(VII Legislatura)

 

Legge Regionale n. 68 del 07 05 1976

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Contributi per l' acquisto di libri di testo agli studenti delle scuole medie inferiori.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 12 05 1976 n. 27)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

ARTICOLO 1

La Regione siciliana concede a tutti gli alunni delle scuole medie inferiori, statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, un contributo per l' acquisto dei libri di testo, dell' ammontare rispettivamente di lire 40.000 per gli alunni che frequentano la prima classe e di lire 20.000 per quelli che frequentano la seconda e la terza classe.

Il contributo e' erogato dal preside dell' istituto, mediante il rilascio agli interessati di un buono - libri, sulla base di elenchi attestanti la frequenza scolastica degli alunni.

 

 

ARTICOLO 2

Il buono - libri, intestato allo studente beneficiario, e' consegnato a chi ne esercita la patria potesta', ed e' fruibile in qualunque libreria.

L' Assessorato regionale della pubblica istruzione cura la stampa dei suddetti buoni - libri e provvede a dotarne i singoli istituti.

 

 

ARTICOLO 3

Ad inizio di ogni anno scolastico, i presidi di istituto delle scuole medie inferiori richiederanno all' Assessorato regionale della pubblica istruzione i buoni - libri occorrenti per gli alunni iscritti rispettivamente alla prima classe ed alla seconda e terza classe.

 

 

ARTICOLO 4

Il titolare o il gestore della libreria, dopo aver eseguito la prestazione richiesta, entro il 31 gennaio di ogni anno trasmettera' i buoni - libri all' Assessorato regionale della pubblica istruzione per il rimborso.

 

 

ARTICOLO 5

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' anno finanziario 1977 in lire 6.000 milioni, si fa fronte:

- quanto a lire 2.500 milioni con le disponibilita' derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con l' art. 5 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22;

- quanto a lire 3.500 milioni con parte delle entrate tributarie della Regione.

 

 

ARTICOLO 6

Per le spese derivanti dall' applicazione della presente legge e ricadenti nell' esercizio finanziario 1977, l' Assessore regionale per la pubblica istruzione e' autorizzato, nel corso del corrente esercizio, ad effettuare le operazioni necessarie per la concessione dei buoni - libri per l' anno scolastico 19761977 e ad assumere i relativi impegni.

 

 

ARTICOLO 7

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 maggio 1976.