(VIII Legislatura)
Nuove norme per l' ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione.
 
Capitoli di bilancio (anno corrente) dell'intera legge
capitolo 10005 10006 10151 10152 10156 10157 10164 10603 10606 10609 10610 10611 10625 10627 10628 10629 10630 10631 10632 10634 10635 10637 10638 10639 10648 10649 10677 10678 10679 10681 10683 10696 50362
All' art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il secondo comma e' sostituito con il seguente: << Quale capo del Governo ne dirige la politica generale e ne e' responsabile; mantiene l' unita' di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l' attivita' degli Assessori e vigilando sull' attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. A tal fine gli atti ed i provvedimenti che possono comunque impegnare o caratterizzare l' indirizzo generale del Governo, in corso di elaborazione presso i singoli Assessorati, debbono essere sottoposti dall' Assessore, prima della loro definizione, all' esame della Giunta regionale. Altresi', anche al fine di assicurare la tempestivita' dell' azione amministrativa, il Presidente puo' avocare la trattazione di materie o di singoli affari di competenza assessoriale, emettendo, previa deliberazione della Giunta regionale, i relativi provvedimenti finali, che, ove comportino spesa, sono imputati agli appositi capitoli di bilancio >>;
- alla lett. b del terzo comma e' aggiunto l' inciso: << presiede il Comitato regionale per il credito ed il risparmio >>;
- la lett. e del terzo comma e' sostituita con la seguente:
<< e) propone gli Assessori ai singoli Assessorati, destinandone uno alla Presidenza della Regione, e designa l' Assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento >>.
L' ultimo comma dell' art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito con il seguente:
<< L' Assessore destinato alla Presidenza coadiuva il Presidente della Regione nello svolgimento delle relative funzioni ed esercita le attribuzioni dallo stesso delegategli >>.
All' art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il n. 4 del primo comma e' sostituito con il seguente:
<< 4) - sulla ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e dei bilanci delle aziende autonome regionali, determinando, nell' ambito del medesimo capitolo di spesa, le priorita' degli interventi nelle singole opere o categorie di opere, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre amministrazioni, enti ed aziende pubbliche >>;
- l' ultimo comma e' sostituito con i seguenti:
<< Alla Giunta regionale sono sottoposti gli atti per i quali deve essere richiesto il parere previsto dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35. Le relative richieste sono inoltrate dal Presidente della Regione.
E' in facolta' del Presidente, anche su iniziativa di un Assessore, di sottoporre alla Giunta regionale ogni altro affare di competenza dell' Amministrazione regionale. In tal caso, sulla base della delibera della Giunta regionale, il relativo provvedimento finale viene emanato dal Presidente con imputazione, ove comporti spesa, all' apposito capitolo del bilancio.
La Giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale >>.
All' art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il primo comma e' sostituito con il seguente:
<< Le riunioni della Giunta regionale hanno luogo secondo l' ordine del giorno stabilito dal Presidente della Regione. L' ordine del giorno viene comunicato agli Assessori almeno due giorni prima della riunione.
In caso di urgenza la comunicazione puo' avvenire senza il rispetto di tale termine >>;
- il quinto e il sesto comma sono sostituiti con i seguenti:
<< Le funzioni di Segretario della Giunta regionale sono affidate dal Presidente della Regione ad un dirigente o equiparato dell' Amministrazione regionale.
Le copie delle deliberazioni, firmate dal Segretario della Giunta regionale, sono trasmesse agli Assessori secondo la rispettiva competenza, nonche' alla Segreteria generale della Presidenza. All' Ufficio legislativo e legale sono trasmesse le copie delle deliberazioni riguardanti gli affari di competenza dello stesso.
Le copie delle deliberazioni di cui ai numeri 4, 7 e 10 dell' art. 4 e quelle che comportano ripartizioni o assegnazioni di fondi sono comunicate entro cinque giorni all' Assemblea regionale.
Le deliberazioni di cui ai numeri 4 e 10 sono pubblicate entro quindici giorni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana >>.
L' art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito con il seguente:
<< L' Amministrazione della Regione e' ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali:
Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste;
Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca;
Assessorato regionale degli enti locali; Assessorato regionale dell' industria;
Assessorato regionale dei lavori pubblici;
Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale;
Assessorato regionale della sanita';
Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente;
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti >>.
All' art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il paragrafo << Segreteria generale >> e' sostituito con i seguenti:
<< Segreteria generale Organizzazione amministrativa generale.
Direttive generali per lo svolgimento dell' azione amministrativa regionale e relativo coordinamento.
Vigilanza sull' attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale e degli ordini del giorno approvati dall' Assemblea regionale, concernenti l' attivita' amministrativa.
Attivita' inerente all' esercizio dei poteri previsti dalle lettere o e p del precedente art. 2.
Studi, statistica, informazioni e documentazioni, convegni, pubblicazioni concernenti l' Autonomia.
Servizio ispettivo.
Coordinamento degli uffici della Presidenza della Regione e affari comuni della stessa.
Direzione del personale e dei servizi generali Assunzione, concorsi, stato giuridico ed economico, trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale dei ruoli dell' amministrazione regionale. Mutui edilizi al personale regionale.
Qualificazione professionale del personale.
Attivita' inerenti alle funzioni degli organi collegiali concernenti l' amministrazione del personale in servizio e in quiescenza.
Demanio. Patrimonio immobiliare regionale. Programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale.
Provveditorato.
Autoparco.
Direzione della programmazione Programmazione economica e coordinamento della spesa.
Piano regionale di sviluppo economico - sociale e relativi programmi annuali; piani di sviluppo settoriali ed intersettoriali; rapporti relativi con gli organi ed enti della Regione e dello Stato anche al fine del coordinamento con gli altri interventi.
Programma di utilizzazione del Fondo di solidarieta' nazionale.
Attivita' inerenti alle funzioni del Comitato regionale per la programmazione.
Direzione per i rapporti extraregionali Rapporti con gli organi amministrativi dello Stato e con gli enti pubblici nazionali con riferimento alle attribuzioni di cui alle lettere a e b del precedente art. 2 >>;
- il paragrafo << Ragioneria generale >> e' soppresso.
All' art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al paragrafo << Assessorato dell' agricoltura e delle foreste >> e' soppressa la seguente materia: << Pesca nelle acque interne >>;
- dopo i paragrafi << Assessorato dell' agricoltura e delle foreste >> e << Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione >> sono aggiunti i seguenti:
Assessorato del bilancio e delle finanze.
Preparazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione.
Esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti e delle aziende autonome regionali.
Verifica della conformita' delle spese alle leggi ed alle norme di esecuzione, della regolarita' delle gestioni di consegnatari di fondi e di beni della Regione.
Verifica delle scritture contabili.
Ispezioni amministrative e contabili.
Amministrazione del bilancio e servizi del tesoro. Disciplina del credito e del risparmio.
Analisi e andamento della finanza regionale.
Redditi patrimoniali. Imposte dirette ed indirette.
Tasse. Tributi, entrate in genere e catasto. Proventi, concorsi, contributi e rimborsi. Finanza locale: attivita' tributaria degli enti locali, assegnazione di quote di tributi, rimborso di oneri per servizi regionali e statali.
Il riscontro degli atti di ciascuna Amministrazione previsto dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dalle norme regionali in materia, e' effettuato da una Ragioneria centrale, che ha sede presso le singole Amministrazioni, diretta da un dirigente del ruolo tecnico con almeno nove anni di anzianita' nella qualifica, destinatovi con decreto dell' Assessore per il bilancio e le finanze su proposta del Direttore regionale al bilancio e tesoro.
L' Assessore per il bilancio e le finanze fa parte del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca.
Cooperazione. Cooperative edilizie nell' ambito delle linee della politica della casa.
Commercio. Mostre, fiere, mercati, propaganda.
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di intesa con l' Assessorato dell' industria per gli affari di relativa competenza.
Artigianato.
Pesca, anche nelle acque interne.
L' Assessore della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca fa parte del Comitato regionale per il credito ed il risparmio >>;
- il paragrafo << Assessorato delle finanze >> e' soppresso;
- il paragrafo << Assessorato dell' industria e del commercio >> viene modificato in << Assessorato dell' industria >> e sono ivi soppresse le seguenti materie:
<< Commercio. Mostre, fiere, mercati, propaganda.
Camere di commercio, industria ed agricoltura. Artigianato.
Pesca >>.
allo stesso sono aggiunte le seguenti materie:
<< Attivita' relative alle zone, aree e nuclei di sviluppo industriale e loro consorzi.
Fonti di energia.
Partecipazioni regionali >>;
- al paragrafo << Assessorato dei lavori pubblici >> e' aggiunta la seguente materia:
<< Politica della casa >>; dopo la dizione << Regime delle acque e degli impianti elettrici >> e' aggiunta la seguente materia: << Vigilanza sull' Ente acquedotti siciliani >>;
- il paragrafo << Assessorato del lavoro e della cooperazione >> viene modificato in << Assessorato del lavoro e della previdenza sociale >> ed e' ivi soppressa la seguente materia: << Cooperazione >>;
- al paragrafo << Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione >> sono aggiunte le seguenti materie: << Valorizzazione dell' arte drammatica.
Interventi per la diffusione della cultura musicale >>;
- il paragrafo << Assessorato dello sviluppo economico >> viene modificato in << Assessorato del territorio e dell' ambiente >> e sono ivi soppresse le seguenti materie:
<< Programmazione economica e coordinamento della spesa. Piano regionale dello sviluppo economico e sociale; coordinamento dei piani settoriali; rapporti relativi con gli organi e gli enti dello Stato e della Regione.
Programma di utilizzazione del Fondo di solidarieta' nazionale. Societa' a partecipazione regionale.
Zone industriali e relative aziende >>;
allo stesso sono aggiunte le seguenti materie:
<< Urbanistica >>, da inserire prima della espressione: << Commissione regionale urbanistica >>;
<< Tutela dell' ambiente. Assetto del territorio e coordinamento degli interventi relativi. Centri storici.
Coordinamento degli interventi in materia di acque. Piano delle acque.
Demanio marittimo.
Piani quinquennali, programmi annuali, piani urbanistici delle Comunita' montane. Ripartizione e trasferimenti di somme ex legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Parchi e riserve naturali regionali. Localizzazione di aree attrezzate >>.
La tabella A annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituita con la tabella A annessa alla presente legge.
Le attribuzioni in materia di affari comuni a tutto il ramo di amministrazione e di personale sono svolte, per gli Assessorati regionali, dalla prima delle Direzioni regionali indicate per ciascuno nella tabella A annessa alla presente legge.
Le attribuzioni del Servizio tecnico dell' urbanistica nonche' le funzioni dallo stesso esercitate ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, sono svolte dalla Direzione regionale dell' urbanistica attraverso singoli gruppi di lavoro.
L' Ispettorato tecnico di cui alla tabella A annessa alla presente legge provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli per le opere pubbliche di competenza dell' Assessorato regionale dei lavori pubblici o ad esso delegati.
Ai Consigli di direzione di cui agli articoli 2 e 80 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, partecipano tutti i direttori regionali ed equiparati preposti alle Direzioni regionali ed uffici equiparati del ramo di amministrazione presso il quale e' istituito il Consiglio di direzione.
Ad uno di essi puo' essere delegata la presidenza del Consiglio.
Al Consiglio di direzione delle foreste di cui all' art. 22 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, partecipa il direttore regionale preposto alla Direzione regionale delle foreste.
Nell' art. 11 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, i commi secondo e terzo sono sostituiti con i seguenti:
<< La ripartizione numerica del personale dello stesso ruolo tra la Presidenza della Regione e gli Assessorati regionali e' determinata ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, previa audizione della Commissione per l' attuazione della riforma dell' Amministrazione regionale.
Il personale e' assegnato alla Presidenza della Regione ed agli Assessorati regionali con decreto del Presidente della Regione, sentiti la Giunta regionale ed il Consiglio di direzione dell' Amministrazione presso cui presta servizio, secondo la ripartizione numerica effettuata in attuazione del comma precedente.
I direttori regionali sono preposti alle Direzioni regionali con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.
I direttori regionali non preposti alle Direzioni regionali possono essere incaricati dal Presidente della Regione dello svolgimento di incarichi speciali >>.
Nell' art. 11 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, i commi secondo e terzo sono sostituiti con i seguenti:
<< La ripartizione numerica del personale dello stesso ruolo tra la Presidenza della Regione e gli Assessorati regionali e' determinata ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, previa audizione della Commissione per l' attuazione della riforma dell' Amministrazione regionale.
Il personale e' assegnato alla Presidenza della Regione ed agli Assessorati regionali con decreto del Presidente della Regione, sentiti la Giunta regionale ed il Consiglio di direzione dell' Amministrazione presso cui presta servizio, secondo la ripartizione numerica effettuata in attuazione del comma precedente.
I direttori regionali sono preposti alle Direzioni regionali con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.
I direttori regionali non preposti alle Direzioni regionali possono essere incaricati dal Presidente della Regione dello svolgimento di incarichi speciali >>.
Nell' art. 11 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, i commi secondo e terzo sono sostituiti con i seguenti:
<< La ripartizione numerica del personale dello stesso ruolo tra la Presidenza della Regione e gli Assessorati regionali e' determinata ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, previa audizione della Commissione per l' attuazione della riforma dell' Amministrazione regionale.
Il personale e' assegnato alla Presidenza della Regione ed agli Assessorati regionali con decreto del Presidente della Regione, sentiti la Giunta regionale ed il Consiglio di direzione dell' Amministrazione presso cui presta servizio, secondo la ripartizione numerica effettuata in attuazione del comma precedente.
I direttori regionali sono preposti alle Direzioni regionali con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.
I direttori regionali non preposti alle Direzioni regionali possono essere incaricati dal Presidente della Regione dello svolgimento di incarichi speciali >>.
OMISSIS
La tabella C annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, e' soppressa.
L' art. 19 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e' sostituito con il seguente:
<< Il direttore regionale e' nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.
La Giunta regionale delibera la nomina tra i dirigenti ed equiparati dei ruoli dell' Amministrazione regionale che abbiano almeno quindici anni di servizio effettivo nella qualifica, avuto riguardo anche alla qualita' del servizio prestato, agli incarichi espletati, ai titoli posseduti ed all' anzianita' nella qualifica >>.
Il numero dei posti di direttore regionale ed equiparato previsti nelle tabelle annesse alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, e' fissato complessivamente in 28 unita'.
Per le nomine alle qualifiche equiparate a quelle di direttore regionale si ha riguardo anche alla qualita' del servizio prestato, agli incarichi espletati, ai titoli posseduti e all' anzianita' nella qualifica.
Il ruolo tecnico della Ragioneria Generale previsto dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, assume la denominazione di << Ruolo tecnico del bilancio >>.
L' espressione << Ragioneria Generale >> contenuta negli articoli 29 e 30, e quella << Ragioneria Generale >> contenuta negli articoli 29 e 30 e nella tabella E annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituite rispettivamente con << Direzione regionale del bilancio e del tesoro >> e << Direttore regionale tecnico >>.
Nella tabella N annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole << e Ragioniere generale >>.
Il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione e' scelto tra i dipendenti dell' Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato.
Il Capo di Gabinetto degli Assessori regionali e' scelto tra i dirigenti o equiparati.
Il Presidente della Regione e' autorizzato ad avvalersi continuativamente dell' opera di due consulenti, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali.
Agli stessi, oltre all' eventuale trattamento di missione, saranno corrisposti i compensi fondamentali lordi stabiliti con decreto del Presidente della Regione, la cui misura non potra' comunque superare il trattamento economico previsto per il direttore regionale al decimo aumento periodico.
Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere revocati in ogni momento e cessano all' atto della cessazione dalla carica del Presidente della Regione che ha conferito l' incarico.
All' art. 12 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Qualora gli esperti di cui al comma precedente siano dipendenti da enti pubblici, anche economici, agli stessi spetta il trattamento economico in godimento presso l' ente di appartenenza, purche' comunque non inferiore a quello previsto per il direttore regionale al decimo aumento periodico.
Gli esperti di cui al presente articolo sono tenuti all' osservanza dell' orario di servizio previsto per gli altri componenti dell' Ufficio di Gabinetto ed hanno diritto ai relativi compensi per lavoro straordinario nella misura in ogni caso non inferiore a quella fissata per il direttore regionale >>.
L' Ispettorato tecnico regionale di cui alla tabella A annessa alla presente legge svolge gli adempimenti tecnici ed i connessi controlli concernenti le opere pubbliche di competenza delle amministrazioni diverse dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
L' art. 15 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito con il seguente:
<< Tutti i provvedimenti dell' Amministrazione della Regione che comportino impegni di spesa, qualora non ne sia prevista la pubblicazione in organi ufficiali, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione mediante supplementi quindicinali, entro trenta giorni dalla registrazione del provvedimento alla Corte dei conti >>.
Gli istituti, le aziende e gli enti regionali sono tenuti a fornire al Governo della Regione, entro il termine da quest' ultimo indicato, tutte le informazioni, i dati e i documenti relativi alla propria attivita', alle proprie partecipazioni, ed alle relative gestioni.
Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all' Amministrazione regionale o a singoli rami della stessa, devono intendersi riferite alla Presidenza od all' Assessorato nella cui competenza rientra la materia per effetto della presente legge.
L' art. 2 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e' sostituito con il seguente:
<< Restano salve le competenze degli organi ed autorita' statali concernenti attribuzioni non trasferite alla Regione >>.
Sono abrogati l' art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Il Presidente della Regione puo' delegare lo svolgimento delle attribuzioni regionali di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, a singoli Assessori, avuto riguardo all' affinita' o all' omogeneita' dei relativi affari con le materie attribuite alla competenza dei rispettivi Assessorati.
Il Governo della Regione e' autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all' ordinamento del Governo e dell' Amministrazione regionale.
All' onere finanziario derivante dall' applicazione dell' art. 13 valutato per l' anno finanziario in corso in lire 40 milioni e degli articoli 16 e 17 valutato in lire 50 milioni, si provvede con parte delle disponibilita' del cap. 51601 del bilancio della Regione per l' esercizio 1978.
Il Presidente della Regione e' autorizzato ad apportare con propri decreti, da emanare sentita la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore per il bilancio e le finanze e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, le variazioni di bilancio conseguenti all' attuazione della presente legge sia in conto competenza che in conto residui.
Nella prima attuazione della presente legge il personale del ruolo amministrativo in servizio presso le Amministrazioni regionali interessate allo spostamento di attribuzioni previsto dalla presente legge si intende assegnato all' Amministrazione nella cui competenza rientra l' attivita' dei gruppi di lavoro di appartenenza.
Per far fronte alle piu' immediate necessita' operative degli Assessorati di nuova istituzione il Presidente della Regione, sentiti gli Assessori interessati, puo' istituire presso detti Assessorati gruppi di lavoro per gli affari del personale e dei servizi strumentali, assegnandovi unita' di personale in servizio presso gruppi di lavoro aventi competenze nelle materie suindicate degli Assessorati interessati allo spostamento di attribuzioni.
Nella prima applicazione della presente legge alla ripartizione del personale in conformita' della previsione di cui al precedente art. 11 si procedera' entro sei mesi dallhentrata in vigore della presente legge.
Fino all' istituzione del Comitato regionale della programmazione restano attribuite all' Assessorato del territorio e dell' ambiente le materie relative alla programmazione economica e al coordinamento della spesa, al piano regionale di sviluppo economico - sociale, al coordinamento dei piani settoriali, ai rapporti relativi con gli organi ed enti dello Stato e della Regione, e al programma di utilizzazione del Fondo di solidarieta' nazionale.
Fino al decentramento agli enti locali delle attribuzioni regionali in materia di assistenza, beneficenza e solidarieta' sociale, la Direzione regionale della solidarieta' sociale in atto funzionante presso l' Assessorato regionale degli enti locali continua a svolgere le proprie attribuzioni.
Alla stessa e' preposto uno dei direttori regionali a disposizione del Presidente della Regione per lo svolgimento di incarichi speciali.
Fino all' emanazione della legge regionale che prevedera', in sede di riordinamento degli organi collegiali e degli uffici tecnici competenti in materia di opere pubbliche, l' espletamento delle relative attribuzioni presso la Presidenza della Regione, l' Ispettorato tecnico regionale svolge le proprie attribuzioni presso l' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 10 aprile 1978.
Amministrazione - Presidenza della Regione (1) - Assessorato regionale dell' agricoltura e delle foreste - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca
- Assessorato regionale degli enti locali - Assessorato regionale dell' industria - Assessorato regionale dei lavori pubblici - Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale - Assessorato regionale della sanita' - Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Direzioni regionali ed uffici equiparati - Segreteria Generale - Personale e servizi generali - Programmazione - Rapporti extraregionali - Ufficio legislativo e legale - Interventi strutturali, promozionali e socio - economici in agricoltura - Valorizzazione prodotti agricoli - Interventi infrastrutturali in agricoltura - Enti
- Tutela e vigilanza - Foreste - Istruzione - Beni culturali ed ambientali ed educazione permanente - Bilancio e tesoro - Finanze e credito - Cooperazione - Commercio - Artigianato - Pesca - Enti locali - Industria - Lavori pubblici - Ispettorato tecnico - Ispettorato tecnico regionale - Lavoro
- Assistenza sanitaria e ospedaliera - Igiene pubblica - Fondo regionale assistenza ospedaliera - Ispettorato regionale sanitario - Territorio e ambiente - Urbanistica - Turismo, sport e spettacolo - Trasporti e comunicazioni (1) Alle dirette dipendenze del Presidente della Regione sono posti la Segreteria della Giunta regionale, l' Ufficio della Regione siciliana in Roma e la Segreteria del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.