(IX Legislatura)

 

Legge Regionale n. 9 del 06 03 1986

-°-

Istituzione della provincia regionale.

 

    (Supplemento ordinario)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga

 

Titolo I

Caratteri dell' amministrazione.

 

ARTICOLO 1

Principi generali.

L' attivita' della Regione, degli enti locali territoriali e degli enti da essi dipendenti è ispirata ai principi di autonomia, di decentramento, di partecipazione ed al metodo della programmazione.

Gli enti locali partecipano alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attuano gli obiettivi.

 

 

ARTICOLO 2

Criteri dell' azione amministrativa.

L' azione amministrativa è svolta secondo criteri di partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi, di imparzialità, di razionalità ed immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l' efficienza dei servizi.

La Regione e gli enti locali territoriali svolgono le proprie funzioni osservando i principi della pubblicità dei propri atti in ogni fase dei procedimenti amministrativi, salvo particolari eccezioni espressamente previste dalla legge.

Essi disciplinano mediante atti generali, in attuazione della legge, le forme della pubblicita' dei propri provvedimenti, nonche' i modi di accesso del pubblico alla loro conoscenza.

 

Titolo II

Organizzazione locale territoriale

nella Regione siciliana.

 

ARTICOLO 3

Ordinamento degli enti locali territoriali.

L' amministrazione locale territoriale nella Regione siciliana è articolata, ai sensi dell' art. 15 dello Statuto regionale, in comuni ed in liberi consorzi di comuni denominati << province regionali >>.

 

 

ARTICOLO 4

Natura e compiti delle province regionali.

Le province regionali, costituite dalla aggregazione dei comuni siciliani in liberi consorzi, sono dotate della piu' ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Esse sono espressioni delle comunita' operanti in territori di dimensioni sovracomunali, storicamente integrate o suscettibili di integrazioni intorno ad un unico polo di direzione, che consentano l' organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, nonche' l' elaborazione e l' attuazione di una comune programmazione economica e sociale.

La provincia regionale, ente pubblico territoriale, realizza l' autogoverno della comunita' consortile e sovrintende, nel quadro della programmazione regionale, all' ordinato sviluppo economico e sociale della comunita' medesima. Essa e' titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione.

Per le funzioni statali o regionali ad essa non delegate, la provincia regionale svolge compiti di proposta.

Il territorio della provincia regionale puo' costituire circoscrizione di decentramento statale.

 

 

ARTICOLO 5

Costituzione delle province regionali.

La costituzione di ciascuna provincia regionale e' promossa da uno o piu' comuni ricompresi in una medesima area contraddistinta dalle caratteristiche di cui all' art. 4, mediante delibere dei rispettivi consigli su una specifica, identica, motivata proposta, da adottarsi, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Le delibere di cui al comma precedente debbono essere adottate nel corso dei primo semestre del 1987.

Le delibere devono contenere l' indicazione dell' ambito territoriale dell' istituenda provincia regionale, avente caratteristiche di continuita' territoriale ed una popolazione residente di almeno 230 mila abitanti riducibile a non meno di 180 mila allorche' ricorrano particolari ragioni storiche, sociali ed economiche, nonche' la designazione del capoluogo.

La popolazione residente nei comuni e' quella risultante dai registri di popolazione.

La mancata adozione delle delibere entro il termine di cui al secondo comma equivale alla proposta di costituirsi in libero consorzio con i comuni ricadenti entro l' ambito territoriale della disciolta provincia e con il medesimo capoluogo, sempreche' sussistano i requisiti di cui all' art. 4 ed al terzo comma del presente articolo.

E' fatta salva la facolta' dei singoli comuni di richiedere, entro gli stessi termini e nel rispetto delle medesime modalita' procedurali, l' aggregazione ad altra istituenda provincia, sempreche' sussistano i requisiti di cui all' art. 4 ed al terzo comma del presente articolo.

Le delibere, munite del riscontro tutorio, sono trasmesse all' Assessorato regionale degli enti locali.

Il riscontro tutorio sulle suddette delibere e' esclusivamente di legittimita' sulla regolarita' delle adunanze e delle votazioni dei consigli comunali.

 

 

ARTICOLO 6

Adempimenti della Giunta regionale.

Entro il secondo semestre dell' anno 1987, preso atto delle deliberazioni previste dall' art. 5, nonche' delle eventuali mancate adozioni di cui al quinto comma del medesimo articolo, la Giunta regionale, ricorrendone i presupposti - e subordinatamente alla presenza nelle aree provinciali residue dei caratteri di cui all' art. 4 ed al terzo comma dell' art. 5 - delibera la presentazione all' Assemblea regionale del disegno di legge per la costituzione delle province regionali con le indicazioni conseguenti a riguardo delle circoscrizioni territoriali e della istituzione dei relativi capoluoghi.

 

 

ARTICOLO 7

Modifiche agli ambiti territoriali delle province regionali.

Alle modifiche degli ambiti territoriali delle province regionali, si provvede con legge regionale, ad iniziativa del Governo regionale, nel rispetto dei criteri indicati negli articoli precedenti, su richiesta di una o piu' province, ovvero di uno o piu' comuni, oppure in base a richiesta popolare avanzata: da almeno il 50 per cento degli elettori del comune di cui viene chiesto il trasferimento ad altra provincia, per i comuni sino a 50.000 abitanti; da almeno il 30 per cento, per i comuni fino a 100.000 abitanti; da almeno il 20 per cento, per i comuni oltre i 100.000 abitanti.

Delle richieste di cui al comma precedente e' data notizia mediante avviso pubblicato, a cura dell' Assessorato regionale degli enti locali, nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione le province regionali ed i comuni interessati possono presentare osservazioni.

La Giunta regionale delibera, quindi, la presentazione all' Assemblea regionale del disegno di legge concernente le modifiche degli ambiti territoriali provinciali.

Esse hanno effetto dalla data di scadenza dei relativi consigli provinciali.

 

Titolo III

Funzioni della provincia regionale.

 

ARTICOLO 8

Caratteristiche dell' attivita' della provincia regionale.

Le province regionali operano, di norma, sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalita' dei propri interventi.

Le province regionali concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio - economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte dei comuni.

 

 

ARTICOLO 9

Programmazione economico - sociale.

In conformità agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale di sviluppo economico - sociale ed in armonia con i relativi obiettivi e priorità, la provincia regionale, in relazione alle complessive esigenze di sviluppo della comunità provinciale, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.

Il piano provinciale di sviluppo economico - sociale tiene conto delle risultanze dell' assemblea generale dei sindaci dei comuni della provincia regionale, da tenersi annualmente su convocazione del presidente della provincia.

Nella stessa sede il presidente della provincia regionale riferisce sullo stato di attuazione della programmazione provinciale.

 

 

ARTICOLO 10

Procedure della programmazione.

Il progetto del programma di sviluppo economico sociale e' predisposto dalla giunta, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, tenendo conto delle proposte avanzate dai comuni, dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dalle formazioni sociali e dagli altri soggetti pubblici o privati operanti nel territorio della provincia regionale, ed e' inviato ai comuni della provincia i quali, entro 30 giorni dalla ricezione, possono formulare, con delibera consiliare, osservazioni e proposte.

Decorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della provincia regionale trasmette il progetto di programma, corredato delle proposte ed osservazioni dei comuni e delle eventuali conseguenti determinazioni della giunta, alla Presidenza della Regione per l' esame da parte degli organi preposti alla programmazione regionale, nel corso del quale sono sentiti i rappresentanti della provincia regionale.

La Presidenza della Regione formula, entro 60 giorni dalla ricezione del progetto di programma, le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica, necessarie al fine di rendere compatibili i progetti stessi con le scelte della programmazione regionale.

Il programma provinciale di sviluppo economico - sociale e' approvato con delibera consiliare, a maggioranza assoluta, tenendo conto delle osservazioni e delle proposte formulate dalla Presidenza della Regione ed e' aggiornato ogni anno con prospettiva poliennale anche con riferimento alla verifica di cui all' art. 11, con gli adeguamenti e le specificazioni necessarie alla formulazione del bilancio dell' esercizio successivo.

In ogni caso la provincia e' tenuta ad uniformarsi alle proposte della Presidenza della Regione relative alla compatibilita' con le scelte della programmazione regionale.

 

 

ARTICOLO 11

Verifica sull' attuazione del programma economico - sociale.

La giunta presenta annualmente al consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione del programma provinciale di sviluppo economico - sociale e dei progetti in cui esso si articola.

Copia della relazione e' trasmessa ai comuni che possono presentare proprie osservazioni e proposte.

 

 

ARTICOLO 12

Pianificazione territoriale.

La provincia regionale, ferme restando le competenze dei comuni, adotta un piano relativo:

1) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;

2) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

Qualora i comuni interessati non provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano, le deliberazioni delle province regionali relativamente alle suddette materie costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.

Ai fini della formulazione del piano territoriale regionale, la provincia formula proposte relative alle vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attivita' produttive.

In relazione al perseguimento delle proprie finalita' ed attribuzioni la provincia regionale presenta osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed in corso di approvazione.

 

 

ARTICOLO 13

Funzioni amministrative.

Nell' ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la provincia regionale provvede sulle seguenti materie:

1) servizi sociali e culturali:

a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio - scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell' art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia;

b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;

c) promozione ed attuazione, nell' ambito provinciale, di iniziative ed attivita' di formazione professionale, in conformita' della legislazione regionale vigente in materia, nonche' realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;

d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all' individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonche' alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalita' di cui all' art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l' esercizio delle funzioni suddette, la provincia si avvale degli organi periferici dell' Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;

e) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;

2) sviluppo economico:

a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attivita' turistiche, di interesse sovracomunale;

b) interventi di promozione e di sostegno delle attivita' artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;

c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;

d) autorizzazione all' apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all' art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;

3) organizzazione del territorio e tutela dell' ambiente:

a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell' art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;

b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;

c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;

d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati;

e) tutela dell' ambiente ed attivita' di prevenzione e di controllo dell' inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attivita' industriali;

f) organizzazione e gestione dei servizi, nonche' localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi.

La provincia regionale svolge, altresi', le attribuzioni delle soppresse amministrazioni provinciali, esplica ogni altra attivita' di interesse provinciale, in conformita' delle disposizioni di legge, puo' essere organo di decentramento regionale e realizzare interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.

 

 

ARTICOLO 14

Delega di funzioni amministrative.

La provincia regionale puo' provvedere alla gestione degli interventi e dei servizi di competenza dei comuni compresi nel suo territorio, d' intesa con gli organi comunali.

Salve le competenze attribuite con la presente legge e quelle eventualmente trasferite con leggi regionali, la provincia puo' delegare ai comuni compresi nel proprio territorio o a consorzi intercomunali l' esercizio di funzioni amministrative ritenute di interesse locale.

I relativi rapporti finanziari sono disciplinati sulla base di intese fra la provincia regionale e i comuni interessati o i consorzi intercomunali.

 

 

ARTICOLO 15

Gestione comuni.

I comuni appartenenti ad una medesima provincia regionale possono - ove per le relative materie non si provveda gia' a termini dell' art. 13 - stabilire fra loro, anche con l' intervento della provincia regionale, gestioni comuni al fine di:

a) predisporre ed adottare unitariamente i piani territoriali di rispettiva competenza;

b) realizzare l' esercizio congiunto di servizi, anche attraverso la costituzione di specifiche unita' di gestione;

c) utilizzare congiuntamente beni e servizi;

d) far fronte in modo coordinato ad esigenze tecniche particolari, quali l' informazione automatizzata, l' addestramento del relativo personale ed ogni altra esigenza per la quale non sia necessario costituire strutture associate specifiche.

Le gestioni comuni sono deliberate dai consigli comunali e provinciali interessati, unitamente al relativo regolamento, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

Il regolamento della gestione comune deve prevedere:

1) la sede, le attivita' ed i servizi da gestire congiuntamente;

2) l' istituzione, la composizione e le competenze dell' organo comune deliberante;

3) l' organo monocratico responsabile della gestione;

4) la disciplina dei rapporti finanziari e patrimoniali;

le norme per il recesso di un comune o per l' adesione di altri; i modi e le forme di organizzazione ed utilizzazione del personale dipendente degli enti interessati;

5) i poteri di iniziative e di proposte degli enti associati, il diritto di informazione e le modalita' di accesso agli atti della gestione comune da parte degli enti stessi e dei rispettivi consiglieri, nei limiti stabiliti dalla legge.

Almeno una volta l' anno e' indetta una conferenza dei consigli dei comuni interessati, in seduta pubblica, per discutere sull' attivita' e sui programmi della gestione comune.

 

 

ARTICOLO 16

Gestione comuni obbligatorie.

Per la realizzazione di particolari obiettivi della programmazione provinciale, il Presidente della Regione, ove non vi provvedano i comuni interessati, anche su proposta dei consigli delle province regionali, dispone con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, la costituzione obbligatoria di gestioni comuni per l' esercizio delle funzioni relative al perseguimento dei predetti obiettivi.

Col decreto di cui al comma precedente sono fissate le norme di organizzazione e le modalita' di esercizio della gestione comune, in conformita' delle disposizioni dell' art. 15.

 

 

ARTICOLO 17

Convenzioni.

I comuni possono avvalersi, mediante convenzione, su richiesta dei relativi consigli, degli uffici tecnici della provincia regionale cui appartengono per le proprie attivita' istituzionali, concordando con la giunta provinciale i tempi, le condizioni, le modalità di utilizzazione ed il relativo apporto finanziario.

I comuni, mediante apposita convenzione, possono utilizzare servizi gestiti da altri comuni o da loro aziende.

La convenzione stabilisce i rapporti economici, le forme e le condizioni di gestione, nonché i modi di consultazione periodica degli enti contraenti.

Le province hanno facolta' di promuovere e stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti.

 

 

ARTICOLO 18

Società per azioni.

I comuni e le province hanno facolta' di promuovere, per la gestione di servizi pubblici, la costituzione di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

 

Titolo IV

Aree mmetropolitane.

 

ARTICOLO 19

Caratteri delle aree metropolitane.

Possono essere dichiarate aree metropolitane le zone del territorio regionale che presentino le seguenti caratteristiche:

a) siano ricomprese nell' ambito dello stesso territorio provinciale;

b) abbiano, in base ai dati ISTAT relativi al 31 dicembre dell' anno precedente la dichiarazione, una popolazione residente non inferiore a 250 mila abitanti;

c) siano caratterizzate dall' aggregazione, intorno ad un comune di almeno 200 mila abitanti, di piu' centri urbani aventi fra loro una sostanziale continuita' di insediamenti;

d) presentino un elevato grado di integrazione in ordine ai servizi essenziali, al sistema dei trasporti e allo sviluppo economico e sociale.

 

 

ARTICOLO 20

Individuazione e delimitazione dell'area metropolitana.

L' individuazione dell' area metropolitana e la relativa delimitazione e' effettuata, anche su richiesta degli enti locali interessati, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell' Assessore regionale per gli enti locali.

A tal fine la relativa iniziativa è preventivamente sottoposta - a cura dell' Assessore regionale per gli enti locali - all' esame degli enti locali interessati che non abbiano promosso la richiesta di cui al comma precedente, i quali possono esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento.

Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dal parere.

 

 

ARTICOLO 21

Funzioni dell' area metropolitana.

Le province regionali comprendenti aree metropolitane, oltre alle funzioni indicate negli articoli precedenti, svolgono, nell' ambito delle predette aree, le funzioni spettanti ai comuni in materia di:

1) disciplina del territorio, mediante la formazione di un piano intercomunale, relativo:

- alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie e dei relativi impianti;

- alle aree da destinare ad edilizia pubblica residenziale, convenzionata ed agevolata;

- alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

Le previsioni del suddetto piano intercomunale costituiscono variante agli strumenti urbanistici comunali;

2) formazione del piano intercomunale della rete commerciale;

3) distribuzione dell' acqua potabile e del gas;

4) trasporti pubblici;

5) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Per l' esercizio delle funzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 la provincia regionale puo' avvalersi delle aziende municipalizzate esistenti, ovvero promuovere la costituzione di gestioni comuni ai sensi dell' art. 15 o la stipula di convenzioni ai sensi dell' art. 17, secondo comma.

 

Titolo V

Organizzazione della provincia regionale.

Capo I

Potesta' statutaria e regolamentare.

 

ARTICOLO 22

Statuto della provincia regionale.

La provincia regionale, in relazione alle proprie esigenze e specificita', adotta lo statuto.

Lo statuto fissa, in armonia con le disposizioni della presente legge, le norme fondamentali relative all' organizzazione della provincia regionale ed al suo funzionamento, nonche':

- i modi e le forme del controllo e della partecipazione popolare alla vita della provincia regionale mediante: referendum, iniziativa popolare ed altri strumenti di consultazione e di democrazia diretta;

- i modi e le forme in cui i comuni, singoli o associati, partecipano all' esercizio delle funzioni spettanti alla provincia regionale.

 

 

ARTICOLO 23

Procedimento di formazione dello statuto.

Lo statuto della provincia regionale e' adottato dal consiglio, entro un anno dal suo insediamento, su proposta della giunta che, a tal fine, ne redige il progetto e lo sottopone ai comuni dell' area provinciale, i quali, entro 30 giorni dalla ricezione, possono formulare, mediante delibere consiliari, osservazioni e proposte di modifica.

Sul progetto e sulle proposte di cui al comma precedente, il consiglio delibera a maggioranza di due terzi dei componenti. Dopo il secondo scrutinio, da effettuarsi non prima di 8 giorni ed entro i successivi 15 giorni, e' sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

Dopo l' espletamento del controllo da parte dell' organo competente, lo statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed affisso all' albo dell' ente per 30 giorni consecutivi.

Le modifiche allo statuto sono adottate con la procedura di cui ai commi precedenti.

 

 

ARTICOLO 24

Potestà regolamentare.

La provincia regionale adotta, in armonia con le disposizioni di legge e del proprio statuto, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni e delle relative modalita' di esplicazione.

In particolare i regolamenti concernono:

- l' organizzazione ed il funzionamento del consiglio provinciale con particolare riferimento alle attribuzioni della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, alla suddivisione in gruppi dei componenti il consiglio, alla istituzione di commissioni permanenti, all' esame delle proposte di deliberazione, mozioni, interpellanze e interrogazioni;

- l' organizzazione ed il funzionamento della giunta;

- l' organizzazione degli uffici e la pianta organica del personale;

- le modalita' di gestione dei servizi;

- le aziende provinciali;

- i contenuti e le forme dei provvedimenti per i fini di cui all' art. 2.

 

Titolo V

Organizzazione della provincia regionale.

Capo II

Organizzazione della provincia regionale.

 

ARTICOLO 25

Organi della provincia regionale.

Sono organi della provincia regionale il consiglio, la giunta, il presidente della provincia regionale.

 

 

ARTICOLO 26
Composizione del consiglio.

Il consiglio della provincia regionale e' composto:

a) di sessanta consiglieri, nelle province regionali con popolazione superiore a 500 mila abitanti;

b) di cinquanta consiglieri, nelle province regionali con popolazione superiore a 300 mila abitanti;

c) di quaranta consiglieri nelle altre province.

 

 

ARTICOLO 27

Elezione dei consiglieri delle province regionali.

I consiglieri delle province regionali sono eletti a suffragio diretto mediante scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale, e durano in carica cinque anni.

 

 

ARTICOLO 28

Commissioni permanenti Le questioni sulle quali il consiglio e' chiamato ad adottare deliberazioni sono esaminate preventivamente dalle commissioni consiliari permanenti istituite in seno al consiglio, formate da consigliere provinciali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.

I pareri delle commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del consiglio provinciale.

Si prescinde comunque dal parere ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del presidente della commissione o, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla stessa ricezione.

Ai lavori delle commissioni possono partecipare, senza diritto a voto, i componenti della giunta della provincia regionale, nonche' rappresentanti dei comuni della stessa provincia, esperti e tecnici, nel numero e con le modalita' stabilite dal regolamento consiliare.

 

 

ARTICOLO 29

Attribuzioni del consiglio Il consiglio della provincia regionale e' l' organo di indirizzo politico e amministrativo dell' ente.

Il consiglio:

1) delibera lo statuto dell' ente, i regolamenti per il funzionamento degli organi ed in genere i regolamenti provinciali, compresi quelli degli enti dipendenti;

2) delibera i piani ed i programmi e gli indirizzi generali per la loro attuazione e verifica;

3) approva il bilancio annuale preventivo e quello pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto generale;

4) delibera la contrazione di mutui;

5) delibera sull' affidamento di lavori per trattativa privata, per appalto - concorso, per licitazione privata, per pubblico incanto, per concessione;

6) delibera sugli appalti - concorso, sulle licitazioni private e sui pubblici incanti, relativi all' acquisizione di servizi e forniture;

7) delibera sui tributi previsti dalla legge e fissa le tariffe per l' uso dei beni provinciali e per l' utilizzazione dei relativi servizi pubblici;

8) detta gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche, degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; approva i loro atti fondamentali nei casi previsti dalla legge;

9) delibera sulle forme associative con altri enti locali; 10) delibera ogni spesa in conto capitale che ecceda la

somma di lire 800 milioni o che impegni complessivamente per lo stesso importo piu' esercizi finanziari successivi;

11) delibera sui concorsi, sulle piante organiche, sulle assunzioni e sullo stato giuridico del personale;

12) delibera le nomine, le designazioni e le revoche di rappresentanti della provincia presso enti ed organismi esterni;

13) delibera su alienazioni ed acquisti di beni mobili ed immobili, locazioni e transazioni, quando il valore dei contratti sia superiore a 180 milioni di lire o a 30 milioni se si tratta di mobili;

14) delibera in ordine a proposte e pareri riguardanti modifiche all' ambito territoriale della provincia;

15) delibera la creazione di istituzioni pubbliche provinciali;

16) delibera su tutti gli altri affari previsti dalla legge.

 

 

ARTICOLO 30

Numero legale Il consiglio delibera con l' intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un' ora della seduta.

Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta e' rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione, e' sufficiente per la validita' delle deliberazioni l' intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unita'.

 

 

ARTICOLO 31

Composizione della giunta La giunta della provincia regionale e' composta dal presidente e da assessori in numero eguali ad un quinto dei consiglieri assegnati alla provincia regionale.

 

 

ARTICOLO 32

Attribuzioni della giunta La giunta e' l' organo esecutivo della provincia regionale e svolge attivita' propulsiva delle attribuzioni del consiglio. Essa opera collegialmente.

La giunta delibera sulle materie ad essa demandate dalla legge e cura tutti gli affari attribuiti alla provincia regionale, o alla stessa delegati, che non siano di competenza del consiglio o del presidente.

La giunta, altresi', adotta le deliberazioni di competenza del consiglio nei casi di necessita' o di urgenza.

Tale facolta' non puo' essere esercitata relativamente alle attribuzioni di cui ai numeri 4, 5, 6 e 10 dell' art. 29.

Le deliberazioni adottate ai sensi del comma precedente decadono se entro 30 giorni dalla data della loro adozione il consiglio non sia stato convocato per deliberarne la ratifica.

Le deliberazioni di cui al comma precedente, non ancora decadute, devono essere iscritte all' ordine del giorno delle successive sedute del consiglio siano alla loro ratifica.

L' elenco di tutte le deliberazioni non ancora ratificate e' sottoposto all' esame del consiglio unitamente allo schema del bilancio di previsione. Tali deliberazioni, ove non ratificate, decadono con l' approvazione del bilancio.

In caso di mancata ratifica o di decadenza, rimangono salvi gli effetti gia' prodotti dall' atto.

Il consiglio procede alla ratifica delle deliberazioni adottate ai sensi del terzo comma del presente articolo, anche qualora la giunta abbia rassegnato le dimissioni.

 

 

ARTICOLO 33

Elezione del presidente e della giunta Il presidente e' eletto dal consiglio, nel suo seno, nella prima adunanza, subito dopo la convalida e la surrogazione degli eletti, con la procedura prevista dall' art. 66 dell' Ordinamento amministrativo degli enti locali.

In caso di vacanza sopravvenuta, l' elezione ha luogo nella prima adunanza del consiglio successiva e, comunque, non oltre trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal consigliere piu' anziano per voti.

La deliberazione relativa all' elezione del presidente e' immediatamente esecutiva.

In una seduta successiva, da tenersi entro il termine di otto giorni da quella in cui si e' proceduto alla elezione del presidente della provincia, lo stesso espone al consiglio il suo programma e contestualmente presenta la lista della giunta, in cui sono indicati i nomi degli assessori provinciali scelti nell' ambito del consiglio.

Dopo la discussione generale sul programma, il consiglio procede, con un' unica votazione, a scrutinio segreto, alla elezione della giunta.

La votazione per l' elezione della giunta si effettua mediante l' apposizione di un << si >> o di un << no >> su una scheda recante a stampa la lista degli assessori proposta dal presidente.

Il << si >>, espresso a maggioranza assoluta dei votanti, implica accettazione della lista; il << no >> esprime la volonta' di rifiutarla.

In quest' ultimo caso il presidente, in una successiva seduta da tenersi entro tre gioni, propone una nuova lista.

L' elezione della giunta comporta l' assenso del consiglio sul programma.

 

 

ARTICOLO 34

Elezioni suppletive Nel caso in cui, per dimissioni, incapacita' o morte, si debba procedere alla sostituzione di un assessore, il Presidente della Provincia propone al consiglio il nome del nuovo assessore da eleggersi.

Il consiglio decide sulla proposta formulata dal presidente con votazione a scrutinio segreto, sentiti, ove ne facciano richiesta, un oratore per ogni gruppo, per non piu' di dieci minuti ciascuno.

Se il candidato proposto dal presidente consegue la maggioranza assoluta dei votanti viene proclamato eletto assessore. In caso contrario, il presidente, in una successiva seduta, da tenersi entro tre giorni, propone un nuovo candidato.

 

 

ARTICOLO 35

Attribuzioni del presidente Il presidente rappresenta la provincia regionale;

convoca e presiede il consiglio e la giunta; destina, nella prima adunanza della giunta, gli assessori agli incarichi amministrativi designando quello tra essi che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, promuove le azioni possessorie ed in genere gli atti conservativi dei diritti della provincia regionale; esegue le deliberazioni del consiglio e della giunta; presiede l' assemblea dei sindaci dei comuni della provincia ed esercita ogni altra attribuzione prevista dalle leggi.

Il presidente puo' delegare, per periodi limitati o per affari definiti, le proprie competenze ad un assessore.

 

Titolo V

Organizzazione della provincia regionale

Capo III

Uffici e finanze

 

ARTICOLO 36

Uffici Ogni provincia regionale ha un segretario ed un ufficio provinciale, che ha sede nel capoluogo.

 

 

ARTICOLO 37

Finanze Alle province regionali continuano ad applicarsi le norme sulla finanza locale relative alle amministrazioni straordinarie delle province.

 

Titolo VI

Disposizioni transitorie.

 

ARTICOLO 38

Passaggio dalle amministrazioni straordinarie provinciali alle province regionali.

Le province regionali, costituite a norma dell' art. 6, subentrano alle amministrazioni straordinarie delle province alla data dell' elezione dei rispettivi consigli.

Le nuove competenze previste dalla presente legge per le province regionali sono attribuite alle attuali amministrazioni straordinarie provinciali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

ARTICOLO 39

Delegati regionali.

Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della legge di costituzione delle province regionali, il Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore per gli enti locali, nomina un delegato regionale, scelto tra i dirigenti in servizio dell' Amministrazione regionale o funzionari in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, perche' provveda a tutti gli adempimenti necessari all' ordinata successione dell' amministrazione delle province regionali alle amministrazioni straordinarie delle province, compresa la prima convocazione del consiglio provinciale.

 

 

ARTICOLO 40

Ripartizione del personale, dei mezzi funzionari e delle

attrezzature     delle     amministrazioni      straordinarie

provinciali.

Il Presidente della Regione, sentito l' Assessore regionale per gli enti locali, su proposta dei delegati regionali, ripartisce il personale, i mezzi finanziari previsti nei relativi bilanci, i beni e le attrezzature delle soppresse amministrazioni straordinarie provinciali tra le province regionali che vi succedono e provvede alla liquidazione dei rapporti pregressi.

I residui passivi sui bilanci pregressi sono iscritti nel bilancio provvisorio della provincia regionale che comprende il capoluogo della soppressa provincia.

 

 

ARTICOLO 41

Personale in posizione di comando.

Ai dipendenti di enti trasferiti alla provincia regionale che, per effetto della presente legge, vengono a trovarsi in situazioni di incompatibilita' e' data facolta', per la durata del mandato elettivo in corso, di essere collocati in posizione di comando presso gli uffici della Regione.

I dipendenti che all' atto dell' approvazione della presente legge si trovino in posizione di comando presso gli stessi enti vengono inquadrati negli organici della provincia regionale.

 

 

ARTICOLO 42

Norme elettorali.

Fino a quando le province regionali non subentrino alle amministrazioni straordinarie delle province, per l' elezione dei consigli e per i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' si applica la legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive aggiunte e modifiche.

 

 

ARTICOLO 43

Esercizio del controllo in via transitoria.

Fino all' istituzione delle relative commissioni provinciali di controllo, il controllo sugli atti delle province regionali di nuova costituzione e dei comuni compresi nelle relative circoscrizioni e' esercitato, per gli atti delle province regionali, dalla commissione provinciale di controllo della provincia cui appartiene il capoluogo della nuova provincia regionale e, per gli atti dei comuni, dalla commissione provinciale di controllo gia' competente all' atto dell' istituzione del nuovo libero consorzio.

 

 

ARTICOLO 44

Istituzioni socio - scolastiche permanenti.

Per l' esercizio delle funzioni di cui al n. 1, lett. a, dell' art. 13, i beni delle istituzioni socio - scolastiche permanenti, di cui al primo comma dell' art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 18 sono trasferiti alle province nel cui territorio ricadono.

 

Titolo VII

Rapporti tra provincia ed enti pubblici

operanti in ambito provinciale.

 

ARTICOLO 45

Comunita' montane.

Con effetto dalla data di successione delle province regionali alle amministrazioni straordinarie delle province, le comunita' montane della Sicilia sono soppresse e le relative funzioni nonche' il personale, i beni ed ogni altro mezzo finanziario sono assegnati alle province regionali nei cui territori ricadono le relative aree.

La fuznione di valorizzazione delle zone montane, secondo le finalita' di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche, e' esercitata dalla provincia regionale previo parere dell' assemblea consultiva dei comuni montani, avente sede presso ciascuna provincia od eletta dai consigli dei comuni interessati con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38.

L' assemblea consultiva, per il cui funzionamento si applica, in quanto compatibile, l' art. 10 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38, deve rendere il parere di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla richiesta da parte delle province regionali. Decorso infruttuosamente detto termine si prescinde dal parere.

Le risultanze della programmazione provinciale sono comunicate annualmente, per le relative valutazioni, all' assemblea consultiva dei comuni montani che, a tal fine, deve essere convocata dal presidente della provincia.

I fondi assegnati alle comunita' montane affluiscono nei bilanci delle province regionali nei cui territori sono comprese le relative aree, rimanendo vincolati alla promozione dello sviluppo delle popolazioni residenti nei comuni montani, alla difesa del suolo ed alla protezione della natura delle rispettive zone secondo le finalita' di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed all' art. 2 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38 e successive modifiche.

 

 

ARTICOLO 46

Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della Regione coordinano, per i fini di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, la propria attivita' con gli interventi delle province regionali.

I settori economici rappresentati nella giunta camerale sono determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione legislativa permanente << Questioni istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali ed istituzionali >> dell' Assemblea regionale siciliana.

La giunta camerale e' integrata, ai fini del coordinamento di cui al primo comma, da due rappresentanti della provincia eletti dal consiglio, con voto limitato.

 

 

ARTICOLO 47

Attivita' promozionali in materia turistica.

Nelle more del riordino del settore le province regionali, fermi restando i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali delle attivita' in materia turistica, esercitano le funzioni attualmente attribuite agli enti provinciali per il turismo e coordinano l' attivita' degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub - regionale.

A tal fine, le province si avvalgono delle strutture organizzative e delle relative procedure amministrative degli enti provinciali per il turismo, che vengono trasformati in aziende autonome provinciali, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alle stesse aziende affluiscono le entrate gia' di competenza dei trasformati enti provinciali per il turismo.

Ferma restando la composizione dei relativi organi amministrativi a termini della normativa relativa ai trasformati enti provinciali per il turismo, la cui nomina e' effettuata dal consiglio provinciale, le funzioni di presidente di ciascuna azienda autonoma per l' incremento turistico sono svolte dal presidente della relativa provincia regionale o dall' assessore da questi delegato.

Al personale trasferito, che conserva la posizione giuridica ed economica conseguita all' atto del trasferimento, si applica la normativa relativa ai dipendenti dell' amministrazione regionale.

 

 

ARTICOLO 48

Trasferimento alle province regionali di immobili di interesse turistico.

Gli immobili ed i complessi turistico - alberghieri previsti dall' art. 7 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, che, alla data dell' entrata in vigore della presente legge, non siano stati alienati, sono trasferiti alle province regionali nel cui ambito territoriale si trovano.

La Presidenza della Regione, d' intesa con l' Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, provvedera' alla consegna dei predetti beni alle province regionali non oltre sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge. Restano salvi gli effetti degli atti di gestione compiuti sino alla data di consegna.

I beni di cui al presente articolo saranno gestiti dalle aziende autonome di cui all' articolo precedente.

 

 

ARTICOLO 49

Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione.

 

 

ARTICOLO 49 SUBARTICOLO 1

Il secondo comma dell' art. 9 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, e' sostituito dal seguente:

<< Uno dei rappresentanti della Regione siciliana ed uno della provincia designati a far parte del consiglio generale sono membri di diritto del comitato direttivo >>.

 

 

ARTICOLO 49 SUBARTICOLO 2

Il secondo comma dell' art. 9 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, e' sostituito dal seguente:

<< Uno dei rappresentanti della Regione siciliana ed uno della provincia designati a far parte del consiglio generale sono membri di diritto del comitato direttivo >>.

OMISSIS

Dopo l' ultimo comma dell' art. 18 della medesima legge, e' aggiunto il seguente:

<< I piani e le eventuali proposte di variante sono sottoposti al parere del consiglio della provincia regionale competente per territorio >>.

 

Titolo VII

Rapporti tra provincia ed enti pubblici

operanti in ambito provinciale.

 

ARTICOLO 50

Consorzi di bonifica.

In attesa di una generale riforma della materia, i consorzi di bonifica nel cui comprensorio non esistano opere o impianti irrigui dagli stessi gestiti, realizzati, in corso di realizzazione o inclusi in programmi di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi.

Il patrimonio, gli uffici ed i mezzi dei consorzi soppressi sono devoluti alle amministrazioni provinciali nei cui territori sono compresi, all' Amministrazione regionale o all' Ente di sviluppo agricolo, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L' Amministrazione regionale assume tutti i diritti e gli obblighi dei consorzi estinti.

Il personale, dipendente dai soppressi consorzi alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento dell' Amministrazione regionale, strutturato in qualifiche e posizioni economiche corrispondenti a quello possedute dal personale, ed e' destinato a prestare servizio presso l' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste o presso enti sottoposti al controllo o alla vigilanza dello stesso Assessorato.

 

Titolo VIII

Norme finanziarie.

 

ARTICOLO 51

Risorse finanziarie.

Per l' assegnazione alle province delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base alla presente legge, sono istituiti, per l' esercizio finanziario 1986, due appositi fondi, uno per spese correnti, l' altro per spese in conto capitale, da iscriversi, per un ammontare, rispettivamente, di lire 80.000 milioni e 200.000 milioni, nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione.

Per gli anni successivi la spesa sarà determinata a norma dell' art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Il Presidente della Regione, su delibera della Giunta, ripartisce annualmente con propri decreti i fondi anzidetti, per il 50 per cento in base alla popolazione, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, e per il 50 per cento in base alla superficie territoriale.

In vista della presentazione del bilancio di previsione della Regione per l' anno 1987, il Governo della Regione predispone per l' esame della Commissione legislativa permanente << Finanza, bilancio e programmazione >> dell' Assemblea regionale siciliana, l' elenco dei capitoli di spesa da sopprimere perche' corrispondenti a funzioni trasferite alla provincia.

Lo schema di bilancio terra' conto delle eventuali osservazioni della Commissione.

Negli anni successivi al 1987, l' assegnazione per ciascuna provincia non potra' essere inferiore a quella dell' anno precedente.

Le somme attribuite in conto capitale possono essere delegate a garanzia di mutui contratti per investimenti.

Il consiglio provinciale approva un programma di utilizzo delle somme assegnate ai sensi del presente articolo, che deve essere comunicato alla Presidenza della Regione.

Le province devono trasmettere alla Presidenza della Regione, entro il 30 aprile dell' anno successivo a quello di assegnazione o, comunque, entro il 30 aprile successivo all' anno di utilizzazione, una relazione sull' impiego delle somme in conto capitale attribuite ai sensi del presente articolo, sottoscritta dal Presidente e dal segretario, da cui risulti l' utilizzazione delle somme assegnate in relazione alle finalita' previste dalla presente legge ed in conformita' del programma di cui al precedente comma.

A decorrere dal 1 gennaio 1987 la Regione non potra' esercitare le funzioni amministrative riguardanti le materie trasferite in attuazione della presente legge.

 

 

ARTICOLO 52

Spese di primo impianto.

Per le spese di primo impianto delle nuove province regionali il cui capoluogo non coincida con quello di una soppressa provincia e' stanziata per l' anno finanziario 1986 la complessiva somma di lire 1.000 milioni da assegnare, mediante accreditamento, dall' Assessore regionale per il bilancio e le finanze ai delegati regionali in base alle previsioni da essi formulate.

Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono essere iscritte nel bilancio dell' esercizio successivo.

 

 

ARTICOLO 53

All' onere di lire 281.000 milioni, derivante dall' applicazione della presente legge e ricadente nell' esercizio finanziario in corso, si fa fronte, quanto a lire 81.000 milioni, con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l' esercizio medesimo e, quanto a lire 200.000 milioni, con parte delle disponibilita' del capitolo 60756 - Fondo di solidarieta' nazionale da impiegarsi per le finalita' dello art. 38 dello Statuto della Regione siciliana.

La predetta spesa trova altresi' riscontro nel bilancio pluriennale, della Regione, quanto a lire 200.000 milioni, nel progetto 01.02 << Riforma amministrativa della Regione >> e, quanto a lire 81.000 milioni, nel progetto 07.09 << Attivita' ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all' emergenza >>.

 

Titolo IX

Modifiche relative a comuni e province.

 

ARTICOLO 54

Mancata approvazione del bilancio.

Dopo l' art. 109 dell' Ordinamento regionale degli enti locali e' inserito il seguente art. 109 bis:

<< Controllo sostitutivo per l' approvazione del bilancio.

In caso di mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, l' Assessore regionale per gli enti locali nomina, anche senza previa diffida, un commissario per la predisposizione d' ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del consgilio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione stessa.

Il commissario provvede, altresi', all' approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio qualora questo non vi abbia provveduto entro il termine di cui al precedente comma.

Il consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall' art. 54 dell' Ordinamento amministrativo degli enti locali e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento.

La sospensione del consiglio di cui al precedente comma e' decretata dall' Assessore regionale per gli enti locali, il quale, con lo stesso decreto, nomina un commissario per la provvisoria gestione del comune >>.

 

 

ARTICOLO 55

Attribuzioni del consiglio comunale.

All' art. 51 dell' Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sostituito dall' art. 6 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, sono aggiunti i seguenti punti:

<< 4 bis) delibera sull' affidamento di lavori per trattativa privata, per appalto - concorso, per licitazione privata, per pubblico incanto, per concessione;

4 ter) delibera sugli appalti - concorso, sulle licitazioni private e sui pubblici incanti, relativi all' acquisizione di servizi e forniture >>.

 

 

ARTICOLO 56

Diritto di accesso.

Dopo l' art. 198 dell' ordinamento amministrativo degli enti locali e' aggiunto l' articolo 198 bis:

<< Diritti di visione degli atti e di informazione.

I cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli di quartiere, dalle aziende speciali di enti territoriali. Le amministrazioni disciplinano con propri regolamenti l' esercizio di tale diritto >>.

I comuni sono tenuti ad adottare entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, appositi regolamenti che disciplinano i modi e le forme del controllo e della partecipazione popolare all' attivita' comunale di cui all' art. 22 della presente legge.

Il secondo comma dell' art. 199 dell' Ordinamento amministrativo degli enti locali e' sostituito dai seguenti:

<< I consiglieri comunali e provinciali, per l' effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall' ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonche' di avere tutte le informazioni necessarie all' esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

Copia dell' elenco delle delibere adottate dalla giunta e' trasmessa al domicilio dei consiglieri e depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Nei comuni capoluogo o con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province, per l' esercizio delle funzioni, sono assicurate idonee strutture fornite ai gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento >>.

 

 

ARTICOLO 57

Deliberazioni di urgenza.

L' art. 64 dell' Ordinamento degli enti locali e' sostituito dal seguente:

<< La giunta municipale adotta le deliberazioni di competenza del consiglio nei casi di necessita' ed urgenza.

Tale facolta' non puo' essere esercitata relativamente alle attribuzioni di cui ai numeri 4 bis e 4 ter dello art. 51.

Le deliberazioni adottate ai sensi del primo comma decadono se entro 30 giorni dalla data della loro adozione il consiglio non sia stato convocato per deliberarne la ratifica.

Le deliberazioni di cui al comma precedente, non ancora decadute, devono essere iscritte all' ordine del giorno delle successive sedute del consiglio sino alla loro ratifica.

L' elenco di tutte le deliberazioni non ancora ratificate e' sottoposto all' esame del consiglio unitamente allo schema del bilancio di previsione. Tali deliberazioni, ove non ratificate, decadono con l' approvazione del bilancio.

In caso di mancata ratifica o di decadenza, rimangono salvi gli effetti gia' prodotti dall' atto.

Il consiglio procede alla ratifica delle deliberazioni adottate ai sensi del primo comma del presente articolo, anche qualora la giunta abbia rassegnato le dimissioni >>.

 

 

ARTICOLO 58

Estensione di norme.

Le norme di cui agli articoli 28 e 30 si applicano anche ai comuni.

Le norme di cui agli articoli 33 e 34 si applicano anche ai comuni per i quali vige il sistema proporzionale di elezione, sostituendo alla parola << presidente >> la parola << sindaco >>, ed alle parole << assessori provinciali >> le parole << assessori comunali >>.

Le disposizioni di cui al penultimo comma dello art. 51 sono estese, per quanto riguarda l' impiego delle somme in conto capitale attribuite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

 

 

ARTICOLO 59

Conferenza delle autonomie locali.

E' istituita la Conferenza regionale delle autonomie locali con sede presso l' Assemblea regionale siciliana.

Essa e' costituita dai sindaci e dai vice - sindaci, dai presidenti dei gruppi consiliari dei comuni, dai presidenti, vicepresidenti e capigruppo consiliari delle province regionali.

La Conferenza si riunisce ordinariamente ogni due anni ed in linea straordinaria per motivi urgenti e di particolare importanza generale.

La seduta ordinaria si tiene il 15 maggio di ogni biennio.

La Conferenza e' convocata dal Presidente dell' Assemblea regionale siciliana, che la presiede.

La Conferenza nella sua seduta biennale ordinaria discute sulla relazione presentata dal Presidente della Regione sullo stato della Regione e sulle linee di programmazione della spesa.

A conclusione e' approvata una risoluzione di intenti e di proposte.

Alla Conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di enti e amministratori locali.

 

 

ARTICOLO 60

Organi dell' Amministrazione statale.

Nell' ambito delle province regionali restano salve le attribuzioni degli organi dell' Amministrazione dello Stato.

 

Titolo X

Disposizioni finali.

 

ARTICOLO 61

Modifiche ed abrogazioni di norme.

Sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 49, 130, 131, 132, 133, 139, 141, 141 bis, 143 primo comma, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 181, 266, 268, dell' Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

All' art. 95, ultimo comma, del predetto Ordinamento amministrativo degli enti locali e' soppressa l' espressione << col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica >>.

 

 

ARTICOLO 62

Revisione della normativa concernente le funzioni attribuite alle province regionali Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, e' istituita, con decreto del Presidente della Regione, una commissione di studio composta di funzionari delle amministrazioni regionali e provinciali, di docenti universitari in materie giuridico - amministrative e di esperti, per la revisione della legislazione vigente nelle materie attribuite alla competenza delle province regionali ai sensi della presente legge.

 

 

ARTICOLO 63

Commissione di studi per la revisione della legislazione elettorale e dell' ordinamento degli enti locali Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge e' istituita con decreto del Presidente della Regione, una Commissione di studio, composta di quindici membri scelti tra docenti universitari ed esperti, con il compito di elaborare un documento di proposta riguardante:

1) la revisione della legislazione elettorale e l' individuazione, sotto il profilo della stabilita' e dell' efficienza;

di forme diverse e dirette di elezione di organi istituzionali;

2) le modifiche all' ordinamento degli enti locali anche con riguardo ad una diversa articolazione delle competenze degli organi;

3) il riordino dei sistemi di rappresentanza degli interessi delle categorie produttive e professionali e loro rapporto con la programmazione provinciale;

4) la previsione di nuove forme di partecipazione della societa' civile alla vita delle istituzioni attraverso la ricerca di meccanismi che assicurino il concorso e la valorizzazione delle forze culturali, professionali, produttive e sociali.

La Commissione presentera' gli elaborati entro sei mesi dall' insediamento.

Il Presidente della Regione provvedera' con proprio decreto a determinare i compensi spettanti ai componenti la Commissione.

 

 

ARTICOLO 64

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 marzo 1986.