(XI Legislatura)

 

Legge Regionale n. 27 del 06 04 1996

-°-

Norme per il turismo

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 11 04 1996 n. 17)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

ARTICOLO 1

Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport 1. Il Consiglio regionale per il turismo di cui alla legge

regionale 23 aprile 1956, n. 30, delibera validamente con la presenza di metà piu uno dei suoi componenti.

 

 

ARTICOLO 2

Consiglio di amministrazione delle Aziende autonome

provinciali per l'incremento turistico

1. Il Consiglio di amministrazione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, di seguito denominate AAPIT, è nominato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ed è composto oltre che dal Presidente:

a) dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo comprese nel territorio della provincia regionale;

b) dal sindaco del capoluogo della provincia regionale o da un'assessore da lui designato;

c) dal sindaco di un comune della provincia regionale non sede di azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, e dal sindaco di un comune montano nelle province nelle quali almeno un terzo dei comuni sono riconosciuti montani secondo le norme vigenti;

d) dal presidente della camera di commercio, industria ed artigianato e dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato;

e) da tre esperti che per attività esercitata diano affidamento di capacità e competenza specifiche. direttore svolge le funzioni di segretario.

2. Il direttore svolge le funzioni di segretario.

3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

4. Gli attuali consigli di amministrazione mantengono la loro composizione fino alla loro scadenza. I componenti che vengono meno non possono essere sostituiti se appartenenti a categorie diverse da quelle di cui al comma 1.

5. La lettera d) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 19 settembre 1986 deve intendersi abrogata a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 32 comma 4, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

 

 

ARTICOLO 3

Definizione di aziende ricettivo-alberghiere

Attività ricettiva

1. L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.

5. I villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.

6. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

7. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.

8. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.

9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

10. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.

11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

13. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.

14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

 

 

ARTICOLO 4

Classificazione delle aziende ricettive

Revisione di classifica

1. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende ricettive di cui alla presente legge.

2. Le aziende ricettive sono classificate con delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, in base ai requisiti posseduti.

3. La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti relativi devono essere espletati nel semestre precedente.

4. I titolari della licenza d'esercizio per le attività ricettive di cui all'articolo 3, o i loro rappresentanti, devono, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della presente legge.

5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, ovvero entro un mese dalla data di adozione del provvedimento di classifica, l'azienda autonoma

provinciale    per    l'incremento    turistico     trasmette

all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l'elenco delle aziende ricettive operanti nel territorio di pertinenza.

6. Qualora durante il quinquennio, a seguito di denuncia o attività ispettiva, vengano accertati mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico adotta i necessari provvedimenti per la revisione della classifica.

7. Per le nuove aziende ricettive, attivate e classificate durante il quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso e, comunque, per almeno un triennio.

 

 

ARTICOLO 5

Denuncia dei requisiti. Assegnazione della classifica

1. Coloro che intendano richiedere l'apertura di nuove aziende ricettive e chiederne la classificazione sono tenuti alla presentazione di una documentata denuncia dei requisiti dell'azienda.

2. Per le aziende ricettive in attività la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile e degli elementi denunciati.

3. Ogni provvedimento di classificazione di aziende ricettive viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti all'azienda stessa. Scaduto il termine predetto, provvede, su richiesta dell'interessato, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

4. I provvedimenti adottati dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico per gli alberghi e per gli alberghi residenziali, sia per la classificazione quinquennale che per la revisione di classifica o per la classificazione di nuove aziende, devono essere affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'albo della provincia competente per il periodo di quindici giorni e devono essere, altresì, notificati agli interessati.

5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza.

6. La licenza d'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia, alla denominazione, alla classificazione, al numero delle camere e dei posti letto ed all'ubicazione.

7. Il titolare della licenza, qualora opti per un'apertura stagionale, comunica all'AAPIT, almeno tre mesi prima, la data di apertura e quella di chiusura.

8. Entro il 1° marzo di ogni anno, il titolare della licenza di esercizio ricettivo comunica all'AAPIT le tariffe e l'apertura annuale o stagionale.

9. L'apertura delle attività stagionali è consentita dal 21 marzo al 30 ottobre.

10. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno di ciascuna azienda, il segno distintivo corrispondente al livello di classifica assegnato.

 

 

ARTICOLO 6

Denominazione delle aziende ricettive informazioni

descrittive - sanzioni amministrative

1. La denominazione delle aziende ricettive e le sue variazioni sono approvate dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico su proposta del titolare.

2. Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli alberghi e negli alberghi residenziali deve essere esposto, in maniera ben visibile:

a) all'esterno:

-- il segno distintivo con indicazioni della tipologia, della classificazione (espressa graficamente) e della denominazione;

b) all'interno, nella zona di ricevimento degli ospiti: -- la licenza d'esercizio;

-- l'estratto della denuncia dei requisiti, vistato dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente;

-- il prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, completato di planimetria in caso di villaggi-albergo, con specificazione della numerazione e della capacità ricettiva dei singoli locali adibiti ad alloggio dei clienti;

-- la cartina geografica della zona, il recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente ad esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.

3. L'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, competente territorialmente, punisce con la sanzione amministrativa di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni il titolare dell'azienda ricettiva che:

-- attribuisce al proprio esercizio con scritti stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

-- omette di inoltrare denuncia ai sensi dell'articolo 5, ovvero denunci elementi non veritieri o incompleti;

-- si rifiuta di fornire all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dalla stessa azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico al medesimo fine;

-- utilizza i locali destinati ad alloggio clienti con un numero di posti-letto superiore a quello autorizzato.

4. In tutti i casi di recidiva nella inosservanza del presente articolo l'AAPIT competente territorialmente può disporre, oltre alla sanzione amministrativa, anche la diffida ad adempiere ovvero in alternativa il provvedimento di chiusura.

5. Il titolare della licenza di esercizio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione delle sanzioni e dei provvedimenti amministrativi emessi dalla azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, può presentare ricorso in unica istanza all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, il quale decide sentito il parere del Consiglio regionale per il turismo.

6. Gli effetti dei provvedimenti sanzionatori sono sospesi fino all'esito del ricorso di cui al comma 5.

7. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono devoluti alla Regione siciliana per attività promozionali.

 

 

ARTICOLO 7

Soppressione del comitato regionale per il turismo sociale

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma dopo la parola: 'trasporti' sono soppresse le parole: 'sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale di cui al successivo articolo 4.';

b) al quinto comma dopo la parola: 'trasporti' sono soppresse le parole:'sentito il comitato per il turismo sociale.';

2. L'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 è soppresso.

3. All'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: 'iscritti all'albo regionale' sono soppresse le seguenti: 'previo parere del comitato regionale per il turismo sociale';

b) al quarto comma dopo le parole: 'e i trasporti', sono soppresse le seguenti: 'previo parere del comitato regionale per il turismo sociale'.

 

 

ARTICOLO 8

Vigilanza - Disposizioni transitorie

1. L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge compete alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.

2. Le aziende ricettive in attività, che non siano dotate di tutti i requisiti obbligatori per la classificazione richiesta, possono regolarizzare la loro posizione entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

 

 

ARTICOLO 9

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di

viaggio e turismo

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio è subordinato all'autorizzazione regionale che è concessa sulla scorta della sussistenza dei requisiti professionali e strutturali.

2. Le autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misura e termini previsti dalla normativa vigente.

3. Per l'esercizio di agenzie di viaggio e turismo da parte di persone fisiche o giuridiche straniere si applica il disposto di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 640.

4. Per quanto non previsto e non incompatibile con il presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modifiche e integrazioni.

 

 

ARTICOLO 10

Consigli di Amministrazione delle Aziende autonome di cura,

soggiorno e turismo

1. Il consiglio di amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, è composto da:

a) il presidente;

b) un rappresentante designato dal sindaco del comune ove ha sede l'Azienda di soggiorno;

c) un rappresentante dell'AAPIT della provincia ove ha sede la stazione di soggiorno designato dal presidente.

d) un esperto in marketing designato dalla Camera di commercio, industria e artigianato;

f) un esperto in materia turistica designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

2. Il direttore dell'Azienda svolge le funzioni di segretario.

 

 

ARTICOLO 11

Nomina del presidente. Requisiti. Disposizioni transitorie

1. Il Presidente dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e dura in carica quattro anni.

2. Ai fini della nomina è istituito, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, un apposito albo regionale al quale possono accedere soggetti che abbiano ricoperto, per almeno un biennio, un incarico dirigenziale in enti o imprese pubbliche o private operanti in ambito turistico o che siano stati amministratori di enti pubblici o soggetti iscritti all'ordine dei giornalisti o docenti universitari di materie economiche o turistiche.

3. I requisiti per l'accesso all'albo sono accertati da un'apposita commissione nominata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e costituita da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale di cui uno con funzioni di coordinatore.

4. In sede di prima applicazione le nomine di cui al comma 1 sono effettuate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 

ARTICOLO 12

Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale

1. L'articolo 5 del decreto legislativo del Presidente della Regione del 20 dicembre 1954, n. 12 è così modificato:

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) da un membro designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;

b) da un medico particolarmente competente in idrotermoterapia o materia affine, designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;

c) da un tecnico esperto in materia mineraria, geologica o idrotermale;

d) da un esperto in economia aziendale o in marketing.

 

 

ARTICOLO 13

Albo per la nomina dei presidenti dell' Azienda autonoma delle terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale

1. Ai fini della nomina dei presidenti delle Aziende autonome delle terme di Sciacca e delle terme di Acireale si ricorre all'albo di cui all'articolo 11, con le stesse procedure.

 

 

ARTICOLO 14

Nomina del Presidente e dei componenti

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Presidente della Regione del 20 dicembre 1954, n. 12 sono così sostituiti:

'Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e durano in carica quattro anni.

I componenti sono scelti su terne di nomi fornite dagli ordini professionali'.

 

 

ARTICOLO 15

Norma transitoria

1. Nelle more delle nomine di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, è autorizzato a nominare i Commissari straordinari per le aziende autonome di cura soggiorno e turismo e per le Aziende autonome delle terme di Sciacca e di Acireale.

 

 

ARTICOLO 16

Contributo per l'adeguamento delle strutture delle Aziende

turistico-ricettive

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende turistico-ricettive di cui all'articolo 3, operanti nel territorio regionale, un contributo in conto capitale del 35 per cento della spesa relativa alla ristrutturazione e all'adeguamento delle loro strutture al fine di garantirne la sicurezza degli impianti e le condizioni igienico-sanitarie ai sensi della normativa vigente nonché per la costruzione di nuove strutture ricettive.

2. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla spesa massima ammissibile di lire 20 milioni per camera o equivalente.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle seguenti priorità:

a) ristrutturazione e adeguamento;

b) nuove costruzioni.

4. L'articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è abrogato.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 55 mila milioni per il 1996 e a lire 15 mila milioni per il 1997 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 87521 del bilancio di previsione della Regione siciliana per gli esercizi finanziari suddetti.

 

 

ARTICOLO 17

Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche

1. Al fine di agevolare le aziende ricettive turistiche, colpite dalla crisi del settore, che abbiano contratto mutui alberghieri ai sensi delle leggi regionali e nazionali vigenti, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere direttamente agli istituti di credito mutuanti, in unica soluzione, l'importo degli interessi dovuto dalle aziende per la rateizzazione del residuo ammortamento delle rate di mutuo relative agli anni 1994 e 1995.

2. All'onere di lire 2.000 milioni di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 1996, con la disponibilità del capitolo 21257 del bilancio di previsione della Regione.

 

 

ARTICOLO 18

Modifica alla composizione del comitato organizzatore delle

Universiadi 1997

1. All'articolo 3 comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 16 sono aggiunte le seguenti lettere:

'r) i delegati provinciali del CONI delle città di Palermo, Catania e Messina;

s) l'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o suo delegato'.

 

 

ARTICOLO 19

Spese di ospitalità per i componenti della FISU

1. Alle spese di ospitalità per i componenti della Federazione internazionale sports universitari (FISU) si fa fronte con lo stanziamento autorizzato dall'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni ed imputato al capitolo 48254 del corrente bilancio.

2. La denominazione del capitolo predetto viene integrata con il seguente inciso: 'e per l'ospitalità ai componenti delle delegazioni FISU'.

 

 

ARTICOLO 20

Abrogazione di norme

1. Sono soppressi gli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, gli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e l'articolo 80, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

 

 

ARTICOLO 21

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.