(IV Legislatura)
Modifiche alla legge 12 maggio 1959, n. 21, riguardante: << Riordinamento dell' Ente per la riforma agraria in Sicilia >>.
 
la seguente legge:  
La legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, e' modificata come segue:
La legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, e' modificata come segue:
Art. 5, lettera h): << Cinque eletti fra gli assegnatari dei lotti di riforma agraria con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Presidente della Regione in seguito a deliberazione della Giunta Regionale >>.
Nello stesso art. 5 e' aggiunto il seguente penultimo comma:
<< Con decreto del Presidente della Regione, in seguito a deliberazione della Giunta Regionale, sono altresi' stabilite le modalita' per la nomina del rappresentante del personale dell' Ente di cui alla lettera
g) >>.
La legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, e' modificata come segue:
OMISSIS
Art. 14 n. 1): << Da un apporto annuo della Regione siciliana di lire 500 milioni, per un periodo di sei anni a decorrere dall' esercizio finanziario 1961 - 62 >>.
La legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, e' modificata come segue:
OMISSIS
Art. 15: << Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, in seguito a deliberazione della Giunta Regionale, saranno stabilite le norme per la gestione del fondo >>.
L' onere a carico del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1961 - 62 e' fissato in lire 500 milioni da prelevarsi dal capitolo 47 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 18 luglio 1961.