(V Legislatura)

 

Legge Regionale n. 33 del 31 12 1964

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Autorizzazione di spesa a favore dell' Ente per la riforma agraria in Sicilia.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 31 12 1964 n. 56)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

ARTICOLO 1

Allo scopo di contribuire alle spese occorrenti e far fronte agli impegni assunti dall' Ente di riforma agraria in Sicilia per l' attuazione degli interventi e delle attivita' inerenti alla gestione ordinaria, e' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi cosi' ripartita:

- L. 800 milioni per l' esercizio in corso;

- L. 2 miliardi e 200 milioni a carico dell' esercizio finanziario 1965;

- L. 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1968.

 

 

ARTICOLO 2

Alla copertura dell' onere ricadente nell' esercizio in corso si provvede mediante prelievo:

a) quanto a lire 500 milioni, dal cap. 67;

b) quanto a lire 300 milioni, dal cap. 460.

Il Presidente della Regione e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

 

 

ARTICOLO 3

Il Presidente della Regione e' autorizzato a concedere, su richiesta dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, la fidejussione della Regione fino all' importo massimo di lire 2 miliardi, per eventuali prestiti che l' Ente per la riforma agraria in Sicilia andra' a contrarre con gli istituti bancari per gli stessi fini di cui al precedente art. 1.

 

 

ARTICOLO 4

Lo stanziamento previsto nell' art. 1 e' iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Assessorato dell' agricoltura e delle foreste.

L' erogazione delle somme e' effettuata su richiesta motivata dell' ERAS il quale adotta appositi atti deliberativi contenenti l' elencazione delle passivita' da eliminare e delle spese da fronteggiare, nonche' ogni elemento atto ad individuare la natura e l' ammontare di ciascuna di esse.

L' erogazione di cui al comma precedente riguardera' passivita' relative a terzi privati ed istituti bancari entro il limite massimo di lire 1 miliardo.

 

 

ARTICOLO 5

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 31 dicembre 1964.