(VII Legislatura)

 

Legge Regionale n. 24 del 26 05 1973

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Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell' obbligo e delle scuole medie superiori.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 28 05 1973 n. 27)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

ARTICOLO 1

La Regione siciliana assicura, nei limiti dello stanziamento previsto dall' art. 6, il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell' obbligo e delle scuole medie superiori costretti a servirsi di un mezzo pubblico di trasporto per frequentare fuori del Comune o frazione diversa dello stesso Comune una Scuola statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel Comune o frazione di provenienza la corrispondente scuola statale.

Hanno diritto altresi' alle provvidenze previste dalla presente legge gli alunni che frequentano gli istituti per ciechi, per ipodotati e superdotati, statali, regionali e comunali, o comunque autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

 

 

ARTICOLO 2

Il Sindaco, sulla base delle domande degli aventi diritto e delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, provvede ad assicurare agli alunni il trasporto gratuito con abbonamenti a servizi pubblici o, in caso di particolari situazioni locali, con altri idonei mezzi, tenendo conto delle richieste degli interessati.

 

 

ARTICOLO 3

L' Assessore regionale per la pubblica istruzione, due mesi prima dell' inizio di ogni anno scolastico, ripartisce lo stanziamento previsto dalla presente legge, tenuto conto del numero degli alunni aventi diritto.

Per l' anno scolastico 1973 - 74 si provvedera' sulla base dei dati forniti dai Provveditori agli studi.

Le somme cosi' ripartite sono accreditate ai Comuni di residenza degli alunni.

 

 

ARTICOLO 4

Entro il mese di settembre di ogni anno, i Comuni sono obbligati a trasmettere all' Assessorato regionale della pubblica istruzione l' elenco degli alunni assistiti e, mediante relazione illustrativa, il rendiconto delle spese effettuate.

 

 

ARTICOLO 5

In alternativa alle provvidenze previste all' art. 2, gli studenti di cui all' art. 1 residenti nelle Isole minori o in Comuni distanti dal luogo di studio non meno di Km.

35 costretti a pernottare nel Comune ove ha sede la scuola frequentata, hanno diritto ad un contributo pari a L. 50.000.

Tale contributo verra' erogato dal Sindaco al capo famiglia dello studente o a chi ne esercita la patria potesta' in due soluzioni, previa dichiarazione degli stessi e sotto la propria personale responsabilita' che lo studente interessato pernotta nel Comune ove ha sede l' Istituto durante l' anno scolastico.

Per le modalita' di accreditamento delle somme occorrenti e del loro rendiconto vale quanto stabilito nei precedenti artt. 3 e 4.

 

 

ARTICOLO 6

Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 2.500 milioni.

 

 

ARTICOLO 7

E' abrogata la legge regionale 31 marzo 1972, n. 21.

I benefici previsti per gli studenti di cui all' articolo 26 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 6, cessano, per quanto riguarda la spesa di trasporto, a decorrere dal 30 settembre 1973.

 

 

ARTICOLO 8

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge e ricadente nell' esercizio in corso si fa fronte con parte delle disponibilita' del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1972, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, numero 36.

In dipendenza del precedente comma, l' elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' anno 1972 e' modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del Provvedimento:

TABELLA RISTRUTTURATA - Partita che si riduce:

Interventi nei settori della agricoltura e dei lavori pubblici (in meno) 2.500.000.000 - Partita che si aggiunge:

Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell' obbligo e delle scuole medie superiori 2.500.000.000 Per gli esercizi successivi si provvede con il maggior gettito dell' imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Il Presidente della Regione e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

ARTICOLO 9

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 maggio 1973.