(IV Legislatura)

 

Legge Regionale n. 13 del 18 07 1961

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Modifiche alla legge 12 maggio 1959, n. 21, riguardante: << Riordinamento dell' Ente per la riforma agraria in Sicilia >>.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 19 07 1961 n. 36)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

ARTICOLO 1

La legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, e' modificata come segue:

 

 

ARTICOLO 1 SUBARTICOLO 1

La legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, e' modificata come segue:

Art. 5, lettera h): << Cinque eletti fra gli assegnatari dei lotti di riforma agraria con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Presidente della Regione in seguito a deliberazione della Giunta Regionale >>.

Nello stesso art. 5 e' aggiunto il seguente penultimo comma:

<< Con decreto del Presidente della Regione, in seguito a deliberazione della Giunta Regionale, sono altresi' stabilite le modalita' per la nomina del rappresentante del personale dell' Ente di cui alla lettera

g) >>.

 

 

ARTICOLO 1 SUBARTICOLO 2

La legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, e' modificata come segue:

OMISSIS

Art. 14 n. 1): << Da un apporto annuo della Regione siciliana di lire 500 milioni, per un periodo di sei anni a decorrere dall' esercizio finanziario 1961 - 62 >>.

 

 

ARTICOLO 1 SUBARTICOLO 3

La legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, e' modificata come segue:

OMISSIS

Art. 15: << Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, in seguito a deliberazione della Giunta Regionale, saranno stabilite le norme per la gestione del fondo >>.

 

 

ARTICOLO 2

L' onere a carico del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1961 - 62 e' fissato in lire 500 milioni da prelevarsi dal capitolo 47 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

 

ARTICOLO 3

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 luglio 1961.