(IX Legislatura)

 

Legge Regionale n. 97 del 05 08 1982

-°-

Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 14 08 1982 n. 36)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

Titolo I

Razionalizzazione del settore della distribuzione stradale

dei carburanti per autotrazione

 

ARTICOLO 1

La distribuzione stradale di carburanti per autotrazione costituisce pubblico servizio ai sensi dell' art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

La presente legge disciplina gli interventi e le azioni dirette ad assicurare il razionale sviluppo del settore ed a coreggere gli squilibri della rete di distribuzione dei carburanti in Sicilia.

 

 

ARTICOLO 2

L' installazione e l' esercizio degli impianti stradali di carburante per autotrazione sono soggetti alla concessione dell' Assessorato regionale dell' industria, da rilasciare con l' osservanza delle disposizioni contenute nel quinto comma dell' art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella legge regionale 14 marzo 1973, n. 7 e nella presente legge.

Il rilascio della concessione e' subordinato all' autorizzazione, prevista dall' art. 12 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, di cui al successivo titolo III.

Non sono soggetti all' autorizzazione ne' alla concessione di cui ai precedenti commi:

a) gli impianti di distribuzione dei carburanti utilizzati

esclusivamente     per     autoveicoli     della     pubblica

amministrazione, quando siano ubicati negli spazi di pertinenza delle amministrazioni stesse;

b) gli impianti di distribuzione di carburanti per uso privato ubicati all' interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell' impresa titolare dei predetti immobili;

c) gli impianti di distribuzione di carburanti destinati all' esclusivo rifornimento di natanti, ferme restando le facolta' spettanti alla competente autorita' marittima.

Gli impianti di cui ai punti precedenti sono soggetti ad autorizzazione dell' Assessorato regionale dell' industria.

Nel caso degli impianti di cui alla lett. b del presente articolo, l' Assessore accertera' con indagine preventiva la perfetta rispondenza della richiesta alle esigenze scaturenti sia dal parco macchine posseduto dal richiedente, sia dall' ubicazione dello stabilimento o del cantiere in relazione alla distanza di impianti stradali di distribuzione di carburanti, sia dalla durata dell' attivita'.

L' eventuale denegazione delle concessioni o delle autorizzazioni, di cui ai precedenti commi, deve essere motivata.

 

 

ARTICOLO 3

Al fine di assicurare il miglioramento dei servizi di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione e di attuare la ristrutturazione della rete nel modo piu' rispondente alla necessita' dell' utenza, l' Assessore regionale per l' industria provvede al rilascio delle concessioni alla concentrazione e/ o delle autorizzazioni ai trasferimenti di impianti esistenti nel rispetto altresi' dei criteri che presiedono alla << unita' minima di impianto >>.

Si definisce << unita' minima di impianto >> un unitario complesso commerciale costituito da piu' apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le relative attrezzature e servizi igienico - sanitari adeguati all' esigenza dell' utenza e che disponga di un adeguato spazio di rifornimento tale da consentire la sosta degli automezzi al di fuori della sede stradale.

 

 

ARTICOLO 4

In ottemperanza ai criteri di razionalizzazione del settore di cui alla presente legge, nessuna nuova concessione puo' essere rilasciata dall' Assessore regionale per l' industria fino all' approvazione del piano regionale e comunque in ottemperanza alle prescirzioni del Cipe.

Fino all' approvazione del citato piano regionale non possono altresi' essere autorizzate modifiche agli impianti esistenti che consistono nell' installazione di nuove colonnine di carburante, a meno che l' esigenza di installazione di nuove colonnine dipenda dalla concentrazione di impianti. Possono, pero', essere autorizzate modifiche che consistono nella installazione di colonnine ad erogazione semplice con altre ad erogazione doppia del medesimo prodotto, ovvero nell' inversione di destinazione di serbatoi gia' esistenti, ovvero nell' aumento della capacita' di stoccaggio dell' impianto medesimo.

 

 

ARTICOLO 5

Per la concentrazione degli impianti debbono essere rispettati i seguenti criteri:

a) gli impianti da concentrare possono appartenere al medesimo o a diversi concessionari;

b) le nuove concessioni per le concentrazioni debbono essere rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti previsti nelle leggi di cui al primo comma del superiore art. 2;

c) l' impianto risultante dalla concentrazione deve presentare le caratteristiche dell' << unita' minima di impianto >> di cui al secondo comma del superiore art. 3;

d) la concentrazione potra' essere effettuata su un impianto preesistente ovvero realizzando un nuovo impianto con diversa ubicazione.

I trasferimenti e le concentrazioni debbono avvenire nell' ambito della medesima provincia e riguardare impianti in esercizio, con esclusione di quegli impianti nei cui confronti deve essere pronunciata la decadenza ai sensi del successivo art. 14.

In nessun caso, comunque, la concentrazione puo' essere autorizzata ove essa comporti riduzione del numero complessivo degli addetti.

 

 

ARTICOLO 6

La nuova concessione o autorizzazione al potenziamento o alle modifiche, l' autorizzazione al trasferimento ed alla concentrazione sul medesimo impianto di distribuzione di carburanti stradali non puo' essere rilasciata qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) impianto che insiste in zone classificate << centri storici >> dagli strumenti urbanistici;

b) impianto posto a marciapiede che non abbia una propria sede di rifornimento, la cui dislocazione sia tale da costituire ostacolo alla viabilita' urbana ed extraurbana;

c) impianto posto in prossimita' di incroci, curve o dossi che costituisce pericolo per la circolazione;

d) impianto che, al di fuori delle ipotesi sopra previse, costituisce intralcio per la circolazione.

 

 

ARTICOLO 7

L' Assessore regionale per l' industria, in deroga al criterio del mantenimento della capacita' complessiva di erogazione per gli impianti da concentrare, puo' consentire l' aumento dei limiti di erogazione a condizione che il nuovo impianto sia dotato di una serie di servizi (bar, market, lavaggio, piccola officina) da fornire all' utente e non vi sia riduzione del numero degli addetti.

L' aumento della capacita' di erogazione dell' impianto e' concessa fino al massimo di un terzo rispetto al totale della capacita' di erogazione degli impianti che si concentrano.

 

 

ARTICOLO 8

Il numero delle apparecchiature automatiche per la erogazione di carburante con il sistema << self service >> a prepagamento non puo' eccedere il 5 per cento degli impianti esistenti nell' ambito del territorio provinciale.

Nuove autorizzazioni, necessarie per raggiungere tale percentuale, debbono essere prioritariamente rilasciate per impianti che svolgono il servizio notturno; in ogni caso il sistema << self service >> puo' essere consentito solo presso impianti che dispongono di sufficiente spazio di rifornimento, tale da permettere l' ordinato svolgimento delle operazioni senza pregiudizio per il traffico e la pubblica incolumita'.

L' Assessore regionale per l' industria puo' consentire, al di fuori del limite di cui al primo comma del presente articolo, l' installazione di impianti << self service >> in zone particolari o per particolari esigenze, su richiesta motivata dei concessionari che validamente operino nella zona con la salvaguardia degli interessi degli impianti vicini ubicati nella medesima direttrice di marcia.

 

 

ARTICOLO 9

Allo scopo di evitare la realizzazione di nuove iniziative in zone gia' servite da impianti, le concessioni per l' installazione e l' esercizio di impianti per la distribuzione del gpl (gas di petrolio liquefatto) e le autorizzazioni per le modifiche consistenti nel cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra carburanti liquidi e gpl possono essere rilasciate solo nel caso in cui gli impianti di gpl autorizzati, sulla base delle rilevazioni regionali, non raggiungano il 5 per cento dell' intera rete di carburanti e sempre che siano rispettati i prescritti limiti di distanza dal piu' vicino impianto gpl preesistente.

In deroga alla disposizione di cui al precedente comma, l' Assessore regionale per l' industria puo' consentire l' installazione e l' esercizio di impianti di gpl per particolari esigenze o in zone particolari, su motivata richiesta degli interessati, anche oltre il limite percentuale predetto.

 

 

ARTICOLO 10

Le concessioni per l' installazione e l' esercizio di impianti per la distribuzione di gas metano per autotrazione possono essere risasciate solo nel caso in cui non si ecceda il limite massimo dell' uno per cento del numero degli impianti esistenti nell' ambito del territorio provinciale.

In deroga alla disposizione di cui al precedente comma, l' Assessore regionale per l' industria puo' consentire l' installazione e l' esercizio di impianti di gas metano per autotrazione per particolari esigenze o in zone particolari, su motivata richiesta degli interessati, anche oltre il limite percentuale predetto.

 

 

ARTICOLO 11

ritoriali, con particolare riguardo a quelle di espansione urbana e nuova viabilita';

c) indicano gli impianti da potenziare (aumento capacita'

- inversione).

degli impianti che assicuri i servizi nelle varie zone terEntro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti debbono approntare proposte di razionalizzazione e ristrutturazione delle proprie reti.

Tali proposte:

a) individuano gli impianti che, sulla base dei criteri fissati nella presente legge, dovranno essere eliminati, trasferiti o concentrati;

b) indicano le aree prescelte per i trasferimenti e le concentrazioni, seguendo un criterio di distribuzione Le proposte di cui ai commi precedenti debbono essere trasmesse, nel termine di cui al primo comma, all' Assessorato regionale dell' industria.

Trascorso tale termine, l' Assessore regionale per l' industria predispone un piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione che sottopone, per il parere, alla Commissione di cui al successivo titolo IV.

Il piano e' approvato con decreto dell' Assessore regionale per l' industria, ha durata di tre anni ed alla scadenza annuale dovranno essere presentati dai titolari degli impianti all' Assessorato regionale dell' industria gli stati di attuazione e gli adeguamenti necessari.

 

 

ARTICOLO 12

Gli impianti, il cui erogato annuo riferito ad uno degli anni del biennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi inferiore a mc. 150, sono gradualmente eliminati secondo le disposizioni emanate dall' Assessore regionale per l' industria, sentita la Commissione di cui al successivo titolo IV.

Sono, comunque, esclusi dall' eliminazione quei punti di vendita che:

a) hanno avuto un basso erogato per causa di forza maggiore a carattere temporaneo;

b) sono ancora nella fase iniziale di avviamento commerciale;

c) sono ubicati in licalita' montana, piccole isole e centri isolati ove costituiscono l' unico punto di riferimento di carburanti e distino almeno 10 Km., sulla viabilita' ordinaria, da altro impianto di distribuzione.

 

 

ARTICOLO 13

L' Assessore regionale per l' industria determina annualmente, per ciascuna provincia, anche sulla base delle indicazioni dei comuni, e dello stato di attuazione del piano, e sentito il parere della Commissione di cui al successivo titolo IV, il numero massimo ed i criteri obiettivi per il rilascio delle nuove concessioni.

 

 

ARTICOLO 14

La decadenza e la revoca previste dall' art. 16 del decreto legge 26 novembre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e dall' art. 18 del suo regolamento d' attuazione del 27 ottobre 1971, n. 1269, sono comminate con decreto dell' Assessore regionale per l' industria.

La decadenza nei confronti dei concessionari che hanno disattivato o rimosso l' impianto senza la preventiva autorizzazione dell' Assessorato stesso e' pronunciata con decreto motivato previo accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto.

 

 

ARTICOLO 15

Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nell' art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 1269, riguardanti la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.

 

Titolo II

Criteri per le concessioni relative a depositi

di olii minerali e stabilimenti di imbottigliamento

del gas di petrolio liquefatto

 

ARTICOLO 16

Al fine di non accrescere il numero dei depositi di olii minerali e degli stabilimenti di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto, nessuna nuova concessione puo' essere rilasciata dall' Assessore regionale per l' industria fino al 31 dicembre 1983.

Gli ampliamenti e le modifiche della capacita' dei depositi e stabilimenti preesistenti potranno essere autorizzati solo in presenza di comprovate ed effettive esigenze di mercato, previo parere della Camera di commercio, industria, agricoltura e degli uffici tecnici dell' imposta di fabbricazione( UTIF) interessati, che dovranno tenere conto dei consumi registrati nella provincia nel biennio precedente.

Le concessioni per nuovi depositi di olii minerali e stabilimenti di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto potranno essere rilasciate, dopo il 31 dicembre 1983, sussistendo le medesime esigenze e con le stesse modalita' di cui al comma precedente.

 

 

ARTICOLO 17

L' attivita' di distribuzione di gas di petrolio liquefatto in bombole costituisce pubblico servizio ed e' soggetto a concessione della Regione.

La concessione di cui al primo comma puo' essere accordata a chi sia titolare di una concessione regionale per l' attivita' di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto o sia in grado di esibire un contratto di fornitura da raffineria, da importatore di gpl o da stabilimento di imbottigliamento.

Per le concessioni di imbottigliamento gpl, richieste ai sensi del precedente art. 16, il relativo decreto dell' Assessore regionale per l' industria puo', a domanda, comprendere anche l' attivita' di distribuzione.

La concessione e' accordata previo parere della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dell' UTIF, del comune interessato e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Coloro che, all' atto dell' entrata in vigore della presente legge, gia' esercitino con recipienti propri la distribuzione di gas di petrolio liquefatto debbono chiedere, entro sei mesi da tale data, la concessione di cui al presente articolo.

 

 

ARTICOLO 18

L' Assessore regionale per l' industria determina annualmente per ciascuna provincia, anche sulla base dei pareri dei comuni, delle camere di commercio, degli UTIF competenti e sentito il parere della Commissione di cui al successivo titolo IV, il numero massimo ed i criteri obiettivi per il rilascio delle nuove concessioni.

 

 

ARTICOLO 19

Le domande dirette ad ottenere nuove concessioni per depositi di prodotti petroliferi e/ o stabilimenti di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge e non ancora definite dovranno essere riesaminate tenendo conto dei criteri contenuti nel secondo comma del precedente art. 16.

 

Titolo III

Criteri per l' installazione di distributori di carburanti

nel territorio comunale

 

ARTICOLO 20

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed allo scopo di assicurare la migliore localizzazione territoriale degli impianti, i comuni rilasciano le autorizzazioni di cui all' art. 12 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, per l' installazione dei distributori stradali di carburante per autotrazione con l' osservanza delle disposizioni contenute nel presente titolo e previa valutazione degli interessi locali attinenti all' assetto territoriale.

Le autorizzazioni comunali di cui al precedente comma sono comunicate all' Assessore regionale per l' industria per il rilascio delle concessioni di cui al precedente art. 2.

L' eventuale reiezione da parte del comune dell' istanza per l' installazione di distributori di carburante per autotrazione deve essere motivata.

 

 

ARTICOLO 21

L' autorizzazione all' installazione di distributori stradali di carburante per autotrazione puo' essere rilasciata purche' ricorrano i seguenti requisiti:

a) la distanza minima fra gli impianti siti nelle strade urbane non sia inferiore a metri 300;

b) la distanza minima fra gli impianti nelle strade extraurbane non sia inferiore a 20 Km., indipendentemente dai confini del territorio del comune.

L' autorizzazione puo' essere rilasciata anche in difetto dei requisiti di cui al comma precedente qualora vi sia assenza del servizio nel comune o, comunque, entro il raggio di 10 Km dal centro urbano.

 

 

ARTICOLO 22

L' autorizzazione del comune, prevista dall' art. 12 della legge regionale n. 1 del 1979, non puo' essere rilasciata nei casi di cui alle lettere a, b, c e d del precedente art. 6.

 

Titolo IV

Commissione consultiva regionale

per la ristrutturazione e la disciplina

del settore della distribuzione dei carburanti

 

ARTICOLO 23

Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti ed allo scopo di consentire all' Amministrazione regionale di disporre di un organo consultivo per le attivita' inerenti alla disciplina del settore e' istituita la Commissione consultiva regionale per la ristrutturazione e la disciplina della rete distributiva dei carburanti.

La Commissione, con sede presso l' Assessorato regionale dell' industria:

a) esprime pareri ai fini delle determinazioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 18 della presente legge;

b) esprime pareri per l' adozione degli atti amministrativi aventi carattere generale relativi alla razionalizzazione ed alla ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;

c) esprime pareri e formula proposte sui problemi concernenti la razionalizzazione e la disciplina del settore.

 

 

ARTICOLO 24

La Commissione e' costituita con decreto dell' Assessore regionale per l' industria ed e' composta:

a) dall' Assessore regionale per l' industria che la presiede;

b) dal direttore regionale dell' Assessorato regionale dell' industria, che presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;

c) dal direttore regionale dell' Assessorato della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca;

d) da un dirigente in servizio presso l' Assessorato regionale dell' industria, il quale assume, inoltre, le funzioni di segretario;

e) dal dirigente del servizio idrocarburi del Corpo regionale delle miniere;

f) da un rappresentante dell' ENI;

g) da un rappresentante dell' Associazione nazionale delle aziende petrolifere private( UP);

h) da un rappresentante dell' Associazione degli imprenditori privati del settore distributori carburanti (Assopetroli);

i) da due rappresentanti dei gestori degli impianti, designati dalle organizzazioni di settore;

l) da un rappresentante dell' ACI.

Sono abrogate le norme di cui all' art. 2 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 7 e successive aggiunte e modificazioni.

 

 

ARTICOLO 25

I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il presidente puo' chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, esperti e tecnici.

Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti della commissione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parita', prevale il voto del presidente.

 

 

ARTICOLO 26

Ai componenti della Commissione, agli esperti ed ai tecnici spettano i compensi previsti dall' art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, anche in deroga al disposto dell' art. 10 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

Per il trattamento di missione eventualmente dovuto i componenti estranei all' Amministrazione regionale sono equiparati al personale regionale con qualifica di dirigente.

Per il funzionamento della Commissione di cui allo art. 24 della presente legge e' autorizzata, per l' esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 35 milioni nonche' la spesa annua di lire 70 milioni a decorrere dall' anno 1983.

Gli oneri relativi, valutati in lire 35 milioni per l' anno in corso e in lire 70 milioni per gli anni 1983 e successivi, trovano nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: << Fondi destinati al

finanziamento dei     progetti  prioritari   previsti  dal

Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l' impiego delle risorse nel periodo 1982 - 84 , progetto

Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano per far fronte a nuovi progetti >> mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilita'.

Agli oneri ricadenti nell' esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilita' del cap. 21257 del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario medesimo.

 

Titolo V

Fruizione da parte dei pescatori delle isole minori

dei contributi sul gasolio previsti dalla legge regionale

29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche

 

ARTICOLO 27

L' art. 3 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 21, e' sostituito dal seguente:

<< L' erogazione del contributo e' effettuata con le modalita' previste dall' art. 3 della citata legge n. 56 del 1973 e successive modifiche, sulla base dell' effettivo consumo rilevato dal libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante( mod D) oppure dal giornale di macchina vistato dall' ufficio della dogana o dall' autorita' consolare.

Per le isole minori, ove non fosse possibile la certificazione di cui al precedente comma per la mancanza in loco degli uffici o delle attrezzature necessarie, l' erogazione del contributo e' effettuata, dalla Camera di commercio della provincia ove risiede il richiedente o ha sede la societa', con periodicita' bimestrale, sulla base dell' effettivo consumo rilevato da apposita attestazione rilasciata dal sindaco.

L' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca, accertata l' esistenza di vertenze giudiziarie circa la ripartizione del contributo concesso per singolo natante, ne sospende l' erogazione >>.

 

 

ARTICOLO 28

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.