(IX Legislatura)

 

Legge Regionale n. 21 del 29 04 1985

-°-

Norme per l' esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 02 05 1985 n. 18)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

ARTICOLO 1

Campo di applicazione della legge Le norme della presente legge si applicano, nell' ambito del territorio della Regione siciliana, per l' esecuzione di opere di competenza: dell' Amministrazione regionale; di aziende ed enti pubblici da essa dipendenti e/ o comunque vigilati; degli enti locali territoriali e/ o istituzionali, nonche' degli enti ed aziende da questi dipendenti e/ o comunque sottoposti a vigilanza, qualunque sia l' importo dell' opera e la fonte dei finanziamenti, salvo speciali, esplicite disposizioni legislative per opere finanziate dallo Stato o da enti statali.

 

 

ARTICOLO 2

Organi competenti negli enti Negli articoli seguenti sara' indicato come capo dell' Amministrazione il rappresentante legale degli enti di cui all' art. 1, come organo esecutivo l' organo di gestione, come assemblea il massimo organo deliberante dell' ente.

Quando negli enti e' presente un solo organo collegiale di amministrazione, le competenze affidate all' organo esecutivo e all' assemblea s' intendono in esso unificate.

Per le opere eseguite direttamente dall' Amministrazione regionale, le competenze del capo dell' Amministrazione, dell' organo esecutivo e dell' assemblea sono riservate all' Assessore regionale competente, salvo quanto previsto da specifiche procedure contemplate dalle vigenti norme di legge.

 

 

ARTICOLO 3

Programma delle opere pubbliche Gli enti di cui all' art. 1, nell' ambito delle linee e degli obiettivi del piano di sviluppo socio - economico della Regione e di ogni altro indirizzo programmatorio proprio o della Regione, adottano un programma triennale delle opere pubbliche da realizzare.

Il programma di cui al comma precedente dev' essere articolato per settori di intervento e deve indicare le relative priorita'.

Il programma e' formulato tenendo conto, per il triennio considerato, delle disponibilita' degli enti, nonche' dei mezzi finanziari acquisibili per assegnazione dalla Regione, dallo Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno, dalla Comunita' economica europea e da qualsiasi ente abilitato al finanziamento di opere pubbliche.

Il programma predisposto dagli organi esecutivi e' approvato dall' assemblea dell' ente e trasmesso alla Presidenza della Regione per l' inoltro ai competenti Assessorati.

In concomitanza con l' approvazione del bilancio di previsione, gli enti procedono all' aggiornamento per il triennio successivo del programma di cui al primo comma tenendo conto dello stato di attuazione del programma medesimo.

Le modifiche al programma devono essere apportate con l' osservanza delle procedure previste per l' approvazione.

Non possono essere finanziate, ne' puo' richiedersene il finanziamento, le opere non comprese nel programma di cui al presente articolo, salvo i provvedimenti urgenti ed indifferibili derivanti da eventi eccezionali e/ o calamitosi.

Gli enti interessati sono tenuti a predisporre il programma previsto dal primo comma a partire dall' esercizio finanziario 1986.

 

 

ARTICOLO 4

Programma regionale delle opere pubbliche L' Amministrazione regionale provvede al finanziamento delle opere pubbliche con programmi di spesa o con programmi derivanti da speciali provvedimenti legislativi.

L' amministrazione regionale non puo' finanziare opere pubbliche non previste dai programmi predisposti dagli enti ai sensi dell' articolo precedente.

Restano riservati all' Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e portuali formulati anche tenendo conto delle richieste degli enti locali interessati.

E' altresi' riservata all' Amministrazione regionale la formulazione dei programmi delle opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa.

I programmi e le relative variazioni o integrazioni sono comunicati tempestivamente alle competenti Commissioni legislative permanenti dell' Assemblea regionale siciliana.

Restano salve le norme che prescrivono preventivi pareri delle Commissioni suddette.

L' Amministrazione regionale provvede all' emissione del decreto di finanziamento, ed al contestuale accreditamento dell' intero importo delle somme finanziate a favore del legale rappresentante degli enti destinatari sulla scorta dei programmi, indipendentemente dall' acquisizione di qualsiasi parere o concessione che spetta agli enti interessati richiedere ed ottenere.

Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall' Amministrazione regionale non provvedono ad avviare le procedure per l' appalto dei lavori entro tre mesi dal perfezionamento delle approvazioni tecniche e delle autorizzazioni e concessioni necessarie, l' Assessore regionale per gli enti locali, su proposta dell' Assessore che ha disposto il finanziamento, provvede alla nomina di un commissario ad acta per l' espletamento della gara di appalto e degli adempimenti di cui al primo e secondo comma dell' art. 25.

 

 

ARTICOLO 5

Iniziative per le opere pubbliche Agli enti di cui all' art. 1 e' attribuita ogni iniziativa relativa alla progettazione, appalto ed esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza; essi provvedono a tutte le spese relative, direttamente, prescindendo da qualsiasi autorizzazione o approvazione di enti programmatori o finanziatori.

Per la progettazione e la direzione dei lavori, gli enti si avvalgono dei propri uffici tecnici o di liberi professionisti.

 

 

ARTICOLO 6

Redazione dei progetti Gli enti di cui all' art. 1 provvedono alla progettazione delle opere comprese nel programma di cui all' art. 3 secondo le priorita' ivi previste.

Gli enti non possono procedere alla progettazione di opere non comprese nel programma di cui all' art. 3, salvo studi di fattibilita' e progetti inerenti ad opere infrastrutturali non riferibili ad una programmazione triennale.

I progetti devono essere redatti in conformita' del regolamento per la compilazione di progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modifiche ed integrazioni.

Nella redazione dei progetti devono inoltre essere osservate tutte le norme tecniche prescritte ed in particolare quelle contenute nel decreto ministeriale 21 gennaio 1981 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente << Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l' esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione >>.

I progetti devono altresi' essere accompagnati da una dichiarazione del progettista attestante di avere preso visione diretta dei luoghi sui quali dovra' insistere l' opera progettata nonche' la fattibilita' di questa in relazione alle caratteristiche del sito prescelto.

E' abrogata la legge regionale 27 gennaio 1956, n. 4.

 

 

ARTICOLO 7

Spese tecniche Per le competenze professionali di progettazione, direzione lavori, assistenza, prestazioni geologiche e geotecniche, atti tecnici di espropriazione, prestazioni dell' ingegnere capo, collaudo e spese tecniche in generale, e' previsto nei progetti l' importo finanziario necessario comprensivo degli oneri fiscali a carico dell' ente committente.

La valutazione presuntiva delle spese tecniche e' sottoposta contestualmente all' esame del progetto all' organo preposto ad esprimere parere tecnico sui progetti.

Per la valutazione degli onorari a liberi professionisti progettisti e direttori dei lavori valgono le norme della tariffa professionale di cui alle leggi 2 marzo 1949, n 143 e n. 144 e di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1971 e successive modifiche, rispettivamente per gli ingegneri e architetti, per i geometri e per i geologi.

La tariffa dei geometri di cui alla predetta legge 2 marzo 1949, n. 144 si applica per tutte le categorie di tecnici diplomati.

Sino all' approvazione di appositi disciplinari - tipo da effettuarsi con decreto dell' Assessore regionale per i lavori pubblici, sentita la competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana, valgono per le modalita' di pagamento delle spese relative agli incarichi professionali le norme di cui all' art. 8 del decreto ministeriale 15 dicembre 1955, n. 22608 e successive modificazioni, che approva il disciplinare - tipo per progettazione e direzione dei lavori dello Stato.

Gli onorari per le funzioni dell' ingegnere capo dei lavori vengono corrisposti nella misura pari al dieci per cento dell' aliquota della tabella A della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni, se affidate a funzionario pubblico esterno all' ente appaltante; questa percentuale si raddoppia se l' incarico viene affidato a libero professionista.

Agli onorari degli ingegneri capo si aggiunge il rimborso spese nella misura di cui al citato decreto ministeriale 15 dicembre 1955, n. 22608.

Gli onorari di collaudo sono corrisposti in base alla tariffa professionale.

L' incarico di collaudo a commissioni o a piu' professionisti, ai fini dell' applicazione delle tariffe professionali, s' intende affidato a professionisti non riuniti in collegio.

Le parcelle professionali, ivi comprese quelle dell' ingegnere capo, sono soggette al visto del competente ordine professionale. Per le attivita' professionali svolte da pubblici funzionari, il visto dell' ordine professionale puo' essere sostituito dal parere dell' Ispettorato regionale tecnico.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle spese di progettazione, direzione dei lavori e collaudo relative alle opere destinate a servizio degli enti di culto e formazione religiosa ed enti morali di assistenza e beneficienza.

 

 

ARTICOLO 8

Incarichi professionali Gli incarichi di collaudo sono affidati a tecnici pubblici funzionari in servizio, con almeno cinque anni di anzianita' presso la pubblica amministrazione con la specifica qualifica professionale o a tecnici liberi professionisti con specifica competenza purche' iscritti da almeno cinque anni negli albi degli ordini professionali.

Se il collaudo e' affidato a commissioni, ai sensi dell' art. 26, che comprendono componenti funzionari o liberi professionisti non tecnici e' richiesta la medesima anzianita' di servizio o di iscrizione negli albi degli ordini rispettivamente per i funzionari e per liberi professionisti.

Per i professionisti funzionari pubblici in quiescenza non e' richiesta la predetta anzianita' di iscrizione nell' albo professionale.

L' anzianita' e' rilevata dagli elenchi degli ordini professionali provinciali o dalle tabelle delle amministrazioni.

Tutti gli incarichi professionali sono affidati con deliberazione degli organi esecutivi. Le deliberazioni non sono soggette a controllo di legittimita' se riferite all' esecuzione di opere pubbliche che hanno copertura finanziaria.

Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a tecnici iscritti in albi di appaltatori o comunque appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; non possono altresi' essere affidati a legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o societa' aventi per oggetto l' appalto di opere pubbliche. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli interessati, presentata contestualmente all' accettazione dell' incarico e con firma autenticata a norma di legge.

E' soppresso l' albo regionale dei collaudatori previsto dall' art. 6 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modificazioni.

 

 

ARTICOLO 9

Cumulo di incarichi Non possono essere conferiti incarichi di collaudo a chi abbia in corso di assolvimento piu' di due incarichi.

Tale condizione deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente alla accettazione dell' incarico. La firma apposta in calce a tale dichiarazione deve essere autenticata a norma di legge.

 

 

ARTICOLO 10

Onorario ed incarico di collaudo L' art. 16 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, modificato con l' art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 63, e' sostituito dal seguente:

<< Gli enti di cui all' art. 1 della presente legge, nell' affidamento di incarichi di collaudo a propri funzionari, tenuto conto della capacita' ed esperienza professsionali, devono osservare il principio della rotazione degli incarichi stessi, nonche' quello della loro equa ripartizione anche in relazione alla entita' finanziaria dell' opera.

Entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge l' Assessore regionale per i lavori pubblici fissera' con proprio decreto i criteri per la puntuale ed univoca applicazione dei principi enunciati al comma precedente, sentita la competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana.

Il compenso massimo complessivo per ciascun biennio percepibile dai funzionari regionali per le attivita' di collaudo sara' fissato con il decreto di cui al precedente comma.

Le amministrazioni e gli enti non possono conferire consecutivamente allo stesso soggetto incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa >>.

Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi affidati dopo l' entrata in vigore della presente legge.

 

 

ARTICOLO 11

Elementi determinanti del parere tecnico I progetti delle opere pubbliche relativi a interventi parziali o per lotti devono comprendere l' esame generale dell' opera da realizzare o del servizio cui sono finalizzati.

A tal fine non possono essere esaminati dagli organi competenti ad esprimere parere tecnico i progetti parziali che non siano accompagnati dal progetto generale dell' opera o da uno specifico allegato che esamini l' opera progettata nel complesso, anche economico, della struttura o del servizio in cui si inserisce; cio' specie in rapporto ad altri interventi che l' ente ha programmato o ha in corso di esecuzione, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi che non siano strettamente necessari per una realizzazione graduale.

Lo specifico allegato e' denominato << Elementi di confronto con l' opera nella sua generale funzionalita' >>.

L' allegato deve essere vistato dal capo dell' amministrazione in rapporto alla conformita' delle opere dichiarate esistenti, o progettate in altri interventi, o in corso di esecuzione, o programmate, rispetto alle strutture in funzione ed alle pratiche risultanti dagli atti dell' ente.

La formulazione del parere tecnico favorevole da parte degi organi competenti deve esplicitamente dichiarare la rispondenza del progetto alle norme del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per i progetti redatti dal 1 gennaio 1987.

 

 

ARTICOLO 12

Parere tecnico sui progetti I pareri tecnici sui progetti di opere pubbliche, di competenza degli enti di cui all' art. 1, sono espressi dagli uffici ed organi di cui all' art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35; i limiti d' importo previsti dai numeri 1, 2 e 4 del predetto art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 sono triplicati; quelli previsti dai numeri 3, 5 e 6 sono quintuplicati.

La competenza riservata al capo dell' ufficio tecnico comunale ai punti 1 e 2 del primo comma dell' art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, si intende estesa al capo dell' ufficio tecnico degli enti di cui all' art. 1 della presente legge.

L' Assessore regionale per i lavori pubblici provvede, allo scadere di ogni triennio dall' entrata in vigore della presente legge, all' adeguamento degli importi di cui al precedente primo comma in rapporto agli indici di aumento del costo delle costruzioni e nella misura massima del 10 per cento annuo.

Il parere tecnico viene richiesto direttamente dagli enti interessati. Esso deve essere reso entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta.

Fatta salva la responsabilita' dell' organo competente ad esprimere il parere, questo s' intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti.

Sui progetti stralcio di progetti generali esecutivi sui quali hanno espresso il parere tecnico gli organi competenti esprime parere, indipendentemente dall' importo, il responsabile dell' ufficio tecnico dell' ente, che attesta la conformita' al progetto generale approvato e si esprime in via definitiva sull' eventuale aggiornamento dei prezzi.

Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai progetti riguardanti lavori di sistemazione idraulico - forestale, industrie agrarie, irrigazioni, rimboschimenti, sistemazioni agrarie e strade interpoderali, nonche' a quelli relativi ad interventi, conservativi o di restauro, su edifici sottoposti a tutela, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

E' abrogato l' ultimo comma dell' art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Nessuna istruttoria tecnica ulteriore e' ammessa sui progetti per i quali e' stato espresso il parere ai sensi del presente articolo.

 

 

ARTICOLO 13

Parere tecnico per le opere di culto Il parere tecnico sui progetti relativi ad opere di interesse di enti di culto e formazione religiosa, di assistenza e beneficienza, di enti morali, di enti preposti a servizi pubblici sociali, religiosi e parrocchiali finanziati dall' Amministrazione regionale, viene espresso dagli stessi organi e con le stesse modalita' di cui al primo comma dell' art. 12.

L' Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei progetti di cui al comma precedente, sulla scorta del parere tecnico senza ulteriori istruttorie o esami tecnici.

 

 

ARTICOLO 14

Comitato tecnico amministrativo regionale

 

 

ARTICOLO 14 SUBARTICOLO 1

Dopo la lett. l dell' art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e successive integrazioni e modifiche e' aggiunta la seguente lettera:

<< m) dal direttore della sezione autonoma dell' ufficio del genio civile per il servizio idrografico di Palermo >>.

La designazione dei funzionari dell' Amministrazione regionale di cui alle lettere d ed i dell' art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 deve avvenire nel rispetto di una rotazione tra i funzionari medesimi.

Il secondo comma dell' art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e' sostituito dal seguente:

<< Quando il comitato debba esaminare progetti concernenti l' edilizia scolastica o la tutela degli interessi archeologici, artistici, monumentali e panoramici, il comitato e' integrato rispettivamente dai provveditori agli studi e dai sovrintendenti per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio, ai sensi della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 >>.

Dopo la lett. l dell' art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e successive integrazioni e modifiche e' aggiunta la seguente lettera:

<< m) dal direttore della sezione autonoma dell' ufficio del genio civile per il servizio idrografico di Palermo >>.

La designazione dei funzionari dell' Amministrazione regionale di cui alle lettere d ed i dell' art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 deve avvenire nel rispetto di una rotazione tra i funzionari medesimi.

Il secondo comma dell' art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e' sostituito dal seguente:

<< Quando il comitato debba esaminare progetti concernenti l' edilizia scolastica o la tutela degli interessi archeologici, artistici, monumentali e panoramici, il comitato e' integrato rispettivamente dai provveditori agli studi e dai sovrintendenti per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio, ai sensi della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 >>.

 

 

ARTICOLO 14 SUBARTICOLO 2

Dopo la lett. l dell' art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e successive integrazioni e modifiche e' aggiunta la seguente lettera:

<< m) dal direttore della sezione autonoma dell' ufficio del genio civile per il servizio idrografico di Palermo >>.

La designazione dei funzionari dell' Amministrazione regionale di cui alle lettere d ed i dell' art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 deve avvenire nel rispetto di una rotazione tra i funzionari medesimi.

Il secondo comma dell' art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e' sostituito dal seguente:

<< Quando il comitato debba esaminare progetti concernenti l' edilizia scolastica o la tutela degli interessi archeologici, artistici, monumentali e panoramici, il comitato e' integrato rispettivamente dai provveditori agli studi e dai sovrintendenti per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio, ai sensi della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 >>.

L' art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e' cosi' sostituito:

<< I pareri tecnici del comitato tecnico amministrativo regionale sostituiscono, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazione e di organi consultivi monocratici o collegiali, ed uffici regionali, in materia di opere pubbliche previsti dalla vigene legislazione, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Sono di competenza del comitato tecnico amministrativo regionale i pareri sulle concessioni idriche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 per le derivazioni di competenza dell' Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Non e' richiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sui progetti di contratto di appalto di opere pubbliche allorche' l' importo a base di appalto sia inferiore a 6.000 milioni >>.

 

 

ARTICOLO 15

Parere igienico - sanitario Per i progetti non sottoposti al parere del comitato tecnico amministrativo regionale, il parere igienico - sanitario e' espresso dal responsabile del competente servizio di igiene pubblica della unita' sanitaria locale nel cui territorio ricade l' opera progettata.

Nel caso di opere che ricadono nel territorio di piu' unita' sanitarie locali, non appartenenti allo stesso comune, esprime il parere il responsabile del servizio di igiene pubblica dell' unita' sanitaria locale il cui territorio e' maggiormente interessato dalla realizzazione dell' opera, con l' obbligo di darne conoscenza alle altre unita' sanitarie locali.

Per le opere che ricadono in comuni suddivisi in piu' unita' sanitarie locali, il parere e' espresso dal responsabile del competente servizio di igiene pubblica a carattere multizonale, di cui all' art. 25, terzo comma, della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6.

Nelle more della istituzione del servizio multizonale di cui al comma precedente si applicano le norme del secondo comma.

Sui progetti stralcio di progetti generali esecutivi gia' approvati e' sufficiente, sotto l' aspetto igienico - sanitario, la conformita' al progetto generale, attestata dal tecnico competente degli enti di cui all' art. 1, con le modalita' di cui al sesto comma dell' art. 12.

Il parere igienico - sanitario deve essere reso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Fatta salva la responsabilita' dell' organo competente ad esprimere il parere, questo s' intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti.

 

 

ARTICOLO 16

Tutela dell' ambiente L' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente svolge il coordinamento e la verifica di coerenza di cui all' art. 4, lett. c), della legge 10 maggio 1976, n. 319 mediante i programmi previsti dell' ultimo comma dell' art. 14 della stessa legge 10 maggio 1976, n. 319, approvati dall' Assessorato stesso, sentito il comitato regionale per la tutela dell' ambiente.

Il programma di attuazione della rete fognaria di cui all' art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e' adottato con delibera consiliare, comprende l' intero ambito del territorio comunale o consortile e indica il tipo e lo stato delle pubbliche fognature del centro e delle frazioni, il numero degli abitanti distinti tra centro e frazioni, i tratti di fognatura e collettori di adduzione all' impianto di depurazione che si intendono realizzare e quelli realizzati, le caratteristiche del corpo ricettore, il sistema depurativo da adottare per la tutela del corpo ricettore, gli impianti di depurazione esistenti e quelli che si intendono realizzare, il fabbisogno finanziario.

I pareri tecnici sui progetti di fognature e impianti di depurazione sono espressi dagli organi di cui allo art. 12, nel rispetto dei programmi di attuazione della rete fognaria di cui al precedente comma. A tal fine i progetti dovranno riportare l' attestato di conformita' al programma di attuazione della rete fognaria approvato, di cui al secondo comma, a firma del legale rappresentante dell' ente e del progettista.

Il parere tecnico espresso con le modalita' di cui al comma precedente sostituisce qualsiasi ulteriore parere o verifica in materia di tutela dell' ambiente.

Resta salva la competenza dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente sui progetti di opere relative ad attivita' e lavorazioni comprese nel decreto assessoriale previsto dall' art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, con esclusione degli impianti di depurazione a servizio degli abitati civili della Regione, per i quali non occorre preventivo nulla - osta.

Quando i progetti prevedono nuovi scarichi di fognature in corsi d' acqua, nel mare, nel suolo e nel sottosuolo, non previsti nel piano regionale di risanamento delle acque o nei programmi di fognatura di cui al precedente secondo comma, e' richiesta l' autorizzazione dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente, sentito il parere del comitato regionale per la tutela dell' ambiente.

Il parere sui programmi di cui al primo comma del presente articolo deve essere reso entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta. Fatta salva la responsabilita' dell' organo competente ad esprimere il parere, questo s' intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti.

 

 

ARTICOLO 17

Opere marittime e portuali Per la progettazione e direzione delle opere marittime e portuali, l' Amministrazione regionale e i comuni possono avvalersi dei propri uffici o di esperti liberi professionisti o dell' ufficio del genio civile opere marittime.

Il parere tecnico sui progetti di opere marittime, portuali e di difesa dei litorali, escluse quelle di competenza dello Stato, e' espresso:

a) dall' ingegnere capo del genio civile opere marittime di Palermo per le opere il cui progetto generale non supera l' importo di lire 1.000 milioni;

b) dal comitato tecnico amministrativo regionale per i progetti di importo superiore a lire 1.000 milioni.

E' abrogato il secondo comma dell' art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

 

 

ARTICOLO 18

Opere sul demanio marittimo Per l' esecuzione di opere pubbliche di urbanizzazione primaria relative a strumenti urbanistici approvati, ricadenti in terreno demaniale marittimo regionale, e' richiesta l' autorizzazione dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente, che esprime il proprio parere autonomo, senza consultazioni di altri uffici regionali o statali, salvo obblighi derivanti da prescrizioni dell' autorita' militare, o da necessita' connesse alla difesa nazionale.

L' autorizzazione dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente s' intende acquisita favorevolmente in mancanza di pronunzia entro 90 giorni dalla richiesta, in pendenza di successive regolarizzazioni amministrative.

 

 

ARTICOLO 19

Pareri della sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali Per le riparazioni, il restauro e la manutenzione degli edifici di valore artistico, storico o culturale, anche se soggetto a tutela, ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, l' Assessorato regionale competente o gli enti pubblici proprietari degli edifici assumono ogni iniziativa e procedono alla progettazione ed esecuzione dei lavori avvalendosi dei propri uffici tecnici o di esperti liberi professionisti.

I progetti delle opere di cui al precedente comma sono soggetti al parere della sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio.

Per le opere pubbliche ricadenti nelle zone soggette a tutela, si sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' richisto il parere della sovrintendenza competente.

Il parere della sovrintendenza deve essere reso entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta. Fatta salva la responsabilita' dell' organo competene ad esprimere il parere, questo s' intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti.

Per i progetti sui quali esprime parere tecnico il comitato tecnico amministrativo regionale, il parere dello stesso sostituisce quello della sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali.

Il parere della sovrintendenza e' richiesto per i servizi pubblici da realizzarsi nel sottosuolo, solo per le opere da eseguirsi nelle zone sottoposte a vincolo archeologico.

Ove durante l' esecuzione di lavori nel sottosuolo dovessero emergere testimonianze archeologiche e' fatto obbligo al direttore dei lavori di darne immediata comunicazione alla sovrintendenza competente per territorio.

Restano salve le competenze del Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali previste dalla legge regionale 1 1gosto 1977, n. 80.

 

 

ARTICOLO 20

Esclusione del rimborso dei finanziamenti per opere marittime e per opere idrauliche Gli interventi di finanziamento per opere marittime e portuali e per opere idrauliche di quarta e quinta categoria sono effettuati dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici senza oneri di rimborso delle quote di spesa a carico degli enti e dei soggetti obbligati.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai finaziamenti efettuati prima dell' entrata in vigore della presente legge.

 

 

ARTICOLO 21

Interventi per l' approvvigionamento idro - potabile L' Amministrazione regionale provvede, per l' approvvigionamento idro - potabile dei comuni dell' Isola, al finanziamento delle opere di costruzione, completamento, rifacimento, ristrutturazione e riparazione di acquedotti da alimentare con acqua pubblica, in favore di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali dei consorzi, sulla scorta di apposita dichiarazione, rilasciata, sotto la propria responsabilita', dal legale rappresentante dell' ente richiedente il finanziamento, attestante la disponibilita' giuridica o l' uso dell' acqua utilizzata, purche' sia pendente il perfezionamento delle procedure previste dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: << Approvazione del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici >>.

 

 

ARTICOLO 22

Direttore ed ingegnere capo dei lavori La nomina del direttore dei lavori prevista dalla vigente legislazione e' obbligatoria. Per le opere di importo non superiore a L. 1.000 milioni e salvo i limiti derivanti dalle rispettive competenze professionali essa puo' essere affidata a tecnici diplomati anche se dipendenti dall' ente.

La nomina dell' ingegnere capo, prevista dal regolamento per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e' obbligatoria per le opere di importo superiore a lire 1.000 milioni ovvero per quelle di importo tra 500 e 1.000 milioni qualora il direttore dei lavori sia un tecnico diplomato. La funzione di ingegnere capo e' affidata di norma al capo dell' ufficio tecnico dell' ente, se ingegnere o architetto; ove l' ente sia sprovvisto di capo dell' ufficio tecnico ingegnere o architetto ovvero in caso di comprovata necessita', la funzione puo' essere affidata ad un ingegnere o architetto libero professionista con almeno 10 anni di iscrizione all' albo professionale.

Gli incarichi di direttore dei lavori e di ingegnere capo non sono cumulabili.

Nei casi in cui non si procede alla nomina dell' ingegnere capo, le relative funzioni sono assunte dal direttore dei lavori.

Le deliberazioni per l' applicazione delle norme del presente articolo sono di competenza dell' organo esecutivo dell' ente ed immediatamente esecutive per le nomine di tecnici esterni all' ente. Negli altri casi le nomine sono di competenza del capo dell' amministrazione.

 

 

ARTICOLO 23

Perizie di variante, verbali nuovi prezzi, pagamenti Nei limiti d' importo contrattuale e delle somme a disposizione dell' amministrazione a qualsiasi titolo previste, nonche' del ribasso d' asta, il direttore dei lavori dispone direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive e/ o di variante, l' esecuzione di maggiori opere e di lavori non previsti o di varianti di cui si presenti la necessita', purche' non alterino la natura e la destinazione dell' opera.

Il direttore dei lavori, per le finalita' indicate nel comma precedente, concorda con l' impresa assuntrice dei lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi eventualmente necessari.

L' esercizio da parte del direttore dei lavori delle attribuzioni previste nel presente articolo non e' soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva o a ratifica di organi superiori, salvo il parere dell' ingegnere capo.

Le perizie di variante e suppletive ed i verbali nuovi prezzi, previsti nel primo e nel secondo comma, sono trasmessi direttamente dal direttore dei lavori al capo dell' ufficio tecnico dell' amministrazione appaltante.

Non e' consentita la sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori per ragioni che possono essere superate con la redazione di perizie suppletive e di variante previste dal primo comma.

I pagamenti alle imprese, ai fornitori, ai professionisti, e comunque tutti quelli previsti nel progetto approvato, vengono eseguiti dagli enti su certificazione del direttore e dell' ingegnere capo dei lavori, senza ulteriori atti deliberativi oltre quelli di approvazione del progetto e della contabilita' finale, rispettivamente compiuti prima dell' inizio dei lavori e dopo l' ultimazione.

I pagamenti in acconto in corso d' opera all' impresa appaltatrice vengono effettuati in base a stati di avanzamento e certificati di pagamento redatti in conformita' del regolamento per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, ogni volta che il credito dell' impresa ammonta all' importo previsto nel capitolato speciale d' appalto e nel contratto.

Il parere tecnico sulle perizie di variante e suppletive che eccedano le attribuzioni del direttore dei lavori previste dal primo comma, compete allo stesso organo che ha espresso parere sul progetto principale.

L' ammontare complessivo lordo dei lavori in appalto previsti nelle perizie suppletive non puo' in ogni caso superare il 50 per cento dell' importo originario posto a base d' asta dell' appalto o del cottimo.

Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 17 febbraio 1956, n. 10; l' art. 17 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22; l' art. 8 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8; il terzo comma dell' art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32; il secondo comma dell' art. 4 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

 

 

ARTICOLO 24

Proroghe La proroga dei termini contrattuali per l' esecuzione dei lavori puo' essere concessa una sola volta per motivi eccezionali dal capo dell' amministrazione dell' ente, su richiesta motivata dell' impresa e su proposta del direttore dei lavori e dell' ingegnere capo.

Eventuali successive proroghe possono essere concesse dall' organo esecutivo dell' ente.

Le proroghe, richieste per motivi non riconducibili a provvedimenti disposti dall' ente appaltante o dalla pubblica amministrazione in genere o a causa di forza maggiore derivante da eventi non prevedibili, non comportano revisione dei prezzi.

 

 

ARTICOLO 25

Verbale di gara e consegna dei lavori Il contratto di appalto deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara di appalto ed e' immediatamente esecutivo.

Dopo l' espletamento della gara di appalto ed i successivi adempimenti di legge, il capo dell' amministrazione da' immediata comunicazione al direttore dei lavori ed all' ingegnere capo per la eventuale consegna sotto riserva di legge ai sensi dell' art. 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.

Limitatamente alle opere pubbliche non edili, quando queste sono da eseguire parzialmente su immobili da espropriare, la consegna puo' avvenire, sempreche' previsto esplicitamente dal capitolato speciale d' appalto, mediante consegna parziale delle opere eseguibili sui terreni disponibili, purche' queste non siano inferiori nell' importo al 50 per cento dell' opera. In questo caso la consegna s' intende parziale, ai sensi dell' art. 10 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e per l' esecuzione degli atti di espropriazione, il rilascio di autorizzazioni, nonche' per ogni altro atto necessario, l' amministrazione deve avvalersi dell' impresa appaltatrice, utilizzando le somme a disposizione dell' amministrazione appositamente previste nel progetto e nel capitolato speciale d' appalto.

L' impresa appaltatrice e' tenuta ad avviare le procedure dell' espropriazione delle restanti aree subito dopo la consegna dei lavori.

L' art. 29 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 non si applica per l' esecuzione delle opere non edili di cui al terzo comma, salvo l' obbligo del verbale di accertamento di cui all' art. 5 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

 

 

ARTICOLO 26

Termini e modalita' di collaudo La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale puo' prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad 1 anno dall' ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavoro d' importo sino a lire 250 milioni si puo' prescindere dall' atto formale di collaudo, che e' sostituito da quello di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione, in conformita' del contratto, delle norme di legge e delle buone regole esecutive, e' compilato dal direttore dei lavori ed e' comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L' organo esecutivo dell' ente prende atto del certificato di regolare esecuzione, ovvero motivatamente delibera di procedere a regolare collaudo.

La nomina del collaudatore, anche in corso d' opera, e' di competenza degli organi esecutivi degli enti di cui all' art. 1.

La nomina del collaudatore e' di competenza dell' Amministrazione regionale per le opere direttamente finanziate ad altri enti quando i lavori a base d' asta sono d' importo superiore a lire 1.000 milioni, ferma restando l' imputazione della spesa per il collaudo alla quota per spese tecniche previste in progetto ai sensi della presente legge; in questo caso l' Amministrazione regionale deve ricevere lo stato finale e gli atti necessari entro la meta' del tempo indicato nel capitolato speciale d' appalto per l' esecuzione del collaudo.

Per le opere d' importo superiore a lire 1.000 milioni e' consentita la nomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti. Per le opere d' importo superiore a lire 5.000 milioni il numero dei componenti le commissioni di collaudo puo' essere elevato a tre. Per le opere di importo superiore a lire 10.000 milioni il numero dei componenti le commissioni di collaudo puo' essere elevato a quattro.

Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente diplomato, con compiti di segreteria e/ o di revisione della contabilita'.

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che cio' non dipenda da fatto imputabile all' impresa, l' appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilita' a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell' art. 48, primo comma, del regolamento per l' amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.

Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l' impresa puo' proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non e' stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

L' impresa puo' tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l' amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa.

Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d' opera.

 

 

ARTICOLO 27

Conformita' urbanistica L' attestazione di conformita' urbanistica prevista dalle vigenti disposizioni non e' necessaria per i progetti di reti di distribuzione di acqua e gas, di acquedotti, di reti fognanti, di canalizzazione, di impianti elettrici o telefonici e di altri servizi non prevedibili negli strumenti urbanistici, quando le relative opere sono da realizzare nel sottosuolo o interrate.

 

 

ARTICOLO 28

Acquisizione dei pareri per scadenza termini Al fine dell' applicazione delle norme della presente legge, che prevedono l' acquisizione del parere richiesto dalle amministrazioni in mancanza di pronunzia entro il termine prestabilito nei singoli casi, o nei casi previsti per la richiesta di concessioni ed autorizzazioni, l' ente richiedente puo' provvedere ad inoltrare l' istanza, corredata dei necessari documenti, nei seguenti modi:

a) o mediante deposito diretto della richiesta e degli allegati presso l' ufficio competente; in tal caso l' ufficio stesso e' obbligato a rilasciare ricevuta che attesta la data;

b) o mediante spedizione per raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Nei casi di cui alle lettere a e b attestano la data di richiesta, e quindi la decorrenza dei termini, rispettivamente la ricevuta datata e quella della ricezione della raccomandata.

Quando gli uffici competenti ad esprimere parere rispondono entro i termini previsti in modo interlocutorio, con richiesta di notizie e documentazioni aggiuntive, l' ente richiedente risponde nel tempo indispendabile in rapporto all' entita' ed alla qualita' delle richieste; dalla risposta dell' ente richiedente, formulata con le stesse modalita' descritte al primo comma, decorrono ulteriori trenta giorni, entro i quali in mancanza di pronunzia i pareri si intendono positivamente acquisiti.

 

 

ARTICOLO 29

Procedure per le espropriazioni e le occupazioni Per le opere pubbliche di competenza degli enti di cui all' art. 1, i provvedimenti di accesso, di occupazione di urgenza, di espropriazione e di determinazione dell' indennita' provvisoria di espropriazione, emanati in esecuzione della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, sono di competenza esclusiva del sindaco.

Quando le opere di cui al comma precedente interessano piu' comuni o il settore dei beni culturali e ambientali i provvedimenti medesimi sono di competenza dell' Amministrazione regionale.

Per la redazione dello stato di consistenza, ai fini dell' occupazione temporanea si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell' art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Per il pagamento delle indennita' di espropriazione e di occupazione si applica l' art. 23 della stessa legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il deposito dell' indennita' di espropriazione presso la Cassa depositi e prestiti, lo svincolo delle somme depositate e il pagamento diretto dell' indennita' agli aventi diritto, sono disposti, nell' ambito delle rispettive competenze, dal sindaco e dagli organi dell' Amministrazione regionale.

 

 

ARTICOLO 30

Piano regolatore dei porti E' abrogato l' art. 9 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65.

I piani regolatori dei porti regionali sono approvati con decreto dell' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, sentito il Consiglio regionale dell' urbanistica e il sindaco del comune interessato.

La redazione dei piani regolatori dei porti di seconda categoria, seconda e terza classe, compete all' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente, che puo' delegare il comune interessato, su richiesta del consiglio comunale.

La redazione dei piani regolatori dei porti di quarta classe e' di competenza dei comuni.

l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente e i comuni, per l' espletamento dei compiti di cui al secondo e terzo comma si avvalgono della prestazione professionale di tecnici specializzati o dell' ufficio del genio civile per le opere marittime.

Sui progetti di piano regolatore dei porti sono obbligatori i pareri consultivi dei seguenti enti ed organismi:

- ufficio del genio civile per le opere marittime;

- capitaneria di porto;

- comando marittimo autonomo della Sicilia;

- comando zona fari;

- comando vigili del fuoco;

- compartimento delle Ferrovie dello Stato;

- dogana.

I singoli pareri di cui al precedente comma si intendono favorevolmente resi, trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla richiesta.

Le opere marittime, nei porti sprovvisti di piano regolatore, vengono eseguite dall' Amministrazione regionale, sentito il comune interessato.

 

 

ARTICOLO 31

Albo degli appaltatori L' albo regionale degli appaltatori e' abolito con effetto dall' entrata in vigore della presente legge; e' abrogata la legge regionale 9 marzo 1953, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell' ambito della Regione siciliana, per l' appalto dei lavori pubblici, si applica la legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, concernente l' istituzione dell' albo nazionale dei costruttori.

Per l' affidamento dei lavori di importo inferiore alla classifica minima prevista per l' iscrizione nell' albo nazionale dei costruttori e', comunque, necessaria l' iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le imprese gia' iscritte nell' albo regionale degli appaltatori, abolito per effetto del primo comma, possono continuare a concorrere agli appalti di importo superiore a lire 45 milioni per un periodo di anni 3, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge sempreche' abbiano acquisito negli ultimi tre anni lavori pubblici.

Per le imprese artigiane e cooperative e' richiesta la sola iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i lavori di importo non superiore a lire 100 milioni.

 

 

ARTICOLO 32

Rinvio a norme statali Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 6 e 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 si applicano, a far data dall' entrata in vigore della presente legge, nel territorio della Regione siciliana.

Le disposizioni di cui all' art. 1 della predetta legge 10 dicembre 1981, n. 741 si applicano con la seguente modifica: << la redazione del programma e' obbligatoria per i lavori d' importo superiore a lire 1.000 milioni e facoltativa per i lavori compresi tra 500 e 1.000 milioni >>;

quelle di cui all' art. 17 con le modifiche previste dall' art 6 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

Si applicano inoltre nel territorio della Regione siciliana, a far data dall' entrata in vigore della presente legge, gli articoli 2, secondo comma, 5, 9, 10, 11 e 12 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

Le comunicazioni previste dal secondo comma dell' art. 5 della predetta legge 8 ottobre 1984, n. 687 vanno altresi' inoltrate all' Assessorato regionale dei lavori pubblici per l' adozione da parte dell' Assessore dei relativi provvedimenti nei confronti delle imprese di cui al quarto comma dell' art. 31.

 

 

ARTICOLO 33

Aggiornamento prezzi Gli enti di cui all' art. 1 sono autorizzati ad aggiornare i prezzi dei progetti senza necessita' di sottoporre gli stessi a pareri o ad approvazioni.

L' aggiornamento viene effettuato sulla base del prezziario regionale vigente.

In pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento conseguente all' aggiornamento dei prezzi, il direttore dei lavori provvede, prima della gara, a redigere la perizia di variante, che prevede le opere eseguibili entro i limiti di spesa inizialmente previsti, ferma restando la realizzazione di un lotto funzionale per tutte quelle opere che lo consentono.

La perizia di variante cosi' redatta non e' soggetta ad alcun parere o controllo e la esecuzione dei lavori in essa previsti e' immediatamente consentita.

 

 

ARTICOLO 34

Pubblicita' delle gare La pubblicita' delle gare per l' esecuzione mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o concessione, si effettua, qualunque sia l' importo dei lavori, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Per i lavori di importo superiore a 1 milioni ECU la pubblicazione e' anche obbligatoria per estratto in almeno due quotidiani, dei quali uno a diffusione regionale ed uno a diffusione nazionale, e integralmente nel bolletino della CEE.

Le spese per la pubblicita' delle gare d' appalto sono a carico dell' ente appaltante.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare gli avvisi di gara entro 9 giorni dalla ricezione della richiesta.

I bandi di gara relativi a pubblico incanto, alla licitazione privata, all' appalto concorso ed alla concessione devono essere conformi allo schema di bando tipo, predisposto dall' Assessore regionale per i lavori pubblici sentita la competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana e pubblicato con decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui l' ente proceda a tornate di gare di appalto da effettuarsi contemporaneamente, e' sufficiente la presentazione da parte dell' impresa invitata a piu' di una gara della documentazione relativa al lavoro di importo piu' elevato.

La documentazione e' allegata all' offerta relativa alla prima delle gare alla quale l' impresa concorre secondo l' ordine stabilito nell' avviso di gara.

 

 

ARTICOLO 35

Penale e premi di incentivazione La penale per la ritardata ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali e' stabilita nei capitolati speciali di appalto in misura non inferiore all' uno per cento dei lavori a base d' asta per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a 15 giorni.

In caso di affidamento di opere per la cui esecuzione sia stato contrattualmente stipulato un programma di lavori, le penalita' vanno calcolate in relazione ai ritardi conseguiti per ciascuna fase dei programmi medesimi.

Nei capitolati stessi deve essere previsto un premio di incentivazione da corrispondere all' impresa in caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali inizialmente previsti, nella misura massima del 6 per cento dell' importo globale a base d' asta, da corrispondersi nella misura dell' 1 per cento per ogni mese di anticipazione o frazione di mese superiore a 15 giorni.

All' erogazione dei premi di incentivazione si provvede con l' utilizzazione delle somme destinate dall' amministrazione per la revisione dei prezzi.

 

 

ARTICOLO 36

Trattativa privata L' affidamento dei lavori a trattativa privata e' di esclusiva competenza dell' assemblea degli enti di cui allo art. 1; per le opere eseguite direttamente dall' Amministrazione regionale vale il disposto dell' ultimo comma del precedente art. 2.

Il ricorso alla trattativa privata e' consentito esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando in una licitazione privata non siano state presentate offerte ovvero siano state presentate offerte non regolari o inaccettabili e sempre che le condizioni dell' appalto iniziale non vengano fondamentalmente modificate;

b) quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diriti di esclusiva, non puo' essere affidata che ad un esecutore determinato;

c) quando si tratti di lavori finalizzati a ricerche, esperimenti e studi;

d) quando si tratti di lavori complementari che non figurano nel progetto posto a base del primo appalto concluso e che siano resi necessari da una circostanza imprevista per l' esecuzione dell' opera; a condizione che siano affidati allo stesso imprenditore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dall' appalto principale, oppure, benche' separabili, siano strettamente necessari al perfezionamento dell' appalto stesso e che il loro ammontare complessivo non superi il 50 per cento dell' importo del primo appalto;

e) quando, nella misura dello stretto necessario, l' eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili dai soggetti appaltanti non sia compatibile con il tempo richiesto delle procedure di aggiudicazione attraverso gare pubbliche;

f) quando si tratti di lavori relativi a lotti successivi a quelli inizialmente aggiudicati. In tal caso l' amministrazione e' tenuta ad affidarli alla stessa impresa, a condizione che l' importo complessivo dei lavori dei lotti successivi non sia superiore al doppio dell' importo iniziale di assegnazione del primo lotto e purche':

1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo apalto, ovvero siano relativi al completamento delle opere realizzate con il lotto precedente;

2) i lavori del primo lotto siano ancora in corso;

3) l' impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita' generale e tecnica per eseguire i nuovi lavori;

4) il ricorso alla trattativa privata sia stato previsto nel bando di gara.

Il mancato ricorso o il rifiuto dell' amministrazione alla trattativa privata prevista dall' ipotesi di cui alla lett. f del precedente comma va motivato.

Sempre nell' ipotesi di cui alla lett. f del precedente comma l' appalto e' fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale e' determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l' opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo cosi' determinato si applica un ribasso aggiuntivo rispetto a quello dell' appalto originario, tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell' aumentata quantita' dei lavori da eseguire. Tale ribasso aggiuntivo non puo' comunque essere inferiore al 5 per cento.

Copia della deliberazione e degli atti relativi all' appalto a trattativa privata e' depositata per dieci giorni nella segreteria dell' ente e chiunque puo' prenderne visione.

Gli enti sono tenuti a tenere aggiornato, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione, l' elenco dei lavori affidati mediante trattativa privata.

L' affidamento a trattativa privata di tutte le forniture, prestazioni ed interventi previsti nei progetti tra le somme a disposizione dell' Amministrazione e' di competenza dell' ingegnere capo su proposta del direttore dei lavori nei limiti delle somme previste sino all' importo di lire 100 milioni. Per importi superiori delibera l' organo esecutivo dell' ente su proposta del direttore dei lavori, sentito il parere dell' ingegnere capo.

 

 

ARTICOLO 37

Appalto concorso Gli enti di cui all' art. 1 possono avvalersi delle procedure dell' appalto concorso nei seguenti casi:

a) impianti di incenerimento di rifiuti solidi, di potabilizzazione o depurazione di acque;

b) lavori subacquei o condotte sottomarine;

c) lavori non edili con particolari processi tecnologici di costruzione ovvero con prevalente fornitura o installazione di impianti ad alta tecnologia;

d) lavori per la realizzazione di opere a notevole contenuto tecnologico, per i quali particolari motivi di urgenza non consentano l' espletamento di un preliminare concorso di progetti.

La deliberazione dell' ente che stabilisce di avvalersi della procedura dell' appalto concorso e' di esclusiva competenza dell' assemblea.

L' appalto concorso si svolge in conformita' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull' amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' dello Stato.

Il bando di gara, pubblicato secondo le norme dell' art. 34, deve contenere la richiesta dei documenti ecnico - economici indispensabili per la valutazione dell' idoneita' dell' impresa a predisporre gli atti progettuali, e a realizzare le opere, in rapporto alle specializzazioni ed alle modalita' esecutive previste nello stesso bando. In particolare il bando deve contenere quanto prescritto dagli articoli 12, 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

L' elenco delle ditte idonee, da invitare all' appalto concorso, e' compilato dall' organo esecutivo dell' ente, sulla scorta del parere d' idoneita' espresso dal capo dell' ufficio tecnico dell' ente. L' esclusione dell' invito va motivata.

La commissione giudicatrice degli appalti - concorso, nominata dall' organo esecutivo, e' cosi' composta:

a) dal capo dell' amministrazione o da un suo delegato componente l' organo esecutivo dell' ente, con funzioni di presidente;

b) da tre professionisti ingegneri e/ o architetti, a giudizio dell' Amministrazione secondo la specializzazione dell' opera, con almeno dieci anni di anzianita' d' iscrizione negli albi professionali, scelti su terne proposte dagli ordini professionali della provincia ove si realizza l' opera o la parte prevalente di essa;

c) da un professionista esperto in materie giuridiche, scelto su terna proposta dall' Ordine degli avvocati competente per territorio o da un avvocato dello Stato designato dal competente ufficio distrettuale;

d) dal dirigente tecnico dell' ente piu' alto in grado o da un dirigente tecnico con almeno 10 anni di anzianita';

e) dal dirigente amministrativo dell' ente piu' alto in grado o da un dirigente amministrativo con almeno 10 anni di anzianita'.

I componenti di cui alle lettere b e c non possono essere designati quando sono gia' incaricati in altra commissione di appalto concorso che ancora non abbia ultimato i propri lavori.

La designazione dei componenti di cui alle lettere b e c deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta dell' ente;

trascorso tale termine, l' organo esecutivo provvede direttamente alla nomina dei relativi componenti.

I componenti della commissione non possono essere sostituiti ad eccezione dei casi di vacanza determinata da dimissioni o altra causa di forza maggiore.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell' ente nominato dal capo dell' amministrazione.

Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti;

in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. L' Assessore regionale per i lavori pubblici, entro tre

mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, fissa con proprio decreto i compensi spettanti ai componenti la commissione.

Le determinazioni delle commissioni giudicatrici sono sottoposte, entro 60 giorni dalla loro adozione, all' esame dell' assemblea dell' ente, che delibera in merito e provvede all' affidamento dei lavori.

E' abrogato l' art. 8 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

 

 

ARTICOLO 38

Cottimo fiduciario Il ricorso al cottimo fiduciario e' consentito esclusivamente per lavori urgenti o per lavori di manutenzione e comunque sino all' importo di lire 100 milioni.

Per i lavori da eseguirsi nelle isole minori della Regione, l' importo di cui al primo comma e' raddoppiato.

L' espletamento del cottimo e' disposto dal capo dell' amministrazione ed e' di competenza dell' ingegnere capo dell' ufficio tecnico dell' ente, che provvede all' aggiudicazione provvisoria, previa richiesta di offerta ad almeno cinque ditte fiduciarie. Per il verbale di aggiudicazione, le comunicazioni e la consegna dei lavori valgono le stesse norme di cui all' art. 25.

Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti la richiesta di offerta deve essere estesa ad almeno 10 ditte.

L' ingegnere capo trasmette il verbale di aggiudicazione provvisoria all' amministrazione, che provvede ad approvarlo definitivamente con deliberazione dell' organo esecutivo.

Per gli enti sprovvisti di ingegneri - capo, per l' Amministrazione regionale ed in ogni altro caso, le competenze attribuite nel presente articolo all' ingegnere capo sono affidate al dirigente tecnico dell' ente piu' alto in grado.

 

 

ARTICOLO 39

Interventi di urgenza e di somma urgenza Gli interventi d' urgenza di cui all' art. 69 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 finanziati dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici sono affidati dai competenti uffici del genio civile solo mediante cottimo fiduciario, previa autorizzazione telegrafica dell' Assessore regionale per i lavori pubblici, fino al limite d' importo di lire 500 milioni.

Gli interventi di somma urgenza di cui all' art. 70 del suddetto regio decreto vengono affidati direttamente dall' ingegnere capo del genio civile competente per territorio a trattativa privata fino all' importo di lire 200 milioni, o previa autorizzazione telegrafica dello Assessore regionale per i lavori pubblici per importi superiori.

Gli interventi di cui agli articolo 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, possono essere affidati dagli altri enti di cui all' art. 1 sino al limite d' importo rispettivamente di lire 20 milioni e di lire 50 milioni.

 

 

ARTICOLO 40

Licitazione privata La licitazione privata si svolge con tutte le modalita' di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modifiche ed integrazioni, salvo le norme di cui all' art. 34 della presente legge.

Per le modalita' di applicazione dell' art. 24, primo comma, lett. b, della legge 8 agosto 1977, n. 584, cosi' come modificato dal secondo comma dell' art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, l' aggiudicazione avviene in base all' offerta piu' vantaggiosa del prezzo determinato con il metodo dell' art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

In tutti i casi l' elenco delle ditte da invitare e' approvato dall' organo esecutivo dell' ente con deliberazione immediatamente esecutiva; esso deve comprendere tutte le ditte che hanno presentato domanda di partecipazione, salvo esclusione motivata, in rapporto alla documentazione richiesta nel bando di gara ed agli elementi di cui agli articoli 13, 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

 

 

ARTICOLO 41

Pubblici incanti Per l' affidamento dei lavori per pubblico incanto si provvede ai sensi dell' art. 11 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

 

 

ARTICOLO 42

Concessione dei lavori L' esecuzione degli interventi in materia di opere pubbliche puo' essere affidata in concessione per lavori, d' importo superiore a lire 25.000 milioni, che presentano caratteristiche di complessita' esecutiva per l' estensione dell' organizzazione dei cantieri, o per la diversita' tecnico - costruttiva delle opere che concorrono a formare l' insieme dei lavori.

I lavori di edilizia pubblica residenziale e sociale, compresi quelli previsti dall' art. 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, possono essere affidati in concessione solo per la costruzione di complessi unitari comprensivi di opere di urbanizzazione, per l' importo di cui al precedente comma.

L' affidamento in concessione comporta per il concessionario tutti gli oneri per la realizzazione dell' opera ed, eventualmente, per la gestione anche temporanea, compresa la progettazione, le espropriazioni per pubblica utilita', l' acquisizione di concessioni e di autorizzazioni, l' esecuzione delle forniture e dei lavori ed ogni altra attivia' o prestazione necessaria per la consegna dell' opera completa ai fini della utilizzazione prevista.

La deliberazione di avvalersi della procedura di concessione e quella di affidamento sono di competenza esclusiva dell' assemblea dell' ente che l' assume a maggioranza dei suoi componenti.

Per i consorzi, costituiti anche ai sensi degli articoli 2612 e seguenti del Codice civile, e per i raggruppamenti temporanei di imprese, si applicano le norme di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Nei casi di consorzi e raggruppamenti, almeno un terzo delle imprese deve essere iscritto nell' albo dei costruttori per la classifica non inferiore ad un ottavo dell' importo dei lavori oggetto della concessione; la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere comunque almeno pari all' importo dei lavori da concedersi.

 

 

ARTICOLO 43

Modalita' per l' affidamento dei lavori in concessione Per l' affidamento dei lavori in concessione, gli enti di cui all' art. 1 provvedono ad una selezione preliminare delle imprese da invitare per la presentazione delle offerte, giudicandone l' idoneita' ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584. A tal fine provvedono alla pubblicazione del bando in conformita' delle norme di cui all' art. 34 della presente legge.

L' elenco delle imprese da invitare alla gara per lo affidamento di lavori in concessione e' approvato dall' organo esecutivo dell' ente, sentito il parere di una commissione composta:

a) dal capo dell' Amministrazione o suo delegato che presiede;

b) da un magistrato della Corte dei conti designato dal Presidente dell' organo;

c) dal capo dell' ufficio tecnico dell' ente;

d) dal funzionario amministrativo dell' ente piu' alto in grado;

e) da un funzionario dell' Ispettorato regionale tecnico designato dal Presidente della Regione.

La designazione dei componenti di cui alle lettere b ed e del precedente comma deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta dell' ente; trascorso tale termine, l' organo esecutivo provvede direttamente alla nomina dei componenti.

Le riunioni della commissione di cui al secondo comma del presente articolo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Presidente della Regione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, fissa con proprio decreto i compensi spettanti ai componenti la commissione.

L' ente invita le ditte prescelte a presentare, entro un congruo termine, le offerte, che devono contenere il progetto di massima dell' opera, il prezzo vincolante e definitivo in base agli elementi indicati nel bando, il tempo utile per consegnare l' opera ultimata, le modalita' di pagamento, la penale per ritardo nell' ultimazione, tutti gli elementi necessari ad individuare le tecniche costruttive e l' organizzazione del cantiere, il tempo necessario per la presentazione del progetto esecutivo e quello per l' inizio dei lavori.

La commissione di cui al secondo comma del presente articolo seleziona preliminarmente le offerte sotto il profilo della rispondenza dei progetti alle finalita' previste dall' Amministrazione e della garanzia di buona esecuzione delle opere; tra le offerte cosi' ritenute idonee indica quella piu' vantaggiosa sulla scorta di tutti gli elementi di natura economica contenuti nel bando.

A parita' di offerta i lavori sono concessi al consorzio o al raggruppamento costituiti con la partecipazione non inferiore al 40 per cento di imprese che abbiano la sede legale in Sicilia da almeno tre anni.

 

 

ARTICOLO 44

Corrispettivo della concessione Nel corrispettivo della concessione di costruzione si intendono inclusi tutti i costi necessari per l' utlimazione a regola d' arte, dell' opera, comprese le spese generali e quelle impreviste, anche connesse con l' incremento dei prezzi di mercato.

In deroga alla vigente disciplina per la revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche, il corrispettivo della concessione di costruzione deve ritenersi pertanto comprensivo di qualsivoglia compeso revisionale ed e' nullo ogni patto inteso a prevedere ulteriori compensi per revisione dei prezzi, oltre il prezzo pattuito a corpo, fisso ed invariabile.

 

 

ARTICOLO 45

Subappalti Per l' esecuzione dei lavori in concessione, i subappalti sono consentiti in favore di imprese iscritte all' albo dei costruttori, per importi superiori a lire 150 milioni, o alla Camera di commercio, per importi inferiori.

 

 

ARTICOLO 46

Convenzione per la disciplina della concessione La concessione regolata dalla presente legge e dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche e' disciplinata da una convenzione.

La convenzione di cui al precedente comma, oltre a contenere tutti gli elementi negoziali dell' offerta, stabilisce:

a) contenuto, termini e modalita' di realizzazione degli interventi;

b) contenuto e modalita' di presentazione della progettazione esecutiva;

c) modalita' di approvazione degli atti tecnici da parte del concedente;

d) modalita' di esecuzione delle opere affidate e del collaudo che sara' espletato in corso d' opera da un organo collegiale composto da non piu' di tre membri scelti dal concedente;

e) anticipazioni sugli importi dovuti al concessionario, in misura non superiore al 25 per cento dell' importo previsto dalla concessione.

 

 

ARTICOLO 47

Registro regionale delle opere pubbliche E' istituito presso la Presidenza della Regione il << Registro regionale delle opere pubbliche >> per la raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati concernenti tutti gli appalti di opere pubbliche di competenza degli enti di cui all' art. 1.

Il << Registro regionale delle oepre pubbliche >> di cui al comma precedente e' posto al servizio di tutte le amministrazioni pubbliche siciliane.

La raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di cui al primo comma sono curate dall' Ispettorato tecnico regionale che, nelle more dell' istituzione del centro elaborazione dati di cui all' art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si avvale di quello dello Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Gli enti di cui all' art. 1 sono tenuti a trasmettere all' Ispettorato tecnico regionale tutti i dati relativi ad ogni singolo appalto.

Gli stessi enti sono tenuti a comunicare all' Ispettorto tecnico regionale entro e non oltre 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge i dati di cui al comma precedente, relativi a tuti gli appalti in corso di realizzazione.

La Presidenza della Regione, sulla base dell' elaborazione dei dati di cui ai commi precedenti, e' tenuta a redigere un bollettino d' informazione, contenete i dati relativi ai progetti, ai lavori ed ai collaudi, ed in particolare i dati relativi a contenzioso giudiziario, in applicazione degli articoli 26, 27 e 28 del regio decreto 25 maggio 1985, n. 350, ed a gravi ingiustificati ritardi nell' ultimazione o nel collaudo dei lavori.

 

 

ARTICOLO 48

Cattiva esecuzione delle opere I soggetti indicati nell' art. 1 hanno l' obbligo, in caso di cattiva esecuzione delle opere pubbliche, di esercitare le azioni previste negli articoli 1667 e 1669 del Codice civile nei confronti degli esecutori, nonche' quella ex art. 2043 del Codice civile nei confronti degli stessi esecutori dei lavori ed i collaudatori

- quali progettisti, i direttori dei lavori ed i collaudatori

- cui sia parimenti imputabile il fatto dannoso, o che abbiano contribuito ad occcultarlo.

Della cattiva esecuzione delle opere deve essere in ogni caso fatta annotazione nel Registro regionale delle opere pubbliche.

Le imprese responsabili di cattiva esecuzione delle opere pubbliche ad esse affidate sono escluse di diritto dalle gare di appalto. Nessun incarico di collaudo potra' essere conferito a chi abbia collaudato opere di cui sia stata successivamente accertata la cattiva esecuzione. La cattiva esecuzione delle opere e' accertata da sentenza passata in giudicato.

 

 

ARTICOLO 49

Delega a stipulare i contratti E' in facolta' dell' Assessore regionale per i lavori pubblici delegare gli ingegneri capo degli uffici del genio civile a presiedere gare d' applato ed a stipulare i relativi contratti.

 

 

ARTICOLO 50

Dal 1 gennaio 1986 il limite di cui alle lettere a e b dell' art. 17 e' elevato a lire 3.000 milioni.

 

 

ARTICOLO 51

Spese tecniche per i lavori anteriori all' entrata in vigore della presente legge Per misura massima del rimborso delle competenze tecniche spettanti agli enti esecutori, ai sensi del primo comma dell' art. 32 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, deve intendersi la percentuale da corrispondersi in maniera forfettaria ai predetti enti, a prescindere da qualunque dimostrazione di spese e costi effettivamente sostenuti.

 

 

ARTICOLO 52

Acquisizione servizi e materiale Gli enti di cui all' art. 1 sono tenuti ad applicare le norme degli articoli 37, 40 e 41 per l' acquisizione di servizi e la fornitura di materiali e attrezzature necessari per l' espletamento dei compiti istituzionali, quando l' importo supera la somma di lire 80 milioni.

Il ricorso alle modalita' di gara di cui all' art. 37 e' consentito solo per l' acquisto di apparecchiature ad alto contenuto tecnologico.

 

Norme finali

 

ARTICOLO 53

Le norme di cui al primo e secondo comma dell' art. 6 si applicano dopo l' approvazione del primo programma triennale dell' ente, di cui all' art. 3; quelle di cui al terzo, quarto e quinto comma dell' art. 6 si applicano per i progetti redatti dopo la data di pubblicazione della presente legge.

Le norme di cui all' art. 13 si applicano per i progetti redatti dopo la data di pubblicazione della presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 7, ottavo comma, e 9 della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1986.

Le norme di cui all' art. 8 si applicano agli incarichi affidati dopo la pubblicazione della presente legge.

Le norme di cui all' art. 22 si applicano per i lavori consegnati dopo l' entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui all' art. 34 si applicano per i lavori la cui pubblicita' non e' avvenuta prima dell' entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui agli articoli 36, 37, 38, 40 e 41 si applicano per i lavori la cui procedura di affidamento non e' stata ancora avviata alla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione formale dell' ente appaltante.

 

 

ARTICOLO 54

E' abrogata qualsiasi norma in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

 

 

ARTICOLO 55

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 aprile 1985.