(III Legislatura)
Provvedimenti concernenti il pagamento di tributi sui terreni assegnati in applicazione della legge di riforma agraria.
 
L' onere del pagamento della imposta sui terreni e della imposta sui redditi agrari gravante, a norma dell' art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, numero 29, sugli assegnatari di terreni a norma dello art. 40 della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104, e' posto transitoriamente a carico dell' Ente regionale per la riforma agraria in Sicilia a decorrere dalla data di immissione in possesso del terreno e sino alla data di inizio dell' ammortamento della quota di spese di trasformazione dovuta dallo assegnatario ai sensi dell' art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
Sono esclusi dal beneficio di cui al precedente comma gli assegnatari di terreni resi irrigui.
L' Assessore per le finanze e' autorizzato a corrispondere annualmente all' Ente regionale per la riforma agraria in Sicilia le somme occorrenti per far fronte all' onere di cui all' articolo 1.
Le Amministrazioni dei comuni e degli Enti provinciali possono, per lo stesso periodo ed a favore degli assegnatari di cui al primo comma dell' art. 1, concedere lo sgravio, anche parziale, delle sovraimposte di rispettiva competenza mediante deliberazione da adottarsi annualmente in relazione ai criteri di massima che determinera' l' Ispettorato regionale dell' agricoltura per la concessione dello sgravio sulla base delle particolari situazioni ed esigenze delle aziende agricole costituite nei terreni assegnati.
Per far fronte agli oneri dipendenti dall' attuazione dell' art. 2 della presente legge, si provvede per l' esercizio in corso prelevando le somme occorrenti dal cap. 34 dello stato di previsione della spesa.
Per gli esercizi successivi si provvedera' con la legge di bilancio.
L' Assessore delegato al bilancio e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
L' Assessore regionale alle finanze, di concerto con l' Assessore all' agricoltura, provvedera' ad emanare, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le norme regolamentari e di attuazione.
La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 22 febbraio 1957.