(XI Legislatura)

 

Legge Regionale n. 29 del 06 04 1996

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Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in

servizio di piazza

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 11 04 1996 n. 17)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

ARTICOLO 1

Applicabilità della disciplina statale

1. La legge 15 gennaio 1992, n. 21, si applica nel territorio della Regione siciliana con le modifiche e integrazioni di cui alla presente legge.

 

 

ARTICOLO 2

Esercizio delle funzioni amministrative attuative

1. L'esercizio delle funzioni amministrative attuative, in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza, è delegato agli enti di amministrazione delle aree metropolitane, ove costituite ai sensi della legge 6 marzo 1986, n. 9.

2. Ove tali autorità non siano costituite o per i comuni che non facciano parte di aree metropolitane, l'esercizio delle funzioni amministrative attuative è delegato ai singoli comuni interessati.

3. Gli enti di cui al comma 1 adottano regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza al fine di garantire che il servizio pubblico di autotrasporto non di linea possa realizzare il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza, secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza.

4. Al fine di incrementare l'uso dell'autotrasporto pubblico non di linea in servizio di piazza e di favorirne l'accesso a categorie sociali disagiate, gli enti di cui al comma 1 possono prevedere tariffe sociali o altre agevolazioni garantendo al contempo, mediante apposite misure compensative, la remuneratività della gestione dei servizi da parte degli operatori del settore, singoli od organizzati in cooperative di lavoro.

5. Nell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la lettera c è così sostituita:

'c) i criteri per la determinazione delle tariffe di

servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).'

 

 

ARTICOLO 3

Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di

idoneità all'esercizio del servizio

1. Le commissioni di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono costituite a livello provinciale, con decreto del Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e sono composte da:

a) il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, o un suo delegato;

b) un rappresentante della categoria degli esercenti il servizio taxi, eletto dai titolari di licenza operanti nel territorio della provincia;

c) due rappresentanti della categoria degli esercenti eletti dai titolari di licenza o autorizzazione operanti nel territorio della provincia;

d) due ufficiali di polizia municipale, estratti a sorte fra tutti quelli che prestano servizio a tale titolo nel territorio della provincia;

e) un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni ed i trasporti, designato dall'Assessore.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, designato dal Presidente della stessa.

3. Le commissioni durano in carica tre anni.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono determinate le modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di categoria, di cui al comma 1.

 

 

ARTICOLO 4

Modifica della disciplina statale

1. Nell'articolo 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la lettera d) è così sostituita:

'd) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) o b) del comma 2 dell'articolo 1'.

2. Nell'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il secondo capoverso è così sostituito:

'E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente nei comuni ove esiste il servizio di taxi'.

3. L'articolo 11, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è così sostituito:

'2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4. Il prelevamento fuori dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal cliente.'

 

 

ARTICOLO 5

Contributo ai titolari di licenza o autorizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione siciliana sostiene l'attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza o autorizzazione relative a tale servizio, un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfettariamente nella misura annua di lire 1.200.000, ed è pagato in sei rate bimestrali.

2. L'ammontare del contributo, di cui al comma 1, del presente articolo, è adeguato ogni due anni, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi dei carburanti e delle altre componenti del costo di gestione dell'autoveicolo.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti direttamente agli aventi diritto sulla base degli elenchi presentati bimestralmente dagli stessi, o da chi per essi, certificati dai comuni o dagli enti di amministrazione delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 3 agosto 1950.

 

 

ARTICOLO 6

Adeguamento dei regolamenti comunali

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni siciliani devono adeguare i propri regolamenti a quanto disposto dalla presente legge.

2. Le situazioni difformi dalla presente legge devono essere regolarizzate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore dei regolamenti, modificati ai sensi del comma 1.

 

 

ARTICOLO 7

Attività di trasporto a mezzo mototaxi

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche all'attività di trasporto di persone a mezzo di motociclo o motocarrozzetta, altrimenti definita mototaxi, che è in tal senso considerata attività artigiana.

2. I limiti relativi al numero di concessioni non si cumulano con quelli previsti per gli autoservizi non di linea.

 

 

ARTICOLO 8

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di lire 3.000 milioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996.

 

 

ARTICOLO 9

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.