(IX Legislatura)

 

Legge Regionale n. 13 del 25 03 1986

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Interventi in materia di credito agrario.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 29 03 1986 n. 14)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga

 

Titolo I

Norme a carattere generale.

 

ARTICOLO 1

La Regione siciliana concorre nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' sugli altri interventi creditizi disposti dalla presente legge.

Sono pertanto assistite dall' intervento regionale le seguenti operazioni di credito a favore delle imprese agricole o che svolgono attivita' per la valorizzazione dei prodotti agricoli, operanti nel territorio della Regione siciliana:

1) prestiti per la conduzione delle imprese agrarie e zootecniche;

2) prestiti per le dotazioni aziendali per:

a) l' acquisto di macchine ed attrezzature agricole;

b) l' acquisto di bestiame;

o) prestiti a favore di enti ed organismi associativi per:

a) acquisto di cose utili alla gestione dell' azienda agraria e degli allevamenti zootecnici dei soci;

b) anticipazioni ai soci in caso di conferimento, utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti;

c) far fronte alle spese di gestione determinate dalla utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti e per l' acquisto delle relative scorte;

4) prestiti di soccorso a favore di aziende danneggiate;

5) mutui destinati alla realizzazione dei piani di miglioramento materiale dell' azienda previsti dal regolamento CEE n. 797/ 85 del 12 marzo 1985;

6) mutui per il miglioramento fondiario previsti dall' art. 8 del regolamento CEE n. 797 del 1985;

7) mutui destinati alla formazione e all' ampliamento della proprieta' diretto - coltivatrice.

 

 

ARTICOLO 2

Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge nei limiti e con le modalita' fissate dai successivi articoli:

1) i coltivatori diretti, siano essi proprietari o affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti anche in mancanza di accordi con il concedente, ovvero mezzadri, coloni e compartecipanti congiuntamente con il conduttore concedente, enfiteuti e loro familiari coadiuvanti;

2) le associazioni di coltivatori diretti, enfiteuti, coloni, loro familiari, coadiuvanti in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari ed affituari conduttori, costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio;

3) le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione e loro consorzi;

4) le associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 o della legge 20 ottobre 1978, n. 674 integrata dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 81;

5) i proprietari, usufruttuari, affittuari che:

a) esercitino l' attivita' agricola a titolo principale ai sensi dell' art. 2 del regolamento CEE n. 797 del 1985 e possiedano una sufficiente capacita' professionale;

b) non posseggano i requisiti di cui alla precedente lett. a;

6) le societa' di persone costituite con atto pubblico per la durata di almeno sei anni che conducono direttamente aziende agricole di cui siano proprietarie o di cui abbiano comunque la disponibilita';

7) gli organismi associativi di cui numeri 3 e 4 operanti nel settore della raccolta, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, freschi e trasformati, che stipulano accordi di compartecipazione, con imprese o persone fisiche o giuridiche con esperienza almeno quinquennale nel campo dell' esportazione all' estero dei prodotti agricoli, per la realizzazione di specifici programmi volti all' organizzazione dei sistemi di vendita e alla penetrazione commerciale nei mercati;

8) gli istituti pubblici e le fondazioni con personalita' giuridica senza fini di lucro, aventi azienda agraria proria, con scopi di ricerca, sperimentazione, formazione tecnico - professionale e comunque di sviluppo dell' agricoltura.

Ai fini dell' applicazione della presente legge, sono equiparati ai coltivatori diretti:

1) i lavoratori agricoli subordinati e gli altri manuali coltivatori della terra conduttori a qualsiasi titolo di fondi rustici che si dedicano abitualmente all' attivita' agricola, nonche' gli allevatori che esercitano direttamente e abitualmente l' attivita' zootecnica anche senza disporre di base territoriale aziendale;

2) i laureati in scienze agrarie o forestali ed i diplomati di qualsiasi scuola ad indirizzo agrario e/ o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, che esercitano in proprio ed a titolo principale l' attivita' agricola e/ o zootecnica e/ o forestale.

 

 

ARTICOLO 3

Per il riconoscimento dei requisiti di cui al n. 5, lett. a dell' art. 2 si applicano le disposizioni del presente articolo.

Svolge attivita' agricola a titolo principale l' imprenditore agricolo il cui reddito proveniente dall' impresa agricola e/ o zootecnica e/ o forestale sia pari o superiore al 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro da lui stesso conseguito e il cui tempo di lavoro dedicato alle attivita' esterne all' impresa agricola e/ o zootecnica e/ o forestale sia inferiore alla meta' del tempo di lavoro totale dell' imprenditore.

All' accertamento del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale provvedono i comuni, a norma di quanto disposto dall' art. 13 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 18 che sono altresi' tenuti a rilasciare agli aventi titolo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, apposita attestazione.

L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste impartisce ai comuni direttive in merito ai criteri da adottare per l' accertamento dei requisiti di cui al precedente comma.

Il requisito della capacita' professionale si presume acquisito quando l' imprenditore abbia esercitato, per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda per la concessione dei benefici della presente legge, l' attivita' agricola come capo azienda ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo;

tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorieta'. La sussistenza di tale requisito si presume altresi' acquisita quando l' imprenditore agricolo sia in possesso di un titolo di studio a livello universitario nelle discipline agrarie, forestali, veterinarie o di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

Negli altri casi il requisito della capacita' professionale e' comprovato dall' attestato rilasciato a seguito della partecipazione dagli appositi corsi di formazione di capi di azienda, previsti dalla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 per l' applicazione degli articoli 55 e seguenti della legge 9 maggio 1975, n. 153.

 

 

ARTICOLO 4

Per le operazioni creditizie a tasso agevolato previste dalla presente legge si applicano i tassi di riferimento stabiliti in campo nazionale.

L' intervento regionale si attua secondo le seguenti disposizioni:

1) per i prestiti di durata non superiore a 12 mesi, destinati alla conduzione aziendale e indicati all' art. 1, n. 1, o concessi a favore di enti ed organismi associati per le finalita' di cui alle lettere a, b e c del n. 3 dell' art. 1, il tasso di interesse a carico dei beneficiari e' stabilito nella misura del 4 per cento.

L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, e' autorizzato a modificare la misura del tasso a carico dei beneficiari;

2) per i prestiti di esercizio di durata superiore a 12 mesi di cui al n. 2 dell' art. 1, contratti per la realizzazione dei piani di miglioramento materiale dell' azienda previsti dall' art. 2, lett. c, del regolamento CEE n. 797 del 1985, e per i mutui di miglioramento di cui al n. 5 dell' art. 1 della presente legge, puo' essere concesso ai soggetti indicati ai numeri 1, 2, 3 e 5 lett. a, dell' art. 2, un aiuto equivalente ad un contributo in conto capitale fino al 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile qualora trattasi di investimenti per i beni immobili, e al 30 per cento per gli altri tipi di investimento.

I predetti limiti di intervento possono essere elevati rispettivamente al 55 per cento e al 40 per cento della spesa ammissibile nelle zone delimitate ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268 del 1975 e successive modifiche.

Ai coltivatori diretti ed agli imprenditori di cui al n. 5, lett. a, dell' art. 2 della presente legge, di eta' inferiore a 40 anni, e' concessa una maggiorazione non superiore al 25 per cento della misura di intervento disposta nei precedenti capoversi;

3) per le altre operazioni creditizie, previste ai numeri 2 e 6 dell' art. 1 della presente legge, non occasionate da piani di miglioramento materiale dell' azienda presentati a norma dell' art. 2, lett. c, del regolamento CEE n. 797 del 1985, i livelli di aiuto fissati rispettivamente al primo e secondo capoverso del precedente n. 2 sono ridotti di un quarto; tale riduzione non si applica per gli investimenti non superiori a 25.000 ECU realizzazti da coltivatori diretti ed imprenditori di cui rispettivamente ai numeri 1 e 5, lett. a, dell' art. 2;

4) per i mutui destinati alla costruzione di fabbricati rurali ed all' esecuzione di opere di miglioramento fondiario nell' ambito dei piani di miglioramento aziendale previsti dall' art. 2, lett. c, del regolamento CEE n. 797 del 1985 ai soggetti di cui ai numeri 1, 2, 3, e 5 lett. a, dell' art. 2 della presente legge, puo' essere concesso un aiuto equivalente ad un contributo in conto capitale non superiore al 55 per cento della spesa ammessa elevabile fino al 60 per cento nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n. 268/ 75 del 28 aprile 1975.

Negli altri casi il predetto intervento non puo' superare, nei limiti di un importo massimo di spesa ammissibile di 120 mila ECU per azienda, i limiti fissati ai primi due capoversi del n. 2 del presente comma.

L' aiuto di cui ai numeri 2 e seguenti del precedente comma puo' essere concesso sotto forma di concorso negli interessi e di abbuono di quote parte del capitale mutuato. Il predetto abbuono e' ripartito tra le rate di ammortamento e decurtazione delle rate a carico del mutuatario.

 

 

ARTICOLO 5

I tassi di interesse a carico dei beneficiari per le operazioni di cui ai numeri 2 e seguenti del secondo comma del precedente art. 4 sono stabiliti in misura pari a quella vigente in campo nazionale alla data del 1 gennaio di ciascun anno ed hanno validita' annuale.

In relazione ai tassi di interesse posti a carico dei beneficiari in attuazione della disposizione di cui al precedente comma, l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste determina annualmente, con proprio decreto, gli eventuali abbuoni di quota parte del capitale mututato, nella misura necessaria per assicurare ai beneficiari i livelli di aiuto fissati ai numeri 2 e seguenti del comma secondo del precedente articolo.

Nella prima applicazione della presente legge i tassi di interesse a carico dei beneficiari e gli eventuali abbuoni di capitale sono determinati con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, applicando i tassi di interesse vigenti in campo nazionale alla medesima data.

Ai fini della commisurazione dell' intervento regionale ai limiti previsti di cui ai numeri 2 e seguenti del secondo comma del precedente articolo, il calcolo e' effetuato attualizzando, al tasso di riferimento vigente alla data di emanazione del nulla - osta, l' onere complessivo, riferito all' intera spesa ritenuta ammissibile ai fni della realizzazione dell' investimento, posto a carico della Regione nel periodo di ammortamento della somma mutuata.

Il concorso regionale negli interessi e l' eventuale abbuono di quota parte del capitale sono corrisposti direttamente agli istituti ed enti di credito secondo le modalita' di cui ai successivi articoli.

Ai prestiti e mutui assistiti da concorso regionale negli interessi si applicano le disposizioni dell' art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Ove dovessero verificarsi le condizioni previste dal terzo comma del n. 2 dell' art. 4 del regolamento CEE n. 797 del 1985, i livelli di intervento fissati dal precedente articolo saranno adeguati, sentita la competente Commissione legislativa, con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

 

ARTICOLO 6

Salvo quanto disposto agli articoli 9, 11 e 18, la ammissibilita' al concorso regionale nel pagamento degli interssi per le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge e' subordinata ad emissione di formale nulla - osta che deve essere rilasciato dall' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste nei tempi e con le modalita' fissate nei successivi articoli.

Il nulla - osta e' rilasciato all' ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio per le operazioni di importo non superiore a lire 300 milioni.

Per le iniziative a carattere interprovinciale di importo non superiore a lire 300 milioni l' esecuzione dell' istruttoria e il rialscio del nulla - osta sono di competenza dell' ispettorato provinciale nel cui territorio ricade la maggior aliquota della superficie agricola utilizzata.

I nulla - osta hanno validita' 120 giorni salvo proroghe concedibili per giustificati motivi. In ogni caso la durata complessiva dell' eventuale proroga non puo' eccedere il periodo di validita' iniziale.

Rientra nelle competenze dell' ispettorato che ha rilasciato il nulla - osta procedere all' emissione del provvedimento di concessione e di liquidazione del concorso sugli interessi, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni.

 

 

ARTICOLO 7

Ai fini dell' applicazione delle provvidenza previste dalla presente legge, l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste definisce, sentito l' Assessore regionale per il bilancio e le finanze, un protocollo di intese operative con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio e di miglioramento in Sicilia.

L' assegnazione di fondi per gli interventi previsti dalla stessa legge e' subordinata all' adesione a tale protocollo da parte degli istituti ed enti di credito interessati.

L' attuazione del protocollo e' sottoposta a verifiche semestrali con gli istituti ed enti esecenti il credito agrario.

Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste e l' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca, ciascuno per la parte di propria competenza, verifica con le organizzazioni professionali dei produttori agricoli e gli organismi regionale di rappresentanza della cooperazione agricola lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla destinazione degli aiuti per categorie di beneficiari e per settore produttivo e alla localizzazione territoriale degli interventi.

Entro le medesime date di cui al comma precedente i predetti Assessori regionali inviano alla Commissione legislativa competente una relazione sui risultati conseguiti in attuazione della presente legge.

Il fondo di rotazione dell' ESA, istituito con l' art 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, e l' IRCAC sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l' adempimento delle disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

 

 

ARTICOLO 8

Ai coltivatori diretti, agli imprenditori a titolo principale e agli organismi associativi di cui rispettivamente ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5/ a dell' art. 2, che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione con gli istituti ed enti di credito dei prestiti e dei mutui previsti dalla presente legge, e' concessa da parte dell' Amministrazione regionale fidejussione per la differenza tra l' ammontare del finanziamento, compresi i relativi interessi, e il valore delle garanzie offerte maggiorate del valore attualizzato degli aiuti di cui agli articoli 4 e 5.

La fidejussione regionale e' concessa nei casi in cui il credito non e' assistibile dal << fondo interbancario >> di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni e puo' operare anche ad integrazione dell' intervento del predetto << fondo interbancario >>.

La garanzia regionale, concessa con decreto dell' Assessore regionale per il bilancio e le finanze, ha carattere sussidiario e diviene operante previa escussione del debitore principale.

Le procedure di riscossione coattiva debbono iniziare entro un anno dalla scadenza del prestito o per mancato pagamento di una rata annuale o di due rate semestrali consecutive.

La predetta garanzia copre la perdita degli istituti ed enti di credito per capitale, interessi, accessori e spese legali, quale risultera' al termine delle procedure.

 

Titolo II

Prestiti per la conduzione aziendale.

 

ARTICOLO 9

I prestiti a tasso agevolato per la conduzione delle imprese agrarie e zootecniche, di durata sino a 12 mesi, sono concessi direttamente dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario in Sicilia, per gli importi massimi, per annata agraria e per beneficiario, fissati a norma dell' art. 10.

Le agevolazioni creditizie sono concesse ai soggetti di cui all' art. 2 in quanto conduttori di imprese agricole e zootecniche.

La liquidazione del concorso regionale sugli interessi e' effettuata dall' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste sulla base di rendiconti trimestrali, prodotti dagli istituti ed enti di credito, secondo le modalita' che saranno indicate nel protocollo di intesa di cui all' art. 7.

Per la liquidazione del concorso di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni previste dall' art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2.

I prestiti possono essere effettuati mediante rilascio di cambiale agraria o apertura di conto corrente, ai sensi dell' art. 11 della legge 1 luglio 1977, n. 403, secondo la forma prescelta dal richiedente.

Almeno il 60 per cento delle disponibilita' annuali, destinate al pagamento del concorso negli interessi per i prestiti previsti dal presente articolo, e' riservato ai soggetti di cui ai numeri 1 e 2 dell' art. 2, nonche' al numero 3 del medesimo articolo sempre che si tratti di cooperative che conducono direttamente imprese agricole e/ o zootecniche.

Le disponibilita' eventualmente non utilizzate ai fini della riserva di cui al precedente comma per mancanza di richieste, previa autorizzazione rilasciata dall' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste su richiesta degli istituti di credito interessati, possono essere stornate in favore di altri soggetti indicati dal medesimo art. 2.

L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste fissera' le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

 

 

ARTICOLO 10

Per la concessione dei prestiti di conduzione a tasso agevolato di cui all' art. 9, l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni professionali delle categorie agricole e i rappresentanti dei principali istituti di credito agrario operanti in Sicilia, determina ogni biennio, previo parere della Commissione legislativa << Agricoltura e foreste >> dell' Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i parametri di spesa per ettaro, per tipo (protetta o in piena aerea), qualita' di coltura e per capo di bestiame da ammettere al concorso della Regione nel pagamento degli interessi.

Nella prima applicazione della presente legge, la determinazione dei predetti parametri e' effettuata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In alternativa ai parametri unitari di spesa di cui ai precedenti commi l' importo dei prestiti di conduzione ammissibile al concorso regionale negli interessi è determinato, a richiesta del beneficiario, nella misura corrispondente a quattro volte l' ammontare degli oneri contributivi imposti dal Servizio contributi agricoli unificati per i lavoratori agricoli assunti nel precedente anno e risultante da apposita certificazione rilasciata agli SCAU competenti per territorio.

 

 

ARTICOLO 11

Ai fini dell' ammissibilita' al concorso negli interessi sui prestiti di conduzione, l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste e' autorizzato a rilasciare ai produttori agricoli singoli o associati una carta di credito nella quale saranno evidenziati oltre ai dati anagrafici del titolare dell' impresa agricola, ai dati catastali del fondo, al titolo in base al quale e' gestita l' impresa, alla caratteristiche strutturali e all' ordinamento colturale dell' azienda, anche i limiti annui di finanziamento definiti ai sensi dell' art. 10 e gli istituti od enti esercenti il credito agrario prescelti dal richiedente.

La domanda per il rilascio della carta di credito va presentata per il tramite dell' ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio, che provvedera' alla relativa istruttoria.

La carta di credito e' facoltativa e costituisce autorizzazione agli istituti ed enti esercenti il credito agrario alla erogazione di prestiti a tasso agevolato, assistiti dal concorso negli interessi, nei limiti delle assegnazioni a tal fine disposte per gli scopi di cui all' art. 2, n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le determinazioni degli istituti ed enti di credito in ordine alla concedibilita' del credito.

Gli istituti ed enti di cui al comma precedente dovranno annotare sulla carta di credito, che sara' loro esibita dalla ditta richiedente, l' importo del prestito concesso.

La carta di credito ha validita' triennale e alla scadenza viene rinnovata con le medesime modalita' di cui ai precedenti primo e secondo comma; la stessa puo' essere aggiornata, a richiesta dell' interessato, prima della scadenza predetta.

I prestiti di importo superiore a lire 30 milioni potranno essere concessi sulla base della << carta di credito >> o di nulla - osta rilasciato, per prestiti sino a 300 milioni di lire, dagli ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio e per importi superiori dall' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste.

 

 

ARTICOLO 12

Il fondo di rotazione dell' ESA di cui all' art. 14 dela legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e' incrementato della somma di lire 300.000 milioni da utilizzare esclusivamente per la erogazione di prestiti per la conduzione aziendale di durata annuale.

Per le medesime finalita' indicate dal precedente comma saranno utilizzate le disponibilita' del fondo di dotazione provenienti dai rientri per i prestiti di conduzione gia' erogati.

A modifica dell' art. 6 del decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 1963, n. 3 i prestiti agevolati a qualsiasi titolo erogati dal fondo di rotazione sono destinati esclusivamente in favore dei soggetti di cui ai numeri 1 e 2 dell' art. 2.

L' importo dei prestiti di conduzione per ciascuna impresa e' determinato sulla base dei valori fissati a norma dell' art. 10 e comunque non puo' superare lire 6 milioni per beneficiario.

Agli aggiornamenti dei limiti massimi per ciascuna impresa provvedera' l' Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste.

Per l' attuazione delle finalita' di cui al presente articolo e di qulle indicate all' art. 1 del decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 1963, n. 3 il << Fondo di rotazione >> e' autorizzato ad operare in base alle effettive disponibilita' di cassa.

Per la gestione dei fondi di dotazione il comitato di gestione del fondo di rotazione e' tenuto a predisporre e a presentare annualmente al consiglio di amministrazione dell' ESA, per l' esame e la relativa delibera, una relazione sulle previsioni di entrata e su quelle di investimento per l' attuazione dei compiti istituzionali e delle disposizioni particolari di cui alla presente legge, nonche' sulle spese generali.

Detta delibera unitamente alla relazione di previsione e' comunicata all' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tutte le delibere adottate dal comitato di gestione del fondo di rotazione sono immediatamente esecutive.

 

Titolo III

Prestiti per la dotazione aziendale.

 

ARTICOLO 13

L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste e' autorizzato a concedere gli aiuti previsti dall' art. 4, per i prestiti erogati, a norma dell' art. 2, n. 2, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dagli istituti ed enti di credito agrario per l' acquisto di macchine, apparecchiature, attrezzature e nuove tecnologie per le attivita' agricole, ivi comprese le serre e le fungaie, l' allevamento del bestiame, e per le attivita' ad esse connesse.

I prestiti agevolati di cui al precedente comma, di durata non superiore a cinque anni, possono essere concessi per un importo sino all' integrale copertura della spesa riconosciuta ammissibile col nulla - osta rilasciato ai sensi dell' art. 6.

Il concorso negli interessi e' liquidato direttamente agli istituti ed enti di credito sulla base di appositi attestati per singola operazione, trasmessi all' Amministrazione regionale dai predetti istituti ed enti di credito.

In alternativa alle agevolazioni creditizie, puo' essere accordato in favore dei coltivatori diretti, singoli o associati, di cui ai numeri 1 e 2 dell' art. 2, un contributo in conto capitale, non superiore in ogni caso a 10 milioni di lire, corrispondente all' attualizzazione degli aiuti concedibili a norma degli articoli 4 e 5.

Il predetto limite contributivo puo' essere periodicamente aggiornato con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste.

Le provvidenze creditizie del fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, richieste a norma dell' art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono coordinate ed integrate con le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste determina con proprio decreto misure e modalita' dell' intervento integrativo regionale.

 

 

ARTICOLO 14

In alternativa alle agevolazioni creditizie e per le medesime finalita' previste dall' art. 13, possono essere concessi per le operazioni di locazione finanziaria di durata non superiore ad anni cinque, effettuate da societa' di leasing operanti nel settore agricolo, con preferenza per quelle societa' in cui sia prevalente la partecipazione di istituti di credito ed enti di diritto pubblico, contributi in conto canoni nella misura corrispondente al concorso regionale negli interessi sui prestiti quinquennali concessi ai sensi del precedente articolo.

L' Assessore regionale per il bilancio e le finanze ai fini della determinazione di condizioni, caratteristiche e modalita' delle suddette operazioni, e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le societa' di locazione finanziaria di cui al precedente comma.

 

 

ARTICOLO 15

Le agevolazioni creditizie previste dagli articoli 4 e 5 per l' acquisto di bestiame sono concesse nel rispetto delle direttive di cui all' art. 4 del regolamento CEE n. 797 del 12 marzo 1985, per prestiti sino all' ammontare dell' intera spesa ritenuta ammissibile in sede di emissione del nulla - osta.

La durata dei prestiti agevolati deve essere commisurata al periodo previsto per il mantenimento in azienda del bestiame, con un massimo di cinque anni.

Per l' acquisto di bestiame bovino da destinare all' ingrasso possono essere concessi ai coltivatori diretti singoli o associati, agli imprenditori che esercitano l' attivita' agricola a titolo principale, nonche' alle cooperative agricole e zootecniche e ai loro consorzi, di cui rispettivamente ai numeri 1, 2, 3 e 5/ a dell' art. 2, gli aiuti previsti dal primo comma per prestiti commisurati alle esigenze della prima dotazione di bestiame.

L' ammontare del prestito agevolato non puo' superare il limite di 30 milioni di lire per singola impresa zootecnica e di 500 milioni di lire, in rapporto al numero dei soci, per gli organismi associativi.

Tali prestiti possono essere concessi anche ad allevatori coltivatori diretti singoli o associati che esercitano l' attivita' zootecnica senza disporre di propria azienda agricola. I predetti limiti di spesa possono essere periodicamente aggiornati con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste.

Almeno il 60 per cento dei finanziamenti previsti per gli interventi del presente articolo e' destinato, sempre che esistano le relative richieste, alle iniziative assunte nei territori di cui alla direttiva CEE n. 268 del 28 aprile 1975 e successive modifiche ed integrazioni.

L' intervento regionale e' liquidato direttamente agli istituti ed enti di credito sulla base di appositi attestati per singola operazione, trasmessi all' Amministrazione regionale dai predetti istituti ed enti di credito.

 

 

ARTICOLO 16

Per un periodo non inferiore alla durata del prestito, a decorrere dalla data di concessione degli aiuti, le dotazioni di cui all' art. 13 nonche' il bestiame da riproduzione acquistato con le agevolazioni di cui all' articolo 15 non possono essere alienati, ceduti o comunque distolti dal previsto impiego o trasferiti dall' azienda del beneficiario, salvo autorizzazione dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste su richiesta debitamente motivata.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma, le relative agevolazioni sono revocate e i beneficiari devono restituire le somme gia' erogate a qualsiasi titolo dalla Regione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto esistente al momento della revoca.

 

Titolo IV

Prestiti di esercizio a favore di enti ed organismi.

 

ARTICOLO 17

L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste e' autorizzato a concedere il concorso nel pagamento degli interessi, fissato dal n. 1 del secondo comma dell' art. 4, sui prestiti a favore di cooperative, associazioni di produttori e loro consorzi di cui ai numeri 3 e 4 dell' art. 2 per l' acquisto di cose utili per la gestione delle aziende agrarie e degli allevamenti zootecnici dei soci, previsti dall' art. 2, n. 4, lett. a della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

 

 

ARTICOLO 18

In favore delle cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni di produttori e loro unioni di cui rispettivamente ai numeri 3 e 4 dell' art. 2 che gestiscono impianti per la lavorazione, trasformazione e vendita colletiva di prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai soci e che si trovano nelle condizioni indicate dal successivo art. 21 puo' essere concesso, attraverso l' IRCAC, il concorso negli interessi previsto dal n. 1 secondo comma dell' art. 4 sui prestiti agrari erogati dagli istituti ed enti di credito nella forma di apertura di conto corrente a norma dell' art. 11 della legge 1 luglio 1977, n. 403, da destinare:

1) alle anticipazioni da corrispondere ai soci conferenti ai sensi dell' art. 2, n. 4, lett. b, della legge 5 luglio 1928, n. 1760;

2) alle spese di gestione connesse alla lavorazione e vendita collettiva del prodotto conferito dai soci, secondo quanto previsto dall' art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

La concessione delle agevolazioni creditizie e' subordinata all' emissione da parte dell' IRCAC di apposita autorizzazione.

I prestiti agrari di cui al primo comma sono concessi per l' intero prodotto conferito.

Almeno 60 giorni prima dell' inizio di ogni campagna di commercializzazione, secondo i termini fissati con decreto emanato dall' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, l' Assessore medesimo, sentiti le organizzazioni professionali di categoria rappresentate nel Comitato nazionale dell' economia e del lavoro, gli organismi maggiormente rappresentativi sul piano regionale della cooperazione agricola, i rappresentanti delle unioni regionali delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell' art. 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81, gli istituti di credito e l' IRCAC, determina con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i valori unitari massimi per i diversi prodotti per i quali possono essere concessi i prestiti agevolati di cui ai numeri 1 e 2 del precedente primo comma, nonche' la loro durata che in ogni caso non puo' essere superiore a 12 mesi.

L' ammontare dei prestiti agevolati, destinati alla corresponsione delle anticipazioni ai conferenti, e' fissato nella misura del 60 per cento del prezzo di mercato.

Tale percentuale puo' essere elevata fino al 70 per cento qualora si prevedano particolari condizioni di mercato.

Per la determinazione dei prezzi di mercato l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste puo' avvalersi di enti pubblici o istituti specializzati, mediante la stipula di apposita convenzione cui si applicano le disposizioni previste dall' art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e successive aggiunte e modificazioni.

Per il settore del grano duro l' IRCAC e' autorizzato ad operare in favore degli organismi indicati all' art. 20 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo, secondo le norme dell' art. 19, secondo e settimo comma e dell' art. 21 della suddetta legge.

Per i comparti produttivi nei quali la concessione di prestiti agevolati, per le finalita' di cui ai numeri 1 e 2 del precedente primo comma, e gia' regolamentata da apposite norme legislative regionali, le disposizioni previste dai precedenti quarto e quinto comma si applicano dal 1987 con decorrenza dall' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione.

 

 

ARTICOLO 19

Per favorire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole siciliane con la realizzazione di prodotti finiti a piu' elevato valore aggiunto, puo' essere concesso agli organismi indicati al primo comma dell' art. 18, oltre a quanto previsto per le finalita' del n. 2 del medesimo art. 18, un ulteriore prestito agevolato, di durata non superiore a 12 mesi, da destinare alle spese di gestione e all' acquisto dei materiali connessi all' affinamento e confezionamento di vini da tavola o a denominazione d' origine controllata, di vini speciali e di vini spumanti.

L' ammontare dei prestiti suddetti e' stabilito sulla base di un apposito programma di attivita' predisposto dagli organismi associativi e non puo' essere superiore all' importo corrispondente ad una spesa unitaria fino a 10 volte quella fissata per le finalita' del n. 2, primo comma, dell' art. 18, per i prodotti sfusi non soggetti a processi di affinamento e confezionamento.

I beneficiari dell' intervento di cui ai precedenti commi debbono comunicare all' IRCAC, a conclusione dei programmi di affinamento e confezionamento e comunque alla scadenza del prestito agevolato, il consuntivo dell' attivita' svolta.

Qualora i quantitativi effettivamente affinati e confezionati dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti a quelli per i quali si e' usufruito del prestito agevolato di cui al precedente articolo, il concorso regionale negli interessi per la parte di prestito relativo ai quantitativi di prodotti non sottoposti ad affinamento e confezionamento, e' revocato e il beneficiario e' tenuto alla restituzione delle somme eventualmente erogate dalla Regione maggiorate degli interessi calcolati al tasso di sconto esistente al momento della revoca.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono estese alle medesime condizioni alle aziende vitivinicole, dotate di adeguate strutture di trasformazione, conservazione, affinamento e confezionamento della produzione aziendale.

 

 

ARTICOLO 20

Le agevolazioni creditizie per le spese di gestione previste dal n. 2 del primo comma dell' art. 18, ivi comprese quelle destinate alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole disposte dall' art. 19, sono estese all' intero prodotto trattato nell' ambito degli accordi di compartecipazione di cui al n. 7 dell' art. 2, stipulati da consorzi di cooperative, da associazioni di produttori e loro unioni, nonche' da cooperative che commercializzano prodotti agricoli a denominazione d' origine o per i quali sia stato concesso il marchio di qualita' previsto dalla legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

ARTICOLO 21

Per accedere alle agevolazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 i richiedenti debbono disporre di impianti, macchinari ed attrezzature idonee alla lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti.

La sussistenza dell' idoneita' degli impianti e' attestata dall' ispettorato provinciale dell' agricoltura nel cui territorio ricadono gli impianti suddetti.

L' attestato rilasciato dall' ispettorato provinciale dell' agricoltura entro 90 giorni dalla richiesta deve essere prodotto all' IRCAC a decorrere dall' annata agraria successiva a quella di entrata in vigore della presente legge e rinnovato ogni tre anni.

Per il settore vitivinicolo le agevolazioni sono riservate alle cooperative riconosciute << cantine sociali >> ai sensi dell' art. 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni, e ai loro consorzi.

L' ammontare dei finanziamenti per le anticipazioni da corrispondere ai soci conferenti previsti dal primo comma, n. 1 dell' art. 18 non puo' superare per la stessa campagna 20 volte il capitale sociale delle cooperative e dei loro consorzi o 20 volte le quote associative delle associazioni di produttori, con riferimento al valore accertato nell' annata agraria immediatamente precedente a quella della richiesta del finanziamento.

Le agevolazioni per le anticipazioni ai conferenti possono essere accordate anche in deroga a quanto previsto dal precedente comma, purche' gli organismi associativi adottino uno specifico programma per l' adeguamento anche graduale del capitale sociale e delle quote associative nel periodo massimo di un triennio.

 

 

ARTICOLO 22

I beneficiari delle agevolazioni previste dagli articoli 18, 19 e 20 sono tenuti a versare i ricavi della vendita dei prodotti, conseguiti in ciascuna decade del mese, nei relativi conti correnti di finanziamento, a decurtazione dell' esposizione debitoria, entro i primi due giorni utili successivi alla stessa decade.

Dall' avvenuto versamento, unitamente alla distinta dei singoli incassi realizzati in ciascuna decade, gli organismi beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti a darne contestuale comunicazione opportunamente documentata all' IRCAC.

L' inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma, accertata dall' IRCAC sulla base delle predette comunicazioni periodiche, comporta l' esclusione dalle agevolazioni creditizie per l' annata successiva all' accertamento delle inadempienze.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui vengano erogate ai soci, a saldo o in acconto, liquidazioni finali prima dell' integrale estinzione dei prestiti agevolati ottenuti ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 per campagna cui la liquidazione stessa si riferisce.

Sulle operazioni assistite dai benefici previsti dagli articoli 18, 19 e 20 l' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste puo' disporre accertamenti anche congiuntamente all' IRCAC.

La vigilanza dell' osservanza dei criteri contabili fissati dalla commissione di cui al primo comma dell' art. 7 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, e' esercitata dall' Assesorato regionale del bilancio e delle finanze.

La liquidazione del concorso regionale sugli interessi relativi ai prestiti di cui agli articoli 18, 19 e 20 e' effettuata dall' IRCAC direttamente agli istituti ed enti finanziatori, con le seguenti modalita':

- per un importo pari al 60 per cento dell' onere calcolato a carico della Regione sull' ammontare dei prestiti consentiti, entro il termine di scadenza degli stessi;

- a saldo, dietro rendicontazione, alla scadenza definitiva delle operazioni.

Il pagamento delle anticipazioni ai conferenti e' effettuato dagli istituti ed enti di credito sulla base di appositi bollettini di conferimento, predisposti dall' organismo associativo, intestati ai singoli soci e quietanzati dagli stessi presso gli sportelli bancari.

I suddetti bollettini debbono contenere, oltre l' importo, i dati catastali del fondo, l' indicazione delle quantita' e delle caratteristiche dei prodotti conferiti.

 

Titolo V

Interventi di soccorso.

 

ARTICOLO 23

A decorrere dall' anno finanziario 1987, al fine di consentire l' immediata attivazione degli interventi in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversita' e/ o calamita' naturali, e' istituito nel bilancio regionale un fondo con una dotazione di lire 20.000 milioni per l' esercizio 1987 e di lire 50.000 milioni per l' esercizio 1988, dal quale prelevare, a titolo di anticipazione sulle assegnazioni statali, le somme necessarie per la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie previste dall' art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli esercizi successivi l' ammontare del fondo sara' iscritto in bilancio con le modalita' dell' art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Le somma prelevate dal fondo di cui al primo comma vengono iscritte in appositi capitoli di spesa del bilancio regionale con decreti dell' Assessore regionale per il bilancio e le finanze su proposta dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste in base al riparto previsto nel successivo art. 24.

Le assegnazioni dello Stato in attuazione dell' art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni vengono iscritte in appositi capitoli dell' entrata e della spesa del bilancio regionale.

Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, con titolo speciale da estinguersi mediante registrazione delle scritture, la Regione provvede al recupero, a carico delle assegnazioni statali, nei limiti delle anticipazioni effettuate.

Al rendiconto generale consuntivo della Regione e' allegato un prospetto riepilogativo nel quale vengono evidenziate le somme anticipate dalla Regione in dipendenza delle calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale e le assegnazioni dello Stato per il medesimo fine.

Nel caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione rispetto alle assegnazioni disposte dallo Stato, il maggiore onere resta a carico della Regione stessa.

All' utilizzazione delle eventuali maggiori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Regione si provvede nel successivo esercizio.

 

 

ARTICOLO 24

L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, constatato l' avvenuto verificarsi dell' evento calamitoso, sulla base delle proposte di declaratoria e di delimitazioni dei competenti ispettorati provinciali dell' agricoltura, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, delimita le zone di intervento, provvede alla ripartizione delle quote del fondo di cui all' art. 23 da utilizzare per i singoli interventi previsti dall' art. 1, secondo comma, lettere a, b e c della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e fissa i criteri e le modalita' di erogazione delle agevolazioni destinate, con preferenza nell' ordine, alle imprese diretto

- coltivatrici ed agli imprenditori di cui al n. 5 lett. a, dell' art. 2 della presente legge.

 

 

ARTICOLO 25

Le domande per la concessione delle provvidenze di cui al precedente art. 23 dovranno essere presentate agli ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di cui all' art. 24.

 

Titolo VI

Mutui di miglioramento.

 

ARTICOLO 26

Gli aiuti disposti dagli articoli 4 e 5 sono concessi per mutui relativi all' esecuzione di opere e lavori di miglioramento fondiario ed agrario di cui ai numeri 5 e 6 dell' art. 1 concessi dagli istituti esercenti il credito agrario in Sicilia.

I predetti mutui agevolati possono avere una durata non superiore ai 15 anni, oltre al periodo di somministrazione che non puo' superare i due anni ed a quello di preammortamento che non puo' superare i tre anni.

Il mutuo e' commisurato all' intera spesa ritenuta ammissibile.

Gli interessi a carico dei beneficiari per il periodo antecedente l' inizio dell' ammortamento sono cumulati, a richiesta del mutuatario, al debito in linea capitale e pagati secondo il conseguente piano di ammortamento.

E' in facolta' dell' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste consentire, a richiesta del mutuatario, che l' impegno complessivo per annualita' di contributo venga ripartito in importi costanti per una durata inferiore a quella di ammortamento del mutuo.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi relativi alle anticipazioni ed al preammortamento decorre dalla data della prima somministrazione e viene liquidato dall' Amministrazione regionale sulla base di rendiconti che gli istituti di credito sono tenuti a presentare con periodicita' semestrale.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni in aumento dei tassi di interesse verificatisi nei periodi compresi tra l' emissione del nulla - osta e la stipula del contratto di mutuo definitivo, sono posti a carico della Regione.

A tal fine l' Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvedera' ad emettere i necessari decreti di variazione di bilancio.

 

 

ARTICOLO 27

In alternativa ai mutui assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi previsto dall' art. 4, secondo comma, punti 2, 3 e 4 e dall' art. 5, in favore dei soggetti indicati ai numeri 1 e 5/ a, dell' art. 2 e per investimenti complessivi non superiori a 120.000 ECU per azienda, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura corrispondente alle aliquote fissate dal medesimo art. 4.

Analoga alternativa e' ammessa nei confronti dei soggetti indicati ai numeri 2 e 3 dell' art. 2 che conducono in forma associata aziende agricole e zootecniche per investimenti complessivi incrementati del 50 per cento rispetto al limite indicato al precedente comma.

Per i soggetti diversi da quelli indicati nei due commi precedenti e' ammessa analoga alternativa per investimenti non superiori a 60 mila ECU.

Con il provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale di cui ai commi precedenti l' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste dispone l' anticipazione in favore del beneficiario del 50 per cento dell' ammontare del contributo che potra' essere erogato a seguito di apposita richiesta dell' interessato, corredata di sottoscrizione d' impegno ad utilizzare le somme anticipate entro il periodo massimo di dodici mesi dall' avvenuta erogazione.

Per le anticipazioni in tutto o in parte non utilizzate entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione ai beneficiari si applica, a deconto del contributo da ammettere a liquidazione, una penalita' commisurata all' applicazione del tasso ufficiale di sconto ridotto di due punti, determinato alla data di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo medesimo.

Per l' erogazione dei contributi in conto capitale previsti dal presente articolo si terra' conto, ai fini della valutazione della convenienza economica, dei medesimi indici, parametri e limiti indicati dall' art. 29.

 

 

ARTICOLO 28

Gli immobili e le opere che hanno beneficiato degli aiuti disposti dagli articoli 26 e 27 non possono essere distolti dalla destinazione per la quale e' stato concesso l' aiuto regionale, per almeno dieci anni dalla data di collaudo, salvo che il mutamento di destinazione sia previsto da disposizioni legislative o determinato da cause di forza maggiore.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente comma e' revocato il provvedimento di concessione degli aiuti ed il beneficiario e' tenuto alla restituzione delle somme comunque erogate dalla Regione, rapportate al periodo della violazione, maggiorate degli interessi calcolati su detti importi al tasso ufficiale di sconto esistente al momento della revoca e con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione originaria.

Gli aiuti in conto capitale concessi ai proprietari per il miglioramento dei fondi sono revocati, a far data dal trasferimento tra vivi a qualunque titolo della proprieta' del fondo, qualora tale trasferimento avvenga prima che siano decorsi cinque anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori.

Sono esclusi dal disposto di cui al presente articolo i trasferimenti di proprieta' a favore di familiari del beneficiario coltivatore diretto sempreche' si tratti di uno dei membri della famiglia coltivatrice e nei limiti dei rapporti di coniuge, nonche' di parentela o affinita' indicate nell' art. 230 bis, terzo comma, codice civile.

 

 

ARTICOLO 29

Le agevolazioni previste dagli articoli 26 e 27 devono rispondere a criteri di convenienza economica, correlati, da un lato, alla redditivita' degli investimenti effettuati nell' azienda, in relazione alla figura dell' imprenditore concreto e al relativo reddito netto, dall' altro, alla conseguente possibilita' per i beneficiari di estinguere le rate di mutuo contratte entro i tempi prefissati.

A tal fine l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste definisce entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge e aggiorna almeno ogni triennio appositi parametri unitari di spesa ammissibile per comparti produttivi e aree geografiche, nonche' i limiti massimi di spesa ammissibile per unita' di lavoro umana( ULU) e per azienda.

Per la definizione di detti parametri l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste si avvale di una commissione nominata dal medesimo Assessore e composta da docenti esperti di economia e politica agraria e di estimo rurale e contabilita' agraria delle Facolta' di agraria delle Universita' degli studi di Catania e di Palermo nonche' da rappresentanti degli istituti di credito abilitati all' esercizio del credito agrario e da tre tecnici esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni professionali delle categorie agricole piu' rappresentative sul piano nazionale.

L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste puo' affidare ad istituti universitari ed enti pubblici specializzati in economia agraria, attraverso la stipula di apposite convenzioni, l' incarico di predisporre gli elementi di base per l' aggiornamento periodico dei parametri di cui al precedente terzo comma.

Per la definizione dei parametri aggiornati si applicano le procedure di cui al suddetto terzo comma.

Alle predette convenzioni si applicano le disposizioni di cui all' art. 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

ARTICOLO 30

Per quegli investimenti che garantiscono un miglioramento dell' efficienza delle aziende agricole, traducendosi solo in parte in incrementi di reddito netto, sono concesse ai soggetti di cui ai numeri 1 e 5/ a, dell' art. 2, con priorita' a quelli operanti nei territori delimitati a norma della direttiva CEE n. 268 del 1975 e successive modifiche ed integrazioni gli aiuti previsti dall' art. 27 entro un limite massimo di spesa ammissibile di 60.000 ECU.

L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste definisce, avvalendosi della commisisone di cui al terzo comma dell' art. 29, le tipologie e le modalita' dell' intervento prescidndendo dai criteri stabiliti dal suddetto art. 29, primo comma.

 

 

ARTICOLO 31

I mutui per la realizzazione, acquisizione, ristrutturazione, potenziamento, ampliamento di strutture collettive di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici da parte di cooperative agricole e loro consorzi o di associazioni di produttori e loro unioni giuridicamente riconosciute sono concessi secondo le modalita' di cui all' art. 12, secondo comma, lettere b e c, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51.

L' aiuto regionale, complessivamente concedibile a norma degli articoli 7 e 8 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, e' subordinato alla dimostrazione, al momento di emissione del provvedimento di concessione, della disponibilita' da parte degli organismi beneficiari di capitale sociale o di quota associativa per un ammontare non inferiore al 5 per cento dell' intera spesa ammissibile, nonche' alla dimostrazione della disponibilita', anche mediante preliminari di compravendita, di aree idonee sotto il profilo sia urbanistico che geologico alla realizzazione dell' impianto.

 

 

ARTICOLO 32

Qualora il singolo socio, ai sensi dell' art. 21, quinto comma e dell' art. 31, secondo comma della presente legge, e' tenuto a versare alla cooperativa o all' associazione di produttori cui aderisce, un importo complessivo superiore a 2 milioni di lire, l' IRCAC e' autorizzato a concedere al medesimo, per il tramite dell' organismo associativo di appartenenza, un concorso negli interessi su prestiti di durata quinquennale da destinare alla copertura di quanto dovuto per la formazione o l' adeguamento del capitale sociale e delle quote associative.

La quota parte di interessi a carico del beneficiario è fissata nella misura del 4 per cento.

 

Titolo VII

Mutui per la proprieta' coltivatrice.

 

ARTICOLO 33

Per favorire la formazione di unita' aziendali efficienti e produttive e' concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui destinati all' ampliamento ed alla formazione della proprieta' diretto - coltivatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Nella concessione dei mutui di cui al precedente comma, in relazione a quanto previsto dall' ultimo comma dell' art. 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, deve essere data preferenza:

1) ai soggetti che intendono esercitare il diritto di prelazione previsto dall' art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 con le modifiche e le integrazioni di cui all' art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817;

2) a cooperative agricole di conduzione sia in proprieta' che con divisione dei terreni tra i soci, purche' esclusivamente costituite da lavoratori agricoli e/ o da coltivatori diretti e dagli altri soggetti indicati al punto 1 dell' art. 2;

3) ai coltivatori diretti che si trovino nelle condizioni previste dall' art. 7, comma secondo, punto 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817.

Sono altresi' ammessi al beneficio del concorso regionale negli interessi i mutui di durata massima ventennale per l' acquisto di fondi rustici da parte di giovani di eta' non superiore ai 40 anni a condizione che:

a) i beneficiari siano in possesso di diploma di scuola superiore ad indirizzo agrario o di laurea in sicenze agrarie o veterinarie;

b) i beneficiari non siano proprietari di altri fondi rustici, costituenti una idonea unita' produttiva ai sensi dell' art. 31 dela legge 3 maggio 1982, n. 203 e non abbiano venduto nel quinquennio precedente fondi parimenti idonei;

c) i beneficiari non svolgano attivita' di lavoro dipendente o autonomo tali da occupare un tempo di lavoro superiore al 50 per cento del tempo totale di lavoro ed inoltre il reddito traibile da tale lavoro dipendente o autonomo non deve essere superiore a quello percepibile con l' insediamento nell' azienda agricola;

d) il fondo, per dimensioni e caratteristiche, sia suscettibile di procurare all' imprenditore un reddito annuo netto non inferiore all' ammontare delle retribuzioni medie lorde provinciali dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra agricoli e non superiore all' ammontare delle retribuzioni medie lorde provinciali dei dirigenti di azienda agricola;

e) l' acquirente, pena la decadenza dei benefici sull' acquisto, deve impegnarsi ad avviare, ove necessario, un piano di miglioramento del fondo entro il quinquennio successivo all' immissione in possesso.

Gli accertamenti necessari per l' applicazione del disposto del precedente comma sono di competenza degli ispettorati provinciali per l' agricoltura.

Alle operazioni si applicano le norme di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 e alla legge 14 agosto 1971, n. 817 in quanto compatibili con il presente articolo.

 

Titolo VIII

Organi consultivi.

 

ARTICOLO 34

E' istituito il Consiglio regionale per l' agricoltura, organo consultivo dell' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste con i seguenti compiti:

a) proporre studi, ricerche ed indagini conoscitive sugli aspetti tecnici, economici e sociali del sistema agricolo regionale, anche in rapporto agli altri settori produttivi e alla politica agraria nazionale e comunitaria;

b) esprimere parere sui problemi tecnici ed economici riguardanti il sistema agricolo regionale;

c) proporre iniziative e provvedimenti per regolare e coordinare e potenziare l' azione pubblica per lo sviluppo e il miglioramento del sistema agricolo regionale;

d) proporre l' adozione degli atti necessari per una gestione finalizzata e programmata della spesa ed esprimere il parere sui criteri e le direttive di attuazione della legislazione agraria;

e) avanzare proposte per migliorare l' efficienza dell' Amministrazione regionale ed assicurare la trasparenza dell' azione amministrativa;

f) avanzare proposte sulla formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione;

g) svolgere le funzioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 88, modificato con legge regionale di ratifica 21 giugno 1948, n. 20 e successive aggiunte e modificazioni;

h) verificare l' attuazione della legislazione agraria valutandone gli effetti e l' efficacia nella realizzazione degli obiettivi perseguiti, nonche' esaminare l' andamento della spesa e la capacita' operativa dell' Amministrazione regionale in rapporto alle esigenze del settore e alle possibilita' di intervento offerte dalla legislazione agraria;

i) svolgere ogni altra funzione attribuitagli dalla legislazione regionale.

L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste puo' altresi' sottoporre all' esame del Consiglio regionale dell' agricoltura argomenti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

 

 

ARTICOLO 35

Il Consiglio e' presieduto dall' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste o, per sua delega, dal direttore dell' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste per gli interventi strutturali e promozionali ed e' composto:

1) dai direttori dell' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste;

2) dai presidi della Facolta' di agraria delle universita' di Palermo e Catania e della Facolta' di veterinaria di Messina;

3) dal direttore dell' IRCAC;

4) dal direttore dell' IRFIS;

5) dal direttore dell' ESPI;

6) dal presidente dell' ESA o un suo delegato;

7) dal direttore della Sezione del credito agrario del Banco di Sicilia;

8) da due rappresentanti degli istituti ed enti di credito di cui uno designato dalla Cassa centrale di risparmio VE per le province siciliane ed uno dalla Federazione regionale delle casse rurali ed artigiane della Sicilia;

9) da due rappresentanti dell' industria di trasformazione designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

10) da sei membri designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli rappresentate nel Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro ( CNEL);

11) da tre membri designati dalle organizzazioni cooperativistiche piu' rappresentative a livello nazionale e aventi rappresentanza in Sicilia;

12) da quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro;

13) da tre rappresentanti delle Unioni regionali delle associazioni di produttori agricoli;

14) da un rappresentante dell' Associazione regionale allevatori;

15) dal Presidente dell' Istituto regionale della vite e del vino;

16) da un rappresentante della Consulta regionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali della Sicilia;

17) da un dirigente dell' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste con almeno 10 anni di anzianita' nella qualifica, che svolge funzioni di segretario.

 

 

ARTICOLO 36

I componenti del Consiglio che non ne fanno parte per ragioni di carica sono nominati con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste.

Il Consiglio e' costituito e svolge le sue funzioni anche nel caso di mancata designazione di qualcuno dei componenti indicati ai numeri 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 del precedente art. 35 entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

I membri designati per la carica sono sostituiti, in caso di assenza od impedimento, da coloro che ne fanno le veci.

Il Consiglio dura in carica tre anni.

 

 

ARTICOLO 37

La convocazione del Consiglio e' demandata all' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste.

Il Consiglio si riunisce in seduta plenaria almeno tre volte l' anno.

I membri che fanno parte del Consiglio e dei sottocomitati, previsti dal successivo art. 38, non per ragioni di carica sono dichiarati decaduti se, nel corso dell' anno, non partecipano a due sedute senza giustificato motivo.

 

 

ARTICOLO 38

Il Consgilio regionale dell' agricoltura puo' organizzarsi in sottocomitati per lo studio di determinati argomenti o la trattazione di specifiche materie.

Possono esservi chiamati a far parte anche docenti universitari e persone di comprovata esperienza sulla materia trattata, estranee al Consiglio regionale per l' agricoltura.

Alla costituzione dei sottocomitati si provvede, su proposta del Consiglio regionale dell' agricoltura e sentita la Giunta regionale, con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste.

 

 

ARTICOLO 39

Il Consiglio regionale dell' agricoltura puo' chiedere che siano sentiti rappresentanti di enti ed organismi pubblici nonche' persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie in esame.

 

 

ARTICOLO 40

E' costituita, presso l' Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste, la segreteria del Consiglio regionale per l' agricoltura, coordinata dal dirigente cui sono attribuite le funzioni di segretario a norma dell' art. 35, n. 17 della presente legge.

L' ufficio di cui al precedente comma:

a) svolge i compiti di segreteria ed assicura tutti gli adempimenti necessari per il funzionamento del Consiglio;

b) cura la raccolta, la conservazione, l' aggiornamento e l' elaborazione dei dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento, da parte del Consiglio, dei compiti indicati all' art. 34 della presente legge;

c) predispone la documentazione ed esegue le ricerche e le analisi utili alla trattazione di quanto viene sottoposto all' esame del Consiglio;

d) organizza la sistematica raccolta dei dati relativi a quanto prescritto dalla lettera h dell' art. 34 della presente legge e sottopone al Consiglio una relazione annuale sull' attuazione della legislazione agraria e sull' andamento della spesa.

I direttori preposti ai singoli rami dell' amministrazione regionale e i dirigenti degli enti dipendenti dalla Regione sono tenuti a fornire alla segreteria del Consiglio regionale dell' agricoltura, su richiesta della medesima, tutti gli elementi utili per l' assolvimento da parte del Consiglio regionale suddetto dei compiti attribuitigli dalla legislazione regionale.

 

 

ARTICOLO 41

Sono soppressi:

- Il Consiglio regionale dell' agricoltura, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87;

- il Comitato regionale della bonifica, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 88;

- il sottocomitato dell' agrumicoltura istituito con l' art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24;

- i sottocomitati della zootecnia e della vitivinicoltura istituiti con l' art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36;

- il sottocomitato per l' assistenza tecnica e le attivita' promozionali istituito con l' art. 5 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73;

- la Consulta di studi, istituita con l' art. 35 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80.

Sino alla costituzione degli organi consultivi previsti dalla presente legge, continuano ad operare nella loro attuale composizione e con le competenze loro attribuite dalle norme istitutive, i sottocomitati per l' agrumicoltura, la vitivinicoltura, la zootecnia e l' assistenza tecnica previsti rispettivamente dalle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 24, 20 aprile 1976, n. 36 e 1 agosto 1977, n. 73.

 

 

ARTICOLO 42

Presso ogni ispettorato provinciale dell' agricoltura e' istituito il Consiglio provinciale dell' agricoltura con le seguenti attribuzioni:

1) formulare proposte in ordine alle esigenze della agricoltura della provincia, in relazione alle problematiche specifiche dei diversi comparti produttivi, con particolare riferimento agli sbocchi di mercato delle singole produzioni;

2) proporre iniziative e direttive per migliorare, coordinare e potenziare l' intervento pubblico in agricoltura;

3) esaminare lo stato di attuazione delle leggi e degli interventi;

4) verificare l' andamento della spesa;

5) esaminare eventuali problemi riguardanti l' attuazione degli interventi e l' erogazione degli incentivi, formulando proposte per la soluzione degli stessi.

Il Consiglio, altresi', puo' essere sentito su tutte le materie e gli argomenti per i quali l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste o l' ispettore provinciale dell' agricoltura crede opportuno interpellarlo.

Le proposte formulate dal Consiglio sono trasmesse all' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste.

 

 

ARTICOLO 43

Il Consiglio provinciale dell' agricoltura e' presieduto dall' ispettore provinciale competente per territorio ed e' composto:

1) dall' ispettore ripartimentale delle foreste o da un suo delegato;

2) da un dirigente dell' ispettorato provinciale dell' agricoltura con funzioni di segretario;

3) da un funzionario dell' Ente di sviluppo agricolo all' uopo designato;

4) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro;

5) da tre membri designati dagli organismi di rappresentanza e tutela della cooperazione agricola piu' rappresentativi a livello nazionale;

6) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro;

7) da un rappresentante dell' Associazione regionale allevatori.

I membri del Consiglio che non vi appartengono per ragioni di carica scadono ogni triennio e non possono essere riconfermati.

Alla nomina dei componenti del Consiglio provvede l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste tenuto conto, relativamente ai componenti di cui ai precedenti numeri 4, 5, 6 e 7 di terne designate dalle rispettive organizzazioni.

Il Consiglio, nel caso di ritardo delle designazioni, e' ugualmente insediato e puo' operare purche' sia possibile procedere alla nomina della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio e' nominato, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio puo' invitare a partecipare alle sedute esperti, rappresentanti della pubblica amministrazione, di enti economici a partecipazione pubblica e di istituti ed enti di credito.

 

 

ARTICOLO 44

Sono abrogati l' art. 10 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e l' art. 50 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, nonche' tutte le norme in tutto o in parte in contrasto con le disposizioni del presente titolo.

 

Titolo IX

Norme finali.

 

ARTICOLO 45

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano alle operazioni di credito agrario le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 ed al decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni, sull' ordinamento del credito agrario e mantengono la loro efficacia, solo per quanto attiene a procedure e modalita' di intervento, le disposizioni statali in materia di credito agrario agevolato.

 

 

ARTICOLO 46

Le assegnazioni finanziarie per il settore agricolo disposte dallo Stato in favore della Regione sono utilizzate secondo le norme della legislazione agricola regionale.

 

 

ARTICOLO 47

Nelle more del completamento delle procedure per la modifica dell' elenco delle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 167 del 28 febbraio 1984, le norme della presente legge si applicano anche nei territori compresi nella tabella A allegata alla presente legge.

 

 

ARTICOLO 48

L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste e' autorizzato ad attuare per il triennio 1986 - 88 gli interventi di cui all' art. 21 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36.

La relativa spesa sara' stabilita annualmente con legge di bilancio.

 

 

ARTICOLO 49

Allo scopo di attuare la semplificazione delle procedure amministrative e di accelerare la concessione delle provvidenze contributve e creditizie in agricoltura previste dalla vigente legislazione a sostegno delle iniziative private, il titolo del possesso dei terreni costituenti l' azienda agricola nonche' le condizioni di stato ed i requisiti personali di cui sia necessario l' accertamento per l' ammissione alle provvidenze stesse possono essere comprovati mediante dichiarazione, anche contestuale alla domanda, rilasciata dall' interessato sotto la propria personale responsabilita' recante la sua firma autenticata.

Parimenti, il certificato catastale puo' essere sostituito da una dichiarazione, rilasciata dall' interessato nei modi previsti dal precedente comma, dalla quale risultino gli elementi catastali relativi all' identificazione ed alla intestazione dell' azienda.

Per l' autenticazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi valgono le norme contenute nell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446.

Gli originali dei fogli di mappa e dei relativi estratti riguardanti le particelle dei terreni costituenti l' azienda agricola possono essere sostituiti da copie conformi sottoscritte dal progettista.

Le istanze ed i relativi elaborati progettuali debbono essere corredati da una dichiarazione rilasciata dal progettista sotto la propria responsabilita' professionale attestante che le opere progettate sono conformi alle norme e ai regolamenti che disciplinano le diverse materie interessate.

L' istruttoria delle istanze e dei relativi progetti da parte degli uffici dell' Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste si conclude con la formulazione delle indicazioni e delle proposte di competenza degli stessi, ivi compresi la individuazione dei visti, pareri, autorizzazioni, licenze, concessioni ed altre eventuali attestazioni previste da norme legislative e regolamentari, il cui rilascio compete, anche con validita' temporale e limitata, ad altre pubbliche amministrazioni.

A conclusione dell' istruttoria di competenza dei propri uffici l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste e' autorizzato ad emettere i provvedimenti di concessione, prescrivendo l' acquisizione della documentazione indicata al precedente comma.

Con lo stesso provvedimento sono determinati i documenti alla cui presentazione resta subordinata la erogazione delle anticipazioni previste dalla vigente normativa.

I successivi o gli altri pagamenti relativi ad accertamenti parziali, finali o totali, possono essere effettuati solo dopo la presentazione della documentazione prescritta nel provvedimento di concessione.

Il periodo determinato per l' esecuzione dei lavori e degli acquisti nei provvedimenti di concessione delle provvidenze contributive e/ o creditizie a fronte di specifica richiesta del beneficiario, debitamente motivata, puo' essere prorogato in complesso per un periodo non superiore a quello assentito nel provvedimento stesso.

La proroga esplica la propria efficacia dalla data di notifica del relativo provvedimento.

Nei casi in cui la contabilita' finale e' redatta dal direttore dei lavori o da altro professionista, lo stesso e' tenuto ad attestare con dichiarazione rilasciata sotto la propria personale responsabilita' che le opere eseguite sono efficienti e conformi agli elaborati progettuali di previsione e a quelli finali ivi compresa la relativa contabilita'.

In aggiunta agli adempimenti che la vigente legislazione

attribuisce,    successivamente    all'    emanazione     del

provvedimento assessoriale di concessione, alla competenza degli ispettorati provinciali dell' agricoltura e degli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, la concessione delle eventuali proroghe e l' accoglimento di varianti rientrano nella competenza degli ispettorati medesimi.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di nulla osta o autorizzazioni che comportano futuri impegni di spesa.

E' abrogato l' art. 27 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

 

 

ARTICOLO 50

Restano ferme le competenze degli ispettorati ripartimentali delle foreste in materia di concessione di contributi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 27 e 30.

 

 

ARTICOLO 51

Le anticipazioni erogate a norma della vigente legislazione regionale in materia di miglioramenti fondiari debbono risultare utilizzate dai concessionari entro il termine di mesi 12 dalla effettiva erogazione.

Per le anticipazioni in tutto o in parte non utilizzate entro il termine sopra indicato di mesi 12, ai concessionari si applica, a deconto del contributo da ammettere a liquidazione, una penalita' commisurata alla applicazione del tasso ufficiale di sconto ridotto di due punti, determinato alla data di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo medesimo.

La data di ultimazione dei lavori, cui fa riferimento il terzo comma dell' art. 11 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, e' quella stabilita col provvedimento di concessione o rideterminata con i relativi provvedimenti di proroga.

 

 

ARTICOLO 52

Il disposto del precedente art. 51 non si applica nei confronti delle anticipazioni a qualsiasi titolo erogate dall' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste per i settori di cui al suddetto articolo fino all' entrata in vigore della presente legge; nei confronti delle medesime anticipazioni, anche se utilizzate in regime di proroga della concessione, non si applica alcuna penalita' od onere di qualsiasi natura.

 

 

ARTICOLO 53

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

Miglioramenti fondiari.

- Legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, articoli 2, 3 e 9;

- legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, art. 2;

legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, articoli 1 e 2;

- legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 15;

- legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, articoli 1, 2, 7, 8, 9, 12, 21, 22, 23, 43 e 45;

- legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, articoli 1 e 2;

- legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, art. 28. Macchine, attrezzature, bestiame.

- Decreto legislativo del Presidente della Regione 5 giugno 1949, n. 14;

legge regionale 11 marzo 1950, n. 21;

- legge regionale 11 luglio 1952, n. 23;

- legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, art. 12;

- legge regionale 18 febbraio 1958, n. 5;

- legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3;

- legge regionale 11 gennaio 1963, n. 3, art. 1;

- legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, articoli 16 e 17;

- legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, articoli 2 e 3;

- legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, art. 26;

- legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, art. 6;

- legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, art. 12;

- legge regionale 15 dicembre 1973, n. 47, art. 9;

- legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, art. 6;

- legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, articoli 27, 29, 33 e 39;

- legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, articoli 4 e 5;

- legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, art. 3;

- legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, articoli 10 (escluso il terzo e quarto comma), 11 e 12;

- legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, art. 16. Procedure.

- Legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, articoli 49 e 50.

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purché le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 1

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

 

 

Testo : ARTICOLO 54

Dall' esercizio 1986, con l' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19, cessano di essere applicabili, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti autorizzazioni, nullaosta o provvedimenti di impegno, le seguenti norme riguardanti interventi per le finalita' di cui alle lettere b e c del numero 3 dell' art. 1;

- legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, articoli 17, 18, 19 escluso il secondo comma, 20, 21, 24 e 26;

- legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, articoli 13, 25, 30, 41, 47, 48 primo comma e 66;

- legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, art. 2 escluso il secondo comma, cosi' come sostituito dallo art. 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51;

- legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, art. 3 ad eccezione del secondo comma cosi' come modificato dalla legge regionale 6 dicembre 1984, n. 104;

- legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, articoli 2, 3, 16 tranne il terzo comma, 17;

- legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, art. 11 tranne il sesto comma;

- legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, articoli 14 e 22;

- legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, art. 32;

- legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, articoli 17, 19 esclusi il secondo e settimo comma, 22 escluso il terzo comma;

- legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, art. 38;

- legge regionale 21 agosto 1984, n. 50, art. 6;

- legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, art. 1;

- legge regionale 30 dicembre 1977, n. 105, articoli 1 e 2.

In attuazione del disposto dell' ottavo comma dell' art. 18, le seguenti norme cessano di essere applicabili dall' esercizio 1987 con decorrenza dall' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione:

- legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, art. 19, secondo comma;

- legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche, art. 3, secondo comma;

- legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, art. 16, terzo comma;

- legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, art. 11, sesto comma;

- legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, art. 22, terzo comma.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 2

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

Miglioramenti fondiari

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 55

Per l' attuazione della presente legge sono autorizzate, per il triennio 1986 - 88, le seguenti spese:

(in milioni di lire) Art. 8 1987 100 totale 100 Art. 9 1986 45.000 1987 50.000 1988 70.000 totale 165.000 Art. 12 1987 30.000 totale 30.000 Art. 13, I comma:

LI quinquennale 86 1986 1.000 1987 1.000 1988 1.000 LI quinquennale 87 1987 10.000 1988 10.000 LI quinquennale 88 1988 15.000 totale 38.000 Art. 13, IV comma 1986 5.000 1987 30.000 1988 45.000 totale 80.000 Art. 14:

LI quinquennale 87 1987 800 1988 800 LI quinquennale 88 1988 1.000 totale 2.600 Art. 15:

LI quinquennale 86 1986 1.000 1987 1.000 1988 1.000 LI quinquennale 87 1987 1.000 1988 1.000 LI quinquennale 88 1988 1.000 totale 6.000 Art. 17 1987 10.000 1988 10.000 totale 20.000 Art. 18 1986 75.000 1987 90.000 1988 120.000 totale 285.000 Art. 19 1987 10.000 1988 10.000 totale 20.000 Art. 23 1987 20.000 1988 50.000 totale 70.000 Art. 26:

LI ventennale 87 1987 15.000 1988 15.000 LI ventennale 88 1988 15.000 totale 45.000 Art. 27 1987 35.000 1988 50.000 totale 85.000 Art. 29 1986 200 1987 200 1988 200 totale 600 Art. 30 1987 10.000 1988 15.000 totale 25.000 Art. 33:

LI quarantennale 87 1987 1.500 1988 1.500 LI quarantennale 88 1988 1.500 totale 4.500 1986 127.200 1987 315.600 1988 434.000 totale 876.800.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 3

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

Miglioramenti fondiari - Legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, articoli 2, 3 e 9;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

Testo : ARTICOLO 56

L' onere di lire 876.800 milioni, derivante dall' applicazione della presente legge per il triennio 1986 - 88, trova riscontro:

- per lire 268.400 milioni nel bilancio pluriennale della Regione progetto 03.08 - Piano agricolo - Azione programmatica, forestazione - (lire 225.000 milioni) e progetto 07.09 - Attivita' ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all' emergenza - (lire 43.400 milioni);

- per lire 50.000 milioni, nelle disponibilita' derivanti dalle assegnazioni statali di cui all' art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, riferite agli esercizi 1984 e precedenti;

- per lire 558.400 milioni, nelle seguenti minori spese derivanti dalla cessazione dell' applicabilita' di norme regionali di cui ai precedenti articoli 53 e 54:

Bilancio 1986 e Bilancio pluriennale 1986 - 88 Capitolo 55451 Rif. codice 3.8.9 Oneri corrispondenti 1987 57.000 1988 57.000 Totale triennio 198688 114.000 Capitolo 55452 Rif. codice 3.8.9 Oneri corrispondenti 1987 15.000 1988 15.000 Totale triennio 198688 30.000 Capitolo 55453 Rif. codice 3.8.10 Oneri corrispondenti 1987 20.000 1988 20.000 Totale triennio 198688 40.000 Capitolo 55454 Rif. codice 3.8.10 Oneri corrispondenti 1987 6.000 1988 6.000 Totale triennio 198688 12.000 Capitolo 55455 Rif. codice 3.8.5 Oneri corrispondenti 1987 2.500 1988 2.500 Totale triennio 198688 5.000 Capitolo 55458 Rif. 3.8.10 Oneri corrispondenti 1987 30.000 1988 30.000 Totale triennio 198688 60.000 Capitolo 55634 Importo 16.000 Rif. codice 3.8.3 Oneri corrispondenti 1987 16.000 1988 16.000 Totale triennio 198688 48.000 Capitolo 55635 Rif. codice 3.8.3 Oneri corrispondenti 1987 1.500 1988 1.500 Totale triennio 198688 3.000 Capitolo 56454 rif. codice 3.8.11 Oneri corrispondenti 1987 2.000 1988 2.000 Totale triennio 198688 4.000 Capitolo 56902 Rif. codice 3.8.9 Oneri corrispondenti 1987 13.000 1988 13.000 Totale triennio 198688 26.000 Capitolo 56914 Rif. codice 6.1.0 Oneri corrispondenti 1987 35.000 1988 35.000 Totale triennio 198688 70.000 Capitolo 75209 Importo 2.800 Rif. codice 3.16.0 Oneri corrispondenti 1987 2.800 1988 2.800 Totale triennio 198688 8.400 Cap. 75227 Importo 46.000 Rif. codice 3.8.2 Oneri corrispondenti 1987 46.000 1988 46.000 Totale triennio 198688 138.000 Importi 64.800 Oneri corrispondenti 1987 246.800 1988 246.800 Totale triennio 198688 558.400 All' onere di lire 127.200 milioni, ricadente nell' esercizio finanziario 1986, si provvede:

- quanto a lire 200 milioni con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti >>;

- quanto a lire 62.200 milioni con parte delle disponibilita' del capitolo 60751 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale >>;

- quanto a lire 64.800 milioni con la riduzione degli stanziamenti dei capitoli 55634, 75209 e 75227, rispettivamente per lire 16.000 milioni, lire 2.800 milioni e lire 46.000 milioni >>.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 4

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

Miglioramenti fondiari

OMISSIS

- legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, art. 2;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

Titolo IX

Norme finali.

 

ARTICOLO 57

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 marzo 1986.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 5

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

Miglioramenti fondiari

OMISSIS

legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, articoli 1 e 2;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ATTO ALLEGATO

Per i Comuni sottoelencati gli ettari delimitati corrispondono all' intero territorio comunale.

Provincia di Catania.

TABELLA RISTRUTTURATA Caltagirone Militello Val di Catania S. Michele di Ganzaria S. Cono Mineo Maniace Ragalna Mirabella Imbaccari Provincia di Enna Barrafranca Provincia di Agrigento Alessandria della Rocca Palma di Montechiaro Camastra.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 6

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

Miglioramenti fondiari

OMISSIS

- legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 15;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 7

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

Miglioramenti fondiari

OMISSIS

- legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, articoli 1, 2, 7, 8, 9, 12, 21, 22, 23, 43 e 45;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 8

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

Miglioramenti fondiari

OMISSIS

- legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, articoli 1 e 2;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 9

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

Miglioramenti fondiari

OMISSIS

- legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, art. 28.

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 10

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 11

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame - Decreto legislativo del Presidente della Regione 5 giugno 1949, n. 14;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 12

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

legge regionale 11 marzo 1950, n. 21;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 13

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

- legge regionale 11 luglio 1952, n. 23;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 14

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

- legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, art. 12;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 15

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

- legge regionale 18 febbraio 1958, n. 5;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 16

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

- legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 17

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

- legge regionale 11 gennaio 1963, n. 3, art. 1;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 18

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

- legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, articoli 16 e 17;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 19

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

- legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, articoli 2 e 3;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 20

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

- legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, art. 26;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 21

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

- legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, art. 6;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 22

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

- legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, art. 12;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 23

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

- legge regionale 15 dicembre 1973, n. 47, art. 9;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 24

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

- legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, art. 6;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 25

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

- legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, articoli 27, 29, 33 e 39;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 26

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

- legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, articoli 4 e 5;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 27

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

- legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, art. 3;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 28

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

- legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, articoli 10 (escluso il terzo e quarto comma), 11 e 12;

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 29

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Macchine, attrezzature, bestiame

OMISSIS

- legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, art. 16.

OMISSIS

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 30

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all' Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

OMISSIS

Procedure - Legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, articoli 49 e 50.

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 31

Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all' Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l' esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio.

Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legisaltive di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purche' le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l' ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 1

Dall' esercizio 1986, con l' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19, cessano di essere applicabili, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti autorizzazioni, nullaosta o provvedimenti di impegno, le seguenti norme riguardanti interventi per le finalita' di cui alle lettere b e c del numero 3 dell' art. 1;

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 2

Dall' esercizio 1986, con l' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19, cessano di essere applicabili, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti autorizzazioni, nullaosta o provvedimenti di impegno, le seguenti norme riguardanti interventi per le finalita' di cui alle lettere b e c del numero 3 dell' art. 1;

- legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, articoli 17, 18, 19 escluso il secondo comma, 20, 21, 24 e 26;

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 3

Dall' esercizio 1986, con l' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19, cessano di essere applicabili, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti autorizzazioni, nullaosta o provvedimenti di impegno, le seguenti norme riguardanti interventi per le finalita' di cui alle lettere b e c del numero 3 dell' art. 1;

OMISSIS

- legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, articoli 13, 25, 30, 41, 47, 48 primo comma e 66;

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 4

Dall' esercizio 1986, con l' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19, cessano di essere applicabili, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti autorizzazioni, nullaosta o provvedimenti di impegno, le seguenti norme riguardanti interventi per le finalita' di cui alle lettere b e c del numero 3 dell' art. 1;

OMISSIS

- legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, art. 2 escluso il secondo comma, cosi' come sostituito dallo art. 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51;

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 5

Dall' esercizio 1986, con l' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19, cessano di essere applicabili, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti autorizzazioni, nullaosta o provvedimenti di impegno, le seguenti norme riguardanti interventi per le finalita' di cui alle lettere b e c del numero 3 dell' art. 1;

OMISSIS

- legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, art. 3 ad eccezione del secondo comma cosi' come modificato dalla legge regionale 6 dicembre 1984, n. 104;

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 6

Dall' esercizio 1986, con l' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19, cessano di essere applicabili, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti autorizzazioni, nullaosta o provvedimenti di impegno, le seguenti norme riguardanti interventi per le finalita' di cui alle lettere b e c del numero 3 dell' art. 1;

OMISSIS

- legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, articoli 2, 3, 16 tranne il terzo comma, 17;

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 7

Dall' esercizio 1986, con l' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19, cessano di essere applicabili, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti autorizzazioni, nullaosta o provvedimenti di impegno, le seguenti norme riguardanti interventi per le finalita' di cui alle lettere b e c del numero 3 dell' art. 1;

OMISSIS

- legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, art. 11 tranne il sesto comma;

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 8

Dall' esercizio 1986, con l' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19, cessano di essere applicabili, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti autorizzazioni, nullaosta o provvedimenti di impegno, le seguenti norme riguardanti interventi per le finalita' di cui alle lettere b e c del numero 3 dell' art. 1;

OMISSIS

- legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, articoli 14 e 22;

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 9

Dall' esercizio 1986, con l' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19, cessano di essere applicabili, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti autorizzazioni, nullaosta o provvedimenti di impegno, le seguenti norme riguardanti interventi per le finalita' di cui alle lettere b e c del numero 3 dell' art. 1;

OMISSIS

- legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, art. 32;

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 10

Dall' esercizio 1986, con l' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19, cessano di essere applicabili, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti autorizzazioni, nullaosta o provvedimenti di impegno, le seguenti norme riguardanti interventi per le finalita' di cui alle lettere b e c del numero 3 dell' art. 1;

OMISSIS

- legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, articoli 17, 19 esclusi il secondo e settimo comma, 22 escluso il terzo comma;

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 11

Dall' esercizio 1986, con l' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19, cessano di essere applicabili, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti autorizzazioni, nullaosta o provvedimenti di impegno, le seguenti norme riguardanti interventi per le finalita' di cui alle lettere b e c del numero 3 dell' art. 1;

OMISSIS

- legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, art. 38;

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 12

Dall' esercizio 1986, con l' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19, cessano di essere applicabili, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti autorizzazioni, nullaosta o provvedimenti di impegno, le seguenti norme riguardanti interventi per le finalita' di cui alle lettere b e c del numero 3 dell' art. 1;

OMISSIS

- legge regionale 21 agosto 1984, n. 50, art. 6;

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 13

Dall' esercizio 1986, con l' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19, cessano di essere applicabili, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti autorizzazioni, nullaosta o provvedimenti di impegno, le seguenti norme riguardanti interventi per le finalita' di cui alle lettere b e c del numero 3 dell' art. 1;

OMISSIS

- legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, art. 1;

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 14

Dall' esercizio 1986, con l' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19, cessano di essere applicabili, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti autorizzazioni, nullaosta o provvedimenti di impegno, le seguenti norme riguardanti interventi per le finalita' di cui alle lettere b e c del numero 3 dell' art. 1;

OMISSIS

- legge regionale 30 dicembre 1977, n. 105, articoli 1 e 2.

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 15

In attuazione del disposto dell' ottavo comma dell' art. 18, le seguenti norme cessano di essere applicabili dall' esercizio 1987 con decorrenza dall' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione:

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 16

In attuazione del disposto dell' ottavo comma dell' art. 18, le seguenti norme cessano di essere applicabili dall' esercizio 1987 con decorrenza dall' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione:

- legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, art. 19, secondo comma;

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 17

In attuazione del disposto dell' ottavo comma dell' art. 18, le seguenti norme cessano di essere applicabili dall' esercizio 1987 con decorrenza dall' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione:

OMISSIS

- legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche, art. 3, secondo comma;

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 18

In attuazione del disposto dell' ottavo comma dell' art. 18, le seguenti norme cessano di essere applicabili dall' esercizio 1987 con decorrenza dall' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione:

OMISSIS

- legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, art. 16, terzo comma;

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 19

In attuazione del disposto dell' ottavo comma dell' art. 18, le seguenti norme cessano di essere applicabili dall' esercizio 1987 con decorrenza dall' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione:

OMISSIS

- legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, art. 11, sesto comma;

 

 

ARTICOLO 54 SUBARTICOLO 20

In attuazione del disposto dell' ottavo comma dell' art. 18, le seguenti norme cessano di essere applicabili dall' esercizio 1987 con decorrenza dall' inizio di ciascuna campagna di commercializzazione:

OMISSIS

- legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, art. 22, terzo comma.

 

 

ARTICOLO 56 SUBARTICOLO 1

L' onere di lire 876.800 milioni, derivante dall' applicazione della presente legge per il triennio 1986 - 88, trova riscontro:

- per lire 268.400 milioni nel bilancio pluriennale della Regione progetto 03.08 - Piano agricolo - Azione programmatica, forestazione - (lire 225.000 milioni) e progetto 07.09 - Attivita' ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all' emergenza - (lire 43.400 milioni);

- per lire 50.000 milioni, nelle disponibilita' derivanti dalle assegnazioni statali di cui all' art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, riferite agli esercizi 1984 e precedenti;

- per lire 558.400 milioni, nelle seguenti minori spese derivanti dalla cessazione dell' applicabilita' di norme regionali di cui ai precedenti articoli 53 e 54:

Bilancio 1986 e Bilancio pluriennale 1986 - 88 Capitolo 55451 Rif. codice 3.8.9 Oneri corrispondenti 1987 57.000 1988 57.000 Totale triennio 198688 114.000 Capitolo 55452 Rif. codice 3.8.9 Oneri corrispondenti 1987 15.000 1988 15.000 Totale triennio 198688 30.000 Capitolo 55453 Rif. codice 3.8.10 Oneri corrispondenti 1987 20.000 1988 20.000 Totale triennio 198688 40.000 Capitolo 55454 Rif. codice 3.8.10 Oneri corrispondenti 1987 6.000 1988 6.000 Totale triennio 198688 12.000 Capitolo 55455 Rif. codice 3.8.5 Oneri corrispondenti 1987 2.500 1988 2.500 Totale triennio 198688 5.000 Capitolo 55458 Rif. 3.8.10 Oneri corrispondenti 1987 30.000 1988 30.000 Totale triennio 198688 60.000 Capitolo 55634 Importo 16.000 Rif. codice 3.8.3 Oneri corrispondenti 1987 16.000 1988 16.000 Totale triennio 198688 48.000 Capitolo 55635 Rif. codice 3.8.3 Oneri corrispondenti 1987 1.500 1988 1.500 Totale triennio 198688 3.000 Capitolo 56454 rif. codice 3.8.11 Oneri corrispondenti 1987 2.000 1988 2.000 Totale triennio 198688 4.000 Capitolo 56902 Rif. codice 3.8.9 Oneri corrispondenti 1987 13.000 1988 13.000 Totale triennio 198688 26.000 Capitolo 56914 Rif. codice 6.1.0 Oneri corrispondenti 1987 35.000 1988 35.000 Totale triennio 198688 70.000 Capitolo 75209 Importo 2.800 Rif. codice 3.16.0 Oneri corrispondenti 1987 2.800 1988 2.800 Totale triennio 198688 8.400 Cap. 75227 Importo 46.000 Rif. codice 3.8.2 Oneri corrispondenti 1987 46.000 1988 46.000 Totale triennio 198688 138.000 Importi 64.800 Oneri corrispondenti 1987 246.800 1988 246.800 Totale triennio 198688 558.400 All' onere di lire 127.200 milioni, ricadente nell' esercizio finanziario 1986, si provvede:

 

 

ARTICOLO 56 SUBARTICOLO 2

L' onere di lire 876.800 milioni, derivante dall' applicazione della presente legge per il triennio 1986 - 88, trova riscontro:

- per lire 268.400 milioni nel bilancio pluriennale della Regione progetto 03.08 - Piano agricolo - Azione programmatica, forestazione - (lire 225.000 milioni) e progetto 07.09 - Attivita' ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all' emergenza - (lire 43.400 milioni);

- per lire 50.000 milioni, nelle disponibilita' derivanti dalle assegnazioni statali di cui all' art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, riferite agli esercizi 1984 e precedenti;

- per lire 558.400 milioni, nelle seguenti minori spese derivanti dalla cessazione dell' applicabilita' di norme regionali di cui ai precedenti articoli 53 e 54:

Bilancio 1986 e Bilancio pluriennale 1986 - 88 Capitolo 55451 Rif. codice 3.8.9 Oneri corrispondenti 1987 57.000 1988 57.000 Totale triennio 198688 114.000 Capitolo 55452 Rif. codice 3.8.9 Oneri corrispondenti 1987 15.000 1988 15.000 Totale triennio 198688 30.000 Capitolo 55453 Rif. codice 3.8.10 Oneri corrispondenti 1987 20.000 1988 20.000 Totale triennio 198688 40.000 Capitolo 55454 Rif. codice 3.8.10 Oneri corrispondenti 1987 6.000 1988 6.000 Totale triennio 198688 12.000 Capitolo 55455 Rif. codice 3.8.5 Oneri corrispondenti 1987 2.500 1988 2.500 Totale triennio 198688 5.000 Capitolo 55458 Rif. 3.8.10 Oneri corrispondenti 1987 30.000 1988 30.000 Totale triennio 198688 60.000 Capitolo 55634 Importo 16.000 Rif. codice 3.8.3 Oneri corrispondenti 1987 16.000 1988 16.000 Totale triennio 198688 48.000 Capitolo 55635 Rif. codice 3.8.3 Oneri corrispondenti 1987 1.500 1988 1.500 Totale triennio 198688 3.000 Capitolo 56454 rif. codice 3.8.11 Oneri corrispondenti 1987 2.000 1988 2.000 Totale triennio 198688 4.000 Capitolo 56902 Rif. codice 3.8.9 Oneri corrispondenti 1987 13.000 1988 13.000 Totale triennio 198688 26.000 Capitolo 56914 Rif. codice 6.1.0 Oneri corrispondenti 1987 35.000 1988 35.000 Totale triennio 198688 70.000 Capitolo 75209 Importo 2.800 Rif. codice 3.16.0 Oneri corrispondenti 1987 2.800 1988 2.800 Totale triennio 198688 8.400 Cap. 75227 Importo 46.000 Rif. codice 3.8.2 Oneri corrispondenti 1987 46.000 1988 46.000 Totale triennio 198688 138.000 Importi 64.800 Oneri corrispondenti 1987 246.800 1988 246.800 Totale triennio 198688 558.400 All' onere di lire 127.200 milioni, ricadente nell' esercizio finanziario 1986, si provvede:

- quanto a lire 200 milioni con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti >>;

OMISSIS

- quanto a lire 64.800 milioni con la riduzione degli stanziamenti dei capitoli 55634, 75209 e 75227, rispettivamente per lire 16.000 milioni, lire 2.800 milioni e lire 46.000 milioni >>.

 

 

ARTICOLO 56 SUBARTICOLO 3

L' onere di lire 876.800 milioni, derivante dall' applicazione della presente legge per il triennio 1986 - 88, trova riscontro:

- per lire 268.400 milioni nel bilancio pluriennale della Regione progetto 03.08 - Piano agricolo - Azione programmatica, forestazione - (lire 225.000 milioni) e progetto 07.09 - Attivita' ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all' emergenza - (lire 43.400 milioni);

- per lire 50.000 milioni, nelle disponibilita' derivanti dalle assegnazioni statali di cui all' art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, riferite agli esercizi 1984 e precedenti;

- per lire 558.400 milioni, nelle seguenti minori spese derivanti dalla cessazione dell' applicabilita' di norme regionali di cui ai precedenti articoli 53 e 54:

Bilancio 1986 e Bilancio pluriennale 1986 - 88 Capitolo 55451 Rif. codice 3.8.9 Oneri corrispondenti 1987 57.000 1988 57.000 Totale triennio 198688 114.000 Capitolo 55452 Rif. codice 3.8.9 Oneri corrispondenti 1987 15.000 1988 15.000 Totale triennio 198688 30.000 Capitolo 55453 Rif. codice 3.8.10 Oneri corrispondenti 1987 20.000 1988 20.000 Totale triennio 198688 40.000 Capitolo 55454 Rif. codice 3.8.10 Oneri corrispondenti 1987 6.000 1988 6.000 Totale triennio 198688 12.000 Capitolo 55455 Rif. codice 3.8.5 Oneri corrispondenti 1987 2.500 1988 2.500 Totale triennio 198688 5.000 Capitolo 55458 Rif. 3.8.10 Oneri corrispondenti 1987 30.000 1988 30.000 Totale triennio 198688 60.000 Capitolo 55634 Importo 16.000 Rif. codice 3.8.3 Oneri corrispondenti 1987 16.000 1988 16.000 Totale triennio 198688 48.000 Capitolo 55635 Rif. codice 3.8.3 Oneri corrispondenti 1987 1.500 1988 1.500 Totale triennio 198688 3.000 Capitolo 56454 rif. codice 3.8.11 Oneri corrispondenti 1987 2.000 1988 2.000 Totale triennio 198688 4.000 Capitolo 56902 Rif. codice 3.8.9 Oneri corrispondenti 1987 13.000 1988 13.000 Totale triennio 198688 26.000 Capitolo 56914 Rif. codice 6.1.0 Oneri corrispondenti 1987 35.000 1988 35.000 Totale triennio 198688 70.000 Capitolo 75209 Importo 2.800 Rif. codice 3.16.0 Oneri corrispondenti 1987 2.800 1988 2.800 Totale triennio 198688 8.400 Cap. 75227 Importo 46.000 Rif. codice 3.8.2 Oneri corrispondenti 1987 46.000 1988 46.000 Totale triennio 198688 138.000 Importi 64.800 Oneri corrispondenti 1987 246.800 1988 246.800 Totale triennio 198688 558.400 All' onere di lire 127.200 milioni, ricadente nell' esercizio finanziario 1986, si provvede:

OMISSIS

- quanto a lire 62.200 milioni con parte delle disponibilita' del capitolo 60751 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale >>;

- quanto a lire 64.800 milioni con la riduzione degli stanziamenti dei capitoli 55634, 75209 e 75227, rispettivamente per lire 16.000 milioni, lire 2.800 milioni e lire 46.000 milioni >>.

 

 

ARTICOLO 56 SUBARTICOLO 4

- quanto a lire 64.800 milioni con la riduzione degli stanziamenti dei capitoli 55634, 75209 e 75227, rispettivamente per lire 16.000 milioni, lire 2.800 milioni e lire 46.000 milioni >>.