(XI Legislatura)

 

Legge Regionale n. 7 del 26 08 1992

-°-

Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco.

Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 29 08 1992 n. 40)

 

 

Capitoli di bilancio (anno corrente) dell'intera legge

capitolo 18210 18215

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

Capo I.

Procedimento per l'elezione a suffragio popolare del sindaco

nei comuni della Regione.

 

ARTICOLO 1

Durata in carica del sindaco eletto a suffragio popolare e disposizioni applicabili.

1. Nei comuni della Regione il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in quattro anni.

3. Le norme vigenti in materia di legislazione elettorale e di Ordinamento regionale degli enti locali si applicano tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

 

 

ARTICOLO 2

Periodo di svolgimento delle elezioni.

1. Le operazioni per l'elezione del sindaco hanno luogo nello stesso periodo di tempo previsto dall'articolo 169 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora si debba procedere alla elezione del sindaco e del consiglio queste hanno luogo nella stessa data.

3. All'elettore viene fornita, oltre la scheda per la elezione del consiglio comunale, un'altra scheda per l'elezione del sindaco, di colore diverso, conforme al modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

4. Tutte le operazioni di voto, di cui al presente articolo, si svolgono esclusivamente in giornata domenicale. I seggi sono aperti alle ore sette e chiusi alle ore ventidue. Fermo restando che le operazioni di riscontro della votazione hanno luogo nello stesso giorno di votazione, le operazioni di scrutinio hanno luogo il giorno successivo dalle ore otto.

5. Le operazioni di scrutinio relative all'elezione del sindaco hanno luogo prima di quelle relative alla elezione del consiglio comunale.

 

 

ARTICOLO 3
Condizioni di eleggibilità.

1. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.

3. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'articolo 18.

5. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 dopo la parola 'comune' sono soppresse le seguenti: 'con popolazione superiore a 30 mila abitanti'.

 

 

ARTICOLO 4

Incandidabilità e incompatibilità del personale

direttivo negli organi ed uffici di collocamento.

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, sono aggiunte le seguenti parole: 'né essere candidato alla carica di sindaco, nè ricoprire la carica di assessore comunale'.

 

 

ARTICOLO 5

Condizioni di candidabilità, eleggibilità e

compatibilità dei deputati regionali alle elezioni alla carica di sindaco.

1. Ai deputati regionali si applicano le disposizioni in materia di candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per i parlamentari nazionali.

 

 

ARTICOLO 6

Applicabilità della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

1. In materia di elezioni nei comuni e nelle province regionali e di nomine presso gli enti locali si applicano nella Regione siciliana le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

 

 

ARTICOLO 7

Candidatura.

1. Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di sindaco in più di un comune contemporaneamente.

2. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

3. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco e alla carica di consigliere nello stesso comune.

4. In caso di elezione ad entrambe le cariche, l'interessato decade dalla carica di consigliere comunale.

5. Per la presentazione della candidatura alla carica di sindaco e del relativo contrassegno valgono le norme vigenti per la presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale, così come previsto dal Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, e

successive      modificazioni      ed     integrazioni,

quadruplicando il numero dei sottoscrittori di cui agli articoli 17 e 20 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 3/1960. Nei comuni fino a 2.000 abitanti il numero dei sottoscrittori di cui agli articoli 17 e 20 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 3/1960 è raddoppiato. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, articolo 1, lett. c).

6. Il contrassegno può essere identico ad altro depositato per le elezioni del consiglio comunale.

7. All'atto di presentazione della candidatura sono allegati la dichiarazione di accettazione della candidatura ed un documento programmatico contenente l'enunciazione del programma politico del candidato e dei criteri cui il candidato intende attenersi nella nomina degli assessori. Il candidato può, inoltre, presentare l'elenco di assessori che egli intende nominare.

8. Il documento programmatico con l'eventuale elenco degli assessori proposti è redatto su un modulo standardizzato, le cui caratteristiche tecniche sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali.

9. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta una pubblica dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, in atto pubblico, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi, con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, sono parenti fino al primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

10. Dei documenti di tutti i candidati di cui al comma 8 è data pubblicità mediante manifesto da affiggersi all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici in contemporaneità con il manifesto dei candidati.

11. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

 

 

ARTICOLO 8

Operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio.

1. Il presidente dell'ufficio centrale o il presidente della prima sezione, il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio, o al più tardi il secondo giorno successivo, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla elezione alla carica di sindaco, costituita dai voti validamente attribuiti.

2. Successivamente determina il quorum necessario per la elezione, rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero cosi determinato.

3. Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni il sindaco uscente o il commissario straordinario pubblica i risultati dell'elezione e li notifica all'eletto.

 

 

ARTICOLO 9
Secondo turno di votazione.

1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del sindaco avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.

2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che, nel primo turno, hanno ottenuto il maggior numero dei voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale entro quarantotto ore dalla proclamazione del risultato del primo turno.

3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinuncie successive alla prima devono avvenire entro ventiquattro ore.

4. I candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono inoltre indicare l'elenco completo degli assessori che intendano nominare.

5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7.

6. La Commissione elettorale circondariale, accertata la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno, entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al sindaco per la preparazione del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede.

7. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 7.

8. Nel secondo turno è eletto sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

9. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinunzia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, si procede comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali.

Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova

elezione    è    indetta    entro     novanta    giorni

dall'accertamento dei risultati. Alla gestione del comune si provvede ai sensi dell'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l. r. 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

ARTICOLO 10

Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione.

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

3. Sono ammessi al voto nel secondo turno, nelle rispettive sezioni, gli elettori in possesso del certificato elettorale, utilizzato o meno nel primo turno, o di altro documento equivalente ammesso dalla vigente legislazione.

4. Il presidente dell'ufficio centrale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi o, nel caso di cui al comma 9 dell'articolo 9, il numero di voti ivi previsti.

 

 

ARTICOLO 11

Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione.

1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di regolarità delle operazioni elettorali.

2. In caso di ineleggibilità accertata, in sede di convalida o con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e la elezione del sindaco avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16.

3. Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, che si pronuncia in via amministrativa anche

su     eventuali     ipotesi     di    incompatibilità,

nell'osservanza dei termini e delle procedure di cui all'articolo 14 della l. r. 31/1986. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.

 

 

ARTICOLO 12

Giunta comunale.

1. Il sindaco eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del comune ovvero tra gli elettori del comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la Giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. La durata della giunta è fissata in quattro anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al Consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

3. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune.

4. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.

5. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.

7. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.

8. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

9. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale

circostanziata     relazione    sulle    ragioni    del

provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto

previsto      dal      successivo     articolo     18.

Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

10. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

11. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

 

 

ARTICOLO 13

Competenze del sindaco.

1. Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.

2. Il sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

 

 

ARTICOLO 14

Incarichi ad esperti.

1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

a) uno nei comuni fino a 10 mila abitanti,

b) due nei comuni da 10 a 30 mila abitanti,

c) tre nei comuni da 30 a 250 mila abitanti,

d) cinque nei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea.

4. Il sindaco annualmente trasmette al Consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

 

 

ARTICOLO 15

Giuramento.

1. Il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto della provincia.

2. In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell' esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.

3. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

 

 

ARTICOLO 16

Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte.

1. Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo. Competente alla dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo.

Nell'ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali, compete al segretario comunale.

2. Le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con l.r. 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La nuova elezione del sindaco avrà luogo entro novanta giorni. La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del consiglio.

4. Ove alla data di cessazione dalla carica di sindaco intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del consiglio, la nuova elezione del sindaco è abbinata all'elezione del consiglio.

5. Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del consiglio avrà luogo entro novanta giorni. La durata in carica del consiglio è rapportata al periodo di carica residuo della carica di sindaco.

6. Ove manchi meno di un anno per la cessazione dalla carica di sindaco, la nuova elezione del consiglio è abbinata all'elezione del sindaco.

7. I poteri del consiglio vengono assunti da una terna di commissari nominata secondo le modalità previste dall'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con l.r. 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

ARTICOLO 17

Relazione sullo stato di attuazione del programma.

1. Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonchè su fatti particolarmente rilevanti.

2. Il Consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

 

 

ARTICOLO 18

Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.

1. Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'articolo 12, non può essere presentata mozione di sfiducia.

2. Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.

3. La consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su schede recanti la seguente dizione:

L'elettore intende confermare l'attuale sindaco?

SI                               NO

4. La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori.

5. L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.

6. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con l.r. 16/1963, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del sindaco da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.

7. Il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale.

8. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate da un commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.

9. Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.

10. Con lo stesso decreto viene nominato una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari fino alla elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.

11. Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco.

12. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco, le funzioni del consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.

 

 

ARTICOLO 19

Presidenza del consiglio comunale.

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.

2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

4. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente.

5. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo- eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.

6. La prima convocazione del consiglio comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla presente legge, è disposta dal sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.

7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

8. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti gli statuti possono prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza composto da un numero massimo di tre componenti compreso il presidente.

 

 

ARTICOLO 20

Attribuzioni del presidente del consiglio comunale.

1. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.

2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonchè l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.

3. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

 

Capo II.

Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali,

per la composizione degli organi collegiali dei

comuni e per il funzionamento degli organi comunali

e provinciali.

 

ARTICOLO 21

Presentazione delle candidature nei comuni a sistema maggioritario.

1. Al primo comma dell'articolo 17 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D. P. Reg. 3/1960, le parole 'non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà' sono sostituite con le parole 'pari al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà'.

 

 

ARTICOLO 22

Attribuzione dei seggi e surrogazione nei comuni a sistema maggioritario.

1. Il primo comma dell'articolo 45 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 3/1960, è sostituito dal seguente:

'I due terzi dei candidati della lista che ha riportato il maggior numero di voti vengono eletti. Nell'ambito della lista che ha riportato il maggior numero di voti vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani'.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 59 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 3/1960 si applicano ai comuni in cui si vota col sistema maggioritario.

 

 

ARTICOLO 23

Attribuzione dei seggi.

1. Al Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 3/1960, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le disposizioni riferite ai comuni con popolazioni sino a 5.000 abitanti sono estese ai comuni sino a 10.000 abitanti. Conseguentemente le disposizioni riferite ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono limitate ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

b) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti più liste possono dichiarare di costituire una coalizione al fine di realizzare un programma comune;

c) la dichiarazione di coalizione deve essere presentata contestualmente all'atto di presentazione della lista e deve essere accompagnata da dichiarazione di accettazione dei presentatori delle altre liste aderenti alla coalizione;

d) nei comuni di cui alla lettera b ) il settanta per cento dei seggi, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, è assegnato proporzionalmente secondo il sistema di cui all'articolo 52 del T. U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 3/1960;

e) i restanti seggi sono attribuiti, secondo il criterio proporzionale dianzi richiamato e con applicazione dell'arrotondamento di cui alla lettera

d), per due terzi alla lista o al gruppo di liste coalizzate, che abbia conseguito il maggior numero dei voti validi e i seggi ulteriormente residui, sempre con applicazione del richiamato sistema proporzionale, vengono assegnati alla lista o alla coalizione di liste risultata seconda per numero di voti validi attribuiti.

2. Nei comuni nei quali vige il sistema maggioritario i due terzi dei consiglieri sono assegnati alla lista risultata vincente, il restante un terzo alla lista risultata seconda.

3. Per la lista vincente si procede per arrotondamento per eccesso.

 

 

ARTICOLO 24

Composizione della giunta.

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è sostituito dal seguente: 'La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a: quattro per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti; sei per i comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti; otto per i comuni con popolazione sino a 250.000 abitanti o capoluoghi di provincia; dieci per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti'.

 

 

ARTICOLO 25

Dimissioni.

1. L'articolo 174 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con l.r. 16/1963, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'Dimissioni

1. Le dimissioni del sindaco, del presidente della provincia regionale e degli assessori comunali e provinciali sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

3. L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso'.

 

 

ARTICOLO 26

Competenze.

1. Le competenze di cui alla lettera n) dell'articolo 32 della legge n. 142 del 1990, come introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della l. r. 48/1991, sono attribuite al sindaco. I relativi atti sono soggetti al controllo di cui all'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

2. In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.

3. Le variazioni di bilancio e gli storni sono di esclusiva competenza del consiglio comunale.

 

 

ARTICOLO 27

Attività ispettiva del consiglio.

1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.

2. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 9 dell'articolo 12 e dell'articolo 17 sono rilevanti per l'applicazione dell'articolo 40 della l. 142/1990 così come recepito e modificato dall'articolo 1, lettera g) della l. r. 48/1991.

3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente

all'amministrazione     comunale.    I    poteri,    la

composizione e il funzionamento delle stesse sono indicati nei relativi statuti comunali.

 

Capo III.

Modalità di espressione del voto di lista e di

preferenza per l'elezione dell'Assemblea regionale

Siciliana e dei consigli provinciali, comunali e

Circoscrizionali

 

ARTICOLO 28

Modalità di espressione del voto di lista e di

preferenza per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

1. L'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'Art. 44.

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può manifestare un'unica preferenza, esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome ed il cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due.

L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

5. Sono vietati altri segni o indicazioni.

6. Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

7. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

8. Il voto di preferenza per candidato compreso in lista di altro collegio è inefficace.

9. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

10. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato'.

 

 

ARTICOLO 29

Modalità di espressione del voto di lista e di

preferenza per l'elezione dei consigli comunali.

1. Gli articoli 38 e 39 del T.U. delle leggi, per l'elezione dei consigli comunali della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 3/1960, sono sostituiti dal presente articolo:

'SEZIONE II

Disposizioni per la votazione nei comuni della

Regione siciliana

Art. 38

1. Ciascun elettore ha diritto di votare soltanto per una lista.

2. Il voto di lista si esprime tracciando sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o sul rettangolo che lo contiene, un segno con la matita copiativa.

3. L'elettore può manifestare un'unica preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

4. Non può essere espressa più di una preferenza.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

7. Sono vietati altri segni o indicazioni.

8. Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

9. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

10. E' inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

11. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

12. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge'.

 

 

ARTICOLO 30

Modalità di espressione del voto di lista e di

preferenza per l'elezione dei consigli provinciali.

1. L'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'elezione dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane, è sostituito dal seguente:

'Art. 4

1. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo'.

 

 

ARTICOLO 31

Modalità di espressione del voto di lista e di

preferenza per l'elezione dei consigli circoscrizionali.

1. Il comma primo dell'articolo 8, della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, recante norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali, è sostituito dal seguente:

'Ogni elettore dispone di un voto di lista, egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi della lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo'.

 

 

ARTICOLO 32

Adeguamento dei modelli e delle schede di votazione.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per gli enti locali provvederà con proprio decreto all'adeguamento dei modelli delle schede di votazione.

 

Capo IV.

Disposizioni finali e transitorie.

 

ARTICOLO 33

Osservatorio sullo stato di attuazione della presente legge.

1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali, per i primi cinque anni dalla approvazione della presente legge, è istituito un Osservatorio per verificare lo stato d'attuazione della presente legge.

2. L'Osservatorio redige annualmente una relazione scritta all'Assessore per gli enti locali che ne riferisce alla Giunta regionale. Copia della relazione è trasmessa dal Presidente della Regione all'Assemblea regionale con valutazioni e proposte entro trenta giorni dalla ricezione.

3. L'Osservatorio utilizza il personale di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25 che viene incrementato a cento unità scelte nell'ambito dei ruoli regionali.

 

 

ARTICOLO 34

Disposizione programmatica per il contenimento delle spese elettorali.

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea regionale, su iniziativa del Governo regionale, esaminerà la normativa riguardante il contenimento delle spese elettorali e la disciplina pubblicitaria per i candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, nonchè per l'elezione del sindaco.

 

 

ARTICOLO 35

Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei sindaci.

1. La prima elezione a suffragio popolare dei sindaci avrà luogo in coincidenza con la data di rinnovo dei consigli comunali.

2. Nelle more, continuano ad applicarsi le norme e le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono procedere a deliberare le conseguenti modifiche ai propri statuti nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 4 della l. 142/1990, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della l. r. n. 48/1991.

 

 

ARTICOLO 36

Disposizione transitoria per la direzione delle aree funzionali.

1. I comuni possono attivare la disposizione di cui all'articolo 51, comma 6, della l. 142/1990, come introdotta dal comma 1 dell'articolo 1, lettera h), della legge regionale 48/1991, anche nelle more dell'approvazione dello statuto.

 

 

ARTICOLO 37

Revisori dei conti.

1. Alla lettera i) del comma 1 della legge regionale 48/1991, dopo il punto 2 aggiungere il seguente punto 2 bis:

2 bis. Aggiungere dopo il terzo comma dell'articolo 57 della legge regionale 8 giugno 1990, n. 142 il seguente comma:

'non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi'.

 

 

ARTICOLO 38

Termine esame statuti.

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 44/1991, aggiungere il seguente periodo: 'Il termine per l'esame degli statuti degli enti e delle relative aziende speciali è, nella fase di prima approvazione dello statuto, di sessanta giorni'.

 

 

ARTICOLO 39

Disposizione programmatica per l'elezione diretta del presidente della provincia.

1. Il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'iniziativa legislativa che preveda l'estensione alla provincia regionale dei criteri contenuti nella presente legge ai fini dell'elezione mediante suffragio popolare del presidente della provincia e dell'elezione dei consigli provinciali.

 

 

ARTICOLO 40

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.