabilitative. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso l'Assessorato della sanità l'albo professionale dei tecnici di riabilitazione equestre.
5. La Regione siciliana concorre allo sviluppo del pluralismo scientifico e della libertà di scelta attraverso l'istituzione del Registro per gli operatori delle discipline bio naturali finalizzate al mantenimento ed al recupero dello stato di benessere mantenimento ed al recupero dello stato di benessere del cittadino.
La Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge identifica dall'entrata in vigore della presente legge identifica con propria deliberazione le discipline bio naturali oggetto di regolamentazione e le attività specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate.
14. Ai contratti di ricerca in essere per effetto dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
15. L'azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa è autorizzata ad immettere in ruolo i vincitori di concorso di collaboratore sanitario di cui alla delibera aziendale n. 86 del 6 giugno 2002.
Disposizioni relative al territorio
* 1.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
2. Al primo capoverso del comma 82 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole coadiuvanti e concimi' aggiungere le parole tossici e molto tossici'.
3. In caso di approvazione di un nuovo piano regolatore generale, le lottizzazioni o le convenzioni in precedenza approvate, le cui opere di urbanizzazione non siano state avviate nei cinque anni successivi e comunque entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono adeguate ai nuovi parametri urbanistici, secondo gli indici delle aree destinate a zona di espansione (zona C) se più restrittivi.
4. I soggetti assegnatari di beni acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni in quanto confiscati, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche, possono svolgere all'attività per cui l'immobile è stato assegnato anche qualora lo stesso immobile sia stato realizzato in totale o parziale difformità con le norme urbanistiche.
5. Il termine di cui all'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, come modificato dall'articolo 65 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, è prorogato fino al 30 novembre 2005.
* 6.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
* 7.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
8. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole somme dovute' sono aggiunte le parole con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notizia agli interessati del relativo importo'.
* 9.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*10.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*11.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*12.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*13.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*14.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*15.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
16. Per la predisposizione del piano particolareggiato del centro storico del comune di Agrigento, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 300 migliaia di euro (UPB 11.3.2.6.1., capitolo 846401).
N o t e
* Comma impugnato dal Commissario dello Stato
1. E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.
6. L'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, si applica nella Regione con le seguenti sostituzioni, modifiche ed integrazioni:
a) al comma 25, dopo le parole 3.000 metri cubi', sono aggiunti i seguenti periodi: E' altresì consentita la sanatoria edilizia per le nuove costruzioni di tipo non residenziale che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che abbiano una cubatura non superiore a 3.000 mc. Ciascun soggetto legittimato a richiedere il titolo abilitativo edilizio in sanatoria non può, comunque, attraverso più richieste, conseguire la sanatoria edilizia per costruzioni non residenziali che superano il limite volumetrico di 3.000 mc';
b) alla lettera d) del comma 27, dopo la parola urbanistici' sono aggiunte le parole e per le quali non venga acquisito parere favorevole da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Non può comunque essere rilasciata la concessione edilizia in sanatoria per le opere che ricadono nelle predette zone vincolate qualora il vincolo comporta inedificabilità assoluta o quando l'opera costituisce grave pregiudizio per la tutela del vincolo stesso.'.
7. In applicazione dell'articolo 32, comma 26, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, è sempre ammessa la sanatoria edilizia anche per le tipologie di illecito 4, 5 e 6 di cui all'Allegato 1, Tabella C, relative ad opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003. Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato agli stessi adempimenti ed oneri previsti per le medesime tipologie di illecito di cui al comma 26, lettera a) del predetto articolo 32.
Qualora l'opera abusiva sia stata costruita in zona soggetta a vincoli speciali a tutela del territorio o di beni culturali, ambientali, paesistici o archeologici, il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo in atto esistente sia stato apposto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva.
Le suddette disposizioni trovano, altresì, applicazione anche per le istanze già presentate e per le quali il richiedente non avesse già proceduto al pagamento degli importi restanti a titolo di oblazione, in tal caso le modalità di pagamento della seconda e terza rata devono essere rimesse nei termini dei commi 5 e 6.
Fermo restando il pagamento del 30 per cento dell'oblazione contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, e quant'altro previsto dall'Allegato 1 all'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, l'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi uguali nei seguenti termini:
a) seconda rata entro il 31 marzo 2006;
b) terza rata entro il 30 giugno 2006.
Il pagamento degli oneri concessori deve avvenire secondo le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.
9. Nell'ambito della Regione Siciliana viene istituita la certificazione della qualità edilizia e abitativa allo scopo di valorizzare il patrimonio immobiliare esistente e garantire la sicurezza delle costruzioni e dei loro complessi. La certificazione della qualità degli immobili, in tutti i casi in cui ne viene prevista la utilizzazione, costituisce specifico titolo di priorità ai fini
dell'ammissione alle agevolazioni, provvidenze e
facilitazioni economiche ed amministrative previste dalle normative vigenti. Per gli edifici esistenti la certificazione va presentata agli uffici tecnici comunali prima dell'inizio dei lavori quale attestazione della qualità statica e impiantistica, geologica e geotecnica, legale e urbanistica, storica e ambientale della costruzione nello stato in cui si trova. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, sono definiti i contenuti, le modalità e i parametri per la attribuzione della certificazione di qualità edilizia. Con decreto del Presidente della Regione, previo bando ad evidenza pubblica, è istituito l'elenco speciale dei soggetti autorizzati al rilascio della certificazione.
Possono inoltrare richiesta per l'iscrizione nell'elenco speciale i soggetti privati costituiti in forma societaria o associativa da almeno cinque anni, operanti nel territorio dell'Unione Europea i cui soci o associati abbiano svolto attività volte alla certificazione di qualità del patrimonio immobiliare pubblico o privato ed alla tutela giuridica e tributaria ovvero certificazione di qualità nel settore merceologico connesso nonché quelli di nuova costituzione che abbiano al proprio interno soggetti che abbiano espletato, per un periodo di almeno dieci anni, le predette attività. In sede di prima applicazione, la Regione individua un istituto siciliano di certificazione ambientale abitativa (ISCAA), che sperimentalmente attua il rilascio delle certificazioni. L'ISCAA svolge attività documentaria ed attività legate alla tutela della sicurezza degli utenti di beni immobili, entrambe le attività secondo le modalità definite con decreto del Presidente della Regione.
10. Qualora gli strumenti urbanistici consentano la demolizione e ricostruzione in sito del volume esistente, il perimetro del nuovo edificio può coincidere anche in parte con quello preesistente, fermo restando il rapporto di copertura sul lotto di appartenenza ed il rispetto delle distanze.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, si applicano altresì per la realizzazione delle opere pubbliche e delle iniziative private previste nei progetti integrati territoriali (P.I.T.), nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), nei patti territoriali o nei contratti d'area.
12. Al fine di dotare gli edifici di spazi e strutture adeguati alle esigenze abitative delle persone handicappate gravi ivi residenti sono previste le successive disposizioni. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 mc, realizzati in aderenza agli edifici esistenti. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione. La domanda per il rilascio della concessione edilizia deve essere corredata di:
a) una certificazione medica rilasciata dalle aziende unità sanitarie locali territoriali, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della persona ivi residente, con l'indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone handicappate;
b) una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza, e il relativo progetto.
All'atto del rilascio della concessione edilizia, sulle volumetrie realizzate ai sensi del presente articolo, è istituito a cura del concessionario un vincolo di durata triennale che non consente la variazione della destinazione d'uso, la vendita e la locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.
13. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4 si applicano anche su aree o immobili del demanio marittimo avuti in concessione o locazione.
14. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere dopo le parole ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c)' le parole e ad eccezione dei progetti ammessi a finanziamento pubblico secondo i bandi del POR Sicilia, nel cui caso la distanza può essere anche di 50 metri.'.
15. All'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
'3 bis. Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone di verde agricolo, sono consentiti insediamenti di carattere sportivo e per il tempo libero, sia ad iniziativa imprenditoriale privata che pubblica'.
Le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo non si applicano nelle aree destinate a verde agricolo ricadenti in tutte le zonizzazioni dei parchi regionali e delle riserve naturali della Regione.
Disposizioni relative al turismo
* 1.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
* 2.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
3. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, dopo le parole Regione siciliana' inserire le parole ed il turismo interno'.
4. Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le Isole minori, in dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno determinato l'imprevedibile aumento del costo del carburante, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una tantum alle società esercenti i servizi di trasporto marittimi:
a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:
1) unità di rete Egadi euro 370.000;
2) unità di rete Eolie euro 660.000;
3) unità di rete Pantelleria euro 40.000;
4) unità di rete Pelagie euro 180.000.
b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:
1) unità di rete Eolie euro 250.000.
Per le finalità di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478110, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
* 5.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della Regione. Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve contenere altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e le unità di rete. Il piano di cui alla presente disposizione è approvato sentite le rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durate di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
I predetti contratti sono stipulati, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e le convezioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. Non possono essere compresi nei contratti d'affidamento provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già accordati ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, che continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione. Non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all'attuazione della riforma organica del settore; potranno unicamente essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità. Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ovvero alla somma dei contributi spettanti alle aziende costituitesi in consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell'azienda destinataria.
Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile all'andamento dei costi di esercizio. Restano comunque in vigore le norme di cui ai commi 11, 12, e 13 dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresa nella D.D.G. n. 1058/2004, la Regione siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi già previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie.
I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra quelli elencati nel D.D.G. n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi di contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che già li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a carico dei comuni stessi. Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano previste dall'articolo 1, quarto e quinto comma, della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10. Per la redazione del predetto piano di riassetto 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 450 migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione. La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico, i contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio.
7. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, è sostituito dal seguente:
'3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione, che provvede, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le direttive relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto'.
All'onere di cui al presente comma si provvede con le disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
* 8.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
9. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, le parole comma 2' sono sostituite dalle parole comma 1'.
*10.(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
11. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole che si realizzano nel territorio regionale'.
12. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è sostituito dai seguenti:
1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in unica soluzione.
1 bis. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2004.'.
13. Si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.
14. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole da 'interna' a Finanze' sono sostituite con le parole costituita con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione'.
N o t e
* Comma impugnato dal Commissario dello Stato
1. All'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunta la seguente lettera:
'p) all'ACI di Messina per l'organizzazione del Rally internazionale di Messina' (UPB 12.2.1.3.3, capitolo 473307).
2. La Regione riconosce l'attività di promozione e diffusione del Karting e degli sport motoristici svolta dall'Associazione A.S. Federazione Karting Sicilia' con sede in Palermo.
5. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 è così sostituito:
'3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulottes, camper e case mobili installate a cura della gestione senza richiedere autorizzazione o concessione edilizia, purchè conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento, di quella totale delle piazzole.'.
Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 è così sostituito:
'4. Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per persona da alloggiare.'
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:
'2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla presente legge anche in deroga allo strumento urbanistico, il comune provvede anche successivamente a recepire in apposita variante allo strumento urbanistico.'.
Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:
'5. E' vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. I campeggi esistenti, regolarmente autorizzati, possono eseguire, in deroga, le opere previste.
Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:
'7. I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tale aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione.
I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti.
Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive.
Nei comuni dotati di aree attrezzate, la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi e/o delle aree attrezzate è punita con la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro e l'immediata rimozione del mezzo. La sanzione è di 500 euro nel caso venga accertato l'utilizzo del mezzo in loco.
L'articolo 13 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, è abrogato.'.
8. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è così modificata:
a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione di servizi connessi a tali attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati nel catasto terreni come edifici rurali. Tale requisito è accertato con un certificato catastale storico.'.
Il comma 4, così modificato, si applica anche alle domande presentate in adesione ai bandi pubblici del POR Sicilia, emanati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
Laddove per procedere all'acquisto di autobus di linea, con sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo, si debba procedere alla radiazione dei mezzi sostituiti, la cessione di questi per fini umanitari, ad Enti o Associazioni no profit, sostituisce gli effetti della radiazione.
10. Per la promozione e valorizzazione del percorso turistico-culturale Fiumara d'arte', nonché per la conservazione, manutenzione e fruizione delle sue opere d'arte, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare un contributo annuo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Il predetto contributo è destinato per il 40 per cento all'associazione Fiumara d'arte' per iniziative promozionali e di valorizzazione del percorso; il restante 60 per cento è ripartito in parti uguali tra i comuni di Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Tusa e Castel di Lucio per la conservazione, manutenzione, fruizione ed incremento nel numero delle opere d'arte. L'inserimento di nuove opere d'arte nel percorso Fiumara d'arte' è stabilito d'intesa tra il comune nel cui territorio è prevista l'esposizione dell'opera e l'associazione Fiumara d'arte'. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 70 migliaia di euro (UPB 12.2.1.3.1, capitolo 473308).
Art. 28.
Variazioni di spesa per l'anno 2005
1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2005 dalle leggi sotto elencate sono modificate degli importi, in migliaia di euro, indicati a fianco delle medesime:
a) legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, articolo 74 (UPB 6.2.1.3.4 capitolo 274101) - 920;
b) legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 10 e 16 (UPB 7.4.1.3.1 capitolo 322104) - 516;
c) legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, articolo 41 (UPB 1.4.1.1.2 capitolo 108537) + 5;
d) legge regionale 12 maggio 2005, n. 5, articolo 23, comma 1 (UPB 9.3.1.3.2 capitolo 377756) + 150.
Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 19, comma 3 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.2.6.1, capitolo 583304) è ridotto di 3.500 migliaia di euro.
Alla tabella H di cui al comma 7 dell'articolo 128 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
UPB 1.3.1.3.99 Capitolo 104539 + 500;
UPB 1.3.1.3.99 Capitolo 105718 + 200;
UPB 1.3.2.7.1 Capitolo 507602 + 50;
UPB 2.2.1.3.2 Capitolo 143708 + 200;
UPB 2.2.2.6.1 Capitolo 542861 - 50;
UPB 2.3.1.3.1 Capitolo 147303 - 536;
UPB 2.3.1.3.2 Capitolo 147302 + 280;
UPB 2.3.2.6.2 Capitolo 546805 - 20;
UPB 3.2.1.3.1 Capitolo 183752 + 50;
UPB 3.2.2.7.1 Capitolo 583301 + 1000;
UPB 7.2.1.3.1 Capitolo 313710 + 150;
UPB 8.2.1.3.99 Capitolo 344116 + 500;
UPB 9.2.1.3.1 Capitolo 373701 + 5.900;
UPB 9.2.1.3.3 Capitolo 372528 + 200;
UPB 9.2.1.3.3 Capitolo 373304 + 400;
*(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
UPB 9.3.1.3.1 Capitolo 377713 + 200;
UPB 9.3.1.3.2 Capitolo 377730 + 78;
UPB 9.3.1.3.4 Capitolo 377701 + 304;
*(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
UPB 9.3.1.3.6 Capitolo 377314 + 300;
UPB 9.3.1.3.6 Capitolo 377318 + 500;
UPB 9.3.1.3.7 Capitolo 377702 - 4;
UPB 9.3.1.3.7 Capitolo 377718 + 4;
*(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
*(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
UPB 10.2.1.3.3 Capitolo 413718 + 300;
UPB 12.2.1.3.4 Capitolo 473301 + 1000;
UPB 12.2.1.3.4 Capitolo 473302 + 1060.
Alla Tabella G allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
UPB 2.3.1.3.1 Capitolo 147301 - 305;
UPB 7.3.1.3.1 Capitolo 318110 + 394;
UPB 2.3.1.3.1 Capitolo 147307 - 10.
Alla tabella I allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro: UPB 5.2.2.6.3 Capitolo 642802 - 2000.
2. All'articolo 128, comma l, Tabella A della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a) accantonamenti positivi:
ripianamento deficit Aziende sanitarie ed ospedaliere + 259.274 migliaia di euro;
b) accantonamenti negativi:
dismissioni beni del patrimonio disponibile delle Aziende sanitarie +259.274 migliaia di euro.
*
N o t e
* Variazione impugnata dal Commissario dello Stato
UPB 9.2.1.3.3 Capitolo 373703 + 50 (da
destinare all'Istituto Annibale di Francia di Palermo);
UPB 9.3.1.3.4 Capitolo 377729 + 200 (da
destinare all'Associazione per l'Arte);
UPB 9.3.1.3.7 Capitolo 377720 + 200 (da
destinare alla Società siciliana di Storia Patria);
UPB 9.3.1.3.7 Capitolo 377722 + 100 (da
destinare al Coro Santa Cecilia);
UPB 9.3.1.3.7 Capitolo 377727 + 614 (da
destinare:
90 al Museo delle Marionette di Palermo;
200 alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella; 49 alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù;
48 all'Associazione Istituto internazionale del papiro;
UPB 10.2.1.3.2 Capitolo 413311 + 30 (da
destinare all'Associazione famiglie Persone Down di Palermo);
Art. 29.
Variazioni al quadro delle previsioni di cassa per l'anno
2005
1. Al quadro delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti variazioni in migliaia di euro:
ENTRATA
CENTRI DI RESPONSABILITA'
BILANCIO E FINANZE
BILANCIO E TESORO
Interventi regionali + 953.000.
SPESA
CENTRI DI RESPONSABILITA'
BILANCIO E FINANZE
BILANCIO E TESORO
Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa
Capitolo 215711 - Interventi regionali: + 953.000
Art. 30.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio
della Regione
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A'.
Art. 31.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B'.
Art. 32.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana
1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni i cui alle annesse Tabella C' e D'.
Art. 33.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.