(IV Legislatura)
Assegnazione dei terreni dell' Ente per la riforma agraria in Sicilia.
 
Entro il termine di tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge l' ERAS deve sottoporre all' approvazione dell' Assessore per l' Agricoltura, per ciascuna delle sue aziende, un piano di lottizzazione dei terreni comunque utilizzati o utilizzabili per la coltura agraria o per attivita' silvopastorali. Il piano sara' compilato con i criteri di cui agli articoli seguenti.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai terreni che comunque perverranno al patrimonio dell' ERAS In tal caso il termine di tre mesi decorre dal momento dell' acquisizione definitiva del diritto di proprieta' da parte dell' ERAS
L' estensione di ogni lotto deve essere idonea alla formazione della piccola proprieta' contadina.
La determinazione dei requisiti previsti dall' art. 1, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive aggiunte e modifiche, e' devoluta all' Ispettorato regionale dell' agricoltura.
L' Assessore per l' agricoltura e le foreste puo' autorizzare che la estensione massima dei lotti prevista dal primo comma venga superata quando trattasi di terreni la cui utilizzazione puo' essere soltanto destinata a pascolo o a coltivazioni connesse con l' ordinamento pastorizio.
Gli assegnatari sono equiparati ai fini degli obblighi di trasformazione e dell' assistenza ai beneficiari della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia e successive aggiunte e modificazioni.
Gli atti di trasferimento di ciascun lotto al rispettivo acquirente devono essere stipulati entro l' annata agraria in corso.
Il prezzo di trasferimento dei terreni e' determinato a norma della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e successive aggiunte e modificazioni.
Il piano di lottizzazione terra' conto delle migliorie esistenti soltanto ai fini della determinazione dell' estensione dei singoli lotti.
Qualora gli assegnatari non disponessero in tutto o in parte della somma occorrente, l' ERAS li assistera' gratuitamente, a loro richiesta, affinche' possano stipulare un atto di mutuo usufruendo delle facilitazioni previste dalle leggi per la formazione della piccola proprieta' contadina.
A tal fine coloro che si rendono acquirenti di terreni dell' ERAS sono parificati ai sensi della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, agli estromessi in dipendenza dell' applicazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104.
Ai trasferimenti previsti dalla presente legge si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell' art. 37 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia.
Hanno titolo preferenziale per l' assegnazione dei lotti i coloni e loro figli che in atto li coltivano. I contratti di colonia migliorataria in corso al momento della stipula del contratto di compravendita, sono risoluti di diritto dalla stessa data.
Qualora l' assegnatario del lotto non sia lo stesso colono, le eventuali calorie saranno valutate e saranno rimborsate al colono stesso, ponendole a carico dell' acquirente.
Il colono che compra ha diritto di trattenere gli animali tenuti a soccida, e di pagarne il 50% del prezzo in cinque rate annuali uguali, senza interessi.
Eguale ratizzazione gli sara' praticata per le scorte morte e per gli attrezzi.
Qualora, dopo le assegnazioni previste dall' articolo precedente, residuino ancora dei lotti, questi saranno sorteggiati tra i lavoratori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal terzo comma dell' art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104.
I lavoratori agricoli che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente e non siano inclusi negli elenchi di cui al citato art. 39 possono farne domanda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all' apposita Commissione.
Il termine e le modalita' per l' assegnazione dei lotti saranno resi noti con pubblici avvisi da affiggersi a cura dell' ERAS nei Comuni in cui ricadono le aziende e, occorrendo, nei Comuni viciniori, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Gli assegnatari dei lotti hanno diritto, ove si costituiscano in cooperativa, ad acquistare dall' ERAS i fabbricati aziendali, i terreni destinati a bevai e comunque ad usi collettivi e le attrezzature esistenti, utili ai fini aziendali.
A detti trasferimenti si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti nella presente legge per il trasferimento dei lotti e ogni agevolazione prevista dalle leggi in vigore.
Tale diritto di preferenza puo' essere esercitato dalla Cooperativa entro cinque anni dalla data di trasferimento dei lotti.
L' ERAS puo' trattenere in proprieta' in ciascuna azienda appezzamenti di terreno a scopo di istruzione professionale agricola o di sperimentazione agraria o zootecnica. Le aree riservate a tale utilizzazione non potranno superare l' estensione di un lotto per ciascuna azienda e saranno indicate e delimitate in seno al piano di lottizzazione di cui all' art. 1 e la loro estensione e destinazione ai fini suindicati e' soggetta all' approvazione dell' Assessore in sede di approvazione del piano di lottizzazione.
In deroga a quanto stabilito nell' art. 1, per la azienda Mangalavite e Botti, sita in territorio di Longi, l' ERAS, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, predisporra', con la collaborazione dell' Azienda delle Foreste Demaniali della Regione siciliana, un piano di miglioramento e di utilizzazione a carattere silvo - pastorale, da sottoporre all' approvazione dell' Assessore per l' agricoltura e le foreste.
I terreni per i quali il piano prevede sistemazioni idraulico - forestali saranno dall' ERAS ceduti per un decennio all' Amministrazione forestale, ai sensi del Capo I del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive aggiunte e modificazioni.
I terreni destinati a pascolo secondo il piano di cui al primo comma saranno ceduti in locazione agli allevatori coltivatori diretti e pastori della zona associati in una cooperativa la cui costituzione sara' promossa dall' ERAS
I lotti devono essere trasferiti ai compratori liberi da pesi ed ipoteche.
Agli atti compiuti in esecuzione della presente legge si applicano le norme previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive aggiunte e modificazioni.
Le somme versate all' ERAS a partire dall' annata agraria 1958 - 59 dagli ex coloni divenuti assegnatari saranno considerate a scomputo delle prime rate del prezzo del lotto determinato ai sensi dell' art. 5.
La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 aprile 1960.