(V Legislatura)
Autorizzazione di spesa a favore dell' Ente per la riforma agraria in Sicilia.
 
la seguente legge:  
Allo scopo di contribuire alle spese occorrenti e far fronte agli impegni assunti dall' Ente di riforma agraria in Sicilia per l' attuazione degli interventi e delle attivita' inerenti alla gestione ordinaria, e' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi cosi' ripartita:
- L. 800 milioni per l' esercizio in corso;
- L. 2 miliardi e 200 milioni a carico dell' esercizio finanziario 1965;
- L. 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1968.
Alla copertura dell' onere ricadente nell' esercizio in corso si provvede mediante prelievo:
a) quanto a lire 500 milioni, dal cap. 67;
b) quanto a lire 300 milioni, dal cap. 460.
Il Presidente della Regione e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
Il Presidente della Regione e' autorizzato a concedere, su richiesta dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, la fidejussione della Regione fino all' importo massimo di lire 2 miliardi, per eventuali prestiti che l' Ente per la riforma agraria in Sicilia andra' a contrarre con gli istituti bancari per gli stessi fini di cui al precedente art. 1.
Lo stanziamento previsto nell' art. 1 e' iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Assessorato dell' agricoltura e delle foreste.
L' erogazione delle somme e' effettuata su richiesta motivata dell' ERAS il quale adotta appositi atti deliberativi contenenti l' elencazione delle passivita' da eliminare e delle spese da fronteggiare, nonche' ogni elemento atto ad individuare la natura e l' ammontare di ciascuna di esse.
L' erogazione di cui al comma precedente riguardera' passivita' relative a terzi privati ed istituti bancari entro il limite massimo di lire 1 miliardo.
La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 31 dicembre 1964.