(III Legislatura)
Riordinamento dell' Ente per la riforma agraria siciliana.
 
L' Ente per la riforma agraria in Sicilia e' persona giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza ed alla tutela dell' Assessorato dell' agricoltura e delle foreste.
L' Ente esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104 e dalle altre leggi e regolamenti in vigore.
Sono organi dell' Ente:
- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio sindacale;
- il Direttore generale.
Il Presidente e' nominato, su proposta dell' Assessore per l' agricoltura e le foreste, dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.
Egli ha la rappresentanza dell' Ente, sovraintende allo svolgimento di tutta l' attivita' dello stesso e cura l' esecuzione dei deliberati del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
Dura in carica tre anni e puo' essere confermato.
In caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal Vice Presidente, nominato dall' Assessore per l' agricoltura e le foreste, tra i componenti del Comitato esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione e' nominato dall' Assessore per l' agricoltura e le foreste.
Esso e' presieduto dal Presidente dell' Ente ed e' composto di sedici consiglieri dei quali:
a) uno in rappresentanza del Ministero dell' agricoltura e delle foreste;
b) uno in rappresentanza del Ministero per il tesoro;
c) uno in rappresentanza dell' Assessorato regionale per il bilancio;
d) uno in rappresentanza dell' Assessorato regionale per il lavoro e la previdenza sociale;
e) un funzionario dell' Assessorato dell' agricoltura e delle foreste;
f) uno in rappresentanza dell' associazione siciliana dei Consorzi di bonifica;
g) un rappresentante del personale dell' Ente;
h) cinque eletti tra gli assegnatari dei lotti di riforma agraria con le modalita' che saranno stabilite dall' Assessorato per l' agricoltura e le foreste;
i) quattro scelti tra persone particolarmente competenti in materia agraria o economico - sociale.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Il Consiglio di Amministrazione delibera:
1) sulle direttive dell' azione dell' Ente;
2) sui bilanci preventivi e consuntivi;
3) sul regolamento organico del personale;
4) sulle operazioni d' importo superiore a 50 milioni di lire;
5) su quant' altro gli venga demandato dalle leggi e dai regolamenti, o sottoposto dal Presidente.
Le deliberazioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 sono soggette all' approvazione dell' Assessore per l' agricoltura e le foreste.
L' approvazione e' accordata o negata entro 20 giorni dalla ricezione della deliberazione.
Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi.
Di ogni convocazione e' data contemporanea comunicazione ai sindaci, i quali hanno diritto di assistere alle sedute.
Per la validita' delle deliberazioni e' necessario l' intervento della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
Il Comitato esecutivo e' composto dal Presidente dell' Ente e da 4 consiglieri di amministrazione, dei quali due nominati dall' Assessore per l' agricoltura e le foreste e due eletti dal Consiglio di amministrazione.
Esso delibera sulle operazioni d' importo non superiore a 50 milioni di lire, ed esercita le funzioni che non siano riservate al Consiglio di Amministrazione o al Presidente.
Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e del Presidente, ad eccezione di quelle che impegnino il bilancio annuale dell' Ente per somma inferiore a lire un milione, sono trasmesse in copia, entro cinque giorni, all' Assessorato dell' agricoltura e delle foreste.
L' Assessore ha facolta', nei dieci giorni successivi alla ricezione di ciascuna deliberazione, di sospenderne l' esecuzione.
Entro i successivi trenta giorni l' Assessore provvede in via definitiva.
Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell' Ente provvede un Collegio sindacale, nominato dall' Assessore per l' agricoltura e le foreste.
Il Collegio e' presieduto da un magistrato della Sezione di controllo della Corte dei conti ed e' composto di quattro membri rispettivamente in rappresentanza del Ministero del tesoro, del Ministero dell' agricoltura e delle foreste, dell' Assessorato del bilancio e dell' Assessorato dell' agricoltura e delle foreste.
Il Presidente ed i componenti del Collegio sindacale durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Il Collegio ha l' obbligo di trasmettere trimestralmente all' Assessorato dell' agricoltura e delle foreste una relazione sulla gestione dell' Ente.
Il Direttore generale dell' Ente e' nominato per pubblico concorso, con le modalita' stabilite dall' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste.
Il Direttore generale:
a) dirige e cura il buon funzionamento di tutti i servizi, ne coordina l' attivita' ed e' responsabile verso il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione;
b) predispone il bilancio di previsione e il rendiconto e prepara la relazione annuale della gestione dell' Ente da
sottoporre all' approvazione del Consiglio di
Amministrazione;
c) formula proposte circa il regolamento del personale, l' assunzione ed il licenziamento dello stesso, la ripartizione dei servizi, la destinazione ed il trasferimento del personale;
d) adotta provvedimenti disciplinari che dal regolamento sono attribuiti alla sua competenza e formula per gli altri proposte al Presidente;
e) controfirma i mandati di pagamento e tutte le altre deliberazioni del Presidente che comportino spese per l' Ente o che comunque ne impegnino il patrimonio;
f) ha la firma della corrispondenza e degli atti diversi da quelli indicati nel comma precedente, per i quali abbia ricevuto delega dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
g) esercita tutte le altre attribuzioni, che, su proposta del Presidente, gli siano conferite dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di irregolare o deficiente funzionamento dell' Ente, il Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore per l' agricoltura e le foreste, puo' disporre, previa deliberazione della Giunta, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la nomina di un Commissario per un periodo non superiore a 4 mesi.
L' ERAS puo' essere autorizzato ad estendere in favore dei coltivatori diretti i compiti di assistenza previsti in favore degli assegnatari.
L' Ente inoltre puo' essere autorizzato a svolgere:
a) assistenza tecnica ai coltivatori diretti per la progettazione ed esecuzione di opere di trasformazione;
b) assistenza alle cooperative ed ai coltivatori diretti nell' acquisto dei terreni per la formazione della proprieta' contadina;
c) assistenza tecnica alle cooperative di coltivatori diretti per quanto occorra alla razionale coltivazione dei terreni e per le prime trasformazioni dei prodotti.
Per sopperire alle esigenze delle attivita' previste all' articolo precedente e' costituito, presso l' Ente, con gestione separata, un fondo di rotazione.
Il fondo e' costituito:
1) da un apporto annuo della Regione siciliana, che verra' fissato con la legge di bilancio;
2) dalle sopravvenienze attive, dalla creazione della proprieta' contadina e dai terreni delle aziende di proprieta' dell' Ente;
3) da ulteriori ed eventuali apporti dello Stato o di altri enti.
Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, l' Assessore per l' agricoltura e le foreste e' autorizzato a fissare, con proprio decreto, le norme per la gestione del fondo.
Nel termine di 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, saranno emanate, con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, le norme di coordinamento con le altre disposizioni concernenti la stessa materia.
Nel termine di sessanta giorni dal proprio insediamento, il Consiglio di Amministrazione e' tenuto a deliberare lo statuto per il funzionamento dell' Ente ed il regolamento organico del personale.
Il regolamento organico deve disciplinare lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale necessario per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell' Ente.
Lo Statuto e' approvato dalla Giunta regionale.
Sono devolute all' Ente per la riforma agraria in Sicilia le attribuzioni del Centro regionale per la meccanizzazione agricola in Sicilia, di cui alla legge 3 luglio 1950, n. 51, nonche' quelle della Sezione autonoma ricerche idrogeologiche, di cui al decreto legislativo 26 giugno 1950, n. 27, modificato con la legge 18 dicembre 1953, n. 70.
Il patrimonio del Centro regionale per la meccanizzazione agricola e' trasferito all' Ente per la riforma agraria.
Sono estese a quest' ultimo, per gli scopi di cui al primo comma, le agevolazioni previste dall' art. 6 della legge 3 luglio 1950, n. 51.
Sono abrogati:
a) la legge 3 luglio 1950, n. 51, salvo quanto stabilito nel precedente articolo;
b) gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 26 giugno 1950, n. 27, modificato dalla legge 18 dicembre 1953, n. 70;
c) il decreto legislativo 15 ottobre 1954, n. 11;
d) le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.
La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 maggio 1959.