(VII Legislatura)

 

Legge Regionale n. 53 del 06 05 1976

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Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d' arte e per l' Istituto tecnico femminile di Catania.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 08 05 1976 n. 26)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

ARTICOLO 1

L' art. 3 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, e' sostituito dal seguente:

<< Il comitato svolge le seguenti funzioni:

a) esprime pareri e formula proposte sull' organizzazione ed i servizi degli istituti regionali d' arte, delle scuole medie annesse e dell' Istituto tecnico femminile regionale di Catania in relazione ai programmi ed al piano di sviluppo economico della Regione;

b) propone all' Assessore provvedimenti diretti a consentire attivita' di sperimentazione integrative della scuola, nonche' attivita' di assistenza scolastica, educativa, di orientamento, di assistenza medico - psico - pedagogica;

c) da' pareri per l' inserimento nei programmi scolastici di studi e di ricerche utili alla migliore conoscenza e valorizzazione delle realta' locali;

d) promuove iniziative tendenti alla conoscenza e valorizzazione della produzione artistica degli istituti attraverso mostre ed altre manifestazioni di carattere regionale;

e) esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti le modifiche delle piante organiche;

f) esprime parere obbligatorio e vincolante sui ricorsi proposti all' Assessore regionale per la pubblica istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare;

g) esercita, ove compatibili, nei riguardi degli istituti regionali d' arte, delle scuole medie annesse e dell' Istituto tecnico femminile regionale di Catania, tutte le funzioni svolte nelle scuole statali secondarie ed artistiche dal consiglio scolastico provinciale e dal consiglio nazionale della pubblica istruzione >>.

 

 

ARTICOLO 2

Presso l' Assessorato regionale della pubblica istruzione sono istituiti due distinti consigli di disciplina rispettivamente per il personale direttivo ed insegnante e per il personale non insegnante degli istituti regionali d' arte, delle scuole medie annesse e dell' Istituto tecnico femminile di Catania.

Essi sono nominati con decreto dell' Assessore regionale per la pubblica istruzione e durano in carica un triennio.

Il consiglio di disciplina per il personale direttivo ed insegnante e' composto da:

- un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del personale direttivo, eletti dal corrispondente personale;

- un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del personale docente degli istituti regionali d' arte, eletti dal corrispondente personale;

- un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del personale docente dell' Istituto tecnico femminile regionale di Catania, eletti dal corrispondente personale;

- un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del personale docente delle scuole medie annesse agli istituti d' arte, eletti dal corrispondente personale.

Il consiglio di disciplina per il personale non insegnante e' composto da:

- un membro effettivo ed uno supplente designati dall' Assessore regionale per la pubblica istruzione tra i presidi di ruolo;

- un membro effettivo ed uno supplente designati dall' Assessore regionale per la pubblica istruzione tra i dirigenti dell' Assessorato escluso il coordinatore del competente gruppo di lavoro;

- due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza del personale non insegnante, eletti dal corrispondente personale.

I consigli di disciplina sono presieduti da un dirigente dell' Assessorato regionale della pubblica istruzione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro piu' anziano per eta' il quale e', a sua volta, sostituito dal rispettivo membro supplente.

Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di tutti i componenti.

I consigli deliberano a maggioranza dei loro componenti;

in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

Le funzioni di segretario, senza diritto a voto, sono esercitate da assistenti dell' Assessorato regionale della pubblica istruzione.

 

 

ARTICOLO 3

Presso l' Assessorato regionale della pubblica istruzione e' istituito un consiglio di amministrazione regionale per il personale non insegnante degli istituti regionali d' arte e dell' Istituto tecnico femminile regionale di Catania.

Il predetto consiglio, nominato per un triennio con decreto dell' Assessore regionale per la pubblica istruzione, e' composto:

- da un dirigente dell' Assessorato regionale della pubblica istruzione, che lo presiede;

- da un preside designato dall' Assessore regionale per la pubblica istruzione;

- da tre rappresentanti del personale non insegnante, eletti dal corrispondente personale.

Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di due terzi dei componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza dei votanti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

Le funzioni di segretario, senza diritto a voto, sono esercitate da un assistente dell' Assessorato regionale della pubblica istruzione.

 

 

ARTICOLO 4

Gli organi collegiali previsti dagli articoli 1 e 6 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

 

 

ARTICOLO 5

La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, e dalla presente legge e' gratuita.

Ai componenti degli organi a livello regionale e dei collegi dei revisori dei conti spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalita' previsti dalle vigenti leggi.

 

 

ARTICOLO 6

Il Presidente della Regione destina, in posizione di comando, presso gli istituti regionali d' arte e l' Istituto tecnico femminile di Catania, il personale delle soppresse scuole professionali, nella misura di due unita' di archivisti - dattilografi e due unita' di personale ausiliario per ciascun istituto.

 

 

ARTICOLO 7

All' art. 10 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, e' aggiunto il seguente comma:

<< In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, in sede di ristrutturazione delle sezioni e delle tabelle organiche previste dal precedente art. 8, nella prima applicazione sono consentite soppressioni, trasformazioni e trasferimenti di sezioni >>.

 

 

ARTICOLO 8

All' art. 14 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, e' aggiunto il seguente comma:

<< Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie del personale non insegnante sono effettuate mediante concorsi regionali per titoli indetti ogni tre anni con le modalita' previste dal secondo e terzo comma dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 >>.

 

 

ARTICOLO 9

Per il personale non insegnante delle carriere esecutive e di concetto la promozione all' ultimo parametro di stipendio si consegue a ruolo aperto dopo 18 anni di servizio utile ai fini della progressione in carriera.

 

 

ARTICOLO 10

Al primo comma dell' art. 17 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, sono aggiunte le parole << del personale docente >>.

Al secondo comma del medesimo art. 17 sono cassate le parole << e non insegnante >>.

 

 

ARTICOLO 11

Al personale degli istituti regionali d' arte, delle scuole medie annesse e dell' Istituto tecnico femminile regionale di Catania il servizio eccedente i quattro anni, previsto dal secondo comma dell' art. 20 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, viene riconosciuto nella misura di due terzi agli effetti giuridici, economici e di progressione di carriera e per il restante terzo ai soli fini economici.

 

 

ARTICOLO 12

Il secondo comma dell' art. 19 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, e' modificato come segue:

<< Il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale e' regolato dalle norme previste per il personale della Regione siciliana >>.

I relativi contributi, compresi quelli previsti dal terzo comma dell' art. 3 della legge regionale 31 marzo 1959, n. 10, vengono versati al Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione.

 

 

ARTICOLO 13

Le pensioni e gli assegni vitalizi spettanti al personale gia' appartenente agli istituti regionali d' arte, alle scuole medie annesse e all' Istituto tecnico femminile regionale di Catania sono riliquidate dalle stesse decorrenze dalle quali e' modificato il trattamento economico al personale in attivita' di servizio.

Ove la pensione o l' assegno vitalizio in atto goduti risultino superiori a quelli riliquidati, la differenza e' mantenuta a titolo di assegno personale.

A decorrere dall' 1 gennaio 1975 alle pensioni e agli assegni vitalizi si applica l' indennita' integrativa speciale per i dipendenti statali in quiescenza, con esclusione quindi di ogni altro congegno di adeguamento annuo al costo della vita.

 

 

ARTICOLO 14

All' art. 21 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, e' aggiunto il seguente comma:

<< L' Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' agli istituti ed agli interessati i contributi rispettivamente versati per l' assicurazione invalidita' e vecchiaia per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo >>.

 

 

ARTICOLO 15

Gli insegnanti non di ruolo degli istituti regionali d' arte, delle scuole medie annesse e dell' Istituto tecnico femminile regionale di Catania che alla data del 24 marzo 1972, data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del decreto ministeriale 2 marzo 1972, siano in possesso della prescritta abilitazione ed abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento nei predetti istituti e scuole per almeno due anni con qualifica non inferiore a buono, sono inclusi a domanda in graduatorie regionali permanenti per le classi di concorso corrispondenti alle abilitazioni di cui sono in possesso.

Gli insegnanti tecnico - pratici di arte applicata non di ruolo, che alla data del 24 marzo 1972 siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi in base alla vigente normativa statale ed abbiano prestato servizio di insegnamento rispettivamente nell' Istituto tecnico femminile di Catania e negli istituti regionali d' arte per almeno due anni con qualifica non inferiore a buono, sono inclusi a domanda in graduatorie regionali permanenti;

ogni insegnante potra' richiedere l' inclusione nella sola graduatoria per classe di concorso relativa all' insegnamento impartito.

Le graduatorie di cui ai commi precedenti sono compilate distinte per ciascuna classe di concorso secondo i criteri di valutazione che saranno determinati dall' Assessore regionale per la pubblica istruzione e sono utilizzati ai fini dell' immissione in ruolo con decorrenza agli effetti giuridici dal 1 ottobre 1972.

Nei confronti degli insegnanti di arte applicata, ai soli fini dell' iscrizione nelle graduatorie di cui al precedente secondo comma, si considera equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per non meno di cinque anni con qualifica non inferiore a buono, analogamente a quanto previsto dall' art. 10 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

La nomina in ruolo degli insegnanti vincitori dei concorsi indetti ai sensi dell' art. 13 della legge regionale 17 aprile 1965, n. 9, e successive modificazioni, che si trovino in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, decorre agli effetti giuridici dal 1 ottobre 1972.

 

 

ARTICOLO 16

A decorrere dall' anno scolastico 1976 - 77 annualmente entro il 31 dicembre saranno compilate con gli stessi criteri, con le stesse modalita' e gli stessi fini di cui al precedente art. 15 graduatorie distinte per classi di concorso nelle quali saranno iscritti coloro che avranno conseguito il prescritto titolo di abilitazione ed abbiano maturato il requisito del servizio prestato per almeno due anni dopo il conseguimento del titolo di studio negli istituti regionali d' arte, scuole medie annesse ed Istituto tecnico femminile di Catania.

Le graduatorie compilate in base al presente articolo non potranno essere utilizzate ai fini dell' immissione in ruolo se non dopo l' esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate in base al precedente art. 15 nonche' di quelle compilate negli anni precedenti a quello cui le graduatorie stesse si riferiscono.

Le relative nomine in ruolo avranno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1 ottobre dell' anno cui si riferisce la graduatoria e sono subordinate al mantenimento dell' incarico a quella data.

Con gli stessi criteri, con le stesse modalita' e gli stessi fini di cui ai commi precedenti saranno compilate graduatorie regionali per gli insegnanti tecnico - pratici dell' Istituto tecnico femminile di Catania e per gli insegnanti di arte applicata negli istituti regionali d' arte che compiano rispettivamente nell' Istituto tecnico femminile di Catania e negli istituti regionali d' arte due anni di servizio e siano in possesso del titolo di studio ove richiesto per la partecipazione ai normali concorsi, in base alla vigente normativa statale:

ogni insegnante potra' chiedere l' inclusione nella sola graduatoria per la classe di concorso relativa all' insegnamento impartito.

L' art. 25 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, e' abrogato.

Nei confronti degli insegnanti di arte applicata si considera equivalente al titolo di studio, ove richiesto, il servizio prestato per non meno di cinque anni con qualifica non inferiore a buono, analogamente a quanto previsto dall' art. 10 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

 

 

ARTICOLO 17

Il personale non insegnante in servizio negli istituti regionali d' arte e nell' Istituto tecnico femminile regionale di Catania negli anni scolastici 1974 - 75 e 197576, con incarico annuale, e' nominato in ruolo con decorrenza 1 ottobre 1976 nello stesso posto e sede attualmente ricoperti.

 

 

ARTICOLO 18

Per l' immissione in ruolo del personale ai sensi della presente legge si prescinde dal limite massimo di eta'.

Non possono tuttavia conseguire la nomina in ruolo coloro i quali abbiano superato il 65 anno di eta'.

 

 

ARTICOLO 19

A partire dall' anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all' anno scolastico 1977 - 78 il numero totale delle cattedre e posti vacanti all' inizio di ciascun anno scolastico e' riservato per l' immissione in ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi della presente legge.

A partire dal 1 ottobre 1978 il 50 per cento del numero totale delle cattedre e posti vacanti all' inizio di ciascun anno scolastico e' accantonato per i pubblici concorsi ed il 50 per cento e' riservato all' assorbimento in ruolo di coloro che siano iscritti nelle graduatorie compilate ai sensi della presente legge.

A tal fine la frazione di unita' inferiore al 51 per cento non determina posto da assegnare per pubblico concorso.

A decorrere dall' anno scolastico 1978 - 79 tutti gli incarichi negli istituti regionali d' arte, scuole medie annesse e Istituto tecnico femminile di Catania sono trasformati in incarichi annuali.

 

 

ARTICOLO 20

All' onere di lire 90 milioni derivante dall' applicazione della presente legge e ricadente nell' esercizio finanziario 1976, si provvede con parte dell' avanzo finanziario del bilancio della Regione accertato con il rendiconto generale consuntivo per l' anno finanziario 1974, approvato con legge regionale 25 ottobre 1975, n. 69.

 

 

ARTICOLO 21

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 1976.