(XI Legislatura)
Provvedimenti in tema di autonomie locali.
 
la seguente legge:  
1. Le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, contenute negli articoli:
a) 4 e 5, facendo salvi le potestà riconosciute alle province regionali dal capo I del titolo V della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, ed il procedimento di formazione dello statuto dal medesimo capo disciplinato e con le seguenti aggiunte e modifiche allo stesso articolo 4:
1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 'Gli schemi degli statuti comunali e provinciali devono essere predisposti dalle giunte entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Prima della approvazione consiliare, è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di statuto comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposti all'esame del consiglio comunale';
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 'Nello statuto deve essere prevista la partecipazione popolare all'attività del comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza';
3) il secondo periodo del comma 4 è sostituito con il seguente:
'Lo statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'ente, se posteriore';
b) 6, 7 e 8, con la seguente modifica allo stesso articolo 6: nel secondo periodo del comma 3 la parola 'possono' è sostituita con la parola 'debbono';
c) 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
d) 19, comma 2, con riferimento alle province regionali per i servizi individuati nell'articolo 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9;
e) 22; 23; 24; 25; 26; 27, commi 1, 2, e 3; 31, commi 1, 2, 3 e 7; 32; 33; 34, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 35; 36, commi 1, 2, 3 e 7; 37; con le seguenti aggiunte e modifiche:
1) dopo il comma 3 dell'articolo 24 sono aggiunti i seguenti:
'L'individuazione degli enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per le materie oggetto della convenzione.
Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo 1986, n. 9, e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni';
2) il comma 7 dell'articolo 25 è sostituito con il seguente:
'Oltre che nei casi previsti dalla legge, la costituzione di consorzi di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, quando si renda necessario provvedere a determinate funzioni e servizi di carattere obbligatorio. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto dell'ente. Il provvedimento è adottato uditi i consigli degli enti interessati, con pretermissione del parere, ove, previa diffida, non venga reso in ogni caso entro sessanta giorni dalla richiesta';
3) dopo il comma 3 dell'articolo 27 sono aggiunti i seguenti:
'L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con decreto del Presidente della Regione o con atto formale del Presidente della Provincia regionale o del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso dev'essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale vi provvede entro i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal sindaco e composto dai rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e dal Prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali';
4) dopo il comma 3 dell'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:
'Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo altresì forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.
I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni';
5) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32, dopo la parola 'variazioni', sono aggiunte le parole: 'e storni di fondi';
6) le lettere l) ed m) del comma 2 dell'articolo 32 sono così modificate:
'l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni, le modalità di scelta del contraente ed i bandi di gara per le opere pubbliche e per le forniture quando abbiano oggetto di valore superiore a quello di cui al numero 8 dell'articolo 51 dell'Ordinamento regionale degli enti locali moltiplicato per tre ed aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT. Ove il consiglio comunale non provveda entro il termine di sessanta giorni dalla fissazione dell'ordine del giorno si applica la procedura prevista dall'articolo 54 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9';
7) alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32 le parole 'In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5', sono sostituite con le seguenti: 'Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando designati o eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti';
8) al comma 3 dell'articolo 32 le parole da 'variazioni di bilancio' alla fine sono sostituite dalle seguenti: 'variazioni di bilancio e storni, le quali decadono se non sono ratificate dal consiglio entro sessanta giorni dall'adozione e non possono essere reiterate';
9) al comma 2 dell'articolo 33 sono soppresse le parole: 'e comunque non superiore ad otto';
10) il comma 3 dell'articolo 33 è così modificato:
'Gli statuti comunali e provinciali possono prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte dei rispettivi consigli in possesso dei requisiti di competenza determinati nello statuto medesimo nonché dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere';
11) il comma 5 dell'articolo 34 è così modificato:
'La prima convocazione è disposta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza';
12) alla fine del comma 6 dell'articolo 34 sono aggiunte le parole 'per voti';
13) al comma 8 dell'articolo 34 le parole: 'le dimissioni' sono sostituite con le parole: 'la cessazione dalla carica';
14) alla fine del comma 6 dell'articolo 37 sono aggiunte le parole: 'con voto palese';
f) 39, limitatamente alla lettera b), numero 1. Per la sospensione e lo scioglimento del consiglio si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 109 bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali;
g) 40, commi 1 e 2, limitatamente alle ipotesi di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge. La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali; la sospensione può essere disposta dall'Assessore regionale per gli enti locali;
h) 51, fatte salve le disposizioni riguardanti le commissioni giudicatrici di concorso di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 12; 52, fatte salve le attribuzioni di cui alle disposizioni del D. Lv. lgt. 22 febbraio 1946, n. 123, e del D. Lv. C. P. S. 30 giugno 1947, n. 567;
i) 53; 54; 55; 56, comma 1, e 57; fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali, di appalti di lavori e forniture e di modalità di conferimento di servizi e con le seguenti aggiunte e modifiche:
1) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 dopo le parole: 'dello Stato' sono aggiunte le parole: 'e della Regione'; e dopo le parole: 'che ne sono alla base' sono aggiunte le parole: 'in caso di deroga al pubblico incanto';
2) al comma 1 dell'articolo 57 le parole 'due componenti', sono sostituite con le parole 'un componente';
3) alla fine dell'articolo 57 è aggiunto il seguente comma:
'Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si rinvia alle disposizioni statali afferenti';
l) 58;
m) 59, commi 1, 2, 3 e 5, con eccezione del terzo periodo del terzo comma; 60, comma 1, con l'aggiunta alla fine del primo comma del seguente periodo:
'In caso di mancato adempimento entro i suddetti termini provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per gli enti locali'.
I termini ivi previsti per l'adozione dello statuto e per la revisione dei consorzi e delle associazioni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali è istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali ed una copia di ciascuno statuto è trasmessa, a cura dell'Assessorato, al Ministero dell'interno.
I consigli di quartiere, costituiti secondo le disposizioni della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, e successive modificazioni, compatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, s'intendono prorogati fino alla prima scadenza dei consigli comunali successiva all'entrata in vigore dello statuto comunale.
I consigli di quartiere, che risultino incompatibili, cessano alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.
1. All'articolo 184 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali è aggiunto il seguente comma:
'E' consentito altresì, sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione di nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica'.
1. Gli articoli 56 e 146 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche, sono sostituiti dal seguente:
'Le elezioni del nuovo consiglio si svolgono alla data fissata per il primo turno utile di elezioni amministrative. Tali elezioni non possono svolgersi ove alla data prevista non siano decorsi almeno sei mesi da quella del provvedimento presidenziale di decadenza o di scioglimento del consiglio comunale'.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i termini per la costituzione delle province regionali di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono riaperti per due anni.
1. Il piano di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è adottato dalla provincia regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Al piano è allegato un programma pluriennale di attuazione, nel quale è indicato l'ordine di priorità delle opere da realizzare. Tale ordine è vincolante anche ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
3. Durante la formazione del piano devono essere sentiti gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessati.
4. Il piano è approvato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.
5. Il piano è sottoposto a revisione dopo cinque anni.
6. Varianti al piano sono ammesse con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti.
7. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
1. E' abrogata la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, e successive modificazioni, con eccezione degli articoli che disciplinano o che richiamano le procedure elettorali.
2. Sono abrogate, altresì, tutte le norme in contrasto con la presente legge.
1. La normativa per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia regionale e quella per l'elezione dei consigli comunali e provinciali sarà esaminata dall'Assemblea regionale siciliana, su iniziativa del Governo regionale, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.