(XI Legislatura)

 

Legge Regionale n. 9 del 25 03 1996

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Norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazione

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 30 03 1996 n. 14)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

ARTICOLO 1

Definizione di vendita straordinaria e di liquidazione

1. Il presente titolo disciplina le vendite straordinarie, di liquidazione, speciali, di saldi, di fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati e tutte le altre che con sinonimi, comparativi, superlativi o riferimenti di fantasia vengono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti.

2. Nelle vendite di cui al comma 1 il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone, è vietato.

3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

 

 

ARTICOLO 2

Vendite di liquidazione

1. Sono considerate vendite di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico con le quali chiunque, munito della prescritta autorizzazione o abilitazione per la vendita al dettaglio, cerca di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) cessazione dell'attività commerciale;

b) cessazione della vendita di determinate merci a seguito di rinuncia di una o più tabelle merceologiche;

c) cessione a titolo definitivo e/o in affitto dell'azienda;

d) chiusura di una succursale e/o cessione a titolo definitivo o in affitto di una succursale;

e) trasferimento dell'azienda in altri locali;

f) ristrutturazione dell'azienda. Per ristrutturazione si intende la trasformazione, il ridimensionamento dell'azienda o il rinnovo dell'arredamento interno e/o delle strutture di vendita, purchè alla vendita di liquidazione per ristrutturazione segua la chiusura dell'azienda per un periodo non inferiore a dieci giorni.

2. Nel caso indicato alla lettera a) del comma 1, il sindaco, dopo la conclusione della vendita di liquidazione, entro il termine perentorio di quindici giorni, revoca l'autorizzazione.

3. Nel caso indicato alla lettera b) del comma 1, il sindaco, entro il termine perentorio di quindici giorni, revoca l'autorizzazione limitatamente alle tabelle per le quali sono state effettuate le vendite di liquidazione.

 

 

ARTICOLO 3

Tempi

1. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere a), b),

c), d), e) del comma 1 dell'articolo 2 possono essere effettuate durante tutto l'arco dell'anno.

2. Le vendite di liquidazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 sono vietate nei mesi di dicembre, gennaio, giugno e luglio.

3. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non possono avere una durata superiore a tredici settimane.

4. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere c), d),

e) e f) del comma 1 dell'articolo 2 non possono avere una durata superiore a sei settimane.

 

 

ARTICOLO 4

Procedure

1. Chiunque intenda effettuare vendite di liquidazione è tenuto a darne comunicazione con lettera raccomandata al Comune almeno dieci giorni prima della data di inizio delle vendite.

2. Nella comunicazione è indicata:

a) l'ubicazione dei locali in cui viene effettuata la vendita;

b) la data di inizio della vendita di liquidazione e la sua durata;

c) le merci esposte in vendita distinte per voci merceologiche con indicazione della qualità e del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e dei prezzi che si intendono praticare nella vendita.

3. La comunicazione è corredata dei seguenti documenti:

a) per la cessazione dell'attività commerciale: copia dell'atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio;

b) per la rinuncia ad una o più tabelle merceologiche: copia dell'atto di rinuncia presentato al comune;

c) per la cessione a titolo definitivo e/o affitto dell'azienda: copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata;

d) per la chiusura di una succursale: copia dell'atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa; per la cessione a titolo definitivo o in affitto della succursale: copia del relativo atto pubblico o scrittura privata registrata;

e) per il trasferimento dell'azienda in altri locali: copia dell'autorizzazione a trasferirsi. In caso di trasferimento non soggetto ad autorizzazione: copia della comunicazione, che deve essere trasmessa al comune in via preventiva.

f) per la ristrutturazione dell'azienda: copia della eventuale concessione o licenza edilizia e dichiarazione dettagliata dei lavori da effettuarsi, cui dovrà fare seguito

- entro e non oltre 90 giorni dal termine dei lavori di ristrutturazione - l'inoltro di copia delle fatture relative.

4. Nei casi previsti alle lettere a), b), d) del comma 3, le autorizzazioni o abilitazioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 mantengono la loro validità per la durata delle vendite straordinarie.

 

 

ARTICOLO 5

Pubblicità

1. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite disciplinate dalla presente legge sono presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contengono gli estremi delle comunicazioni previste dal precedente articolo e la durata delle vendite.

2. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

3. Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità è indicato, con lo stesso rilievo tipografico, il prezzo più alto e quello più basso . Nel caso venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata sono venduti a tale prezzo.

 

 

ARTICOLO 6

Divieti

1. A decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.

2. E' vietato effettuare le vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

 

 

ARTICOLO 7

Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali con sconti o ribassi, presentate al pubblico come occasioni favorevoli di acquisto, con l'ausilio di qualunque mezzo di comunicazione, possono essere effettuate per tutte le merci comprese nell'autorizzazione d'esercizio con un massimo di cinque prodotti per ciascuna tabella merceologica.

2. La ditta ne dà comunicazione con lettera raccomandata al comune almeno dieci giorni prima dell'inizio delle vendite.

3. Le vendite non possono avere una durata superiore ai quindici giorni compresi i giorni festivi e si possono effettuare soltanto dall'ultimo sabato del mese di gennaio al 15 maggio e dal secondo sabato del mese di luglio al 15 novembre di ogni anno.

4. Ciascuna azienda non può effettuare più di tre vendite promozionali per ogni anno solare. Tale limite non si applica alle vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa che si possono effettuare in qualunque periodo dell'anno e per le quali non sussiste l'obbligo di darne preventiva comunicazione al comune.

5. Per le vendite promozionali lo sconto o il ribasso è espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita ed è esposto al pubblico.

6. Nelle comunicazioni pubblicitarie che attengono alle vendite promozionali sono indicati gli estremi della comunicazione al comune.

 

 

ARTICOLO 8

Vendite di fine stagione o saldi

1. Per vendite di fine stagione o saldi, si intendono le vendite di prodotti di carattere stagionale, di articoli di moda ed in genere di quei prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. Esse sono presentate al pubblico come tali e si possono effettuare soltanto nei seguenti due periodi dell'anno:

- dall'ultimo sabato del mese di gennaio al 15 marzo (saldi invernali);

- dal secondo sabato del mese di luglio al 10 settembre (saldi estivi).

2. Per effettuare tali vendite non occorre inoltrare alcuna comunicazione.

 

 

ARTICOLO 9

Norme comuni

1. Le merci offerte nelle vendite disciplinate dalla presente legge sono separate in modo inequivocabile da quelle che eventualmente siano poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale separazione non è possibile, quest'ultime non possono essere messe in vendita.

2. Per merci offerte in vendita a 'prezzo di costo' o 'sottocosto', si intendono quelle il cui prezzo di vendita è rispettivamente uguale o inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

3. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti dei compratori fino all'esaurimento delle scorte senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite .

4. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita è portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile all'esterno del locale di vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se le scorte siano effettivamente esaurite.

5. Le comunicazioni di cui al presente titolo non sono necessarie nel caso di vendita per corrispondenza, di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

 

 

ARTICOLO 10

Controlli

1. I membri del corpo di vigilanza del comune, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i controlli e possono avvalersi per tale incarico di periti e di esperti iscritti negli appositi albi istituiti presso i tribunali.

2. I periti e gli esperti sono muniti di un documento di riconoscimento e della lettera di incarico rilasciata dal Comune.

 

 

ARTICOLO 11

Sanzioni

1. Chiunque violi le norme del presente titolo è punito dal sindaco con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2.500.000 a lire 7.500.000; nel caso di recidiva l'importo delle sanzioni è raddoppiato per la prima volta e triplicato per le successive. A partire dalla seconda recidiva si applica la sanzione massima.

 

 

ARTICOLO 12

Abrogazione di norma

1. L'articolo 28 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è abrogato.

 

 

ARTICOLO 13

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.